LA GIUNTA REGIONALE • Richiamato il decreto del Presidente
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LA GIUNTA REGIONALE • Richiamato il decreto del Presidente
LA GIUNTA REGIONALE • Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza” e, in particolare, l’articolo 11 che disciplina l’onere del trasporto e soccorso di emergenza a carico del Servizio Sanitario Nazionale; • richiamata la propria deliberazione n. 5191 in data 30 dicembre 2002, recante “Nuova definizione con integrazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001 e dell’art. 34 della legge 724/94 (Legge finanziaria per l’anno 1995). Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 2594 in data 15 luglio 2002”; • richiamato, in particolare, il punto 4 “Assistenza specifica riservata a particolari categorie” dell’Allegato 4 alla deliberazione n. 5191/2002 che prevede il rimborso delle spese di viaggio per il trasporto sanitario sostenute dai pazienti nefropatici cronici in trattamento dialitico, dai soggetti sottoposti a trapianto d’organo e dai soggetti sottoposti a terapia radiante e cicli di chemioterapia non effettuabili in Valle d’Aosta; • richiamata la propria deliberazione n. 4105 del 15 novembre 2004 recante “Aggiornamento delle tariffe per le attività di soccorso e di trasporto sanitario, ai fini della regolazione della mobilità sanitaria interregionale e degli altri addebiti ad enti e soggetti pubblici e privati, con decorrenza dal 1° gennaio 2004”; • richiamata la propria deliberazione n. 3444 in data 28 novembre 2008, così come modificata dalla D.G.R. n. 3652 in data 11 dicembre 2009, recante "Approvazione delle disposizioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta per la regolamentazione dei trasporti sanitari non urgenti o programmati. Revoca della D.G.R. n. 1820/2003”; • richiamata la propria deliberazione n. 3653 in data 11 dicembre 2009, che definisce, tra l'altro, le tariffe ai fini della regolazione della mobilità sanitaria interregionale per le prestazioni di soccorso e trasporto sanitario erogate, sia direttamente sia in convenzione, dall'Azienda USL della Valle d'Aosta e la compartecipazione al costo degli interventi di elisoccorso; • dato atto che con deliberazione n. 1615 del 26 ottobre 2009 il Direttore Generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta ha disciplinato l’erogazione delle prestazioni a pagamento per attività di trasporto e assistenza a manifestazioni; • rilevato che l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta ha riscontrato criticità procedurali nell’applicazione della D.G.R. 3653/2009, segnalate anche dalla Federazione regionale delle Associazioni di volontariato del soccorso della Valle d’Aosta, con nota in data 25.1.2010; • rilevato inoltre che i competenti uffici dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta hanno concordato sulla necessità di una armonizzazione delle direttive emanate nel tempo e della predisposizione di un testo unico che disciplini: - le attività di trasporto sanitario non urgente o programmato; - l’assistenza alle manifestazioni; - le tariffe da applicarsi alle attività di soccorso e trasporto nell’ambito della mobilità sanitaria, alle attività di trasporto non urgente o programmato e all’assistenza alle manifestazioni; - le tariffe e le modalità di compartecipazione al costo degli interventi di elisoccorso; • preso atto della proposta elaborata dai competenti uffici dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali in collaborazione con i referenti dell'Azienda U.S.L.; • ritenuto, pertanto, opportuno approvare nuove disposizioni all’Azienda USL per l’espletamento delle attività di cui trattasi, per una maggiore trasparenza nei confronti dell’utenza e per una migliore efficacia amministrativa; • richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio Socio-Sanitario Regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione; • richiamata la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 “Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria”; • richiamata la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 concernente l'approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2011/2013; • richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2010e di disposizioni applicative, come modificata con DGR 3420/2010; • visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo Servizio del Servizio sanità territoriale dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; • su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce; • ad unanimità di voti favorevoli, DELIBERA 1. di approvare: - le nuove norme per la regolamentazione dei trasporti sanitari non urgenti o programmati, di cui all’allegato 1; - le tariffe da applicare alle attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio della Regione, nell’ambito della mobilità sanitaria, di cui all’allegato 2; - le tariffe da applicare alle attività di trasporto sanitario da Regione a fuori Regione, nell’ambito della mobilità sanitaria, di cui all’allegato 3; - le tariffe da applicare alle attività di trasporto sanitario nell’ambito della fatturazione diretta, di cui all’allegato 4; - la regolamentazione dell’assistenza sanitaria alle manifestazioni e le relative tariffe, di cui all’allegato 5; - le tariffe e le modalità di compartecipazione al costo degli interventi di elisoccorso, di cui all’allegato 6; - la