apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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Sentenza n. 4560/2013 pubbl. il 04/04/2013
RG n. 30099/2008
Repert. n. 3622/2013 del 04/04/2013
N. R.G. 30099/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELENA RIVA CRUGNOLA
dott. ENRICO CONSOLANDI
dott. ALESSANDRA DAL MORO
Presidente relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 30099/2008 promossa da:
FALLIMENTO BULGARELLI INDUSTRIA SPA (C.F. 07200740152), con il patrocinio dell’avv.
EDOARDO STAUNOVO POLACCO, elettivamente domiciliato in Via Dell'Annunciata, 21 20121
MILANO presso il difensore;
ATTORE
contro
MARCO BULGARELLI,
ROBERTA BULGARELLI,
GIORGIO CITTERIO,
CARLA COLOMBO,
tutti con il patrocinio dell’avv. FEDERICO PAPA e dell’avv. MONICA MORESCHI,
tutti elettivamente domiciliati in VIALE MONTE NERO, 72 20135 MILANO presso i difensori;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da istanze di fissazione di udienza e da note di precisazione delle
conclusioni.
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sentenza n. 4560/2013 pubbl. il 04/04/2013
RG n. 30099/2008
Repert. n. 3622/2013 del 04/04/2013
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il FALLIMENTO BULGARELLI INDUSTRIA SPA ha convenuto in giudizio MARCO
BULGARELLI, ROBERTA BULGARELLI, GIORGIO CITTERIO, CARLA COLOMBO,
ITALO SILVIO CALDERARA, i primi quattro quali amministratori e il quinto quale sindaco della
spa dichiarata fallita il 26.2.2004, svolgendo nei loro confronti azione risarcitoria.
A seguito di articolati scambi difensivi tra le parti nel regime processuale di cui al dlgs n.5/2003, il
giudice relatore ha depositato il 5/7 maggio 2010 decreto di fissazione di udienza, all'esito del quale la
discussione avanti il Tribunale è stata più volte differita su richiesta delle parti, onde consentire la
verifica di ipotesi conciliative.
All'udienza del 13.10.2011 a seguito delle relative rinunce delle parti è stata dichiarata l'estinzione dei
rapporti processuali correnti:
 tra l'attore e il convenuto CALDERARA,
 tra il convenuto CALDERARA e i terzi chiamati CASTIGLIONI, DI LEVA, GROUPAMA
nonchè i convenuti da lui chiamati e la terza chiamata INA ASSITALIA SPA,
 tra il terzo chiamato CASTIGLIONI e la terza da lui chiamata INA ASSITALIA nonchè tutti i
convenuti e chiamati.
All'esito di tali vicende l'attuale contraddittorio riguarda dunque il solo rapporto processuale tra
l'attore e i convenuti già amministratori della fallita, MARCO e ROBERTA BULGARELLI,
GIORGIO CITTERIO e CARLA COLOMBO, con riduzione del petitum all'importo di euro
100.000,00, come precisato dalla difesa dell'attore all'udienza dell'1.3.2012.
Richiamata, quanto alle posizioni delle parti nella fase di contraddittorio scritto, la illustrazione di cui
al decreto di fissazione di udienza, reputa il Tribunale che la domanda dell'attore, come ridotta
all'udienza dell'1.3.2012, possa essere accolta nei confronti di tutti gli attuali convenuti.
Al riguardo va rilevato che, per un primo profilo:
 il FALLIMENTO ha addebitato ai quattro convenuti,
o MARCO BULGARELLI quale presidente del cda della spa fallita fino al 25.6.2003 e poi
liquidatore della stessa fino al fallimento, dichiarato il 26.2.2004 (cfr. doc.1 attore),
o ROBERTA BULGARELLI, GIORGIO CITTERIO e CARLA COLOMBO quali membri del
cda della spa fallita fino al 25.6.2003 (cfr. doc.1 attore),
"aggravamento del dissesto conseguente alla illegittima prosecuzione dell'attività dell'impresa
insolvente" specificatamente in relazione al protrarsi della gestione, senza richiesta di fallimento, per
tutto il 2003, esercizio successivo a quello 2012, chiusosi con un patrimonio netto negativo di euro
5.066.837,00 come risultante dal bilancio al 31.12.2002 e, dunque, rivelante la integrale perdita del
capitale sociale (cfr. in particolare pag.16 citazione, primo e secondo capoverso),
 precisando che nell'esercizio 2003 la spa ha riportato una perdita di esercizio di euro 2.793.316,00
(cfr. doc.3 attore, p.51),
 e configurando quindi quale danno "la differenza tra il passivo concorsuale (euro 7.856.690,82) e
quello che vi sarebbe stato se il fallimento fosse stato dichiarato tempestivamente (euro
5.066.837,00), cioè euro 2.789.853,82" (cfr. ibidem).
