delibera approvata dal consiglio

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delibera approvata dal consiglio
Di quanto sopra si é redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.TO
Il Sindaco
DOTT. ANTONIO SCRIMITORE
F.TO DOTT. COSIMO MONTAGNA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
CITTÀ DI GALATINA
Reg. N. .................
PROV. DI LECCE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che

copia della presente deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno ................................... e
per 15 giorni consecutivi.
COPIA deliberazione della Giunta Comunale
Dalla Sede Municipale, addì ................................
IL MESSO COMUNALE
N. 385/ 2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to.......................................
F.to...............................................
OGGETTO: PIANIFICAZIONE DEGLI INDIRIZZI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PUBBLICITA’
DISCRIMINATORIA E LESIVA DELLA DIGNITA’ DELLA PERSONA ED IN PARTICOLARE DELLA
DONNA.
COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
GALATINA, LI’ …………………..
IL SEGRETARIO GENERALE
………………………………….
L’anno duemilatredici il giorno tredici del mese di novembre alle ore 12.00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, previo invito, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
sigg.ri:
presenti
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione é divenuta esecutiva per:
Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)
Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3 D.Lgs. n° 267/2000)
assenti
1. MONTAGNA Cosimo
Sindaco
SI
…...
2. FORTE Roberta
Vice Sindaco
SI
……..
3. VANTAGGIATO Daniela
Assessore
SI
.......
4. COCCIOLI Andrea
Assessore
SI
……..
5. DE DONATIS Mario
Assessore
SI
….….
SI
…....
6. RUSSI Alberto
Assessore
Galatina, lì ........................................
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to.......................................
Presiede la seduta il SINDACO DOTT. COSIMO MONTAGNA.
Partecipa il Segretario Generale sig. DOTT. ANTONIO SCRIMITORE.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e
pone in discussione l’argomento in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO CHE
PREMESSO CHE:
I messaggi pubblicitari discriminatori rispetto al genere, all’orientamento sessuale, all’origine
etnica, alle convinzioni civili, morali e religiose, o rappresentativi di immagini
violente/degradanti ledono gravemente la dignità di donne e uomini, rappresentano un ostacolo
per la realizzazione di una società moderna e paritaria e contribuiscono ad alimentare e
consolidare gli stereotipi di genere, determinando un impatto negativo sulla parità fra i sessi nella
sfera privata, come in quella pubblica e lavorativa.
Le donne sono le principali “vittime” di messaggi pubblicitari offensivi e che, tali messaggi,
proponendo un’immagine della donna come oggetto di possesso e sopraffazione sessuale,
possono incentivare comportamenti violenti, anche estremi.
La pubblicità di fatto costituisce un potente veicolo per riflettere e creare cultura, generando
identità e valori, convinzioni e atteggiamenti e può radicare negli individui stereotipi con cui
identificarsi.
I messaggi pubblicitari che occupano gli spazi comunali si trovano in luoghi pubblici e spesso
visibili anche a soggetti più sensibili, come bambini e adolescenti, i quali non devono essere
urtati da immagini violente o degradanti. La rappresentazione dell’ideale corporeo nella
pubblicità può influire negativamente sull’autostima, comportando, anche, il rischio di disturbi
alimentari.
L’art. 3, comma 1, della Costituzione sancisce la pari dignità degli individui e il principio di
uguaglianza e non discriminazione fra i generi. L’art. 3, comma 2, attribuisce alla Repubblica e,
dunque anche ai Comuni, il compito di eliminare gli ostacoli che si frappongono al
raggiungimento di una parità effettiva tra uomini e donne. Tali principi devono essere rispettati e
attuati anche nell’ambito della comunicazione e della pubblicità.
L’art. 21 della Costituzione, tutelando la libertà di espressione, vieta ogni “manifestazione
contraria al buon costume”.
