raccolta degli statuti e regolamenti in vigore nel comune di frascati

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raccolta degli statuti e regolamenti in vigore nel comune di frascati
COMUNE DI FRASCATI
PROVINCIA DI ROMA
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SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO AFFARI GENERALI
RACCOLTA DEGLI STATUTI E
REGOLAMENTI IN VIGORE NEL
COMUNE DI FRASCATI
REGOLAMENTO CESSIONE
IMMOBILI COMUNALI –
INTEGRAZIONE DELIBERA C.C. N. 37
DELL’11.5.2010
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n. 79 del 24.11.2011
P.zza Marconi, 3 – 00044 – C.F. 84000770580 – P. IVA 02145231003 – Tel. Centr. 06/941841 – Fax 06/94184238
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 37 dell'11 maggio 2010 ad
oggetto “Regolamento cessione immobili comunali”, con la quale – ai sensi e per gli effetti
del disposto di cui al Decreto Legislativo 163/2006 e Decreto Legge n. 351 del 25 settembre
2001, convertito in Legge, con modificazioni, nella Legge 410 del 23 novembre 2001 - sono
state disciplinate le modalità, i criteri di trasparenza e le forme di pubblicità da adottare ai fini
dell'alienazione dei beni immobili disponibili appartenenti al Comune, perseguendo
principalmente l'obiettivo di semplificare le procedure di alienazione e riconoscere le legittime
aspettative all'abitazione da parte dei conduttori;
Accertato che diversi provvedimenti legislativi espressamente prevedono la vendita di
immobili con patto di riservato dominio: l’articolo 1523 del codice civile regola la vendita di
qualcosa, mobile o immobile, ovvero l’acquisizione del diritto di proprietà condizionato al
pagamento dell’intero prezzo pattuito precedentemente tra le parti; per la vendita di alloggi
popolari vanno altresì richiamati il D.P.R. n. 2 del 1959 e la Legge n. 231/1962;
Premesso, in estrema sintesi, che la particolarità di questa tipologia di contratto sta
nella possibilità di acquistare un bene mediante pagamento a rate con la possibilità di godere
di esso da subito, assumendosi i rischi relativi ad eventuale danneggiamento o perimento del
bene stesso, ottenendone però la proprietà effettiva solo con il pagamento dell’ultima rata e
quindi con l’esatta corresponsione del prezzo stabilito;
Ritenuto opportuno, anche a lume del disposto di cui agli articoli 1643 e 2054 del
codice civile, direttamente collegati all’articolo 1523 – da cui si desume che tale forma di
contratto può venire sfruttata per ogni tipologia di vendita senza vincoli sulle categorie di beni
di cui è possibile trasferire la proprietà - prevedere la stessa nel vigente regolamento comunale
per la cessione degli immobili di proprietà del Comune;
Ritenuto quindi di integrare – nella specie – l’articolo 10 “Rateazioni, finanziamenti,
agevolazioni” del richiamato regolamento con il seguente comma:
Salvo quanto sopra stabilito, nel caso in cui il limite del reddito familiare complessivo
annuo lordo del conduttore non superi i 42.000 euro, in ragione del prezzo e della
peculiarità dell’immobile da alienare, può essere prevista una vendita con riserva di
proprietà, dilazionando il pagamento, dell’importo residuo detratto l’acconto da versare e le
riduzioni di legge, fino a un massimo di anni trenta, al tasso legale vigente, con versamento
minimo di un anticipo secondo i seguenti scaglioni:
- 10% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con
dilazione del pagamento della somma residua sino a dieci anni
- 20% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con
dilazione del pagamento della somma residua sino a venti anni
- 30% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con
dilazione del pagamento della somma residua sino a trenta anni.
Considerato che a lume dell’integrazione che precede il predetto articolo 10 viene ad
essere così riscritto:
ARTICOLO 10 – RATEAZIONI – FINANZIAMENTI, AGEVOLAZIONI
Su richiesta del conduttore acquirente, salvo quanto riportato al successivo comma 3, il
termine per la stipula dell’atto di trasferimento della proprietà può essere dilazionato fino ad
un massimo di 24 mesi. In questo caso, entro i termini previsti dall’articolo 9, andrà stipulato
un preliminare di compravendita con la contestuale corresponsione del 40% del prezzo
stabilito; un ulteriore 30% andrà corrisposto entro i successivi 12 mesi ed il saldo alla stipula
del definitivo. Gli importi corrisposti successivamente al preliminare saranno incrementati in
misura percentuale corrispondente al vigente tasso di interesse legale.
Qualora il conduttore intenda procedere all’acquisto attraverso l’assunzione di un
mutuo, il Comune autorizza la preventiva iscrizione d’ipoteca legale sull’immobile oggetto di
cessione ed i termini previsti dall’articolo 9 sono prorogati di sessanta giorni. In caso di
P.zza Marconi, 3 – 00044 – C.F. 84000770580 – P. IVA 02145231003 – Tel. Centr. 06/941841 – Fax 06/94184238
acquisto mediante assunzione di mutuo è esclusa la possibilità di avvalersi della proroga dei
termini prevista dal primo capoverso del presente articolo.
