Allegato A - ARTEA Toscana

Transcript

Allegato A - ARTEA Toscana
Allegato A al Decreto del Direttore di ARTEA n. 89 del 14 settembre 2016
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE
DELLA RICHIESTA DI AIUTO ALLA
RIDUZIONE TEMPORANEA
DELLA PRODUZIONE DI LATTE VACCINO
Reg (UE) 1216/2016
1
Sommario
1.
Premessa ................................................................................................................................................... 3
2.
Normativa .................................................................................................................................................. 3
3.
I beneficiari ................................................................................................................................................ 3
4.
Domanda di aiuto ...................................................................................................................................... 3
5.
Controlli di ammissibilità in riferimento alla domanda di aiuto ................................................................ 4
6.
Domande di pagamento ............................................................................................................................ 5
2
1. Premessa
Il presente documento contiene le istruzioni operative finalizzate alla richiesta dell’aiuto per
la riduzione temporanea della produzione di latte vaccino di cui al Reg. (UE) n. 1216/2016.
L’inizio del procedimento è previsto a partire dal 14 settembre 2016.
2. Normativa
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e
che abroga i regolamenti (CEE) n 352/78, (CE) No 165/94, (CE) n 2799/98, (CE) n
814/2000, (CE) n 1290/2005 e (CE) n 485/2008
Regolamento (UE) n.1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i regolamenti (CEE)
n.922/72 e 234/79, (CE) n.1037/2001 e 1234/2007
Regolamento (UE) n. 1612/2016 della Commissione dell’08 settembre 2016 che istituisce
un aiuto per la riduzione temporanea della produzione lattiera;
Disposizioni del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Prot. 3456 del
09/09/2016 avente ad oggetto “Attuazione del Regolamento Delegato UE 2016/1612 della
Commissione, che istituisce un aiuto per la riduzione della produzione di latte di vacca”
Circolare di AGEA Coordinamento n. 27335 del 12 settembre 2016 avente ad oggetto
“Reg. UE n. 2016/1612 della Commissione del 08/09/2016, che istituisce un aiuto per la
riduzione temporanea della produzione di latte
3. I beneficiari
I beneficiari degli aiuti sono i produttori attivi di latte vaccino.
I richiedenti sono ammissibili al regime di aiuto nel caso di presenza di consegne di latte
vaccino ai primi acquirenti nel mese di luglio 2016.
Ai sensi del Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015 e s.m.i. i suddetti beneficiari
devono aver costituito il proprio Fascicolo presso l'Anagrafe di ARTEA.
4. Domanda di aiuto
La domanda di aiuto deve essere presentata tramite la compilazione on-line nel Sistema
Informativo di ARTEA dell’istanza identificata dall’ID 16121 direttamente o tramite soggetti
delegati autorizzati.
La domanda deve essere presentata e sottoscritta dai beneficiari di cui al Paragrafo 3.
della presente Nota.
3
La data/ora di presentazione della domanda di aiuto è attestata dalla data/ora in cui il
Sistema Informativo di ARTEA registra la “Data di ricezione”.
La riduzione delle consegne deve essere realizzata, da ogni singolo produttore
richiedente, nell’arco di un trimestre in rapporto alla produzione realizzata nello stesso
periodo dell’anno precedente riducendo la produzione di almeno 1.500 Kg in termini
assoluti e non in quantità maggiore al 50% del periodo di riferimento.
Per la presentazione delle domande si prendono a riferimento i seguenti periodi nonché i
seguenti termini ultimi:
(a) il 21 settembre 2016 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per il primo periodo di riduzione
che copre ottobre, novembre e dicembre 2016;
(b) il 12 ottobre 2016 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per il secondo periodo di riduzione
che copre novembre e dicembre 2016 e gennaio 2017;
(c) il 9 Novembre 2016 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per il terzo periodo di riduzione che
copre dicembre 2016 e gennaio e febbraio 2017;
(d) il 7 dicembre 2016 alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) per il quarto periodo di riduzione
che copre gennaio, febbraio e marzo 2017.
Le funzioni di presentazione per i periodi successivi al primo saranno disponibili subito
dopo la comunicazione da parte dell’Organismo di Coordinamento AGEA delle
autorizzazioni ricevute dalla Commissione.
Può essere presentata solo una domanda di aiuto per un periodo di riferimento. Qualora
un richiedente presenti più di una domanda tutte le sue domande devono essere ritenute
irricevibili.
Tuttavia, i richiedenti che hanno presentato una domanda di aiuto per il primo periodo di
riduzione possono presentare successivamente, qualora vi siano quantitativi residui
disponibili, una domanda di aiuto anche per il quarto periodo di riduzione.
L’aiuto unionale è fissato a 14,00 euro/100 kg di latte vaccino per il volume corrispondente
alla differenza tra il latte vaccino consegnato nel periodo di riferimento e il latte vaccino
consegnato durante il periodo di riduzione.
Nella domanda di aiuto saranno resi disponibili i dati acquisiti da AGEA Coordinamento e
relativi alle consegne effettuate nei periodi di riferimento e alle consegne del luglio 2016
registrati sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).
5. Controlli di ammissibilità in riferimento alla domanda di aiuto
I controlli di ammissibilità sono rivolti ad accertare:
-
la presenza di consegne effettuate all’acquirente nel mese di luglio 2016;
la presenza dell’ammontare dei quantitativi consegnati nel periodo di riferimento;
che la riduzione non sia inferiore a 1.500 kg;
4
-
-
che nel caso di quantitativi previsti di riduzione maggiori del 50% dei quantitativi
consegnati nel periodo di riferimento questi siano ricondotti al 50% di aiuto
ammissibile;
che non siano state presentate due domande di aiuto (tranne nel caso di presenza
di domanda nel primo e nel quarto periodo se consentito dalla Commissione).
I suddetti controlli sono effettuati in fase di presentazione della domanda di aiuto, pertanto
il richiedente sarà a conoscenza dell’ammissibilità della propria istanza già in fase di
presentazione della medesima, in quanto il controllo negativo dei parametri di
ammissibilità non consente la presentazione dell’istanza stessa.
6. Domande di pagamento
L'aiuto è versato sulla base di una domanda di pagamento che sarà messa a disposizione
nel Sistema Informativo di ARTEA per i beneficiari risultati ammissibili.
La stessa deve essere presentata entro 45 giorni dopo la fine del periodo di riduzione
interessato.
La domanda di pagamento conterrà:
a) il quantitativo totale di latte vaccino effettivamente consegnato ai primi acquirenti
nel periodo di riduzione;
b) la quantità effettiva di riduzione della consegna di latte vaccino per la quale il
pagamento degli aiuti è richiesto e che non deve essere superiore al 50% del
quantitativo totale di latte vaccino consegnato ai primi acquirenti nel periodo di
riferimento e non inferiore a 1.500 kg.
I dati di cui al punto a) saranno resi disponibili da ARTEA nella domanda di pagamento
dopo averli acquisiti dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), mentre quelli
relativi al punto b) saranno precompilati.
7. Pagamenti e riduzioni
L'importo dell'aiuto è calcolato sulla base dell'effettiva riduzione di consegna di latte
vaccino per ogni richiedente idoneo e secondo quanto stabilito dalla normativa di cui al
Paragrafo 2. della presente Nota.
Il pagamento dell’aiuto sarà effettuato entro 90 giorni dalla fine del corrispondente periodo
di riduzione a cui si riferisce.
Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni applicative si rimanda a quanto
previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.
5