DIRIGENTI - Credito - Studio Borriero Services
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Contratto: DIRIGENTI - Credito CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per il personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie 22 NOVEMBRE 1990 (Decorrenza: 22 novembre 1990 - Scadenza: 30 giugno 1993) Parti stipulanti Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASSICREDITO) e Federazione nazionale del personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie (Federdirigenticredito) Sindacato nazionale dirigenti, funzionari e quadri bancari (SINFUB) Testo del c.c.n.l. Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI 1. Area contrattuale Si intendono comprese in un'unica area contrattuale: a) le entità economico-produttive di intermediazione finanziaria; b) quelle attività che siano a tale intermediazione intrinsecamente ordinate e funzionali. In particolare: a) gli Enti creditizi e gli Enti finanziari già destinatari delle norme contrattuali del settore; le Società che esercitano almeno una delle attività che figurano nella tabella allegata alla seconda Direttiva Cee, ivi comprese le SIM, le Merchant Banks e le reti di vendita prevalentemente di prodotti finanziari, sempre che dette Società siano controllate dagli Enti creditizi e finanziari già menzionati. Quanto alle reti, è incluso il lavoro dipendente, dagli Enti creditizi e finanziari e dalle Società sopra indicate; ne sono esclusi gli Agenti (autonomi) e le loro organizzazioni. Si conviene che i CED sono parte costitutiva essenziale del ciclo produttivo. b) Le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, vengono attualmente individuate nei servizi centralizzati di sicurezza e nella gestione immobili d'uso semprechè siano operativamente utilizzate in prevalenza da uno o più istituti creditizi finanziari e siano espletate da enti controllati da aziende destinatarie delle norme contrattuali del settore. Eventuali future nuove attività creditizie e finanziarie, nonchè altre attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, verranno individuate, caso per caso, su istanza di ciascuna delle parti, in successivi momenti di verifica. 2. Normativa contrattuale Ai soli Enti finanziari di cui al punto 1 a), alle attività di cui al punto 1 b), ai CED interni agli Enti creditizi e finanziari di cui alla lettera a) del punto 1, ai CED esterni funzionanti in aziende controllate dagli stessi Enti ed ai CED consortili controllati da minori imprese di credito si applicano le norme contrattuali del settore, con opportune norme di flessibilità, che saranno successivamente concordate fra le parti stipulanti. Ai fini della applicazione delle norme riguardanti le aziende minori, si assume come limite il numero di 301 dipendenti alla data del 28 febbraio 1990. Al di sotto di quel numero di dipendenti le aziende sono considerate minori. 3. Controllo Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario le parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 cod. civ., 1° comma, n. 1 e n. 3. E' altresì da riconoscere come controllata la società partecipata, che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con Ente o Enti di cui alla lettera a) punto 1, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica. Art. 1 Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina i rapporti di lavoro fra le aziende di credito di cui all'elenco allegato (allegato 1) ed il proprio personale direttivo che si distingue in: a) dirigenti; b) funzionari. L'applicazione del presente contratto agli Enti finanziari di cui alla lett. a) ed alle attività di cui alla lett. b) del punto 1 (area contrattuale) del presente capitolo si realizza secondo quanto stabilito al punto 2 (normativa contrattuale) del medesimo capitolo. Le aziende cui si riferisce il presente comma sono indicate nell'elenco allegato (allegato 2). Per i rapporti di lavoro del personale direttivo degli Istituti di credito di diritto pubblico soggetti a disciplina regolamentare si fa riferimento a quanto previsto dal protocollo che segue. Protocollo Le Organizzazioni sindacali del personale direttivo stipulanti e gli Istituti di credito di diritto pubblico che disciplinano il rapporto di lavoro del personale mediante regolamento - nel condiviso intento di uniformare progressivamente la disciplina del rapporto di lavoro del settore convengono sulla necessità di recepire nei "regolamenti" le innovazioni economiche e normative intervenute in dipendenza del rinnovo contrattuale, con le decorrenze ivi previste; quelle normative ovviamente previo coordinamento con le normative in atto ed in una globale valutazione degli attuali assetti regolamentari. Le parti peraltro - nel procedere a tali applicazioni e sempre nello spirito di una concreta realizzazione dell'intento espresso in premessa - si impegnano ad esaminare contestualmente le norme regolamentari direttamente o indirettamente collegate o comunque connesse alle predette innovazioni contrattuali di carattere economico e normativo. Le parti infine si impegnano a non chiedere o dare corso ad autonomi sviluppi delle discipline regolamentari in atto presso gli Istituti di credito di diritto pubblico che potrebbero determinare nuovi effetti divaricanti rispetto alle norme di contratto collettivo nazionale di lavoro. Per la pratica attuazione di quanto previsto nel presente protocollo, ciascun Istituto interessato e le Organizzazioni sindacali stipulanti si incontreranno presso l'Assicredito entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto. Nell'ipotesi in cui dovessero manifestarsi difformità di valutazione circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente protocollo, il problema potrà - a richiesta delle Organizzazioni sindacali stipulanti o dell'Istituto interessato - essere esaminato in sede Assicredito, con l'assistenza dell'Associazione stessa e delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali medesime. Dichiarazione di Assicredito L'Assicredito provvederà a comunicare alle Organizzazioni sindacali del personale direttivo stipulanti i nominativi di quelle aziende che, successivamente alla stipulazione del contratto, manifestino la propria intenzione di aderire al contratto medesimo. Capitolo II INQUADRAMENTO In relazione alle mutate condizioni in cui operano le aziende sul piano economico e produttivo ed alla conseguente necessità di adeguare la struttura organizzativa interna, a far tempo dal 1° gennaio 1991 la definizione della categoria dei funzionari va effettuata secondo i seguenti criteri. Art. 2 Ai fini del presente contratto sono funzionari coloro che siano stati incaricati dall'azienda di svolgere in via continuativa funzioni e compiti che comportino l'effettivo esercizio di potere negoziale nei confronti dei terzi in rappresentanza dell'azienda stessa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe aziendali di poteri conferite al riguardo. In applicazione di quanto previsto al comma precedente sono funzionari coloro ai quali è conferita la facoltà di firma sociale in via continuativa - anche congiuntamente - in rappresentanza dell'azienda, escluse, quindi, le facoltà di firma non a carattere negoziale (quali, ad esempio, le quietanze e le girate dei recapiti di cassa e delle cambiali), fermo restando quanto previsto al comma seguente. Sono esclusi coloro i quali siano dirigenti a norma dell'art. 79. Quanto ai preposti a dipendenze (filiali, agenzie, etc. comunque denominate) il presente contratto si applica nei casi in cui il personale delle dipendenze medesime, oltre il capo, sia costituito da almeno 6 dipendenti, senza tener conto del personale ausiliario. Sono, altresì, funzionari coloro ai quali tale inquadramento è conferito dall'azienda - con dichiarazione esplicita - anche senza specificazione di grado. I gradi in cui, presso ciascuna azienda, è articolata la categoria dei funzionari sono comunicati dall'azienda medesima alle rispettive delegazioni sindacali di cui all'art. 96, per la individuazione degli effetti del presente articolo nonchè di quanto stabilito nell'Impegno delle aziende in calce all'art. 17. Nota a verbale Entro il 31 marzo 1991 le aziende provvederanno ad informare le delegazioni sindacali aziendali di cui all'art. 96 in merito alle posizioni di lavoro di quei funzionari che, alla data del 1° gennaio 1991, risultino preposti a dipendenze (filiali, agenzie, etc., comunque denominate) il cui personale, oltre il capo, sia al di sotto del limite di cui al terzo comma del presente articolo. Nel corso dell'incontro annuale di cui all'art. 94 l'azienda fornirà alle stesse delegazioni un'informativa di riepilogo al riguardo. Dichiarazione delle parti Le parti si danno atto che la categoria contrattuale dei funzionari si colloca - nell'ambito dell'articolazione delle categorie del personale dipendente dalle aziende di credito, finanziarie o che espletano attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria - fra la categoria dei dirigenti e quella dei quadri. Art. 3 Il funzionario che, per esigenze di servizio o in conseguenza della organizzazione interna dell'azienda, perde le attribuzioni di cui all'articolo che precede, conserva l'inquadramento ed il grado raggiunto. Art. 4 Le norme di cui al 1° e 2° comma dell'art. 2 non si applicano ai dipendenti del Banco di Sardegna preposti ai servizi esecutivi delle filiali classificate dall'azienda di 3ª categoria. Capitolo III ASSUNZIONE E NOMINA Art. 5 Spetta all'azienda di determinare, in via generale o per casi singoli, i requisiti di capacità professionale e di idoneità per l'assunzione o la nomina dei funzionari, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità tra i sessi. La nomina e la promozione devono essere comunicate per iscritto all'interessato. Art. 6 L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi durante il quale si applicano le disposizioni del presente contratto con le eccezioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere senza preavviso. Nel caso di recesso ad iniziativa del funzionario, devono essere corrisposte le competenze fino al giorno della effettiva cessazione dal servizio, ivi compresi i ratei della gratificazione di Natale per i mesi di servizio prestato, computando a tal fine, come mese intero l'eventuale frazione dello stesso. Nell'ipotesi di recesso ad iniziativa dell'azienda dette competenze devono essere corrisposte sino alla fine del mese in corso. Compiuto il periodo di prova, il funzionario si intende confermato in servizio. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano prestato servizio presso la stessa azienda ovvero presso banche incorporate (o di cui sia stata comunque assunta la prosecuzione degli affari) per almeno tre mesi. Art. 7 Non è ammessa l'assunzione di funzionari a condizioni diverse da quelle stabilite dal presente contratto. Art. 8 I vincoli matrimoniali e i rapporti di parentela e di affinità che esistano o sorgano fra appartenenti al personale dell'azienda debbono essere portati a conoscenza dell'azienda stessa. Capitolo IV DIRITTI E DOVERI Art. 9 Il funzionario ha il dovere di dare all'azienda, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa per la realizzazione dei fini aziendali, secondo le direttive dell'azienda stessa e le norme del presente contratto. Il funzionario ha diritto al rispetto ed alla tutela della sua dignità nell'espletamento della propria attività lavorativa. L'azienda deve utilizzare la prestazione lavorativa del funzionario secondo criteri che tengano conto della posizione gerarchica del funzionario stesso al quale comunque non possono essere devoluti compiti quantitativamente esorbitanti. Al funzionario è fatto divieto di comunicare notizie riservate d'ufficio e svolgere attività contraria agli interessi dell'azienda, o comunque incompatibile con i doveri di ufficio, nonchè di fare operazioni di borsa che non siano per contanti e di fare parte, a qualunque titolo, di organismi collegiali tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per legge. Art. 10 I funzionari possono rivestire ed espletare: 1) cariche pubbliche elettive o di nomina secondo le norme e le condizioni di legge; 2) cariche sindacali relative al settore del credito od in rappresentanza del settore medesimo. Art. 11 I funzionari la cui presenza è necessaria per la estrazione dei valori possono assentarsi dalla residenza previa segnalazione alla Direzione, fornendo indicazioni per la loro reperibilità. Solo in caso di urgenti necessità gli interessati possono prescindere da tale preventiva segnalazione, premurandosi però di dare alla Direzione, non appena possibile, motivato avviso della loro assenza. I detentori di chiavi debbono garantire la consegna delle chiavi necessarie per l'estrazione dei valori all'apertura dello sportello. Art. 12 I funzionari adibiti ai servizi di cassa, o cumunque incaricati del maneggio dei valori, hanno l'obbligo di denunciare, non oltre la presentazione della situazione giornaliera, le eccedenze e le deficienze che si siano verificate nella gestione dei valori ad essi affidati. Gli importi delle eccedenze di cassa, trascorso il periodo di prescrizione ordinaria, vengono devoluti agli organismi aziendali di previdenza o di assistenza, se formalmente costituiti, oppure, in mancanza di questi, ai Comuni perchè provvedano a destinarli alla pubblica assistenza. Le deficienze di cassa devono essere rimborsate nel termine stabilito dalla Direzione, dopo aver sentito l'interessato. La Direzione, nello stabilire il termine, valuta di volta in volta i singoli casi, anche in rapporto all'entità delle deficienze da rimborsare. Il funzionario di cui al primo comma, ferma restando la propria responsabilità individuale specifica derivante dalle mansioni svolte, non risponde di: - banconote false del taglio di L. 100.000 e 50.000, la cui contraffazione risulti tale da potersi accertare solo attraverso particolari apparecchiature (quale, ad esempio, la lampada di Wood) di cui l'interessato non disponga; in mancanza di tali apparecchiature l'interessato non risponde se la contraffazione risulti tale da poter essere tecnicamente accertata soltanto in sede di controllo da parte della Banca d'Italia; - banconote estere false la cui contraffazione risulti tale da non potersi accertare con i mezzi di riconoscimento (quale, ad esempio, la pubblicazione "Contrefacons et falsifications" organo ufficiale della Organizzazione internazionale di polizia criminale) messi dall'azienda a disposizione dell'interessato. Art. 13 Il funzionario il quale venga a conoscenza, per atto dell'autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l'azione penale per reato che comporti l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia all'azienda. Analogo obbligo incombe al funzionario che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia. Qualora l'azienda in relazione a quanto previsto dall'art. 60 lettere c) e d) intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscritto all'interessato. L'azienda può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del funzionario interessato per motivi cautelari. L'allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto al funzionario interessato e può essere mantenuto dall'azienda per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale. La circostanza che il funzionario allontanato dal servizio per motivi cautelari, vi venga poi riammesso dall'azienda, pendenti le indagini preliminari o le successive fasi di cui al primo comma, lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal secondo comma. Il funzionario allontanato dal servizio, ai sensi dei commi che precedono, conserva, per il periodo relativo, il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente contratto di lavoro. Anche durante il periodo di allontanamento del funzionario dal servizio per motivi cautelari, restano ferme, così per l'azienda che per il funzionario medesimo, le facoltà di recesso dal rapporto di cui all'art. 60. Art. 14 Qualora nei confronti del funzionario venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le spese giudiziali comprese quelle di assistenza legale sono a carico dell'azienda, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliersi un legale di sua fiducia. Nei casi di cui sopra, al funzionario che sia privato della libertà personale verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa. Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del funzionario, l'onere dell'eventuale risarcimento è a carico dell'azienda. Nei casi di cui ai commi precedenti, resta esclusa la applicabilità delle disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 dell'art. 13. Il funzionario che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all'azienda. Le garanzie e le tutele di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo si applicano al funzionario anche successivamente alla cessazione del rapporto, semprechè si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e, comunque, con eventuali disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia stessa. Capitolo V TRATTAMENTO ECONOMICO Le parti si danno atto che la struttura del trattamento economico stabilita nel presente contratto realizza un assetto autonomo e funzionale alle caratteristiche di professionalità che devono contraddistinguere la prestazione dei funzionari. A tali fini il presente contratto individua i criteri per rendere omogeneo nel settore Assicredito il nuovo trattamento economico collettivo, ferme ovviamente eventuali incentivazioni economiche che possono essere attribuite direttamente dalle aziende, con carattere di discrezionalità e di valutazione individuale, a favore di singoli collaboratori che si siano particolarmente distinti per efficienza, capacità nonchè - in presenza di obiettive esigenze di servizio - per un significativo impegno temporale durante l'arco annuale nello svolgimento delle funzioni affidate. Le parti convengono che i principi sopra esposti valgono per l'intero settore. Art. 15 Il trattamento economico dei funzionari si compone di: - stipendio e successivi scatti biennali di anzianità di cui all'art. 16; - indennità direttiva e maggiorazione di grado di cui all'art. 17; - gratificazione di Natale di cui all'art. 18; - premio annuale di rendimento di cui all'art. 19; - indennità di rappresentanza di cui all'art. 20; - eventuali emolumenti di cui agli artt. 21, 22 e 23. Chiarimento a verbale Le parti chiariscono che dall'ammontare delle competenze spettanti per effetto dell'applicazione dei nuovi importi tabellari indicati negli articoli 16, 17 (81 per i dirigenti) e 20 va detratto quanto erogato a ciascun interessato ai sensi dell'accordo 10 luglio 1990. Art. 16 All'atto della nomina o assunzione come funzionario, all'interessato viene attribuito uno stipendio (1) di: - L. 2.162.463 mensili dal 1° luglio 1989; - L. 2.345.191 " " " " 1990; - L. 2.523.426 " " " " 1991; - L. 2.707.636 " " " " 1992. Al compimento di ogni successivo biennio di servizio prestato spetta, altresì, uno scatto di anzianità nella misura di: - L. 108.123 mensili dal 1° luglio 1989; - L. 117.259 " " " " 1990; - L. 126.171 " " " " 1991; - L. 135.381 " " " " 1992; per un numero massimo complessivo di 9 scatti. