Capitolato

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Capitolato
Allegato 1)
A.S.L. TO 1
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
OPERE ELETTRICHE ED ASSIMILABILI PER LA
REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA FUNZIONALE DI
ACCETTAZIONE, SUPPORTO AMMINISTRATIVO ED
AMBULATORI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
MARTINI DELL’ASLTO1.
OTTOBRE 2009
PREDISPOSIZIONE TECNICA
P.I. CONCOVIA Michele
PREDISPOSIZIONE AMMINISTRATIVA
SIG. TOSCANO Donato
IL DIRETTORE S.C.
TECNICO MANUTENZIONE
Arch. Antonietta PASTORE
1
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI
LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la
realizzazione degli interventi di natura elettrica ed affine, da svolgere presso il piano terra ed il
piano seminterrato, area palazzina uffici ed ex Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero
Martini dell’ASL TO 1 sito in Via Tofane n. 71 Torino.
Le opere suddette sono dettagliatamente descritte nella Parte Seconda – Prescrizioni Tecniche
nonché nella Parte Terza – Modi di esecuzione di ogni categoria di lavoro del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.
In particolare gli interventi consistono nella prestazione, da parte del soggetto aggiudicatario, di
tutte quelle opere che si renderanno necessarie, a giudizio dell'Azienda sanitaria, per garantire la
migliore efficienza funzionale degli edifici di cui trattasi e dei servizi ospedalieri, nonché la
sicurezza d'uso dei medesimi a salvaguardia della incolumità di persone e cose, in base alla
normativa attualmente in vigore, secondo le disposizioni di servizio che verranno impartite di
volta in volta.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente
Capitolato Speciale del quale l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Le
maestranze impiegate devono pertanto essere in grado di compiere il lavoro a regola d’arte e nei
tempi normali che il tipo di lavoro richiede.
L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica, da parte del Soggetto
Aggiudicatario, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo
regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze generali e speciali che
possano aver influito sul giudizio del Soggetto aggiudicatario circa la convenienza di assumere
l’appalto, anche in relazione all’offerta economica dallo stesso formulata.
Art. 2 – Durata ed ammontare dell’appalto
La durata temporale dell’appalto prevista è di giorni 180 (centottanta) solari, successivi e
continuativi decorrenti dalla data della firma del verbale di consegna dei lavori.
Si precisa che, per la tipologia particolare dei luoghi nei quali verranno eseguite le opere nonché
del contesto ospedaliero, le prestazioni dovranno essere svolte con orari particolari per non
interferire con le attività ospedaliere da concordare con la Direzione dei Lavori.
L’importo complessivo previsto per l’esecuzione delle opere oggetto del presente Capitolato
Speciale d’Appalto, è pari a complessivi Euro 95.000,00= (novantacinquemila) oneri fiscali
esclusi di cui Euro 5.000,00= (cinquemila) oneri fiscali esclusi per oneri della sicurezza e la
salute nel cantiere non soggetti a ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo
periodo D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e del punto 4.1.4 dell’allegato XV D.Lgs. 0904.2008
n. 81 e s.m.i.
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QUADRO ECONOMICO
Euro 90.000,00
Importo complessivo a base di gara- iva esclusa
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) – iva esclusa
Euro
5.000,00
Euro 95.000,00
TOTALE COMPLESSIVO – iva esclusa
Art. 3 – Modalità di partecipazione
I lavori verranno affidati mediante la procedura di “cottimo fiduciario” a seguito di esperimento
di gara informale, in conformità a quanto previsto all’art. 125, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, secondo le modalità disciplinate dal vigente Regolamento aziendale dei
lavori in economia approvato con Deliberazione n. 969/A.05/2008 del 08/10/2008.
La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso espresso sotto forma di massimo
ribasso percentuale unico ed uniforme da applicare all’elenco prezzi desunto dal Prezziario delle
Opere Pubbliche della Regione Piemonte Edizione 2009 Aggiornamento dicembre 2008 –
D.G.R. n. 34-10910 del 02.03.2009 B.U.R. n. 13 del 02.04.2009 - sez. 06 IMPIANTI
ELETTRICI
E
SPECIALI
sito
Regione
Piemonte:
www.regione.piemonte.it\oopp\prezziario\index03.htm., secondo quanto previsto al punto 2
comma a) dell’articolo 82 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e dal D.P.R. 21.12.1999 n. 554
e s.m.i.
Il ribasso percentuale unico ed uniforme dovrà essere espresso in cifre e in lettere con tre (3)
cifre decimali.
In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere è valida quella in lettere.
In sede di aggiudicazione è prevista l’esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia secondo quanto previsto dal
comma 9. art. 122 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e dal D.Lgs. 11.09.2008 n. 152 e s.m.i..
Non si procederà all’aggiudicazione qualora sia pervenuta una sola offerta valida, secondo
quanto disposto al punto 4. art. 55 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
E’ altresì disposto che l’aggiudicazione non avverrà se nessuna offerta di gara risulti conveniente
od idonea in relazione all’oggetto dei contratti da stipulare, così come previsto al punto 3. Art. 81
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
Qualora vi sia parità di offerte tra due o più concorrenti, si procederà in sede di gara, alla
richiesta di miglioria dei ribassi percentuali unici ed uniformi proposti.
Nel caso in cui tale esperimento non sortisse effetti, si procederà all’aggiudicazione mediante
sorteggio.
Condizione essenziale per la formulazione dell’offerta è il possesso di tutti i requisiti previsti nel
presente capitolato speciale d’appalto.
Il mancato possesso dei requisiti di capitolato è causa di esclusione.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi dell’articolo 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione
approvato con D.P.R. 25 Gennaio 2000, n. 34 ed in conformità all’allegato «A» al predetto
regolamento, i lavori sono classificati nella categoria generale di opere generali “OS 30”
IMPIANTI ELETTRICI ;
Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 18 della legge n. 55 del 1990 e degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale.
E’ consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 12.04.2006 n.
163 e s.m.i., secondo le modalità previste nell’istanza di partecipazione.
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente capitolato speciale d’appalto;
b) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008
e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto
piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a) D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e
all’articolo 100, comma 5, del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., qualora accolte dal
coordinatore per la sicurezza;
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c) D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i., all’articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 09.04.2008 n.
81e s.m.i. e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e
in particolare:
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 per quanto
applicabile;
- il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 con i relativi allegati e s.m.i..
- il Regolamento aziendale dei lavori in economia approvato con Deliberazione n.
969/A.05/2008 del 08/10/2008.
Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale d’Appalto da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici di lavori pubblici, nonché di completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
Art. 8 – Successione e Fallimento dell’appaltatore
In caso di morte dell’appaltatore, se persona fisica, l’ASL TO 1 potrà risolvere il contratto od
accordare agli eredi la continuazione.
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 art.
37 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
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Art. 9 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi successivi,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di
cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo
atto di mandato.
Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli
articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori
La durata temporale dell’appalto prevista è di giorni 180 (centottanta) solari, successivi e
continuativi decorrenti dalla data della firma del verbale di consegna dei lavori.
La Stazione appaltante può procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338
della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal
caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 giorni e non superiore a 10;
i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori,
l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave
negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a
scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al
proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate dei locali. In
tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e
l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo dei lavori I termini per l’esecuzione
del contratto si intendono decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’ultimo locale. Il
comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza
sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Art. 12 - Termini per l'ultimazione dei lavori
I lavori oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto devono essere regolarmente eseguiti
entro giorni solari 180 (centottanta) successivi e continuativi decorrenti dalla data della firma del
verbale di consegna lavori.
Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero, l’Amministrazione si riserva di ordinare
l’esecuzione dei lavori e disporne l’esecuzione nel modo che riterrà più conveniente.
La consegna avverrà, per ogni lavoro, mediante apposito “ORDINE DI SERVIZIO” a cura del
Direttore dei Lavori, secondo le modalità operative specificate in successivo articolo del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.
I locali dovranno essere riconsegnati alla conclusione delle opere in perfetto stato di
conservazione e di agibilità. Dovrà altresì essere fornita, entro 15 giorni dalla scadenza del
periodo di appalto, una relazione circa lo stato di efficienza degli stessi, anche ai fini della
sicurezza, in relazione alla normativa vigente dell’appalto.
Art. 13 - Sospensioni e proroghe
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che le attività lavorative procedano utilmente a regola d’arte, la
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direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei
lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore.
Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha
efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse
o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette
l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di
giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è
efficace dalla data della sua redazione.
Si applicano l’articolo 133 - Sospensione e ripresa dei lavori - del DPR 21.12.1999 n. 554 e
s.m.i. e gli articoli n. 24 – Sospensione e ripresa dei lavori - , n. 25 – Sospensione illegittima - e
n. 26 - Proroghe – D.M. 19.04.2000 n. 145 e s.m.i..
I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura
della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di
avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto
giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso
o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal
ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono
essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di
adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
responsabile del procedimento.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate
l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione
appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
Art. 14 - Penali in caso di ritardo
L’ammontare delle penali varia a seconda dell’inadempienza accertata tra cui:
per mancato rispetto dei termini contrattuali stabiliti in giorni 60 (sessanta) successivi e
continuativi decorrenti dalla data della firma del verbale di consegna lavori.
- per ogni ritardo nell’intervento richiesto,
- per deficienze di servizio,
- nell’esecuzione dell’ordine di servizio, sia per l’avvio delle opere impreviste che per la
loro ultimazione.
-
Il soggetto aggiudicatario, per il tempo che impiegasse per il completamento dei lavori oltre il
termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà sottostare ad una penale
pecuniaria pari ad Euro 1.000,00= (euro mille) per ogni giorno solare, successivo e continuativo
di ritardo nella ultimazione dei lavori.
A giustificazione dell'eventuale ritardo il soggetto aggiudicatario non può invocare eventuali
ritardi che potessero essere causati da altre Ditte che provvedono per conto dell’A.S.L. TO 1 ad
altri lavori, se essa non avrà denunciato in tempo e per iscritto alla Direzione Lavori l'effettivo
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ritardo eventualmente causatole, dovendo la Direzione stessa farne regolare contestazione in
contraddittorio, presenti o no, le Ditte ed Imprese interessate.
Per ogni ordine di lavoro, il soggetto aggiudicatario ha al massimo 5 (cinque) giorni lavorativi
per iniziare i lavori richiesti. Allo scadere del quinto giorno lavorativo, qualora il soggetto
aggiudicatario non avesse ancora dato inizio alle opere, viene penalizzato di Euro 2.000,00=
(euro duemila)per ogni giorno solare, successivo e continuativo alla scadenza del termine
precedentemente stabilito. Detta penalità viene applicata per ogni ordine di lavoro non eseguito.
Qualora senza giustificato motivo tecnico (e non di carenza di personale) il soggetto
aggiudicatario ritardasse uno o più lavori, viene applicata una penalità di Euro 1.000,00= ( euro
mille) per ogni giorno solare, naturale, consecutivo in cui sia contestabile l’inconveniente. Detta
penalità è applicata per ogni ordine di lavoro il cui termine è stato ritardato.
Il soggetto aggiudicatario non può sospendere in alcun modo i cantieri in corso e deve
provvedere attentamente e puntualmente ad assicurare una disponibilità di operai specializzati e
qualificati in relazione alla necessita del cantiere in corso.
Qualora senza giustificato motivo tecnico (e non di carenza di mezzi o di personale) il soggetto
aggiudicatario sospendesse un cantiere, senza averne ricevuto la necessaria autorizzazione dalla
Direzione Lavori, l’impresa stessa viene penalizzata di Euro 1.000,00= ( euro mille) per ogni
giorno di sospensione dei lavori.
La presentazione del campionario deve essere tempestiva e, dopo la richiesta della D.L., la Ditta
dovrà entro 5 (cinque) giorni solari, presentare la campionatura richiesta, in caso contrario la
Ditta viene sottoposta ad una penalità di Euro 500,00= (euro cinquecento) per ogni giorno
solare, successivo e continuativo di ritardo.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10
per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 18, in materia di
risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 15 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
Entro due giorni dalla data di inizio lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione
lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie,
alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite
per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto,
entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si
sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità
o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i
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d) siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti
diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
e) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici.
Art. 16 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso
il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza
dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali
o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14
D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., fino alla relativa revoca.
Art. 17 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni della S.C. Tecnico – Manutenzione riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli,
nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione degli interventi o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;
f) rallentamento degli interventi, senza giustificato motivo;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera.
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Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
l'espletamento dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatrici o cautelari
che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà
luogo l'accertamento dello stato di esecuzione del’intervento.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza
di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché,
nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto comprese le eventuali maggiori spese connesse all’affidamento dei lavori di
manutenzione a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere
qualunque somma maturata a credito dall’appaltatore in ragione degli interventi eseguiti nonché
rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
La Stazione Appaltante si avvale della facoltà disciplinata dagli articoli n. 138, 139 e 140 del
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e pertanto interpella progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’affidamento del completamento dell’intervento.
Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso
l’originario aggiudicatario.
Art. 18 - Risoluzione del contratto
L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi
produce la risoluzione del contratto a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di
ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei Contratti.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo
appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 14, comma 2, è computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto alle scadenze
esplicitamente fissate e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la
messa in mora di cui al comma precedente.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato
a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma
maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia
fideiussoria.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 19 – Contabilizzazione dei lavori
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 D.L. 28.03.1997 n. 79, convertito con modificazioni dalla L.
