Decreto ingiuntivo reso nei confronti del condominio ed esecuzione

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Decreto ingiuntivo reso nei confronti del condominio ed esecuzione
Il decreto ingiuntivo ottenuto contro il condominio non può essere fatto valere contro
il singolo condomino se non viene messo nelle condizioni di conoscerlo prima
La massima:
“ Il titolo esecutivo ottenuto contro il condominio non può essere fatto valere in executivis contro il
singolo condomino quale obbligato in solido se egli non è stato messo nelle condizioni di
conoscerlo prima e dunque anche di adempiervi”
Il caso:
Il creditore di un condominio minaccia l’inizio dell’azione esecutiva (notificando il precetto) contro il
singolo proprietario-condomino, omettendo, però, di notificare il decreto ingiuntivo (cioè il titolo
esecutivo), titolo esecutivo che era stato notificato solo all’amministratore p.t. dell’edificio.
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 30 gennaio 2012 n. 1289.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F.C. convenne in giudizio G.S. proponendo opposizione avverso l'atto di precetto, notificatole in
data 25 ottobre 2006, con il quale il G. le aveva intimato il pagamento della somma complessiva di
Euro 2.193,90.
A sostegno dell'opposizione, la F. deduceva che l'atto di precetto in questione doveva considerarsi
nullo non essendole mai stato notificato il relativo titolo esecutivo. Deduceva altresì che tale titolo,
ottenuto contro un condominio in persona dell'amministratore, può essere fatto valere nei
confronti del singolo condomino purché l'esecuzione forzata venga preceduta dalla notificazione
del titolo esecutivo e del precetto nei confronti del condomino contro il quale viene intrapresa
l'esecuzione stessa.
Costituitosi in giudizio, il G. eccepiva preliminarmente l'avvenuta cessazione della materia del
contendere essendo stata notificata a controparte, in data 12 dicembre 2006, copia conforme del
titolo esecutivo de quo unitamente ad un nuovo atto di precetto.
Nel merito il medesimo G. sosteneva che la notificazione non era necessaria giacchè il decreto
ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 654 c.p.c., comma 2, e che comunque nel
precetto c'era pure l'indicazione dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva.
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OPERA FORENSIS
Il Tribunale stabiliva che la notificazione del successivo precetto non aveva determinato la
cessazione della materia del contendere.
Ribadiva inoltre che non era necessario notificare il titolo esecutivo (ossia il decreto divenuto
definitivo) in virtù dell'art. 654 c.p.c., comma 2, e che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del
condominio era titolo esecutivo per le obbligazioni in solido.
Per tali motivi rigettava l'opposizione proposta da F..
Propone ricorso per cassazione F.C. con tre motivi.
Non ha svolto attività difensiva G.S..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art.
479 c.p.c., e art. 654 c.p.c., comma 2, - omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".
Secondo parte ricorrente il giudice di merito non ha considerato che il decreto ingiuntivo emesso
nei confronti del condominio, se azionabile esecutivamente in danno all'ente di gestione pur senza
nuova notificazione, non lo è in danno al condomino, al quale sarebbe occorsa una nuova
notificazione, prima o contestualmente al precetto.
Il motivo è fondato.
Posto che nel caso in esame l'opponente non pone in questa sede la questione se il titolo esecutivo
giudiziale,
intervenuto
nei
confronti
dell'ente
di
gestione
condominiale
in
persona
dell'amministratore prò tempore, possa essere validamente azionato nei confronti del singolo
condomino quale obbligato solidale (questione che, secondo Cass. Sez. Un., n. 9148/2008, è ormai
definitivamente risolta nel senso che, esclusa la solidarietà, la responsabilità del condomino è solo
parziale in proporzione alla sua quota, anche nel rapporti esterni), osserva, tuttavia, questa Corte
che, anche sotto l'erroneo presupposto che il titolo esecutivo ottenuto contro il condominio possa
essere fatto valere in executivìs contro il singolo condomino quale preteso obbligato in solido, il
precetto, intimato a tal fine allo stesso condomino, non avrebbe comunque potuto prescindere
dalla notificazione, preventiva o contestuale, del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'ente
di gestione, ancorchè detta ingiunzione fosse risultata del tipo ex art. 654 c.p.c., comma 2.
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OPERA FORENSIS
E' di tutta evidenza, infatti, che, se una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il
destinatario diretto del decreto monitorio nell'ipotesi di cui all'art. 654 c.p.c., comma 2, detta
notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro soggetto, non indicato
nell'ingiunzione, per la pretesa sua qualità di obbligato solidale.
Costui, invero, deve essere messo in grado non solo di conoscere qual è il titolo ex art. 474 c.p.c.,
in base al quale viene minacciata in suo danno l'esecuzione, ma anche di adempiere l'obbligazione
da esso risultante entro il termine previsto dall'art. 480 c.p.c..
Con il secondo e terzo motivo si denuncia rispettivamente:
2) "omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)";
3) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1292, 1294 e 1314 c.c. - Omessa e insufficiente
e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)".
L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo e del terzo mentre, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384
c.p.c., comma 2, dichiarando la nullità del precetto. Non v'è luogo a decidere sulle spese per la
presente fase e sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del merito.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e decidendo nel merito ex art. 384
c.p.c., dichiara la nullità del precetto.
Non v'è luogo a decidere per le spese del giudizio di cassazione; si compensano le spese del
merito.
Nota:
Presupposto indefettibile dell’esecuzione forzata, così come vuole l’art. 474, comma 1, c.p.c. è il
titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Tralasciando tutti quelli che sono i titoli
esecutivi, anche a seguito della riforma operata dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è opportuno
ricordare che è necessaria la loro esistenza fin dall’inizio dell’esecuzione forzata così come la
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relativa permanenza. Attraverso poi il precetto ex art. 480 c.p.c. vi è l'intimazione, rivolta al
debitore, di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo in un termine non inferiore a dieci
giorni con l'avvertimento che in mancanza il creditore procederà esecutivamente; a pena di
nullità, ex art. 480, comma 2, c.p.c. il precetto deve contenere anche l'indicazione delle parti del
processo esecutivo che, salvo i casi degli artt. 475 (spedizione del titolo in forma esecutiva a
favore dei successori del creditore) e 477 c.p.c. (efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi), sono
le stesse indicate nel titolo esecutivo. Tale premessa appare utile per meglio comprendere e
riflettere su quanto affermato dalla Suprema Corte nella Sentenza 30 gennaio 2012 n. 1289 che,
negando la possibilità di far valere il titolo esecutivo, ottenuto contro il condominio, in executivis
contro il singolo condomino quale preteso obbligato in solido, conferma anche nella fase
dell’esecuzione forzata la responsabilità parziale del singolo condomino sancita definitivamente
dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 9148/2008. La questione trae origine dall’opposizione all’atto
di precetto notificato al condomino, con la quale dall’intimato viene eccepita la nullità, stante
l’assenza della preventiva notifica del titolo esecutivo che era stata fatta al solo condominio in
persona dell’amministratore. L’esecutante invece sosteneva che la suddetta notificazione non era
necessaria poiché il decreto ingiuntivo era sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 654,
comma 2, c.p.c. e vi era pure l’indicazione della formula esecutiva. Per il Tribunale non era
necessario notificare il titolo in virtù dell'art. 654 c.p.c., comma 2, e questo era comunque titolo
esecutivo per le obbligazioni in solido. La decisione degli ermellini è invece frutto di un
ragionamento più articolato: se è evidente, infatti, che, se una nuova notificazione del titolo
esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell'ipotesi di cui all'art. 654,
2° comma, cod. proc. civ. - detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro
soggetto, non indicato nell'ingiunzione, per la pretesa sua qualità di obbligato solidale - .
Si riaffronta così una delle questioni più dibattute da decenni, sia in dottrina che in giurisprudenza,
in materia di condominio chiedendosi se per le obbligazioni che l'amministratore contrae in nome e
per conto del condominio e nell'interesse comune, i singoli condomini partecipanti debbano
rispondere pro quota oppure in modo solidale. Come è noto le obbligazioni dei condomini relative
alle spese sostenute per la conservazione delle parti comuni sono definite obbligazioni propter
rem, perché hanno la loro fonte nella contitolarità del diritto sulle cose, sugli impianti e sui servizi
comuni: la questione si pone per la responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni assunte
dall’amministratore nell’interesse del condominio. L'orientamento dottrinale maggioritario ritiene
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che il principio della ripartizione delle spese pro quota tra i condomini ex art. 1123 c.c. avrebbe
valore solo interno, mentre verso i terzi la responsabilità dei condomini sarebbe necessariamente
solidale, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 1294 c.c. . La tesi minoritaria ritiene
invece che la parzialità dell’obbligazione opera anche all’esterno posto che l’art. 1123 c.c. è norma
speciale rispetto all’art. 1294 c.c. Con la pronuncia delle Sezioni Unite dell’8 aprile 2008 veniva
stabilito il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali essendo queste pecuniarie e
quindi divisibili ex "parte debitoris" e mancando una disposizione normativa che stabilisse la
solidarietà. Veniva altresì puntualizzato che la solidarietà non può nemmeno giustificarsi con
l’unitarietà del gruppo dei condomini, in quanto il condominio non raffigura un “ente di gestione”,
ma una organizzazione pluralistica che manca di soggettività giuridica e di autonomia patrimoniale
perfetta e l'amministratore rappresenta direttamente i singoli partecipanti, nei limiti del mandato
conferito e delle quote di ciascuno. Ciò però non è bastato a porre fine al contrasto, posto che
ancora oggi permangono pronunce di merito espressione dei due diversi orientamenti. Basta citare
la sentenza del Tribunale di Bari, sez. II, 11/01/2010, n. 99 secondo la quale “In riferimento alle
obbligazioni assunte dall'amministratore del condominio, o comunque, nell'interesse del medesimo
condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il