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura il biennio. ---------(1) Comprensivo dell'indennità di caropane nella misura prevista dalla legge. Art. 17 L'indennità direttiva è pari a: - L. 1.130.142 mensili dal 1° luglio 1989; - L. 1.225.639 " " " " 1990; - L. 1.318.787 " " " " 1991; - L. 1.415.059 " " " " 1992. Per i gradi di funzionario superiori a quello minimo l'azienda determina, con opportuna graduazione, le relative maggiorazioni da riconoscere a ciascun grado in aggiunta all'indennità di cui sopra, negli importi e con i criteri di cui al comma seguente. L'importo unitario della maggiorazione di grado è di: - L. 116.283 mensili dal 1° luglio 1989; - L. 126.109 " " " " 1990; - L. 135.693 " " " " 1991; - L. 145.599 " " " " 1992; fino ad un massimo pari a 12 importi per il grado più elevato dei funzionari. Impegno delle aziende Eventuali modifiche che ciascuna azienda intendesse apportare, successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, all'assetto retributivo (numero delle maggiorazioni di grado) connesso all'ordinamento dei gradi aziendalmente in atto alla stessa data, dovranno essere previamente rappresentate alla delegazione sindacale aziendale di cui all'art. 96. Qualora la delegazione sindacale aziendale ritenesse di avanzare osservazioni in proposito, si darà luogo ad un incontro in sede aziendale fra la delegazione stessa e l'azienda interessata e, se del caso, successivamente in sede nazionale con l'intervento dell'Assicredito e della Organizzazione sindacale stipulante nel cui ambito è stata costituita la delegazione. Art. 18 Ai funzionari viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la gratificazione di Natale in misura pari al trattamento economico del mese di dicembre dell'esercizio cui si riferisce per gli emolumenti di cui agli artt. 16 e 17. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, la gratificazione compete in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l'eventuale frazione. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, la gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato corrisposto il trattamento stesso. Art. 19 Il premio annuale di rendimento da corrispondere ai funzionari resta costituito, secondo quanto già previsto in materia dal precedente contratto nazionale, nel suo ammontare minimo da un importo pari al 15% della retribuzione complessivamente percepita da ciascun funzionario nel corso dell'anno cui il premio si riferisce. Ai soli fini di cui al comma che precede si intende per retribuzione ogni compenso in denaro di carattere continuativo. Il premio di rendimento va corrisposto, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il premio si riferisce, al funzionario che non abbia riportato, relativamente all'anno stesso, un giudizio del tutto negativo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 del presente contratto collettivo. Detto giudizio deve essere motivato. Nel caso di attribuzione della qualifica di funzionario nel corso dell'anno, la misura del premio di rendimento relativo all'anno stesso viene determinata secondo i suesposti criteri e misure anche per quel che riguarda il periodo prestato con il precedente inquadramento e sostitutivamente ai criteri e alle misure vigenti in materia di premio di rendimento per detto inquadramento. La percentuale del 15% va, pertanto, applicata pure sulla retribuzione percepita con il diverso inquadramento e semprechè trattisi di emolumenti di pertinenza dell'anno di riferimento. Nei confronti del funzionario assunto come tale nel corso dell'anno (e che abbia superato l'eventuale periodo di prova) nonchè del funzionario il cui rapporto cessi nel corso dell'anno stesso, il premio di rendimento viene corrisposto in proporzione al periodo di servizio prestato nell'anno. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, il premio di rendimento viene erogato in proporzione al periodo di servizio per il quale è stato corrisposto il trattamento stesso. Il premio di rendimento è computabile ai fini del trattamento di fine rapporto. Chiarimento a verbale Le parti chiariscono che, dalla base di calcolo del premio di rendimento, restano esclusi i trattamenti di cui agli artt. 20, 21, 22, 23, 35 (chiarimento a verbale), 38, ultimo comma, ai capitoli XI e XVI del presente contratto collettivo, quanto erogato a titolo di premio di rendimento (o trattamenti similari), nonchè a titolo di assegni familiari e, in genere, di rimborsi per spese effettivamente sostenute o altri emolumenti non a carattere retributivo. Art. 20 Ai funzionari viene corrisposta mensilmente, per le dodici mensilità ordinarie, una indennità di rappresentanza nelle seguenti misure: L. 434.560 dal 1° luglio 1989; L. 471.280 " " " 1990; L. 507.098 " " " 1991; L. 544.116 " " " 1992; Art. 21 Ai fini del migliore collegamento della prestazione lavorativa dei funzionari, per ogni suo aspetto complessivo, ai risultati economici aziendali, viene istituito un premio annuale collettivo di produttività alle condizioni di seguito indicate. Detto premio ha decorrenza dall'esercizio 1990 (con erogazione agli interessati nell'anno successivo) e va correlato agli incrementi di produttività conseguiti nell'azienda per l'esercizio medesimo. I criteri generali di determinazione del premio nei confronti del personale stesso formeranno oggetto di valutazione congiunta, ai fini della conseguente applicazione, nel corso di un apposito incontro tra l'azienda e la rispettiva delegazione del personale direttivo di cui all'art. 96. I criteri di ripartizione del suddetto premio vengono stabiliti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 19 del presente contratto. Ove già siano in atto aziendalmente riconoscimenti collettivi al personale suddetto per analoghe finalità dovrà procedersi alle relative valutazioni congiunte, al fine di armonizzare la materia ed evitare duplicazioni, ricercando idonee soluzioni. In ogni caso il metodo prescelto per la misurazione degli incrementi di produttività ha carattere sperimentale, resta valido per tutta la durata del presente contratto ed esplica, pertanto, i suoi effetti fino alla misurazione della produttività da effettuare nel 1993 con riferimento ai dati di bilancio del 1992. Entro il 31 dicembre 1992 l'Assicredito fornirà alle Organizzazioni sindacali del personale direttivo stipulanti un'informativa a livello di sistema e con dati di complesso in merito all'applicazione, presso le aziende, della normativa di cui al presente articolo. Dichiarazione a verbale Nel caso di mancato rinnovo del contratto nazionale, le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 1993 per definire una idonea soluzione in relazione a quanto previsto al penultimo comma del presente articolo. Art. 22 Ai funzionari adibiti in via continuativa e prevalente a lavori in locali sotterranei spetta un'indennità nella misura, a far tempo dal 1° maggio 1990, di L. 75.000 mensili. Chiarimento a verbale Le parti chiariscono che per locali sotterranei vanno intesi quei locali che siano posti prevalentemente (cioè per oltre metà dell'altezza) al di sotto del livello stradale. Art. 23 Ai funzionari che hanno con continuità effettivo maneggio di contanti o valori ed ai quali sia attribuito il relativo rischio, spetta un'indennità di rischio. Le misure dell'indennità di rischio vengono fissate annualmente d'intesa fra le parti stipulanti con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno: per il periodo 1° maggio-31 dicembre 1990, sono indicate nella tabella allegata al presente contratto (allegato 3). Detta indennità cessa col cessare delle funzioni che la giustificano e non spetta nel caso di assenza dal servizio superiore al mese, che non sia dovuta a ferie o a malattia. Art. 24 Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 di ciascun mese. Art. 25 Al funzionario cui l'azienda richieda di effettuare un intervento presso i centri elettronici ed i presidi di sicurezza per fronteggiare situazioni tecniche operative di emergenza in tempi nei quali non è prevista la sua presenza in servizio, spettano: - una indennità di L. 100.000 per ogni intervento effettuato; - il rimborso delle spese di trasporto sostenute per l'intervento. Art. 26 Presso le unità operative nelle quali sia prevista, durante l'apertura settimanale degli sportelli, la c.d. "giornata lunga", ai funzionari che in tale giorno vengono incaricati, per esigenze tecniche e organizzative, di essere presenti a tal fine per tutto l'arco di funzionamento dell'unità operativa medesima - fermo il diritto a fruire dell'intervallo meridiano - spetta un compenso di L. 60.000 a titolo di "apertura prolungata di sportello", per ciascun giorno di effettuazione. Art. 27 Ai funzionari utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22 e le ore 6) presso servizi o reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, un compenso di L. 50.000. Detto compenso - salvo che per i turni istituiti prima della data di stipulazione del presente contratto, siano aziendalmente in atto condizioni più favorevoli per i lavoratori - spetta in misura intera o ridotta della metà a seconda che la prestazione notturna sia o meno superiore alle 2 ore. Dichiarazione delle parti Il trattamento economico di cui al presente contratto è stato stabilito considerando comunque coperti dall'inflazione i seguenti tassi medi: - 6,31% per il periodo annuale 1° luglio 1989-30 giugno 1990; - 6,54% per il periodo annuale 1° luglio 1990-30 giugno 1991; - 5,86% per il periodo annuale 1° luglio 1991-30 giugno 1992; - 5,22% per il periodo annuale 1° luglio 1992-30 giugno 1993. Le parti si danno atto che per il periodo luglio 1989-giugno 1990, l'aumento medio dell'indice nazionale Istat del costo della vita rispetto al valore medio del periodo luglio 1988giugno 1989 è pari al valore medio previsto e, come tale, già ricompreso nella percentuale di incremento del trattamento economico del periodo stesso per il quale, di conseguenza, non si darà luogo ad alcuna ulteriore erogazione. Qualora al termine di ciascuno dei periodi annuali successivi al giugno 1990 venga accertato un aumento medio dell'indice nazionale Istat del costo della vita, rispetto al valore medio dell'indice stesso rispettivamente nei periodi: - luglio 1989-giugno 1990; - luglio 1990-giugno 1991; - luglio 1991-giugno 1992, superiore ai predetti valori del 6,54%, del 5,86% e del 5,22% verranno liquidate agli interessati le differenze retributive conseguenti calcolate in percentuale secondo i criteri di cui ai seguenti esempi. Per ciascuno dei periodi di cui al comma precedente, qualora il tasso di inflazione effettivo risulti, nel periodo successivo, inferiore rispetto a quello del periodo precedente, l'erogazione eventualmente effettuata per detto periodo precedente verrà ripetuta nel periodo successivo riducendola, peraltro, fino a concorrenza del suo ammontare, delle differenze retributive conseguenti al minor tasso di inflazione. Quanto liquidato al termine del periodo di valenza contrattuale (giugno 1993) secondo i criteri di cui ai successivi esempi, verrà convertito in importi da corrispondere agli interessati a far tempo dal 1° luglio 1993. Esempi Verifica al termine del secondo periodo (luglio 1991) I caso Aumento medio accertato dell'indice nazionale Istat nell'anno luglio 1990-giugno 1991 rispetto al valore medio del periodo luglio 1989-giugno 1990: 7,04%. Si liquida a ciascun interessato lo 0,50% (7,04 - 6,54) di quanto percepito nell'anno stesso a titolo di stipendio, scatti di anzianità, indennità direttiva e maggiorazione di grado (compresi gli effetti sul premio di rendimento). II caso Aumento medio accertato dell'indice nazionale Istat nell'anno luglio 1990-giugno 1991 rispetto al valore medio nel periodo luglio 1989-giugno 1990: 6,00%. Non si procede ad alcuna erogazione. Verifica al termine del terzo periodo (luglio 1992) I caso Aumento medio, accertato dell'indice nazionale Istat nell'anno luglio 1991-giugno 1992 rispetto al valore medio del periodo luglio 1990-giugno 1991: 7,06%. Si liquida a ciascun interessato l'1,20% (7,06 - 5,86) di quanto percepito nell'anno stesso, secondo le predette tabelle, a titolo di stipendio, scatti di anzianità, indennità direttiva e maggiorazione di grado (compresi gli effetti sul premio di rendimento), oltre ad una somma eguale a quella già eventualmente liquidatagli a seguito della verifica del luglio 1991. II caso Aumento medio accertato dell'indice nazionale Istat nell'anno luglio 1991-giugno 1992 rispetto al valore medio del periodo luglio 1990-giugno 1991: 5,80%. Si liquida a ciascun interessato una somma eguale a quella già eventualmente liquidatagli a seguito della verifica del luglio 1991, ridotta di un importo pari allo 0,06% (5,86 - 5,80) di quanto percepito nell'anno luglio 1991-giugno 1992, a titolo di stipendio, scatti di anzianità, indennità direttiva e maggiorazione di grado (compresi gli effetti sul premio di rendimento). III caso Qualora il tasso di inflazione effettivo risulti superiore dell'1% a quello previsto per l'anno luglio 1990-giugno 1991 ed inferiore del 2% per l'anno luglio 1991-giugno 1992, nel luglio 1992 non si ripeterà la liquidazione effettuata nel luglio 1991 perchè la stessa risulterà interamente riassorbita dalle differenze retributive in meno accertate per il secondo degli anni sopra indicati. Verifica al termine del quarto periodo (luglio 1993) I caso Aumento medio accertato dell'indice nazionale Istat nell'anno luglio 1992-giugno 1993 rispetto al valore medio del periodo luglio 1991-giugno 1992: 5,72%. Si liquida a ciascun interessato lo 0,50% (5,72 - 5,22) di quanto percepito nell'anno stesso, a titolo di stipendio, scatti di anzianità, indennità direttiva e maggiorazione di grado (compresi gli effetti sul premio di rendimento), oltre ad una somma eguale a quella già eventualmente liquidatagli a seguito della verifica del luglio 1992. II caso Aumento medio accertato dell'indice nazionale Istat nell'anno luglio 1992-giugno 1993 rispetto al valore medio del periodo luglio 1991-giugno 1992: 5,02%. Si liquida a ciascun interessato una somma eguale a quella già eventualmente liquidatagli a seguito della verifica del luglio 1992, ridotta di un importo pari allo 0,20% (5,22 - 5,02) di quanto percepito nell'anno luglio 1992-giugno 1993, a titolo di stipendio, scatti di anzianità, indennità direttiva e maggiorazione di grado (compresi gli effetti sul premio di rendimento). III caso Qualora il tasso di inflazione effettivo risulti superiore a quello previsto dello 0,50% per l'anno luglio 1990-giugno 1991 e dell'1% per l'anno luglio 1991-giugno 1992 ed inferiore del 2% per l'anno luglio 1992-giugno 1993, nel luglio 1993 non si ripeterà la liquidazione effettuata nel luglio 1992 perchè la stessa risulterà interamente riassorbita dalle differenze retributive in meno accertate per il secondo degli anni sopra indicati. Capitolo VI ANZIANITA' CONVENZIONALI Art. 28 Ai soli effetti del trattamento di malattia sono riconosciute le seguenti anzianità convenzionali: a) il 100% del servizio precedentemente prestato presso la medesima azienda o presso altre aziende di credito assorbite da quella presso la quale il funzionario viene assunto; b) il 70% del servizio prestato come sopra presso altre aziende di credito di cui l'azienda abbia assunto la prosecuzione degli affari; c) il 35% del servizio prestato come sopra presso aziende di credito (esclusi i casi di cui alle precedenti lettere a) e b); d) tre anni a chi abbia conseguito, o consegua dopo l'assunzione, presso Università statali o riconosciute dallo Stato, una o più delle seguenti lauree: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze economiche e marittime, lettere, materie letterarie (rilasciate dalle facoltà di Magistero delle Università statali o riconosciute dallo Stato), filosofia, lingue estere, sociologia, scienze economiche e bancarie; e) il 50% del periodo di servizio militare prestato dai cittadini italiani quali combattenti in reparti operanti in zona di operazioni, nonchè in regolari reparti partigiani combattenti, dedotto il servizio di leva, sia di prima sia di seconda categoria. Identico riconoscimento è accordato per il periodo trascorso in ospedali militari per ferite riportate in combattimento, nonchè per i periodi di prigionia; f) un anno: - ai decorati al valore militare o civile e a coloro che hanno conseguito promozioni per merito di guerra; - ai feriti di guerra; - ai mutilati e invalidi militari e civili di guerra, per servizio e del lavoro di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Qualora il funzionario abbia titolo al riconoscimento di più anzianità convenzionali previste alla lett. f), è attribuita al medesimo l'anzianità per un solo titolo. L'anzianità convenzionale di cui alla lett. d) è concessa anche per lauree in matematica, fisica, ingegneria, architettura, agraria, scienze statistiche (demografiche o attuariali) e informatica, se richieste all'atto