Minimo salariale per il personale domestico

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Minimo salariale per il personale domestico
PATRONATO
Minimo salariale per il personale domestico
Per la prima volta dall'entrata in vigore delle misure di accompagnamento
alla libera circolazione delle persone (1° giugno 2002) il Consiglio federale
ha approvato, il 20 ottobre 2010, l'ordinanza sul contratto di lavoro per il
personale domestico.
di Valentino Domenico, Patronato ACLI Basilea
Esso è entrato in vigore il 1° gennaio
2011 e avrà validità fino al 31 dicembre 2013 in tutta la Svizzera (ad esclusione del Cantone di Ginevra che ha
già introdotto analoga normativa) e
stabilisce un salario minimo per tale
ramo.
Se all'interno di un ramo o di una professione vengono ripetutamente ed
abusivamente offerti salari inferiori a
quelli usuali per il luogo, viene adottato il Contratto nazionale di lavoro
(CNL).
Già nel 2008 la Commissione
Tripartita della Confederazione aveva
conferito l'incarico di verificare le
condizioni di lavoro nell'economia
domestica in seguito a segnalazioni di
salari troppo bassi in tale settore.
Dallo studio è venuto fuori che nell'economia domestica vengono troppo
spesso corrisposti salari di molto inferiori a quelli usuali. Risultati tra l'altro
confermati anche dai Cantoni, visto il
crescente numero di persone provenienti dai nuovi Paesi membri
dell'Unione Europea (UE) ed assunti
con bassi salari nelle economie domestiche private.
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il dialogo 1/11
Per tale motivo la Commissione
Tripartita della Confederazione ha
dato incarico al Consiglio federale di
fissare un salario minimo per l'economia domestica ed impedire così che
nelle economie domestiche svizzere
vengano assunte persone con salari
molto più bassi di quelli usuali.
Il CNL stabilisce tre diversi salari
minimi, tra i 18.20 ed i 22.00 franchi,
a seconda della qualifica dei lavoratori. Per quelli non qualificati, senza
esperienza professionale, il salario
minimo lordo ammonta a 18.20 franchi l'ora. Per i lavoratori non qualificati ma con più di quattro anni di esperienza professionale nell'economia
domestica, il salario lordo è di 20.00
franchi l'ora.
Al personale qualificato con formazione professionale di base di tre anni
ed in possesso di un attestato federale
di capacità (AFC) spetta un salario
minimo lordo di 22.00 franchi l'ora. Il
personale qualificato con una formazione professionale di due anni ed in
possesso di un certificato federale di
formazione pratica (CFP) riceve inve-
ce un salario minimo lordo di 20.00
franchi l'ora.
In base a questi salari orari, alle ore di
lavoro settimanali concordate per
contratto, viene calcolato il salario
mensile individuale. Non si applica
però agli impieghi di durata inferiore a
cinque ore settimanali presso il medesimo datore di lavoro. Il CNL fissa un
salario minimo vincolante per il personale delle economie domestiche
private e non per quelle collettive,
come ad esempio case di cura, pensioni, ospedali, ecc. Si applica unicamente per i rapporti di lavoro con un
grado di occupazione di almeno cinque ore in media alla settimana presso
lo stesso datore di lavoro.
Sono escluse determinate categorie di
lavoratori, quali persone impiegate
nell'ambito di una formazione o di
uno stage, come pure persone occupate prevalentemente nella cura di
bambini (mamme diurne e baby-sitter), i coniugi conviventi ed i partner
registrati. Sono esclusi pure i rapporti
di lavoro tra genitori e figli o nonni e
nipoti. Chi è impiegato nelle economie domestiche agricole ne è pure
escluso se al rapporto di lavoro è
applicabile un CNL cantonale per i
lavoratori agricoli.
Il CNL per il personale domestico
fissa unicamente i salari minimi sotto
forma di salari orari. Per le altre condizioni legate al rapporto di lavoro
nell'economia domestica, restano
applicabili gli attuali CNL cantonali
per il personale domestico o il Codice
delle obbligazioni svizzero. Il CNL
del Consiglio federale è applicato
quindi a complemento delle norme
vigenti.