tabella per il calcolo dei costi delle attività di soccorso e trasporto sul territorio della Regione, nell’ambito della mobilità sanitaria, di cui all’allegato 7; 2. di dare atto che gli allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 3. di dare disposizioni all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per l’applicazione delle norme di cui al punto 1.; 4. di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione abbiano decorrenza 1.2.2011; 5. di dare atto che fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono applicate le disposizioni di cui alla Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta n. 1615 del 26.10.2009; 6. di revocare le deliberazioni della Giunta regionale n. 4105 del 15 novembre 2004 recante “Aggiornamento delle tariffe per le attività di soccorso e di trasporto sanitario, ai fini della regolazione della mobilità sanitaria interregionale e degli altri addebiti ad enti e soggetti pubblici e privati, con decorrenza dal 1° gennaio 2004”, n. 3444 in data 28 novembre 2 2008 "Approvazione di disposizioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta per la regolamentazione dei trasporti sanitari non urgenti o programmati. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1820/2003”, n. 3652 in data 11 dicembre 2009 “Approvazione di modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 3444/2008 recante disposizioni all’Azienda USL per la regolamentazione dei trasporti sanitari non urgenti o programmati” e n. 3653 in data 11 dicembre 2009 “Determinazione delle tariffe per le attività di trasporto sanitario non urgente o programmato e di assistenza alle manifestazioni. Approvazione di disposizioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta in materia di compartecipazione al costo degli interventi di elisoccorso. Revoca della DGR 1654 in data 9.6.2006”; 7. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per i provvedimenti di competenza; 8. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta. 3 Allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3725 in data 30/12/2010 REGOLAMENTAZIONE DEI TRASPORTI SANITARI NON URGENTI O PROGRAMMATI I trasporti sanitari non urgenti o programmati possono essere effettuati: • con autoambulanza; • con veicoli comuni non attrezzati ai fini sanitari (solo per gli utenti in regime di ricovero ospedaliero o per i trasporti previsti dai Livelli essenziali di assistenza). Per quanto attiene all’autoambulanza il suo utilizzo è previsto per i pazienti in particolari condizioni cliniche e/o situazioni assistenziali al fine di evitare eventuali rischi di peggioramento. Esso, pertanto, deve essere limitato alle persone che risultano non altrimenti trasportabili: non deambulanti o costrette a letto e in possesso di documentazione clinica – certificante l’impossibilità di essere trasportate con mezzi non attrezzati ai fini sanitari – rilasciata dal medico richiedente e verificata dal medico della struttura competente in materia di soccorso sanitario 118. I trasporti sanitari non urgenti o programmati possono essere: 1. con oneri integralmente a carico dell’Azienda U.S.L.; 2. con rimborso da parte dell’Azienda U.S.L. delle spese sostenute dall'interessato; 3. con oneri a carico del richiedente. 1) TRASPORTI CON ONERI INTEGRALMENTE A CARICO DELL’AZIENDA U.S.L. 1.1. I trasporti ammissibili a carico dell'Azienda USL sono: a) i trasferimenti di persone ricoverate da presidio ospedaliero a presidio ospedaliero per effettuazione di esami o di trattamenti non eseguibili nell’Ospedale regionale (con la locuzione "Ospedale regionale" nel presente documento si intendono indicare tutte e 3 le sedi ospedaliere regionali); b) i rientri al domicilio o nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie da presidi ospedalieri siti al di fuori del territorio regionale - di pazienti acuti, inviati al di fuori del territorio regionale dallo specialista competente dell'Azienda U.S.L.; c) i trasporti di pazienti dall’Ospedale regionale al domicilio per dimissioni, secondo protocolli operativi stabiliti dall'Azienda U.S.L.; d) i trasporti di pazienti, con mezzi attrezzati ai fini sanitari, da e per sessioni di day surgery o di day hospital terapeutico; e) i trasporti dal Pronto soccorso dell’Ospedale regionale al domicilio per mancato ricovero secondo protocolli operativi stabiliti dall'Azienda U.S.L.; 4 f) i trasporti, se richiesti dallo specialista nefrologo, per l’effettuazione di sedute di dialisi, nel rispetto del principio generale che tende ad evitare lunghe percorrenze nel caso di pazienti ricoverati in strutture socio-assistenziali per anziani; g) i trasporti, da e per domicilio, se richiesti dal medico specialista ospedaliero dell’Azienda U.S.L. e limitatamente alla sede individuata dallo specialista stesso, per l’effettuazione di sedute di radioterapia o chemioterapia antitumorale; h) i trasporti di pazienti in Assistenza Domiciliare Integrata, dal domicilio all'Ospedale regionale e viceversa, se richiesti nell’ambito del progetto individuale, su autorizzazione del responsabile del progetto stesso attestante anche la non fattibilità a domicilio della prestazione richiesta; i) i trasporti di pazienti in Assistenza Domiciliare Programmata, dal domicilio all'Ospedale regionale e viceversa, se richiesti nell’ambito del progetto individuale, su autorizzazione del responsabile del progetto stesso attestante