8/b) Garanzie Ricevute - Banca Popolare Valconca

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8/b) Garanzie Ricevute - Banca Popolare Valconca
Normativa sulla Trasparenza Bancaria
Foglio informativo sulle operazioni e servizi offerti alla clientela
8b - Garanzie ricevute - Pegno
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Popolare Valconca Società cooperativa per azioni
Via Bucci, 61 - 47833 Morciano di Romagna (RN).
Tel. 0541/859201 - Fax 0541/987802
e-mail: [email protected] / Sito internet: www.bancavalconca.it
Iscrizione n. 627.00 all’Albo delle Banche, di cui all’articolo 13 del Dlgs n.° 385 del
01.09.1993.
CHE COS’È IL PEGNO
Il pegno è una garanzia reale avente per oggetto beni mobili o crediti mediante la quale il garante
(cliente debitore o altro soggetto) assicura alla Banca il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.
La garanzia, qualora abbia per oggetto beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore
della cosa o del documento (c.d. spossessamento) conferendo in tal modo a quest’ultimo
l’esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono i crediti, la garanzia si
perfeziona mediante atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con
l’accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.
In particolare tra le tipologie di pegno di beni mobili, il pegno di titoli e strumenti finanziari può
avere ad oggetto azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, obbligazioni, titoli di
Stato, altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, di cui il costituente la garanzia sia
titolare e/o proprietario.
Il pegno su strumenti finanziari, dematerializzati o meno, in gestione accentrata nonché sul valore dell’insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce, oltre che con atto scritto,
anche con la registrazione in appositi conti presso la Banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D. Legislativo n. 213/1998 e D. Legislativo n. 58/1998 c.d. Testo unico
finanza).
Nel caso di pegno su titoli è necessaria l’apertura presso la Banca di un deposito titoli a garanzia
nel quale i titoli vengono contabilizzati ed un conto tecnico indisponibile in pegno (infruttifero e
senza spese, salvo i bolli di legge) sul quale sono contabilizzati gli utili dei titoli in pegno (ad es.
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dividendi, cedole), i rimborsi ed il controvalore di detti titoli al momento del relativo svincolo o
scadenza.
Inoltre, il pegno di crediti e di somme può avere ad oggetto crediti rappresentati da libretti di deposito a risparmio nominativo e certificati di deposito nominativo emessi da altre banche, crediti
di denaro derivanti da transazioni commerciali e polizze assicurative sulla vita nonché somme di
denaro risultanti da saldi di conti correnti in euro /valuta, saldi di libretti di deposito a risparmio
nominativo e certificati deposito nominativo in essere presso una Filiale della Banca, di cui il
costituente la garanzia sia titolare e/o proprietario.
Per la costituzione in pegno di un saldo di conto corrente, deve essere sottoscritto anche il relativo contratto di conto tecnico indisponibile in pegno.
La garanzia di costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno
ovvero con l’accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. I documenti relativi
alle somme e quelli da cui risultano i crediti costituiti in pegno sono consegnati al creditore dal
costituente ai sensi dell’art. 2801 c.c.; di tali somme e crediti il costituente dichiara la propria
piena titolarità e disponibilità e che gli stessi non sono soggetti a pignoramento, sequestro o ad
altri vincoli.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:
− rischio di inadempimento dell’obbligazione principale garantita con l’ipoteca, la Banca
può attivare le procedure legali per far vendere, secondo le modalità stabilite dalla legge,
il bene dato in garanzia.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Diritti di segreteria per costituzione
€ 50,00
Diritti di segreteria per modifica
€ 25,00
Stesura, su richiesta del cliente, di certificazione di garanzie ricevute
€ 300,00
Spesa per comunicazione ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria:
€ 3,50
Imposta di registro (solo in caso d’uso e non alla stipula del mutuo):
- per pegni rilasciati da terzi nell’esercizio di impresa (soggetti IVA):
€ 200,00
- per pegni rilasciati da terzi non nell’esercizio di impresa (soggetti privati):
0,50% del
valore della garanzia
Recupero bolli per operazioni svolte per cassa:
in misura di legge
RECESSO
Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle obbligazioni dipendenti dalle operazioni garantite, compresi gli eventuali interessi e spese, fermo e impregiudicato restando il diritto
della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti verso il debitore e verso gli altri eventuali
coobbligati. Inoltre, il pegno ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, che fosse stata rilasciata o che venisse prestata da chiunque, sotto qualsiasi forma
o titolo, a favore della Banca. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/costituente.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
La garanzia resta in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento
della Banca. Dopodiché i titoli oggetto di garanzia pignoratizia vengono restituiti e messi a disposizione del concedente entro il termine massimo di 30 giorni.
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RECLAMI
I reclami vanno inviati alla Banca Popolare Valconca Società cooperativa per azioni, è consentito l’inoltro a mezzo:
1.Posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo: Via Bucci,61–47833 Morciano di Romagna(RN);
2. Email ordinaria: [email protected];
3. Posta Elettronica Certificata (PEC): [email protected];
4. Fax: 0541/987654. L’Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento. La struttura
organizzativa responsabile della trattazione del reclamo è la Compliance.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo da parte dell’intermediario, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca
d’Italia, oppure chiedere alla banca.
Conciliatore Bancario Finanziario. Qualunque sia il valore della controversia, prima di
ricorrere all'autorità giudiziaria, il cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la
banca – attivare una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca
per la soluzione delle controversie relative al rapporto presso il Conciliatore Bancario Finanziario con sede legale a in Via delle Botteghe Oscure, 54 Roma 00186, tel.
06/674.821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Il Cliente unitamente alla Banca, può infine attivare (anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario) una procedura arbitrale (ai sensi degli art. 806 e ss. del c.p.c).
LEGENDA
Art. 2784 Cod. Civ. - garanzia reale costituita su beni mobili (denaro, titoli,
documenti, merci, ecc.); attribuisce al beneficiario del pegno il diritto di
prelazione (diritto di soddisfarsi sul ricavato con precedenza rispetto agli
altri creditori), il diritto di seguito (diritto di espropriare il terzo acquirente),
il diritto di ritenzione (diritto di trattenere la cosa per premere sulla volontà
di adempiere del debitore), il diritto di recupero della cosa (art. 2589 Cod.
Civ.), il diritto di soddisfarsi sui frutti (art. 2791 Cod. Civ.) ed una facilitazione nelle forme di vendita (art. 2797 Cod. Civ.).
Gestione accentra- Modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, dematerializzati
e non, presso società autorizzate.
ta
Strumenti finan- Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul
mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quoziari
te di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato
monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di
opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza.
Strumenti finan- Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere
ziari dematerializ- scritture contabili.
zati
Pegno
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