28.05.1997 n. 140 e s.m.i., non è dovuta alcuna anticipazione.
I prezzi oggetto della presente gara devono comprendere:
a) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, sprechi, ecc. nessuna
eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
b) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi e utensili
del mestiere, più idonei e moderni nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli
infortuni ed accessori di ogni specie, beneficio, ecc. nonché nel caso di lavoro notturno,
comprende anche la spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavoro;
c) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera in perfetto stato di servibilità e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare uso, ecc. le attrezzature, tutto come sopra;
d) per i lavori a misura, tutte le spese per i ponteggi a norma di legge ed ogni altro mezzo
d'opera, assicurazione di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed
impiego, indennità di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni
temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisionali nessuno escluso, da utilizzare in
particolare, in caso di sospensione dei lavori senza oneri aggiuntivi per l’Azienda
Sanitaria, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc. e quanto occorra per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che il soggetto aggiudicatario dovrà sostenere a tale scopo
anche se non esplicitamente indicati o richiamati nei vari articoli o nell'Elenco Prezzi.
Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi
dell’art. 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la
sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 3, e al netto dell’importo delle rate di acconto
precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 40 % (quaranta per cento) dell’importo
contrattuale.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai
sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in
sede di conto finale.
Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, il direttore
dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo
168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
……………………» con l’indicazione della data di chiusura.
Entro lo stesso termine di cui al comma 4 il R.U.P. emette il conseguente certificato di
pagamento, ai sensi dell’articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente fare
riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 4, con l’indicazione della
data di emissione.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 e s.m.i..
Ai sensi dell’articolo 114, comma 3, del regolamento generale, qualora i lavori rimangano
sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore,
si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
In deroga alla previsione del comma 2, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o
superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di
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avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 2, ma non
superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso
alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di
pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo.
L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 21.
Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario
eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e s.m.i., come introdotto dall’articolo
2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice
dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte
della Stazione appaltante; a tal fine trova applicazione l’articolo 11, comma 5;
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le
fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni
dal pagamento precedente;
c) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con
le modalità di cui al D.M. 18.01.2008 n. 40 e s.m.i.. In caso di inadempienza accertata, il
pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente
per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Non sono tenuti in nessun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini
di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.
Art. 20 - Variazione dei lavori
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nei lavori oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti
in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11
del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 D.P.R. 21.12.1999 n.
554 e s.m.i. e dall'articolo 132 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
Non sono riconosciute prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite
senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal
regolamento.
Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dei lavori oggetto di tali richieste.
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in
aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario
del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
E’ prevista la sottoscrizione di un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento ed i conseguenti
adempimenti secondo quanto disposto al CAPO 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SICUREZZA del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
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Art. 21 - Pagamenti a saldo
Il conto finale dei lavori è redatto entro 20 (venti) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col
conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare,
la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al
comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’ appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il
termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l' appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 19, comma 3, nulla ostando, è pagata
entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’art. 185
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione
che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e dell’art. 102, comma 3 D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e s.m.i..
Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e s.m.i., la garanzia fideiussoria di
cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a. importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A.
all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo
di due anni;
b. la garanzia fideiussoria ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si
estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione;
c. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato
da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria
rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al
decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante
prima che l certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere
definitivo.
L’ appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 19, comma 9.
Art. 22 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione.
Trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’ appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
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Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza
che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o
riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di
esecuzione dei lavori.
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 21 comma 3,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono
dovuti gli interessi di mora.
Art. 23 – Revisione prezzi
Ai sensi dell’articolo 133 commi 2. e 3. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., è esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 24 – Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 117 D.Lgs. 12.04.2006 n.
163 e s.m.i. e dalla Legge 21/2/1991 n. 52 e s.m.i., a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario od un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che
il contratto di cessione, in originale o copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante
prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del
procedimento.
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI
LAVORI
art. 25 - Lavori a misura
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a misura; il corrispettivo del lavoro a misura
resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna misura o sul
valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può
essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati
nella descrizione dei lavori a misura, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili
alla funzionalità, completezza e correttezza dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte.
Art. 26 – Ordini di servizio per esecuzione opere
L’esecuzione delle opere deve avvenire facendo riferimento a quanto descritto dalle
prescrizioni tecniche riportate nella parte seconda del presente capitolato, ovvero secondo quanto
prescritto negli appositi “ordini di servizio”.
L’esecuzione delle forniture e delle installazioni deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data
di ricevimento dell’ordinazione, salvo diversi e congrui termini indicati nell’ordinativo, stabiliti
in base alla specificità del materiale da fornire, secondo apposito “Ordine di Servizio”.
Gli ordini per i singoli lavori verranno numerati in ordine progressivo e trasmessi con
Raccomandata A.R. o Telegramma o a mezzo fax o presso il cantiere di lavoro con
Raccomandata a mano; il soggetto aggiudicatario dovrà darne corso entro 3 (tre) giorni solari,
naturali e continui dal ricevimento dell'ordine, salvo diversa disposizione della D.L..
L’Azienda Sanitaria, attraverso il parere del D.L., si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire
l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine di tempo perentorio e di disporre
l'ordine cronologico delle opere stesse nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in
relazione alle esigenze di coordinare i lavori di cui trattasi con l’ esecuzione di altre opere e
consegna di forniture non comprese nell'appalto, senza che il soggetto aggiudicatario possa
rifiutarsi o farne oggetto di richieste di speciali compensi.
La tipologia e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto, saranno di
volta in volta comunicate dal Servizio Tecnico Manutenzione dell’Azienda Sanitaria con idonea
descrizione di massima che sarà di aiuto e di traccia alle disposizioni che verranno impartite
dalla Direzione dei Lavori, durante le fasi di attuazione nel cantiere.
Poiché in alcuni casi gli interventi richiesti, per l’urgenza dell’opera, non possono consentire la
preventiva quantificazione degli importi e/o la tipologia dell’intervento, è consentito, in accordo
con la Direzione Lavori procedere all’esecuzione degli stessi e contestuale accertamento del loro
importo.
I progetti, o gli eventuali schemi di massima forniti dalla Direzione Lavori a seguito di Ordini di
servizio, o quali elementi di riferimento per preventivi di lavori da eseguire, sono redatti in forma
esecutiva, fatte salve tutte le istruzioni che la Direzione Lavori impartirà in fase di realizzazione,
dal soggetto aggiudicatario, che dovrà allegarli quali parte integrante della documentazione
attestante, secondo la vigente normativa, la corretta esecuzione dei lavori stessi.
Il soggetto aggiudicatario non potrà assumere come pretesto per eventuali contestazioni per
carente o deficiente esecuzione di lavori, le incomplete indicazioni progettuali, in quanto,
essendo lo stesso redattore degli elaborati tecnici, avrà l’obbligo di richiedere tempestivamente
alla Direzione Lavori le indicazioni mancanti in merito.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 27 - Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’articolo n. 75 commi 1. e 2 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., è richiesto il
versamento di un deposito cauzionale pari al due per cento del prezzo di gara dei lavori da
appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla presente gara alla quale si intende
partecipare. Più precisamente l’importo della presente cauzione è il seguente: Euro
1.900,00=.(millenovecento/00)
Ai sensi del punto 3. art. 75 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. la cauzione provvisoria può essere
prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di
pagamento a semplice richiesta.
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, di cui all’art. 113 del suddetto Decreto
Legislativo, qualora l’offerente risultasse affidatario dell’appalto.
Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca
o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un impresa di
assicurazione, essa deve:
a) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine previsto per la presentazione delle
offerte;
b) prevedere rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell’articolo 1944 del
codice civile;
c) contenere l’impegno all’erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante;
d) essere conforme alla scheda tecnica 1.1, allegata al D.M. 12/3/2004 n. 123 e s.m.i., in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto.
Art. 28 - Cauzione definitiva
Ai sensi dell’articolo 113 comma 1. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., è richiesta una
garanzia fideiussoria all’aggiudicatario, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un
decimo) dell’importo contrattuale di gara.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale;
ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un
importo dei lavori eseguiti – attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento
- pari al 50% dell’ importo contrattuale.
Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è
svincolata in ragione del 50% dell’ammontare garantito.
Successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale
ammontare per ogni 10% di lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti è
automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore, degli stati d’avanzamento lavori o di
analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette
percentuali di lavoro eseguito.
L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la
normativa vigente approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto
autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei
lavori.
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Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto.
L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante l’ appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’ appaltatore di proporre azione
innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata
in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’ importo
originario.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta
in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli
stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’ importo originario.
Art. 29 – Riduzione delle cauzioni
L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 27 è ridotto al 50% per i concorrenti in
possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000.
L importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 28 è ridotto al 50% per l’ appaltatore in
possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso delle medesime certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma
1. siano comprovate dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di
imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativi complessivi sia almeno
pari a quella necessaria per la qualificazione delle imprese singole.
Art. 30 - Assicurazione a carico delle imprese
Ai sensi dell’articolo 103 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e s.m.i e dell’articolo 129 comma 1. del
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione
del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per
danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
La polizza assicurativa dovrà essere presentata dall’ appaltatore a copertura complessiva dei
rischi relativi alla gara aggiudicata.
La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Non potrà essere emesso nessun S.A.L. se
tale polizza non sarà depositata presso la S.C. Tecnico Manutenzione dell’A.S.L. TO 1.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna degli impianti e
cessa alla data in cui è ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente i lavori oggetto di
gara; la stessa polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione
appaltante ed è efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell’ esecutore.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione
17
dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve
prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto previsto per ciascun
singolo lotto, al lordo dell’I.V.A., e deve:
1. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di
uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’ impresa, compresi i beni della Stazione
appaltante destinati alle opere, causati da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche
elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e
movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da
rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri
comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi,
2. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è
tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi
dell’articolo 1665 del codice civile.
3. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata
secondo quanto previsto dall’art. 103 del Regolamento Generale e dall’art. 129 comma 1.
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e deve:
1. prevedere la copertura dei danni che l’ appaltatore debba risarcire quale civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da lui dipendenti e assicurati secondo le norme
vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli
infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli
infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dalle
imprese o da un loro dipendente del quale lui debba rispondere ai sensi dell’articolo
2049 del codice civile, e danni a persone delle imprese, e loro parenti o affini, o a
persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in
cantiere o a consulenti dell’ appaltatore o della Stazione appaltante;
2. prevedere la copertura dei danni biologici;
3. prevedere specificamente l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, per la
direzione dei lavori.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’ appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’ appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato
dall’articolo 95 del regolamento generale e dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 109 del
1994, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 31 - Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.
L’ appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’ appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’ appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.
L’ appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al
criterio «incident and injury free».
Art. 32 - Sicurezza sul luogo di lavoro
L' appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in
merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in
vigore.
L’ appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18
e 19 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., al’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre
disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 33 – Piano di sicurezza e di coordinamento per cantieri rientranti tra le fattispecie di
cui all’art. 90 comma 3. D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.
L’ appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a)
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e all’articolo 10 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i..
L’obbligo di cui al comma 1 è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o
accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
L’ appaltatore nel caso suddetto può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e
di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga/no di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.
L' appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l' appaltatore.
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Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la
sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell' impresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 34 – Piano di sicurezza sostitutivo per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui
all’art. 90 comma 3. D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.
E’ fatto obbligo all’ appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e
comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b) D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e al punto
3.1 dell’allegato XV D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.. Tale piano è messo a disposizione delle
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L’ appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per
la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2. D.Lgs.
09.04.2008 n. 81 e s.m.i.. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di
aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a
seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si
renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, L’ appaltatore può
apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure
per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al D.Lgs. 09.04.2008 n.
81 e s.m.i., purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e
dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.
Art. 35 – Piano operativo di sicurezza per cantieri rientranti tra le fattispecie di cui all’art.
90 comma 3. D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.
L' appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il
piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c) D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i., dell’articolo 89, comma 1, lettera h) D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.
e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei
rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Ai sensi dell’articolo 131 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. l’ appaltatore è tenuto ad acquisire i
piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 38, comma 4,
lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’ appaltatore.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 33.
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Art. 36 – Piano operativo di sicurezza per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui
all’art. 90 comma 3. D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.
L' appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il
piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c) D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i., dell’articolo 89, comma 1, lettera h) D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.
e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei
rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Ai sensi dell’articolo 131 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. l’ appaltatore è tenuto ad acquisire i
piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 38, comma 4,
lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’ appaltatore.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 34, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b) D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano
di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli
articoli 90, comma 5, e 92, comma 2 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i..
Art. 37 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’ appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 D.Lgs.
09.04.2008 n. 81 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto suddetto,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
L' impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L’ appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’ appaltatore. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa
mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 33 ed il piano operativo di sicurezza di cui
all’art. 35 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, così come il piano di sicurezza sostitutivo
di cui all’art. 34 ed il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 36 sempre del presente
Capitolato, formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei
piani stessi da parte dell’ appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. l’
appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
21
CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 38 – Subappalto
Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 118
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini
economici, dell’importo totale dei lavori.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’ appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’ appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso
la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del
codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o
consorzio;
c) che l’ appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione
alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47
D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza
della cause di esclusione di cui all’articolo 38 D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo
10 della Legge n. 575 del 1965e s.m.i.; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di
subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’ appaltatore deve produrre alla Stazione
appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione
in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata,
relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n.
