Convitto Nazionale Conservatorio di Musica “Domenico Cirillo” di
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Convitto Nazionale Conservatorio di Musica “Domenico Cirillo” di
Convitto Nazionale “Domenico Cirillo” di Bari Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari CONVENZIONE ai sensi del DPR 15.03.2010, art.13, comma 8 e successive modificazioni TRA Il Liceo Musicale annesso al Convitto Nazionale “D.Cirillo” di Bari, nella persona del RettoreDirigente Scolastico Prof.ssa Margherita Viterbo domiciliata per la sua carica presso il Convitto Nazionale Domenico Cirillo di Bari, via D.Cirillo 33, Bari, codice fiscale 93257010723 - in qualità di legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica E Il Conservatorio di Musica N.Piccinni di Bari, con sede in Via Cifarelli 26, Bari nella persona del Direttore M° Gianpaolo Schiavo – in qualità di legale rappresentante dell’Istituzione. VISTO Il DPR 15 Marzo 2010 n.89 (regolamento recante “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei ai sensi dell’art.64, comma4, del decreto legge 25 Giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 Agosto 2008, n.133) ed in particolare l’art.3 comma1, art.7 e art.13 commi 6.7.8, allegato A e allegato E, che istituisce il Liceo Musicale, sezione musicale (art.7) richiedendo allo scopo una specifica e vincolante convenzione con un Conservatorio di Musica (art.13, comma8); VISTO lo schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all‘art.10, comma 3, del DPR 15 marzo 2010, in relazione all’art.2, commi 1 e 3, del medesimo DPR”, in particolare 1’a11egato A - Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento e 1’allegato E - Indicazioni nazionali riguardanti gli obbiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano di studi previsto per il liceo musicale e coreutico ; VISTA 1a Legge n. 124 del 3.05.1999, Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, art. 11 comma 9 e il successivo collegato DM del 6.08.1999, Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 Maggio 1999, n. 124, art. 11 comma 9 e considerato che i1 richiamato DPR 15.03.2010 n. 89 stabilisce che i1 “Liceo musicale” assicura tra 1’a1tro “la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all ‘articolo11 ,comma 9, della legge 3 Maggio 1999, n. 124”; VISTA la Legge n. 59 del 15.03.1997, Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, art.21, che, dettando le norme di delega per la progressiva attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia funzionale a tutte le istituzioni scolastiche (commi 1/10), ma anche ai conservatori di musica (comma11), stabilisce per le istituzioni scolastiche medesime la possibilità di stipulare convenzioni per il conseguimento dei propri fini istituzionali; 1/11 VISTO il DPR n. 275 de11’8.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59, che attribuisce autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in particolare, a11’art. 7 comma 8, che “le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”; VISTO Il D.L. n.44 del 01.02.2001, regolamento concernente “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, Tit.IV, specie art.31 commi 1/2, che stabilisce che “le istituzioni scolastiche, (…) per il raggiungimento e nell’ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale” e in particolare “possono stipulare convenzioni e contratti”; VISTA la Legge n. 508 del 21.12.1999, Riforma delle accademie di belle arti, dell’accademia Nazionale di danza, dell’accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori le industrie artistiche, per Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, in particolare art.2 commi 7 e 8, che, con riferimento alle istituzioni AFAM prevede, tra gli altri aspetti da disciplinare mediante regolamenti ministeriali, “le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati” e che include tra i principi e i criteri che devono informare tali regolamenti la “facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore” VISTE le note del MIUR. Dipartimento l’istruzione. Direzione per il personale scolastico nn. 1348 del 21.04.2010, 4968 del 11.05.2010 e 5358 del 25.05.2010, aventi per oggetto Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino, che forniscono istruzioni, tra l’altro, su1l’attribuzione delle discipline previste dal Piano di studi del “Liceo musicale” alle esistenti classi cli concorso e conseguentemente sul reclutamento del personale da destinare, in via transitoria, a1l’insegnamento delle discipline musicali cui non corrisponde, allo stato, alcuna classe di concorso specifica; VISTO L’Art.13 comma 8 del DPR 10 marzo 2010 n. 89 (Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’artico1o 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, che n. 