Ingresso di cittadini extracomunitari ai fini di ricerca scientifica per

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Ingresso di cittadini extracomunitari ai fini di ricerca scientifica per
Ingresso di cittadini extracomunitari ai fini di ricerca scientifica per periodi superiori ai tre mesi Redatto dall’Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali
(aggiornato al 29/02/2012)
(art.27 ter del D.Lgs. n. 286/1998, introdotto dal D.Lgs. n. 17/2008)
L’art.27 ter del D.Lgs. n. 286/1998, introdotto dal D.Lgs. n. 17/2008, prevede una
procedura particolare per l’ingresso di cittadini extracomunitari, per periodi superiori ai
tre mesi, ai fini di ricerca scientifica.
La procedura riguarda l’ingresso di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore
selezionati dall’Ateneo per svolgere attività di ricerca regolata da un contratto di lavoro
autonomo o da borse di addestramento alla ricerca (borsisti, visiting professor, assegnisti
di ricerca…).
Una volta avvenuta la selezione può essere avviata la procedura di ingresso, che dovrà
essere curata dal Dipartimento interessato in collaborazione con l’Ufficio Ricerca
Scientifica e Relazioni Internazionali. Solo dopo il completamento delle pratiche in Italia,
il ricercatore straniero potrà prendere contatti con la rappresentanza consolare presso lo
stato di provenienza per il ritiro del visto di ingresso.
Dal momento dell’avvio della procedura di ingresso bisogna tener conto di circa 2-3 mesi
prima dell’effettiva entrata in Italia del ricercatore.
Iter da seguire per l’ingresso di borsisti (titolari di borse di addestramento alla ricerca) e visiting professor A.
Il ricercatore e l’Università stipulano una convenzione di accoglienza con cui il
ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca concordato e l’Università ad
accogliere il ricercatore.
Al Dipartimento interessato compete l’invio all’Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni
Internazionali della documentazione necessaria alla stipula della convenzione, a firma del
Rettore.
Nella convenzione vengono inseriti i seguenti dati:
• dati anagrafici del ricercatore;
• titolo di studio del ricercatore;
• delibera/provvedimento di approvazione del programma di ricerca della struttura
presso cui verrà svolta l’attività;
• titolo e durata del progetto di ricerca;
• tipo di contratto di lavoro;
• compenso lordo mensile (non comprensivo degli oneri a carico ente) versato al
ricercatore. L’importo, come previsto dalla normativa, deve essere pari ad almeno
il doppio dell'assegno sociale (per l’anno 2012 pari a € 429/mese).
• Nell’ambito della convenzione l’Università si impegna inoltre a sostenere:
• le spese per il viaggio di ritorno;
•
le spese relative alla stipula di una polizza assicurativa per malattia per il
ricercatore ed i suoi familiari ovvero la loro iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale 1 .
Si precisa che le spese per il viaggio di ritorno e le spese assicurative sono a carico della
struttura ospitante, quindi è necessario che il Dipartimento interessato, prima della
stipula della convenzione, fornisca una dichiarazione di impegno 2 .
B.
La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, che potrà essere predisposta solo
dopo la firma da ambo le parti della convenzione di accoglienza 3 , va inoltrata allo
Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca.
Spetta al datore di lavoro (Direttore di Dipartimento = firmatario del contratto) l’invio
della richiesta di nulla osta che deve essere effettuato attraverso il servizio di inoltro
telematico realizzato dal Ministero dell’Interno e raggiungibile al seguente link
https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp
Per la
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compilazione del modello è necessario disporre delle seguenti informazioni:
dati anagrafici del firmatario del contratto (Direttore di Dipartimento);
dati indicati sul passaporto del ricercatore straniero;
stato civile del ricercatore;
titolo di studio del ricercatore straniero;
indirizzo del domicilio in Italia del ricercatore straniero;
eventuale Codice Fiscale assegnato al ricercatore straniero in caso di precedenti
incarichi in Italia;
rappresentanza consolare italiana presso cui il ricercatore ritirerà il visto.
Occorre inoltre disporre di una marca da bollo da € 14,62 (il cui numero identificativo e la
data del pagamento vanno indicati nell’apposita sezione del modulo on-line).
C.