dell'assunzione in rapporto alle mansioni che saranno affidate al funzionario. Le anzianità convenzionali di cui alla lett. e), nonchè - per i decorati al valore militare, per coloro che hanno conseguito promozioni per merito di guerra, per i feriti, mutilati e invalidi militari e civili di guerra - quelle di cui alla lett. f) sono concesse per le campagne di guerra riconosciute dallo Stato, svoltesi dopo il 9 giugno 1940. Le anzianità convenzionali sono tra loro cumulabili, ferma l'eccezione prevista per la lett. f). Art. 29 Le anzianità convenzionali di cui all'articolo precedente non sono riconosciute se gli interessati non denunziano i titoli che ad esse danno diritto, all'atto dell'assunzione oppure entro un mese dalla data del successivo conseguimento. Qualora la Direzione non richieda all'atto dell'assunzione l'esibizione dei titoli che danno diritto alle anzianità convenzionali, oppure il funzionario consegua i requisiti richiesti posteriormente alla data di assunzione, e ne dia comunicazione alla Direzione entro il termine di un mese, le relative anzianità convenzionali sono riconosciute all'interessato dalla data di assunzione nel primo caso, e dalla data di conseguimento dei titoli che vi danno diritto nel secondo caso. Dichiarazione a verbale Le parti convengono che ove, all'atto dell'assunzione, il funzionario denunci all'azienda di avere in corso pratiche per il conseguimento di titolo inerente all'anzianità convenzionale di cui alla lett. f) dell'art. 28, l'azienda riconosce la relativa anzianità convenzionale al momento della esibizione dei documenti comprovanti il titolo di cui sopra. Gli effetti del riconoscimento di tale anzianità convenzionale decorrono dalla data di esibizione dei documenti. Capitolo VII PRESTAZIONE LAVORATIVA Art. 30 La prestazione lavorativa del funzionario si svolge normalmente in modo che dai criteri di flessibilità che la caratterizzano non consegua l'attribuzione di funzioni sostanzialmente esorbitanti rispetto alla sua posizione gerarchica. Eventuali casi in contrasto con lo spirito del comma che precede formeranno oggetto di esame fra la delegazione sindacale di cui all'art. 96 e la Direzione generale o centrale. Art. 31 La prestazione lavorativa del funzionario si effettua, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale applicabile, alla data di stipula del presente contratto, nell'unità produttiva cui lo stesso è addetto. Tuttavia, nel caso che le funzioni o i compiti affidati lo richiedano (ad esempio: borsa, cambi, servizi o reparti, centrali o periferici, di elaborazione dati, ecc.), detta prestazione lavorativa può essere anche svolta con criteri di flessibilità temporale. La prestazione lavorativa del funzionario non si effettua, salvo eccezionali temporanee esigenze, nei giorni festivi, nonchè di sabato (nel caso che il nucleo operativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì al venerdì) o lunedì (nel caso che il nucleo operativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal martedì al sabato) nonchè di sabato pomeriggio e lunedì mattina (nel caso che il nucleo operativo cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì pomeriggio al sabato mattina). Nel caso che, ricorrendo le suddette esigenze, il funzionario sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in tali occasioni l'azienda esenterà, correlativamente, l'interessato dallo svolgere in altro giorno le proprie prestazioni. In relazione a quanto precede, nei casi in cui abbiano a verificarsi situazioni contrastanti con quello che è lo spirito della presente norma, la questione potrà formare oggetto di esame fra la delegazione sindacale aziendale di cui all'art. 96 e la Direzione generale o centrale. Su richiesta di uno dei sindacati stipulanti l'Assicredito si impegna ad intervenire nei confronti di quelle aziende presso le quali le su descritte situazioni dovessero determinarsi. Art. 32 Le aziende operanti nella piazza di Roma provvederanno ad informare preventivamente la delegazione sindacale di cui all'art. 96 circa il numero di funzionari che nella piazza medesima saranno tenuti a svolgere la propria prestazione di lavoro nella giornata, festiva per la piazza in parola, dei SS. Apostoli Pietro e Paolo. Al personale di cui sopra spetta il trattamento previsto dal terzo comma dell'art. 31. Capitolo VIII FESTIVITA' - FERIE - ASSENZE Art. 33 Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalle disposizioni di legge. Sono considerati giorni semifestivi i seguenti: la ricorrenza del Santo Patrono di ogni località, la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre e - per i funzionari addetti a servizi, reparti o dipendenze normalmente operanti dal martedì al sabato o dal lunedì al sabato - la vigilia di Pasqua. Art. 34 Nel corso di ogni anno solare, di massima dal 1° marzo al 30 novembre, il funzionario ha diritto ad un periodo di ferie durante il quale decorre l'intero trattamento economico. Previo accordo con la Direzione il funzionario può fruire dell'intero periodo di ferie o di una parte di esso in qualsiasi altra epoca dell'anno. La durata del periodo di ferie è fissata in 26 giorni. Ai funzionari assunti direttamente dall'azienda con tale inquadramento, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione è dovuto un congedo di due giorni per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese, con un massimo di 20 giorni. Ai mutilati od invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l'assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, per giorni di ferie si intendono quelli che risultano tali in base alla settimana lavorativa di cinque giorni, con decorrenza dal lunedì al venerdì (nel caso che il servizio, reparto o dipendenza cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì al venerdì o su 6 giorni alla settimana) ovvero dal martedì al sabato (nel caso che il servizio, reparto o dipendenza cui l'interessato è addetto risulti normalmente operante dal martedì al sabato). Art. 35 I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall'azienda, confermati al funzionario e rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra l'azienda ed il funzionario. Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza ai mutilati ed invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; per gli altri funzionari si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio. La Direzione, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non può essere inferiore a 15 giorni. La Direzione può richiamare l'assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del funzionario di completare le ferie stesse in epoca successiva, con diritto altresì al rimborso delle spese derivanti dalla interruzione che il funzionario dimostri di aver sopportato. Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta dell'azienda, nonchè per l'eventuale ritorno nella località in cui il funzionario si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio. Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato. Non è ammessa in alcun modo la rinuncia alle ferie. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al funzionario che non abbia già usufruito delle ferie relative all'anno in corso viene liquidato il trattamento economico corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno, quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno. Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l'assenza duri l'intero anno. I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie, infermità che il funzionario deve immediatamente denunciare all'azienda, non sono computati nella durata delle ferie. Chiarimento a verbale In relazione a quanto previsto nell'ottavo comma del presente articolo, le parti chiariscono che, a seguito dell'assetto del trattamento di ferie disposto dal presente contratto, la liquidazione del compenso per ferie non fruite deve praticamente avvenire moltiplicando ciascun giorno di ferie non fruito per 1,20. Art. 36 Le assenze devono essere giustificate alla Direzione. Art. 37 In materia di cure idrotermali si applicano le relative disposizioni di legge. Art. 38 Al funzionario spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni: - che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa per l'interessato; - che il funzionario abbia diritto per quei giorni all'intero trattamento economico. I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio-14 dicembre di ogni anno. La richiesta di fruizione dei permessi di cui al primo comma va effettuata con un congruo preavviso; ove il funzionario intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero - anche se disgiuntamente dalle ferie medesime - in tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione al momento della predisposizione dei turni di ferie. L'utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze di servizio. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell'anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita nell'anno di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata). Nota a verbale Ai fini di cui al primo comma del presente articolo, vengono convenzionalmente considerate come date di cadenza per le festività dell'Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua) a condizione che resti ferma la commisurazione a 4 giornate dei c.d. permessi per ex festività spettanti per l'intero anno 1986. Art. 39 Le assenze per brevi permessi retribuiti, che l'azienda concede per giustificati motivi personali o familiari, non sono computabili nelle ferie annuali. Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata l'azienda può accordare adeguati periodi di congedo, determinando se - e per quale durata - debba corrispondere il trattamento economico. Art. 40 In occasione del matrimonio viene concesso un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario, non computabili come ferie. Capitolo IX MALATTIE - INFORTUNI - GRAVIDANZA E PUERPERIO Art. 41 In caso di assenza per malattia od infortunio accertati, l'azienda conserva il posto e l'intero trattamento economico al funzionario che abbia superato il periodo di prova per: a) mesi 6 se l'anzianità non sia superiore a 5 anni; b) mesi 8 se l'anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni; c) mesi 12 se l'anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 15 anni; d) mesi 15 se l'anzianità sia superiore a 15 anni e non superi i 20 anni; e) mesi 18 se l'anzianità sia superiore a 20 anni e non superi i 25 anni; f) mesi 22 se l'anzianità sia superiore a 25 anni. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonchè nel caso di malattie di carattere oncologico, con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi. Ai fini del computo del trattamento previsto dai commi precedenti si cumulano anche le assenze per malattia o infortunio - sia con diritto a trattamento economico sia nelle forme dell'aspettativa di cui al successivo art. 42 - verificatesi nei sei mesi precedenti, fermo che per l'ultimo periodo non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti commi non può comunque scadere oltre il sesto mese dalla data in cui il funzionario ultrasessantenne sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data o del compimento di detta età: se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per 6 mesi. I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 35. In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall'azienda con deduzione di tutte le somme che il funzionario ha diritto di riscuotere da parte dell'Istituto assicuratore. Art. 42 Perdurando l'incapacità temporanea da malattia o da infortunio oltre i termini indicati all'art. 41 l'interessato, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di quattro mesi. La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia superare i sei mesi in un quinquennio. Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal funzionario ultrasessantenne che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l'interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola o superato il predetto limite di età. Il periodo trascorso in aspettativa non comporta, per alcun effetto, decorso dell'anzianità. Art. 43 L'azienda ha facoltà di far controllare le assenze per infermità secondo le disposizioni di legge che regolano la materia. Art. 44 Alla scadenza del termine di cui all'art. 41 ovvero di cui all'art. 42 l'azienda - ove proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro - corrisponde al funzionario il trattamento di cui al primo comma - ovvero di cui al secondo comma qualora ricorrano le condizioni in esso previste dell'art. 61. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini richiamati nel comma precedente non consenta al funzionario di riprendere servizio, lo stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al trattamento di cui al terzo comma dell'art. 61. Art. 45 In caso di gravidanza e puerperio si applicano, in tema di trattamento economico e normativo, le disposizioni di legge che regolano la materia. Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la causa predetta, il trattamento economico compete all'interessata in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi. Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l'erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma che precede, le prestazioni in parola vengono integrate dalle aziende per la relativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi. Ove durante il periodo di astensione obbligatoria intervenga una malattia, si applicano le disposizioni dell'art. 41 a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa. Capitolo X SERVIZIO MILITARE Art. 46 La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, ma lo sospende a tutti gli effetti fino alla data di effettiva ripresa del servizio. Il servizio militare di leva - prestato dal funzionario, in costanza di rapporto di lavoro con l'azienda, successivamente al 1° gennaio 1948 - viene computato ai fini degli scatti biennali di anzianità nonchè della maturazione degli scaglioni previsti per la determinazione dei trattamenti di malattia e di preavviso. I benefici di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente fosse attribuito allo stesso fine dall'azienda al funzionario anche per effetto di leggi od accordi in materia. Al funzionario chiamato alle armi per servizio di leva, oltre alle competenze maturate fino al giorno della cessazione del servizio, spetta una erogazione pari a due mensilità dell'ultimo trattamento economico goduto. Il funzionario deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata. Non riprendendo servizio entro detto termine, il funzionario è considerato dimissionario salvo il caso di forza maggiore. Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei funzionari che anzichè il servizio militare compiano un servizio sostitutivo previsto dalla legge. Art. 47 Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro; il periodo di richiamo alle armi viene computato a tutti gli effetti dell'anzianità. Al funzionario richiamato alle armi spetta il trattamento di legge. Il funzionario deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata. Non riprendendo servizio entro tale termine, il funzionario è considerato dimissionario salvo il caso di forza maggiore. Art. 48 Per i cittadini stranieri la chiamata ed il richiamo alle armi vengono regolati dalle norme di legge vigenti in materia. Capitolo XI MISSIONI E TRASFERIMENTI Art. 49 L'azienda può inviare il funzionario in missione temporanea fuori residenza. Salvo diverso accordo fra l'azienda e il funzionario interessato, le missioni non possono superare complessivamente il periodo di quattro mesi nell'arco di dodici mesi. Il limite di cui al secondo comma non riguarda gli addetti a funzioni ispettive-organizzative o a speciali servizi tecnici (ad es. ingegneri, geometri, periti). Art. 50 Al funzionario inviato in missione temporanea in Italia compete: a) il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe od in aereo (classe turistica) o con altro mezzo preventivamente autorizzato dall'azienda; b) il rimborso della spesa per il trasporto del bagaglio; c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e nell'interesse dell'azienda; d) una diaria per i giorni di viaggio e di permanenza nella misura fissata dall'art. 55. Raccomandazione Con riferimento alle istanze manifestate in argomento dalle Organizzazioni sindacali del personale direttivo stipulanti il presente contratto, l'Assicredito raccomanda alle aziende di adottare forme assicurative a favore dei funzionari che, a seguito dell'invio in missione disposto dall'azienda stessa, debbano fare uso del mezzo aereo. Art. 51 Per le missioni fuori del territorio nazionale, per le quali occorre l'assenso del funzionario, compete al funzionario il rimborso delle spese sostenute per il viaggio e la permanenza all'estero in relazione al mandato ricevuto; spetta inoltre una diaria non inferiore alla metà di quella prevista per le missioni nel territorio nazionale. Art. 52 L'azienda, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, può trasferire il funzionario ad unità produttiva situata in Comune diverso. Nel disporre il trasferimento l'azienda terrà conto delle condizioni personali e di famiglia che l'interessato potrà rendere note. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d'urgenza non lo consentano, viene disposto dall'azienda con un preavviso non inferiore a 45 giorni di calendario per il funzionario che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo degli alimenti e 30 giorni di calendario per gli altri funzionari, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini - restando il trasferimento operativo - il funzionario beneficierà di un'erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito. Art. 53 Se il trasferimento comporta l'effettivo cambio di residenza, il funzionario trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità indicate in appresso: 1 - al funzionario che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo degli alimenti: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come alla lett. a) dell'art. 50; b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; c) il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; d) la diaria nella misura prevista nell'art. 55 - o, in alternativa, il trattamento di cui al quinto o sesto comma dell'articolo stesso - per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 60 giorni; 2 - al funzionario che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo degli alimenti: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio come alla lett. a) dell'art. 50 per sè e per le persone di famiglia conviventi, compresa l'eventuale persona di servizio; b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa assicurazione; c) il rimborso dell'eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un anno; d) la diaria nella misura prevista nell'art. 55 - o, in alternativa, il trattamento di cui al quinto o sesto comma dell'articolo stesso - per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza con un massimo normalmente di 120 giorni, più tante diarie - pari al 60% della misura prevista all'art. 55 - quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo necessario al trasloco. L'azienda, inoltre, direttamente o tramite terzi, fornirà al funzionario l'alloggio nella nuova sede di residenza, stipulando con lo stesso un contratto di locazione o sublocazione al canone determinato secondo i criteri della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni. Ove tale contratto non si risolva anticipatamente per cessazione del rapporto di lavoro o per nuovo trasferimento, lo stesso, se di durata inferiore al decennio, sarà rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo fino ad una durata complessiva di 10 anni dalla data del trasferimento. L'alloggio in parola dovrà avere di norma le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, etc.) di quello che il dipendente occupava nella sede di provenienza. L'azienda provvede al rimborso delle spese di trasloco nei confronti del funzionario che è tenuto, per effetto della cessazione del rapporto ai sensi delle lettere a), b), c) e f) dell'art. 60, a lasciare libero l'immobile di cui ai precedenti commi e che reperisce il nuovo alloggio nella stessa piazza; ove la cessazione del rapporto avvenga per morte del funzionario, identico trattamento compete ai superstiti familiari già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari. La previsione di cui al presente comma non è cumulabile con quelle dell'ottavo e nono comma. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l'effettivo cambio di residenza, il funzionario ha diritto, inoltre, ad una indennità "una tantum" pari a: - una mensilità e mezza, qualora l'effettivo cambio di residenza concerna il solo interessato. Detta indennità è pari a due mensilità se la distanza della piazza (Comune) di destinazione è superiore ai 100 km, secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico; - quattro mensilità, qualora l'effettivo cambio di residenza concerna anche i familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l'interessato abbia l'obbligo degli alimenti. Detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della piazza (Comune) di destinazione è superiore ai 100 km, secondo il percorso più diretto effettuabile con mezzo pubblico. Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui il trasferimento del lavoratore ha avuto luogo. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lettere a), b), c) e f) dell'art. 60, l'azienda provvede al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie), qualora la risoluzione del rapporto avvenga entro cinque anni dalla data dell'ultimo trasferimento dell'interessato, e questi, entro un anno dalla risoluzione stessa, prenda effettiva residenza in altra località del territorio nazionale. Detta disposizione si applica, in caso di morte del funzionario, nei riguardi dei superstiti familiari già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, fermo che in ogni caso il rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un'unica località. Dichiarazioni delle parti 1) A richiesta delle Organizzazioni sindacali, Assicredito dichiara che, a far tempo dall'entrata in vigore del presente contratto, i trattamenti di cui al punto 1 del primo comma ed al primo alinea del sesto comma dell'art. 53 trovano applicazione anche nei confronti del funzionario che, pur prendendo dimora nella località in cui è stato trasferito, non cambi formalmente residenza, avendo lasciato nella località di provenienza il proprio nucleo familiare. L'Assicredito dichiara che le aziende - compatibilmente con le esigenze operative e di servizio e con le caratteristiche complessive della figura professionale del funzionario continueranno a prendere in considerazione quelle specifiche situazioni personali dei funzionari trasferiti che risultino particolarmente meritevoli di attenzione. 2) Le parti convengono che la disciplina di cui all'art. 53 potrà formare oggetto di revisione anche in vigenza del contratto ove dovesse cambiare la normativa legislativa in atto sulle locazioni degli immobili urbani. Raccomandazioni 1) A seguito di quanto prospettato in materia dalle Organizzazioni sindacali del personale direttivo stipulanti il presente contratto, l'Assicredito raccomanda alle aziende di tenere in considerazione anche i casi in cui il funzionario di cui al punto 2 del primo comma dell'art. 53, sia impossibilitato a trasferire con immediatezza, per giustificati motivi obiettivi, il proprio nucleo familiare. In tal caso, in considerazione della transitorietà della situazione, troverà applicazione quanto previsto al punto 1, lettere a), b) e d) del predetto primo comma dell'art. 53, ferma restando l'eventuale integrazione con i rimborsi di cui alle lettere a), b), c) e d) - limitatamente alle diarie per i familiari - di cui al successivo punto 2 laddove nel corso di due anni dall'avvenuto trasferimento, il funzionario interessato trasferisca anche il proprio nucleo familiare. In questa ipotesi, l'una tantum già percepita nella misura di cui al primo alinea del sesto comma verrà integrata alla misura dell'alinea successivo. 2) L'Assicredito raccomanda altresì alle aziende di valutare, in termini compensativi, i casi in cui l'adozione dell'art. 53, secondo, terzo e quarto comma del presente contratto, pur tenendo conto dei miglioramenti complessivamente apportati dalla disciplina sui trasferimenti contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro 27 ottobre 1987, comporti un maggior onere per il funzionario già trasferito che si trovasse ad usufruire del contributo aziendale di cui al secondo comma dell'art. 51 del contratto collettivo 7 luglio 1983. Analoga valutazione viene raccomandata per i casi di nuovi trasferimenti in cui il maggior onere sia causato esclusivamente da fatti obiettivi (diversi coefficienti di piazza, diversità di oneri accessori), ferma restando ogni altra determinazione che l'azienda ritenga di assumere con riferimento a situazioni specifiche. Norma transitoria Da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto è stata prospettata l'opportunità di un riesame della materia relativa alla fornitura dell'alloggio da parte dell'azienda al funzionario trasferito. A tal fine le parti medesime convengono di costituire una apposita commissione mista di studio, composta da esponenti di Assicredito, Federdirigenticredito e Sinfub, per un riesame della materia da effettuare entro due anni dalla stipula del contratto stesso. La commissione valuterà, inoltre, la sussistenza dei presupposti per l'individuazione di un meccanismo automatico di adeguamento annuale della diaria. Nel frattempo, onde consentire alle aziende di esaminare con il massimo spirito di comprensione il problema di quei funzionari per i quali, essendo tuttora in atto il trasferimento, venga a scadere - nell'ambito del biennio di cui al secondo comma - il periodo massimo di 10 anni di fornitura dell'alloggio da parte dell'azienda (terzo comma del presente articolo) si conviene, altresì, che il predetto periodo massimo di 10 anni possa essere prorogato per ulteriori due anni e fino, quindi, ad una durata complessiva di 12 anni dalla data di trasferimento. Art. 54 Quanto previsto agli artt. 52 e 53 non trova applicazione quando il trasferimento avvenga per accoglimento di domanda del funzionario. Tuttavia, nel caso di comprovate necessità del funzionario, l'azienda provvede al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute. Art. 55 La misura della diaria viene fissata annualmente, d'intesa fra le parti stipulanti, entro il mese di novembre ed ha decorrenza dal 1° gennaio successivo; per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1991 detta misura è stabilita in L. 208.000. In caso di missione in centri con popolazione superiore ai 200.000 e fino a 500.000 abitanti, la misura della diaria di cui al primo comma è maggiorata del 10%; in caso di missione in centri con popolazione superiore ai 500.000 e fino ad 1.000.000 di abitanti, la misura della diaria di cui al primo comma è maggiorata del 20%; in caso di missione in centri con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti, la misura della diaria di cui al primo comma è maggiorata del 30%. A tali fini si fa riferimento, per la distinzione delle piazze in rapporto alla popolazione, ai dati sulla popolazione residente, pubblicati a cura dell'Istituto centrale di statistica, relativi al 31 dicembre di ogni anno. La diaria è corrisposta per intero quando vi sia la consumazione dei due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza. In caso diverso, è corrisposta in proporzione di 1/3, rispettivamente per ogni pasto e per il pernottamento, fermo restando che non può darsi luogo ad una erogazione inferiore a 2/3 di diaria per missioni di durata superiore alle 10 ore. Nel caso di missione per un periodo superiore a 45 giorni, la diaria è ridotta del 15% a partire dal 15° giorno successivo all'apposita comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a detto periodo: detta riduzione non potrà comunque applicarsi per i primi 45 giorni della missione. In alternativa al trattamento di cui ai commi precedenti, il funzionario inviato in missione può optare per il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute (e adeguatamente giustificate) nel corso della missione stessa, fino ad un limite massimo di rimborso pari alla misura della diaria altrimenti spettante all'interessato. Qualora, nel caso di cui al comma che precede, il rimborso spese sia inferiore alla misura della diaria altrimenti spettante all'interessato, il medesimo avrà diritto, in aggiunta a detto rimborso, alla corresponsione a titolo di diaria della quota residua fino al suddetto limite massimo. In casi particolari può essere concesso il rimborso delle eventuali maggiori spese giustificate, sia nel caso che si applichi il trattamento di diaria e sia ove venga prescelta la forma del rimborso a piè di lista. Con l'autorizzazione dell'azienda, potrà essere effettuato, nei confronti del funzionario inviato in missione temporanea in Italia, il rimborso a piè di lista separato della sola spesa per il pernottamento in albergo. In tal caso, come pure nel caso in cui l'alloggio sia fornito dall'azienda, la misura della diaria giornaliera è ridotta di 1/3. Quanto previsto dal comma che precede non riguarda i casi di cui all'art. 53 del presente contratto. Capitolo XII NOTE CARATTERISTICHE Art. 56 L'azienda deve comunicare per iscritto a ciascun funzionario un giudizio sintetico sulle sue prestazioni professionali, rinnovando la comunicazione quando intervengano variazioni nel giudizio stesso. La prima comunicazione del giudizio dovrà essere fatta entro sei mesi dal termine del primo anno dalla nomina a funzionario. Il funzionario che ha riportato un giudizio negativo può - entro 15 giorni dalla comunicazione - presentare un proprio esposto alla Direzione generale o centrale per l'esame del caso da parte della stessa; ove lo richieda, l'interessato verrà ascoltato dalla Direzione medesima. Capitolo XIII PROMOZIONI Art. 57 Le promozioni dei funzionari vengono effettuate dall'azienda in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, tenendo presenti l'attitudine a ricoprire il grado superiore, la capacità professionale e i precedenti di carriera e di lavoro dell'interessato. Le promozioni sono deliberate collegialmente dalla Direzione generale o centrale dell'azienda, laddove la specifica competenza non risulti già demandata ad organi amministrativi. Capitolo XIV PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Art. 58 I provvedimenti disciplinari sono: a) il rimprovero verbale; b) il biasimo scritto; c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni; d) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo); e) il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa). I provvedimenti disciplinari vengono applicati secondo le norme di legge che regolano la materia, in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, senza riguardo all'ordine in cui sono elencati. Art. 59 Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'azienda - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare - può disporre l'allontanamento temporaneo del funzionario dal servizio per il tempo strettamente necessario. Capitolo XV CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 60 La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, può avvenire: a) per risoluzione del rapporto da parte dell'azienda o del funzionario per essersi superato dall'interessato il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 41 (fermo il minimo di legge previsto in caso di tbc) e l'eventuale periodo di aspettativa di cui all'art. 42, nonchè per invalidità permanente riconosciuta a termini della legge sull'assicurazione invalidità e vecchiaia; b) per risoluzione del rapporto da parte dell'azienda nei confronti del funzionario ultrasessantenne che sia in possesso dei requisiti pensionistici; c) per risoluzione del rapporto da parte dell'azienda per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604; d) per risoluzione del rapporto da parte dell'azienda per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod.civ.; e) per dimissioni; f) per risoluzione del rapporto da parte del funzionario per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod.civ.; g) per morte. Art. 61 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. a) dell'art. 60, qualora la risoluzione stessa avvenga per iniziativa dell'azienda, spetta al funzionario il trattamento previsto dall'art. 69 oltre all'indennità di mancato preavviso nella seguente misura: a) mesi 5 se il funzionario ha un'anzianità di effettivo servizio non superiore a 6 anni; b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità di effettivo servizio, con un massimo di altri 5 mesi. Qualora al funzionario spetti, con effetto immediato, il trattamento di previdenza di cui al successivo art. 73 la misura dell'indennità di mancato preavviso è stabilita come segue: a) nel caso in cui il trattamento di previdenza spetti nella misura massima: 4 mesi; b) nel caso in cui il trattamento di previdenza spetti in misura inferiore a quella massima, l'indennità di mancato preavviso di cui al primo comma del presente articolo viene ridotta del 25%. Qualora invece la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa del funzionario questi è esonerato dall'obbligo del preavviso mentre gli spetta il trattamento previsto dall'art. 69. Art. 62 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. b) dell'art. 60, al funzionario spetta, oltre al trattamento di cui all'art. 69, il preavviso - o, in difetto, la corrispondente indennità - nella misura fissa di 4 mesi, sempre che il funzionario abbia diritto al trattamento di previdenza di cui al successivo art. 73. In caso contrario sarà corrisposta al funzionario l'indennità di mancato preavviso nella seguente misura: - con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio 4 mensilità - con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio 5 mensilità - con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilità Art. 63 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. c) dell'art. 60, spetta al funzionario il seguente preavviso: - con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio mesi 5 - con anzianità da 5 a 10 anni di effettivo servizio mesi 6 - con anzianità da 10 a 15 anni di effettivo servizio mesi 7 - con anzianità superiore a 15 anni di effettivo servizio mesi 8 Oltre al preavviso o - in difetto - oltre alla indennità corrispondente, spetta al funzionario il trattamento previsto dall'art. 69. Art. 64 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. d) dell'art. 60, non spettano al funzionario nè il preavviso nè la corrispondente indennità, ma spetta il trattamento di cui all'art. 69, oltre ai ratei maturati della gratificazione di Natale nella misura contrattuale. Il licenziamento per giusta causa ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all'interessato; qualora la consegna della comunicazione non possa effettuarsi, il licenziamento ha effetto legale dalla data risultante dalla ricevuta di ritorno della lettera raccomandata a.r. portante la comunicazione diretta al domicilio dichiarato dal funzionario. Nel caso di cui al presente articolo, se i fatti che hanno dato luogo alla risoluzione abbiano provocato danno materiale all'azienda si conviene che è ammissibile, ai sensi dell'art. 1252 cod.civ., la compensazione tra quanto dovuto al funzionario e quanto al medesimo imputabile per risarcimento. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti sull'ammontare del danno, la compensazione potrà essere effettuata in sede giudiziale, sempre fino a concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell'azienda stessa. Art. 65 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. e) dell'art. 60, le dimissioni debbono essere presentate per iscritto con il preavviso di un mese, salvo che intervenga tra il funzionario e l'azienda un accordo per abbreviare o prolungare il termine. Al dimissionario compete il pagamento dell'intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. E' in facoltà dell'azienda di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni, o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso, corrispondendo al dimissionario l'intero trattamento economico fino alla scadenza stessa. Al dimissionario spetta il trattamento previsto dall'art. 69. Nel caso di dimissioni durante il periodo in cui, a norma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è previsto il divieto di licenziamento, spetta il trattamento economico fino al termine del mese in corso. Agli effetti del trattamento di cui sopra deve essere presentata idonea certificazione medica. Art. 66 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi della lett. f) dell'art. 60, spetta al funzionario, che non si trovi nelle condizioni di cui alla lett. b) dello stesso articolo, oltre a quanto previsto nell'art. 69, la stessa indennità di mancato preavviso che gli competerebbe se la risoluzione si fosse verificata ai sensi della lett. c) dell'art. 60. Al funzionario viene altresì corrisposto, ad integrazione di quanto sopra, il seguente trattamento: - con anzianità fino a 10 anni di effettivo servizio 4 mensilità - con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio 6 mensilità Nel caso in cui il funzionario si trovi invece nelle condizioni di cui alla lett. b) dell'art. 60, il funzionario stesso, anzichè al trattamento previsto nei commi precedenti, ha diritto a quello previsto all'art. 62. Art. 67 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte (art. 60, lett. g) del funzionario, senza diritto per gli aventi causa al trattamento di previdenza di cui al successivo art. 73, viene corrisposta, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso ed al trattamento di cui all'art. 69, l'indennità di mancato preavviso nella seguente misura, in relazione all'anzianità di servizio del funzionario defunto: a) 5 mensilità con anzianità di effettivo servizio non superiore a 6 anni; b) mezza mensilità per ogni successivo anno di anzianità di effettivo servizio con un massimo di altre 5 mensilità. Qualora invece vi sia diritto al trattamento di previdenza di cui al successivo art. 73, l'indennità di mancato preavviso spetta nella misura fissa di 5 mensilità. Art. 68 Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l'azienda è tenuta ad accordare al funzionario adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all'atto della effettiva cessazione del servizio. Art. 69 Il trattamento di fine rapporto è determinato secondo le norme di legge che regolano la materia. Ai fini del comma che precede, la retribuzione annua di riferimento è composta, oltre che dallo stipendio, da tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa - ove spetti - l'indennità di rischio. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi del capitolo XI del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al funzionario trasferito o in missione. Per le anzianità maturate precedentemente al 1° luglio 1979 si applicano le disposizioni di cui all'accordo stipulato fra le parti il 16 maggio 1979 e dichiarazioni e accordi annessi, ferma restando la modifica determinatasi (a partire dal 1° giugno 1982 per effetto della legge 29 maggio 1982, n. 297) sui criteri stabiliti dall'accordo medesimo. Art. 70 Il licenziamento deve essere comunicato all'interessato per iscritto. Art. 71 In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, e qualora sorga contestazione circa la somma spettante al funzionario o agli aventi diritto, l'azienda è tenuta a liquidare immediatamente la parte non contestata di tale somma, senza pregiudizio della parte dei diritti in contestazione. Art. 72 In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sui diritti che ne derivano, l'azienda rilascia al funzionario, all'atto della cessazione del rapporto, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale egli ha svolto la sua attività presso l'azienda e dei gradi ricoperti. A richiesta del funzionario, l'azienda provvede inoltre a rilasciare copia del conto di liquidazione. Art. 73 Per trattamento di previdenza di cui agli artt. 61, 62 e 67 si intende quello per il quale il funzionario venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie. Art. 74 Quanto previsto dal primo, secondo, terzo, quarto e sesto comma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo risultante dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, si applica a tutti i funzionari delle aziende che occupino complessivamente più di 15 dipendenti. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di legge che regolano la materia. Capitolo XVI AGEVOLAZIONI E PROVVIDENZE PER MOTIVI DI STUDIO Art. 75 I funzionari iscritti a corsi universitari hanno diritto di ottenere a richiesta permessi retribuiti per le giornate in cui devono sostenere prove di esame. Detti funzionari ove - per mancanza di università del tipo prescelto nel luogo di residenza - frequentino corsi universitari in località diverse, hanno diritto a permessi retribuiti anche per il tempo di viaggio occorrente per raggiungere la località sede di esami. Inoltre ai funzionari predetti, iscritti a corsi di laurea in una delle discipline che danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale, spetta - una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi approvato dalla facoltà - un ulteriore giorno di permesso retribuito da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui è prevista la prova di esame. Ai funzionari di cui al comma che precede spetta anche un permesso retribuito di 20 ore all'anno, da fruire in 4 giornate lavorative per 5 ore al giorno; tale permesso va richiesto dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno 5 giorni di anticipo e spetta per il numero di anni - più due - del corso legale degli studi previsto per la facoltà universitaria prescelta. E' infine in facoltà dei funzionari di cui al precedente secondo comma di ottenere - una sola volta per ciascun ciclo di studi universitari - un permesso straordinario non retribuito sino a 30 giorni di calendario fruibile in non più di due periodi; le relative richieste vanno presentate dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno 30 giorni di anticipo. I permessi retribuiti e non retribuiti di cui ai due commi che precedono possono essere fruiti soltanto durante il normale periodo accademico; in caso di contemporaneità di richieste da parte di più funzionari appartenenti alla stessa unità produttiva, l'azienda è tenuta ad accoglierle entro un limite di contemporanee assenze - per motivi di studio - pari al 5% del numero dei funzionari stabilmente addetti all'unità produttiva medesima, dando la precedenza ai funzionari con maggiore anzianità di servizio. Ai funzionari non laureati che conseguono dopo la assunzione una delle lauree che danno titolo a riconoscimenti contrattuali di anzianità convenzionale viene attribuito, per una sola volta, un premio di L. 390.000. I funzionari sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo. Art. 76 Ai figli o persone equiparate - a carico dei funzionari secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari - iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, oppure iscritti a studi universitari presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni effetto di legge, vengono annualmente corrisposte provvidenze nelle misure ed alle condizioni seguenti: a) L. 145.000 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo grado; b) L. 205.000 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado; c) L. 420.000 agli studenti universitari. Le somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente di L. 90.000 e di L. 145.000 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e universitari che - per mancanza di scuola o di università del tipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia frequentano corsi di studio in località diversa. Le provvidenze di cui sopra, che non possono essere corrisposte per un numero di anni superiore alla durata del corso legale degli studi previsto, dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria, spettano: - agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado non ripetenti; - agli studenti universitari che siano iscritti al primo anno di corso oppure, se iscritti ad uno degli anni successivi, che abbiano superato alla fine dell'anno accademico precedente tutti gli esami previsti dal piano di studi della facoltà meno due. Sono ammessi a fruire di tali provvidenze anche i figli a carico del coniuge del funzionario secondo i suesposti criteri - a condizione che non beneficino di provvidenze analoghe. La corresponsione delle provvidenze di cui trattasi - che sono incompatibili con eventuali altre forme di concorsi di spesa o borse di studio - viene effettuata entro il mese di novembre di ogni anno agli studenti di scuola di istruzione secondaria ed entro il mese di giugno dell'anno successivo agli studenti universitari, subordinatamente alla presentazione, da parte degli interessati, della certificazione attestante il sussistere delle condizioni richieste. Art. 77 Le normative aziendali che regolino la materia in senso complessivamente più favorevole di quanto stabilito agli artt. 75 e 76 del presente contratto, sostituiscono globalmente la disciplina contenuta nei predetti articoli. La sostituzione di cui sopra può essere effettuata separatamente per le previsioni riguardanti le agevolazioni per i lavoratori studenti (art. 75) rispetto a quelle relative alle provvidenze per i figli studenti (art. 76). Capitolo XVII TUTELA DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE NELL'AMBIENTE DI LAVORO E GARANZIE VOLTE ALLA SICUREZZA DEL LAVORO Art. 78 La materia che riguarda la tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'ambiente di lavoro e le garanzie volte alla sicurezza del lavoro, è regolata mediante le norme in atto presso le rispettive aziende. NORME PER I DIRIGENTI Capitolo XVIII INQUADRAMENTO Art. 79 Ai fini del presente contratto sono dirigenti coloro i quali - sussistendo le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del codice civile ed in quanto ricoprano nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e di potere decisionale ed esplichino le loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell'azienda - siano dalle rispettive aziende cui appartengono come tali qualificati. In allegato sono indicati i gradi di dirigente presso le aziende ivi indicate (allegato 4). Alle aziende è riservata la facoltà di apportare successive variazioni, in relazione ad eventuali mutamenti nell'inquadramento e struttura delle filiali o stabilimenti. L'inquadramento come dirigente che già fosse stato riconosciuto non può essere revocato. Capitolo XIX PROVA Art. 80 L'effettuazione del periodo di prova, ai sensi dell'art. 2096 cod.civ., può essere richiesta soltanto ai dirigenti di nuova assunzione e per un periodo non superiore a sei mesi, salva la possibilità di proroga, e per altri sei mesi, se all'uopo intervenga accordo fra le parti. Capitolo XX TRATTAMENTO ECONOMICO Art. 81 La struttura del trattamento economico del dirigente, che viene fissato dall'azienda, si determina, di massima, secondo le norme contenute nel capitolo V del presente contratto di lavoro. La misura dell'indennità direttiva per il dirigente di grado meno elevato non può essere inferiore a: - L. 3.504.563 mensili dal 1° luglio 1989; - L. 3.800.699 " " " " 1990; - L. 4.089.552 " " " " 1991; - L. 4.388.089 " " " " 1992. Laddove la struttura del trattamento economico del dirigente sia stata effettivamente determinata secondo le norme contenute nel capitolo V del presente contratto, il premio di rendimento viene corrisposto al dirigente medesimo secondo i criteri di cui all'art. 19 del contratto stesso. Capitolo XXI FERIE - CONGEDI - MALATTIE E INFORTUNI GRAVIDANZA E PUERPERIO Art. 82 Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, di ventisei giorni da computarsi con gli stessi criteri previsti per i funzionari. Art. 83 Su richiesta del dirigente l'azienda può concedere un congedo straordinario per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari. Durante tale periodo non è dovuto il trattamento economico. Art. 84 In caso di assenza per malattia od infortunio accertati, l'azienda conserva il posto e l'intero trattamento economico al dirigente che abbia superato il periodo di prova per: a) mesi 6 se l'anzianità non sia superiore a 5 anni; b) mesi 8 se l'anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni; c) mesi 12 se l'anzianità sia superiore a 10 anni e non superi i 15 anni; d) mesi 15 se l'anzianità sia superiore a 15 anni e non superi i 20 anni; e) mesi 18 se l'anzianità sia superiore a 20 anni e non superi i 25 anni; f) mesi 22 se l'anzianità sia superiore a 25 anni. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonchè nel caso di malattie di carattere oncologico con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi. Ai fini del computo del trattamento previsto dai commi precedenti, si cumulano anche le assenze per malattia o infortunio - sia con diritto a trattamento economico sia nelle forme dell'aspettativa di cui al successivo art. 85 - verificatesi nei sei mesi precedenti, fermo che per l'ultimo periodo non può essere praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825. Art. 85 Perdurando l'incapacità temporanea da malattia o da infortunio oltre i termini indicati all'art. 84, l'interessato, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di quattro mesi. La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia superare i sei mesi in un quinquennio. Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal dirigente ultrasessantenne che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l'interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola o superato il predetto limite di età. Il periodo trascorso in aspettativa non comporta, per alcun effetto, decorso dell'anzianità. Art. 86 In caso di gravidanza e puerperio si applicano, in tema di trattamento economico e normativo, le disposizioni di legge che regolano la materia: il trattamento economico viene corrisposto dall'azienda interamente a proprio carico. Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la causa predetta, il trattamento economico compete all'interessata in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi. Nel caso in cui dovesse essere, per legge, posta a carico di Enti previdenziali l'erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma che precede, le prestazioni in parola verranno integrate dalle aziende per la relativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi. Ove durante il periodo di astensione obbligatoria intervenga una malattia, si applicano le disposizioni dell'art. 84 a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa. Capitolo XXII MISSIONI E TRASFERIMENTI Art. 87 L'azienda può inviare il dirigente in missione temporanea fuori residenza nonchè trasferirlo da una ad altra residenza. I relativi trattamenti vengono determinati dall'azienda sulla base dei criteri generali previsti dagli artt. 50, 51, 53 e relative dichiarazioni, raccomandazioni e norma transitoria, 54 e 55 del presente contratto. Capitolo XXIII CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 88 Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte. Il rapporto di lavoro dei dirigenti può essere risolto dall'azienda solo nei casi di giusta causa o di giustificato motivo. La risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'azienda resta, tuttavia, esclusivamente, regolata dalle norme del codice civile nei confronti dei dirigenti che compongono la Direzione dell'intera azienda (ad es.: preposti alla Direzione unica, componenti la Direzione generale e/o centrale) ovvero di pari grado ed in ogni caso, dei dirigenti che abbiano superato il periodo massimo di conservazione del posto di cui all'art. 84 e l'eventuale periodo di aspettativa di cui all'art. 85, dei dirigenti ultrasessantenni che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, salvo quanto previsto nel protocollo riportato nell'all. n. 5 del presente contratto. Art. 89 In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'azienda non per giusta causa è dovuto il preavviso nelle seguenti misure: a) qualora il dirigente non abbia diritto con effetto immediato al trattamento di previdenza di cui al successivo art. 92: - mesi 5 se il dirigente ha un'anzianità di servizio non superiore ai 2 anni; - un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri 7 mesi di preavviso; in conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come sopra dovuto non può, comunque, essere superiore a 12 mesi; b) qualora il dirigente abbia diritto con effetto immediato al trattamento di previdenza di cui al successivo art. 90: - nella misura fissa di 6 mesi. Laddove la risoluzione del rapporto avvenga per dimissioni del dirigente, questi è tenuto a dare all'azienda, sia nel caso della lett. a) che in quello della lett. b) del comma precedente, un preavviso nella misura fissa di mesi 3, salvo che intervenga tra il dirigente e l'azienda un accordo per abbreviare o prolungare il termine. Qualora non siano osservati i termini previsti nei precedenti commi, è dovuta, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari al trattamento economico che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio e sia durante il preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e, più specificatamente, di corrispondere le mensilità relative al periodo di preavviso non compiuto. Art. 90 Il trattamento di fine rapporto è determinato secondo le norme di legge che regolano la materia. Ai fini del comma che precede, la retribuzione annua di riferimento è composta, oltre che dallo stipendio, da tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i trattamenti corrisposti ai sensi del capitolo XXII del presente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al dirigente trasferito o in missione. Per le