raccolta degli statuti e regolamenti in vigore nel comune di frascati
Transcript
raccolta degli statuti e regolamenti in vigore nel comune di frascati
COMUNE DI FRASCATI PROVINCIA DI ROMA _______________________________________________ SEGRETERIA GENERALE UFFICIO AFFARI GENERALI RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI IN VIGORE NEL COMUNE DI FRASCATI REGOLAMENTO CESSIONE IMMOBILI COMUNALI – INTEGRAZIONE DELIBERA C.C. N. 37 DELL’11.5.2010 Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 24.11.2011 P.zza Marconi, 3 – 00044 – C.F. 84000770580 – P. IVA 02145231003 – Tel. Centr. 06/941841 – Fax 06/94184238 IL CONSIGLIO COMUNALE Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 37 dell'11 maggio 2010 ad oggetto “Regolamento cessione immobili comunali”, con la quale – ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al Decreto Legislativo 163/2006 e Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito in Legge, con modificazioni, nella Legge 410 del 23 novembre 2001 - sono state disciplinate le modalità, i criteri di trasparenza e le forme di pubblicità da adottare ai fini dell'alienazione dei beni immobili disponibili appartenenti al Comune, perseguendo principalmente l'obiettivo di semplificare le procedure di alienazione e riconoscere le legittime aspettative all'abitazione da parte dei conduttori; Accertato che diversi provvedimenti legislativi espressamente prevedono la vendita di immobili con patto di riservato dominio: l’articolo 1523 del codice civile regola la vendita di qualcosa, mobile o immobile, ovvero l’acquisizione del diritto di proprietà condizionato al pagamento dell’intero prezzo pattuito precedentemente tra le parti; per la vendita di alloggi popolari vanno altresì richiamati il D.P.R. n. 2 del 1959 e la Legge n. 231/1962; Premesso, in estrema sintesi, che la particolarità di questa tipologia di contratto sta nella possibilità di acquistare un bene mediante pagamento a rate con la possibilità di godere di esso da subito, assumendosi i rischi relativi ad eventuale danneggiamento o perimento del bene stesso, ottenendone però la proprietà effettiva solo con il pagamento dell’ultima rata e quindi con l’esatta corresponsione del prezzo stabilito; Ritenuto opportuno, anche a lume del disposto di cui agli articoli 1643 e 2054 del codice civile, direttamente collegati all’articolo 1523 – da cui si desume che tale forma di contratto può venire sfruttata per ogni tipologia di vendita senza vincoli sulle categorie di beni di cui è possibile trasferire la proprietà - prevedere la stessa nel vigente regolamento comunale per la cessione degli immobili di proprietà del Comune; Ritenuto quindi di integrare – nella specie – l’articolo 10 “Rateazioni, finanziamenti, agevolazioni” del richiamato regolamento con il seguente comma: Salvo quanto sopra stabilito, nel caso in cui il limite del reddito familiare complessivo annuo lordo del conduttore non superi i 42.000 euro, in ragione del prezzo e della peculiarità dell’immobile da alienare, può essere prevista una vendita con riserva di proprietà, dilazionando il pagamento, dell’importo residuo detratto l’acconto da versare e le riduzioni di legge, fino a un massimo di anni trenta, al tasso legale vigente, con versamento minimo di un anticipo secondo i seguenti scaglioni: - 10% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con dilazione del pagamento della somma residua sino a dieci anni - 20% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con dilazione del pagamento della somma residua sino a venti anni - 30% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con dilazione del pagamento della somma residua sino a trenta anni. Considerato che a lume dell’integrazione che precede il predetto articolo 10 viene ad essere così riscritto: ARTICOLO 10 – RATEAZIONI – FINANZIAMENTI, AGEVOLAZIONI Su richiesta del conduttore acquirente, salvo quanto riportato al successivo comma 3, il termine per la stipula dell’atto di trasferimento della proprietà può essere dilazionato fino ad un massimo di 24 mesi. In questo caso, entro i termini previsti dall’articolo 9, andrà stipulato un preliminare di compravendita con la contestuale corresponsione del 40% del prezzo stabilito; un ulteriore 30% andrà corrisposto entro i successivi 12 mesi ed il saldo alla stipula del definitivo. Gli importi corrisposti successivamente al preliminare saranno incrementati in misura percentuale corrispondente al vigente tasso di interesse legale. Qualora il conduttore intenda procedere all’acquisto attraverso l’assunzione di un mutuo, il Comune autorizza la preventiva iscrizione d’ipoteca legale sull’immobile oggetto di cessione ed i termini previsti dall’articolo 9 sono prorogati di sessanta giorni. In caso di P.zza Marconi, 3 – 00044 – C.F. 84000770580 – P. IVA 02145231003 – Tel. Centr. 