Guinea Conakry – Guinea Bissau – Guinea Equatoriale – Lesotho
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Guinea Conakry – Guinea Bissau – Guinea Equatoriale – Lesotho
GUINEA CONAKRY La Costituzione1 riconosce la libertà di religione e all’articolo 14 garantisce piena autonomia e autogoverno delle istituzioni e delle comunità religiose. La registrazione a cui devono obbligatoriamente sottoporsi i gruppi religiosi, consente loro di beneficiare di vantaggi ed esenzioni fiscali; i gruppi che non si ottemperano a questo obbligo, possono essere sanzionati ed essere vietati, sebbene, di fatto, possano operare comunque senza problemi. È proibito a gruppi religiosi – così come ai partiti politici – di essere proprietari di emittenti televisive e radiofoniche, sebbene tale divieto risulti essere formale, considerato che esponenti di tali gruppi possono essere, in quanto persone fisiche, proprietari di radio commerciali e trasmettere, attraverso di esse, programmi religiosi. In questo ambito è poi da segnalare che la TV di Stato trasmette essa stessa programmi sia islamici che cristiani, come la Messa festiva e la Preghiera del venerdì nella moschea centrale2. A seguito degli scontri politici e inter-etnici del settembre 20113, il Governo ha istituito una Commissione per la Riconciliazione Nazionale (CCR), guidata dall’arcivescovo cattolico di Conakry e dall’Imam più anziano e autorevole del Paese: lo scopo è quello di promuovere la pace sociale, grazie a una buona convivenza inter-religiosa4. 1 http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Guinee.pdf U.S. Department of State – International Religious Freedom Report for 2011 3 Agenzia Fides, 27 settembre 2011 4 Agenzia Fides, 3 ottobre 2011; U.S. Department of State – International Religious Freedom Report for 2011 2