133”) che cosi recita: “l’istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell’articolo 2, comma 8, lettera g, della legge 21 dicembre 1999 n.508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell’allegato E del presente regolamento” VISTO che il Convitto Nazionale D.Cirillo ha ottenuto, con il Piano Regionale di riordino della rete delle Istituzioni Scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno Scolastico 2014/2015 della regione Puglia l’attivazione del Liceo Musicale a partire dall’anno scolastico 2014/2015, 2/11 SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ART.1 – OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONVENZIONE 1. Oggetto e scopo della presente convenzione sono “il regolare ed efficace funzionamento “di una sezione di Liceo Musicale, presso il Convitto Nazionale Domenico Cirillo di Bari, in ottemperanza, formale e sostanziale, al dettato del DPR 15.03.2010 n.89, regolamento recante”revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei (…)”, art.13 comma 8. 2. Le finalità generali attraverso le quali la convenzione persegue lo scopo di cui al comma precedente sono le seguenti : a) determinare e pianificare le azioni e le iniziative necessarie; b) definire, in ordine a tali azioni e iniziative, le competenze, i ruoli, i compiti e le responsabilità di ciascuno degli enti contraenti; c) delineare e strutturare, nel rispetto delle competenze esclusive degli organi collegiali dell’istituzione scolastica, l’impianto organizzativo generale dell’indirizzo di studi liceale, con particolare riferimento a condizioni e soluzioni operative, fasi tecniche del percorso formativo (prove di ammissione, attribuzione degli strumenti, disciplina dei crediti, …), modalità spazio-temporali della relazione didattica, impiego di risorse strumentali e dotazioni, ottimizzazione delle risorse professionali; d) concordare forme e modi delle relazioni fra gli enti contraenti , in particolare concertare gli ambiti, le modalità e le forme di collaborazione fra il Convitto Nazionale D.Cirillo e il Conservatorio N.Piccinni, che risultino funzionali non solo a soddisfare le condizioni previste per l’istituzione del liceo musicale, ma anche alla reciproca promozione e al più efficace perseguimento dei rispettivi fini istituzionali; e) impostare un programma di progressivo raccordo e coordinamento fra le realtà che sul territorio si occupano a vario titolo di musica, orientato alla più efficace promozione della formazione e della cultura musicale. 3/11 ART.2 – ORGANI PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE E FORME DI CONSULTAZIONE FRA GLI ENTI CONTRAENTI 1. COMITATO TECNICO SCIENTIFICO a) Il comitato tecnico scientifico è presieduto dal dirigente Scolastico del Convitto Nazionale D.Cirillo di Bari ed è composto da cinque membri permanenti, di cui due espressi dal Conservatorio N.Piccinni di Bari e tre espressi dal Convitto Nazionale D.Cirillo di Bari, secondo i criteri di seguito precisati: I. in rappresentanza del Conservatorio N.Piccinni: 1) il Direttore, o un docente da lui delegato; 2) due docenti indicati dal consiglio accademico; II. in rappresentanza del Convitto Nazionale D.Cirillo di Bari : 1) il Dirigente Scolastico, che lo presiede, con voto prevalente in caso di parità nella votazione; 2) n.2 Docenti indicati dal Dirigente Scolastico, di cui un docente per la sezione dell’area musicale del liceo e un docente della sezione area comune del liceo musicale; 3) n.1 esperto di altra istituzione musicale con funzioni consultive . b) Ai lavori del Comitato possono partecipare altri soggetti in relazione alle competenze professionali necessarie ad affrontare problematiche specifiche. c) Le funzioni e le prerogative del comitato tecnico-scientifico sono definite dal successivo art.3. d) Il comitato tecnico-scientifico pianifica autonomamente la propria azione, secondo le esigenze e le scadenze previste dal programma annuale delle attività del Liceo musicale. e) Il comitato tecnico-scientifico si riunisce in seduta ordinaria a scadenza quadrimestrale : una volta all’inizio dell’anno scolastico allo scopo di definire le linee di indirizzo dell’attività didattica e per stabilire le modalità di accertamento e certificazione delle conoscenze, abilità e competenze musicali degli allievi; una volta durante l’anno scolastico per il monitoraggio in itinere; una volta al termine delle attività didattiche per il monitoraggio finale e la valutazione complessiva delle iniziative messe in opera. f) Il comitato tecnico-scientifico può essere convocato in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti. g) Il comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale D.Cirillo di Bari, che provvede alla sua convocazione ed alla definizione dell’ordine