SENTENZA n - Il quotidiano giuridico
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SENTENZA n° REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, in persona del giudice Dott. Antonio Ivan Natali, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 372/2005 del Ruolo Generale promossa DA Sempronia, rappresentata e difesa dall’avv. Pasqua Sicoli ATTRICE CONTRO Gatto DISTRIBUZIONE S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Libratti e Gaetano Grandolfo CONVENUTA Alla udienza del 19.10.2010 sono comparsi i procuratori delle parti costituite, i quaIi, dopo aver precisato le conclusioni come sopra, discutono oralmente la causa.----------IL GIUDICE Pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, l’attrice deduceva di essere proprietaria dell’immobile ubicato in Ostuni alla Contrada Giancola – S.n. presso il quale sin dal 1988 viene somministrata energia elettrica della tipologia “fornitura per usi domestici per abitazione non di residenza con tariffa D3 con potenza contrattualmente impegnata di 3kw”. In data 1.3.2004, in occasione della sostituzione del contatore, i tecnici Gatto eseguivano, per la prima volta dal 1988 (data di attivazione), la lettura dei consumi registrati dal contatore sostituito rilevando 21.516 scatti. Con la bolletta, relativa al bimestre marzo-aprile 2004, la società resistente richiedeva il pagamento dell’importo di Euro 3.364,63 e ripartiva in tal modo il consumo rilevato: scatti dal 2.9.2003 al 30.9.2003 3110 dal 1.10.2003 al 31.12.2003 9859 dal 1.01.2004 al 31.01.2004 3322 dal 1.02.2004 al 29.02.2004 3107 dal 1.03.2004 al 1.03.2004 107 Con missiva del 3.9.2004 a firma del legale, l’attrice procedeva alla contestazione della riferita lettura invitando la società convenuta a provvedere alla relativa rettifica. L’Gatto non dava seguito alcuno a tale reclamo, omettendo in merito qualsivoglia informativa. Con successiva nota del 18.12.2004, dopo aver affisso all’immobile avviso di avvenuto distacco, notificava alla ricorrente la determinazione di sospendere l’erogazione della fornitura di energia elettrica e di risolvere il contratto. Tale sospensione ha indotto parte attorea ad invocare la tutela d’urgenza dinanzi a codesto On.le Tribunale. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., datato 17 febbraio 2005, difatti, veniva richiesta l’adozione di un provvedimento teso ad inibire detta sospensione; nondimeno, tale misura non veniva concessa. Espletati i rituali adempimenti istruttori, all’udienza del 13 maggio 2010, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle difese conclusive e per la discussione orale da tenersi all’udienza del 19 ottobre 2010. La domanda attorea è fondata e va accolta. Tra le parti è intercorso un contratto di appalto avente per oggetto la somministrazione di energia elettrica, in relazione al quale il pagamento della prestazione avviene – secondo una diffusa prassi negoziale – con cadenza periodica, mediante addebito di una somma per il consumo presuntivo del periodo, salvo eventuale comunicazione, da parte dell’utente, dell’effettivo consumo rilevato dal contatore e successiva rilevazione del consumo effettivo da parte della società erogante l’energia elettrica. Invero, deve ritenersi che la comunicazione, da parte dell’utente, della eventuale propria autolettura, sia oggetto di un mero onere, la cui inosservanza ha quale unica conseguenza la necessità per l’utente di pagare l’eventuale conguaglio, laddove sia rilevato un consumo superiore a quello preventivato. Allo stesso modo, sulla società elettrica incombe l’onere – che, secondo l’Autorità Garante per l’Energia, dovrebbe assumere cadenza almeno annuale - di effettuare periodicamente il rilevamento effettivo del consumo per accertare la presenza o di eventuali conguagli per consumi superiori a quelli preventivati o di eventuali crediti dell’utente, per aver tal ultimo pagato consumi superiori a quelli effettivi. Ciò premesso, la lettura del contatore costituisce l’unico strumento ai fini del calcolo del consumo effettivo, potendo l’utente contestare gli addebiti fatturati solo se accerta un rilevamento superiore a quanto indicato dal contatore, dovendo, in mancanza, accollarsi il pesante onere probatorio di dimostrare il malfunzionamento dell’apparecchio. Nel caso di specie, l’attrice, tra l’altro, non solo contesta le fatture inviatele sul presupposto di una erronea ripartizione dei consumi, arbitrariamente concentrati negli ultimi sei mesi, ma disconosce l’attitudine della foto a rappresentare l’effettivo consumo, al contempo, non potendo verificare il consumo indicato nel contatore per essere stato il medesimo sostituito con altro più moderno al momento della rilevazione. Da ciò la necessità di stabilire a chi spetti, nel caso concreto, l’onere della prova relativa alla quantificazione dell’energia addebitata all’attrice, relativamente