anche la non fattibilità a domicilio della prestazione richiesta; j) i trasporti (andata/ritorno), con ambulanza, verso strutture dell’Azienda USL o con essa convenzionate sul territorio regionale, su autorizzazione del medico di medicina generale o del medico della struttura, attestante anche la non fattibilità in loco della prestazione richiesta, di persone allettate, ospitate in strutture residenziali socio-assistenziali (microcomunità) pubbliche o private, autorizzate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, salvo diverse disposizioni dettate da convenzioni stipulate con l’Azienda USL della Valle d’Aosta; k) i trasporti (andata/ritorno), con ambulanza, verso strutture dell'Azienda USL o con essa convenzionate sul territorio regionale, su autorizzazione del Direttore sanitario della struttura, attestante anche la non fattibilità in loco della prestazione richiesta, di persone ricoverate in strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con l’Azienda U.S.L (RSA, UAP), della Regione Valle d'Aosta; l) i trasporti di pazienti sul territorio regionale da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con l’Azienda U.S.L (RSA, UAP), per dimissioni o trasferimento, disposti dal Direttore sanitario della struttura, salvo diverse disposizioni dettate da convenzioni stipulate con l’Azienda USL della Valle d’Aosta; m) i trasporti, da e per domicilio, di pazienti, dimessi da struttura ospedaliera pubblica, che necessitino di trattamento iperbarico, quale prosecuzione delle cure, convalidato dal medico specialista dell’Azienda USL; n) i trasporti, da e per domicilio, di pazienti allettati che, nell’ambito di un progetto riabilitativo individuale, necessitino di trattamenti riabilitativi effettuabili presso l'Ospedale regionale o presso strutture, pubbliche e private, convenzionate con l’Azienda U.S.L. sul territorio regionale; a tal fine è necessaria l’autorizzazione del responsabile del progetto stesso, attestante anche la non fattibilità a domicilio della prestazione richiesta; nei casi di cicli riabilitativi protratti, il responsabile del progetto è tenuto comunque a valutare l’alternativa del ricovero temporaneo in strutture residenziali idonee; o) i trasporti di pazienti ricoverati presso l'Ospedale regionale che, nell’ambito di un progetto riabilitativo individuale, necessitino di trattamenti riabilitativi effettuabili presso strutture, pubbliche o private, convenzionate con l’Azienda U.S.L.. 5 2) TRASPORTI CON RIMBORSO DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'INTERESSATO. 2.1. I trasporti con rimborso sono previsti dalla normativa statale e dalle disposizioni regionali concernenti i livelli essenziali di assistenza a favore di categorie particolari. I cittadini iscritti al SSN potranno chiedere l'eventuale rimborso all'Azienda Sanitaria Locale di residenza. 2.2. Sono altresì rimborsabili, ai soggetti assistiti dal SSR residenti in Valle d’Aosta, i trasporti in autoambulanza per trasferimenti, da presidi ospedalieri nazionali siti fuori dal territorio regionale all’Ospedale regionale di Aosta, a seguito di ricovero urgente ed indifferibile, documentato dalla sede ospedaliera che dimette (es. incidente stradale). La condizione che attesta l’impossibilità di trasporto con mezzo alternativo - necessaria per ottenere il rimborso - deve essere certificata dal dirigente medico che dispone la dimissione dal presidio ospedaliero di provenienza e vidimata per conferma dal dirigente medico della struttura dell’Azienda USL presso cui prosegue il ricovero. Il rimborso, fino ad un ammontare massimo di € 500,00, è calcolato nella misura di un quinto del prezzo di riferimento della benzina, così come determinato periodicamente con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda U.S.L, moltiplicato per i chilometri percorsi. 3) TRASPORTI CON ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE. 3.1. I trasporti (effettuati sia con ambulanza che con altro mezzo) con oneri a totale carico del richiedente sono: a) i rientri al domicilio o nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie da presidi ospedalieri siti al di fuori del territorio regionale - di pazienti non inviati al di fuori del territorio regionale da specialista dell'Azienda U.S.L.; b) i trasporti per l’effettuazione della visita fiscale; c) i trasporti che la S. C. Soccorso Sanitario 118 effettua - con propri mezzi o tramite le associazioni di volontariato e i soggetti privati convenzionati - su richiesta di privati (persone fisiche e giuridiche); tali trasporti sono effettuati compatibilmente con le necessità organizzative e di funzionamento del sistema di soccorso e di trasporto e secondo protocolli operativi prestabiliti; d) ogni altro trasporto che non rientri nelle tipologie contemplate nei paragrafi 1 e 2. 4) DISPOSIZIONI GENERALI 4.1. Le tariffe per l'erogazione dei servizi a carico del richiedente sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei costi di esercizio, ad eccezione del costo al chilometro che è determinato periodicamente con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda U.S.L. 4.2. L'Azienda U.S.L., al fine di una riduzione dei trasporti della navetta tra le sedi ospedaliere regionali, deve erogare in maniera appropriata le prestazioni di ricovero in dayhospital con la conseguente attivazione del servizio di day-service. In quest'ultimo caso, qualora non rientrino nella categoria di cui al punto 1.1 lettera d), i trasporti sono a carico del cittadino che vi provvede con mezzi propri o pubblici. 