notiziario edizione speciale
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14 settembre 2012 Sindacato Provinciale Gestori Impianti Stradali Carburanti – FIGISC Corso Venezia 47/49 20121 Milano tel. 02/7750274 – fax 02/7750697 Email: [email protected] Presidente Provinciale: Luca Squeri Segretario Provinciale: Paolo Uniti Segreteria: Miglietta Nunzia, Pagani Teresa, Cretarola Barbara DECALOGO PER I GESTORI DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE CARBURANTI, ANNO 2012 A cura di Gaetano Insinna. 1. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI FINE ANNO: ai sensi dell’art. 11 del D.M. 13 agosto 1957, al momento della chiusura del registro di carico e scarico deve essere compilato ed allegato allo stesso un prospetto, redatto in triplice esemplare, con le seguenti indicazioni: 2. denominazione della ditta, codice fiscale ed ubicazione dell'impianto; numero e data di rilascio della licenza fiscale di esercizio; carico e scarico complessivo per ciascun prodotto movimentato, corrispondenti giacenze contabili ed effettive e loro differenze; gli esercenti stazioni di servizio, inoltre, devono indicare, distintamente per prodotto, il numero dei carichi in cui sono state riscontrate eccedenze o deficienze all'atto della discarica e l'ammontare complessivo delle stesse; un esemplare del prospetto, munito del timbro d'ufficio e firmato per ricevuta dall'incaricato del servizio, deve essere restituito all'esercente per giustificare il carico iniziale del nuovo registro, un secondo deve restare allegato al registro chiuso e l'ultimo esemplare deve essere custodito dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per fini statistici o di controllo. REGISTRO DI CARICO E SCARICO U.T.F. LATO CARICO: dopo i riporti, desunti dal precedente prospetto, si devono annotare, distintamente per qualità, i quantitativi di prodotti petroliferi introdotti nel deposito con l'indicazione della data di introduzione, nonché degli estremi completi (numero del documento + anno, es. 083564/12) dei certificati di provenienza (DAS), delle bolle di accompagnamento, delle bollette di pagamento dei diritti doganali o di altro documento riconosciuto valido dall'Amministrazione che è servito per scortare la merce durante il trasporto. LATO SCARICO: si devono indicare, per ciascun tipo di carburante erogato, i numeri risultanti dalle letture, effettuate a fine giornata ed in ogni caso non oltre le ore 24, dei contatori totalizzatori delle singole colonnine installate. ATTENZIONE: Le quantità dei prodotti petroliferi devono essere riportate in litri, eccezion fatta per l'olio lubrificante, il cui movimento deve essere indicato in chilogrammi. L’olio lubrificante venduto giornalmente deve essere scaricato in chili e non in litri. La conversione in chilogrammi deve essere eseguita moltiplicando la densità specifica dell’olio (rilevabile dal DAS o dalla Bolla di accompagnamento), per il volume del prodotto. (Es.: litri 4,00 x la densità specifica 0,893564 = kg 3,574256). LA CHIUSURA del registro è fatta e sottoscritta dall'esercente con la formula: <<Chiuso al n.... d'ordine del carico>>. L'attestazione di chiusura è apposta sul registro immediatamente dopo l'iscrizione della rimanenza, la quale si stabilisce, per ciascun tipo di prodotto, detraendo dal totale del carico il totale dello scarico. Il registro di carico e scarico di regola si chiude contabilmente alla fine di ogni esercizio finanziario o quando si esaurisce. Per quanto riguarda il carico, si riporta la rimanenza alla precedente chiusura e la quantità globale di prodotto introdotta nel periodo considerato. Per lo scarico, si riporta la quantità globale di prodotto estratto o comunque prelevato, nel periodo considerato, nonché il totale delle deficienze per cali e dispersioni. PRESCRIZIONI IMPORTANTI: I registri devono essere scritturati in modo leggibile senza correzioni o raschiature. Le parole e i numeri errati possono essere annullati mediante un tratto orizzontale di penna, in modo però che si possano sempre leggere; le annotazioni esatte dovranno essere riportate in corrispondenza. Dopo l’effettuazione delle registrazioni prescritte, sia dalla parte del carico sia da quella dello scarico, gli spazi che restano in bianco sullo stesso rigo devono essere resi inutilizzabili con tratti di penna. Giornalmente l'inizio delle iscrizioni, per il carico e lo scarico, deve essere preceduto dall'indicazione della data. 3. GLI SCONTRINI PREVISTI DAL D.M. 01.08.1980: L’art. 1 del decreto in parola stabilisce che il trasportatore che effettua il trasporto alla rinfusa di più partite di benzina e di oli da gas, per quantitativi previamente determinati, mediante normali autobotti munite