Secondo la Corte Costituzionale la libertà di pensiero deve essere concepita come “presidio del
bene fondamentale della dignità umana” quando “la soglia dell’attenzione della comunità civile è
colpita negativamente, e offesa, dalle pubblicazioni di scritti o immagini con particolari
impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili
dall’intera collettività […]” (Corte cost. sent. N. 293 del 2000).
L’art. 41 della Costituzione, garantendo la libertà di iniziativa economica dei cittadini, specifica
che essa non può svolgersi “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Inoltre, lo stesso articolo consente di coordinare e
indirizzare l’attività economica a fini sociali, fra i quali rientrano certamente la promozione della
parità fra uomini e donne e l’eliminazione di ogni discriminazione.
La piattaforma di Pechino, approvata dalla Conferenza mondiale sulle donne del 1995, stabilisce
che “i Governi, nella misura compatibile con la libertà di espressione, devono incoraggiare i
media ad astenersi dal presentare le donne come esseri inferiori, dallo sfruttarle come oggetti e
merce sessuale invece che come esseri umani creativi, agenti fondamentali del processo di
sviluppo, al quale contribuiscono e di cui sono beneficiarie”.
La Risoluzione del Parlamento Europeo del 03.9.2008, sull’impatto del marketing e della
pubblicità sulla parità fra donne e uomini [2008/2038(INI)] invita “gli Stati membri a provvedere
con idonei mezzi affinché il marketing e la pubblicità garantiscano il rispetto della dignità umana
e dell’integrità della persona, non comportino discriminazioni dirette o indirette, né contengano
alcun incitamento all’odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni
personali, disabilità, età o orientamento sessuale, e non contengano elementi che, valutati nel
loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne”.
La Risoluzione del Parlamento Europeo del 12.3.2013 sull’eliminazione degli stereotipi di
genere nell’Unione Europea [2012/2116(INI)]sottolinea “l’importanza di promuovere la
rappresentazione dell’immagine femminile rispettando la dignità delle donne e di combattere i
persistenti stereotipi di genere, in particolare la prevalenza di immagini degradanti, nel pieno
rispetto della libertà di espressione e della libertà di stampa”.
Sin dalle previsioni statuarie l’Amministrazione Comunale informa il suo essere e il suo agire quotidiano
al rispetto dei menzionati principi. Lo Statuto Comunale, infatti, al Titolo I (Principi, Finalità e
Funzioni), tra i principi fondamentali recita, tra l’altro, “Il Comune di Galatina, in conformità ai valori
costituzionali , nonché a quelli contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, nella carta
Europea delle Autonomie Locali e nell’ambito dei principi dell’ordinamento comunitario: … c)
promuove condizioni di pari opportunità fra donne e uomini”, nonché all’art. 5, rubricato “Funzioni
sociali, economiche e culturali”, testualmente dispone: “In particolare il Comune ispira la sua azione ai
seguenti principi: … e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di
iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità”.
Con particolare riferimento alle iniziative volte a contrastare la pubblicità sessista e/o a
promuovere un uso responsabile dell’immagine della donna si segnala che il Comune di
Galatina, con deliberazione della propria Giunta, n. 92 del 01.07.2010, ha aderito all’iniziativa
promossa dall’UDI nazionale “Immagini amiche” e con la stessa si è impegnato a “svolgere
azioni di sensibilizzazione nell’attuazione della Risoluzione Comunitaria 2038 del 03.09.2008
del Parlamento Europeo sull’impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra uomini e
donne, che indica come inammissibile il modello pubblicitario lesivo verso il genere femminile.
