nuovo credito d`imposta per attività di ricerca e sviluppo 2014 – 2016

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nuovo credito d`imposta per attività di ricerca e sviluppo 2014 – 2016
NUOVO CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 2014 – 2016
Nuovo Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, per gli anni 2014, 2015 e 2016 per le imprese
soggette ad imposta sul reddito, nella misura del 50% dell’investimento incrementale, rispetto all’anno
precedente, fino a un tetto massimo di incremento di euro 5.000.000 di spese ammissibili ovvero con
un credito d’imposta massimo pari a euro 2.500.000, per le spese sostenute nelle attività di ricerca e di sviluppo
per almeno euro 50.000 annui in ciascuno dei suddetti periodi d’imposta.
Soggetti ammissibili: tutte le imprese del territorio nazionale indipendentemente dal settore in cui operano,
dalla forma giuridica di qualsiasi dimensione aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro.
Attività finanziabili: sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
a) Ricerca di Base: lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove
conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o
utilizzazioni pratiche dirette;
b) Ricerca Industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,
processi
o
servizi
esistenti
ovvero
la
creazione
di
componenti
di
sistemi
complessi,
necessaria per la ricerca industriale;
c) Sviluppo Sperimentale: realizzazione di prototipi.
d) Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati
in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Spese ammissibili:
a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
b) quote
di
ammortamento
delle
spese
di
acquisizione
o
utilizzazione
di
strumenti
e
attrezzature di laboratorio utilizzati per attività di ricerca e Sviluppo;
c) costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca,
quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.
Fruizione: il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre
alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. E’
utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è
utilizzabile in compensazione con F24 dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito viene concesso.
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