di idoneo misuratore volumetrico dotato di un apposito dispositivo impressore dei volumi erogati, deve vuotare completamente l'autobotte presso l'ultimo destinatario. Nel caso in cui la quantità scaricata non dovesse collimare con quella indicata nel relativo DAS, l'esercente dell'impianto destinatario, dopo l'assunzione in carico della quantità risultante dal predetto certificato di provenienza, dovrà scaricare, per calo di trasporto, o assumere in carico, rispettivamente, le eventuali deficienze o eccedenze rilevate all'atto della discarica, secondo le indicazioni risultanti dallo scontrino emesso dall'apposito dispositivo impressore dei volumi. Lo scontrino deve essere emesso in due esemplari sui quali devono essere riportati il numero d’identificazione del misuratore o la targa dell'autobotte, la numerazione progressiva dell'impressore e la lettura del contatore, all'inizio e alla fine dell’erogazione. Un esemplare dello scontrino, firmato dall'incaricato del trasporto e completato con l’indicazione delle quantità complessivamente trasportate, deve restare a corredo del registro di carico e scarico del distributore mentre l'altro esemplare, con la firma del destinatario, deve essere allegato alla distinta. Tale procedura, stabilita per l'assunzione in carico delle eccedenze e per lo scarico delle deficienze, è valida per le sole differenze attribuibili alle variazioni termiche che possono verificarsi fra il momento del carico e quello della discarica o alle tolleranze degli strumenti di misura. 4. I CALI LEGALI. I prodotti petroliferi, se sottoposti a determinate operazioni o anche per il semplice fatto della loro giacenza, sono soggetti a cali tanto maggiori, quanto più alte sono le loro volatilità. I “CALI NATURALI”, definiti anche “cali di giacenza”, possono verificarsi per il fatto obiettivo della giacenza delle merci in deposito, in altri luoghi di custodia e nei contenitori in genere, compresi i veicoli di trasporto. I “CALI TECNICI” comprendono le perdite di peso e di volume determinate da interventi, manomissioni e spostamenti che esaltano i fenomeni di evaporazione (es. travasi). Per il CALCOLO DEL CALO LEGALE potrà procedersi moltiplicando per il dodicesimo della misura percentuale di calo annuo, pari a: * 0,0025 per la benzina ed il G.P.L. (1/12 del 3% annuo); * 0,00083 per il gasolio (1/12 del 1% annuo); il totale delle estrazioni effettuate nel periodo preso a base dell’inventario. ATTENZIONE: Per l'olio lubrificante confezionato in appositi recipienti ermeticamente chiusi non sono riconosciuti cali legali o eccedenze. 5. LE ECCEDENZE. L’accertamento dei quantitativi di prodotto in eccedenza rispetto alle risultanze contabili, anche se tecnicamente meno frequente di quanto può accadere per i cali, può manifestarsi soprattutto a causa delle diverse tolleranze degli apparecchi di misurazione. Nei depositi commerciali liberi e nei distributori non sono ammesse eccedenze, ad eccezione: 6. * degli oli combustibili (1% della quantità estratta nel periodo), * dei carburanti nei distributori (0,5% dell’erogato nel periodo). IMPORTANTI DISPOSIZIONI FISCALI (D.P.R. N. 633/72 E D.M. 07.02.1991). LIQUIDAZIONI I.V.A.: I distributori stradali di carburante possono effettuare la liquidazione trimestrale agevolata dell’Iva sui corrispettivi delle cessioni di carburanti, di olii per autotrazione nonché delle vendite di prodotti accessori (ricambi, prodotti per la lubrificazione e la manutenzione), indipendentemente dall’ammontare di tali operazioni. Non rientrano invece nell’ambito dell’agevolazione le attività di gestione dei bar, dei ristoranti e simili. Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 07.02.1991 gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione devono eseguire le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'art. 7 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni, entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare. DEFICIENZE OLRE IL CALO LEGALE: Dal chiarimento fornito dalla circolare n. 493/35 datata 22.12.1986 della Direzione Generale delle Dogane ed II.II., i quantitativi di prodotti petroliferi rinvenuti in deficienza all’atto dell’intervento nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, se risultano superiori ai limiti del calo legale ammesso, si presumono ceduti in evasione di imposta ai sensi dell’articolo 1, primo comma, del DPR 10.11.1997, n. 441. ECCEDENZE: Facendo riferimento alla spiegazione fornita dalla suddetta circolare, i quantitativi di prodotti petroliferi rinvenuti in eccedenza, all’atto dell’intervento nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, anche se rientranti nei limiti di tolleranza legale ammessa dalla normativa sull’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi si presumono acquistati in evasione d’imposta ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del D.P.R. 10.11.1997, n. 441. Infatti, la presunzione d’acquisto, conseguente alla rilevazione fisica dei beni, nella fattispecie prodotti petroliferi, opera al momento dell’inizio degli accessi, ispezioni e verifiche, così come previsto dall’art. 4 comma 1 del D.P.R. 10.11.1997 n. 441. 