4.3. L’Azienda U.S.L. è tenuta a predisporre un sistema informativo per la rilevazione degli interventi dei trasporti non urgenti e programmati e il conseguente monitoraggio della spesa sostenuta. 6 4.4. L’Azienda U.S.L. è tenuta ad inviare annualmente alla struttura regionale competente i dati di cui sopra, disaggregati per tipologia di servizio effettuato, per la verifica della rispondenza delle disposizioni di cui trattasi alle esigenze delle utenti ed il controllo della spesa. 4.5. I servizi di trasporto a carico dell’Azienda USL della Valle d’Aosta di cui al presente documento non previsti dalla normativa nazionale sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sono erogati esclusivamente a favore della popolazione residente e domiciliata in Valle d'Aosta. Per i cittadini italiani non residenti in Valle d’Aosta, l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta procederà all’emissione della fattura dei relativi costi, che sono a carico dell’interessato. Per quanto concerne i trasporti che rientrano nei LEA nazionali, effettuati a favore di cittadini non residenti nella Regione, l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta procederà a chiedere compensazione della mobilità sanitaria interregionale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali. Se i trasporti di cui alle presenti disposizioni, invece, sono effettuati a favore di cittadini stranieri in possesso della Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM), l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta procederà a chiedere la compensazione con l'emissione del modello E125. Nel caso di trasporti di cittadini stranieri non in possesso della Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM,) l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta procederà all’emissione della fattura dei relativi costi, che sono a carico dell’interessato. 7 Allegato n. 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3725 in data 30/12/2010 TARIFFE da applicarsi alle attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio della Regione nell'ambito della mobilità sanitaria 1. Diritto fisso di chiamata Costo al chilometro Equipaggio base – per ogni ½ ora di intervento Infermiere – per ogni ½ ora di intervento Medico – per ogni ½ ora di intervento € 100,00 € 0,26 € 25,00 € 16,00 € 30,00 2. Gli elementi che concorrono a determinare i costi (di cui alla tabella - allegato 5) sono così individuati: a) il diritto fisso di chiamata copre i costi amministrativi ed i costi relativi alla manutenzione e all’ammortamento dei mezzi; b) i chilometri sono conteggiati convenzionalmente raddoppiando la distanza intercorrente tra il pronto soccorso dell'Ospedale Regionale ed il capoluogo (o la frazione, per le località particolarmente distanti dal relativo capoluogo e caratterizzate da forte afflusso turistico o elevata consistenza abitativa) del Comune in cui è effettuato l'intervento di trasporto sanitario (con un minimo di 10 km); c) i tempi dell'intervento sono calcolati ipotizzando una velocità media del mezzo di 60 km/h. con arrotondamento per eccesso alla mezz'ora: i Comuni sono suddivisi in fasce sulla base della distanza chilometrica di cui al punto a) che determina la durata dell'intervento. Non si conteggiano i tempi di stazionamento; d) il costo dell'infermiere o del medico o di entrambi è sempre computato in rapporto alla durata totale dell'intervento (secondo il calcolo di cui al punto c); e) in caso di rendez-vous con automediche (mezzi utilizzati esclusivamente per un rapido trasporto di personale sanitario sul luogo dell'intervento) si calcola il costo di un solo automezzo e si comprende nella composizione dell'equipaggio la presenza del medico o dell'infermiere o di entrambi; f) nel caso di utilizzo di automezzo non sanitario con equipaggio formato da una unica persona, le voci “diritto fisso di chiamata” ed “equipaggio base” sono ridotte del 50%. 5. Il costo a chilometro di cui al punto 1 è aggiornato annualmente dall’Azienda U.S.L della Valle d’Aosta; 6. L’Azienda U.S.L. può adottate, con deliberazione del Direttore generale, apposito regolamento per disciplinare ulteriori modalità operative. 8 Allegato n. 3 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3725 in data 30/12/2010 TARIFFE da applicarsi alle attività di trasporto sanitario da Regione a fuori Regione nell'ambito della mobilità sanitaria 1. Diritto fisso di chiamata Costo al chilometro Equipaggio base – per ogni ½ ora di intervento Infermiere – per ogni ½ ora di intervento Medico – per ogni ½ ora di intervento € 100,00 € 0,26 € 25,00 € 16,00 € 30,00 2. Gli elementi che concorrono a determinare i costi sono così individuati: a) il diritto fisso di chiamata copre i costi amministrativi ed i costi relativi alla manutenzione e all’ammortamento dei mezzi; b) i chilometri sono conteggiati al doppio della distanza intercorrente tra l'Ospedale Regionale ed il centro del Comune di destinazione; c) i tempi dell'intervento sono quelli effettivi, compresi i tempi di stazionamento; d) il costo dell'infermiere o del medico o di entrambi è sempre computato in rapporto alla durata totale dell'intervento (determinata come previsto al punto c); 4. Concorrono al calcolo del totale dell’intervento le spese relative ad eventuali pedaggi, tasse, ecc. per la percorrenza veicolare di tratti a pagamento nonché eventuali spese di vitto e alloggio dell'equipaggio in occasione di viaggi a lunghissima percorrenza (comprese le spese relative al ritorno del veicolo alla sede di partenza). 