Apertura di esercizio di commercio al dettaglio di vicinato

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Apertura di esercizio di commercio al dettaglio di vicinato
Apertura di esercizio di commercio al dettaglio di vicinato
Responsabile: Gianni Rizzioli
Dove rivolgersi: Sportello Unico delle attività produttive
Per inoltrare le pratiche online, accedere dal portale People Suap alla voce "Accesso a Suap FE"
Descrizione del servizio:
Si intende per esercizio di vicinato un esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore
finale, che abbia una superficie di vendita non superiore a 250 mq. nei comuni con oltre 10.000 abitanti. La superficie di
vendita è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce
superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. L'attività commerciale
può essere esercitata in riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare.
L'apertura degli esercizi di vicinato è soggetta a Segnalazione al Comune competente per territorio.
In caso di attività afferente il settore alimentare, è necessario presentare la notifica sanitaria in triplice copia al Comune,
ai fini della registrazione dell'impresa alimentare, dichiarando la sussistenza ed il rispetto dei requisiti igienico sanitari
ed allegando anche una relazione tecnico esplicativa dell'attività, nonchè una planimetria con lay-out dei locali e/o area
e delle attrezzature utilizzate.
Si precisa che è consentito il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i
locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle
prescrizioni igienico-sanitarie.
Possono inoltre essere effettuate attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, e di tutti i
farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in
cui ha sede l'esercizio. La vendita di tali prodotti è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio e deve essere
effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più
farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.
Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal
distributore sulla confezione del farmaco, purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia
praticato a tutti gli acquirenti.
In caso di vendita anche di cose antiche e/o usate è necessario presentare al Comune anche la specifica segnalazione di
inizio attività ex licenza art. 126 TULPS, salvo che per i beni di modico valore secondo quanto stabilito dai
Regolamenti Comunali di Polizia Amministrativa.
L'esercizio congiunto nello stesso punto vendita dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio è sempre
consentito, previa sottoscrizione di un atto d'impegno d'obbligo da parte dell'operatore a non vendere merci diverse da
quelle tassativamente indicate.
La superficie di vendita al dettaglio è computata nella misura di almeno il 50% della superficie lorda complessivamente
utilizzata per la vendita all'ingrosso e al dettaglio, quando questa non sia superiore a 5.000 mq (la parte di superficie
eccedente tale dimensione viene considerata esclusivamente come superficie per la vendita al dettaglio), nel caso della
vendita dei seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per l'edilizia;
l) legnami.
Nelle ipotesi diverse da quelle di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio dei sopra indicati prodotti, la superficie di
riferimento per la classificazione del punto di vendita come esercizio di vicinato, media o grande struttura di vendita è
quella complessiva determinata dalla somma delle superfici destinate alle attività di vendita al dettaglio e di vendita
all'ingrosso.
Per la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionarie auto e
relativi accessori, rivendite di legnami, di materiale per l'edilizia e di mobili), la superficie di vendita è computata nella
misura di 1/10 della superficie di vendita fino a 2.500 mq, e 1/4 per la parte eccedente i 2.500 mq. A tal fine l'operatore
è tenuto a sottoscrivere un atto d'impegno d'obbligo a non vendere merci diverse da quelle indicate.
Requisiti del richiedente:
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Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale oggetto dell'intervento.
Essere iscritto al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, qualora si tratti di società.
Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71, comma 1, del D.Lgs 59/2010 e, nel caso di
commercio del settore alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal comma 6 del medesimo articolo
71.
I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento comunale d'Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria e
dal Regolamento edilizio, nel caso di vendita di prodotti del Settore Alimentare, oltre ai requisiti e condizioni
di cui alla Delibera C.R. n. 1410/1999 e al Regolamento CE 852/2004.
Modalità di richiesta:
L'avvio dell'attività avviene tramite segnalazione certificata di inzio attività corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorietà nonchè dalle attestazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e
dei presupposti per l'avvio dell'attività. In caso di nuovo esercizio, trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di
superficie di vendita, estensione o eliminazione di settore merceologico, la comunicazione deve essere presentata al
Suap tramite People SUAP o PEC
Modalità di erogazione:
Dopo aver presentato la segnalazione certificata su apposita modulistica allo SUAP, l'attività può essere avviata con
tempi immediati. In caso di accertata carenza dei requisiti necessari, entro 60 giorni dalla segnalazione,
l'Amministrazione adotta motivati provvedimenti inibitori o conformativi.
Costi e modalità di pagamento:
Diritti di segretaria € 60,00
Notizie utili:
La Segnalazione deve essere presentata anche in caso di subingresso, modifica o cessazione.
Tempi di risposta:
La comunicazione ha effetto immediato.
Normativa di riferimento:
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Circolare Regione Emilia Romagna del 24 gennaio 2007 - DL n. 223/2006 "Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonchè interventi in
materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" convertito con L n. 248/2006. Indicazioni applicative nella
materia del commercio
Del. C.R. n. 1253/1999 - Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in
sede fissa in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999 - n. 19.
Del. C.R. N. 155/2008 - Definizione delle modalità di esercizio nel medesimo punto di vendita del commercio
all'ingrosso e al dettaglio
Del. C.R. N. 653/1005 "Integrazione della deliberazione del Consiglio regionale 23 settembre 1999 n. 1253 in
materia di urbanistica commerciale. (Proposta della Giunta regionale in data 24 gennaio 2005 n. 84)
D.Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4 comma
4 della legge 15 marzo 1997 n. 59.
L.R. n. 14/1999 - Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998
n. 114.
L.R. n. 31/2002 - Disciplina generale dell'edilizia.
L.R. n. 6/2007 - Disposizioni in materia di distribuzione commerciale.
Regolamento Comunitario n. 852 del 29 aprile 2004 sull'igiene del prodotti alimentari recepito dalla Regione
Emilia Romagna con la Delibera G.R. n. 970/2007 e con la Determina n. 9746/2007;
L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
D. Lgs. n. 59/2010 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Modulistica:
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Modello COM 1 - Esercizi di commercio al dettaglio di vicinato - Comunicazione relativa a nuova apertura,
apertura per subingresso, variazioni e ces... (838kB - PDF)
Notifica ai fini della registrazione di imprese alimentari al Dipartimento di Sanità Pubblica (118kB - PDF)
Atto unilaterale d'obbligo per commercio all'ingrosso e al dettaglio nel medesimo punto vendita (136kB - PDF)
Atto unilaterale d'obbligo per vendita di merci ingombranti (131kB - PDF)
Dichiarazione d'inizio attività di vendita cose antiche e/o usate (46kB - PDF)