n. 16 del 31.07.2015 ordinanza traffico estivo

Transcript

n. 16 del 31.07.2015 ordinanza traffico estivo
COMUNE DI ARCHI
(Provincia di Chieti)
ORDINANZA N. 16
Addì, lì 31.07.2015
OGGETTO: Disciplina estiva traffico veicolare centro urbano di Archi Capoluogo
IL SINDACO
Considerato che durante il periodo estivo si verifica un aumento della frequenza del traffico
nel Capoluogo per il rientro di Archesi emigrati e la presenza di turisti in genere;
Tenuto conto della programmazione di manifestazioni ed eventi da svolgersi nel centro del
paese;
Ravvisata la necessità, al fine di tutelare la sicurezza e la pubblica incolumità, di
disciplinare in maniera adeguata il traffico e la sosta dei veicoli, in particolare per Via Roma, Piazza
G. Marconi e Via Medaglie d’Argento Eugenio Sirolli;
Visti l’Artt. 7 del Nuovo Codice della Strada;
Vista la L.R. n. 135/99;
Vista la L.R. n. 11/08 e s.m.i.;
Con i poteri conferiti dall’Art. 50 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000,
ORDINA
1. Che nel periodo dal 02.08.2014 al 18.08.2014 dalle ore 18:30 alle ore 24:00, sia fatto
assoluto divieto di transito e di sosta a tutte le autovetture, ciclomotori e veicoli in
genere in Via Roma, dall’Arco Porta di Totaro, in Piazza G. Marconi e Via Medaglie
d’Argento Eugenio Sirolli fino all’innesto con la S.P. Perano-Castiglione.
2. Che nei giorni 09, 10 e 11 Agosto sia fatto assoluto divieto di sosta e di transito nelle
suddette Vie dalle ore 06:00 alle ore 24:00, con estensione del divieto di sosta ad un
solo lato della carreggiata lungo la Strada Provinciale, dalla Caserma dei Carabinieri
fino all’incrocio con la S.C. per Contrada Canala.
3. Nelle suddette Piazze e Vie, nelle ore e nei giorni di cui a valere con la presente, è
consentito il transito ai soli residenti per il raggiungimento di box e garages
nonché il transito di mezzi per carico e scarico delle merci.
Per le trasgressioni a quanto innanzi disposto trovano applicazione le sanzioni previste
dall’articolo 7 del vigente C. d. S.
A norma dell’articolo 3, comma 4 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso
la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro
60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara o entro 120 giorni al
Presidente della Repubblica;
In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di
60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui
all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992;
La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine, sono incaricate all'esecuzione della presente
Ordinanza.
La presente Ordinanza non si applica alle Forze dell’Ordine, ai mezzi di soccorso e a quelli di
emergenza.
Si dispone, inoltre, l’invio di copia della presente Ordinanza a:
1) Ufficio del Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio del Comune;
2) Comando Polizia Locale di Servizio Associato Casoli e Stazione Carabinieri di Archi per
l’esecuzione della stessa;
Si dispone, inoltre, la pubblica affissione della presente al fine di renderla nota ai cittadini.
Il Sindaco
D.ssa Silvia Spinelli