I CONTRATTI DI SOLIDARIETA` Le modifiche del Jobs Act

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I CONTRATTI DI SOLIDARIETA` Le modifiche del Jobs Act
I CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
Le modifiche del Jobs Act
Milano, 26 gennaio 2016
Avv. Elisabetta Cassaneti
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 Legge n. 863/1984 (successivamente modificata dalla Legge
n. 263/1993 e dalle Legge n. 608/1996);
f
 D. Lgs. n. 148/2015 (riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro)
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1
PRIMA DEL JOBS ACT
(Legge n. 863/1984)
 Contratti di solidarietà «difensivi»: diretti a mantenere
l’occupazione in caso di crisi aziendale ed evitare la
riduzione di personale mediante una riduzione temporanea
dell’orario di lavoro ( art.1)
 Contratti di solidarietà «espansivi»: diretti a favorire nuove
assunzioni attraverso una contestuale e programmata
riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione ( art.2)
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…segue
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVI
RIENTRANTI NELLA CIGS (c.d. Tipo A):
PER
LE
AZIENDE
  per le ore di riduzione di orario, un’integrazione pari al 60% della
retribuzione persa;
  possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi, prorogabili per altri
24 mesi (36 mesi per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno).
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…segue
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ PER LE IMPRESE NON RIENTRANTI
NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS (c.d. Tipo B):
  un contributo pari al 25% della retribuzione persa sia per il lavoratore
che per l'azienda;
  possono essere stipulati per un massimo 24 mesi e non può essere
concessa nessuna proroga se non vi sia soluzione di continuità.
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JOBS ACT: cosa cambia?
Contratti di solidarietà DIFENSIVI (art. 21 D. Lgs. 148/2015)
 diventano una modalità di declinazione della CIGS
MA
 vengono stipulati dall’impresa attraverso contratti collettivi
aziendali (ai sensi dell’art.51 Dlgs. 81/2015)
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JOBS ACT: cosa cambia?
Contratti di solidarietà DIFENSIVI (art. 21 D. Lgs. 148/2015)
 la riduzione media oraria NON può essere superiore al 60%
dell’orario giornaliero, settimanale o mensile;
 per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva
dell’orario di lavoro NON può essere superiore al 70%
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JOBS ACT: cosa cambia?
Contribuzione addizionale (art. 5 D. Lgs. 148/2015)
A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione
salariale è stabilito un contributo addizionale pari a:
 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai
periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti
all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite
complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
 12% oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un
quinquennio mobile;
 15% oltre il limite di 104 settimane e sempre in un
quinquennio mobile.
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JOBS ACT: cosa cambia?
Contratti di solidarietà DIFENSIVI (art. 21 D. Lgs. 148/2015)
 durata massima pari a 24 mesi, anche continuativi, in un
quinquennio mobile;
 la durata dei trattamenti viene computata nella misura della
metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la
parte eccedente;
 la durata massima, applicando tali criteri di calcolo può
raggiungere i 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio
mobile.
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JOBS ACT: cosa cambia?
Trattamento di fine rapporto
Le quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione
persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico
della retribuzione di afferenza.
Fanno eccezione i lavoratori licenziati per g.m.o. o a nell’ambito di
licenziamento collettivo:
 
entro 90 gg dal termine
dell’integrazione salariale;
del
periodo
di
fruizione
 entro 90 gg dal termine del periodo di fruizione di un’ulteriore
integrazione salariale concesso entro 120 gg dal termine del
trattamento precedente.
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JOBS ACT: cosa cambia?
Applicabilità
(Nota Min. Lav. 11.01.2016)
 i contratti di solidarietà stipulati fino al 14 ottobre 2015 saranno
applicati per la durata prevista dal verbale di accordo;
 i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015
saranno applicati non oltre il 31 dicembre 2016 (anche se il
verbale
di accordo sindacale prevedeva una scadenza
successiva).
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JOBS ACT: cosa cambia?
Contratti di solidarietà ESPANSIVI (art. 41 D. Lgs. 148/2015)
 Contributo a favore dei datori di lavoro, per ogni lavoratore
assunto e per ogni mensilità di retribuzione, pari al 15% della
retribuzione lorda prevista dal ccnl;
 per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è
ridotto rispettivamente al 10% e al 5%;
 in caso di assunzione di lavoratori tra i 15 e i 29 anni la quota di
contribuzione corrisponde a quella prevista per gli apprendisti.
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JOBS ACT: cosa cambia?
Contratti di solidarietà ESPANSIVI (art. 41 D. Lgs. 148/2015)
 Gli incentivi non sono riconosciuti a quei datori di lavoro che,
nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a
riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime
di cassa integrazione guadagni straordinaria.
 Le nuove assunzioni non devono intaccare la percentuale “di
genere uomo- donna” presente in azienda in relazione alle
qualifiche con riferimento alle quali e' programmata
l'assunzione, a meno che ciò non sia espressamente previsto
nell’accordo collettivo
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JOBS ACT: cosa cambia?
Contratti di solidarietà ESPANSIVI (art. 41 D. Lgs. 148/2015)
Possono rappresentare un incentivo al pensionamento (Cd.
Staffetta generazionale)
Nelle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà
espansivi posso presentare domanda di pensione i lavoratori:
 con età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia
di non più di 24 mesi;
 purché abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per
la pensione di vecchiaia.
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JOBS ACT: cosa cambia?
Contratti di solidarietà ESPANSIVI (art. 41 D. Lgs. 148/2015)
La concessione del trattamento di pensione è condizionato a
  Trasformazione entro un anno dalla stipula del contratto di
solidarietà espansiva e deve essere richiamata nell’accordo
collettivo
  Incremento stabile nell’occupazione
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Grazie per l’attenzione!
Avv. Elisabetta Cassaneti