Salvo quanto sopra stabilito, nel caso in cui il limite del reddito familiare complessivo
annuo lordo del conduttore non superi i 42.000 euro, in ragione del prezzo e della peculiarità
dell’immobile da alienare, può essere prevista una vendita con riserva di proprietà,
dilazionando il pagamento, dell’importo residuo detratto l’acconto da versare e le riduzioni di
legge, fino a un massimo di anni trenta, al tasso legale vigente, con versamento minimo di un
anticipo secondo i seguenti scaglioni:
- 10% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con
dilazione del pagamento della somma residua sino a dieci anni
- 20% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con
dilazione del pagamento della somma residua sino a venti anni
- 30% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con
dilazione del pagamento della somma residua sino a trenta anni.
Visto il verbale della Commissione consiliare Patrimonio in data 22.11.2011;
Dato atto che con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità
tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità contabile
da parte del responsabile del servizio finanziario;
Con la seguente votazione resa per appello nominale, accertata dagli scrutatori e
proclamata dal Presidente:
Consiglieri presenti e votanti n. 10 oltre il Sindaco;
Consiglieri assenti n. 10 (Peduto, Caggiano, Conte, Fiasco, Gori, Carboni, D'Orazio, Privitera,
Adotti, Pacifici);
Voti favorevoli n. 11;
Astenuti nessuno;
Voti contrari nessuno;
DELIBERA
per quanto in premessa espresso che qui si intende integralmente riportato
• di integrare, facendo contestualmente salvo il restante contenuto, il richiamato regolamento,
approvato con deliberazione consiliare n. 37 dell'11 maggio 2010, “Regolamento cessione
immobili comunali”, e – nella specie – l’articolo 10 “Rateazioni, finanziamenti,
agevolazioni”con il seguente comma:
Salvo quanto sopra stabilito, nel caso in cui il limite del reddito familiare complessivo annuo
lordo del conduttore non superi i 42.000 euro, in ragione del prezzo e della peculiarità
dell’immobile da alienare, può essere prevista una vendita con riserva di proprietà,
dilazionando il pagamento, dell’importo residuo detratto l’acconto da versare e le riduzioni
di legge, fino a un massimo di anni trenta, al tasso legale vigente, con versamento minimo di
un anticipo secondo i seguenti scaglioni:
- 10% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con
dilazione del pagamento della somma residua sino a dieci anni
- 20% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con
dilazione del pagamento della somma residua sino a venti anni
- 30% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con
dilazione del pagamento della somma residua sino a trenta anni.
• di stabilire che il predetto articolo 10 viene ad essere così riformulato:
“ARTICOLO 10 – RATEAZIONI – FINANZIAMENTI, AGEVOLAZIONI”
P.zza Marconi, 3 – 00044 – C.F. 84000770580 – P. IVA 02145231003 – Tel. Centr. 06/941841 – Fax 06/94184238
Su richiesta del conduttore acquirente, salvo quanto riportato al successivo comma 3, il
termine per la stipula dell’atto di trasferimento della proprietà può essere dilazionato fino ad
un massimo di 24 mesi. In questo caso, entro i termini previsti dall’articolo 9, andrà stipulato
un preliminare di compravendita con la contestuale corresponsione del 40% del prezzo
stabilito; un ulteriore 30% andrà corrisposto entro i successivi 12 mesi ed il saldo alla stipula
del definitivo. Gli importi corrisposti successivamente al preliminare saranno incrementati in
misura percentuale corrispondente al vigente tasso di interesse legale.
Qualora il conduttore intenda procedere all’acquisto attraverso l’assunzione di un
mutuo, il Comune autorizza la preventiva iscrizione d’ipoteca legale sull’immobile oggetto di
cessione ed i termini previsti dall’articolo 9 sono prorogati di sessanta giorni. In caso di
acquisto mediante assunzione di mutuo è esclusa la possibilità di avvalersi della proroga dei
termini prevista dal primo capoverso del presente articolo.
Salvo quanto sopra stabilito, nel caso in cui il limite del reddito familiare complessivo
annuo lordo del conduttore non superi i 42.000 euro, in ragione del prezzo e della peculiarità
dell’immobile da alienare, può essere prevista una vendita con riserva di proprietà,
dilazionando il pagamento, dell’importo residuo detratto l’acconto da versare e le riduzioni di
legge, fino a un massimo di anni trenta, al tasso legale vigente, con versamento minimo di un
anticipo secondo i seguenti scaglioni:
- 10% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con
dilazione del pagamento della somma residua sino a dieci anni
- 20% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con
dilazione del pagamento della somma residua sino a venti anni
- 30% dell’intero prezzo, da versarsi al momento della stipula del contratto con
dilazione del pagamento della somma residua sino a trenta anni.
• di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole sul provvedimento di cui all’oggetto, ai
sensi dell’art. 49 – del comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del funzionario
responsabile;
P.zza Marconi, 3 – 00044 – C.F. 84000770580 – P. IVA 02145231003 – Tel. Centr. 06/941841 – Fax 06/94184238