IL FOGLIO n 431 luglio 2016

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IL FOGLIO n 431 luglio 2016
Autorizzazione del Tribunale di Treviso n. 454 del 07/08/1980
RIVISTA TECNICA
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Anno XXXVI n. 431
Luglio 2016
via Piave n. 15 - 31100 Treviso tel. + 39 0422 312700 fax. + 39 0422 420472
e-mail: [email protected]
SOMMARIO
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PRESIDENTE
Geom. Bruno Cisterna
DIRETTORE RESPONSABILE
Dott. Geom. Vanni Battistella
COORDINATORE STAMPA
Geom. Alberto Varago
IL COMITATO DI REDAZIONE:
Geom. Deborah Candon
Geom. Massimo Cattarossi
Geom. Ferruccio Clementi
Geom. Luigi Clementi
Geom. Fiorenzo Dall’Ava
Geom. Roberto De Cristofaro
Geom. Claudio Favero
Dott. Geom. Ermanno Fellet
Geom. Paolo Gazzola
Geom. Gianfranco Tandura
Geom. Denis Vian
FOTO DI COPERTINA:
C h i es a
P a r r oc c hi a l e
S.Teonisto Martire (TV)
Foto del
Geom. Fiorenzo Dall’Ava
VITA DEL COLLEGIO: Aggiornamento Albo professionale
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VITA DEL COLLEGIO: Aggiornamento Registro dei praticanti
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FISCO E TASSE: Agevolazioni fiscali in caso di ristrutturazione edilizia di un immobile
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AMBIENTE E TERRITORIO: Brexit e il settore Energia e Ambiente
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AMBIENTE E TERRITORIO: Impianto produzione di Biogas
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PROFESSIONE: L’evoluzione del ruolo del Tecnico nel Contenzioso Civile
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di
Casier
VITA DEL COLLEGIO
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AGGIORNAMENTO ALBO PROFESSIONALE
SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29 GIUGNO 2016
Aggiornamento
Albo professionale
NUOVA ISCRIZIONE: n. 1
Geom. NICOLA BULEGATO di Treviso
n. 3627
a cura della segreteria
del Collegio
CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI: n. 3
Geom. MARIO DE BENETTI di Treviso
n. 763
Geom. LUCIO GARDIN di San Vendemiano (TV)
n. 1046
Geom. LORENZO TRENTIN di Castelfranco Veneto (TV)
n. 1322
SOSPENSIONI PER MOROSITA’: n. 9
Geom. PIER GIORGIO BASSO di Paese (TV)
n. 1192
Geom. PAOLO BASTIANELLO di Treviso
n. 2190
Geom. MASSIMO CADORIN di Cavaso del Tomba (TV)
n. 2116
Geom. LUCA CASAGRANDE di Spresiano (TV)
n. 3286
Geom. ALBERTO CULLIN di Mogliano Veneto (TV)
n. 3274
Geom. FABIO MASO di Maserada sul Piave (TV)
n. 2640
Geom. GREGORIO MIGLIORANZA di Quinto di Treviso (TV) n. 2248
Geom. LORIS PIN di Gaiarine (TV)
n. 2164
Geom. ALFIO SIMEONI di Gaiarine (TV)
n. 1350
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VITA DEL COLLEGIO
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AGGIORNAMENTO REGISTRO DEI PRATICANTI
SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29 GIUGNO 2016
Aggiornamento
Registro dei praticanti
ATTESTAZIONE DI COMPIUTA PRATICA: n. 3
Geom. RICCARDO BORDIN di Vedelago (TV)
Geom. RICCARDO CALLEGARI di Paese (TV)
a cura della segreteria
del Collegio
Geom. SIMONE PANISI di Mogliano Veneto (TV)
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AGEVOLAZIONI FISCALI IN CASO DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UN IMMOBILE
Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione
d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre
2016 la detrazione Irpef sale al 50% e si calcola su un limite massimo di spesa di 96.000
euro per unità immobiliare.
Il D.L. n. 63 del 4 giugno 2013 (entrato in vigore il 6 giugno 2013) ha riconosciuto la detrazione del 50% anche sulle ulteriori spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto
di ristrutturazione. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione
ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.
Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:

il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro per
unità immobiliare (96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2013) ;

la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
L’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal D.L. n. 70
del 13 maggio 2011.
Agevolazioni fiscali in
caso di ristrutturazione edilizia di un immobile
a cura dello
Studio Notarile
dott. Antonio Favaloro
Attenzione: La detrazione spetta anche per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese
di costruzione o ristrutturazione o da cooperative.
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta
l’agevolazione fiscale sono:

quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, la
detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001
(manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;

gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a
seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nelle precedenti lettere a) e b) e a condizione che sia stato dichiarato lo stato
di emergenza;

gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;

i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto
ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno
all’abitazione);

gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire
la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap
gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili,
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mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.
Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce,
gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%;

gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli
infortuni domestici. Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un
intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di
una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a
gas). L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la
riparazione di una presa malfunzionante). Tra le opere agevolabili rientrano
l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di
vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano;

interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente
illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la
cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi,
la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato
con un istituto di vigilanza;

gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento
acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne.
La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e
di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla
data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La
detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari
ed è pari al 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25%
del prezzo dell'unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro. Anche per questo tipo di
interventi, le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 fruiscono dell'innalzamento sia della detrazione (al 50%), sia dell'importo massimo agevolabile (96.000
euro per unità immobiliare).
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile
considerare anche quelle per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento, le spese per la messa in regola degli edifici, le spese per l’acquisto dei materiali, il compenso
corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti, le spese per
l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i
diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori, gli oneri di
urbanizzazione, gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). Non possono invece ritenersi comprese tra
quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo
necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota
millesimale.
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Attenzione: Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica rientrano fra i lavori che fruiscono della detrazione
del 36% (50% fino al 31 dicembre 2013), a condizione che siano realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendano interi
edifici (se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e
non su singole unità immobiliari).
Il D.L. n. 63/2013, in fase di conversione, ha introdotto la disposizione per cui per queste
spese, le cui procedure autorizzatorie siano attivate a decorre dal 4 agosto 2013 (data di
entrata in vigore della legge di conversione del D.L.) su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, identificate con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003), riferite a costruzioni adibite ad abitazione
principale o ad attività produttive, la detrazione, fino al 31 dicembre 2013, sale al 65%,
fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli
immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:

il proprietario o il nudo proprietario;

il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

l’inquilino o il comodatario;

i soci di cooperative divise e indivise;

i soci delle società semplici;

gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il
secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le
spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della
comunicazione di inizio lavori.
Per coloro che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente, a
meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese
di acquisto dei materiali utilizzati.
Per usufruire della detrazione, è necessario:
1.
inviare, quando prevista, all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi
in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo
della notifica preliminare alla Asl;
2.
pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice
fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati
catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di
registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della
detrazione.
L'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori è stato soppresso, infatti, dal Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011.
Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti
(provvedimento del 2/11/2011):

le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare
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(concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di
ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;

domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;

ricevute di pagamento dell’Ici (ora IMU), se dovuta;

delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici
residenziali;

in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;

comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare
all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di
sicurezza dei cantieri;

fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;

ricevute dei bonifici di pagamento.
I contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio possono fruire di un’ulteriore riduzione d’imposta per l’acquisto di mobili, nonché per
l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A
per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati
all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a
10.000 euro.
Per l’esattezza, i contribuenti ammessi a beneficiare del bonus arredi sono gli stessi che
fruiscono della detrazione con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di
96.000 euro di spese ammissibili; quindi, le ristrutturazioni edilizie con spese sostenute
dal 26 giugno 2012.
E’ possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già
avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i beni sono destinati. In altri termini, basta che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio potrà
essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle
norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori)
se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli
abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr
445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del
2 novembre 2011.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al
beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità
abitativa oggetto di ristrutturazione.
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per
l’acquisto di:

mobili;

grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i
forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).
Aprono all'ulteriore detrazione anche i lavori eseguiti su parti comuni degli edifici residenIl Foglio
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ziali. La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente però ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di
detrarre le spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare
all’arredo della propria unità immobiliare, ma solo per gli arredi delle parti comuni, come
guardiole oppure l’appartamento del portiere.
In sintesi, la detrazione è collegata agli interventi:

di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;

di manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e
su singole unità immobiliari residenziali;

di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio
residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;

di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su
singole unità immobiliari residenziali;

necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di
eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, riguardanti
interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e
da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla
successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. Non è, invece, richiesto che ci sia un collegamento fra i mobili e
l’ambiente ristrutturato; il collegamento deve esserci con l’immobile oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In altri termini, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è
agevolabile anche se i beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.
Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli
apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non
sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano, per esempio, fra i “grandi
elettrodomestici”, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di
cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Adempimenti
Il contribuente, per avvalersi del nuovo beneficio fiscale, deve eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le stesse modalità già previste per i pagamenti dei
lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane
Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;

