comune di volpiano
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COMUNE DI VOLPIANO Provincia di Torino ORIGINALE Determinazione del Responsabile Servizio Ambiente e Territorio N. 34 del 1/02/2013 OGGETTO : Decreto di citazione a giudizio notificato il 12/11/2012, prot. n. 23658 (notizia di reato n. 11876/2010). Affidamento incarico professionale e impegno di spesa. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi IL SEGRETARIO COMUNALE ( MISTRETTA Dott. Giuseppe) Lì, 1/02/2013 COMUNE DI VOLPIANO Provincia di Torino Servizio Ambiente e Territorio DETERMINAZIONE N. 34 DEL 01/02/2013 OGGETTO: Decreto di citazione a giudizio notificato il 12/11/2012, prot. n. 23658 (notizia di reato n. 11876/2010). Affidamento incarico professionale e impegno di spesa. Il Responsabile del servizio Ambiente e Territorio; Premesso: Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 25/06/2012 ha approvato il bilancio di previsione 2012; Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 104 del 28/06/2012 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2012, definito conformemente alle previsioni del bilancio annuale; Visto l’art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228 pubblicata in G.U. n. 302 del 29/12/2012, che prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli Enti Locali è differito al 30 giugno 2013; Che con decreto n. 559 del 28/12/2012 il Sindaco confermava alla Sig.ra VERONESE arch. Monica, cat. D, pos. ec. D3, tutte le funzioni di Posizione Organizzativa di cui all’art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/00 di pertinenza del Servizio Ambiente e Territorio; Che in data 09/06/2003 l’ARPA, nel corso del sopralluogo effettuato nell’area di proprietà della GHIGO M. Autotrasporti di Ghigo Marco & C. s.n.c., sita in Volpiano, Via Torino n.10, accertava la presenza di cumuli di rifiuti costituiti da scorie saline depositati presso la ditta fallita FO.ME.VO. s.r.l.; Che con ordinanza n. 1704 del 03/07/2003 il Sindaco ordinava alla Società GHIGO la stesura di appositi teli di nylon a copertura dei rifiuti, che veniva ottemperata dalla proprietà; Che successive indagini condotte dall’Autorità Giudiziaria portavano all’apertura di un procedimento penale nei confronti del legale rappresentante della ditta FO.ME.VO., Sig. TROIA Michele, ed al sequestro dell’area; Che le aree venivano restituite con decreto 01/07/2004, notificato al Comune di Volpiano in data 07/07/2004. In esso la Procura della Repubblica chiedeva al Sindaco di provvedere agli adempimenti amministrativi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 22/97 e all’art. 8 del D.M. 471/99. Dalle analisi era infatti emerso che i rifiuti consistenti in cumuli di 6000 mc. erano classificabili come pericolosi della metallurgia termica dell’alluminio, scorie saline della produzione secondaria CER 10.03.08 e scorie nere della produzione secondaria CER 10.03.09; Che nel corso di un ulteriore sopralluogo eseguito in data 07/07/2004 per verificare lo stato di fatto in cui si trovavano i rifiuti, veniva accertato che i teli di nylon non assolvevano più alla funzione di copertura e che parte della recinzione era stata rimossa; Che con ordinanza n. 1915 del 0/07/2004 si ordinava al responsabile dell’inquinamento, Sig. Troia Michele ed in subordine al proprietario dell’area, alla ditta GHIGO M. Autotrasporti di Ghigo Marco & C. in persona del Legale Rappresentante Sig. Ghigo Marco, di presentare entro 30 giorni un piano di smaltimento la rimozione e/o recupero dei rifiuti pericolosi e di provvedere entro 60 giorni a dare concretamente avvio alle operazioni di smaltimento dei rifiuti, infine nelle more delle operazioni intimava al Sig. Ghigo di riposizionare in modo corretto il nylon di copertura dei cumuli di rifiuti e di ripristinare parte della recinzione e di ricoverare al chiuso i fusti presenti nel piazzale; Che in data 26/10/2004, prot. n. 20525 veniva notificato al Comune ricorso al TAR per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 1915 del 09/07/2004, finalizzata alla rimozione e/o recupero dei rifiuti pericolosi, stoccati presso l’area dell’ex ditta FO.ME.VO. srl, presentato dalla ditta GHIGO M. Autotrasporti di Ghigo Marco & C. in persona del Legale Rappresentante Sig. Ghigo Marco; Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 29/11/2004, veniva individuato nella persona dell’Avvocato Giorgio SANTILLI, facente