COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO 2

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COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO 2
COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO
O FINE LAVORI
ai sensi dell’art. 30, comma 3, della L. 98/2013
(Conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013, n.
69)
COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO
O FINE LAVORI
3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del
soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli
abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente
all’entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini
non siano già decorsi al momento della comunicazione
dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in
contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con
nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
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O FINE LAVORI
Chi deve presentare la comunicazione:
l’intestatario o gli intestatari del titolo abilitativo
Cosa si deve comunicare :
che si intende avvalersi della proroga di due anni ai sensi dell’art. 30 comma 3
del D.L. 69/2013 convertito in L. 98 del 9.8.2013
e solo per i permessi di costruire la nuova data di INIZIO LAVORI
e per PdC, SCIA, DIA il nuovo del termine di FINE LAVORI.
Possono essere prorogati entrambi.
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O FINE LAVORI
Cosa dichiara il tecnico abilitato:
- che il titolo abilitativo non è in contrasto, al momento della
comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici
approvati o adottati;
- che i termini di inizio fine – lavori, al momento della comunicazione
dell’interessato, che si intendono prorogare non sono già decorsi;
- le opere che rimangono da completare in caso di proroga della fine
dei lavori.
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O FINE LAVORI
La comunicazione di proroga può riguardare esclusivamente i titoli
edilizi rilasciati (Permesso di costruire) o le DIA o SCIA presentate alla
data del 21 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto del
Fare).
I titoli devono essere ancora in corso di validità.
Questi titoli edilizi valgono per 8 anni.
Quelli rilasciati dopo il 21.6.2013 rimangono con la validità stabilita
dall’art.15 del DPR 380/01.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
edilizia.
• Art. 15 Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
• (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11)
•
• 1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
• 2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.
Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei
alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non
eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere
accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da
realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
• 3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito e‘ subordinata al rilascio
di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili
mediante denuncia di inizio attività ai sensi
• dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
• 4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano
già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE
DI INIZIO O FINE LAVORI
• Entrambi i termini possono però essere prorogati con provvedimento
motivato per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del
permesso di costruire (articolo 15 del Decreto del Presidente della
Repubblica 6/6/2001, n. 380). Se invece non è stata richiesta una proroga,
una volta decorsi i termini stabiliti, il permesso decade di diritto per la parte
non eseguita.
• La proroga può essere accordata con provvedimento motivato considerando:
• la mole dell'opera da realizzare o le sue particolari caratteristiche tecnicocostruttive
• quando si tratta di opere pubbliche con un finanziamento previsto in più
esercizi finanziari.
• In caso contrario, per realizzare la parte dell'intervento non ultimata nel
termine stabilito occorre ottenere un nuovo permesso di costruire, a meno
non rientri tra le opere realizzabili con denuncia di inizio attività edilizia,
segnalazione certificata di inizio dell’attività o comunicazione di inizio
dell’attività edilizia libera.
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O FINE LAVORI
Questione del ricalcolo del
contributo di costruzione
5. Dall’attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.