il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è
effettuato.
Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effetIl Foglio
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tuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante
carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel
giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella
ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni
bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Le spese sostenute, inoltre, devono essere documentate, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione
per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul
conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura,
qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
L’art. 1, comma 139, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (in Suppl. ord. n. 47 alla G.U.
n. 302 del 27.12.2013), ha modificato la disciplina sulla detrazione fiscale delle spese di
ristrutturazione e di riqualificazione energetica, dettata dagli artt. 14, 15 e 16 del D.L. 4
giugno 2013, n. 63, convertito in Legge 3 agosto 2013, n. 90; a sua volta modificativa,
transitoriamente, delle previsioni già dettate dall’art. 11 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, a
sua volta più favorevole di quella dettata dall’art. 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 (T.U.I.R.).
Il nuovo art. 14 prevede, innanzitutto, che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 48, della
Legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni (in tema di detrazioni per la
riqualificazione energetica), si applicano nella misura, rispettivamente:
- del 65 % alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
- del 50 % alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento
con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché
delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Le detrazioni di cui sopra si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a
parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile o
che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
- 65 % per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
- 50 % per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 24, della Legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e all'art. 29, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, da adottare entro il 31 dicembre 2015, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti,
nonché per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi, si
applicano le disposizioni di cui agli artt. 14 e 16.
L’art. 16 ha poi prorogato il termine, già fissato al 30 giugno 2013, previsto dall’art. 11,
comma 1, del D.L. n. 83/2012, entro il quale è possibile effettuare spese per la ristrutturazione degli edifici, quali indicate nell’art. 16-bis, comma 1, del T.U.I.R., usufruendo di una
maggiore detrazione fiscale. Più precisamente, ferme restando le ulteriori disposizioni
contenute nell'art. 16-bis del T.U.I.R., per le spese documentate, relative agli interventi di
ristrutturazione indicati nel comma 1 del citato art. 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per
unità immobiliare.
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La detrazione è pari al:
- 50 % per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
- 40 % per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 riprenderanno vigore, quindi, le disposizioni “a regime”
dettate dall’art. 16-bis del T.U.I.R. (detrazione nella misura del 36 % fino ad un ammontare complessivo delle spese di ristrutturazione pari a 48.000 euro).
Da rilevare, infine, che la maggiore detrazione compete, transitoriamente, soltanto per le
spese di ristrutturazione indicate nell’art. 16-bis, comma 1, del T.U.I.R. Pertanto, nel caso
di acquisto di unità immobiliari abitative in edifici interamente ristrutturati (nell’art. 16-bis,
comma 3, del T.U.I.R.), a partire dal 1° gennaio 2014 la detrazione fiscale compete nella
misura del 36 % del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 %
del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 % delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto per l'acquisto di
mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per
le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo
dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in
dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Il comma 2-ter dell'art. 7 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 “Misure urgenti per l'emergenza
abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” convertito con modificazioni
dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 (in G.U. 27/05/2014, n. 121), ha stabilito che per il periodo
dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'art. 16, comma 2, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di
ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui all'art. 16, comma 1, del medesimo
D.L. n. 63 del 2013.
L’art. 1, commi 47 e 48, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in Suppl. ord. n. 99 alla
G.U. n. 300 del 29.9.2014), in vigore dal 1° gennaio 2015, ha modificato la disciplina sulla
detrazione fiscale delle spese di ristrutturazione e di riqualificazione energetica, dettata
dagli artt. 14, 15 e 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito in Legge 3 agosto 2013, n.
90, e successive modificazioni. Disciplina, quest’ultima, a sua volta modificativa, transitoriamente, delle previsioni contenute nell’art. 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(T.U.I.R.).
1) Il nuovo art. 14 del D.L. n. 63/2013 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni (in tema di detrazioni per la riqualificazione energetica), si applicano nella misura del 65 % alle spese
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.
