SENTENZA n - Il quotidiano giuridico

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SENTENZA n - Il quotidiano giuridico
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, in persona del
giudice Dott. Antonio Ivan Natali, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 372/2005 del Ruolo Generale promossa
DA
Sempronia, rappresentata e difesa dall’avv. Pasqua Sicoli
ATTRICE
CONTRO
Gatto DISTRIBUZIONE S.P.A, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Libratti e Gaetano
Grandolfo
CONVENUTA
Alla udienza del 19.10.2010 sono comparsi i procuratori delle parti
costituite, i quaIi, dopo aver precisato le conclusioni come sopra,
discutono oralmente la causa.----------IL GIUDICE
Pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni
di fatto e di diritto della decisione
FATTO E DIRITTO
Con
atto
di
citazione,
l’attrice
deduceva
di
essere
proprietaria
dell’immobile ubicato in Ostuni alla Contrada Giancola – S.n. presso il
quale sin dal 1988 viene somministrata energia elettrica della tipologia
“fornitura per usi domestici per abitazione non di residenza con tariffa D3
con potenza contrattualmente impegnata di 3kw”.
In data 1.3.2004, in occasione della sostituzione del contatore, i tecnici
Gatto eseguivano, per la prima volta dal 1988 (data di attivazione), la
lettura dei consumi registrati dal contatore sostituito rilevando 21.516
scatti.
Con la bolletta, relativa al bimestre marzo-aprile 2004, la società
resistente richiedeva il pagamento dell’importo di Euro 3.364,63 e ripartiva
in tal modo il consumo rilevato:
scatti
dal 2.9.2003 al 30.9.2003
3110
dal 1.10.2003 al 31.12.2003
9859
dal 1.01.2004 al 31.01.2004
3322
dal 1.02.2004 al 29.02.2004
3107
dal 1.03.2004 al 1.03.2004
107
Con missiva del 3.9.2004 a firma del legale, l’attrice procedeva alla
contestazione della riferita lettura invitando la società convenuta a
provvedere alla relativa rettifica.
L’Gatto non dava seguito alcuno a tale reclamo, omettendo in merito
qualsivoglia informativa. Con successiva nota del 18.12.2004, dopo aver
affisso all’immobile avviso di avvenuto distacco, notificava alla ricorrente la
determinazione di sospendere l’erogazione della fornitura di energia
elettrica e di risolvere il contratto.
Tale sospensione ha indotto parte attorea ad invocare la tutela d’urgenza
dinanzi a codesto On.le Tribunale.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., datato 17 febbraio 2005, difatti, veniva
richiesta l’adozione di un provvedimento teso ad inibire detta sospensione;
nondimeno, tale misura non veniva concessa.
Espletati i rituali adempimenti istruttori, all’udienza del 13 maggio 2010,
precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con
assegnazione dei termini di legge per il deposito delle difese conclusive e
per la discussione orale da tenersi all’udienza del 19 ottobre 2010.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
Tra le parti è intercorso un contratto di appalto avente per oggetto la
somministrazione di energia elettrica, in relazione al quale il pagamento
della prestazione avviene – secondo una diffusa prassi negoziale – con
cadenza periodica, mediante addebito di una somma per il consumo
presuntivo del periodo, salvo eventuale comunicazione, da parte
dell’utente, dell’effettivo consumo rilevato dal contatore e successiva
rilevazione del consumo effettivo da parte della società erogante l’energia
elettrica.
Invero, deve ritenersi che la comunicazione, da parte dell’utente, della
eventuale propria autolettura, sia oggetto di un mero onere, la cui
inosservanza ha quale unica conseguenza la necessità per l’utente di
pagare l’eventuale conguaglio, laddove sia rilevato un consumo superiore
a quello preventivato.
Allo stesso modo, sulla società elettrica incombe l’onere – che, secondo
l’Autorità Garante per l’Energia, dovrebbe assumere cadenza almeno
annuale - di effettuare periodicamente il rilevamento effettivo del consumo
per accertare la presenza o di eventuali conguagli per consumi superiori a
quelli preventivati o di eventuali crediti dell’utente, per aver tal ultimo
pagato consumi superiori a quelli effettivi.
Ciò premesso, la lettura del contatore costituisce l’unico strumento ai fini
del calcolo del consumo effettivo, potendo l’utente contestare gli addebiti
fatturati solo se accerta un rilevamento superiore a quanto indicato dal
contatore, dovendo, in mancanza, accollarsi il pesante onere probatorio di
dimostrare il malfunzionamento dell’apparecchio.
Nel caso di specie, l’attrice, tra l’altro, non solo contesta le fatture inviatele
sul presupposto di una erronea ripartizione dei consumi, arbitrariamente
concentrati negli ultimi sei mesi, ma disconosce l’attitudine della foto a
rappresentare l’effettivo consumo, al contempo, non potendo verificare il
consumo indicato nel contatore per essere stato il medesimo sostituito con
altro più moderno al momento della rilevazione.