parte dello STUDIO LEGALE ASSOCIATO CASAVECCHIA – SANTILLI, con sede in Torino, Via Sacchi n. 44, il libero professionista cui affidare la rappresentanza e la difesa del Comune di Volpiano nel ricorso al T.A.R. Piemonte promosso dalla società GHIGO M. Autotrasporti di Ghigo Marco & C. snc., domiciliata selettivamente presso lo studio degli avvocati MERANI e LAURIA di via Susa 31, Torino; Che con lettera in data 13/09/2012, prot. n. 19141 l’Avv. Giorgio Santilli, ha trasmesso il decreto n. 3292/2012 del 05/09/2012 sul ricorso n. 1535/2004 del T.A.R. che dichiara la perenzione del ricorso presentato da GHIGO M. Autotrasporti di Ghigo Marco & C. e che ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio entro 60 giorni; Che l’area censita al catasto al foglio 43 mappale 305, attualmente di proprietà del Sig. CAVALLO Antonio, risulta ospitare circa 6000 mc delle citate scorie saline più altri rifiuti quali: fusti metallici della capacità di 200 litri (di cui non è stato possibile stabilire la presenza di contenuto), pneumatici, lastre in fibre di cemento; Che le scorie saline sono già state oggetto di precedenti comunicazioni all’Autorità Giudiziaria e già oggetto della citata Ordinanza Sindacale di sgombero n. 1915 del 09/07/2004; Che in data 04/11/2009 è stato eseguito congiuntamente a personale della Polizia Municipale del Comune di Volpiano e personale tecnico-ispettivo della Provincia di Torino e dell’Arpa un sopralluogo presso l’area di proprietà del Sig. Cavallo Antonio, censita al catasto al foglio 43 mappale 305, al fine di verificare lo stato dei luoghi relativo alle scorie saline; Che in data 30/11/2009 il Servizio Ambiente e Territorio, congiuntamente con il servizio di Polizia Municipale, ha effettuato un secondo sopralluogo dal quale è stato riscontrato, presso la suddetta area, il deposito di scorie saline di cui sopra e la realizzazione di una recinzione in pannelli di C.A prefabbricato, al confine delle due proprietà (mapp. n. 190 e mapp. n. 305); Che la suddetta recinzione è stata realizzata, in violazione all’art. 37 del DPR 380/01 s.m.i, in assenza di Denuncia di Inizio Attività ed in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli art. 159 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.; Che in data 21/12/2009 è stata emessa al Sig. Cavallo Antonio, l’Ordinanza n. 3200 di messa in sicurezza delle scorie; Che in data 08/02/2010 prot. 3190 il Sig. Cavallo Antonio depositava istanza di Permesso di costruire in sanatoria (P.E. 24/2010) per “recinzione in prefabbricato di cls”; e respinta in data 17/09/2012, prot. n. 19376 in conseguenza al rigetto della pratica di autorizzazione paesaggistica; Che in data 13/07/2010 prot. 17545 il Sig. Cavallo Antonio depositava istanza di Autorizzazione Paesaggistica in sanatoria (N. 7/2010) per “recinzione in prefabbricato di cls” e respinta in data 17/09/2012, prot. n. 19375 per mancate integrazioni; Che in data 14/04/2010 è stata emessa al Sig. Cavallo Antonio, l’ordinanza n. 3291 per la rimessa in pristino della recinzione realizzata in violazione all’art. 37 del DPR 380/01 e in violazione agli art. 142 e 159 del D.Lgs 42/04; Che l’Arpa con nota del 18/05/2010 prot. 54842, trasmetteva al Comune, relazione sull’attività svolta nei confronti del Sig. Cavallo e sul reato di discarica abusiva, ai sensi dell’art. 256 comma 3 del D.Lgs 152/06; Che in data 05/07/2010 è stato eseguito un sopralluogo, congiuntamente al personale della Polizia Municipale e personale tecnico-ispettivo della Provincia di Torino e dell’Arpa da cui si è appurato che il cumulo di scorie non era stato coperto e protetto dall’azione degli agenti atmosferici, come richiesto nell’ordinanza sindacale n. 3200 del 21/12/2009 e sono state effettuate da parte del personale ARPA delle misurazioni topografiche GPS dell’area in questione con particolare riferimento all’ubicazione del muro che divide le particelle n. 305 (proprietà CAVALLO) e 190 (proprietà LOCAT e UNICREDIT) del foglio di mappa n. 43; Che in data 26/08/2010 è stata emessa al Sig. Cavallo Antonio, l’Ordinanza n. 3384 di rimozione rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi e di messa in sicurezza dei rifiuti durante l’operazione di smaltimento; Che a seguito dei sopralluoghi in data 04/11/2010 e in data 20/12/2010 è stato appurato che il deposito era ancora presente ma non era stata eseguita la messa in sicurezza dello