2) La detrazione fiscale del 65 % si applica anche alle spese:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e
1117-bis del Codice Civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il
singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato “M” al D.
Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino
a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro (quindi fino ad un importo di spesa
pari ad 92.307,69 euro);
c) per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1º genna-
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io 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro
(quindi fino ad un importo di spesa pari ad 46.153,85 euro);
d) continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le previsioni dell'art. 1, commi da 344 a
347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3) La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 24, della Legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni.
4) Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, da
adottare entro il 31 dicembre 2015, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il
miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti,
nonché per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi, si
applicano le disposizioni di cui agli artt. 14 e 16.
5) Il nuovo testo dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013 prevede che la detrazione fiscale è pari al
50 % per le spese per la ristrutturazione degli edifici, quali indicate nell’art. 16-bis, comma
1, del T.U.I.R., sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015. Ferme restando le
ulteriori disposizioni contenute nell'art. 16-bis del T.U.I.R., per le spese documentate, relative agli interventi di ristrutturazione indicati nel comma 1 del citato art. 16-bis, spetta
una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
6) A decorrere dal 1° gennaio 2016 riprenderanno vigore, quindi, le disposizioni “a regime” dettate dall’art. 16-bis del T.U.I.R. (detrazione nella misura del 36 %, fino ad un ammontare complessivo delle spese di ristrutturazione pari a 48.000 euro).
7) Il nuovo art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63/2013 estende la detrazione fiscale nella
misura del 65% alle spese di ristrutturazione finalizzate all’adozione di misure antisismiche, sostenute fino al 31 dicembre 2015, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta
pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel Suppl. ord. n. 72 alla G.U. n. 105 dell'8 maggio
2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, fino ad
un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
8) Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, del
T.U.I.R. è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del
suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli
aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 % delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 ed è calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a 10.000 euro. Le spese di cui sopra sono computate, ai fini
della fruizione della detrazione d’imposta, indipendentemente dall'importo delle spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni.
9) La maggiore detrazione compete, transitoriamente, soltanto per le spese di ristrutturazione indicate nell’art. 16-bis, comma 1, del T.U.I.R. (non viene invece menzionato il comma 3 di tale articolo). Pertanto, nel caso di acquisto di unità immobiliari abitative in edifici
interamente ristrutturati (nell’art. 16-bis, comma 3, del T.U.I.R.), a partire dal 1° gennaio
2014 la detrazione fiscale compete nella misura del 36 % del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 % del prezzo dell'unità immobiliare risultante
nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
10) L’art. 1, comma 48, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in Suppl. ord. n. 99 alla
G.U. n. 300 del 29.9.2014), in vigore dal 1° gennaio 2015 ha infine modificato l’art. 16-bis,
comma 3, del T.U.I.R.: secondo il nuovo testo, nel caso di acquisto di unità immobiliari
abitative in edifici interamente ristrutturati la detrazione fiscale del 36% compete a condiIl Foglio
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zione che le unità immobiliari siano vendute o assegnate entro diciotto mesi dalla ultimazione dei lavori.
11) A norma dell’art. 1, comma 657, della suddetta Legge 23 dicembre 2014, n. 190, a
decorrere dal 1° gennaio 2015 le banche e le Poste Italiane S.p.a. devono operare una
ritenuta dell’8 % a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
12) L’art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (in G.U. n. 277 del 28.11.2014), in vigore dal 13 dicembre 2014, ha abrogato il comma 6 dell'art. 29 del D.L. 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (che prevedeva la necessità di comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono
per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la
riqualificazione energetica degli edifici). Tale comunicazione non deve, quindi, più essere
effettuata.
La circolare n. 17/E del 24 aprile 2015 (Paragrafo 3.2. – limite di spesa e autonomia
degli interventi edilizi), con riguardo al limite di spesa per la detrazione di cui all’art. 16bis cit., chiarisce che «se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio negli
anni precedenti, sia effettuata una nuova ristrutturazione che non consiste nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei
limiti in vigore al momento dei bonifici di pagamento», ciò nel presupposto che vi sia
l’autonoma configurabilità dell’intervento rispetto a quelli precedenti (subordinata ad elementi di fatto, oltre che all’espletamento di eventuali adempimenti amministrativi relativi
all’attività edilizia), «autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente», senza che a tal fine debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i