principio della solidarietà, ove trattasi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro,
e perciò divisibile, vincolando l'amministratore dei singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni
e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria
del condominio - la responsabilità dei singoli condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui
le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in
proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli art.752 e 1295, c.c.,
per le obbligazioni ereditarie” e quella della Corte di appello di Roma, sez. IV, 23/06/2010, n. 2729
che invece ritiene che “La responsabilità dei condomini per le obbligazioni assunte dal condominio
ha natura solidale per cui ogni condomino è tenuto verso i terzi all'adempimento per l'intero della
prestazione dovuta, liberando con l'adempimento tutti gli altri condomini condebitori nei cui
confronti ha diritto di regresso”. La pronuncia della Cassazione in commento viene così resa nella
piena consapevolezza dei contrapposti orientamenti esistenti nell'ambito della giurisprudenza di
merito – e aderisce all'opinione secondo cui l'azione esecutiva promossa contro il singolo
condomino in forza di un titolo esecutivo ottenuto contro il condominio deve essere preceduta
dalla notifica (oltre che del precetto, anche) del titolo esecutivo nei confronti del soggetto il cui
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patrimonio si intende aggredire, non essendo sufficiente che il predetto titolo venga notificato al
solo amministratore condominiale. La decisione conferma il consolidato indirizzo esegetico della
giurisprudenza di legittimità secondo il quale la notificazione del titolo esecutivo, voluta dall'art.479
c.p.c. quale condizione della corretta intimazione ad adempiere, assolve la precipua funzione di
preannunciare solennemente al debitore l’intenzione del creditore di esercitare l'azione esecutiva
per quanto è indicato nel titolo, consentendo al debitore stesso di conoscere e verificare
i
presupposti dell'azione esecutiva (esistenza e persistenza del titolo, idoneità oggettiva soggettiva
di questo) così da poter sollevare eventuali contestazioni. L’orientamento corrisponde al principio
contenuto nell’art. 479 c.p.c., in tema di notificazione degli atti che precedono l’esecuzione, così
come modificato dalla legge 52/2006 che, abrogando la possibilità prevista dal secondo comma del
citato art. 479 c.p.c. di notificare il titolo esecutivo al procuratore costituito in giudizio, impone che
la notifica degli atti-presupposti dell’esecuzione si rivolgano personalmente al debitore esecutato.
Se è vero che esistono diversi casi in cui la legge consente di agire in executivis nei confronti di un
soggetto non indicato nominativamente nel titolo stesso, richiamando un rapporto giuridico che lo
obbliga a rispondere personalmente di quanto in esso accertato e senza che il creditore debba
munirsi di un distinto titolo nei suoi confronti ( come ad esempio l’ipotesi contemplata dall'art. 477
c.p.c. - titolo esecutivo fatto valere nei confronti degli eredi del debitore) non può comunque venir
meno la tutela del soggetto non indicato nel titolo e contro il quale si vuole promuovere
l’esecuzione forzata attraverso la preventiva notificazione a quest’ultimo del titolo esecutivo e del
precetto. Essa è più importante che nei casi ordinari poiché consente all’intimato - per la prima
volta - di prendere conoscenza di una pretesa nei propri confronti così da verificarla e
intraprendere le opportune azioni a sua difesa. Tale esigenza sussiste anche qualora si intenda
sottoporre ad esecuzione forzata il singolo condomino sulla base di un titolo formatosi
esclusivamente nei confronti del condominio. Il condomino ha così modo di conoscere l'esistenza di
una pretesa (sostanziale ed esecutiva) diretta personalmente nei suoi confronti e di verificarne il
contenuto di essa, così da decidere se contestarla o adempierla evitando il pignoramento. Non è
quindi condivisibile che la notifica eseguita nei confronti dell’amministratore del condominio sia
sufficiente alla “conoscenza di fatto del titolo esecutivo” in virtù del meccanismo di conoscenza
legale previsto dalla legge (art. 479 c.p.c.) considerato anche che per l’art. 1131 c.c.
l’amministratore del condominio rappresenta i condomini - sul piano sostanziale - nei limiti delle
sue attribuzioni che come è noto sono circoscritte alla gestione delle cose comuni - sul piano
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processuale – per le sole azioni concernenti le parti comuni dell’edificio e non anche per le azioni
relative ai beni di proprietà individuale. Ne consegue che ogni azioni del creditore sul patrimonio
personale del singolo condomino atta a far valere la responsabilità per le obbligazioni condominiali
vede escluso ogni potere di rappresentanza dell’amministratore essendo al di fuori dei limiti previsti
dall’art. 1131 del codice civile. Applicando la decisione in commento si può concludere per la nullità
dell’atto di precetto al singolo condomino non preceduto dalla notificazione a quest’ultimo anche
del titolo esecutivo.
Avv. Mario Porcelli
Bibliografia
De Tilla, «Sulla solidarietà dei condomini per le obbligazioni contratte dal condominio», in Giust.
civ., 1993
Tassone, «Solidarietà e parziarietà nell'ordinamento italiano: un'analisi operazionale», in Danno e
resp., 2007
Cass. Civ. S.U., 08/04/2008, n. 9148
Tribunale di Bari, sez. II, 11/01/2010, n. 99
Corte di appello di Roma, sez. IV, 23/06/2010, n. 2729
Tribunale Nocera Inferiore, sez. I, 22/07/2011
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