252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252
del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per
l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma
7, del citato d.P.R.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell' appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta
per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,
eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per
l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo
contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da
parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. l’ appaltatore deve
praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’
aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza
22
b) relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto
dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati
e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’ appaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’ appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in
ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva;
2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c) D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. in coerenza con i piani di cui agli articoli 33,34, 35 e 36 del
presente capitolato.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle
società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente i lavori scorporabili.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e
del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito
regolamento.
È fatto obbligo all' appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il
nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.
Art. 39 – Responsabilità in materia di subappalto
L' appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza
di cui all’articolo 92 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti
di subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’/gli appaltatore/i, ferme restando le sanzioni
penali previste dall’articolo 21 della L. 13.09.1982 n. 646 e s.m.i., come modificato dal D.L.
29.04.1995 n. 139 e s.m.i., convertito dalla L. 28.06.1995 n. 246 e s.m.i. (ammenda fino a un
terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
23
Art. 40 – Pagamento dei subappaltatori
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’
appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Ai sensi dell’articolo 118, comma 6 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., i pagamenti al
subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’ appaltatore qualora questi abbia subappaltato
parte dei lavori, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei
versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La
regolarità contributiva è riferita ai lavori subappaltati relativi all’appalto di cui al presente
Capitolato speciale.
Qualora l’ appaltatore non provvedano nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la
Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con
diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di
acconto o di saldo fino a che l’ appaltatore non provveda.
La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali
oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore da parte dell’ impresa affidataria.
Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della L. 04.08.2006 N. 248 e s.m.i., gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’ appaltatore principale.
24
CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE
D'UFFICIO
Art. 41 – Accordo bonario
Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, qualora, a seguito
dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori di gara
comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento)
di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve,
la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e
s.m.i., il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e
14 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla
commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del
collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate
le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente
all’appaltatore e alla stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle
riserve.
L’ appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della
proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la
mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall’importo , per le riserve non risolte al momento dell’emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere da 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
Ai sensi dell’articolo 239 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., anche al di fuori dei casi in cui è
previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a
diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante
atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale
della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che
difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente
per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al
soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
La procedura di cui al comma 7 può essere esperita anche per le controversie circa
l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche
quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’ appaltatore non può comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 42 – Definizione delle controversie
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 40 e l’ appaltatore confermi le
riserve, trova applicazione il comma 2.
La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta
all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed è esclusa la competenza
arbitrale.
25
L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità
delle questioni.
Art. 43 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’ appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’ appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’ appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’ impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esime l’ appaltatore dalla responsabilità, e ciò
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’ appaltatore l’inadempienza accertata e
procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il
pagamento all’ impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’ appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della
richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all' appaltatore in
esecuzione del contratto.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’
appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della L.
09.08.2008 n. 133 e s.m.i., possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’
appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8 D.Lgs. 09.04.2008 n.
81 e s.m.i., l’ appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una
apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’
appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono
ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’
appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è
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ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124.
Art. 44 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:
a) l’ appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui all'articolo 3 della L. 27.12.1956 n. 1423 e s.m.i. ed agli articoli 2 e
seguenti della L. 31.05.1965 n. 575 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi
dell’articolo 135 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’ appaltatore senza
giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs.
09.04.2008 n. 81 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 33, 34, 35 e 36 del
presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i..
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati
accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante è fatta all' appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l' appaltatore o suo rappresentante oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei
lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Il contratto è risolto qualora nei confronti dell' appaltatore sia intervenuta la decadenza
dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultante dal casellario informatico.
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell' appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
27
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento
vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso
d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle
parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1. l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto
degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’ appaltatore
inadempiente;
2. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata/e con importo a base d’asta
opportunamente maggiorato;
3. l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori
interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.
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CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 45 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’ impresa appaltatrice il direttore dei
lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla
data del certificato di ultimazione dei lavori il dire-ttore dei lavori procede all’accertamento
sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’ impresa appaltatrice è tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto
salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale
all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da
parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
Art. 46 - Termini per l’accertamento della regolare esecuzione
Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei
lavori.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel
contratto.
Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati
Collaudo
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’ appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare
compensi di sorta.
L’ appaltatore può richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’
appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l’ultimazione dei lavori, l’ appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
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CAPO 11 - NORME FINALI
Art. 48 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente
capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’ appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi agli ordini di servizio e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari
che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle
opere. In ogni caso l’ appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle
prestazioni dell’ impresa a termini di contratto;
c) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi negli interventi da svolgere;
d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal
capitolato;
e) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e
privati, adiacenti le opere da eseguire;
f) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante
intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente
appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e
le misure di sicurezza;
g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; l’ appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;
i) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
j) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma;
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k) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia
responsabilità in caso di infortuni a carico dell’ appaltatore, restandone sollevati la
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
L’ appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e
altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 49 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
L' appaltatore è obbligato:
a) a svolgere opere su diversi cantieri, ad indiscutibile richiesta della D.L., fino a 3
contemporaneamente, in distinte ubicazioni e sedi, considerato l'ambito territoriale
dell’A.S.L. TO 1. La squadra di operai impiegata in ogni cantiere dovrà essere composta
da un minimo di due unità. Pertanto la ditta dovrà disporre di personale in numero
adeguato a garantire la presenza di più squadre su più cantieri contemporaneamente.
b) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
c) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
d) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei
lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
e) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal
direttore dei lavori.
Si precisa che i lavori potranno essere eseguiti in concomitanza con l’orario di lavoro e quindi
con la presenza all’interno del presidio sanitario o del fabbricato ad uso diverso di pazienti, di
personale infermieristico e non infermieristico. Di tale condizione l’ impresa dovrà tenere conto
in sede di offerta in quanto potranno verificarsi occasionali interruzioni dei lavori o altri
impedimento necessari per garantire l’esercizio delle attività lavorative o sanitarie o da queste
determinati.
Art. 50 – Custodia del cantiere
E’ a carico e a cura dell’ appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.
Art. 51 – Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’ appaltatore/i senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
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direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’ appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comunque a carico dell’ appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato
generale.
A carico dell' appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove
non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
Tutti i termini di cui al presente capitolato speciale d’appalto, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
32
PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPO 12 - ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 52 - Designazione sommaria delle opere da eseguire
Il presente capitolato ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la
realizzazione degli interventi di natura elettrica ed affine, da svolgere presso il piano terra ed il
piano seminterrato, area palazzina uffici ed ex Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero
Martini dell’ASL TO 1 sito in Via Tofane n. 71 Torino.
Tali lavori consisteranno nella prestazione, da parte dell'appaltatore, di tutte quelle forniture ed
opere, che si renderanno necessarie, a giudizio dell'Azienda Sanitaria, per garantire la migliore
efficienza funzionale degli edifici di cui trattasi e dei servizi ospedalieri, nonché la sicurezza
d'uso dei medesimi a salvaguardia della incolumità di persone e cose, in base alla normativa
attualmente in vigore. In particolare tutte le opere dovranno rispondere ai requisiti normativi
riportati nel D.C.R. 22/02/00 N. 616 , e alle norme CEI ed UNI, con adeguata certificazione
supportata da tutti gli elementi progettuali necessari ( calcoli illuminotecnici, misure elettriche,
ecc. ) .
Le opere elettriche da eseguire sommariamente presso il piano terra ed il piano seminterrato, area
palazzina uffici ed ex Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero Martini dell’ASL TO 1 sito in
Via Tofane n. 71 Torino, comprendono:
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Smantellamento impianto elettrico esistente
Fornitura e posa nuovi Quadri elettrici generali di zona
Fornitura e posa impianto d’illuminazione comprensivo dei corpi illuminanti (normale e
sicurezza)
Fornitura e posa impianto forza motrice
Fornitura e posa impianto di allarme chiamata personale
Fornitura e posa impianto di terra
Fornitura e posa impianto antincendio
Predisposizione canaline e tubazioni per impianti telefonici e trasmissione dati
Ove, per esigenze normative o per esigenze dell’amministrazione e ad insindacabile giudizio della
D.L., l’intervento di manutenzione richieda la redazione di un progetto firmato da un
professionista abilitato, la prestazione verrà considerata come necessaria e facente parte degli
obblighi del soggetto aggiudicatario.
Il soggetto aggiudicatario è tenuto inoltre ad eseguire la manutenzione od eventuali
implementazioni degli impianti a regola d'arte, utilizzando allo scopo i materiali parimenti
costruiti, nonché a rilasciare, ove necessario le certificazioni prescritte dalla vigente normativa.
33
Art. 53 – Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro
Le modalità di esecuzione di ciascuna categoria di lavoro, o per tutte le opere comprese nel
presente appalto, devono rispondere perfettamente alle prescrizioni stabilite nel Capitolato
Speciale tipo per appalti di lavori elettrici del Ministero LL. PP. (edizione corrente alla data della
gara d'appalto), nonché alle prescrizioni contenute nei relativi allegati speciali.
Pertanto per i lavori facenti parte del presente appalto devono intendersi implicitamente citati
come se fossero riportati per esteso gli articoli contenuti nel Capitolato Speciale Tipo per
l'osservanza delle condizioni, norme ed oneri nello stesso contemplati.
Ove si verifichino discordanze tra le prescrizioni dei Capitolati Speciali Tipo e quelle del
presente capitolato , saranno ritenute valide queste ultime.
Per quei lavori che, previsti nell'elenco dei prezzi unitari di riferimento , non trovano esatto
riscontro nel predetto Capitolato Speciale Tipo, valgono le prescrizioni che verranno impartite
all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Art. 54 – Norme per la misurazione e la valutazione delle opere
Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure
geometriche.
Particolarmente si conviene che valgono le norme per la misurazione dei lavori secondo quanto è
prescritto nell'art. 42-B del Capitolato Speciale Tipo per appalti di lavori del Ministero dei
LL.PP. sempreché nell'Elenco Prezzi Unitari citato, non vengano stabilite norme speciali di
misurazione. In questo caso saranno queste ultime ad avere prevalenza su quanto è stabilito nel
predetto art. 42-B del Capitolato precitato.
Non sono ammesse varianti di nessun tipo rispetto a quanto previsto nella sopraccitata
pubblicazione;
Art. 55 – Opere a misura o in economia
Per tutte le opere oggetto dell'appalto il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare tutte quelle
forniture ed opere, che si renderanno necessarie, a giudizio dell’Azienda Sanitaria, per garantire
la migliore efficienza funzionale degli impianti di cui trattasi e dei servizi ospedalieri, nonché la
sicurezza d'uso dei medesimi a salvaguardia della incolumità di persone e cose, in base alla
normativa attualmente in vigore.
Di norma l’esecuzione dei lavori è ordinata a misura, e solo eccezionalmente in economia. Le
eventuali opere necessarie in economia devono essere preventivamente autorizzate dal direttore
dei lavori di volta in volta tramite ordine di servizio .
L'importo delle opere in economia non potrà essere superiore al 20% (venti) del valore totale
dell'ordine stesso (calcolato sull’importo dei lavori eseguiti, prima di applicare il ribasso d'asta).
Art. 56 – Acquisti sul libero mercato
Qualora il soggetto aggiudicatario non dia corso, senza giustificato motivo, alle forniture di
opere ordinate, Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di commetterle ad altra ditta, addebitando
la eventuale differenza in più rispetto all'onere contrattuale, al soggetto aggiudicatario.
34
Art. 57 – Campionatura
Il soggetto aggiudicatario a seguito di eventuale richiesta da parte della D.L., prima dell'inizio
dei lavori, deve presentare la tipologia dei materiali che intende utilizzare nella esecuzione
dell'opera.
Ogni campione deve essere numerato e deve portare un cartellino col nome della Ditta
costruttrice e della soggetto aggiudicatario, inoltre, dovrà essere elencato in apposita distinta.
Resta esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera il soggetto
aggiudicatario prescelto dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur
essendo conformi ai campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato, o
che comunque non siano di gradimento della D.L..
Art. 58 – Corrispondenza dei materiali e delle forniture
I materiali e le forniture dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge, a quelle del presente
capitolato e relativi allegati nonché delle singole descrizioni riportate nell'elenco prezzi di
riferimento.
I materiali ed i componenti saranno realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente
Italiano di Unificazione (UNI 9795) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel
rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia.
La D.L. ha la facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano i
requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l'introduzione nel cantiere, o che per
qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali ed alle norme vigenti.
Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali
rifiutati e sostituirli a sue spese con altri idonei, detta operazione deve essere eseguita con
celerità ed immediatezza già a partire dal giorno successivo all'ordine del Direttore dei Lavori;
ove il soggetto aggiudicatario non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore
dei Lavori, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere direttamente ed a spese del soggetto
aggiudicatario, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione cosi'
eseguita.
Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle
forniture accettate e già poste in opera, si procederà come disposto dall'art. 23 del Capitolato
Generale di Appalto.