diversi interventi di recupero.
In ultimo, a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, sono prorogati al
31 dicembre 2016 tutti i bonus edilizi, cioè quelli per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il risparmio energetico “qualificato” degli edifici, per le schermature solari,
per gli impianti di climatizzazione invernale dotati di calore alimentati da biomasse combustibili e per le misure antisismiche.
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BREXIT E IL SETTORE ENERGIA E AMBIENTE
Quali le Prospettive ed Opportunità Future.
Con il termine Brexit si indica l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea sancita dal
referendum inglese dello scorso 23 giugno 2016. Il particolare evento va a sancire una
chiusura definitiva dell'isola di Sua Maestà verso un'istituzione mai troppo amata oltre
Manica.
Brexit e il Settore
Energia e Ambiente
tratto da
Edilia 2000.it
Il risultato del referendum in merito all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ha
creato una situazione di incertezza generale nei mercati. All’interno del settore di energia
e ambiente l’impatto è d’altronde più smorzato, poiché gli interessi dell’UE e del Regno
Unito sono già ampiamente allineati.
L’effetto più immediato nel settore dell’energia sarà l’impatto negativo di un aumento del
prezzo dei carburanti, dovuto a una sterlina più debole. Tuttavia, ciò è semplicemente il
risultato di una fluttuazione nel valore relativo della valuta. “Dato che la Bank of England
ha rilasciato dichiarazioni forti riguardo un possibile intervento immediato, non si prevede
che ciò avrà un impatto duraturo sul mercato” – John Raspin, Partner.
Storicamente, il settore dell’energia è stato un settore in cui l’UE ha faticato a trovare un
accordo e gli Stati membri, di conseguenza, hanno avuto un alto grado di indipendenza. Il
nucleare e il carbone come fonti per la produzione di energia elettrica, ad esempio, sono
aree in cui gli stati membri hanno storicamente avuto una visione radicalmente diversa.
Il settore energia
Ciò detto, Frost & Sullivan prevede i seguenti sviluppi:
· Il Regno Unito è già avanti rispetto al resto dell’UE per quanto riguarda la riduzione della
propria capacità produttiva basata sul carbone e delle proprie emissioni di carbonio. Con
un impegno a chiudere tutte le centrali a carbone entro il 2025, non ci sono elementi che
facciano pensare che questa politica cambierà. Allo stesso modo, il Regno Unito continuerà a portare avanti le proprie principali iniziative per la riduzione delle emissioni - ciò fa
parte di un impegno globale e non è legato all’UE.
· La costruzione di nuove centrali nucleari nel Regno Unito ha subito diversi ritardi e il
voto per la Brexit porrà ulteriori ostacoli al programma, nonostante le dichiarazioni ufficiali
in vista del voto secondo cui EDF e gli altri operatori avrebbero mantenuto l’impegno in
questo investimento. “EDF si è mossa lentamente in ogni caso, ma la Brexit potrebbe
portare l’azienda a riesaminare la fattibilità del progetto.” – Jonathan Robinson, Principal
Consultant.
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· Era improbabile che il Regno Unito riuscisse a raggiungere i suoi obiettivi in materia di
energia rinnovabile per il 2020 come parte dell’UE. Frost & Sullivan stima che più della
metà degli stati membri dell'Unione Europea non raggiungeranno i propri obiettivi, pertanto ci saranno pochi cambiamenti su questo punto. “Tecnicamente il Regno Unito dovrebbe essere esente da qualsiasi impegno UE sulle energie rinnovabili, ma il Regno Unito
aveva già tagliato i propri sussidi alle energie rinnovabili creando incertezza; ciò aveva
ridotto gli investimenti prima del voto sfavorevole all’UE, ma si prevede che i progetti pianificati vadano avanti, poiché la maggior parte degli sviluppatori sono già attivi nel mercato del Regno Unito e l’uscita dall’UE non dovrebbe alterare radicalmente tale impegno” –
Jonathan Robinson, Principal Consultant.
· Frost & Sullivan prevede che l’installazione dei contatori intelligenti continuerà secondo i
piani, con un impegno concreto già in atto da parte del governo. In ogni caso, sarà ancora
possibile per il governo del Regno Unito rivedere o ritardare il programma poiché l’UE non
sta facendo rispettare l’impegno all’installazione dei contatori intelligenti, se ciò dovesse
avere implicazioni negative per i costi.
· Probabilmente i prezzi dell'energia non subiranno un impatto significativo. L’impegno
della campagna Vote Leave ad eliminare l’IVA sui carburanti difficilmente sarà rispettato e
in ogni caso ciò corrisponderebbe soltanto ad una riduzione del 5%. Non ci aspettiamo
che gli scambi commerciali tra il Regno Unito e Francia / Irlanda / Belgio ne siano influenzati.
· Il mercato unico è stato lento a progredire, ma poiché il Regno Unito è uno dei mercati
più liberalizzati d'Europa e ha sempre sostenuto questa politica, continuerà a farlo dopo
l’uscita dall’UE. È probabile che eventuali nuove normative UE in questo settore sarebbero approvate e adottate anche dal Regno Unito.
· Nel lungo termine, potremmo vedere un aumento dei costi di capitale per le infrastrutture
di generazione dell’energia elettrica, causato dall’aumento dei costi di finanziamento – ciò
dipenderà da quanto il Regno Unito riuscirà a difendere la propria reputazione sui mercati
finanziari.
· Il mercato dell’energia nel Regno Unito è un oligopolio con utility straniere come E.ON,
RWE (npower), EDF e Iberdrola (Scottish Power) che rappresentano 4 dei primi 6 operatori. È probabile che l’incertezza causata dalla Brexit possa diminuire il livello di impegno
che queste società energetiche hanno nel mercato.
Il settore ambiente
Nel settore dell’ambiente, il quadro normativo dell’Unione Europea è stato fondamentale