anzianità maturate precedentemente al 1° luglio 1979 si applicano le disposizioni di cui all'accordo stipulato fra le parti il 16 maggio 1979 e dichiarazioni e accordi annessi, ferma restando la modifica determinatasi (a partire dal 1° giugno 1982 per effetto della legge 29 maggio 1982, n. 297) sui criteri stabiliti dall'accordo medesimo. In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'azienda per giusta causa, se i fatti che hanno dato luogo alla risoluzione abbiano provocato danno materiale all'azienda si conviene che è ammissibile, ai sensi dell'art. 1252 cod.civ., la compensazione tra quanto dovuto al dirigente e quanto al medesimo imputabile per risarcimento. Ove non venga raggiunto un diretto accordo fra le parti sull'ammontare del danno, la compensazione può essere effettuata in sede giudiziale, sempre fino a concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell'azienda stessa. Art. 91 In caso di morte del dirigente, compete agli aventi diritto, oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, il trattamento (art. 90) che sarebbe spettato al dirigente ove la risoluzione del rapporto fosse stata dovuta ad iniziativa dell'azienda. L'indennità di mancato preavviso viene corrisposta nella misura di cui all'art. 89, primo comma, lett. a) qualora gli aventi causa non abbiano diritto a percepire il trattamento di previdenza di cui al successivo art. 92. Qualora invece vi sia diritto a detto trattamento di previdenza, l'indennità di mancato preavviso spetta nella misura fissa di sette mensilità. Art. 92 Per trattamento di previdenza di cui agli artt. 89 e 91 si intende quello per il quale il dirigente venga a beneficiare di un trattamento di previdenza migliore di quello risultante dalle disposizioni di legge sulle assicurazioni sociali obbligatorie. Capitolo XXIV RINVIO Art. 93 Per quegli aspetti del rapporto di lavoro dei dirigenti che non trovano espressa regolamentazione nelle norme di cui ai capitoli da XVIII a XXIII del presente contratto valgono, in quanto giuridicamente applicabili e in quanto compatibili con la figura del dirigente, le norme contenute nei capitoli IV, VI, VIII, X, XIV, XVI del contratto medesimo. Le condizioni eventualmente stabilite da accordi individuali o aziendali più favorevoli si intendono mantenute "ad personam". DIRITTI SINDACALI Capitolo XXV DIRITTI SINDACALI Art. 94 L'Assicredito e le Organizzazioni sindacali del personale direttivo stipulanti si danno reciprocamente atto della esigenza di perseguire linee di sviluppo delle attività creditizie, anche alla luce delle innovazioni legislative in atto e in divenire, nonchè del crescente processo di internazionalizzazione dell'economia. Ai fini di cui sopra si ritiene essenziale un fattivo rapporto di sempre più approfondita collaborazione, nel rispetto dei reciproci ruoli, tra le aziende e le Organizzazioni sindacali del personale direttivo. Coerentemente con le esigenze sopra esposte, l'Assicredito e le Organizzazioni sindacali del personale direttivo concordano sulla opportunità di dar luogo, almeno annualmente: a) ad un incontro nazionale di illustrazione della situazione globale in atto nell'anno precedente nel settore con dati complessivi relativi a: situazione occupazionale, rilevanti ristrutturazioni aziendali, fusioni, cessioni e acquisizioni di sportelli; b) ad incontri di informazione tra le Direzioni aziendali e le rispettive delegazioni aziendali sindacali del personale direttivo concernenti: - gli indirizzi generali di evoluzione delle attività di impresa, con riferimento anche alle innovazioni tecnologiche di rilievo; - i principali programmi aziendali con particolare riferimento alle nuove iniziative, nonchè dati concernenti la consistenza del personale direttivo ripartito per gradi; - le politiche di aggiornamento professionale del personale direttivo. Nel quadro di tali politiche l'azienda promuove iniziative volte ad un sistema formativo tale da favorire livelli di preparazione e/o di riqualificazione professionale adeguati ai compiti del personale direttivo, allo scopo di consentire un adattamento rapido a fronte dei cambiamenti dell'impresa e un inserimento proficuo in caso di processi di mobilità nonchè ai fini del costante aggiornamento professionale del personale. Le delegazioni sindacali di cui all'art. 96 possono prospettare proprie indicazioni in ordine a quanto comunicato in merito alle predette iniziative di formazione. Art. 95 Le parti stipulanti il presente contratto riconoscono la rilevanza della funzione sindacale riguardante il personale direttivo sia a livello nazionale che in azienda - specie nell'attuale fase di trasformazione strutturale del settore del credito - e la necessità che la stessa segua le linee indicate nel presente capitolo. Le stesse parti ritengono che il rapporto con il personale direttivo si debba ispirare ad un modello partecipativo e che gli interventi delle delegazioni sindacali aziendali facenti capo alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto siano effettuati - coerentemente al ruolo e alla funzione del personale direttivo in azienda - secondo le modalità di seguito precisate. Eventuali divergenze tra l'azienda e le rispettive delegazioni sindacali aziendali, tali da poter determinare situazioni in contrasto con le finalità più sopra enunciate, potranno essere sottoposte, ad iniziativa di ciascuna di esse, all'esame congiunto in sede nazionale di Assicredito e della Organizzazione sindacale interessata stipulante il presente contratto. Art. 96 Le aziende riconoscono le delegazioni sindacali aziendali del personale direttivo quali organi di rappresentanza dei sindacati aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto e di intervento collegiale presso le rispettive Direzioni generali o centrali che provvederanno a dare luogo - con la tempestività del caso - agli incontri eventualmente richiesti dalle delegazioni medesime. Il riconoscimento di cui al comma che precede compete alla delegazione costituita presso azienda il cui personale direttivo risulti aderire per almeno il 35% al sindacato nel cui ambito la delegazione stessa risulti costituita. Il numero degli esponenti della delegazione aziendale non potrà eccedere i seguenti limiti: - 3 presso le aziende ove gli appartenenti al personale direttivo iscritti al sindacato stipulante - accertati ai sensi del successivo sesto comma - siano compresi tra le 35 e le 100 unità; - 5 presso le aziende ove gli appartenenti al personale direttivo iscritti al sindacato stipulante - accertati ai sensi del successivo sesto comma - siano compresi tra le 101 e le 300 unità; - 7 presso le aziende ove gli appartenenti al personale direttivo iscritti al sindacato stipulante - accertati ai sensi del successivo sesto comma - siano compresi tra le 301 e le 700 unità; - 9 presso le aziende ove gli appartenenti al personale direttivo iscritti al sindacato stipulante - accertati ai sensi del successivo sesto comma - siano compresi tra le 701 e le 1.000 unità; - 12 presso le aziende ove gli appartenenti al personale direttivo iscritti al sindacato stipulante - accertati ai sensi del successivo sesto comma - siano oltre le 1.000 unità. Nelle aziende ove il personale direttivo iscritto - da accertare ai sensi del successivo sesto comma - ad uno dei sindacati stipulanti sia inferiore alle 35 unità (e semprechè si realizzi il requisito di cui al secondo comma) la facoltà predetta viene riconosciuta ad un delegato aziendale. A tutti i fini di cui al presente articolo, l'avvenuta costituzione della delegazione suddetta nonchè - nei limiti fissati dai commi precedenti - i nominativi degli esponenti della delegazione medesima e le relative variazioni devono essere comunicati dal sindacato di appartenenza alla Direzione aziendale mediante lettera raccomandata a.r. Il numero degli appartenenti al personale direttivo da considerare iscritti a ciascuno dei sindacati stipulanti, ai fini di quanto più sopra previsto, si determina con effetto biennale (con decorrenza dal 1° luglio) sulla base del numero complessivo delle deleghe per l'esazione dei contributi sindacali che risultano rilasciate a ciascuna azienda in favore del sindacato interessato. A tal fine la determinazione del numero di dette deleghe si effettua con riferimento alla data del 31 maggio precedente il relativo biennio. I componenti la delegazione espleteranno l'incarico ricevuto, normalmente in forma collegiale, ovvero, su espresso mandato della delegazione stessa, anche in forma individuale; eventuali divergenze applicative che dovessero insorgere in materia fra le parti interessate saranno esaminate congiuntamente dalle Organizzazioni stipulanti rappresentative delle parti medesime a livello nazionale. Nota a verbale Ai fini della prima costituzione delle delegazioni sindacali aziendali del personale direttivo di cui al presente articolo, l'Organizzazione sindacale stipulante interessata può segnalare all'azienda il mese in cui viene raggiunto, in base alle deleghe per contributi sindacali, il numero minimo di iscritti che dà diritto alla costituzione di dette delegazioni. Verificata tale situazione, la delegazione sindacale aziendale medesima può essere costituita ed operare dopo l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è stato raggiunto il predetto numero di iscritti. Il biennio per la successiva rilevazione di cui al sesto comma del presente articolo decorre dal mese di maggio dell'anno successivo a quello della costituzione della delegazione in parola, salvo il caso di cui al comma seguente. Ove già sia stata costituita, presso la medesima azienda, una delegazione sindacale aziendale facente capo ad altra Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto, per le successive determinazioni del numero degli appartenenti al personale direttivo da considerare iscritti a ciascuno dei rispettivi sindacati, la cadenza biennale della rilevazione di cui al sesto comma del presente articolo decorre dalla data già determinata per la prima di dette delegazioni. Art. 97 La Direzione generale o centrale informerà, in via preventiva, le delegazioni sindacali aziendali di cui all'art. 96 del presente contratto di quelle articolazioni degli orari delle altre categorie di personale che riguardano nuclei operativi cui sono addetti anche funzionari e che incidono sulle modalità temporali della prestazione lavorativa dei medesimi. Qualora la delegazione sindacale di cui sopra ritenesse che, in proposito, possano determinarsi situazioni in contrasto con lo spirito dell'art. 31 del presente contratto, si darà luogo ad un incontro in sede aziendale con la rispettiva Direzione generale o centrale e, se del caso, successivamente in sede nazionale, con l'intervento dell'Assicredito e dell'Organizzazione stipulante di appartenenza di detta delegazione. Le delegazioni sindacali aziendali di cui sopra potranno, altresì, formulare, nel corso di un apposito incontro con la Direzione generale o centrale, proprie osservazioni in merito alle modalità applicative delle previsioni relative alla c.d. "giornata lunga" di sportello di cui all'art. 26. Per i processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni), fusione, concentrazione, scorporo, nonchè per gli appalti di significativa rilevanza, l'azienda - successivamente alla fase decisionale - provvederà a dare una informativa alla delegazione di cui all'art. 96. Per quanto attiene alle ricadute sulle condizioni di lavoro del personale direttivo in tutte le fattispecie di cui al comma precedente, le stesse formeranno oggetto di esame congiunto - su richiesta della delegazione medesima - prima dell'attuazione operativa. I relativi incontri si svolgeranno tra la Direzione aziendale e le delegazioni sindacali aziendali congiuntamente fra loro. Detta procedura - salvo diversi accordi tra le parti - dovrà esaurirsi entro un termine di 10 giorni, successivi all'informativa di cui al quinto comma, con facoltà per la delegazione sindacale di richiedere - ove giustificato dai risultati della procedura aziendale - un ulteriore incontro, a livello nazionale, tra le parti stipulanti interessate nei successivi 25 giorni. Per i casi di cui al 5° comma, l'azienda potrà attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale, al termine del periodo sopra indicato. Per le aziende considerate minori (punto 2, ultimo comma, del capitolo I, Disposizioni generali) in luogo delle disposizioni dei commi 5° e seguenti si applica fino al 31 dicembre 1990 quanto previsto dal precedente contratto collettivo nazionale di lavoro. Per il periodo successivo al 31 dicembre 1990 detta disciplina si applica secondo termini abbreviati, rispettivamente, a 6 e 14 giorni. Art. 98 La delegazione sindacale aziendale di cui all'art. 96 ha facoltà di intervenire nei confronti della rispettiva Direzione generale o centrale per l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto. La delegazione ha, altresì, facoltà di prospettare proprie considerazioni nel corso degli incontri annuali da tenersi in sede aziendale ai sensi dell'art. 94 sulle materie oggetto degli incontri stessi, per quanto concerne le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale direttivo. Alla delegazione verranno inoltre comunicati, prima della relativa applicazione, i criteri generali determinati dall'azienda per la valutazione delle prestazioni del personale direttivo. La delegazione ha, inoltre, il diritto di formulare proprie valutazioni in ordine ai criteri generali di determinazione del premio di produttività secondo quanto previsto all'art. 21, terzo comma, nonchè di esercitare la facoltà prevista al quinto comma del medesimo articolo, nei casi ivi previsti. Art. 99 Nel caso di controversia individuale di lavoro, che non riguardi i motivi della risoluzione del rapporto di lavoro, qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione in sede aziendale le parti possono di comune intesa chiedere - in relazione a quanto previsto dall'art. 410 cod.proc.civ. - l'intervento di una commissione, costituita da un rappresentante dell'Assicredito e da un rappresentante dell'organizzazione sindacale stipulante il presente contratto collettivo cui il lavoratore stesso aderisce o conferisce mandato, per l'espletamento di un tentativo di amichevole conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di richiesta d'intervento della commissione avanzata all'Assicredito dalle parti interessate: in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 411 cod.proc.civ. La commissione di conciliazione si riunisce, di norma, in Roma o in Milano presso gli uffici dell'Assicredito che ne curano la segreteria. Le controversie collettive aventi ad oggetto l'interpretazione di norme del presente contratto: - possono, su istanza di una delle parti firmatarie del presente contratto, formare oggetto di apposita valutazione tra le parti medesime; - ai fini di cui all'alinea precedente va avanzata istanza da almeno una delle parti firmatarie del presente contratto nei confronti delle altre parti tramite lettera raccomandata a.r.; - le parti si incontreranno entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per la valutazione di cui al primo alinea; - le eventuali intese raggiunte in tale sede formeranno parte integrante del presente contratto; - delle intese medesime si terrà conto anche ai fini del successivo contratto collettivo nazionale di lavoro. NORME COMUNI AL PERSONALE DIRETTIVO Capitolo XXVI DISPOSIZIONI PARTICOLARI Art. 100 Per la determinazione dell'anzianità, le frazioni mensili di anno di anzianità di servizio vengono calcolate in dodicesimi, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 gg., salvo che non sia diversamente previsto da norme specifiche. Art. 101 Fatte salve le eventuali condizioni aziendali più favorevoli già in atto alla data di stipulazione del presente contratto, a ciascun figlio o persona equiparata a carico - secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari - che per grave minorazione fisica o psichica risulti portatore di handicap ai fini dell'apprendimento, viene corrisposta una provvidenza annuale di L. 200.000. Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare e non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età del portatore di handicap, a presentazione da parte degli interessati, di idonea certificazione medica attestante, per l'anno di corresponsione, il sussistere delle condizioni richieste. Art. 102 Raccomandazione Con riferimento alle vive istanze manifestate in argomento dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto l'Assicredito raccomanda di voler sovvenire (se del caso anche in forma assicurativa) il personale direttivo - che vi si trovi maggiormente esposto in ragione delle mansioni esplicate - dalle conseguenze di eventuali attività criminose svolte da terzi nei confronti dell'azienda datrice di lavoro. Dichiarazioni delle parti 1. In relazione all'avvenuta istituzione nel settore di misure a carattere assistenziale che sovvengano il personale direttivo in caso di spese connesse a malattie o infortunio (di cui al contratto 27 ottobre 1987 ed alla successiva intesa del 14 novembre 1989), le parti convengono di: - elevare, a far tempo dal 1° gennaio 1991, la spesa annua complessiva a carico dell'azienda in misura comunque non superiore a L. 600.000 per ciascun interessato in servizio alla data di stipula delle relative polizze assicurative a favore dei dipendenti e del relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L'utilizzo della predetta nuova misura verrà effettuato sentite le delegazioni sindacali aziendali di cui all'art. 96. Il trattamento di cui sopra non si cumula con analoghe misure eventualmente in atto presso singole aziende, salvo l'adeguamento dell'importo all'uopo destinato ove inferiore; - avviare, entro 3 mesi dalla data di stipulazione del presente contratto collettivo nazionale, i lavori di un'apposita commissione di studio mista - composta da esponenti di Assicredito, Federdirigenticredito e Sinfub - incaricata di valutare la possibilità di regolamentare le prestazioni in parola, ferma la spesa per azienda stabilita nel precedente alinea, anche tramite strumenti diversi da quelli in atto (Cassa nazionale o simili). 2. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini del premio di rendimento e del trattamento di fine rapporto. Raccomandazione - In riferimento alla "Dichiarazione delle parti" n. 1 già riportata in calce all'art. 100 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 27 ottobre 1987 nonchè alla nuova situazione determinatasi per effetto delle modifiche legislative successivamente intervenute; - tenuto conto che permangono nel settore situazioni in cui il personale è destinatario del solo trattamento di pensione INPS; l'Assicredito, aderendo alle vive istanze in tal senso formulate dalle Organizzazioni sindacali del personale direttivo, raccomanda alle aziende che non abbiano provveduto ad istituire, comunque, trattamenti aziendali di previdenza, di esaminare col massimo spirito di comprensione il problema, andando incontro nel miglior modo possibile alle aspirazioni del personale direttivo, in contemperata valutazione delle situazioni in atto e delle possibilità aziendali. Capitolo XXVII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE Art. 103 Il trattamento risultante dalle disposizioni del presente contratto collettivo si intende stabilito in complessiva sostituzione dei trattamenti aziendali comunque in atto per effetto di contratti, di pattuizioni o regolamentazioni preesistenti. Le condizioni eventualmente stabilite da accordi individuali più favorevoli si intendono conservate "ad personam". Art. 104 Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica al personale direttivo in servizio alla data di stipulazione del contratto stesso o assunto successivamente. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data della sua stipulazione, salvo quanto diversamente stabilito dalle singole norme e relativi allegati e appendice al contratto stesso. Il presente contratto scadrà il 30 giugno 1993 e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per quattro anni (due anni per la parte economica) qualora non venga disdetto almeno tre mesi prima della scadenza stessa. Norma transitoria Gli effetti economici tabellari relativi al periodo dal 1° luglio 1989 alla data di stipulazione del presente contratto si applicano al personale cessato dal servizio nel periodo medesimo, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovuta al licenziamento per giusta causa, ovvero per giustificato motivo, ovvero a dimissioni senza immediato diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia. ALLEGATI Allegato 1 Elenco delle aziende di credito cui si riferisce l'art. 1, primo comma, del presente contratto collettivo nazionale di lavoro Banca Popolare di Abbiategrasso Abbiategrasso Banca Popolare Santa Venera Acireale Banca di Girgenti Agrigento Banca Tamborino Sangiovanni Alessano Banca Popolare della Murgia Altamura Banca Popolare Andriese Andria Banca Popolare di Aprilia Aprilia Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Arezzo Banca Popolare di Augusta Augusta Banca Popolare dell'Irpinia Avellino Banca Popolare della Marsica Avezzano Banca Popolare di Bari Bari Banca Popolare di Belpasso Belpasso Banca Popolare di Bergamo Bergamo Banca Provinciale Lombarda Bergamo Credito Bergamasco Bergamo Banca Sella Biella Banca di Bisceglie Bisceglie Credito Romagnolo Bologna Banca Popolare di Bolzano Bolzano Banca di Valle Camonica Breno Banca Credito Agrario Bresciano Brescia Banca Popolare di Brescia Brescia Banca San Paolo di Brescia Brescia Cassa San Giacomo Caltagirone Società di Banche Siciliane Caltagirone Banca Popolare del Molise Campobasso Banco di Credito Siciliano Canicattì Banca Popolare di Carini Carini Banca Popolare del Cassinate Cassino Banca Popolare di Castelfranco Veneto Castelfranco Veneto Banca Agricola Etnea Catania Credito Commerciale Tirreno Cava dei Tirreni Banca Agricola Popolare di Cerea Cerea Banca Popolare di Cesena Cesena Banca Popolare di Cividale Cividale del Friuli Banca Popolare di Codroipo Codroipo Banca Popolare di Cortona Cortona Banca Popolare di Crema Crema Banca Popolare di Cremona Cremona Banca Popolare di Crotone Crotone Banca Cuneese Lamberti Meinardi & C. Cuneo Banco di Desio e della Brianza Desio Banca Popolare di Faenza Faenza Banca di Credito Agrario di Ferrara Ferrara Banca C. Steinhauslin & C. Firenze Banca Mercantile Italiana Firenze Banca Toscana Firenze Banca Popolare di Fondi Fondi Banca della Ciociaria Frosinone Banca Vallone Galatina Banca Industriale Gallaratese Gallarate Banca Popolare di Gemona Gemona del Friuli Banca Passadore & C. Genova Banco di Chiavari e della Riviera Ligure Genova Banca Agricola Gorizia Banca Popolare Jonica Grottaglie Banca Cooperativa di Imola Imola Banca Popolare di Ancona Jesi Banca Popolare di Nicastro (1) Lamezia Terme Banca Popolare di Lanciano Lanciano Banca Popolare di Latisana Latisana Banca del Salento Lecce Credito Popolare Salentino Lecce Banca Popolare di Lecco Lecco Banca di Legnano Legnano Banca Popolare di Lodi Lodi Banca Popolare di Luino e di Varese Luino Banca Vincenzo Tamborino Maglie Banca Agricola Mantovana Mantova Banca di Marino Marino Banca Popolare di Marostica Marostica Banca del Lavoro Marsala Banca di Marsala Marsala Istituto Bancario Siciliano Marsala Banca Popolare del Materano Matera Banca Popolare Sud Puglia Matino Banca Briantea Merate Banca del Sud Messina Algemene Bank Nederland N.V. Milano Arab Banking Corporation Milano Banca Agricola Milanese Milano Banca Cesare Ponti Milano Banca Commerciale Italiana Milano Banca CreditWest e dei Comuni Vesuviani Milano Banca d'America e d'Italia Milano Banca Italo-Romena Milano Banca Lombarda di Depositi e Conti Correnti - Banca Lombarda Banca Manusardi & C. Milano Banca Popolare Commercio e Industria Milano Banca Popolare di Milano Milano Banca Rasini Milano Banco Ambrosiano Veneto Milano Banco Lariano Milano Banque Indosuez - Italia Milano Banque Nationale de Paris Milano Banque Paribas Milano Barclays Bank PLC Milano Caisse National de Credit Agricole Milano Cassa Lombarda Milano Citibank N.A. Milano Credit Commercial de France Milano Credit Lyonnais Milano Credito Artigiano Milano Credito Commerciale Milano Credito Italiano Milano Credito Lombardo Milano Credito Milanese Milano Credito Svizzero (2) Milano Dresdner Bank A.G. Milano Istituto Bancario Italiano Milano Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane Milano Istituto Centrale di Banche e Banchieri Milano Manufacturers Hanover Trust Company Milano Morgan Guaranty Trust Company of New York Milano Rasbank Milano Societè Generale Milano The Chase Manhattan Bank N.A. Milano Westdeutsche Landesbank Europa (2) Milano Banca Popolare dell'Emilia Modena Banco S. Geminiano e S. Prospero Modena Banca Cattolica Popolare Molfetta Banca Popolare di Asolo e Montebelluna Montebelluna Banca Popolare Valconca Morciano di Romagna Banca della Provincia di Napoli Napoli Banca Popolare di Napoli Napoli Banca Sannitica Napoli Banco di Napoli (3) Napoli Citibank Italia Napoli Banca Popolare di Novara Novara Banca Antoniana Padova Banca Popolare Veneta Padova Banca Industriale Palermo Banca Popolare Sant'Angelo Palermo Banco di Sicilia (3) Palermo Banca Popolare di Lecce Parabita Milano Banca Emiliana Parma Banco di Perugia Perugia Banca Popolare Pesarese e Ravennate Pesaro Banca di Piacenza Piacenza Banca Popolare Friuladria Pordenone Banca di Lucania Potenza Banca Popolare di Pescopagano e Brindisi Potenza Banca Arditi Galati Presicce Banca Agricola Popolare di Ragusa Ragusa Banca Popolare di Ravenna Ravenna Banca Cooperativa dell'Emilia Romagna - Cooperbanca Reggio Emilia Credito Emiliano Reggio Emilia Banca Popolare di Rieti Rieti Arab Bank PLC Roma Banca del Fucino Roma Banca Nazionale del Lavoro Roma Banca Nazionale dell'Agricoltura Roma Banca Nazionale delle Comunicazioni Roma Banco di Roma Roma Banco di Santo Spirito Roma Ubae - Arab Italian Bank Roma Banca Popolare di Salerno Salerno Banca Popolare Don Bosco di San Cataldo San Cataldo Banca Popolare di San Felice sul Panaro San Felice sul Panaro Banca Popolare Dauna San Paolo di Civitate Banca della Capitanata San Severo Banca Popolare di Sassari Sassari Banco di Sardegna Sassari Banca Popolare Massicana Sessa Aurunca Monte dei Paschi di Siena Siena Banca di Credito Popolare Siracusa Banca Popolare di Sondrio Sondrio Credito Valtellinese Sondrio Banca Popolare di Spoleto Spoleto Banca Popolare di Taranto Taranto Banca Popolare Abruzzese Marchigiana Teramo Banca Popolare di Terracina Terracina Banca Anonima di Credito (4) Torino Banca Brignone Torino Fratelli Ceriana Banca Torino Istituto Bancario San Paolo di Torino (3) Torino Banca di Credito Popolare Torre del Greco Banca del Popolo Trapani Banca Sicula Trapani Banca Calderari Trento Banca di Trento e Bolzano Trento Banca di Credito di Trieste Trieste Banca del Friuli Udine Banca Popolare Udinese Udine Banca Popolare "C. Piva" di Valdobbiadene Valdobbiadene Credito Varesino Varese Banca Cooperativa "Pio X" Velletri Banco San Marco Venezia Banca Popolare di Intra Verbania Intra Banca Popolare di Verona Verona Banca Cooperativa Valsabbina Vestone Banca Popolare Vicentina Vicenza Banca Popolare di Vigevano Vigevano Banca del Cimino Viterbo Cassa Rurale ed Artigiana di Viterbo Viterbo ---------(1) Fino al 30 novembre 1990. (2) Dal 1° gennaio 1991. (3) Per il personale direttivo di cui all'art. 1 del presente contratto v. protocollo in calce all'articolo medesimo. (4) Dal 1° gennaio 1991 cambia ragione sociale in Banca di Credito del Piemonte. Allegato 2 Elenco delle aziende cui si riferisce l'art. 1, secondo comma, del presente contratto collettivo nazionale di lavoro Finanziaria Regionale Valle D'Aosta - Finaosta Aosta Istituto Finanziario Regionale Pugliese - Finpuglia Bari Mediocredito della Puglia Bari Finarcom Bologna Credito Industriale Sardo Cagliari Finmolise - Finanziaria Regionale per lo sviluppo del Molise Campobasso Barclays Factoring Milano Barclays Financial Services Italia Milano Centrobanca - Banca Centrale di Credito Popolare Milano Citicorp Finanziaria - Citifin Milano Factorit - Società di Factoring delle Banche Popolari Italiane Milano Fiscambi Holding Milano Fiscambi Leasing Milano Interbanca - Banca per Finanziamenti a medio e lungo termine Milano Leasindustria - Leasing Industriale Italiano Milano Mediocredito Lombardo Milano Sogen Fiditalia Milano BN Factoring Napoli Mediocredito dell'Umbria Perugia Bonifiche Siele Finanziaria Roma Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche - Crediop Roma Efibanca - Ente Finanziario Interbancario Roma Figeroma - Fiduciaria e di Gestione Roma Finroma - Finanziaria Roma Roma Icle - Istituto Nazionale di Credito per il lavoro italiano all'estero Roma Imigest Roma Istituto Mobiliare Italiano Roma Istituto Nazionale di Credito Edilizio Roma Istituto per il Credito Sportivo Roma Lazio-Lis Roma Mediocredito Centrale - Istituto Centrale per il Credito a medio termine Roma Romaleasing Roma Società Finanziaria Laziale di sviluppo - Filas Roma Spei Factoring Roma Spei Leasing Roma Sardaleasing Sassari Mediocredito Abruzzese Teramo Ifil - Finanziaria di Partecipazioni Torino Locat - Locazione attrezzature Torino Mediocredito Piemontese Torino Soiem Torino Allegato 3 Indennità di rischio (misure in vigore dal 1° maggio 1990) L'adeguamento dell'indennità di rischio di cui alle lettere a) e b) viene effettuato con gli stessi criteri di proporzionalità applicati alle altre categorie di personale, in rapporto alla effettiva adibizione allo sportello degli interessati. Allegato 4 Dirigenti Banca Popolare di Abbiategrasso - Abbiategrasso - Direttore Banca Popolare Santa Venera - Acireale - Direttore Generale Banca di Girgenti - Agrigento - Direttore Generale Banca Tamborino Sangiovanni - Alessano - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Vice Direttore Centrale Banca Popolare della Murgia - Altamura - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Finaosta - Aosta - Direttore Generale - Direttore Operativo Banca Popolare di Aprilia - Aprilia - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Arezzo - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Vice Direttore Centrale - Direttore Dirigente - Dirigente Banca Popolare dell'Irpinia - Avellino - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca Popolare di Bari - Bari - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Vice Direttore Centrale Istituto Finanziario Regionale Pugliese - Finpuglia - Bari - Direttore Generale - Dirigente Servizi Reali Banca Popolare di Bergamo - Bergamo - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Vice Direttori Centrali - Direttori di Sede - Condirettori di Sede Banca Provinciale Lombarda - Bergamo - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Vice Direttore Centrale Credito Bergamasco - Bergamo - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Vice Direttore Centrale - Direttore addetto alla Direzione Generale - Direttore di Sede Banca Sella - Biella - Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale Credito Romagnolo - Bologna - Categoria I: Direttore Generale - Categoria II: Vice Direttore (i) Generale (i) - Categoria III: Direttore (i) Centrale (i) - Categoria IV: Vice Direttore (i) Centrale (i) - Categoria V: Direttori Principali addetti alla Direzione Generale Direttori Principali di Sede - Categoria VI: Direttori addetti alla Direzione Generale - Direttori Capo di Sede - Categoria VII: Condirettori addetti alla Direzione Generale - Direttori di Sede Finarcom - Bologna - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Dirigente di primo grado - Dirigente di secondo grado - Dirigente di terzo grado Banca Popolare di Bolzano - Bolzano - Direttore Banca di Valle Camonica - Breno - Direttore Banca Credito Agrario Bresciano - Brescia - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttori Centrali - Vice Direttori Centrali Banca Popolare di Brescia - Brescia - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale Banca San Paolo di Brescia - Brescia - Direttore Generale - Condirettore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Vice Direttore Centrale Credito Industriale Sardo - Cagliari - Direttore Generale - Vice Direttori Generali - Direttore - Condirettori - Vice Direttore Dirigente Società di Banche Siciliane - Caltagirone - Direttore - Condirettore Banca Popolare del Molise - Campobasso - Direttore Generale Banco di Credito Siciliano - Canicattì - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca Popolare del Cassinate - Cassino - Direttore Banca Popolare di Castelfranco Veneto - Castelfranco Veneto - Direttore Generale - Condirettore Generale - Vice Direttori Generali Banca Agricola Etnea - Catania - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale Credito Commerciale Tirreno - Cava dei Tirreni - Direttore - Vice Direttore Banca Agricola Popolare di Cerea - Cerea - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Amministrativo Banca Popolare di Cesena - Cesena - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca Popolare di Cividale - Cividale del Friuli - Direttore Generale - Direttore Centrale Banca Popolare di Codroipo - Codroipo - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca Popolare di Cortona - Cortona - Direttore Generale Banca Popolare di Crema - Crema - Direttore - Vice Direttore Banca Popolare di Cremona - Cremona - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Vice Direttore Centrale - Direttore addetto Banca Popolare di Crotone - Crotone - Direttore Centrale Banca Cuneese Lamberti Meinardi & C. - Cuneo - Direttore Centrale Banco di Desio e della Brianza - Desio - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca Popolare di Faenza - Faenza - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca di Credito Agrario di Ferrara - Ferrara - Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Vice Direttore Centrale - Direttore addetto alla Direzione Centrale - Condirettore addetto alla Direzione Centrale Banca C. Steinhauslin & C. - Firenze - Direttore Centrale - Vice Direttore Centrale Banca Mercantile Italiana - Firenze - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Dirigenti di 1ª, 2ª e 3ª classe Banca Toscana - Firenze - Direttore Generale - Vice Direttori Generali - Direttori Centrali - Vice Direttori Centrali - Direttori Principali e Direttore Titolare della Filiale di Firenze - Direttori di 1ª classe Dirigenti e Direttori Titolari delle Filiali di Arezzo, Empoli, Livorno, Lucca, Milano, Pisa, Prato e Roma Banca Popolare di Fondi - Fondi - Direttore Generale Banca della Ciociaria - Frosinone - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca Industriale Gallaratese - Gallarate - Direttore Generale - Condirettore Generale Banca Popolare di Gemona - Gemona del Friuli - Direttore Banca Passadore & C. - Genova (1) - Direttore Generale - Direttore Banco di Chiavari e della Riviera Ligure - Genova - Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale Banca Agricola - Gorizia - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca Popolare Jonica - Grottaglie - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca Cooperativa di Imola - Imola - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca Popolare di Ancona - Jesi - Direttore Generale - Vice Direttori Generali - Direttori Centrali addetti - Direttori Centrali - Vice Direttori Centrali Banca Popolare di Nicastro - Lamezia Terme (2) - Direttore Generale Banca Popolare di Lanciano - Lanciano - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca Popolare di Latisana - Latisana - Direttore Generale Banca del Salento - Lecce - Direttore Generale - Vice Direttori Generali Credito Popolare Salentino - Lecce - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca Popolare di Lecco - Lecco - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Vice Direttore Centrale Banca di Legnano - Legnano - Direttore Generale - Direttori Centrali - Ispettore Centrale Banca Popolare di Lodi - Lodi - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca Popolare