stesso come imposto nell’ordinanza n. 3384 del 26/08/2010; Che nel corso del sopralluogo del 30/11/2009, per poter verificare le scorie saline nell’area di proprietà del Sig. Cavallo Antonio come sopra esposto, si è reso necessario accedere dall’immobile censito a catasto al F. 43 mappale n. 190, adiacente al mappale n. 305, di proprietà della Società LOCAT s.p.a., UNICREDIT LEASING SPA e contestualmente da quest’ultima concessa in locazione finanziaria alla ditta ELETTROMECCANICA FERRERO SRL di Ferrero Poschetto, e conseguentemente da questa concessa in locazione alla ditta CPS SRL; Da tale sopralluogo si è riscontrata la realizzazione di due tettoie a copertura di serbatoi e la modifica delle aperture nel capannone esistente e lievi modifiche al bagno esistente posto all’interno dell’immobile stesso; Che tali opere sono state realizzate, in violazione all’art. 31 del DPR 380/01 s.m.i, in assenza di titolo autorizzativo e in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli art. 159 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.; Che in data 20/05/2010 è stata emessa alla Società LOCAT s.p.a., UNICREDIT LEASING SPA, ELETTROMECCANICA FERRERO SRL di Ferrero Poschetto, l’ordinanza n. 3321 per la rimessa in pristino delle tettoie e delle difformità realizzate nell’immobile; Che in data 31/08/2010 prot. 21028 la Società UNICREDIT LEASING SPA. e ELETTROMECCANICA FERRERO SRL di Ferrero Poschetto, depositavano istanza di Permesso di costruire in sanatoria (P.E. 177/2010) per “sanatoria opere realizzate in assenza di titolo”, e respinta in data 01/12/2011, prot. n. 27863 per mancate integrazioni; Che in data 31/08/2010 prot. 21027 la Società UNICREDIT LEASING SPA. e ELETTROMECCANICA FERRERO SRL di Ferrero Poschetto, depositavano istanza di Autorizzazione Paesaggistica in sanatoria (N.9/2010) per “sanatoria opere realizzate in assenza di titolo” e respinta in data 28/08/2012, prot. n. 18144 per mancate integrazioni e in conseguenza del rigetto della P.E. 177/10; Che in data 21/12/2012 è stata emessa alla Società LOCAT s.p.a., UNICREDIT LEASING SPA, ELETTROMECCANICA FERRERO SRL di Ferrero Poschetto e alla ditta CPS SRL, l’ordinanza n. 3828 per la demolizione delle opere in assenza di titolo autorizzativo e in assenza di autorizzazione paesaggistica; Tutto ciò premesso; Visto che in data 12/11/2012, prot. n. 23658 è stato notificato al Comune di Volpiano, nella persona del Sindaco pro-tempore, decreto di citazione a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino – Sezione distaccata di Chivasso (R.G.N.R. 11876/2010); Visto che il decreto di citazione a giudizio è relativo al procedimento, iscritto nel registro delle notizie di reato nei confronti del Sig. FERRERO POSCHETTO Gian Carlo, CAVALLO Antonio e GHIGO Marco, con la seguente imputazione: “A. Reato di cui all’art. 110 c.p. 256 co. 3 D.Lgs 152/06 perché, nelle rispettive qualità di: - il GHIGO quale amministratore unico della GHIGO M. autotrasporti di Ghigo Marco & C. s.n.c. - il FERRERO POSCHETTO quale legale rappresentante di ELETTROMECCANICA FERRERO S.R.L. - il CAVALLO quale persona fisica Essendo la GHIGO M. Autotrasporti di Ghigo Marco & C. s.n.c. proprietaria di un’area sita in Volpiano, Via Torino n. 10 sulla quale erano presenti 6000 mc. circa di rifiuti pericolosi consistenti in scorie saline e scorie nere provenienti dalla metallurgia termica dell’alluminio, ed essendo destinatario di un’ordinanza comunale del 9/7/2004 che gli ordinava di provvedere allo smaltimento degli stessi, in concorso tra loro ponevano in essere le seguenti condotte di artificio e raggiro: - il GHIGO presentava istanza di frazionamento dell’area distinta al foglio 43 particella 190, che veniva quindi frazionata nelle due aree distinte al foglio 43, mappale 190 di mq. 5000 circa con annesso capannone industriale di mq. 300, e mappale 305, di mq. 1800 circa; - l’area al mappale 190, con atto del 14/05/2008, veniva ceduta a LOCAT s.p.a. al prezzo di € 275.000,00 e contestualmente da questa concessa in locazione finanziaria a ELETTROMECCANICA FERRERO S.R.L. del FERRERO POSCHETTO, che aveva curato le trattative con il GHIGO; - l’area al mappale 305, con atto del 03/06/2008 veniva ceduta al prezzo di € 1000 a CAVALLO Antonio, dipendente del FERRERO POSCHETTO, con spese sostenute integralmente da questi; - successivamente, le scorie venivano concentrate nell’area distinta al mappale 