Lo Sportello unico per l’immigrazione, convoca il datore di lavoro, o un suo delegato, per
il rilascio del nulla osta per ricerca scientifica. Contestualmente, lo Sportello unico
deve acquisire dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso
dello straniero nel territorio nazionale. I documenti da presentare al momento della
convocazione sono i seguenti:
• copia carta di identità del legale rappresentante;
• copia dell’attestato di iscrizione dell’Università all'elenco degli istituti autorizzati ad
ospitare cittadini extracomunitari per svolgere attività di ricerca;
• copia autentica della convenzione di accoglienza;
• la marca da bollo i cui estremi sono stati indicati sul modulo on-line;
• copia del passaporto (comprese le pagine bianche);
• certificato del titolo di studio (tradotto in lingua italiana e legalizzato presso
l’autorità consolare italiana presente nel paese d’origine) e curriculum vitae firmato
del ricercatore straniero;
1
2
3
Per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale si vedano indicazioni riportate nella sezione ‘Informazioni Utili’.
Si veda file allegato copertura_spese.doc.
Il ricercatore può inviare la propria copia firmata della Convenzione in originale via posta oppure inviare un
fax, indirizzato all’Ufficio Scientifica e Relazioni Internazionali, al n. 0161/211358, allegando copia del
passaporto.
• lettera di convocazione dello Sportello Unico.
Lo Sportello rilascia quindi il nulla osta: una copia è consegnata al datore di lavoro e una
copia telematica viene inviata alla rappresentanza consolare all’estero indicata nella
domanda on-line.
D.
Il ricercatore prende contatti con la rappresentanza consolare presso lo stato di
provenienza per il ritiro del visto di ingresso. Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in
Italia, il ricercatore deve presentarsi allo Sportello unico (nei giorni stabiliti dai singoli
Sportelli), per il ritiro del codice fiscale e del modulo 209 di richiesta di rilascio del
permesso di soggiorno. Dovrà portare con sé i seguenti documenti:
• passaporto con visto (originale e due copie del passaporto completo);
• marca da bollo di € 14,62;
• originale + copia del bollettino di pagamento (a nome del ricercatore) per il
permesso di soggiorno elettronico PSE di € 27,50 intestato a Ministero
dell’Economia e delle Finanze c/c n. 67422402 – causale: importo per il rilascio del
permesso di soggiorno elettronico. Il bollettino è reperibile presso gli uffici postali.
Il modulo 209 di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e i documenti (originali o
copia) indicati dallo Sportello unico devono essere consegnati presso gli uffici postali con
Sportello Amico 4 (attraverso l’apposito kit in busta aperta) per l’invio alla Questura del
luogo dove lo straniero soggiorna in Italia. L’operazione di spedizione prevede un costo di
€ 30,00.
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011, è stato
introdotto un contributo per il rilascio del permesso di soggiorno, così determinato:
• euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o
pari a un anno;
• euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o
pari a due anni;
• euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo
periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1,
lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e
integrazioni.
Iter da seguire per l’ingresso di assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato A.
Il ricercatore e l’Università stipulano una convenzione di accoglienza con cui il
ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca concordato e l’Università ad
accogliere il ricercatore.
Nell’ambito della convenzione l’Università si impegna inoltre a sostenere:
• le spese per il viaggio di ritorno;
• le spese relative alla stipula di una polizza assicurativa per malattia per il
ricercatore ed i suoi familiari ovvero all'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro
iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale 5 .
Si precisa che le spese per il viaggio di ritorno e le spese assicurative sono a carico
dell’Ateneo.
4
Gli uffici postali abilitati al servizio “Sportello amico” sono rintracciabili al link
http://www.poste.it/online/cercaup/InitSearch.do?servizio=SPPSG
5
Per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale si vedano indicazioni riportate nella sezione ‘Informazioni Utili’
B.
La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, che potrà essere predisposta solo
dopo la firma da ambo le parti della convenzione di accoglienza 6 , va inoltrata allo
Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca.
Spetta al Rettore (firmatario del contratto) l’invio della richiesta di nulla osta attraverso il
servizio
di
inoltro
telematico
del
Ministero
dell’Interno
(link
https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp)
Per la
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•
compilazione del modello è necessario disporre delle seguenti informazioni:
dati anagrafici del firmatario del contratto;
dati indicati sul passaporto del ricercatore straniero;
stato civile del ricercatore;
titolo di studio del ricercatore straniero;
indirizzo del domicilio in Italia del ricercatore straniero;
eventuale Codice Fiscale assegnato al ricercatore straniero in caso di precedenti
incarichi in Italia;
• rappresentanza consolare italiana presso cui il ricercatore ritirerà il visto.
Occorre inoltre disporre di una marca da bollo da € 14,62 (il cui numero identificativo e la
data del pagamento vanno indicati nell’apposita sezione del modulo on-line).
C.