Art. 59 - Smantellamenti
A proposito degli smantellamenti si ricorda che le opere dovranno essere realizzate senza sospendere
la normale attività degli ambienti circostanti; l'installatore dovrà pertanto:
- adottare tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare il normale funzionamento delle parti di
edificio escluse dagli interventi, operando quando necessario in orario serale o notturno e/o
festivo senza maggiori oneri
- allestire gli allacciamenti provvisori, costruire ripari, barriere e/o isolamenti, con fornitura di
linee, quadretti e apparecchiature provvisorie;
- limitare al massimo il disturbo alla attività del personale che continuerà ad operare nelle parti
di edificio escluse dagli interventi;
- limitare al massimo il disturbo di altre Imprese che eventualmente operassero
contemporaneamente nel cantiere;
- concordare con la Direzione lavori il programma degli interventi che potranno svolgersi nelle
ore del tardo pomeriggio, di sabato e se necessario eccezionalmente anche in giorno festivo.
Nelle zone di intervento si dovrà procedere allo smantellamento degli impianti esistenti, avendo
cura di mantenere in esercizio eventuali linee in transito dirette ad altre zone.
Lo smantellamento dovrà essere eseguito operando per zone e per settori, secondo un
programma che sarà concordato con l'Ente appaltante in modo da garantire la funzionalità delle
zone adiacenti a quelle smantellate, ove occorrerà mantenere attivo il normale servizio.
35
Si precisa che gli interventi dovranno essere effettuati tenendo conto del decoro del cantiere con
una pulizia giornaliera.
Art. 60 – Documenti finali
Planimetrie con la chiara rappresentazione di tutti gli impianti e tutte le canalizzazioni realizzati,
su formato normalizzato UNI e utilizzando la simbologia delle norme CEI Comitato 3
Cataloghi tecnici illustrativi e manuali di uso e manutenzione di tutti i materiali usati e di tutti gli
impianti realizzati
Tutti gli adempimenti relativi alle prescrizioni del decreto n°37 del 22/01/08 anche su supporto
informatico.
36
PRESCRIZIONI TECNICHE IMPIANTI ELETTRICI
LUCE E F.M. NEI LOCALI DI TIPO ORDINARIO
CAPO 14 - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI
Art. 61 – Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte, giusta prescrizione della legge 186 del
1° marzo 1968.
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle
norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione dell’offerta ed in particolare
essere conformi:
- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.FF.;
- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;
- alle prescrizioni e indicazioni del D.M. n. 314 del 23.05.1992;
- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
Art. 62 – Prescrizioni riguardanti i circuiti
Cavi e conduttori:
a) isolamento dei cavi
SISTEMA DI PRIMA CATEGORIA: i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono
del essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a
450/750V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore;
b) colori distintivi dei cavi
i conduttori impiegati nella esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle
colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In
particolare i conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed
esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i
conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto l'impianto dai
colori: nero, grigio (cenere) e marrone;
c) sezioni minime e cadute di tensione massime ammesse
le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e dalla lunghezza dei
circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto)
devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle
portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEIUNEL ultima pubblicazione.
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime
ammesse sono:
•
1 mmq per circuiti di segnalazione e telecomando;
•
1,5 mmq per illuminazione di base, per altri apparecchi di illuminazione con potenza
unitaria inferiore o uguale a 2,2 KW;
•
2,5 mmq per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza superiore a
2,2 KW e inferiore o uguale a 3,6 KW;
•
4 mmq per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza
nominale superiore a 3,6 KW;
d) sezione minima dei conduttori neutri
37
la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti
conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mmq., la
sezione dei conduttori neutri può essere ridotta alla meta' di quella dei conduttori di fase, col
minimo tuttavia di 16 mmq. (per conduttori in rame).
e) sezione dei conduttori di terra e protezione
la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano
all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore
a quella indicata nella tabella delle norme CEI 64-8.
f) sezione minime del conduttore di terra
Sezione del conduttore di fase Cond. Protez. Facente parte
che alimenta la macchina o dello stesso cavo o infilato
l’apparecchio
nello stesso tubo del conduttore
di fase
mm²
mm²
Cond. Protez. Non facente
parte dello stesso cavo e non
infilato nello stesso tubo del
conduttore di fase
Minore o uguale a 16
2,5
se
protetto
meccanicamente, 4 se non
protetto meccanicamente
sezione del conduttore di fase
mm²
Maggiore di 16 e minore o 16
uguale a 35
16
maggiore di 35
metà
della
sezione
del
conduttore di fase; nei cavi
multipol., la sezione specificata
dalle rispettive norme
metà
della
sezione
del
conduttore di fase; nei cavi
multipol,, la sezione specificata
dalle rispettive norme
la sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione
suddetta con i minimi di seguito indicati:
Sezione minima (mmq.)
- Protetto contro la corrosione ma non meccanicamente . . . . . . . . 25 (Cu) 35 (Fe)
- Non protetto contro la corrosione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 (Cu) 50 (Fe)
In alternativa ai criteri sopra indicati e' ammesso il calcolo della sezione minima del conduttore
di protezione mediante il metodo analitico indicato nelle norme CEI 64-8 ultima edizione.
Art. 63 - Tubi protettivi, percorso tubazioni, cassette di derivazione
Condutture Portacavi
Le condutture portacavi da utilizzare nella realizzazione dell’impianto elettrico devono rispettare
i seguenti requisiti minimi.
• Condutture portacavi in PVC (canali)
• Norme: CEI 23-32
• Materiale: a base di cloruro di polivinile, autoestinguente
• Coperchio rimovibile con attrezzo
• Colore: bianco RAL 9016
• Resistenza al calore: da 60 °C
• Resistenza agli urti maggiore di 2 Joule
• Resistenza elettrica di isolamento superiore a 100 MΩ
• Rigidità dielettrica superiore a 20 kV/mm
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Resistenza ai fattori ambientali molto elevata
Inattaccabile dagli aggressivi chimici più comuni
Condutture portacavi in acciaio zincato (canali)
Norme: CEI 23-31
Materiale: acciaio zincato
Colore: grigio RAL 7030
Campo di temperatura: da - 20°C a + 60°C
Resistenza agli urti maggiore di 6 Joule
Resistenza ai fattori ambientali molto elevata
Inattaccabile dagli aggressivi chimici più comuni
Tubo flessibile corrugato serie pesante
Norme CEI 23-14 1971 variante 2 del 1989. Norme UTE: NFC 68-106 (II/90)
Materiale a base di cloruro di polivinile, autoestinguente
Colore: nero
Flessibilità: elevatissima anche alle basse temperature
Campo di temperatura da - 5°C a + 60°C
Resistenza allo schiacciamento superiore a 750 Newton su 5 cm2 a + 20°C
Resistenza agli urti: 20 kg/cm2 a - 5°C
Resistenza elettrica di isolamento superiore a 100 MΩ
Rigidità dielettrica superiore a 20 kV/mm
Resistenza ai fattori ambientali molto elevata
Inattaccabile dagli aggressivi chimici più comuni
Impermeabilità: stagni all’immersione
Diametri nominali disponibili con marchio IMQ:16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63
Tubo rigido serie pesante
Norme CEI 23-8 1973 variante 2 e E.C. del 1989 UNEL 37118
Materiale a base di polivinile, autoestinguente
Colore grigio chiaro RAL 7035
Campo di temperatura da - 5°C a + 60°C
Resistenza allo schiacciamento superiore a 750 Newton su 5 cm2 a + 20°C
Resistenza agli urti da 5 a 20 kg/cm2 a - 5°C in relazione al diametro
Resistenza elettrica di isolamento superiore a 100 MΩ
Rigidità dielettrica superiore a 20 kV/mm
Resistenza ai fattori ambientali molto elevata
Inattaccabile dagli aggressivi chimici più comuni
Impermeabilità: stagni all’immersione
Piegabile a freddo con apposita molla nei diametri da 16 a 25 mm
Diametri nominali disponibili con marchio IMQ: 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50
Guaina spiralata guidacavi
Prove secondo norme CEI 23-14 1971, VI del 1982
Materiale a base di cloruro di polivinile, autoestinguente
Colore grigio chiaro RAL 7035
Flessibilità elevatissima anche alle basse temperature
Raggio di curvatura pari al diametro esterno, senza subire deformazioni
Campo di temperatura: da - 10 °C a + 60 °C
Resistenza allo schiacciamento 350 Newton su 5 cm2 a + 20°C
Resistenza agli urti da 5 a 10 kg/cm2 a 0°C secondo i diversi diametri
Resistenza elettrica di isolamento molto superiore a 100 MΩ
Rigidità dielettrica superiore a 20 kV/mm
Resistenza ai fattori ambientali molto elevata
Inattaccabile dagli aggressivi chimici più comuni
Impermeabilità: stagni all’immersione
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Diametri nominali disponibili: 16 - 20 - 22 - 25 - 28 - 32 - 35 - 40 - 50
Cavidotto corrugato doppia parete
Prove secondo norme CEI EN 50086.1 – 1994 / CEI EN 50086.2.4 – 1995
Materiale a base di polietilene alta densità
Colore rosso
Resistenza allo schiacciamento superiore 450 Newton su 5 cm2 (max 5%)
Resistenza agli urti 5 kg a -5°C secondo i diversi diametri
Diametri nominali disponibili: 40 – 50 – 63 – 75 – 90 – 110 – 125 – 140 – 160.
Le condutture portacavi in tubo devono rispettare le seguenti prescrizioni:
∅ interno tubi ≥ 1,3 ∅ cerchio circoscritto al fascio di cavi ospitati
∅ minimo ≥ 20mm
• fattore di riempimento ≤ 50% della sezione del tubo
• raggio di curvatura ≥ 6 volte il ∅ del tubo sia per posa incassata che posa a vista
• scelta del tipo di tubo in funzione della resistenza meccanica e delle sollecitazioni che si
possono verificare sia durante la posa sia durante l’esercizio
Cassette di Derivazione – Scatole da Incasso
Le cassette di derivazione, le scatole da incasso ed i contenitori stagni da parete,
dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• di tipo singolo per ogni circuito o, in alternativa, di tipo multiplo corredate di setti
divisori atti a mantenere l’indipendenza dei circuiti ospitati (illuminazione normale e
F.M. – illuminazione sicurezza – telefonici – trasmissione dati – ecc.).
• idonei per l’impiego in ambienti a maggior rischio in caso di incendio (norme CEI 648/7) e negli impianti AD-FT secondo le norme C.E.I. 64-2 IV edizione
• materiale isolante, resistente al calore normale ed al fuoco secondo CEI 64-8
• installabili a incasso, a parete a vista, in controsoffitto
• coperchio fissato con viti (sono esclusi coperchi con chiusura a pressione)
Le cassette di derivazione devono riportare sul coperchio targhetta serigrafata con
individuazione dei circuiti in essa contenuti.
Lo spazio occupato da morsetti cavi e giunzioni nelle cassette di derivazione deve essere ≤
60% della capienza.
Le linee in transito nelle cassette di derivazione non a servizio dell’ambiente devono essere
contrassegnate all’interno della scatola con cartellino riportante la funzione della linea.
Art. 64 – Protezione contro i contatti indiretti
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto
elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento
dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).
Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore, o raggruppamento
di impianti contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali portinerie distaccate e
simili) deve avere un proprio impianto di terra ed essere collegato all'impianto di terra generale.
A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili
destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche
accessibili di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso.
40
Art. 65 – Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti indiretti
Elementi di un impianto di terra
Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto, in sede di
costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che deve soddisfare le
prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8. Tale impianto deve essere realizzato in modo da poter
effettuare le verifiche periodiche di efficienza e comprende:
a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo
contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra;
b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori
fra di loro e al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non
isolati dal terreno, debbono essere considerati, a tutti gli effetti, dispersori per la parte
interrata e conduttori di terra per la parte non interrata (o comunque isolata dal terreno);
c) il conduttore di protezione parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere
collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali e' prevista la
protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra); o direttamente alle masse di tutti
gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche
comunque accessibili.
E' vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione
inferiore a 4 mmq. Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui le masse sono collegate ad un
impianto di terra elettricamente indipendente da quello del collegamento a terra del sistema
elettrico) il conduttore di neutro non può essere utilizzato come conduttore di protezione;
d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di
protezione, di equipotenzialità (ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il
conduttore di neutro ha anche la funzione di conduttore di protezione);
e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o
le masse estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di
introdurre il potenziale di terra).