del 4/11 giorno in base alle scadenze sopra indicate, ai problemi scaturiti e/o alle novità intercorse durante i mesi precedenti, nonché ai suggerimenti dei componenti il comitato tecnicoscientifico stesso. h) Gli atti del comitato tecnico-scientifico sono pubblicati all’albo del C.N. D. Cirillo. Copia dei verbali delle sedute viene inviata alla direzione del Conservatorio N.Piccinni di Bari. 2. FIGURE DI SISTEMA a) sono istituite due figure di sistema: il docente referente per il liceo musicale D.Cirillo e il docente referente per il conservatorio N.Piccinni; b) La funzione precipua delle due figure è quella di assicurare e coordinare le ordinarie e costanti relazioni fra conservatorio e liceo musicale; c) il docente referente del liceo musicale è nominato dal dirigente Scolastico con le modalità previste dalle norme contrattuali vigenti, ed esercita le funzioni delegategli dal dirigente Scolastico; d) il docente referente per il Conservatorio è individuato da Direttore del Conservatorio. ART.3 – COMPITI DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 1. Il comitato tecnico-scientifico svolge, in primo luogo, un compito di supervisione tecnicoscientifico che si realizza in una funzione orientativa e consultiva. In particolare esprime pareri e formula atti d’indirizzo in relazione ai seguenti ambiti: a) modalità di impiego , nella definizione del curriculo del liceo musicale, delle forme di autonomia e flessibilità previste da DPR n.89 del 15.03.2010, art.10; b) articolazione dei programmi delle discipline musicali; c) certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali on particolare riferimento alle competenze in uscita al termine del Liceo che vanno correlate, di norma, con le competenze in entrata del corso Triennale delle istituzioni AFAM; d) criteri per la definizione dei crediti/debiti formativi nell’ambito delle discipline musicali; e) definizione dei criteri per il reclutamento del personale nel caso di esaurimento degli elenchi prodotti, in base alle normative vigenti; f) definizione dei criteri di monitoraggio del percorso formativo. 5/11 2. Il comitato tecnico-scientifico definisce e valida i livelli e le modalità di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell’allegato E del regolamento. Predispone, inoltre, le prove di accertamento dei livelli raggiunti nel percorso formativo, con certificazione delle competenze raggiunte, rispettivamente: a) a conclusione del biennio liceale nelle discipline “Esecuzione e Interpretazione” del primo strumento e “Teoria, Analisi e composizione”; b) a conclusione del secondo biennio nella disciplina “Esecuzione e Interpretazione” del Primo e del secondo strumento. 3. E’ compito del comitato, soprattutto in fase di avvio del Liceo, favorire la collaborazione concreta tra docenti AFAM e docenti del liceo, al fine di giungere ad una precisa definizione delle competenze in uscita del liceo, da correlare alle competenze in entrata nei corsi del Triennio AFAM. 4. La permanenza dei componenti di nomina del conservatorio N. Piccinni nel comitato tecnicoscientifico è subordinata ad una positiva valutazione annuale degli esiti qualitativi raggiunti dal liceo musicale. Tale valutazione verrà effettuata dal consiglio Accademico sulla base di una motivata relazione da parte dei docenti dallo stesso nominati. ART.4 – PROVE DI AMMISSIONE AL LICEO MUSICALE 1. Come definito all’art.7, comma 2 del regolamento del 15 Marzo 2010 n.89 relativo alla riforma dei licei, “l’iscrizione al percorso del liceo musicale è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali” . Pertanto, tutti gli studenti che chiedono l’ammissione al liceo musicale devono sostenere la prova suddetta. Tale prova sarà effettuata solo sullo strumento principale. 2. Le indicazioni Nazionali del liceo musicale, relative allo strumento, prevedono che il “profilo d’entrata, tramite l’accertamento previsto”, individui nello studente “il possesso di un adeguato livello di competenze in ingresso in ordine alla formazione del suono, alle tecniche di base che consentono di affrontare brani di media difficoltà, per quanto attiene all’esecuzione e all’interpretazione con lo strumento scelto. 3. Le prove attitudinali riguardano tutti gli strumenti per cui è richiesta l’ammissione al liceo musicale da parte dei candidati. L’adeguato” livello di competenze in ingresso”dev’essere quanto più possibile in relazione con la durata e con la complessità del singolo curriculum di studi strumentali, per consentire un armonica articolazione del curriculum verticale, dall’inizio degli studi 6/11 al completamento accademico della formazione. Solo per alcuni strumenti può essere previsto un livello strumentale specifico d’accesso anche inferiore ( in alcuni casi anche iniziale, per esempio per la disciplina “canto”) . 