5. Il costo a chilometro di cui al punto 1 è fissato periodicamente con determinazione del Direttore generale dell’Azienda U.S.L della Valle d’Aosta. 6. Nel caso di utilizzo di automezzo non sanitario con equipaggio formato da una unica persona, le voci “diritto fisso di chiamata” ed “equipaggio base” sono ridotte del 50%. 7. L’Azienda U.S.L. può adottate, con deliberazione del Direttore generale, apposito regolamento per disciplinare ulteriori modalità operative. 9 Allegato n. 4 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3725 in data 30/12/2010 TARIFFE da applicarsi alle attività di trasporto sanitario nell'ambito della fatturazione diretta 1. Km da 0 a 50 Tariffa base (andata e ritorno) Dal Km 51 in poi (andata e ritorno) Supplemento estero Supplemento notturno Anche per i servizi svolti solo in parte all’estero Relativo a servizi che, anche solo parzialmente, si volgono tra le h. 22,00 e le h. 6,00 € 50,00 € 0,95 al Km +10% dell’intera tariffa base, comprensiva della voce “tempo di attesa” +10% dell’intera tariffa base, comprensiva della voce “tempo di attesa” Supplemento festivo +10% dell’intera tariffa base, comprensiva della voce “tempo di attesa” Supplemento assistenza infermieristica +30% dell’intera tariffa base tempo di attesa e/o di assistenza da parte del personale tecnico soccorritore All’ora o frazione di ora € 25,00 2. Il costo a chilometro di cui al punto 1 è fissato periodicamente con determinazione del Direttore generale dell’Azienda U.S.L della Valle d’Aosta. 3. Per tempi di attesa si intende lo stazionamento di uomini e mezzi, in costanza di assistenza al paziente trasportato, presso luoghi di cura, ambulatori, domicilio, aeroporti, moli, stazioni o fermate relative a servizi di trasporto in genere. Per tempi di assistenza si intendono quelli in cui gli operatori svolgono il trasporto, dall’origine del servizio al termine dello stesso (compreso di andata e ritorno). 4. Sono a carico del trasportato le spese relative ad eventuali pedaggi, tasse, ecc, per la percorrenza veicolare di tratti a pagamento (autostrade, anche estere, tunnels, ponti) sia per l’andata che per il ritorno del mezzo. 5. Sono altresì a carico del trasportato eventuali spese di vitto e alloggio dell’equipaggio in occasione di trasporti a lunghissima percorrenza. 6. Nel caso di trasporti barellati multipli con lo stesso viaggio e mezzo, l’intero ammontare della tariffa è incrementato del 30%. 10 7. Se è ritenuta necessaria la presenza di un medico, il richiedente concorderà con lo stesso modalità e tariffe, nel rispetto (qualora di tratti di personale dipendente dall’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta) delle norme relative alla libera professione. 8. All’atto della richiesta di un servizio di trasporto sanitario a pagamento, l’Azienda U.S.L. è tenuta a comunicare al cliente l’eventuale esistenza di altri soggetti autorizzati (privati o associazioni) in grado di svolgere il servizio richiesto, indicando il loro recapito e la qualifica professionale affinché il cliente, ove lo ritenga opportuno, possa ottenere preventivi di spesa alternativi o altre informazioni ritenute utili. 9. L’Azienda U.S.L. può adottate, con deliberazione del Direttore generale, apposito regolamento per disciplinare ulteriori modalità operative. 11 Allegato n. 5 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3725 in data 30/12/2010 TARIFFE da applicarsi all’attività’ di assistenza sanitaria alle manifestazioni e modalità di prestazione del servizio 1. TARIFFE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI Km da 0 a 50 Tariffa base (andata e ritorno) Dal Km 51 in poi (andata e ritorno) Supplemento notturno Relativo a servizi che, anche solo parzialmente, si volgono tra le h. 22,00 e le h. 6,00 € 50,00 € 0,95 al Km +10% dell’intera tariffa base, comprensiva della voce “tempo di attesa” Supplemento festivo +10% dell’intera tariffa base, comprensiva della voce “tempo di attesa” Supplemento assistenza infermieristica +30% dell’intera tariffa base All’ora o frazione di ora. tempo di attesa e/o di assistenza itinerante da parte del personale tecnico soccorritore Si computa dall’ora di arrivo sul posto (così come specificata sulla richiesta di servizio) all’ora effettiva di chiusura della manifestazione, comunicata dal richiedente il servizio o da persona all’uopo delegata € 25,00 2. MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA ALLE MANIFESTAZIONI 2.1. Il servizio di assistenza alle manifestazioni, come previsto dalla normativa vigente, rientra tra le attività di soccorso di esclusiva competenza del Servizio Sanitario Regionale. 2.2. La programmazione del servizio di assistenza alle manifestazioni dovrà tener conto delle risorse disponibili che operano nel sistema regionale di emergenza-urgenza, al fine di salvaguardare prioritariamente l'attività di soccorso urgente. 2.3. Qualora l'Azienda U.S.L. non possa soddisfare le richieste di assistenza ad una specifica manifestazione con proprie risorse, dipendenti e convenzionate, potrà eccezionalmente 12 avvalersi, solo ed esclusivamente per la manifestazione in questione, di risorse extraregionali in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di mezzi e personale del soccorso. 