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Il contraddittorio si è poi esteso a GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, FABRIZIO
CASTIGLIONI ed ANGELO DI LEVA, terzi chiamati dal convenuto CALDERARA, e a INA
ASSITALIA SPA, terza chiamata dal CASTIGLIONI.
Sentenza n. 4560/2013 pubbl. il 04/04/2013
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Rispetto a tale prospettazione di responsabilità risarcitoria,
il convenuto
MARCO BULGARELLI
ha
eccepito in via preliminare l'intervenuta costituzione di parte civile sempre del FALLIMENTO nel
procedimento penale svoltosi a suo carico con il rito abbreviato, nell'ambito del quale è stata
pronunciata sentenza dal GIP di Milano il 4.5./7.6.2007, recante condanna per alcuni dei reati contestati
e assoluzione per altri, chiedendo quindi l'estinzione del presente procedimento e, in subordine, la sua
sospensione.
 dalla lettura dei capi di imputazione (cfr. doc.5 attore), dal cui tenore risulta in particolare che le
condotte reato di cui al capo A) della imputazione riguardavano:
o l'aver contribuito a cagionare il fallimento della società "in particolare esponendo nei
bilanci dal 1999 al 2003 fatti non corrispondenti al vero (di seguito specificati)",
o specificazione poi in realtà (cfr. capi a1, a2, a3, a4) relativa ai soli bilanci dal 1999 al 2001,
 cosicché, in sostanza, la condotta criminosa per la quale il BULGARELLI è stato processato e
condannato attiene alla ingiustificata protrazione -tramite la redazione di bilanci non corrispondenti
al vero- della vita della società per gli esercizi dal 1999 al 2001,
 protrazione di per sè stessa, invece, qui non addebitata al BULGARELLI dal FALLIMENTO,
 il quale, si è visto sopra, si è invece limitato a prospettare la responsabilità risarcitoria del
convenuto in riferimento:
o alla indebita protrazione della gestione sociale per l'esercizio 2003, nel corso del quale era
(non più occultata da bilanci non corrispondenti al vero ma ormai) pubblica, per essere stata
esposta nel bilancio al 31.12.2002, la situazione di perdita del capitale sociale,
o e al conseguente aggravamento del dissesto,
 senza che poi, in tale prospettazione di addebito qui svolta, acquisti un ruolo centrale la vicenda
dell'affitto di un ramo di azienda a MOBA srl (cfr. contratto 22.5.2003, doc. 15 attore), vicenda la
quale:
o nel processo penale è stata oggetto della imputazione di cui al capo D (cfr. doc.5 attore) e
ivi è stata configurata quale specifico atto di distrazione, reato dal quale il BULGARELLI è
stato poi assolto dal GIP,
o mentre nel presente procedimento è stata prospettata come uno degli atti gestori nei quali si
è concretizzata la indebita prosecuzione dell'attività sociale.