Art. 66 – Prescrizioni particolari per locali da bagno
Divisione in zone apparecchi ammessi
I locali da bagno vengono suddivisi in 4 zone per ognuna delle quali valgono regole particolari:
a) zona 0 - E' il volume della vasca o del piatto doccia: non sono ammessi apparecchi elettrici,
come scalda acqua ad immersione, illuminazioni sommerse o simili;
b) zona 1 - E' il volume al di sopra della vasca da bagno o del piatto doccia fino all'altezza di
2,25 m dal pavimento: sono ammessi o scaldabagno (del tipo fisso, con la massa collegata al
conduttore di protezione) o altri apparecchi utilizzatori fissi, purché alimentati a tensione non
superiore a 25 V, cioè con la tensione ulteriormente ridotta rispetto al limite normale della
bassissima tensione di sicurezza, che corrisponde a 50 V;
c) zona 2 - E' il volume che circonda la vasca da bagno o il piatto doccia, largo 60 cm e fino
all'altezza di 2,25 m dal pavimento: sono ammessi, oltre allo scaldabagno e agli altri
apparecchi alimentati a non più di 25 V, anche gli apparecchi illuminanti dotati di doppio
isolamento (Classe Il). Gli apparecchi installati nelle zone 1 e 2 devono essere protetti contro
gli spruzzi d'acqua (grado protezione IP x 4). Sia nella zona 1 che nella zona 2 non devono
esserci materiali di installazione come interruttori, prese a spina, scatole di
derivazione; possono essere installati pulsanti a tirante con cordone isolante e frutto incassato
ad altezza superiore a 2,25 n dal pavimento. Le condutture devono essere limitate a quelle
necessarie per l'alimentazione degli apparecchi installati in queste zone e devono essere
incassate con tubo protettivo non metallico; gli eventuali tratti in vista necessari per il
collegamento con gli apparecchi utilizzatori (per esempio con lo scaldabagno) devono essere
protetti con tubo di plastica o realizzati con cavo munito di guaina isolante;
41
d) zona 3 - E' il volume al di fuori della zona 2, della larghezza di 2,40 m (e quindi 3 m oltre la
vasca o la doccia): sono ammessi componenti dell'impianto elettrico protetti contro la caduta
verticale di gocce di acqua (grado di protezione IP x 1), come nel caso dell'ordinario
materiale elettrico da incasso IP x 5 quando è previsto l'uso di getti d'acqua per la pulizia del
locale; inoltre l'alimentazione delle prese a spina deve soddisfare una delle seguenti
condizioni:
a) bassissima tensione di sicurezza con limite 50 V (BTS). Le parti attive del circuito BTS
devono comunque essere protette contro contatti diretti;
b) trasformatore di isolamento per ogni singola presa a spina;
c) interruttore differenziale ad alta sensibilità, con corrente differenziale non superiore a 30 mA;
Le regole date per le varie zone in cui sono suddivisi i locali da bagno servono a limitare i
pericoli provenienti dall'impianto elettrico) del bagno stesso, e sono da considerarsi integrative
rispetto alle regole e prescrizioni comuni a tutto l'impianto elettrico (isolamento delle parti attive,
collegamento delle masse al conduttore di protezioni, ecc.).
Art. 67 – Collegamento equipotenziale dei locali da bagno
Per evitare tensioni pericolose provenienti dall'esterno del locale da bagno (ad esempio da una
tubazione che vada in contatto coli un conduttore non protetto da interruttore differenziale), è
richiesto un conduttore equipotenziale che colleghi fra di loro tutte le masse estranee delle zone
1-2-3 con il conduttore di protezione; in particolare per le tubazioni metalliche è sufficiente che
le stesse siano collegate con il conduttore di protezione all'ingresso dei locali da bagno.
Le giunzioni devono essere realizzate conformemente a quanto prescritto dalle norme CEI 64-8;
in particolare devono essere protette contro eventuali allentamenti o corrosioni. Devono essere
impiegate fascette che stringono il metallo vivo. Il collegamento non va eseguito su tubazioni di
scarico in PVC o in grès. Il collegamento equipotenziale deve raggiungere il più vicino
conduttore di protezione, ad esempio nella scatola dove è installata la presa a spina protetta
dell'interruttore differenziale ad alta sensibilità.
E' vietata l'inserzione di interruttori o di fusibili sui conduttori di protezione.
Per i conduttori si devono rispettare le seguenti sezioni minime:
- 2,5 mm2 (rame) per collegamenti protetti meccanicamente, cioè posati entro tubi o sotto intonaco;
- 4 mm2 (rame) per collegamenti non protetti meccanicamente e fissati direttamente a parete.
Art. 68 – Alimentazione nei locali da bagno
Può essere effettuata come per il resto dell'appartamento (o dell'edificio, per i bagni in edifici
non residenziali).
Se esistono 2 circuiti distinti per i centri luce e le prese, entrambi questi circuiti si devono
estendere ai locali da bagno.
La protezione delle prese del bagno con interruttore differenziale ad alta sensibilità può essere
affidata all'interruttore differenziale generale (purché questo sia del tipo ad alta sensibilità) o ad
un differenziale locale, che può servire anche per diversi bagni attigui;
Art. 69 – Condutture elettriche nei locali da bagno
Possono essere usati cavi isolati in PVC tipo 1107V (ex UR/3) in tubo di plastica incassato a
parete o nel pavimento.
Per il collegamento dello scaldabagno, il tubo, di tipo flessibile, deve essere prolungato per
coprire il tratto esterno, oppure deve essere usato un cavetto tripolare con guaina (fase + neutro +
conduttore di protezione) per tutto il tratto dall'interruttore allo scaldabagno, uscendo, senza
morsetti, da una scatoletta passa cordone.
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Art. 70 – FORNITURA E POSA IMPIANTO ALLARME CHIAMATA
PERSONALE NEI BAGNI
•
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Il sistema dovrà essere composto dalle seguenti apparecchiature principali:
n°1 pulsante a tirante per servizi igienici installato nei pressi del WC;
combinazione di annullamento chiamata, installata lato porta in scatola portafrutto 3
moduli, all’interno di ciascun locale con impianto chiamata, dotata di:
n° 1 relè bistabile
n° 1 pulsante annullamento
n° 1 lampada spia di rassicurazione
il modulo di segnalazione per punto di chiamata, installato sopra porta lato esterno in
scatola portafrutto 3 moduli, con:
n° 1 lampade spia segnalazione chiamata ordinaria bagno per disabili
n° 1 lampade spia segnalazione chiamata ordinaria bagno 1
n° 1 ronzatore
L’alimentazione deve essere assicurata da trasformatore di sicurezza avente le seguenti
caratteristiche:
• potenza 50 -250 VA
• tensione secondaria 12 Vca
• conformità Norma C.E.I. 14-6
• protezione circuito primario
• protezione circuito secondario fusibili gL
Art. 71 – Protezioni contro i contatti diretti in ambienti pericolosi
Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzione è maggiore sia per condizioni ambientali
(umidità) sia per particolari utilizzatori elettrici usati (apparecchi portatili, tagliaerba, ecc.) come
per esempio: cantine, garage, portici, giardini, ecc. le prese a spina devono essere alimentate
come prescritto per la zona 3 dei bagni.
Art. 72 – Coordinamento dell’impianto di terra con dispositivi di interruzione
Una volta attuato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti può essere
realizzata con uno dei seguenti sistemi:
a) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di
protezione richiede 1'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con
relè magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente relazione: Rt ≤ 50/Is dove Rt
è il valore in ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli e Is è
il più elevato tra i valori in ampere delle correnti di intervento in un tempo ≤ 5 secondi dei
dispositivi di massima corrente posti a protezione delle singole derivazioni;
b) coordinamento) fra impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di
protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con
relè differenziale che assicuri l'apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali
correnti di guasto creino situazioni di pericolo. Affinché detto coordinamento sia efficiente
deve essere osservata la seguente relazione:
Rt ≤ 50/Id dove Rt è il valore in ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni
più sfavorevoli e Id il più elevato fra i valori in ampere delle correnti differenziali nominali
di intervento delle protezioni differenziali poste a protezione dei singoli impianti utilizzatori.
Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente in bassa tensione dalla Società
Distributrice, la soluzione più affidabile ed in certi casi l'unica che si possa attuare, è quella
con gli interruttori differenziali che consentono la presenza di un certo margine di sicurezza a
copertura degli inevitabili aumenti del valore di Rt durante la vita dell'impianto.
43
Art. 73 – Protezione mediante doppio isolamento
In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la
protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata adottando:
- macchine e apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione od installazione:
apparecchi di Classe Il.
In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe Il può coesistere con la protezione
mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche
accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di Classe Il.
Art. 74 – Protezione delle condutture elettriche
SISTEMI DI PRIMA CATEGORIA:
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate
da sovraccarichi o da corto circuiti.
La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle
norme CEI 64-8 (fasc. 1000) cap. VI.
In particolare i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o
almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della
massima potenza da trasmettere in regime permanente).
Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una
corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (Ib) e la sua portata
nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz).
In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:
Ib < In < Iz
If < 1,45 Iz
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate e' automaticamente soddisfatta nel caso di
impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5.
Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che
possono verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore
protetto non si raggiungano temperature pericolose.
Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito
presunta nel punto di installazione.
E' tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione minore a
condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (art.
6/3/02 delle norme CEI 64-8).
In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in modo che l'energia
specifica passante I2T lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che
può essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.
In mancanza di specifiche indicazioni sul valore della corrente di cortocircuito, si presume che il
potere di interruzione richiesto nel punto iniziale dell'impianto non sia inferiore a:
25.000 A per tutti gli interruttori
Protezione di circuiti particolari:
a) devono essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno;
b) devono essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti speciali, eccezione
fatta per quelli umidi;
a) devono essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 KW.
44
Art. 75 - IE Tubi - Condotti - Canali
I tubi da prevedere nelle varie condizioni impiantistiche devono essere:
a. Tubo da installare sotto intonaco nelle parti:
1. PVC flessibile leggero (CEI 23-14)
2. PVC flessibile pesante (CEI 23-14)
b. Tubo da installare nel sottopavimento:
1. PVC flessibile pesante (CEI 23-14)
2. PVC rigido pesante (CEI 23-8)
c. Tubo da posare in vista (ambienti ordinari)
1. PVC flessibile pesante (CEI 23-14)
2. PVC rigido pesante (CEI 23-8)
d. Tubo da posare in vista (ambienti speciali):
1. PVC rigido pesante (CEI 23-8)
2. in acciaio zincato (UNI 3824-74)
e. Tubo interrato :
1. PVC rigido pesante (CEI 23-8)
2. PVC flessibile pesante (CEI 23-14)
f. Canale da posare in vista:
1. in materiale isolante ( Norme CEI 23-19)
2. in metallo.
Art. 76 – FORNITURA E POSA IMPIANTO MOTRICE
Le condutture dovranno essere incassate sotto il controsoffitto, e a vista sopra il
controsoffitto.
L’impianto Forza motrice dovrà avere una distribuzione in canale o/e in tubazioni sopra
controsoffitto, con dorsali per la distribuzione delle prese, gli stacchi dalle derivazioni dovranno
avere una sezione minima di 3x2,5mmq di tipo N07 , i quali saranno sottesi al circuito fm dei
Quadri elettrici.
Dovranno essere forniti e posate idonee prese elettriche di tipo unel.
La posizione e il tipo di prese verrà concordata in fase esecutiva.
Inoltre con la particolarizzazione degli elementi in fase di realizzazione saranno
individuate i limiti delle fasce di rispetto ed opportunamente adeguate le installazioni .
Gli impianti elettrici dovranno essere eseguiti secondo la normativa generale degli
impianti elettrici NORMA CEI 64-8 e la quantità dei punti presa verranno definiti in fase di
esecuzione, comunque non inferiore al minimo necessario a garantire la funzionalità dei suddetti
locali.
Le prese dovranno avere un grado di protezione adeguato al locale d’installzione.
Nei locali speciali o nei locali ove richiesto che l’impianto elettrico sia di tipo AD-FT le prese di
sicurezza devono avere le seguenti caratteristiche:
Prese interbloccate con dispositivo di protezione
• riferimenti normativi:
- CEE17
- CEI 23-12
- CEI 70-1
• corrente nominale e numero poli:
- 16:63
- 2P + T
- 3P + T
- 3P + T + N
• involucro in materiale isolante resistente al calore anormale ed al fuoco secondo Norme
CEI 23-12
• grado di protezione almeno IP44, garantito sia a spina inserita che disinserita
• possibilità di installare le prese direttamente a parete oppure su apposite basi modulari
componibili isolate
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• interruttore di manovra con interblocco atto a rendere impossibile l’inserimento della spina
sotto tensione e l’accesso alle parti in tensione a circuito chiuso
• dispositivo di protezione contro le sovracorrenti nelle diverse soluzioni:
- con interruttori automatici
- con fusibili
- con salvamotori
possibilità di installare interruttori differenziali
Prese
• riferimenti normativi:
- CEI 17
- CEI 23-12
- CEI 70-1
• corrente nominale e numero poli:
- 16:125A
- 2P + T
- 3P + T
- 3P + T + N
• involucro in materiale isolante resistente al calore anormale ad al fuoco secondo Norme
CEI 23-12
• grado di protezione almeno IP 44, garantito sia a spina inserita che disinserita
• possibilità di installazione delle prese nelle versioni:
- incasso
- sporgenti o cassetta
• morsetti imperdibili.
Prese CEE 17 per tensioni < 50V
• rispondenza normativa
- CEE 17
- CEI 23-12
- CEI 70-1
• corrente nominale e numero poli:
- 16 e 32A
- 2P
• involucro in materiale isolante resistente al calore anormale ed al fuoco, secondo Norme
CEI 23-12
• grado di protezione almeno IP 44, garantito sia a spina inserita che disinserita
• possibilità di installazione delle prese nelle versioni:
- incasso
- sporgenti
• morsetti imperdibili.
Art. 77 – FORNITURA E POSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE
Le condutture dovranno essere incassate sotto il controsoffitto, e a vista sopra il
controsoffitto.
L’impianto Luce dovrà avere una distribuzione in canale o/e in tubazioni sopra
controsoffitto, con dorsali per la distribuzione delle lampade, gli stacchi dalle derivazioni
dovranno avere una sezione minima di 3x1,5mmq di tipo N07 , i quali saranno sottesi al circuito
luce del quadro elettrico .