2.4. Qualsiasi servizio di assistenza alle manifestazioni deve sempre essere comunicato alla centrale operativa 118. 2.5. L’assistenza sanitaria alle manifestazioni è attività con oneri a carico del richiedente. Eventuali deroghe richieste dalla Presidenza della Regione possono essere valutate dal Direttore generale dell’Azienda U.S.L. Quando la manifestazione, per l’afflusso di persone atteso e la complessità organizzativa, coinvolge la Protezione Civile, l’assistenza sanitaria rientra tra i servizi a carico dell’Azienda U.S.L. 2.6. L’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta può adottare, con deliberazione del Direttore generale, apposito regolamento per disciplinare ulteriori modalità operative. 3. Se è ritenuta necessaria la presenza di un medico, il richiedente concorderà con lo stesso modalità e tariffe, nel rispetto (qualora di tratti di personale dipendente dall’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta) delle norme relative alla libera professione. 4. In caso di assistenza prestata anche da equipaggi itineranti, la relativa voce della tariffa è da intendersi per ogni equipaggio utilizzato (max 3 persone). 13 Allegato n. 6 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3725 in data 30/12/2010 TARIFFE da applicarsi alle attivita’ di elisoccorso nell’ambito della mobilita’ sanitaria e modalita’ di compartecipazione 1. TARIFFE PER INTERVENTI DI ELISOCCORSO Diritto fisso di chiamata (comprende spese per materiale di consumo e farmaci Costo al minuto di volo con aeromobile AW139 Costo al minuto di volo con aeromobile AB412 € 100,00 € 137,00 € 74,80 2. MODALITA’ DI COMPARTECIPAZIONE 2.1. E’ prevista la compartecipazione al costo delle missioni di soccorso mediante elicottero da parte di tutti i richiedenti (residenti in Valle d’Aosta e non) nei seguenti casi e con le seguenti modalità: a) chiamate totalmente immotivate (rilevate dall’equipaggio intervenuto): corresponsione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, dell’intero costo dell’intervento, secondo le tariffe previste dalla presente deliberazione (ove risulti oggettivamente individuato l’autore della richiesta), ferme restando le implicazioni di natura penale legate al procurato allarme; b) intervento inappropriato a mezzo elicottero (rilevato dall’equipaggio intervenuto): compartecipazione della spesa da parte dei soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale, per un importo pari a euro 800,00 anche nel caso di prestazioni rese a favore di soggetti in grave pericolo, per ambiente ostile (esempio: alpinista bloccato in parete o escursionista con attrezzatura inadeguata); c) per i casi di cui alla lettera b) di trasporto plurimo (comitive) il pagamento è dovuto per intero da ogni soggetto; se il costo effettivo del servizio risulta inferiore all’ammontare della compartecipazione totale, la stessa sarà proporzionalmente ripartita in parti uguali tra gli utenti fino all’importo dell’intervento di elisoccorso; d) corresponsione da parte dei cittadini stranieri del costo totale dell’intervento, secondo le tariffe di cui alla presente deliberazione, fino ad un massimo di euro 3.500,00 a persona, sia nel caso di intervento sanitario sia nel caso di intervento inappropriato; e) nessuna compartecipazione ai costi del servizio erogato è dovuta né dai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale né dai cittadini stranieri nel caso di decesso del paziente soccorso. 2.2. L’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta provvede ad introitare gli importi di cui alla presente deliberazione, dovuti dai soggetti identificati dall’equipaggio dell’elisoccorso e utilizza tali fondi secondo le modalità stabilite dalla convenzione tra la Regione e l'Azienda stessa, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 135/2009 e successive modificazioni. 14 Allegato n. 7 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3725 in data 30/12/2010 DISTANZE CHILOMETRICHE CRESCENTI DA AOSTA AI CAPOLUOGHI COMUNALI ED ALCUNE ALTRE LOCALITA' N. Comuni (Capoluoghi - Municipi) e altre località Km A/R da Osp. (min. 10) Costo/Km (benz. € 0,26/Km) (€) Diritto fisso (€) Equipaggi Base (2 op.) (€) + Infermiere (€) +Medico (€) Totale Costo Base Totale Costo Base Totale Costo Base Totale Costo Base + Inf. + Medico + Inf. + Medico 1 AOSTA 10 2,60 100,00 25,00 16,00 30,00 127,60 143,60 157,60 2 CHARVENSOD 10 2,60 100,00 25,00 16,00 30,00 127,60 143,60 157,60 173,60 173,60 3 GRESSAN 10 2,60 100,00 25,00 16,00 30,00 127,60 143,60 157,60 173,60 4 POLLEIN 10 2,60 100,00 25,00 16,00 30,00 127,60 143,60 157,60 173,60 5 SAINT-CHRISTOPHE 10 2,60 100,00 25,00 16,00 30,00 127,60 143,60 157,60 173,60 6 SARRE 11 2,86 100,00 25,00 16,00 30,00 127,86 143,86 157,86 173,86 7 JOVENCAN 13 3,38 100,00 25,00 16,00 30,00 128,38 144,38 158,38 174,38 8 AOSTA - Arpuilles 16 4,16 100,00 25,00 16,00 30,00 129,16 145,16 159,16 175,16 9 AYMAVILLES 16 4,16 100,00 25,00 16,00 30,00 129,16 145,16 159,16 175,16 10 QUART 16 4,16 100,00 25,00 16,00 30,00 129,16 145,16 159,16 175,16 11 ROISAN 16 4,16 100,00 25,00 16,00 30,00 129,16 145,16 159,16 175,16 12 GIGNOD 18 4,68 100,00 25,00 16,00 30,00 129,68 145,68 159,68 175,68 13 SAINT-PIERRE 18 4,68 100,00 25,00 16,00 30,00 129,68 