Ciò posto quanto alla autonomia, per il convenuto MARCO BULGARELLI, degli addebiti di
responsabilità qui fatti valere dal FALLIMENTO rispetto alle imputazioni penali alle quali va riferita la
costituzione di parte civile, va poi osservato, quanto al merito dell'addebito qui in esame:
 che la perdita del capitale sociale attestata dal bilancio al 31.12.2002 nonchè l'emersione di tale
perdita quantomeno fin dal 31.12.2002, data di chiusura dell'esercizio, è fatto pacifico tra le parti
(cfr. sul punto anche la relazione di consulenza tecnica di parte BULGARELLI nel procedimento
penale, doc.10 attore, pagg. 6, 7);
 che dalla relazione del consulente del PM nel procedimento penale emerge una ricostruzione dello
stato patrimoniale della spa al 31.12.2003 recante per tale esercizio una perdita per euro
2.793.316,00 (cfr. doc.3 attore, p.51) del tutto omogenea rispetto alla perdita di euro 2.793.316,34
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L'eccezione è infondata per l'assorbente rilievo della diversità delle condotte contestate al
BULGARELLI quali reati nel procedimento penale e di quella qui addebitata come sopra dal
FALLIMENTO, diversità ricavabile:
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Repert.nella
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del
riportata nella situazione patrimoniale al 31.12.2003 rinvenuta
contabilità sociale
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curatore
(cfr. doc.38 attore, prodotto con la prima memoria di replica);
 che tali risultanze contabili, fatte proprie dal FALLIMENTO attore fin dalla citazione, non sono
state specificatamente contestate dagli odierni convenuti, i quali, quanto al carattere dannoso della
specifica prosecuzione dell'attività nel 2003, hanno invece svolto diverso ordine di contestazioni, in
particolare affermando il carattere non pregiudizievole della operazione di affitto dell'azienda
sociale a MOBA SRL e sottolineando la diminuzione dell'ammontare dei debiti verso le banche nel
2003 rispetto all'esercizio precedente (cfr. comparsa di risposta nonchè replica);
 che, quindi, deve ritenersi dimostrato in causa dal FALLIMENTO che la prosecuzione dell'attività
sociale nell'esercizio 2003 abbia prodotto una differenza tra valore e costi della produzione negativa
per euro 2.835.858,00 (cfr. doc.3 attore, p.83), portante a una perdita di esercizio (previa sottrazione
delle voci positive relative ai proventi finanziari e straordinari) pari a 2.793.316,00.
E, date tali risultanze, se ne deve trarre la configurabilità, per l'anno 2003, di una gestione dell'attività
sociale (oltre che indebita in quanto protratta nonostante la perdita del capitale emersa nell'esercizio
2002 anche) di per sè aggravante la perdita degli esercizi precedenti, come tale dannosa per la massa
dei creditori e senz'altro quantificabile quantomeno nel pregiudizio da ultimo oggetto della domanda di
condanna, come precisata dal FALLIMENTO all'udienza dell'1.3.2012 per euro 100.000,00.
Nè ad inficiare tale conclusione possono poi valere le argomentazioni difensive dei convenuti, posto:
 che, quanto alla pretesa utilità dell'atto gestorio coinvolgente la srl MOBA e quanto alla
diminuzione nel 2003 della esposizione bancaria,
o entrambe le circostanze non risultano comunque dirimenti in presenza di un risultato
dell'esercizio in discussione in ogni caso in perdita;
 che, quanto alla affermazione dei convenuti in ordine al fatto che l'unica attività gestoria in
concreto posta in essere nel 2003 sarebbe stata la cessione di ramo di azienda a MOBA srl,
o la circostanza è smentita dalla stessa data del contratto di affitto di azienda, stipulato
solo il 22.5.2003 e dunque dopo quasi cinque mesi di esercizio;
 che, quanto alla valenza della conciliazione giudiziale intercorsa tra la srl MOBA e i dipendenti
della spa BULGARELLI cui ha partecipato lo stesso FALLIMENTO attore (cfr. doc.24 attore),
percependo in tale sede da MOBA srl l'importo di euro 50.000,00 a fronte della "rinuncia da
parte del FALLIMENTO nei confronti della società e nei confronti degli amministratori delle
medesime di qualsivoglia pretesa", e con previsione che il FALLIMENTO "al buon fine di
detto pagamento non avrà null'altro a pretendere dai soggetti di cui sopra 1, limitatamente alla
vicenda della cessione di ramo di azienda a MOBA SRL e rinuncerà alla costituzione di parte
civile nel procedimento penale n.12124/2004, sempre limitatamente al capo di imputazione
relativo alla distrazione del complesso aziendale di BULGARELLI SPA a favore di MOBA
SRL",
o anche in sede di conciliazione giudiziale la vicenda dell'affitto del ramo di azienda a
MOBA srl è stata considerata quale specifica vicenda di distrazione, sicchè solo a tale
1
"I soggetti di cui sopra" vanno identificati in quelli elencati nel paragrafo b) della conciliazione, immediatamente
precedente, vale a dire in MOBA SRL, MARCO BULGARELLI, ROBERTA BULGARELLI, GIORGIO CITTERIO,
CARLO COLOMBO, DANIELA BAGLIONI e ANNA BAGLIONI.