all’intero rapporto, come al singolo periodo fatturato de quo . Orbene, costituisce principio consolidato quello per cui, in un contratto di somministrazione di utenza telefonica, incombe al gestore dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr., ex pluribus, Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041), principio della cui stringente logicità non è dato dubitare, non avendo il consumatore, in mancanza del contatore, alcun mezzo per misurare e quantificare il proprio pregresso consumo energetico. Ne consegue che la società elettrica, non consentendo all’attrice-utente di accertare la conformità delle fatture al contatore per averlo sostituito, senza il suo consenso e in sua assenza, deve dimostrare che gli importi indicati nelle fatture per cui è causa corrispondano ai dati del contatore. D'altronde, deve disconoscersi l’idoneità probatoria del dato riportato dal contatore nella fotografia depositata in atti, sia per mancanza di data certa del documento, sia per la circostanza che l’apparecchio, successivamente al distacco, potrebbe essere stato manipolato o essersi danneggiato durante il trasporto. Proprio al fine di evitare tali contestazioni, l’Autorità Garante per l’Energia, all’art. 11, comma 11.2, della Deliberazione 28.12.1999, nell’ipotesi del tutto analoga di sostituzione del gruppo di misura a causa di un guasto, stabilisce che tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive. Ne consegue la mancata prova, allo stato degli atti, dei consumi dell’utente nel periodo in contestazione e, quindi, il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta. Riguardo alla richiesta di risarcimento del danno esistenziale, si deve ritenere, alla stregua dell’approdo delle Sezioni Unite dell’11.11.08, che il danno esistenziale (rectius non patrimoniale) sia un danno tipico. Infatti, le Sezioni Unite del 2008, hanno avuto modo di precisare che, in virtù dell’ampia accezione del danno non patrimoniale, deve considerarsi risarcibile soltanto il danno non patrimoniale eziologicamente riconducibile alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili (come accade, nel caso, appunto, di uccisione o lesione grave di congiunto, determinante la perdita o la compromissione del rapporto parentale); fatta eccezione per l’ipotesi di reato, nel qual caso diviene risarcibile anche il pregiudizio conseguente alla lesione di interessi della Persona “non presidiati da siffatti diritti”, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.). Ciò premesso, l’attrice si è limitata ad allegare un danno conseguente allo stato di sofferenza cagionato dal disservizio dal proprio gestore, che avrebbe tenuto un comportamento non conforme alle regole dalla correttezza. Nondimeno, non ha indicato quale diritto costituzionalmente garantito sarebbe stato leso, né lo ha provato per cui la sofferenza de qua sembrerebbe ascrivibile più correttamente a quell’alveo di danni bagattellari, perché estrinsecantisi in meri disagi materiali, cui le Sezioni Unite negano dignità risarcitoria. L’attrice ha pure dedotto un danno da mancato godimento del bene immobile. Al riguardo, è noto come il titolare di un diritto reale - il quale chieda il risarcimento conseguente al mancato godimento del diritto stesso - non é tenuto a provare il danno subito, poiché il medesimo è da considerarsi in re ipsa ovvero nella privazione della facoltà di godere direttamente o indirettamente (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 09/06/2008, n. 15238). In merito al quantum, è possibile una liquidazione in termini equitativi, nella misura di euro 1000,00, oltre rivalutazione e interessi dal 18.12.04, data di sospensione nell’erogazione del servizio de quo. Ciò in considerazione di tutte le circostanze del caso di specie, della condotta reciprocamente tenuta dalle parti ed, in particolare, del limitato uso dell’abitazione da parte dell’attrice che, per sua stessa ammissione, non ha fissato la propria residenza nell’immobile de quo. D’altronde, nel caso di specie, una liquidazione equitativa del danno deve ritenersi ammissibile, almeno in relazione al quantum, ai sensi dell’art. 1226 c.c.. Le spese – liquidate come da dispositivo - seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Sempronia, nei confronti di Gatto Distribuzione S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: 1) accerta l’illegittima ricostruzione dei consumi di consumi di cui alla fattura del bimestre marzo-aprile 2004; 2) condanna la convenuta al risarcimento dei danni, in favore della Sempronianella misura di € 1000,00, oltre rivalutazione e interessi dal 18.12.04; 3) condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1300,00 di cui euro 80,00 per spese, euro 720,00 per diritti ed € 500,00 per onorario, oltre iva e cap ed esborsi forfettizzati come per legge. Il Giudice (Dott. Antonio Ivan Natali)