Dovranno essere forniti e posati idonei corpi illuminanti per assicurare i “lux” previsti
dalla normativa vigente in tutti i locali oggetti del presente appalto. Requisito minimo corpi
illuminanti con reattori adeguati alla normativa vigente, con accensione da concordare in fase
esecutiva.
La posizione e il tipo di corpo illuminante è da concordare in fase esecutiva.
Inoltre con la particolarizzazione degli elementi in fase di realizzazione saranno
individuate i limiti delle fasce di rispetto ed opportunamente adeguate le installazioni .
46
Impianto per l’illuminazione e segnalazione d’emergenza, dovrà essere costituita da un
apparecchio autonomo con accumulatore avente autonomia di un ora e ricarica in 12 ore, atti
indicare la via di fuga,
Gli impianti elettrici dovranno essere eseguiti secondo la normativa generale degli
impianti elettrici NORMA CEI 64-8 e la quantità punti luce normale ed emergenza verranno
definiti in fase di esecuzione, comunque non inferiore al minimo necessario a garantire la
funzionalità dei suddetti locali.
Gli organi di comando dovranno avere un grado di protezione adeguato al locale
d’installazione.
Per i valori di illuminamento dei locali si deve fare riferimento alla norma UNI 10800.
Sara' cura della Direzione Lavori, in fase esecutiva, precisare eventuali variazioni
In generale il valore medio di illuminazione misurato su di un piano orizzontale posto a m
0,8 dal pavimento, in condizioni di alimentazione normale ha un valore pari a:
Edifici normali:
• cabine elettriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 lux
• uffici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 lux
• magazzini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150 lux
• corridoi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150 lux
• locali adibiti ad uso medico sale operatorie . . 400-500 lux
• ambulatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300 lux
In particolare tutte le opere dovranno rispondere ai requisiti normativi riportati nel D.C.R.
22/02/00 N. 616 con adeguata certificazione supportata da tutti gli elementi progettuali necessari
( calcoli illuminotecnica, misure elettriche ecc….. )
a) TIPO DI ILLUMINAZIONE (O NATURA DELLE SORGENTI)
Il tipo di illuminazione dovrà essere il più idoneo, di cui, a titolo esemplificativo, si citano i
seguenti:
- Ad incandescenza
- A fluorescenza dei vari tipi
b)
c)
d)
e)
In ogni caso, i circuiti relativi ad ogni accensione o gruppo di accensioni simultanee, non
dovranno avere un fattore di potenza inferiore a 0,9 ottenibile eventualmente mediante
rifasamento.
L'impianto di illuminazione nelle cabine elettriche dovrà avere un grado di protezione
minimo IP44.
CARICO CONVENZIONALE DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
La sezione dei conduttori e le protezioni elettriche degli stessi sono proporzionate per un
carico superiore rispetto ai corpi illuminanti installati.
Il fattore di contemporaneità dell'impianto di illuminazione è quindi assunto uguale ad 1.
L'impianto permette in questo modo un futuro ampliamento dei corpi illuminanti.
PRESE DI CORRENTE SULL'IMPIANTO LUCE
Non deve essere installata nessuna presa di corrente sull'impianto luce.
DISTRIBUZIONE SECONDARIA
La distribuzione secondaria deve essere comandata e protetta a mezzo di quadri elettrici
eseguiti secondo le norme CEI vigenti.
I quadri secondari di distribuzione interessano, zone o piani completi.
Essi sono installati in zone preferibilmente non accessibili al pubblico e convenientemente
protetti.
I quadri sono costruiti in modo da rendere facile l'ispezione e la manutenzione dei
collegamenti elettrici e dell'apparecchiatura.
Il numero dei quadri di distribuzione e' determinato dalle condizioni topografiche di
raggruppamento dei locali e dal criterio di non avere quadri troppo lontani dai locali di
utilizzazione, e raggiungibili con facilita'.
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE
Si intende per distribuzione principale quella che dal quadro generale, va ad alimentare i
quadri di distribuzione secondaria.
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La distribuzione principale, in linea di massima, sarà costituita da un interruttore automatico
magnetotermico generale di adeguato potere di rottura.
A valle dell'interruttore generale saranno installati degli interruttori magnetotermici di
protezione a ciascuna linea in partenza.
Le caratteristiche del quadro generale sono riportate sul corrispondente schema elettrico
esecutivo.
f) CIRCUITI
I circuiti degli impianti elettrici di illuminazione, le loro modalità di esecuzione, le cadute di
tensione massime ammesse, nonché le intensità di corrente, le sezioni e gli isolamenti minimi
per i relativi conduttori, dovranno uniformarsi alle norme CEI vigenti.
Art. 78 – FORNITURA E POSA DEI QUADRO ELETTRICI
Dovranno essere previsti la fornitura e posa di Quadri elettrici di zona in posizione baricentrica
da decidere in fase esecutiva, aventi carpenteria metallica e/o in policarbonato autoestinguente e
comunque adatti al luogo d’installazione,
Essi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• portello trasparente con chiusura a chiave
• grado di protezione IP≥44
• dimensionamento carpenteria ridondante atto ad ospitare un numero di apparecchiature >
30% di quelle indicate in progetto fatto salvo il rispetto dei parametri dissipabilità termica
• completo di etichettatura di tipo pantografata delle apparecchiature, nonché di targa
contenente i dati relativi alle caratteristiche costruttive del quadro
• conformità alle prescrizioni del Dlgs. 4 Dicembre 1992 n.476 riguardante la marcatura
CE dei quadri elettrici. Riferimenti normativi: C.E.I. 23-51
I quadri elettrici di zona dovranno essere completi di tutti gli interruttori, relè, e accessori
necessari a rendere funzionale tali quadri per alimentare e proteggere le utenze.
Le utenze da alimentare e proteggere dovranno essere suddivise sulle sezioni del quadro nel
seguente modo (salvo altre indicazioni in fase di esecuzione):
- Sulla sezione normale ,l’alimentazione del futuro condizionamento dei locali oggetto
della ristrutturazione, l’alimentazione dei circuiti luce e forza motrice dei locali non
medici (sala d’attesa, bagni ,corridoio ,ecc ecc)
- Sulla sezione privilegiata, l’alimentazione dei locali medici e tutte le utenze che in fase di
esecuzione lavori si riterranno opportune vengano alimentate e protette da tale sezione
Art. 79 - Impianti di segnalazioni comuni per usi civili nell’interno dei fabbricati
Le disposizioni che seguono si riferiscono agli impianti di segnalazioni acustiche e luminose, dei
tipi che si esemplificano qui appresso:
a) chiamate semplici a pulsanti, con suoneria, ad esempio per ingressi;
b) segnalazioni di vario tipo, ad esempio segnalazione di allarme cabina elettrica.
1. ALIMENTAZIONE
Per gli impianti di cui al punto 1, l'alimentazione potrà essere derivata alla tensione di 24
Volt, oppure a 220 Volt con grado di isolamento adeguato. Nel primo caso
l'Amministrazione appaltante preciserà se dovrà essere prevista la possibilità di commutare
l'alimentazione derivandola da una batteria di accumulatori di riserva.
2. TRASFORMATORI E LORO PROTEZIONI
La potenza effettiva nominale dei trasformatori non dovrà essere inferiore a 5W per impianti
del tipo a) ed a 30W per gli altri, salvo maggiorazione adeguata alla complessità degli
impianti.
Tutti i trasformatori saranno convenientemente protetti a 1 primario e, per trasformatori di
potenza superiore a 100W, anche sul secondario, da valvole automatiche, o con fusibili con
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cartuccia a fusione chiusa. Le valvole sul primario debbono essere differenziate da quelle sul
secondario, ossia le cartucce non debbono essere intercambiabili.
Le carcasse dei trasformatori dovranno essere messe a terra. Così pure dovrà essere messo a
terra, nel caso di trasformatori monofasi (ed ove non si tratti di autotrasformatori), anche un
polo del secondario.
3. CIRCUITI
I circuiti degli impianti considerati in questo articolo, le loro modalità di esecuzione, le
cadute di tensione massime ammesse, nonché le sezioni e gli isolamenti minimi ammessi per
i relativi conduttori, dovranno uniformarsi alle norme generali espresse al par. c) dell'Art.14 IE
Per impianti estesi, le sezioni dei conduttori dovranno in ogni caso essere tali da ridurre la
caduta di tensione onde garantire sempre un buon funzionamento dei complessi ed in
particolare delle suonerie e dei relè.
I circuiti di tutti gli impianti considerati in questo articolo dovranno essere completamente
indipendenti da quelli di altri servizi.
49
PRESCRIZIONI TECNICHE IMPIANTI ELETTRICI LUCE E F.M. NEI LOCALI
ADIBITI AD USO MEDICO
CAPO 15- PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI NEI
LOCALI ADIBITI AD USO MEDICO
IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI ADIBITI AD USO MEDICO
Art. 80 – Classificazione dei locali ad uso medico
Gli impianti elettrici da realizzare nei luoghi adibiti ad uso medico devono essere eseguiti in
conformità alle Norme C.E.I. 64-8/7 V2;
La norma succitata classifica i locali ad uso medico secondo le seguenti caratteristiche :
Gruppo 0
Locale ad uso medico nel quale non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate.
Gruppo 1
Locale ad uso medico nel quale le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate nel modo
seguente:
• esternamente,
• invasivamente entro qualsiasi parte del corpo ad eccezione della zona cardiaca.
•
Gruppo 2
Locale ad uso medico nel quale le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate in
applicazioni quali interventi intracardiaci, operazioni chirurgiche, o il paziente è sottoposto a
trattamenti vitali dove la mancanza dell’alimentazione può comportare pericolo di vita.
Art. 81 – Protezione contro i contatti indiretti in luoghi adibiti ad uso medico
L’impianto elettrico deve essere realizzato in modo da offrire un elevato standard di sicurezza
contro i pericoli derivanti sia da contatti diretti che indiretti.
Dovranno essere assunti per la protezione dai contatti diretti le seguenti prescrizioni:
segregazione delle parti attive dell’impianto con grado di protezione minimo IP≥2X ;
predisposizione di barriere sulle parti attive in caso di apertura portelli o asportazione di pannelli
funzionali per interventi di manutenzione;
cartellonistica di sicurezza (pericolo, obbligo ed avvertimento),accesso alle apparecchiature in
tensione da eseguire da personale autorizzato e formato;
Protezione contro i contatti indiretti nei locali ad uso medico di gruppo “0”:
collegamento dei conduttori di protezione e di equipotenzialità all’impianto di terra;
installazione di dispositivi di protezione differenziale coordinati con l’impianto di terra su tutti i
circuiti;
Protezione contro i contatti indiretti nei locali ad uso medico di gruppo “1”
installazione di dispositivi di protezione differenziale con corrente nominale di intervento ≤ 30
mA (di tipo A o B) secondo quanto prescritto dall’Art. 710.413.1.3 della norma C.E.I. 64-8/7
V2;
realizzazione di impianto di egualizzazione del potenziale secondo quanto descritto
successivamente;
Protezione contro i contatti indiretti nei locali ad uso medico di gruppo “2”
apparecchiature elettriche di potenza inferiore a 5 kVA, poste ad un’altezza inferiore ai 2.5 m dal
piano di calpestio, devono essere alimentate mediante sistema IT-M (separazione elettrica ITmedicale con controllo permanente della resistenza di isolamento);
apparecchiature elettriche di potenza superiore ai 5 kVA, apparecchi radiologici, ed apparecchi
per illuminazione generale poste ad un’altezza superiore ai 2.5 m dal piano di calpestio (fanno
eccezione i dispositivi di comando), devono essere alimentate a tensione di rete ≤ 230 V e deve
50
essere adottato il sistema di protezione a interruzione automatica con corrente di intervento ≤ 30
mA (di tipo A o B) ;
prese a spina alimentate con sistema IT-M devono essere singolarmente protette da fusibili o
interruttori magnetotermici, associati alla presa in prossimità del punto di installazione della
stessa;
nei locali con sistema IT-M deve essere installato dispositivo ottico acustico per la remotazione
del segnale di allarme in caso di primo guasto a terra;
realizzazione di impianto di egualizzazione del potenziale secondo quanto descritto
successivamente;
Sistema IT-M per locali medici classificati di gruppo “2”
La protezione deve essere realizzata impiegando per ciascun locale medico di gruppo 2 ,circuiti
protetti da tubazioni separate alimentati da trasformatore di isolamento.
Il trasformatore deve avere una presa centrale per il controllo dello stato di isolamento e
schermatura metallica tra gli avvolgimenti per eliminare le correnti di dispersione. Le masse dei
trasformatori di isolamento devono essere messe a terra; la schermatura deve essere collegata al
collettore equipotenziale a mezzo di conduttori di protezione della sezione minima di 6 mm.
