I CONTRATTI DI SOLIDARIETA` Le modifiche del Jobs Act
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I CONTRATTI DI SOLIDARIETA` Le modifiche del Jobs Act
I CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ Le modifiche del Jobs Act Milano, 26 gennaio 2016 Avv. Elisabetta Cassaneti 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge n. 863/1984 (successivamente modificata dalla Legge n. 263/1993 e dalle Legge n. 608/1996); f D. Lgs. n. 148/2015 (riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) 2 1 PRIMA DEL JOBS ACT (Legge n. 863/1984) Contratti di solidarietà «difensivi»: diretti a mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale ed evitare la riduzione di personale mediante una riduzione temporanea dell’orario di lavoro ( art.1) Contratti di solidarietà «espansivi»: diretti a favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione ( art.2) 3 …segue CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVI RIENTRANTI NELLA CIGS (c.d. Tipo A): PER LE AZIENDE per le ore di riduzione di orario, un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa; possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi (36 mesi per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno). 4 …segue CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ PER LE IMPRESE NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS (c.d. Tipo B): un contributo pari al 25% della retribuzione persa sia per il lavoratore che per l'azienda; possono essere stipulati per un massimo 24 mesi e non può essere concessa nessuna proroga se non vi sia soluzione di continuità. 5 JOBS ACT: cosa cambia? Contratti di solidarietà DIFENSIVI (art. 21 D. Lgs. 148/2015) diventano una modalità di declinazione della CIGS MA vengono stipulati dall’impresa attraverso contratti collettivi aziendali (ai sensi dell’art.51 Dlgs. 81/2015) 6 JOBS ACT: cosa cambia? Contratti di solidarietà DIFENSIVI (art. 21 D. Lgs. 148/2015) la riduzione media oraria NON può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile; per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro NON può essere superiore al 70% 7 JOBS ACT: cosa cambia? Contribuzione addizionale (art. 5 D. Lgs. 148/2015) A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale pari a: 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; 12% oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 15% oltre il limite di 104 settimane e sempre in un quinquennio mobile. 8 JOBS ACT: cosa cambia? Contratti di solidarietà DIFENSIVI (art. 21 D. Lgs. 148/2015) durata massima pari a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile; la durata dei trattamenti viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente; la durata massima, applicando tali criteri di calcolo può raggiungere i 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile. 9 JOBS ACT: cosa cambia? Trattamento di fine rapporto Le quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della retribuzione di afferenza. Fanno eccezione i lavoratori licenziati per g.m.o. o a nell’ambito di licenziamento collettivo: entro 90 gg dal termine dell’integrazione salariale; del periodo di fruizione entro 90 gg dal termine del periodo di fruizione di un’ulteriore integrazione salariale concesso entro 120 gg dal termine del trattamento precedente. 10 JOBS ACT: cosa cambia? Applicabilità (Nota Min. Lav. 11.01.2016) i contratti di solidarietà stipulati fino al 14 ottobre 2015 saranno applicati per la durata prevista dal verbale di accordo; i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati non oltre il 31 dicembre 2016 (anche se il verbale di accordo sindacale prevedeva una scadenza successiva). 11 JOBS ACT: cosa cambia? Contratti di solidarietà ESPANSIVI (art. 41 D. Lgs. 148/2015) Contributo a favore dei datori di lavoro, per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità di retribuzione, pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal ccnl; per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto rispettivamente al 10% e al 5%; in caso di assunzione di lavoratori tra i 15 e i 29 anni la quota di contribuzione corrisponde a quella prevista per gli apprendisti. 12 JOBS ACT: cosa cambia? Contratti di solidarietà ESPANSIVI (art. 41 D. Lgs. 148/2015) Gli incentivi non sono riconosciuti a quei datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria. Le nuove assunzioni non devono intaccare la percentuale “di genere uomo- donna” presente in azienda in relazione alle qualifiche con riferimento alle quali e' programmata l'assunzione, a meno che ciò non sia espressamente previsto nell’accordo collettivo 13 JOBS ACT: cosa cambia? Contratti di solidarietà ESPANSIVI (art. 41 D. Lgs. 148/2015) Possono rappresentare un incentivo al pensionamento (Cd. Staffetta generazionale) Nelle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà espansivi posso presentare domanda di pensione i lavoratori: con età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di 24 mesi; purché abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia. 14 JOBS ACT: cosa cambia? Contratti di solidarietà ESPANSIVI (art. 41 D. Lgs. 148/2015) La concessione del trattamento di pensione è condizionato a Trasformazione entro un anno dalla stipula del contratto di solidarietà espansiva e deve essere richiamata nell’accordo collettivo Incremento stabile nell’occupazione 15 Grazie per l’attenzione! Avv. Elisabetta Cassaneti