di Luino e di Varese - Luino - Direttore Generale - Vice Direttori Generali Banca Vincenzo Tamborino - Maglie - Direttore Generale - Direttore di Sede - Vice Direttore Banca Agricola Mantovana - Mantova - Direttore Generale - Condirettore - Vice Direttori - Direttori Centrali - Condirettori Centrali - Vice Direttori Centrali Banca di Marino - Marino - Direttore Generale Banca Popolare di Marostica - Marostica - Direttore - Vice Direttore Banca del Lavoro - Marsala - Direttore Centrale - Vice Direttore Centrale Banca di Marsala - Marsala - Direttore Centrale - Vice Direttore Centrale Istituto Bancario Siciliano - Marsala - Direttori Centrali - Vice Direttori Centrali - Direttori addetti alla Direzione Centrale Banca Popolare del Materano - Matera - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca Popolare Sud Puglia - Matino - Direttore Generale - Condirettore Generale - Vice Direttore Generale Banca Briantea - Merate - Direttore - Vice Direttore Banca del Sud - Messina - Direttore Generale - Direttore di 1ª classe con nomina formale a Dirigente da parte del Consiglio di Amministrazione Algemene Bank Nederland N.V. - Milano - Direttore Generale - Direttore Arab Banking Corporation - Milano - Direttore Generale Banca Agricola Milanese - Milano - Direttore Generale - Condirettore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Vice Direttore Centrale - Direttore addetto alla Direzione Centrale Banca Cesare Ponti - Milano - Direttore Generale - Vice Direttore Banca Commerciale Italiana - Milano - Direttori Centrali - Condirettori Centrali - Direttori addetti alla Direzione Centrale - Direttori di importanti Filiali dipendenti direttamente dalla Direzione Centrale ed identificate nel seguente elenco: - Bari - Napoli - Bergamo - Padova - Bologna - Palermo - Brescia - Perugia - Cagliari - Prato - Catania - Roma - Firenze - Torino - Genova - Treviso - Milano - Trieste - Modena - Venezia - Monza - Verona - Vicenza - Condirettori Addetti alla Direzione Centrale - Condirettori delle più importanti Filiali identificate nell'elenco seguente, che siano designati a sostituire il Direttore in caso di assenza: - Genova - Roma - Milano - Torino - Napoli Banca Creditwest e dei Comuni Vesuviani - Milano - Direttore Generale - Direttore addetto alla Direzione Generale - Direttore di Filiale - Condirettore addetto alla Direzione Generale Banca d'America e d'Italia - Milano - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Vice Direttore Centrale - Direttore Dirigente presso la Direzione Generale e presso le Filiali Banca Italo-Romena - Milano - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca Lombarda di Depositi e Conti Correnti - Banca Lombarda - Milano - Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale Banca Manusardi & C. - Milano - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Direttore Superiore - Direttore Banca Popolare Commercio e Industria - Milano - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Vice Direttore Centrale Banca Popolare di Milano - Milano - Direttore Generale - Condirettore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Vice Direttore Centrale - Direttore addetto alla Direzione Centrale Banca Rasini - Milano - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Vice Direttore Centrale - Dirigente di servizio Banco Ambrosiano Veneto - Milano - Direttore Generale - Condirettori Generali - Vice Direttori Generali - Direttori Centrali - Condirettori Centrali - Vice Direttori Centrali Banco Lariano - Milano - Direttore Generale - Condirettori Generali - Vice Direttori Generali - Direttori Centrali - Condirettori Centrali - Vice Direttori Centrali Banque Indosuez - Italia - Milano - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Direttore-Segretario Generale - Direttore-Dirigente - Condirettore-Dirigente Banque Nationale de Paris - Milano - Direttore Generale - Direttore Amministrativo - Condirettore Generale - Vice Direttore Centrale Banque Paribas - Milano - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Dirigente - Condirettore Dirigente Barclays Bank PLC - Milano - Direttore Generale senior - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Vice Direttore Centrale - Direttore dirigente Barclays Financial Service Italia - Milano - Direttore Generale - Condirettore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Vice Direttore Centrale - Direttore Dirigente Caisse Nationale de Credit Agricole - Milano - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Direttore Dirigente Cassa Lombarda - Milano - Direttore Generale - Direttore Centrale - Vice Direttore Centrale - Direttore di Sede Dirigente Centrobanca - Banca Centrale di Credito Popolare - Milano - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale Citibank N.A. - Milano - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Direttore dirigente Citicorp Finanziaria-Citifin - Milano - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Direttore dirigente Credit Commercial de France - Milano - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Credit Lyonnais - Milano - Direttore Generale - Direttore di Divisione Credito Artigiano - Milano - Direttore Generale - Direttori Centrali - Condirettori Centrali - Vice Direttori Centrali Credito Commerciale - Milano - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Vice Direttore Centrale - Direttore principale - Direttore dirigente Credito Italiano - Milano - Direttori Centrali - Condirettori Centrali - Direttori addetti alla Direzione Centrale - Direttori - Condirettori Dirigenti Credito Lombardo - Milano - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Direttore di Sede Credito Milanese - Milano - Direttore Generale Factorit - Società di Factoring delle Banche Popolari Italiane - Milano - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale Fiscambi Holding - Milano - Direttore Generale Fiscambi Leasing - Milano - Direttore Generale Interbanca - Banca per Finanziamenti a Medio e Lungo Termine - Milano - Direttore Generale Istituto Bancario Italiano - Milano - Direttore Generale - Condirettore Generale - Vice Direttori Generali - Direttori Centrali - Condirettori Centrali - Vice Direttori Centrali Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane - Milano - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale Istituto Centrale di Banche e Banchieri - Milano - Direttore Generale Leasindustria - Leasing Industriale Italiano - Milano - Direttore Generale Manufacturers Hanover Trust Company - Milano - Direttore Generale - Condirettore Generale Mediocredito Lombardo - Milano - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Vice Direttore Centrale - Direttore addetto Morgan Guaranty Trust Company of New York - Milano - Direttore Generale Societè Generale - Milano - Direttore Generale - Vice Direttore Generale The Chase Manhattan Bank N.A. - Milano - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Vice Direttore Centrale Banca Popolare dell'Emilia - Modena - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Vice Direttore Centrale Banco San Geminiano e San Prospero - Modena - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Vice Direttore Centrale Banca Cattolica Popolare - Molfetta - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca Popolare di Asolo e Montebelluna - Montebelluna - Direttore Banca Popolare Valconca - Morciano di Romagna - Direttore Generale Banca della Provincia di Napoli - Napoli - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Vice Direttore Centrale - Direttore Dirigente Banca Popolare di Napoli - Napoli - Direttore Generale - Condirettore Generale Banca Sannitica - Napoli - Direttore Centrale 1ª classe - Direttore Centrale 2ª classe - Condirettore Centrale - Vice Direttore Centrale - Direttore di Sede 1ª classe - Direttore di Sede 2ª classe - Direttore di Sede 3ª classe BN Factoring - Napoli - Direttore Generale Citibank Italia - Napoli - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttori Centrali - Condirettori Centrali - Direttori addetti alla D.C. Banca Popolare di Novara - Novara - Direttore Centrale di 1ª - Direttore Centrale di 2ª - Condirettore Centrale di 1ª - Condirettore Centrale di 2ª - Vice Direttore Centrale di 1ª - Vice Direttore Centrale di 2ª - Direttori di Sede addetti alla Direzione Centrale - Direttori di Sede - Condirettori di Sede addetti alla Direzione Centrale - Il Condirettore Vicario delle Sedi principali Banca Antoniana - Padova - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Vice Direttore Centrale - Direttore di Sede - Dirigente Banca Popolare Veneta - Padova - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca Industriale - Palermo - Direttore Centrale - Vice Direttore Centrale Banca Popolare Sant'Angelo - Palermo - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Vicario - Vice Direttore Generale - Dirigente Banca Popolare di Lecce - Parabita - Direttore Generale - Condirettori Generali - Vice Direttore Generale Banca Emiliana - Parma - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Mediocredito dell'Umbria - Perugia - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca Popolare Pesarese e Ravennate - Pesaro - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca di Piacenza - Piacenza - Direttore Generale Banca Popolare Friuladria - Pordenone - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Dirigente Banca di Lucania - Potenza - Direttore Generale Banca Popolare di Pescopagano e Brindisi - Potenza - Direttore Generale - Condirettore Generale - Vice Direttore Generale Banca Arditi Galati - Presicce - Direttore - Condirettore Banca Agricola Popolare di Ragusa - Ragusa - Direttore Centrale - Vice Direttori Centrali Banca Popolare di Ravenna - Ravenna - Direttore Generale Banca Cooperativa dell'Emilia Romagna - Cooperbanca - Reggio Emilia - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Vice Direttore Dirigente Credito Emiliano - Reggio Emilia - Direttore Generale - Condirettore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Vice Direttore Centrale - Direttore Principale - Vice Direttore Principale - Direttore Dirigente di 1ª - Direttore Dirigente di 2ª Banca Popolare di Rieti - Rieti - Direttore Generale Arab Bank PLC - Roma - Direttore - Condirettore Banca del Fucino - Roma - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca Nazionale del Lavoro - Roma - Direttore Superiore - Ispettore Principale Capo - Direttore di Sede - Ispettore Principale - Direttore di 1ª cat. - Ispettore Superiore di 1ª cat. Banca Nazionale dell'Agricoltura - Roma - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Vice Direttore Centrale - Direttore di Sede principale Banca Nazionale delle Comunicazioni - Roma - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttori Centrali - Vice Direttori Centrali - Direttori Principali addetti alla Direzione Generale - Direttori Principali - Direttori Titolari di Filiali Principali Banco di Roma - Roma - Direttori Centrali - Condirettori Centrali - Direttori addetti alla Direzione Centrale - Direttori di Filiale in servizio presso la Direzione Centrale - Direttori di importanti Filiali identificate nel seguente elenco: - Ancona - Napoli - Bari - Palermo - Barletta (3) - Parma - Bologna - Perugia - Cagliari - Pescara - Caserta (3) - Piacenza (3) - Catania - Prato (3) - Como (3) - Roma - Firenze - Salerno (3) - Foggia - Taranto - Genova - Torino - Lecce (3) - Trieste - Livorno - Venezia - Milano - Vicenza - Monza - Condirettori addetti alla Direzione Centrale - Condirettori delle più importanti Filiali identificate nell'elenco seguente, che siano designati a sostituire il Direttore in caso di assenza: - Ancona - Napoli - Bari - Palermo - Bologna - Roma - Firenze - Torino - Genova - Venezia - Milano - Condirettori Dirigenti delle seguenti Filiali: - Milano - Napoli - Roma Banco di Santo Spirito - Roma (4) - Direttore Generale - Vice Direttori Generali - Direttori Centrali - Condirettori Centrali - Direttori addetti alla Direzione Centrale - Direttori delle seguenti Filiali: Milano, Napoli, Roma Bonifiche Siele Finanziaria - Roma - Direttore Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche - Crediop - Roma - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore di 1ª classe - Direttore di 2ª classe - Condirettore Efibanca - Ente Finanziario Interbancario - Roma - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttori Icle - Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero - Roma - Direttore Generale - I preposti ai seguenti servizi: - Servizio Affari Generali - Servizio Finanziamenti - Servizio Ragioneria Imigest - Roma - Direttore Generale Istituto Mobiliare Italiano - Roma - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Segretario Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Direttore - Condirettore Istituto Nazionale di Credito Edilizio - Roma - Direttore Generale Istituto per il Credito Sportivo - Roma - Direttore Generale - Direttore di Servizio Mediocredito Centrale - Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine - Roma - Direttore Generale - Direttori - Condirettori Società Finanziaria Laziale di Sviluppo - Filas - Roma - Direttore Generale Spei Factoring - Roma - Direttore Generale Spei Leasing - Roma - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Ubae-Arab Italian Bank - Roma - Direttore Generale - Condirettore Generale - Vice Direttore Generale Banca Popolare di Salerno - Salerno - Direttore Generale Banca Popolare Don Bosco di San Cataldo - San Cataldo - Direttore Banca Popolare di San Felice sul Panaro - San Felice sul Panaro - Direttore Generale Banca Popolare Dauna - San Paolo di Civitate - Direttore Generale Banca della Capitanata - San Severo - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca Popolare di Sassari - Sassari - Direttore Generale - Vice Direttori Generali Banco di Sardegna - Sassari - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Vice Direttore Centrale Sardaleasing - Sassari - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Vice Direttore Centrale Banca Popolare Massicana - Sessa Aurunca - Direttore Generale Monte dei Paschi di Siena - Siena - Direttori Centrali - Vice Direttori Centrali - Direttori Principali, Ispettori Principali, Legali Principali, Tecnici Principali - Direttori di 1ª cl. Dirigenti, Ispettori Superiori Dirigenti, Legali di 1ª cl. Dirigenti, Tecnici di 1ª cl. Dirigenti Banca di Credito Popolare - Siracusa - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore di Divisione - Dirigente Banca Popolare di Sondrio - Sondrio - Direttore Generale Credito Valtellinese - Sondrio - Direttore Generale Banca Popolare di Spoleto - Spoleto - Direttore Generale - Condirettore Generale - Vice Direttore Generale - Dirigente principale - Dirigente Banca Popolare di Taranto - Taranto - Direttore Generale Banca Popolare Abruzzese Marchigiana - Teramo - Direttore Generale - Primo Direttore Centrale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Dirigente Mediocredito Abruzzese - Teramo - Direttore Banca Popolare di Terracina - Terracina - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca Anonima di Credito - Torino (5) - Direttore Generale Banca Brignone - Torino - Direttore Generale - Direttore Centrale Fratelli Ceriana Banca - Torino - Direttore Generale Ifil - Finanziaria di Partecipazioni - Torino - Direttore Generale Locat - Locazione Attrezzature - Torino - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale Mediocredito Piemontese - Torino - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Segretario Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Direttore addetto Banca di Credito Popolare - Torre del Greco - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Vice Direttore Centrale Banca del Popolo - Trapani - Direttore Centrale - Vice Direttore Centrale - Dirigente di Servizi Centrali Banca Sicula - Trapani - Direttore Centrale - Vice Direttore Centrale - Dirigente addetto ai Servizi Centrali Banca Calderari - Trento - Direttore Banca di Trento e Bolzano - Trento - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Vice Direttore Centrale Banca del Friuli - Udine - Direttore Generale - Vice Direttori Generali - Procuratori Generali Banca Popolare Udinese - Udine - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Vice Direttore Centrale Banca Popolare "C. Piva" di Valdobbiadene - Valdobbiadene - Direttore Generale Credito Varesino - Varese - Direttore Generale - Condirettori Generali - Vice Direttori Generali - Direttori, Condirettori e Vice Direttori Centrali - Direttori addetti alla Direzione Generale - Direttore della Sede di Busto Arsizio - Direttore della Sede di Gallarate - Direttore della Sede di Milano - Direttore della Sede di Saronno - Direttore della Sede di Varese Banca Cooperativa "Pio X" - Velletri - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Dirigenti addetti alla Direzione Generale (Ispettore Principale e Dirigente Ufficio Fidi) Banco San Marco - Venezia - Direttore Banca Popolare di Intra - Verbania Intra - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Direttore addetto alla Direzione Generale Banca Popolare di Verona - Verona - Direttore Generale - Vice Direttore Generale - Direttore Centrale - Condirettore Centrale - Vice Direttore Centrale - Direttore Principale Banca Cooperativa Valsabbina - Vestone - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca Popolare Vicentina - Vicenza - Direttore Generale - Direttori Centrali - Vice Direttori Centrali - Direttori addetti alla Direzione Generale Banca Popolare di Vigevano - Vigevano - Direttore Generale - Vice Direttore Generale Banca del Cimino - Viterbo - Direttore Generale - Vice Direttore Generale ---------(1) Dal 1° gennaio 1991: - Direttore Generale - Direttori - Condirettori (2) Fino al 30 novembre 1990. (3) Dal 1° gennaio 1991. (4) Dal 1° marzo 1991: - Direttore Generale - Vice Direttori Generali - Direttori Centrali - Condirettori Centrali - Dirigenti Capi Divisioni e/o Servizi della Direzione Centrale - Dirigenti Capi Filiali (5) Dal 1° gennaio 1991 cambia ragione sociale in Banca di Credito del Piemonte.