Da ciò la necessità di stabilire a chi spetti, nel caso concreto, l’onere della
prova relativa alla quantificazione dell’energia addebitata all’attrice,
relativamente all’intero rapporto, come al singolo periodo fatturato de
quo .
Orbene, costituisce principio consolidato quello per cui, in un contratto di
somministrazione di utenza telefonica, incombe al gestore dimostrare la
corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella
fattura (cfr., ex pluribus, Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n.
17041), principio della cui stringente logicità non è dato dubitare, non
avendo il consumatore, in mancanza del contatore, alcun mezzo per
misurare e quantificare il proprio pregresso consumo energetico.
Ne consegue che la società elettrica, non consentendo all’attrice-utente di
accertare la conformità delle fatture al contatore per averlo sostituito, senza il suo consenso e in sua assenza, deve dimostrare che gli importi
indicati nelle fatture per cui è causa corrispondano ai dati del contatore.
D'altronde, deve disconoscersi l’idoneità probatoria del dato riportato dal
contatore nella fotografia depositata in atti, sia per mancanza di data certa
del documento, sia per la circostanza che l’apparecchio, successivamente
al distacco, potrebbe essere stato manipolato o essersi danneggiato
durante il trasporto. Proprio al fine di evitare tali contestazioni, l’Autorità
Garante per l’Energia, all’art. 11, comma 11.2, della Deliberazione
28.12.1999, nell’ipotesi del tutto analoga di sostituzione del gruppo di
misura a causa di un guasto, stabilisce che tale sostituzione può avvenire
soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi
registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li
sottoscrive.
Ne consegue la mancata prova, allo stato degli atti, dei consumi
dell’utente nel periodo in contestazione e, quindi, il rigetto della domanda
riconvenzionale della convenuta.
Riguardo alla richiesta di risarcimento del danno esistenziale, si deve
ritenere, alla stregua dell’approdo delle Sezioni Unite dell’11.11.08, che il
danno esistenziale (rectius non patrimoniale) sia un danno tipico.
Infatti, le Sezioni Unite del 2008, hanno avuto modo di precisare che, in
virtù dell’ampia accezione del danno non patrimoniale, deve considerarsi
risarcibile soltanto il danno non patrimoniale eziologicamente riconducibile
alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili (come accade, nel caso,
appunto,
di uccisione o lesione grave di congiunto, determinante la
perdita o la compromissione del rapporto parentale); fatta eccezione per
l’ipotesi di reato, nel qual caso diviene risarcibile anche il pregiudizio
conseguente alla lesione di interessi della Persona “non presidiati da
siffatti diritti”, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il
criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.).
Ciò premesso, l’attrice si è limitata ad allegare un danno conseguente allo
stato di sofferenza cagionato
dal disservizio dal proprio gestore, che
avrebbe tenuto un comportamento non conforme alle regole dalla
correttezza.
Nondimeno, non ha indicato quale diritto costituzionalmente garantito
sarebbe stato leso, né lo ha provato per cui la sofferenza de qua
sembrerebbe ascrivibile più correttamente a quell’alveo di danni
bagattellari, perché estrinsecantisi in meri disagi materiali, cui le Sezioni
Unite negano dignità risarcitoria.
L’attrice ha pure dedotto un danno da mancato godimento del bene
immobile.
Al riguardo, è noto come il titolare di un diritto reale - il quale chieda il
risarcimento conseguente al mancato godimento del diritto stesso - non é
tenuto a provare il danno subito, poiché il medesimo è da considerarsi in
re ipsa ovvero nella privazione della facoltà di godere direttamente o
indirettamente (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 09/06/2008, n. 15238).
In merito al quantum, è possibile una liquidazione in termini equitativi,
nella misura di euro 1000,00, oltre rivalutazione e interessi dal 18.12.04,
data di sospensione nell’erogazione del servizio de quo.
Ciò in considerazione di tutte le circostanze del caso di specie, della
condotta reciprocamente tenuta dalle parti ed, in particolare, del limitato
uso dell’abitazione da parte dell’attrice che, per sua stessa ammissione,
non ha fissato la propria residenza nell’immobile de quo.
D’altronde, nel caso di specie, una liquidazione equitativa del danno deve
ritenersi ammissibile, almeno in relazione al quantum, ai sensi dell’art.
1226 c.c..
Le spese – liquidate come da dispositivo - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta
da Sempronia, nei confronti di Gatto Distribuzione S.P.A, in persona
del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) accerta
l’illegittima ricostruzione dei consumi di consumi di cui alla
fattura del bimestre marzo-aprile 2004;
2) condanna
la
convenuta al risarcimento dei danni, in favore della
Sempronianella misura di € 1000,00, oltre rivalutazione e interessi dal
18.12.04;
3) condanna
la società convenuta al pagamento, in favore dell’attrice,
delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1300,00 di cui
euro 80,00 per spese, euro 720,00 per diritti ed € 500,00 per onorario,
oltre iva e cap ed esborsi forfettizzati come per legge.
Il Giudice
(Dott. Antonio Ivan Natali)