06/941841 – Fax 06/94184238 acquisto mediante assunzione di mutuo è esclusa la possibilità di avvalersi della proroga dei termini prevista dal primo capoverso del presente articolo. Salvo quanto sopra stabilito, nel caso in cui il limite del reddito familiare complessivo annuo lordo del conduttore non superi i 42.000 euro, in ragione del prezzo e della peculiarità dell’immobile da alienare, può essere prevista una vendita con riserva di proprietà, dilazionando il pagamento, dell’importo residuo detratto l’acconto da versare e le riduzioni di legge, fino a un massimo di anni trenta, al tasso legale vigente, con versamento minimo di un anticipo secondo i seguenti scaglioni: - 10% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con dilazione del pagamento della somma residua sino a dieci anni - 20% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con dilazione del pagamento della somma residua sino a venti anni - 30% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con dilazione del pagamento della somma residua sino a trenta anni. Visto il verbale della Commissione consiliare Patrimonio in data 22.11.2011; Dato atto che con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario; Con la seguente votazione resa per appello nominale, accertata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente: Consiglieri presenti e votanti n. 10 oltre il Sindaco; Consiglieri assenti n. 10 (Peduto, Caggiano, Conte, Fiasco, Gori, Carboni, D'Orazio, Privitera, Adotti, Pacifici); Voti favorevoli n. 11; Astenuti nessuno; Voti contrari nessuno; DELIBERA per quanto in premessa espresso che qui si intende integralmente riportato • di integrare, facendo contestualmente salvo il restante contenuto, il richiamato regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 37 dell'11 maggio 2010, “Regolamento cessione immobili comunali”, e – nella specie – l’articolo 10 “Rateazioni, finanziamenti, agevolazioni”con il seguente comma: Salvo quanto sopra stabilito, nel caso in cui il limite del reddito familiare complessivo annuo lordo del conduttore non superi i 42.000 euro, in ragione del prezzo e della peculiarità dell’immobile da alienare, può essere prevista una vendita con riserva di proprietà, dilazionando il pagamento, dell’importo residuo detratto l’acconto da versare e le riduzioni di legge, fino a un massimo di anni trenta, al tasso legale vigente, con versamento minimo di un anticipo secondo i seguenti scaglioni: - 10% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con dilazione del pagamento della somma residua sino a dieci anni - 20% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con dilazione del pagamento della somma residua sino a venti anni - 30% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con dilazione del pagamento della somma residua sino a trenta anni. • di stabilire che il predetto articolo 10 viene ad essere così riformulato: “ARTICOLO 10 – RATEAZIONI – FINANZIAMENTI, AGEVOLAZIONI” P.zza Marconi, 3 – 00044 – C.F. 84000770580 – P. IVA 02145231003 – Tel. Centr. 06/941841 – Fax 06/94184238 Su richiesta del conduttore acquirente, salvo quanto riportato al successivo comma 3, il termine per la stipula dell’atto di trasferimento della proprietà può essere dilazionato fino ad un massimo di 24 mesi. In questo caso, entro i termini previsti dall’articolo 9, andrà stipulato un preliminare di compravendita con la contestuale corresponsione del 40% del prezzo stabilito; un ulteriore 30% andrà corrisposto entro i successivi 12 mesi ed il saldo alla stipula del definitivo. Gli importi corrisposti successivamente al preliminare saranno incrementati in misura percentuale corrispondente al vigente tasso di interesse legale. Qualora il conduttore intenda procedere all’acquisto attraverso l’assunzione di un mutuo, il Comune autorizza la preventiva iscrizione d’ipoteca legale sull’immobile oggetto di cessione ed i termini previsti dall’articolo 9 sono prorogati di sessanta giorni. In caso di acquisto mediante assunzione di mutuo è esclusa la possibilità di avvalersi della proroga dei termini prevista dal primo capoverso del presente articolo. Salvo quanto sopra stabilito, nel caso in cui il limite del reddito familiare complessivo annuo lordo del conduttore non superi i 42.000 euro, in ragione del prezzo e della peculiarità dell’immobile da alienare, può essere prevista una vendita con riserva di proprietà, dilazionando il pagamento, dell’importo residuo detratto l’acconto da versare e le riduzioni di legge, fino a un massimo di anni trenta, al tasso legale vigente, con versamento minimo di un anticipo secondo i seguenti scaglioni: - 10% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con dilazione del pagamento della somma residua sino a dieci anni - 20% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con dilazione del pagamento della somma residua sino a venti anni - 30% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con dilazione del pagamento della somma residua sino a trenta anni. • di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole sul provvedimento di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 – del comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del funzionario responsabile; P.zza Marconi, 3 – 00044 – C.F. 84000770580 – P. IVA 02145231003 – Tel. Centr. 06/941841 – Fax 06/94184238