4. In ogni caso, nell’effettuare la selezione si tiene in considerazione anche l’aspetto relativo alla varietà degli strumenti che saranno insegnati per consentire le pratiche di musica d’insieme previste dall’ordinamento, attuabili solo in presenza di strumenti differenti, prevedendo, per esempio, almeno uno o più strumenti a fiato e uno o più strumenti ad arco. 5. La commissione incaricata dell’accertamento di cui all’art.7, comma 2 del regolamento è nominata, sentito il Direttore del conservatorio, dal Dirigente Scolastico che la presiede con voto prevalente in caso di parità nella votazione, ed è composta da: due docenti del conservatorio di musica N.Piccinni di Bari, di cui un docente di strumento e uno di teoria; due docenti del liceo musicale D.Cirillo di Bari, di cui un docente di discipline di aree musicale e un docente di area comune; dal Dirigente Scolastico del CN Cirillo che presiede e dal Direttore del Conservatorio N.Piccinni . 6. La commissione nella prima riunione determina i criteri di valutazione delle prove. 7. Alla commissione viene demandato il compito di adottare le modalità organizzative e i criteri di valutazione più opportuni e corretti al fine di raggiungere l’obiettivo dell’imparzialità, dell’aderenza alle attese dell’utenza e della compatibilità dell’offerta formativa con le risorse umane e materiali disponibili. La commissione tiene verbale di tutte le operazioni da essa condotte con analitico processo verbale delle prove di ammissione e delle sue parti. In caso di articolazione sarà precisata la composizione della commissione base alla quale affluiranno le valutazioni delle sottocommissioni in vista della redazione delle graduatoria finale di ammissione. Alla commissione viene demandato il compito di adottare le modalità organizzative e i criteri di valutazione più opportuni e corretti al fine di raggiungere l’obiettivo dell’imparzialità, dell’aderenza alle attese dell’utenza e della compatibilità dell’offerta formativa con le risorse umane e materiali disponibili. 8. Prima della prova di accesso i genitori, o gli esercenti la patria potestà, dei candidati sottoscrivono un modulo di consenso informato che li impegna ad accettare il giudizio insindacabile della commissione. 7/11 9. L’esame si articola in due fasi. La prima accerta il livello delle attitudini del candidato sul versante dell’educazione dell’orecchio, del senso ritmico, delle competenze già acquisite sul piano della lettura e della teoria della musica. La seconda fase riguarda la verifica del possesso delle competenze in entrata, necessarie per giungere nel quinquennio al completamento della formazione strumentale. 10. E’ suggerito, agli studenti che lo desiderano, di sottoporsi a prova selettiva anche per più strumenti, in quanto la possibilità di sperimentare l’approccio a diversi strumenti può offrire una più vasta scelta a ogni singolo studente. 11. Le prove di ammissione si svolgeranno nel mese di Marzo di ciascun anno e potranno ripetersi a Luglio e settembre per ulteriori richieste di iscrizioni. 12. Al termine della sessione il Dirigente Scolastico pubblica all’albo dell’istituzione scolastica l’elenco dei candidati ammessi alla frequenza del liceo musicale e la commissione predispone la comunicazione scritta di tali esiti a tutti i candidati esaminati, segnalando anche eventuali debiti formativi da colmare mediante attività individuale. 13. Ai membri della commissione di esame designati dal Conservatorio N.Piccinni di Bari compete un compenso forfettario quantificato in euro 40,00, al lordo degli oneri riflessi, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio documentate, escludendo il mezzo proprio, sostenute per la partecipazione all’attività della commissione. ART.5 – ATTRIBUZIONE DEGLI STRUMENTI AGLI STUDENTI ISCRITTI 1. Il primo strumento è scelto dal candidato all’ammissione fra quelli attivati dal liceo musicale tenuto anche conto dei corsi di strumento funzionanti presso il conservatorio N.Piccinni di Bari. 2. Il secondo strumento è attribuito dalla commissione, tenuto conto delle preferenze del candidato, in ordine ai seguenti criteri: a) attribuzione di un secondo strumento di tipo monodico se il primo è polifonico e viceversa; b) esigenze dell’esercizio della musica d’insieme; c) valorizzazione degli strumenti in dotazione all’istituto. 3. Eventuali motivate richieste di modifica degli strumenti attribuiti – entro la fine del primo anno per quanto riguarda il Primo strumento ed entro la fine del primo biennio per quanto riguarda il secondo – sono valutate e respinte o approvate dal comitato Tecnico-scientifico. 