305, tra le due aree veniva eretto un muro di separazione e i rifiuti venivano definitivamente abbandonati. Con tali condotte costituivano una discarica abusiva di rifiuti pericolosi. In Volpiano in data successiva al 03/06/2008 CAVALLO B. Reato di cui all’art. 255 D. Lgs 152/06, perché non ottemperava all’ordinanza del Sindaco di Volpiano n. 3384 del 26/08/2010 con cui gli si intimava di provvedere entro 90 giorni allo smaltimento dei 6000 mc di scorie di fonderia presenti nell’area distinta al foglio 43 mappale 305. In Volpiano il 3 dicembre 2010. FERRERO POSCHETTO – CAVALLO C. Reato di cui agli artt. 110 c.p. 44 co. 3 DPR 380/2001, perché, in concorso tra loro, realizzavano nell’area distinta al foglio 43 mappale 305 – area soggetta a vincolo paesaggistico perché ricadente nella fascia panoramica di 150 mt. dal torrente Bendola, una recinzione in pannelli di cemento armato prefabbricato in assenza di titolo autorizzativo. In Volpiano alla fine dell’anno 2008. FERRERO POSCHETTO D. Reato di cui agli artt. 110 c.p. 44 co. 3 DPR 380/2001, perché, in concorso tra loro, realizzavano nell’area distinta al foglio 43 mappale 305 – area soggetta a vincolo paesaggistico perché ricadente nella fascia panoramica di 150 mt. dal torrente Bendola, due tettoie a copertura di serbatoi in assenza di titolo autorizzativo. In Volpiano alla fine dell’anno 2008”; Visto che, nel precitato decreto di citazione a giudizio, si identifica la persona offesa il Comune di Volpiano, nella persona del Sindaco pro – tempore, il quale ha facoltà di presentarsi, al fine di esercitare i diritti previsti dall'art. 74 c.p.p. mediante costituzione di parte civile a norma degli articoli 75 e 78 c.p.p.; Che la citazione è fissata per il giorno 18/03/2013 presso il Tribunale – Sezione distaccata di Chivasso; Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 21/01/2013, è stato autorizzato il Sindaco pro-tempore a costituirsi parte civile a norma degli articoli 75 e 78 c.p.p., per la citazione, fissata per il giorno 18/03/2013, davanti al Tribunale di Torino, Sezione distaccata di Chivasso, per rispondere dei reati a carico del Sig. FERRERO POSCHETTO Gian Carlo, quale legale rappresentante della ditta ELETTROMECCANICA FERRERO S.R.L., Sig. GHIGO Marco, quale amministratore unico della ditta GHIGO M. Autotrasporti di GHIGO Marco & C. e il Sig. CAVALLO Antonio; Visto che con la medesima deliberazione è stato individuato nella persona dell’Avvocato Paolo SCAPARONE, con sede in Torino, via S. Francesco d’Assisi n. 14, il libero professionista cui affidare la rappresentanza e la difesa del Comune di Volpiano in ogni stato e grado di giudizio; Preso atto del principio espresso dal Consiglio di Stato , sez. V, con sentenza n. 2730 dell’11 maggio 2012 con il quale il conferimento del singolo incarico non è compatibile con le regole dell’evidenza pubblica per: l’impossibilità di stabilire le specifiche del committente, l’aleatorietà dell’iter di giudizio, la non predeterminabilità degli aspetti temporali delle prestazioni e l’assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione; Considerato pertanto che il conferimento di un incarico ad un avvocato non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì trattasi di un contratto di opera professionale affidabile in via diretta; Rilevato che nell’ambito della struttura organizzativa di questa Amministrazione non è presente alcuna figura professionale che possa rendere la prestazione professionale in questione, in quanto trattasi di rappresentanza in giudizio; Dato atto che il caso in fattispecie, non rientra nel novero della casistica delle consulenze in quanto trattasi di rappresentanza processuale, finalizzata al patrocinio legale dell’Amministrazione Comunale e, pertanto, riconducibile agli atti obbligatori per legge; Ravvisata di conseguenza la necessità di dover affidare l’incarico ad un legale e che la rappresentanza processuale non rientra tra le consulenze, come citato nel Regolamento Comunale "Ordinamento Generale Uffici e Servizi", approvato con deliberazione di G.C. n. 58 del 03/04/2008; Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 03/04/2008 con la quale sono state approvate modifiche ed integrazioni all’art.31 del Regolamento Comunale "Ordinamento Generale Uffici e Servizi"; Ritenuto, a fronte della richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 21/01/2013, per i motivi sopra esposti, di