RILEVATO CHE
A seguito di approfondita analisi svolta con particolare riferimento:
Alle norme del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria adottato dall’Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria (IAP), che prevede come “la comunicazione commerciale non deve contenere
affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la
sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti” (art. 9 CAP), e
stabilisce, inoltre, che “la comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali,
civili e religiose. Essa deve rispettare la dignità della persona in tutte le sue forme ed espressioni
e deve evitare ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere” (art. 10 CAP);
Ai principi espressi dalla giurisprudenza del Giurì, organo giurisdizionale dell’Istituto di
Autodisciplina Pubblicitaria, Giurì e Comitato di Controllo e all’attività di prevenzione svolta
dal comitato di controllo consistente nel rilasciare, su richiesta, pareri preventivi su pubblicità
non ancora diffuse;
Alle iniziative di contrasto alla pubblicità offensiva promosse da altri Comuni (Firenze, Genova,
Ravenna, Rimini, Roma, Torino, Vicenza), con particolare attenzione alla Memoria della Giunta
di Roma del 24.11.2010 che stabilisce gli indirizzi in materia di pubblicità lesiva della dignità
della persona;
Criteri stabiliti dal protocollo d’intesa tra il Ministero delle Pari Opportunità e lo IAP;
Criteri stabiliti dai codici deontologici delle principali agenzie pubblicitarie.
Si è ritenuto necessario, al fine di garantire una maggiore effettività dell’azione del Comune,
individuare gli indirizzi in materia di pubblicità discriminatoria e lesiva della dignità della persona.
In particolare si ritengono non compatibili con l’immagine che il Comune di Galatina intende
promuovere, poiché ritenuti discriminatori e offensivi i messaggi pubblicitari che utilizzano o
diffondono:
1. rappresentazioni di violenza fisica o morale o immagini che incitino atti di violenza;
2. immagini volgari/indecenti/ripugnanti devianti da quello che la Comunità percepisce
come “normale” tali da ledere la sensibilità del pubblico;
3. messaggi discriminatori e/o degradanti che, anche attraverso l’uso di stereotipi, tendono
a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità e disparità;
4. mercificazione del corpo, rappresentazioni o riproduzioni del corpo delle donne quale
oggetto di possesso o sopraffazione sessuale;
5. pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere,
appartenenza etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso.
RITENUTO NECESSARIO dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di
consentire la tempestiva adozione degli indirizzi indicati;
Con votazione unanime, espressa nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di approvare gli indirizzi fondamentali in materia di pubblicità discriminatoria e lesiva della
dignità della persona, indicati in premessa, da comunicare alle Direzioni comunali e alle Società
ed Enti partecipati dal Comune di Galatina;
2. Di demandare alla costituenda Commissione Consiliare pari opportunità, già istituita con
deliberazione consiliare n. 71 del 30.7.2007, e ai competenti organi l’attuazione degli indirizzi
indicati in premessa ed approvati con il presente provvedimento deliberativo, con particolare
riguardo alle campagne comunicative e pubblicitarie connesse ad iniziative patrocinate e/o
promosse dall’Amministrazione Comunale e dalle Società dalla stessa partecipate, nonché a
campagne comunicative, pubblicitarie ed altre iniziative cui viene, in qualunque modo e forma,
associata l’immagine del Comune di Galatina;
3. Di individuare negli Uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni in materia di pubblicità e
occupazione di spazi pubblici, nonché agli Organi di controllo preposti alla vigilanza,
l’attuazione degli indirizzi di cui alla presente delibera, intraprendendo ogni utile iniziativa,
anche repressiva, in materia di pubblicità discriminatoria e/o lesiva della dignità della persona;
4. Di escludere qualunque riconoscimento a livello comunale di diritti di affissione di materiale
pubblicitario discriminatorio e/o lesivo della dignità della persona;
5. Di provvedere - mediante la Polizia Municipale, con il supporto dell'Ufficio Tecnico comunale alla rimozione di eventuale materiale pubblicitario discriminatorio e/o lesivo della dignità della
persona affisso su aree pubbliche, nonché ad invitare i proprietari delle aree private interessate
dall’affissione del predetto materiale pubblicitario alla rimozione dello stesso.
6. Dare, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, immediata eseguibilità ai
sensi dell’art. 134 – comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.-