Ai fini della protezione contro i contatti indiretti si deve tenere permanentemente sotto controllo
lo stato di isolamento dell’impianto ; a tale scopo si deve inserire tra la presa centrale del
secondario del trasformatore di isolamento ed un conduttore di protezione un dispositivo di
allarme; tale dispositivo non deve poter essere disinserito e deve indicare, otticamente ed
acusticamente, se la resistenza di isolamento dell’impianto è scesa al di sotto del valore di
sicurezza prefissato; questo valore deve essere non inferiore ai 50 kohm e possibilmente più
alto. Il dispositivo di allarme deve essere predisposto per la trasmissione a distanza dei suoi
segnali; non deve essere possibile spegnere il segnale luminoso; il segnale acustico può essere
tacitato ma non disinserito. Deve essere possibile accertare in ogni momento l’efficienza del
dispositivo di allarme: a tale scopo esso deve contenere un circuito di controllo inseribile a
mezzo di un pulsante. La tensione del circuito di allarme non deve essere superiore a 24V; il
dispositivo di allarme deve essere tale che la corrente che circola in caso di guasto diretto a terra
del sistema sotto controllo non sia superiore a 1 mA. Il dispositivo di allarme deve avere una
separazione, tra circuito di alimentazione e circuito di misura, avente caratteristiche non inferiori
a quelle garantite da un trasformatore di sicurezza.
Per circuiti che alimentano lampade per illuminazione generale o utilizzatori con elevata
potenza, la cui interruzione al primo guasto non può arrecare pregiudizio né alla salute di
pazienti né allo svolgimento del lavoro, è preferibile l’inserzione sull’impianto di distribuzione
generale.
In questo caso la protezione contro i contatti indiretti si realizza con la messa a terra diretta e
l’utilizzo di interruttori differenziali con corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA
(di tipo A o B) secondo quanto prescritto dall’Art. 710.413.1.3 della norma C.E.I. 64-8/7 V2;
Le prese a spina alimentate da trasformatori di isolamento non devono essere intercambiabili con
le prese a spina collegate a circuiti soggetti ad essere interrotti in caso di guasto.
La sezione del conduttore di protezione, quando questo fa parte dello stesso cavo o è infilato
nello stesso tubo, deve essere sempre uguale a quella dei conduttori di fase.
Art. 82 – Equalizzazione del potenziale
In tutti i locali adibiti ad uso medico si deve effettuare l’equalizzazione del potenziale collegando
fra loro e al conduttore di protezione o al conduttore di terra dell’impianto tutte le masse
metalliche accessibili in un locale o al conduttore di terra dell’impianto tutte le masse metalliche
accessibili in un locale o in un gruppo di locali (norme CEI 64-8/7)
I conduttori equipotenziali devono essere collegati ad un nodo equipotenziale, al quale faranno
capo le masse e le masse estranee situate o che possono entrare in zona paziente. Deve essere
realizzato in apposita cassetta in PVC autoestinguente con coperchio trasparente installata ad
incasso o a parete, in posizione baricentrica nel locale ad uso medico.
All’interno della cassetta deve essere predisposta bandella collettrice in rame preforato, con fori
filettati per l’ancoraggio di conduttori; la bandella deve essere fissata alla cassetta tramite
51
distanziatori isolati. Il serraggio dei conduttori dotati di capocorda terminale deve essere
realizzato con bullone filettato e rondella autobloccante.
Le connessioni al nodo devono essere chiaramente identificabili ed accessibili, in grado di essere
scollegate individualmente.
Collegamenti Equipotenziali :
Al nodo equipotenziale devono essere collegate le masse e le masse estranee ubicate in zona
paziente sino alla quota di 2.5 m dal piano pavimento, compresi:
• masse e / o apparecchi
• alveoli di terra delle prese a spina
• jack di terra
• masse estranee
• schermature contro campi magnetici
• morsetti di terra di funzionamento di apparecchiature elettromedicali
• schermature metalliche trasformatore isolamento
I collegamenti equipotenziali devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
• resistenza inferiore a 0.2 Ohm
• identificazione del conduttore su entrambe le estremità
• collegamento mediante non più di un nodo intermedio
• sezione del conduttore pari alla sezione del conduttore di fase delle masse
• sezione del conduttore delle masse estranee ≥ 6 mm2
• sezione del collegamento del subnodo ≥ alla maggiore sezione dei conduttori che
confluiscono al subnodo stesso
• sezione conduttore di protezione principale ≥16 mm2
•
Art. 83 – Alimentazione di sicurezza ed alimentazione di emergenza
Le alimentazioni di sicurezza e di emergenza possono essere costituite dai seguenti impianti:
• gruppi elettrogeni
• gruppi di continuità
• plafoniere fluorescenti di tipo autonomo o in esecuzione S.A.
I tempi di intervento dei vari tipi di alimentazione di sicurezza ed emergenza è il seguente:
• gruppi elettrogeni
T < 15 sec.
• gruppi di continuità
T = 0 sec.
• plafoniere di emergenza 0,15 < T < 0,3 sec.
Art. 84 – Apparecchi testa-letto
Gli apparecchi testa-letto sia installati singolarmente o su travi devono essere così composti:
• riferimenti normativi:
testa-letto con parti applicate: CEI 62-5
- con illuminazione indiretta
- con illuminazione notturna
- con illuminazione visita
- con illuminazione lettura
- con eventuale prese a spina
- con eventuale presa telefonica
- con eventuale presa TV
- con eventuale segnalazione acustico-luminosa
- con eventuale segnalazione fonica
- con eventuale diffusione sonora
- per eventuale gas terapeutici.
L’apparecchio deve contenere (almeno quelli di una certa complessità), gli schemi meccanici ed
elettrici per facilitare l’installazione del testa-letto, i collegamenti agli impianti elettrici e, se
presenti, ausiliari e telefonici e di distribuzione dei gas terapeutici.
52
L’apparecchio testa-letto deve essere considerato non protetto contro eventuali gas terapeutici
esplodenti; pertanto devono essere prese tutte le misure necessarie per evitare tale pericolo.
Art. 85 – Quadro per locali medici di gruppo “2”
I quadri elettrici per locali medici di gruppo “2” devono avere le seguenti caratteristiche:
• riferimenti normativi:
- CEI 17-13
- CEI 70-1
• protezioni da trasformatore di isolamento in entrata ed in uscita del tipo da sovracorrente
• protezioni di ogni circuito, derivato dal trasformatore d’isolamento, con interruttori automatici
• dispositivo di controllo isolamento a 220V
• dispositivo di controllo isolamento a 24V
• pannello di allarme con segnalazione ottica/acustica (a corredo del quadro)
• cavi per circuiti di entrata e uscita del trasformatore di isolamento del tipo con guaina
• protezioni con interruttore differenziale con corrente non superiore a 30mA (di tipo A o B)
per i circuiti non derivati dal trasformatore d’isolamento
• nodo collettore equipotenziale a cui sono connessi i conduttori di protezione degli apparecchi
del quadro e a cui devono essere connessi i conduttori di protezione e equipotenziali delle
masse e masse estranee e prese del locale di chirurgia
• costruzione modulare in lamiera verniciata con polveri epossidiche, dimensioni indicative
• grado di protezione almeno IP 30.
•
Art. 86 – Impianto di terra, conduttori di protezione
IMPIANTO DI TERRA
Per non variare il valore della resistenza di terra nel tempo, si deve porre la massima
cura all’installazione e profondità del dispersore ( esempio corrosione del dispersore,
essiccamento, congelamento del terreno, ecc.) da installare comunque nelle aree esterne
dell’edificio.
I materiali da preferire devono essere (nell’ordine):
•
rame
•
acciaio ramato
•
ferro zincato
•
ferro non zincato
•
altri materiali metallici
Le giunzioni fra i diversi elementi dei dispersori e fra il dispersore ed il conduttore di terra
devono essere effettuate con saldatura forte o autogena o con robusti morsetti o manicotti purché
assicurino un contatto equivalente.
Le giunzioni devono essere protette contro la corrosione.
CONDUTTORE DI TERRA
E’ il conduttore che collega il dispersore al collettore (o nodo) principale di terra ed è
generalmente costituito da conduttori di rame (o equivalente) o ferro.
Deve essere affidabile nel tempo, resistente e adatto all’impiego.
Possono essere impiegati:
•
corde, piattine
•
tubi e simili
•
elementi strutturali metallici inamovibili
COLLETTORE (O NODO) PRINCIPALE DI TERRA
In ogni impianto deve essere previsto (solitamente nel locale cabina o nel quadro
generale) in posizione accessibile (per effettuare le verifiche e le misure) almeno un collettore (o
nodo) principale di terra.
Per i grossi impianti deve essere costituito da una o più sbarre di metallo robusto
(preferibilmente rame) mentre, per i piccoli impianti, può essere sufficiente un morsetto.
53
A tale collettore devono essere collegati:
•
il conduttore di terra
•
i conduttori di protezione
•
i conduttori equipotenziali principali
•
i conduttori di massa a terra di un punto del sistema (solitamente il neutro)
•
le masse dell’impianto MT.
CONDUTTORI DI PROTEZIONE
E’ il conduttore che collega il o i collettori (o nodo) principale di terra alle masse.
Deve essere posta la massima cura alla sezione ed ai collegamenti di questi conduttori che per la
loro funzione ed estensione costituiscono, in genere, la parte più importante dell’impianto di
terra.
Per i conduttori di protezione possono essere usati i seguenti materiali(CEI 64/8):
•
anime dei cavi multipolari
•
conduttori nudi
•
cavi unipolari
•
armature dei cavi elettrici
•
tubi protettivi elettrici
•
canalette metalliche
•
masse esterne con caratteristiche adeguate
I conduttori di protezione devono essere ispezionabili e affidabili nel tempo, protetti contro
qualsiasi danneggiamento meccanico, corrosione, ecc., che ne alteri le caratteristiche; non
devono avere inseriti dispositivi di interruzione salvo che sul collettore (o nudo) principale di
terra per effettuare le misure.
CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI
I conduttori equipotenziali devono collegare le masse e/o masse esterne per assicurare
le equipotenzialità.
Si dividono in:
•
principali, per il collegamento al collettore ( o nodo) principale di terra
•
supplementari per il collegamento al conduttore di protezione, ad esempio in una
cassetta di derivazione.
Art. 87 – Fornitura e posa impianto antincendio
Dovrà essere fornita la centrale di controllo e segnalazione per la gestione dei sistemi
antincendio, la cui posizione verrà decisa in fase di esecuzione lavori.
Dovranno essere installati nuovi rivelatori puntiformi di tipo ottico da collegare alla
centrale di controllo esistente, in quantità tale da decidere in fase di esecuzione lavori.
Essi dovranno garantire una risposta uniforme nel tempo, essere costruttivamente
realizzati con innesto a scatto su zoccolo, avere circuiti interni impregnati con resine
idrorepellenti e griglia antinsetti in acciaio INOX. Il rivelatore, al suo interno non deve avere
parti mobili o componenti soggetti ad usura.
I rivelatori puntiformi di fumo di tipo ottico dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• tipo analogico “intelligente” con codice di identificazione
• misura densità di fumo sistema ottico simmetrico
• riposta di allarme conforme alle Norme EN 54
• protezione contro le sovracorrenti
• protezione contro le interferenze elettromagnetiche secondo la direttiva CEE 89/336
• omologazione del Ministero dell’Interno
• omologazione, Certificazione EN54 - UL - FM - RINA
• tensione di alimentazione:
15 ÷ 30 Vcc
• corrente a riposo:
35 µA a 24 Vdc
• corrente in allarme:
50 mA a 24 Vdc
• densità fumo equivalente:
4,5%/m
• temperatura di lavoro:
- 20 + 50°C
54
•
•
•
temperatura di stoccaggio:
umidità relativa:
colore e custodia:
-30 + 70°C
95% a 40°C senza condensa
ABS avorio
I rivelatori dovranno essere installati secondo le seguenti prescrizioni:
• distanti da zone dove aerosoli eventualmente prodotti dal normale ciclo di lavorazione
possono causare falsi allarmi
• distanziati dal soffitto in funzione dell’inclinazione dello stesso e dell’altezza del locale
secondo quanto indicato nella seguente tabella:
•
•
•
•
•
Altezza
del
locale
(m)
•
•
•
Distanza dell’elemento sensibile al fumo dal soffitto (o dalla
copertura) in funzione della sua inclinazione rispetto
all’orizzontale
α ≤ 15°
• 15°< α ≤ 30°
• α > 30°
• ma
• mi
• ma
• mi
• ma
mi
n.
x.
n.
x.
n.
x.
• (c
• (c
• (c
• (c
• (c
(c
m)
m)
m)
m)
m)
m)
3
• 20
• 20
• 30
• 30
• 50
7
• 25
• 25
• 40
• 40
• 60
h≤6
•
6 < h ≤
•
8
• 8 < h ≤
• 10
• 30
• 30
• 50
• 50
• 70
10
• 10 < h ≤
• 15
• 35
• 35
• 60
• 60
• 80
12
• distanza del rivelatore ≥ 0.5 m da:
• pareti dei locali (salvo installazioni in corridoi, cunicoli, condotti tecnici, o similari di
larghezza inferiore a 1 m)
• superfici laterali di correnti o travi posti al di sotto del soffitto
• elementi sospesi quali condotti di ventilazione, cortine, ecc. qualora lo spazio tra soffitto
e tali strutture o elementi sia < di 15 cm
• macchinari, impianti o eventuali materiali in deposito
• altezza massima del rivelatore rispetto al soffitto 12 m
• protetti da interventi intempestivi causati da:
• fumo prodotto nelle normali condizioni ambientali nei locali con altezza ≤ 3 m (fumo di
sigaretta)
• turbini di polvere prodotti da forti correnti d’aria
• installati in modo tale da non poter essere investiti direttamente dal flusso d’aria immesso
dagli impianti di condizionamento, areazione, ventilazione secondo le seguenti
prescrizioni:
• protetti dalle correnti d’aria immessa tramite soffitti a pannelli forati, mediante
otturazione dei fori posti entro il raggio di 1 m dai rivelatori stessi
• posti il più lontano possibile dalle bocchette di immissione dell’aria
• posti il più lontano possibile dalle bocchette di ripresa dell’aria poste a soffitto
• posti presso ciascuna bocchette di ripresa dell’aria poste nella parte alta delle pareti in
vicinanza del soffitto
Basi per Rivelatori
I rivelatori in precedenza descritti devono essere fissati e collegati a basi standard (zoccoli) le
quali consentiranno l’inserimento o la rimozione di differenti tipi di rivelatori.