per dare forma al settore nel Regno Unito, specialmente grazie agli standard relativamente elevati fissati per la tutela dell’ambiente all’interno della direttiva quadro sulle acque
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(Water Framework Directive) e delle direttive di supporto, come ad esempio:
- la direttiva sull’acqua potabile (Drinking Water Directive);
- la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (Urban Wastewater Treatment Directive);
- la direttiva sui fanghi di depurazione (Sewage Sludge Directive);
- la direttiva sul controllo e la prevenzione dell’inquinamento industriale (Industrial Pollution Control and Prevention Directive);
- la direttiva sulle acque di balneazione (Bathing Water Directive).
Anche le direttive dell’Unione Europea per il settore del riciclaggio dei rifiuti hanno avuto
un’influenza significativa sugli investimenti tanto necessari nel settore dei rifiuti nel Regno
Unito, in cui la percentuale di riciclaggio è circa del 40%.
Gli standard dettati dalla direttiva sull’economia circolare dell’UE (EU Circular Economy
Directive) avrebbero inoltre richiesto che il Regno Unito investisse nel riciclo delle acque
reflue per raggiungere uno standard più elevato, pari al 65% delle acque reflue riciclate
entro il 2030.
“Le direttive UE sono state estremamente benefiche per migliorare qualità dell’ambiente e
ottenere una differenza significativa; un esempio chiave è la certificazione di Bandiera
Azzurra per le spiagge. Recentemente, nel 2014, la percentuale record del 99% delle acque di balneazione del Regno Unito ha registrato una qualità buona o eccellente; ciò è
ampiamente dovuto alla direttiva sulle acque di balneazione, che ha richiesto investimenti
significativi nell’ambito del trattamento delle acque reflue con scarico diretto in mare.” –
Fredrick Royan, Vice President
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IMPIANTO PRODUZIONE DI BIOGAS
Un’interessante esperienza professionale è stata quella di partecipare alla realizzazione
di un impianto di produzione di energia elettrica da biogas presso un importante caseificio.
Riscontrata la difficoltà di smaltimento dei sottoprodotti derivanti dal processo produttivo
dei formaggi (scotta), l’azienda ha intuito la possibilità di utilizzarli proficuamente producendo energia elettrica e termica.
Tali sottoprodotti, sottoposti ad opportuno processo di digestione anaerobica, producono
biogas.
Il processo inizia col prelevamento del sottoprodotto dall’interno del sito produttivo e, attraverso idonee condotte, viene stoccato nel digestore anaerobico ove viene prodotto il
gas.
Il digestore progettato è una enorme vasca in cemento armato di forma circolare del diametro interno di ml. 14,50, un’altezza di ml. 8,00 ed ha una capienza di circa un milione e
cinquecentomila litri. Il tutto è rivestito con materiali termocoibenti e lamiere protettive.
All’interno del digestore, il processo anaerobico viene agevolato dalla presenza di miscelatori ad elica e di idoneo riscaldatore anche per mantenere la “scotta” ad una temperatura costante attorno ai 40 gradi.
La digestione anaerobica produce il biogas che viene raccolto ed accumulato sotto la
copertura in polietilene a triplice membrana con forma a “cupola” per una volumetria di
circa mc. 400.
Diversi sistemi di sicurezza garantiscono contro il raggiungimento di pericolose sovrappressioni.
Il prodotto in uscita dal digestore (digestato) viene opportunamente trattato e separato. La
parte liquida viene avviata ad un impianto di depurazione già operante in azienda. La
parte solida viene stoccata in apposito “silos” per poi essere distribuita, quale fertilizzante, in agricoltura.
Il biogas che si estrae dalla “cupola gasometrica” del digestore anaerobico, previo trattamento di deumidificazione e depurazione, viene consegnato al “cogeneratore”.
Il gruppo di cogenerazione è praticamente un gruppo elettrogeno che produce energia
elettrica ed energia termica.
Impianto
di Biogas
produzione
a cura del
Geom. Ferruccio Clementi
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L’energia elettrica prodotta (circa 300 Kw) viene parzialmente utilizzata in loco e parte
ceduta al gestore.
L’energia termica viene utilizzata nel processo produttivo dell’azienda.
Questo grosso impianto, proposto, progettato, realizzato e costantemente monitorato da
una azienda specializzata, dimostra, a distanza di oltre un anno di funzionamento, un positivo riscontro delle aspettative sia economiche che ecologico-ambientali.
Il biogas è una importante fonte alternativa per la produzione di energia rinnovabile.
Il coraggioso ed impegnativo investimento economico ha premiato una meritevole iniziativa imprenditoriale che sembra essere completamente ammortizzabile in sette/otto
anni di gestione anche grazie agli incentivi statali.
Prima della realizzazione dell’impianto, lo smaltimento del sottoprodotto (scotta) veniva in
gran parte destinato ad allevamenti di maiali (porcilaie) ed in parte veniva destinato a
discarica. Il tutto con elevati oneri di trasporto e smaltimento.
Il grosso vantaggio è la trasformazione di un costo aziendale in un prodotto energifero.
La parte impiantistica dell’intervento è senz’altro impegnativa e tecnologicamente qualificata. La parte edilizia, con manufatti e sottoservizi, ha comportato, oltre ad una stupenda
esperienza professionale, un grosso impegno tecnico.
Il ciclo si conclude con l’utilizzo del digestato (fanghi) di cui un’agricoltura moderna ne
prevede un corretto utilizzo (quali ammendanti) in alternativa ai fertilizzanti. L’uso è rigidamente regolato da diverse direttive regionali, statali e comunitarie.
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L’EVOLUZIONE DEL RUOLO DEL TECNICO NEL CONTENZIOSO CIVILE
Si può affermare, senza timore di essere smentiti, che il contenzioso è sempre esistito,
ma nel tempo è stato modificato il modo di risolverlo.
Per quanto riguarda la Nostra Professione, si può anche dire che spesso, soprattutto in
passato, siamo stati chiamati per favorire la risoluzione dei contenziosi, talvolta con il ruolo di pacieri, anche in procedimenti extra giudiziari. Probabilmente anche per il tipo di riferimento che il Tecnico dava alle Parti (professionista stimato da tutti), difficilmente si riscontravano chiamate in causa del Progettista e/o del Direttore dei Lavori.
A mano a mano che sono incrementati i valori delle opere contestabili, sono aumentati
anche i contratti che già includono l’indicazione di come risolvere le controversie, prevedendo il Foro competente o l’Arbitrato, indicando per quest’ultimo anche le modalità di
scelta dell’Arbitro.
L’arbitrato (rituale o irrituale) prevede che ognuna delle Parti sia assistita da un proprio
Consulente (tecnico, legale, amministrativo ecc.) e che questo si confronti con i Consulenti opposti dinnanzi all’Arbitro, a sua volta scelto in accordo tra le Parti o indicato da un
Ente terzo (Camera di Commercio, Ordini Professionali ecc.) secondo quanto indicato nel
contratto. Non di rado, nel caso di controversie sulle costruzioni, il Consulente del Committente era rappresentato dal Progettista e/o D.L. (contro il quale non era magari possibile avviare l’arbitrato in quanto il proprio contratto non lo prevedeva o perché mancava il
contratto) che, trovandosi a discutere con un altro Tecnico e con il supporto dell’Arbitro,
aveva buone probabilità di redimere la vicenda con esito positivo. Un percorso, quello
dell’arbitrato, sicuramente da considerare favorevolmente per il coinvolgimento dei Consulenti, l’originaria brevità dei procedimenti, i ridotti costi e non da ultimo la probabilità di
concludere con un accordo. Purtroppo, però, nel tempo sono emerse anche le “pecche”:
costi che in taluni casi sono lievitati oltre le aspettative, allungamento delle tempistiche e,
soprattutto, la quasi impossibilità di ricorrere contro l’elaborato dell’Arbitro.
Nel caso nel contratto non sia previsto l’arbitrato ma il riferimento al Foro competente, la
controversia viene avviata presso il Tribunale specificato o, in assenza dell’indicazione,
presso il Tribunale dove ha la sede chi avvia il procedimento o dove si trova l’oggetto del
contendere.
In questo caso l’avvio del procedimento viene effettuato secondo i pertinenti articoli del
c.p.c. all’oggetto della controversia (pagamenti, contestazione delle opere, inosservanza
dei contratti ecc.).
Sicuramente le vertenze in materia di costruzioni edili riguardano la contestazione delle
opere e la denuncia dei vizi, in particolar modo se ritenuti vizi gravi rientranti nell’art. 1669
del c.c. e contestabili fino a 10 anni dalla costruzione. Poiché il percorso giudiziario per
questo procedimento non è normalmente breve, l’Attore ha la possibilità di richiedere un
accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) prima dell’inizio della causa, presentando un
ricorso ai fini dell’art. 696 c.p.c., volto a verificare e fotografare lo stato dei luoghi al momento dell’avvio del procedimento. Si tratta dell’intervento di un Consulente Tecnico
d’Ufficio (C.T.U.) nominato dal Tribunale che, espletate le operazioni peritali, redigerà la
propria relazione rispondendo al quesito posto dal Giudice. Tale attività, fino al 2005, si
differenziava dalla Consulenza tecnica d’ufficio in corso di causa in quanto il C.T.U. si
doveva limitare a fotografare lo stato dei luoghi, in presenza di una necessità ed urgenza
di accertamento, e non poteva esprimersi su cause e costi di ripristino, depositando il proprio elaborato utilizzabile nell’eventuale contezioso promosso dopo l’acquisizione della
perizia, ma senza alcun effetto obbligatorio immediato; naturalmente diveniva quasi indispensabile per il Giudice di merito far effettuare un’ulteriore C.T.U. al fine di ricevere anche le notizie relative alle cause dei vizi ed i costi per l’eliminazione, restringendo in modo
consistente l’interesse e la possibilità di utilizzare l’A.T.P. ante causa.
Dopo il 2005 sono state introdotte, per i giudizi instaurati successivamente al 1° marzo
L’evoluzione del ruolo
del Tecnico nel Contenzioso Civile
a cura del
Geom. Fiorenzo Dall’Ava
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2006, due importanti modifiche alla procedura per A.T.P.: la possibilità per il C.T.U. di
valutare, nell’espletamento della perizia ante causa, le cause ed i costi – individuando
così delle precise responsabilità – anche in assenza del requisito di necessità ed urgenza, e la facoltà, quando possibile, di tentare la conciliazione fra le parti. L’art. 696 bis
c.p.c., infatti, prevede specificatamente per il C.T.U. la possibilità di tentare la conciliazione, prima del deposito dell’elaborato, allargando così in modo consistente sia la possibilità di introdurre un Accertamento Tecnico Preventivo, sia l’utilità della relazione preventiva, che prima aveva un ambito applicativo molto più ristretto. L’elaborato del C.T.U. non
verrà comunque analizzato dal Giudice se non dopo l’avvio della causa di merito ma, se
viene raggiunto un accordo conciliativo, viene redatto, sottoscritto e depositato un verbale
che, in caso di inadempimento di quanto stabilito, assume carattere esecutivo.
In breve, con l’utilizzo del Ricorso per A.T.P. ai fini dell’art. 696 bis c.p.c. il soggetto che si
ritiene danneggiato ha la possibilità di valutare “in anteprima” l’esistenza e la consistenza
dei lamentati vizi, secondo il giudizio di un Tecnico terzo, ed individuare gli eventuali responsabili contro cui avviare a “colpo sicuro” la causa di merito, a meno di intervenuta
conciliazione.
Indubbiamente questo procedimento ha vari aspetti positivi, ma ne ha anche di negativi