Lo Sportello unico per l’immigrazione, convoca il datore di lavoro, o un suo delegato, per
il rilascio del nulla osta per ricerca scientifica. Contestualmente, lo Sportello unico deve
acquisire dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello
straniero nel territorio nazionale. I documenti da presentare al momento della
convocazione sono i seguenti:
• copia carta di identità del legale rappresentante;
• copia dell’attestato di iscrizione dell’Università all'elenco degli istituti autorizzati ad
ospitare cittadini extracomunitari per svolgere attività di ricerca;
• copia autentica della convenzione di accoglienza;
• la marca da bollo i cui estremi sono stati indicati sul modulo on-line;
• copia del passaporto (comprese le pagine bianche);
• certificato del titolo di studio (tradotto in lingua italiana e legalizzato presso
l’autorità consolare italiana presente nel paese d’origine) e curriculum vitae firmato
del ricercatore straniero;
• lettera di convocazione dello Sportello Unico.
Lo Sportello rilascia quindi il nulla osta: una copia è consegnata al datore di lavoro e una
copia telematica viene inviata alla rappresentanza consolare all’estero indicata nella
domanda on-line.
D. Il ricercatore prende contatti con la rappresentanza consolare presso lo stato di
provenienza per il ritiro del visto di ingresso. Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in
Italia, il ricercatore deve presentarsi allo Sportello unico (nei giorni stabiliti dai singoli
Sportelli, per il ritiro del codice fiscale e del modulo 209 di richiesta di rilascio del
permesso di soggiorno. Dovrà portare con sé i seguenti documenti:
6
Il ricercatore può inviare la propria copia firmata della Convenzione in originale via posta oppure inviare un
fax, indirizzato all’Ufficio Scientifica e Relazioni Internazionali, al n. 0161/211358, allegando copia del
passaporto.
•
•
•
passaporto con visto (originale e due copie del passaporto completo);
marca da bollo di € 14,62;
originale + copia del bollettino di pagamento (a nome del ricercatore) per il
permesso di soggiorno elettronico PSE di € 27,50 intestato a Ministero
dell’Economia e delle Finanze c/c n. 67422402 – causale: importo per il rilascio del
permesso di soggiorno elettronico. Il bollettino è reperibile presso gli uffici postali.
Il modulo 209 di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e i documenti (originali o
copia) indicati dallo Sportello unico devono essere consegnati presso gli uffici postali con
Sportello Amico 7 (attraverso l’apposito kit in busta aperta) per l’invio alla Questura del
luogo dove lo straniero soggiorna in Italia. L’operazione di spedizione prevede un costo di
€ 30,00.
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011, è stato
introdotto un contributo per il rilascio del permesso di soggiorno, così determinato:
• euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o
pari a un anno;
• euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o
pari a due anni;
• euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo
periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1,
lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e
integrazioni.
E.
Conclusa la procedura il ricercatore è tenuto ad inviare all’Ufficio Ricerca
Scientifica e Relazioni Internazionali copia del permesso di soggiorno e copia
del tesserino sanitario o dell’assicurazione sanitaria sottoscritta.
F.
In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per
una durata pari alla proroga, previo rinnovo della convenzione di accoglienza. Per la
procedura si prega di rivolgersi all’Ufficio Ricerca Scientifica e Relazioni Internazionali.
7
Gli uffici postali abilitati al servizio “Sportello amico” sono rintracciabili al link
http://www.poste.it/online/cercaup/InitSearch.do?servizio=SPPSG
Informazioni utili Per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale si prega di fare riferimento alle regole
previste dalla Regione Piemonte e riportate al seguente link sul sito
www.regione.piemonte.it/sanita nella sezione ‘Dedicato a Straniero’ (in particolare
‘assistenza degli stranieri temporaneamente presenti’ e ‘assistenza agli stranieri
regolarmente presenti’).
Le modalità di rilascio della residenza temporanea o permanente vanno verificate presso
gli sportelli URP del Comune interessato.
L’Ambasciata italiana presso lo stato estero di residenza del ricercatore potrebbe
richiedere documentazione aggiuntiva (oltre al modello FR inviato telematicamente dallo
Sportello unico) per il rilascio del visto di ingresso.
Per l’ingresso di ricercatori con familiari al seguito, visto l’iter più lungo e complesso,
prima dell’avvio della procedura si prega di contattare l’Ufficio Ricerca Scientifica e
Relazioni Internazionali.
Ingresso di ricercatori extracomunitari in transito da altri stati europei Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero
ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea può fare
ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro
Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla
osta è sostituito da una comunicazione allo Sportello unico della prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia in cui è svolta l'attività di ricerca da parte dello
straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione è corredata da copia autentica
della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un periodo di
ricerca in Italia e la disponibilità di risorse, nonché una polizza di assicurazione sanitaria
valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una
dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attività. Per periodi superiori a tre mesi, il
soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza.