Guinea Conakry – Guinea Bissau – Guinea Equatoriale – Lesotho

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Guinea Conakry – Guinea Bissau – Guinea Equatoriale – Lesotho
GUINEA CONAKRY
La Costituzione1 riconosce la libertà di religione e all’articolo 14 garantisce piena autonomia e
autogoverno delle istituzioni e delle comunità religiose.
La registrazione a cui devono obbligatoriamente sottoporsi i gruppi religiosi, consente loro di
beneficiare di vantaggi ed esenzioni fiscali; i gruppi che non si ottemperano a questo obbligo,
possono essere sanzionati ed essere vietati, sebbene, di fatto, possano operare comunque
senza problemi.
È proibito a gruppi religiosi – così come ai partiti politici – di essere proprietari di emittenti
televisive e radiofoniche, sebbene tale divieto risulti essere formale, considerato che esponenti
di tali gruppi possono essere, in quanto persone fisiche, proprietari di radio commerciali e
trasmettere, attraverso di esse, programmi religiosi. In questo ambito è poi da segnalare che la
TV di Stato trasmette essa stessa programmi sia islamici che cristiani, come la Messa festiva e la
Preghiera del venerdì nella moschea centrale2.
A seguito degli scontri politici e inter-etnici del settembre 20113, il Governo ha istituito una
Commissione per la Riconciliazione Nazionale (CCR), guidata dall’arcivescovo cattolico di
Conakry e dall’Imam più anziano e autorevole del Paese: lo scopo è quello di promuovere la
pace sociale, grazie a una buona convivenza inter-religiosa4.
1
http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Guinee.pdf
U.S. Department of State – International Religious Freedom Report for 2011
3
Agenzia Fides, 27 settembre 2011
4
Agenzia Fides, 3 ottobre 2011; U.S. Department of State – International Religious Freedom Report for 2011
2