affidare l’incarico professionale all’Avv. Paolo SCAPARONE e di impegnare la relativa spesa; Che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, questi uffici si impegneranno a chiedere la dichiarazione del conto dedicato allo studio associato Prof. Avv. Paolo SCAPARONE, con studio in via S. Francesco d’Assisi n. 14 - TORINO. Di dare atto che il presente servizio riporta il codice identificativo CIG: n. ZD2074B68A; Visto l’art. 18 del D.L. n. 83 del 22/06/2012; Richiamato l’art. 9, comma 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 03/08/2009, N. 102 il quale prevede che i funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa accertino preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; Considerato quindi che l'impegno che si andrà a formalizzare con il presente atto trova la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti; DETERMINA 1. Di affidare, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 21/01/2013, l’incarico professionale all’Avvocato Paolo SCAPARONE, con sede in Torino, via S. Francesco d’Assisi n. 14, per la rappresentanza e la difesa del Comune di Volpiano in ogni stato e grado di giudizio, a seguito della citazione fissata per il giorno 18/03/2013, del Sindaco pro – tempore, il quale si è costituito parte civile a norma degli articoli 75 e 78 c.p.p., davanti al Tribunale di Torino, Sezione distaccata di Chivasso, per rispondere dei reati a carico del Sig. FERRERO POSCHETTO Gian Carlo, quale legale rappresentante della ditta ELETTROMECCANICA FERRERO S.R.L., Sig. GHIGO Marco, quale amministratore unico della ditta GHIGO M. Autotrasporti di GHIGO Marco & C. e il Sig. CAVALLO Antonio, come precisato nelle premesse. 2. di impegnare la spesa presunta di €.1.500,00, oltre a € 60,00 per CPA 4% e IVA 21% di € 327,60 per un totale complessivo di € 1.887,60 inclusa nell’apposito capitolo del bilancio di previsione 2013, in corso di formazione, corrispondente al Titolo I - Funzione 9 - Servizio 2 - Intervento 3 (ex cap. 291), del bilancio di previsione 2012. 3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, questi uffici si impegneranno a chiedere la dichiarazione del conto dedicato allo studio associato Prof. Avv. Paolo SCAPARONE, con studio in via S. Francesco d’Assisi n. 14 - TORINO. 4. Di dare atto che il presente servizio riporta il codice identificativo CIG: n. ZD2074B68A. 5. di dare atto che trattasi di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi. 6. Di dare atto, giuste le motivazioni in narrativa espresse, che il caso in fattispecie non rientra nel novero della casistica delle consulenze in quanto trattasi di rappresentanza processuale, finalizzata al patrocinio legale dell’Amministrazione Comunale e, pertanto, riconducibile agli atti obbligatori per legge. 7. Di dare atto, inoltre, che l’incarico conferito verrà pubblicizzato sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 31 – sexies del Regolamento Comunale Ordinamento Generale Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 03/04/2008. 8. Di dare atto che, ai fini del presente impegno di spesa, si è provveduto all’accertamento disposto dall’art. 9, comma 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 03/08/2009, N. 102, come meglio indicato nella premessa, e che dall’accertamento è emersa la necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che l’impegno è compatibile con il programma dei pagamenti. Il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio F.to: Arch. Monica Veronese _____________________________________________________________________________ Art. 151, comma 4, D.lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali) VISTO: SI ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE NONCHE’ LA COPERTURA FINANZIARIA PER LA QUALE E’ STATO ASSUNTO L’IMPEGNO N. 175 ANNO 2013. SI ATTESTA, INOLTRE L’AVVENUTO ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITA’ DEL PRESENTE IMPEGNO CON IL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI SUL TITOLO II DELLA SPESA, AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 2, DEL D.L. 01/07/2009, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA L. 03/08/2009, N. 102. Lì 31/01/2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to: NOTARIO Patrizia _____________________________________________________________________________ VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE F.to: MISTRETTA Dott. Giuseppe