7. PROVE D’ESATTA EROGAZIONE: Le prove d’esatta erogazione sui complessi di misura devono essere effettuate mediante l’utilizzo di un decalitro o doppio decalitro tarato dall’Ufficio Metrico territorialmente competente. Tali operazioni sono finalizzate anche alla verifica dei vincoli metrici apposti ai complessi di misurazione. Il prodotto estratto per le prove d’esatta erogazione e opportunamente riversato nelle rispettive cisterne al termine di ciascuna prova, genererà l’incremento dei totalizzatori delle colonnine e, pertanto, si dovranno annotare gli scatti a vuoto nel lato carico del registro U.T.F. Durante le prove si dovrà fare molta attenzione al tipo di strumento esaminato poiché le tolleranze degli strumenti con omologazione e approvazione europea “M.I.D.” sono diverse da quelli nazionali. PER GLI STRUMENTI NAZIONALI le prove saranno esperite conformemente a quanto disposto dall’art. 1 del D.P.R. 1215/58, il quale prevede come tolleranza il 2 per mille in difetto ed il 3 per mille in eccesso, rapportate per ogni mille litri. Entro il doppio delle suddette tolleranze (+ 6 o - 4 ‰) lo strumento si considera difettoso e sarà emesso dall’organo di controllo uno specifico ordine di aggiustamento, prescrivendo di farlo aggiustare dal manutentore. PER GLI STRUMENTI M.I.D. le prove saranno esperite conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 22/2007, attuativo della direttiva 2004/22/CE (Measuring Instruments Directive, in sigla MID). I complessi di misura di tipo MID devono rientrare nelle tolleranze legali previste (+ 5 e - 5 per mille), elevate in fase di controllo per effetto delle disposizioni sancite dall’art. 5, comma 3°, del Decreto Ministeriale n. 32 del 18.01.2011 al (+ 7,5 e – 7,5 per mille). ATTENZIONE: Oltre il doppio delle succitate tolleranze lo strumento, nazionale o mid, si considera falso e sarà sequestrato contestando l’ipotesi di reato prevista dall’art. 515 del Codice Penale. 8. VERIFICA DEI VINCOLI METRICI: L’attività consiste nel verificare l’integrità dei vincoli metrici apposti, come espressamente prescritto dai rispettivi “piani di legalizzazione degli strumenti”, sui complessi di misura adibiti all’erogazione dei carburanti e sugli altri strumenti della catena di misura connessi ai medesimi. ATTENZIONE: La constatata mancanza dei prescritti vincoli legali e delle pertinenti richieste di rilegalizzazione presso il competente Ufficio Metrico concretizzano, a carico del gestore, gli estremi del reato previsto dall'art. 472 del codice penale. Secondo l’attuale ordinamento metrologico, ogni responsabilità dell’avvenuta rimozione dei vincoli metrici è trasferita al gestore che assume la figura di “Utente Metrico utilizzatore degli strumenti”. 9. NORME METROLOGICHE DI RILIEVO. Ai sensi dell’art. 6 del D.M. 28.03.2000, n. 182: 1. Gli strumenti che in sede di verificazione periodica risultano fuori del campo degli errori massimi ammissibili prescritti dalla normativa vigente, o che presentano difetti tali da pregiudicare l'affidabilità metrologica, per i quali il funzionario responsabile della camera di commercio ha emesso un ordine di aggiustamento, possono essere detenuti dall'utente nel luogo dell'attività purché non utilizzati. Gli stessi strumenti possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, una volta eseguito l'ordine di aggiustamento. 2. L'utente metrico (gestore) deve richiedere una nuova verificazione periodica qualora provveda, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, alla modifica o riparazione dei propri strumenti, che comporti la rimozione di etichette e di ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico. Ai sensi dell’art. 7 del succitato D.M. 28.03.2000, n. 182, gli utenti metrici (gestori) soggetti all’obbligo della verificazione periodica devono: a) garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso connesso; b) mantenere l'integrità delle etichette di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo di garanzia anche di tipo elettronico o elemento di protezione, tranne nel caso di cui all’art. 6, comma 2; c) non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico. Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni è equiparato ad inadempienza all'obbligo della verificazione periodica.