145,68 159,68 175,68 14 VILLENEUVE 21 5,46 100,00 25,00 16,00 30,00 130,46 146,46 160,46 176,46 15 AOSTA - Excenex 22 5,72 100,00 25,00 16,00 30,00 130,72 146,72 160,72 176,72 16 SAINT-MARCEL 22 5,72 100,00 25,00 16,00 30,00 130,72 146,72 160,72 176,72 17 NUS 24 6,24 100,00 25,00 16,00 30,00 131,24 147,24 161,24 177,24 18 BRISSOGNE 25 6,50 100,00 25,00 16,00 30,00 131,50 147,50 161,50 177,50 19 VALPELLINE 26 6,76 100,00 25,00 16,00 30,00 131,76 147,76 161,76 177,76 20 CHARVENSOD - Péroulaz 27 7,02 100,00 25,00 16,00 30,00 132,02 148,02 162,02 178,02 21 ARVIER 28 7,28 100,00 25,00 16,00 30,00 132,28 148,28 162,28 178,28 22 FENIS 29 7,54 100,00 25,00 16,00 30,00 132,54 148,54 162,54 178,54 23 ALLEIN 30 7,80 100,00 25,00 16,00 30,00 132,80 148,80 162,80 178,80 24 INTROD 30 7,80 100,00 25,00 16,00 30,00 132,80 148,80 162,80 178,80 25 DOUES 33 8,58 100,00 50,00 32,00 60,00 158,58 190,58 218,58 250,58 26 SAINT-NICOLAS 33 8,58 100,00 50,00 32,00 60,00 158,58 190,58 218,58 250,58 27 AVISE 34 8,84 100,00 50,00 32,00 60,00 158,84 190,84 218,84 250,84 28 AYMAVILLES - Ozein 34 8,84 100,00 50,00 32,00 60,00 158,84 190,84 218,84 250,84 29 ETROUBLES 34 8,84 100,00 50,00 32,00 60,00 158,84 190,84 218,84 250,84 30 OLLOMONT 35 9,10 100,00 50,00 32,00 60,00 159,10 191,10 219,10 251,10 31 CHAMBAVE 37 9,62 100,00 50,00 32,00 60,00 159,62 191,62 219,62 251,62 32 QUART - Trois Villes 37 9,62 100,00 50,00 32,00 60,00 159,62 191,62 219,62 251,62 33 SAINT-OYEN 37 9,62 100,00 50,00 32,00 60,00 159,62 191,62 219,62 251,62 34 GRESSAN - Pila 40 10,40 100,00 50,00 32,00 60,00 160,40 192,40 220,40 252,40 35 OYACE 41 10,66 100,00 50,00 32,00 60,00 160,66 192,66 220,66 252,66 36 RHEMES-SAINT-GEORGES 42 10,92 100,00 50,00 32,00 60,00 160,92 192,92 220,92 252,92 37 SAINT-RHEMY-EN-BOSSES 43 11,18 100,00 50,00 32,00 60,00 161,18 193,18 221,18 253,18 38 SAINT-DENIS 45 11,70 100,00 50,00 32,00 60,00 161,70 193,70 221,70 253,70 39 PONTEY 46 11,96 100,00 50,00 32,00 60,00 161,96 193,96 221,96 253,96 40 SAINT-PIERRE - Vétan 46 11,96 100,00 50,00 32,00 60,00 161,96 193,96 221,96 253,96 41 CHATILLON 48 12,48 100,00 50,00 32,00 60,00 162,48 194,48 222,48 254,48 42 SAINT-MARCEL - Pista di slittino 48 12,48 100,00 50,00 32,00 60,00 162,48 194,48 222,48 254,48 43 VERRAYES 48 12,48 100,00 50,00 32,00 60,00 162,48 194,48 222,48 254,48 44 ARVIER - Planaval 50 13,00 100,00 50,00 32,00 60,00 163,00 195,00 223,00 255,00 45 BIONAZ 51 13,26 100,00 50,00 32,00 60,00 163,26 195,26 223,26 255,26 46 LA SALLE 51 13,26 100,00 50,00 32,00 60,00 163,26 195,26 223,26 255,26 47 COGNE 52 13,52 100,00 50,00 32,00 60,00 163,52 195,52 223,52 255,52 Allegato n. 7 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3725 in data 30/12/2010 N. Comuni (Capoluoghi - Municipi) e altre località Km A/R da Osp. (min. 10) Costo/Km (benz. € 0,26/Km) (€) Diritto fisso (€) Equipaggi Base (2 op.) (€) + Infermiere (€) +Medico (€) Totale Costo Base Totale Costo Base Totale Costo Base Totale Costo Base + Inf. + Medico + Inf. + Medico 48 MORGEX 53 13,78 100,00 50,00 32,00 60,00 163,78 195,78 223,78 255,78 49 SAINT-VINCENT 54 14,04 100,00 50,00 32,00 60,00 164,04 196,04 224,04 256,04 50 NUS - Lignan (Saint-Barthelemy) 56 14,56 100,00 50,00 32,00 60,00 164,56 196,56 224,56 256,56 51 VALGRISENCHE 58 15,08 100,00 50,00 32,00 60,00 165,08 197,08 225,08 257,08 52 VALSAVARENCHE 58 15,08 100,00 50,00 32,00 60,00 165,08 197,08 225,08 257,08 53 PRE'-SAINT-DIDIER 61 15,86 100,00 75,00 48,00 90,00 190,86 238,86 280,86 328,86 54 RHEMES-NOTRE-DAME 61 15,86 100,00 75,00 48,00 90,00 190,86 238,86 280,86 328,86 55 ANTEY-SAINT-ANDRE' 62 16,12 100,00 75,00 48,00 90,00 191,12 239,12 281,12 329,12 56 BIONAZ - Diga Place Moulin 65 16,90 100,00 75,00 48,00 90,00 191,90 239,90 281,90 329,90 57 MONTJOVET 66 17,16 100,00 75,00 48,00 90,00 192,16 240,16 282,16 330,16 58 CHAMOIS (funivia BUISSON) 69 17,94 100,00 75,00 48,00 90,00 192,94 240,94 282,94 330,94 59 SAINT-RHEMY-EN-BOSSES - Colle Gran San Bernardo 69 17,94 100,00 75,00 48,00 90,00 192,94 240,94 282,94 330,94 60 COURMAYEUR 72 18,72 100,00 75,00 48,00 90,00 193,72 241,72 283,72 331,72 61 MORGEX - Colle San Carlo 74 19,24 100,00 75,00 48,00 90,00 194,24 242,24 284,24 332,24 62 TORGNON 74 19,24 100,00 75,00 48,00 90,00 194,24 242,24 284,24 332,24 63 EMARESE 75 19,50 100,00 75,00 48,00 90,00 194,50 242,50 284,50 332,50 64 VERRES 75 19,50 100,00 75,00 48,00 90,00 194,50 242,50 284,50 332,50 65 CHAMPDEPRAZ 77 20,02 100,00 75,00 48,00 90,00 195,02 243,02 285,02 333,02 66 LA MAGDELEINE 77 20,02 100,00 75,00 48,00 90,00 195,02 243,02 285,02 333,02 67 ISSOGNE 79 20,54 100,00 75,00 48,00 90,00 195,54 243,54 285,54 333,54 68 LA THUILE 81 21,06 100,00 75,00 48,00 90,00 196,06 244,06 286,06 334,06 69 COURMAYEUR - Purtud (Val Veny) 82 21,32 100,00 75,00 48,00 90,00 196,32 244,32 286,32 334,32 70 ARNAD 83 21,58 100,00 75,00 48,00 90,00 196,58 244,58 286,58 334,58 71 VALTOURNENCHE 83 21,58 100,00 75,00 48,00 90,00 196,58 244,58 286,58 334,58 72 CHALLAND-SAINT-VICTOR 85 22,10 100,00 75,00 48,00 90,00 197,10 245,10 287,10 335,10 73 SAINT-VINCENT - Col di Joux 85 22,10 100,00 75,00 48,00 90,00 197,10 245,10 287,10 335,10 74 COURMAYEUR - Planpincieux (Val Ferret) 86 22,36 100,00 75,00 48,00 90,00 197,36 245,36 287,36 335,36 75 BARD 92 23,92 100,00 100,00 64,00 120,00 223,92 287,92 343,92 407,92 76 HONE 92 23,92 100,00 100,00 64,00 120,00 223,92 287,92 343,92 407,92 77 CHALLAND-SAINT-ANSELME 95 24,70 100,00 100,00 64,00 120,00 224,70 288,70 344,70 408,70 78 DONNAS 97 25,22 100,00 100,00 64,00 120,00 225,22 289,22 345,22 409,22 79 VALTOURNENCHE - Breuil Cervinia 100 26,00 100,00 100,00 64,00 120,00 226,00 290,00 346,00 410,00 80 PONT-SAINT-MARTIN 102 26,52 100,00 100,00 64,00 120,00 226,52 290,52 346,52 410,52 81 PONTBOSET 105 27,30 100,00 100,00 64,00 120,00 227,30 291,30 347,30 411,30 82 LA THUILE - Colle Piccolo San Bernardo 106 27,56 100,00 100,00 64,00 120,00 227,56 291,56 347,56 411,56 83 BRUSSON 107 27,82 100,00 100,00 64,00 120,00 227,82 291,82 347,82 411,82 84 PERLOZ 109 28,34 100,00 100,00 64,00 120,00 228,34 292,34 348,34 412,34 85 LILLIANES 117 30,42 100,00 100,00 64,00 120,00 230,42 294,42 350,42 414,42 86 CHAMPORCHER 121 31,46 100,00 125,00 80,00 150,00 256,46 336,46 406,46 486,46 87 FONTAINEMORE 121 31,46 100,00 125,00 80,00 150,00 256,46 336,46 406,46 486,46 88 AYAS 126 32,76 100,00 125,00 80,00 150,00 257,76 337,76 407,76 487,76 89 ISSIME 130 33,80 100,00 125,00 80,00 150,00 258,80 338,80 408,80 488,80 90 GABY 138 35,88 100,00 125,00 80,00 150,00 260,88 340,88 410,88 490,88 91 GRESSONEY-SAINT-JEAN 156 40,56 100,00 150,00 96,00 180,00 290,56 386,56 470,56 566,56 92 GRESSONEY-LA-TRINITE' 169 43,94 100,00 150,00 96,00 180,00 293,94 389,94 473,94 569,94 Allegato n. 7 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3725 in data 30/12/2010 DISTANZE CHILOMETRICHE CRESCENTI DA AOSTA SULLA S.S. 26 N. S.S. 26: direttrice Aosta - Traforo Monte Bianco Km A/R da Osp. (min. 10) Costo/Km (benz. € 0,26/Km) (€) Diritto fisso (€) Equipaggi Base (2 op.) (€) + Infermiere (€) +Medico (€) Totale Costo Base Totale Costo Base Totale Costo Base Totale Costo Base + Inf. + Medico + Inf. + Medico 1 AOSTA 10 2,60 100,00 25,00 16,00 30,00 127,60 143,60 157,60 173,60 2 Bivio per SARRE 10 2,60 100,00 25,00 16,00 30,00 127,60 143,60 157,60 173,60 3 Bivio per COGNE 12 3,12 100,00 25,00 16,00 30,00 128,12 144,12 158,12 174,12 4 Bivio per SAINT-PIERRE 16 4,16 100,00 25,00 16,00 30,00 129,16 145,16 159,16 175,16 5 Bivio per SAINT-NICOLAS 17 4,42 100,00 25,00 16,00 30,00 129,42 145,42 159,42 175,42 6 Bivio per VILLENEUVE 20 5,20 100,00 25,00 16,00 30,00 130,20 146,20 160,20 176,20 7 Bivio per Valli di RHEMES - VALSAVARENCHE 22 5,72 100,00 25,00 16,00 30,00 130,72 146,72 160,72 176,72 8 Bivio per ARVIER 28 7,28 100,00 25,00 16,00 30,00 132,28 148,28 162,28 178,28 9 Bivio per INTROD - VALGRISENCHE 178,80 30 7,80 100,00 25,00 16,00 30,00 132,80 148,80 162,80 10 Bivio per AVISE 33 8,58 100,00 50,00 32,00 60,00 158,58 190,58 218,58 250,58 11 Bivio per DERBY 42 10,92 100,00 50,00 32,00 60,00 160,92 192,92 220,92 252,92 12 Bivio per LA SALLE 48 12,48 100,00 50,00 32,00 60,00 162,48 194,48 222,48 254,48 13 Bivio per MORGEX 52 13,52 100,00 50,00 32,00 60,00 163,52 195,52 223,52 255,52 14 Bivio per PRE-SAINT-DIDIER - LA THUILE 61 15,86 100,00 75,00 48,00 90,00 190,86 238,86 280,86 328,86 15 Bivio per COURMAYEUR 72 18,72 100,00 75,00 48,00 90,00 193,72 241,72 283,72 331,72 16 Piazzale Traforo Monte Bianco 82 21,32 100,00 75,00 48,00 90,00 196,32 244,32 286,32 334,32 N. S.S. 26: direttrice Aosta - Pont-Saint-Martin Km A/R da Osp. (min. 10) Costo/Km (benz. € 0,26/Km) (€) Diritto fisso (€) Equipaggi Base (2 op.) (€) + Infermiere (€) +Medico (€) Totale Costo Base Totale Costo Base Totale Costo Base Totale Costo Base + Inf. + Medico + Inf. + Medico 1 AOSTA 10 2,60 100,00 25,00 16,00 30,00 127,60 143,60 157,60 173,60 2 Bivio per SAINT-CHRISTOPHE 10 2,60 100,00 25,00 16,00 30,00 127,60 143,60 157,60 173,60 3 Bivio per POLLEIN 10 2,60 100,00 25,00 16,00 30,00 127,60 143,60 157,60 173,60 4 Bivio per QUART - VILLAIR 11 2,86 100,00 25,00 16,00 30,00 127,86 143,86 157,86 173,86 5 Bivio per BRISSOGNE 16 4,16 100,00 25,00 16,00 30,00 129,16 145,16 159,16 175,16 6 Bivio per SAINT-MARCEL 20 5,20 100,00 25,00 16,00 30,00 130,20 146,20 160,20 176,20 7 Bivio per NUS 23 5,98 100,00 25,00 16,00 30,00 130,98 146,98 160,98 176,98 8 Bivio per FENIS 25 6,50 100,00 25,00 16,00 30,00 131,50 147,50 161,50 177,50 9 Bivio per VERRAYES 32 8,32 100,00 50,00 32,00 60,00 158,32 190,32 218,32 250,32 10 Bivio per CHAMBAVE 36 9,36 100,00 50,00 32,00 60,00 159,36 191,36 219,36 251,36 11 Bivio per PONTEY 42 10,92 100,00 50,00 32,00 60,00 160,92 192,92 220,92 252,92 12 Bivio per CHATILLON 47 12,22 100,00 50,00 32,00 60,00 162,22 194,22 222,22 254,22 13 Bivio per SAINT-VINCENT 51 13,26 100,00 50,00 32,00 60,00 163,26 195,26 223,26 255,26 14 Bivio per MONTJOVET 64 16,64 100,00 75,00 48,00 90,00 191,64 239,64 281,64 329,64 15 Bivio per CHAMPDEPRAZ 72 18,72 100,00 75,00 48,00 90,00 193,72 241,72 283,72 331,72 16 Bivio per VERRES 75 19,50 100,00 75,00 48,00 90,00 194,50 242,50 284,50 332,50 17 Bivio per ISSOGNE 77 20,02 100,00 75,00 48,00 90,00 195,02 243,02 285,02 333,02 18 Bivio per ARNAD 82 21,32 100,00 75,00 48,00 90,00 196,32 244,32 286,32 334,32 19 Bivio per HONE - CHAMPORCHER 90 23,40 100,00 75,00 48,00 90,00 198,40 246,40 288,40 336,40 20 Bivio per BARD 92 23,92 100,00 100,00 64,00 120,00 223,92 287,92 343,92 407,92 21 Bivio per DONNAS 97 25,22 100,00 100,00 64,00 120,00 225,22 289,22 345,22 409,22 22 Capoluogo PONT-SAINT-MARTIN 102 26,52 100,00 100,00 64,00 120,00 226,52 290,52 346,52 410,52 23 Confine Regione Autonoma Valle d'Aosta - Piemonte 105 27,30 100,00 100,00 64,00 120,00 227,30 291,30 347,30 411,30