COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO 2
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COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO 2
COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO O FINE LAVORI ai sensi dell’art. 30, comma 3, della L. 98/2013 (Conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69) COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO O FINE LAVORI 3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO O FINE LAVORI Chi deve presentare la comunicazione: l’intestatario o gli intestatari del titolo abilitativo Cosa si deve comunicare : che si intende avvalersi della proroga di due anni ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.L. 69/2013 convertito in L. 98 del 9.8.2013 e solo per i permessi di costruire la nuova data di INIZIO LAVORI e per PdC, SCIA, DIA il nuovo del termine di FINE LAVORI. Possono essere prorogati entrambi. COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO O FINE LAVORI Cosa dichiara il tecnico abilitato: - che il titolo abilitativo non è in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati; - che i termini di inizio fine – lavori, al momento della comunicazione dell’interessato, che si intendono prorogare non sono già decorsi; - le opere che rimangono da completare in caso di proroga della fine dei lavori. COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO O FINE LAVORI La comunicazione di proroga può riguardare esclusivamente i titoli edilizi rilasciati (Permesso di costruire) o le DIA o SCIA presentate alla data del 21 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto del Fare). I titoli devono essere ancora in corso di validità. Questi titoli edilizi valgono per 8 anni. Quelli rilasciati dopo il 21.6.2013 rimangono con la validità stabilita dall’art.15 del DPR 380/01. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. edilizia. • Art. 15 Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire • (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11) • • 1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. • 2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. • 3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito e‘ subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi • dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. • 4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO O FINE LAVORI • Entrambi i termini possono però essere prorogati con provvedimento motivato per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire (articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 6/6/2001, n. 380). Se invece non è stata richiesta una proroga, una volta decorsi i termini stabiliti, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita. • La proroga può essere accordata con provvedimento motivato considerando: • la mole dell'opera da realizzare o le sue particolari caratteristiche tecnicocostruttive • quando si tratta di opere pubbliche con un finanziamento previsto in più esercizi finanziari. • In caso contrario, per realizzare la parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito occorre ottenere un nuovo permesso di costruire, a meno non rientri tra le opere realizzabili con denuncia di inizio attività edilizia, segnalazione certificata di inizio dell’attività o comunicazione di inizio dell’attività edilizia libera. COMUNICAZIONE DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO O FINE LAVORI Questione del ricalcolo del contributo di costruzione 5. Dall’attuazione dei commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.