8/11 ART.6 – PERSONALE DOCENTE DELLE DISCIPLINE D’INDIRIZZO 1. Nelle more del regolamento di revisione normativa delle attuali classi di concorso, previsto dalla Legge n.133/2008, art.64, e dunque in fase transitoria, si provvede al reclutamento del personale docente cui assegnare le discipline musicali secondo le istruzioni di cui alle note de MIUR e dell’ordinanza ministeriale relativa alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA. 2. In assenza di personale docente a T.I. rispondente ai requisiti citati nelle note e ordinanze suddette l’attribuzione degli incarichi sarà attuata mediante lo strumento dell’avviso. L’avviso, rivolto a docenti non a tempo indeterminato, prevede la costituzione di elenchi come indicato dalle vigenti disposizioni del MIUR. 3. Nel caso di esaurimento degli elenchi come sopra compilati, la scuola procederà all’individuazione del personale da nominare secondo i criteri stabiliti dal Comitato Tecnicoscientifico. (art.3, comma1). ART.7 – ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA 1. Il liceo musicale per l’a.s. 2014/2015, adotta il quadro orario ministeriale ai sensi del DPR n.89 del 15.03.2010. 2. La disciplina"Laboratorio di musica d'insieme" prevede la compresenza di 4 diverse sottosezioni per ogni ora ,come precisato nelle Indicazioni Nazionali: a) 1. Canto ed esercitazioni corali b) 2. Musica d’insieme per strumenti a fiato c) 3. Musica d’insieme per strumenti ad arco d) 4. Musica da camera 3. Le tre ore di “esecuzione ed interpretazione”, nel primo biennio, sono così organizzate : a) 2 ore per il primo strumento; b) 1 ora per il secondo strumento. 4. Il collegio dei docenti del liceo musicale, sentito il Direttore, e per suo tramite il Consiglio Accademico del Conservatorio, può deliberare l’intensificazione e la rimodulazione dell’orario di lezione riferito alle discipline Esecuzione e Interpretazione, Teoria, Analisi e composizione e Laboratorio di musica d’insieme in ordine a specifiche attività (concerti, stage, collaborazioni tra Conservatorio e altre istituzioni musicali del territorio per messe in scena di opere, spettacoli, ecc..). 9/11 ART.8 – FORME DI COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE 1. Il Convitto Nazionale D.Cirillo, in collaborazione con il Conservatorio N.Piccinni, si impegna a realizzare, attraverso intese e accordi di programma, forme di coordinamento e di raccordo con le realtà che a vario titolo si occupano di formazione e di diffusione della cultura musicale sul territorio. ART.9 – MONITORAGGIO E VERIFICA 1. Il comitato tecnico scientifico definisce i criteri in base ai quali realizzare un costante monitoraggio dell’andamento complessivo del liceo musicale cosi da poter intervenire con i necessari correttivi qualora se ne rilevi la necessità. 2. L’attuazione degli accordi previsti dalla convenzione e l’attività complessiva del liceo musicale sono oggetto di verifica annuale, sulla base di una relazione predisposta dal Dirigente Scolastico, da parte del comitato tecnico-scientifico; tale verifica si realizza in apposita sedyta dell’organo dopo la conclusione delle attività didattiche dell’anno scolastico al termine e prima dell’inizio del successivo. ART.10 – IMPEGNI DELLE PARTI CONTRAENTI 1. Le parti contraenti, con riferimento alle azioni di rispettiva competenza, si impegnano a dare coerente e puntuale attuazione agli obblighi definiti nella presente convenzione. ART.11 – DURATA, VALIDITA’ E PROROGHE 1. La validità della presente convenzione si estende dalla data di sottoscrizione e per un intero ciclo scolastico- quinquennio che va dall’a. S. 2014/2015 all’a. S. 2018/2019. 2. Al termine del quinquennio la convenzione è sottoposta a verifica, ad esito della quale gli enti contraenti stabiliscono se prorogarne la validità o procedere alla stesura e alla stipula di un nuovo atto. 3. Qualora intervengano disposizioni normative incompatibili con la coerente attuazione di quanto previsto o con le quali risultino in contrasto uno o più aspetti sostanziali della convenzione , il 10/11 comitato tecnico scientifico procede all’immediata convocazione degli enti contraenti per le determinazioni del caso. ART.12 – VARIAZIONE DELLA CONVENZIONE 1. Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che si rendesse necessaria successivamente alla sua stipula e in corso di validità della stessa, e di entità tale da non inficiare l’impianto e la sostanza degli accordi, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo. ART.13 – REGOLAMENTAZIONE DELLE CONTROVERSIE ED EVENTUALI CAUSE DI RISOLUZIONE 1. Eventuali inadempienze a quanto stabilito dalla convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Bari 05/03/2014 Per il Convitto Nazionale D.Cirillo Il Rettore-Dirigente Scolastico Prof.ssa Margherita Viterbo Per il Conservatorio N.Piccinni Il Direttore M° Gianpaolo Schiavo 11/11