quali, ad esempio, la chiamata in causa “a ventaglio” di tutti i Soggetti che, a vario titolo,
hanno avuto un ruolo nell’edificazione. Infatti, la prassi è divenuta ormai consolidata in
quanto il procedimento non contempla un giudizio e, conseguentemente, non vi sarà
nemmeno l’individuazione delle spese sostenute dalle varie Parti e l’individuazione del
Soccombente per le chiamate in causa senza titolo o ragione.
In questo panorama entra prepotentemente anche la diffusa chiamata in causa di tutti i
Professionisti che sono intervenuti nella costruzione dell’opera, coinvolti direttamente dalla Committenza – che individua carenze nello svolgimento dell’incarico professionale – o
dall’Impresa Esecutrice – come man leva – per aver la stessa dichiaratamente eseguito la
costruzione in conformità al progetto predisposto dal Progettista e sotto il controllo del
Direttore dei Lavori, il quale, anche come rappresentante della Committenza per gli aspetti tecnici, ha accettato l’opera.
Ultimamente nei quesiti viene richiesto al C.T.U. di individuare i soggetti responsabili precisando anche le rispettive percentuali di responsabilità e, conseguentemente, sarà gioco
facile per il futuro Attore individuare le Parti da citare in giudizio. Le Parti escluse dal successivo giudizio di merito potranno, se lo riterranno conveniente, richiedere il rimborso
delle spese sostenute al Soggetto che le ha chiamate in causa, avviando, eventualmente,
anche un procedimento ad hoc.
Con il proliferare dei procedimenti giudiziari sono stati introdotti altri percorsi per risolvere
le controversie, nell’intento di ridurre il carico giudiziario ma anche di favorire la transazione. Si tratta ad esempio dell’istituto della Mediazione, a cui è già stato dato spazio in passato nelle pagine della presente Rivista, e della Negoziazione Assistita.
Quest’ultimo procedimento, in vigore da poco più di un anno, può assumere un carattere
obbligatorio o volontario. La Negoziazione Assistita obbligatoria è prevista, in sostituzione
e/o a completamento della mediazione, nei casi di risarcimento del danno nella circolazione di veicoli e natanti e nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme
inferiori ai 50.000 euro.
La Negoziazione Assistita volontaria è invece applicabile a tutti quei casi in cui si vuole
redimere una vertenza in modo stragiudiziale in presenza di diritti disponibili, ad esclusione delle controversie in materia di lavoro. Le procedure da seguire si possono così schematizzare:
1.
l’Interessato si rivolge ad un Avvocato che invia alla controparte una comunicazione scritta in cui la invita a stipulare una convenzione di Negoziazione Assistita, individuando l’oggetto della controversia;
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la Controparte ha 30 giorni di tempo per aderire o meno all’iniziativa, tenendo presente che nel caso di non accettazione o di mancanza di risposta, il Giudice in un
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futuro giudizio di merito ne terrà conto nella distribuzione delle spese;
nel caso di accettazione, la Controparte deve nominare un proprio Avvocato e stipulare collegialmente la “convenzione di negoziazione”, che è un accordo tra le
Parti di cooperare in buona fede per risolvere in via amichevole la controversia;
sottoscritta la convenzione, nella quale normalmente le parti concordano di svolgere una serie di accertamenti in contraddittorio, si procede poi con la negoziazione
che vedrà le proposte di una Parte e le controproposte dell’altra Parte;
nel caso di raggiungimento dell’accordo entro i tre mesi previsti o entro l’ulteriore
termine concordato, questo viene sottoscritto dalle Parti e dagli Avvocati e viene
depositato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, assumendo così un valore
esecutivo, potendo costituire addirittura titolo per iscrizione di ipoteca;
in assenza di accordo, va redatta una dichiarazione sottoscritta dalle Parti e dagli
Avvocati e si riaprono i termini di decadenza e prescrizione, precedentemente e
temporaneamente sospesi dalla procedura;
nel caso di mancato accordo, le informazioni assunte durante il procedimento non
possono essere utilizzate nell’eventuale successiva causa di merito, avendo valore
strettamente riservato e non avendo valore ammissivo di alcuna responsabilità.
Ovviamente, se si tratta di controversie per lamentati vizi sulle opere edili, gli Avvocati
non potranno che farsi coadiuvare da un Tecnico il quale, di fatto, avrà l’onere di condurre
– con i suoi Colleghi di Controparte – la trattativa fino alla conclusione, provvedendo anche ad eseguire tutti gli approfondimenti necessari. Sostanzialmente opera come il classico C.T.P. (Consulente Tecnico di Parte) ma senza avere il C.T.U. come riferimento e interlocutore principale, rivestendo un ruolo da protagonista nell’accertamento dei vizi e
nell’individuazione delle possibili soluzioni; non solo, ma non essendo una procedura arbitrale, ove le parti comunque si rimettono alla volontà di un terzo per la soluzione della lite,
sono proprio i Tecnici delle parti che in contradditorio svolgono una funzione sia di mediazione che di assistenza qualificata. Per questo ruolo serve un Tecnico che, oltre ad avere
la competenza tecnica, goda della fiducia del Cliente.
Consigliare un proprio Cliente, che ritiene di aver subito un torto, di utilizzare la procedura
della Negoziazione Assistita, porterebbe il Tecnico Professionista – in collaborazione con
l’Avvocato – a riappropriarsi di quel ruolo di paciere nell’espletamento della propria competenza tecnica, evitando così incerti – ma soprattutto lunghi – procedimenti giudiziari al
proprio Assistito.
via Piave n. 15 - 31100 Treviso tel. + 39 0422 312700 fax. + 39 0422 420472
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