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 che sempre dalla citata relazione del consulente del PM risulta poi una ricostruzione del conto
economico della spa relativo all'esercizio 2003 recante una perdita di esercizio per euro
2.793.316,00 (cfr. doc.3 attore, pagg. 82, 83);
Sentenza n. 4560/2013 pubbl. il 04/04/2013
RG n. 30099/2008
n. 3622/2013
del 04/04/2013
si riferisce Repert.
anche la rinuncia
del FALLIMENTO
a far
configurazione dell'episodio
valere pretese nei confronti, oltre che di MOBA e dei suoi amministratori, nei confronti
degli amministratori di BULGARELLI,
o rinuncia che, quindi, non può "coprire" la pretesa risarcitoria qui in discussione,
concernente, come si è già sottolineato, l'indebita prosecuzione dell'attività sociale da
parte degli organi gestori nel corso dell'anno 2003,
Per quanto fin qui detto, dunque, deve ritenersi fondato il primo addebito di indebita prosecuzione
dell'attività sociale e la connessa pretesa risarcitoria per euro 100.000,00 formulati dall'attore nei
confronti dei quattro attuali convenuti, tutti membri dell'organo gestorio della fallita nei primi sei mesi
del 2003 e come tali responsabili per aver omesso le iniziative doverose in relazione alla situazione di
perdita del capitale in cui versava la società.
Nè ad inficiare tale conclusione possono poi valere le difese dei convenuti ROBERTA BULGARELLI,
CITTERIO e COLOMBO in ordine alla loro qualità di consiglieri non delegati "essendo le redini della
società nelle mani del socio MARCO BULGARELLI" e, per la COLOMBO, in ordine al suo
coinvolgimento nel cda in quanto madre dei due BULGARELLI, in realtà all'oscuro di ogni vicenda
sociale: argomenti questi tutti non dirimenti ed, anzi, attestanti il disinteresse dei tre convenuti per le
vicende sociali, disinteresse di per sè in contrasto con i doveri connessi alla carica, sia nella
formulazione normativa di tali doveri applicabile ratione temporis sia in quella attuale.
Conclusivamente, senza necessità di procedere ad accertamenti tecnici ovvero ad altra attività
istruttoria (e in tal senso dovendosi in parte revocare il decreto di fissazione di udienza), va quindi
disposta la condanna dei quattro convenuti al pagamento in favore dell'attore dell'importo di
euro 100.000,00, condanna da pronunciarsi in solido e rispetto al cui ammontare va ancora osservato
che la riduzione della domanda precisata dall'attore all'udienza dell'1.3.2012 va intesa come operata
tenendo conto della intervenuta transazione con il sindaco CALDERARA e quindi della necessità di
riduzione della pretesa in relazione alla quota di responsabilità di costui.
La pronuncia di condanna come sopra emanata per l'intero ammontare richiesto dal FALLIMENTO
porta poi all'assorbimento dell'ulteriore addebito di responsabilità qui fatto valere dall'attore in
relazione all'ammontare dei compensi percepiti dai quattro amministratori negli ultimi esercizi, così
come all'assorbimento di ogni ulteriore questione discussa tra le parti al riguardo.
Le spese di causa seguono la soccombenza, con condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, alla
rifusione in favore dell'attore dell'importo di euro 1.118,00 per costi sostenuti e di euro 16.000,00 per
compensi, quest'ultima somma liquidata tenendo conto della natura della causa e dell'attività difensiva
svolta così come dell'importo per il quale è stata pronunciata condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento delle domande del FALLIMENTO attore, accertata la responsabilità dei convenuti
MARCO BULGARELLI, ROBERTA BULGARELLI, GIORGIO CITTERIO e CARLA
COLOMBO, condanna i predetti convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore del
FALLIMENTO attore dell'importo di euro 100.000,00;
2. condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla rifusione in favore del FALLIMENTO attore delle
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o indebita prosecuzione che ha dato luogo, si ricorda, a una perdita di esercizio assai
ampia e rispetto alla quale la eventuale necessità di detrarre la quota di perdita riferibile
ai debiti verso i lavoratori dipendenti partecipanti alla conciliazione risulta comunque
superata dalla riduzione della domanda da ultimo operata dall'attore.
Sentenza n. 4560/2013 pubbl. il 04/04/2013
RG n. 30099/2008
Repert.
n.oltre
3622/2013
spese processuali, spese che liquida in complessivi euro
17.118,00,
iva e cpa. del 04/04/2013
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale l'1 marzo 2012.
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Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola