Minimo salariale per il personale domestico
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Minimo salariale per il personale domestico
PATRONATO Minimo salariale per il personale domestico Per la prima volta dall'entrata in vigore delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone (1° giugno 2002) il Consiglio federale ha approvato, il 20 ottobre 2010, l'ordinanza sul contratto di lavoro per il personale domestico. di Valentino Domenico, Patronato ACLI Basilea Esso è entrato in vigore il 1° gennaio 2011 e avrà validità fino al 31 dicembre 2013 in tutta la Svizzera (ad esclusione del Cantone di Ginevra che ha già introdotto analoga normativa) e stabilisce un salario minimo per tale ramo. Se all'interno di un ramo o di una professione vengono ripetutamente ed abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, viene adottato il Contratto nazionale di lavoro (CNL). Già nel 2008 la Commissione Tripartita della Confederazione aveva conferito l'incarico di verificare le condizioni di lavoro nell'economia domestica in seguito a segnalazioni di salari troppo bassi in tale settore. Dallo studio è venuto fuori che nell'economia domestica vengono troppo spesso corrisposti salari di molto inferiori a quelli usuali. Risultati tra l'altro confermati anche dai Cantoni, visto il crescente numero di persone provenienti dai nuovi Paesi membri dell'Unione Europea (UE) ed assunti con bassi salari nelle economie domestiche private. 16 il dialogo 1/11 Per tale motivo la Commissione Tripartita della Confederazione ha dato incarico al Consiglio federale di fissare un salario minimo per l'economia domestica ed impedire così che nelle economie domestiche svizzere vengano assunte persone con salari molto più bassi di quelli usuali. Il CNL stabilisce tre diversi salari minimi, tra i 18.20 ed i 22.00 franchi, a seconda della qualifica dei lavoratori. Per quelli non qualificati, senza esperienza professionale, il salario minimo lordo ammonta a 18.20 franchi l'ora. Per i lavoratori non qualificati ma con più di quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica, il salario lordo è di 20.00 franchi l'ora. Al personale qualificato con formazione professionale di base di tre anni ed in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) spetta un salario minimo lordo di 22.00 franchi l'ora. Il personale qualificato con una formazione professionale di due anni ed in possesso di un certificato federale di formazione pratica (CFP) riceve inve- ce un salario minimo lordo di 20.00 franchi l'ora. In base a questi salari orari, alle ore di lavoro settimanali concordate per contratto, viene calcolato il salario mensile individuale. Non si applica però agli impieghi di durata inferiore a cinque ore settimanali presso il medesimo datore di lavoro. Il CNL fissa un salario minimo vincolante per il personale delle economie domestiche private e non per quelle collettive, come ad esempio case di cura, pensioni, ospedali, ecc. Si applica unicamente per i rapporti di lavoro con un grado di occupazione di almeno cinque ore in media alla settimana presso lo stesso datore di lavoro. Sono escluse determinate categorie di lavoratori, quali persone impiegate nell'ambito di una formazione o di uno stage, come pure persone occupate prevalentemente nella cura di bambini (mamme diurne e baby-sitter), i coniugi conviventi ed i partner registrati. Sono esclusi pure i rapporti di lavoro tra genitori e figli o nonni e nipoti. Chi è impiegato nelle economie domestiche agricole ne è pure escluso se al rapporto di lavoro è applicabile un CNL cantonale per i lavoratori agricoli. Il CNL per il personale domestico fissa unicamente i salari minimi sotto forma di salari orari. Per le altre condizioni legate al rapporto di lavoro nell'economia domestica, restano applicabili gli attuali CNL cantonali per il personale domestico o il Codice delle obbligazioni svizzero. Il CNL del Consiglio federale è applicato quindi a complemento delle norme vigenti.