La base universale deve essere munita di terminali a vite in grado di assicurare la
connessione di cavetti fino a 2,5 mm2 di sezione.
I punti di contatto con il rivelatore devono essere idonei a garantire una perfetta connessione
elettrica e permettere il buon funzionamento del sistema anche in presenza di vibrazioni.
•
•
55
Ogni base standard deve possedere un proprio led di segnalazione locale, indicante
l’intervento del rivelatore, inoltre deve essere disponibile una uscita logica positiva per il
pilotaggio di un ulteriore dispositivo di segnalazione remota.
Nessuna base deve essere danneggiata per una inversione di polarità o da un circuito di zona
difettoso.
I rivelatori devono essere fissati alle basi per mezzo di una semplice semirotazione e disporre
di contatti autopulenti.
Pulsanti Manuali di Segnalazione Emergenza Allarme Incendio
Dovranno essere installati nuovi pulsanti manuali di segnalazione incendio in quantità tale da
decidere in fase di esecuzione lavori.
Il sistema di allarme manuale deve essere elettricamente compatibile con il sistema
automatico di rivelazione incendio, deve fare capo alla stessa centrale di controllo e segnalazione
la quale deve provvedere ad individuare ed identificare ciascun pulsante.
I pulsanti manuali di segnalazione emergenza allarme incendio devono avere le seguenti
caratteristiche:
• contenitore in materiale termoplastico,
• vetro frangibile antischeggia con cornice luminescente,
• funzionamento mediante rottura vetro con martelletto allegato; la rottura del vetro
deve determinare l’attivazione automatica del segnale di allarme alla centrale di
controllo
• ripristino a mezzo ritegno meccanico escludibile
• indicazione della funzione di allarme del pulsante mediante cartello
• contatti di allarme di tipo autopulente
• grado di protezione IP54
• colore rosso
• portata 3 A
• installazione ad incasso
I pulsanti devono essere installati ad altezza dal pavimento compresa tra 100 cm e 140
cm, in posizione chiaramente visibile e facilmente accessibile, protetti contro azionamenti
accidentali e danni meccanici.
La distanza massima di percorrenza per raggiungere da ogni parte un punto di
segnalazione manuale, possibilmente sulle vie di esodo, deve essere ≤ 15 m
Guasti o esclusione dei rivelatori automatici non devono mettere fuori servizio i pulsanti
di segnalazione manuale.
In corrispondenza di ciascun punto di segnalazione manuale devono essere riportate in
modo chiaro e facilmente leggibile le istruzioni per l’uso.
Ritegni Elettromagnetici Per Porta Taglia Fuoco
La struttura è dotata di compartimentazioni a tenuta REI 120, con serramenti di analoghe
caratteristiche,che dovranno essere accessoriati con ritegni elettromagnetici per la tenuta delle
porte in posizione di normalmente aperto.
Dovranno essere forniti e posati ritegni elettromagnetici in quantità tale da decidere in
fase di esecuzione lavori.
Il ritegno elettromagnetico deve rilasciare la porta mediante intervento:
• manuale attraverso pressione pulsante tipo a fungo dotato di apposito cartello di
segnalazione della funzione
• automatico per intervento di rivelatore il quale attiva la centrale ed oltre a segnalare
l’allarme apre il circuito di ritegno non ripristinabile fino al cessare dell’allarme.
Avvisatori Ottico Acustici di Allarme
Per la segnalazione di allarme incendio,il sistema esistente dovrà essere integrato con nuovi
avvisatori ottico acustici ausiliari distribuiti nella struttura ed aventi le seguenti caratteristiche:
• corpo in alluminio estruso verniciato
• schermi e diciture in PVC autoestinguente
56
• diciture su sfondo rosso visibili esclusivamente ad allarme attivo
• tensione di funzionamento 12 – 24 V
• avvisatore acustico piezo elettrico
• assorbimento 12 W
Le segnalazioni acustiche e luminose dei dispositivi di allarme devono essere
chiaramente riconoscibili come tali e non confondibili con altre.
Pannello Comandi e Remotazione Allarme
Dovrà essere fornito e posato un terminale di comando remoto e dovrà essere realizzato
per consentire la visualizzazione remota degli eventi di allarme e/o di guasto e l’esecuzione dei
comandi tacitazione e ripristino del sistema di rivelazione incendi.
Il terminale di comando deve avere le seguenti caratteristiche:
• visualizzazione mediante display LCD ,
• dotato dei seguenti pulsanti di tacitazione e ripristino attivabili solo dopo inserimento di
chiave di accesso:
• pulsante di tacitazione dell’allarme acustico locale
• pulsante per la visione di eventi in coda
• pulsante di tacitazione dell’allarme di centrale
• pulsante di ripristino del sistema
Elementi di Connessione
Il collegamento degli elementi puntiformi dell’impianto dovrà essere eseguito mediante cavo a
due conduttori, twistato e schermato, di tipo non propagante l’incendio, a contenuta emissione di
gas corrosivi in caso di incendio (Norme CEI 20-37 I e CEI 20-22 III). I circuiti che si
dirameranno dalla centrale di rilevazione esistente e dovranno essere chiusi a loop sulla centrale
stessa.
La sezione del cavo è definita dalla lunghezza del loop secondo quanto di seguito indicato:
• fino a 500 m
cavo 2 x 0.5 mm2
• fino a 1000 m
cavo 2 x 1 mm2
• fino a 1500 m
cavo 2 x 1.5 mm2
• fino a 2000 m
cavo 2 x 2 mm2
• fino a 2500 m
cavo 2 x 2.5 mm2
• fino a 3000 m
cavo 2 x 3 mm2
La posa dei circuiti deve essere in canali portacavi e/o tubazioni in PVC pesante, munite
di proprie raccorderie, staffaggi, cassette rompitratta e di derivazione, e tutti gli accessori
necessari.
I collegamenti della centrale di controllo e segnalazione con i dispositivi di allarme ausiliari
devono essere realizzati nei seguenti modi:
• cavi resistenti all’incendio in conformità alla norma C.E.I. 20-36
• cavi non propaganti l’incendio posati in tubo sotto strato di malta o sotto pavimento
• resistenza massima consentita 40Ω
A fine lavori dovrà essere eseguita una verifica tecnica che comprenderà le seguenti
operazioni:
• accertamento della rispondenza del sistema al progetto esecutivo
• controllo che i componenti siano conformi alla UNI EN 54
• controllo che la posa in opera sia stata eseguita in conformità alla presente norma
• esecuzione di prove di funzionamento, di allarme incendio, di avaria e di
segnalazione di fuori servizio
In particolare, nel corso della verifica si deve anche controllare la funzionalità della
centrale di controllo e segnalazione e delle alimentazioni conformemente a quanto specificato
dagli art. 5.5.3, 5.5.4 e 5.6 della norma UNI 9795. A verifica avvenuta deve essere rilasciata
apposita dichiarazione.
57
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERNZA
OGGETTO DELLA GARA D’APPALTO:
OPERE ELETTRICHE ED ASSIMILABILI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA
FUNZIONALE
DI
ACCETTAZIONE,
SUPPORTO
AMMINISTRATIVO
ED
AMBULATORI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO MARTINI DELL’ASLTO1.
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la
realizzazione degli interventi di natura elettrica ed affine, da svolgere presso il
piano terra ed il piano seminterrato, area palazzina uffici ed ex Direzione
Sanitaria del Presidio Ospedaliero Martini dell’ASL TO 1 sito in Via Tofane n. 71
Torino
COMMITTENTE : AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1
VIA SAN SECONDO, 29 -10128 TORINO
STRUTTURA REFERENTE : S.C. TECNICO - MANUTENZIONE
DIRETTORE S.C. TECNICO-MANUTENZIONE E
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : ARCH. A. PASTORE
INDICE:
1 Carattere generali del documento
2 Analisi e valutazione dei rischi indotti nei confronti della ditta esterna
3 Analisi e valutazione dei rischi indotti nei confronti di pazienti, visitatori, lavoratori ASL
e di altre ditte esterne
4 Misure di prevenzione per eliminare le interferenze
5 analisi dei rischi specifici da interferenza e misure di prevenzione e protezione per
interventi di manutenzione emergente
58
1 CARATTERI GENERALI DEL DOCUMENTO
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Documento costituisce adempimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08
art.26 comma 3 (Valutazione Rischi da Interferenza) e comma 1 lettera “ b”(Informazione sui
Rischi degli Ambienti di Lavoro e misure di Prevenzione ed Emergenza) , per le Sedi Operative
di seguito indicata:
Presidio Ospedale Martini Via Tofane, 71
DEFINIZIONI
- Struttura Referente: è la Struttura dell’ASL che gestisce operativamente l’attività oggetto
dell’appalto: per il presente appalto S:C. tecnico Manutenzione
- Referente ASL: è la persona che costituisce l’interfaccia dell’ASL con la ditta per le
comunicazioni di carattere operativo che deve essere individuata dal Responsabile della
Struttura referente:
- Responsabile/Preposto di Servizio/Struttura: è il Coordinatore della Struttura presso cui
vengono svolti i lavori (es. caposala dei reparti di volta in volta interessati dai lavori)
INFORMAZIONE SUI RISCHI e SULLE MISURE ADOTTATE
La ditta dovrà prendere visione del documento pubblicato sul sito internet www.aslto1.it
(sezione ex ASL1) “informazione per le ditte esterne” in cui sono riportate le misure di
prevenzione e protezione e di emergenza adottate dall’ASL.
La ditta dovrà dichiarare per iscritto di aver preso visione del suddetto documento
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E COOPERAZIONE
Il coordinamento, oltre che mediante il presente documento iniziale, sarà effettuato dalla
Struttura dell’ASL referente del presente appalto che potrà richiedere la collaborazione del
Servizio Prevenzione e Protezione e di altre Strutture Aziendali interessate da problematiche
specifiche (S.C Prevenzione Rischio infettivo, Direzione Sanitaria, S.C. Logistica, S.S
Emergenza Interna, Medico Competente, ecc.); operativamente il coordinamento dovrà
prevedere:
- riunioni o comunicazioni in caso di insorgenza di problemi specifici urgenti (es. infortuni,
specifiche situazioni di pericolo che vengano individuate dalla ditta o dall’ASL durante
l’appalto);
-
riunioni preventive in caso di specifici lavori che comportano significativi rischi da
interferenza, non rientranti nell’ambito dei cantieri per cui deve essere applicato il titolo IV
del D.Lgs 81 (vedi punto 1) non prevedibili a priori nel presente documento;
-
riunioni o comunicazioni inerenti modifiche tecniche, organizzative e gestionali dei luoghi di
lavori o delle procedure di emergenza (piano di emergenza);
Il presente documento DUVRI deve essere allegato al contratto
A seguito delle riunioni di cui sopra, se necessario, si dovrà provvedere a modificare o integrare
il presente documento. (i verbali delle riunioni possono essere allegati al DUVRI presente e
costituiscono documento valido per attestare variazioni del DUVRI)
La convocazioni di tali incontri o le comunicazioni suddette dovranno essere fatte dalla Struttura
ASL referente del presente appalto, anche a seguito di informazioni provenienti dall’incaricato
della ditta aggiudicataria, nell’ambito della cooperazione prevista dal comma 2 art. 26 del D.Lgs
81/08.
59
CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
In caso di lavori edili effettuati nell’ambito del presente appalto rientranti nel campo di
applicazione del titolo IV del D.Lgs 81/08 (Direttiva Cantieri) relativo a cantieri temporanei e
mobili, così come definito nell’allegato X del D.Lgs 81/08, qualora è prevista la presenza di più
imprese, anche non contemporanee, è obbligo dell’ASL nominare il coordinatore in fase di
progettazione che deve redigere il piano di sicurezza e coordinamento, nel quale dovranno essere
indicati anche tutti i rischi da interferenza.
In tal caso dunque le misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza dovranno
essere specificatamente indicate nel piano di sicurezza e coordinamento (art. 100 D.Lgs 81/08).
2 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI GENERALI INDOTTI NEI CONFRONTI
DELLA DITTEA ESTERNA
Vengono di seguito analizzati i pericoli e valutati i rischi che l’interferenza delle attività e lo
stato dei luoghi di lavoro possono indurre nei confronti dei lavoratori della ditta.
Rischio biologico
Al fine di poter garantire il più elevato livello di sicurezza per gli addetti, il rischio biologico si
deve considerare potenzialmente presente in tutti i Reparti e Servizi Sanitari ed in ogni caso là
dove possa avvenire una contaminazione accidentale direttamente, mediante materiale infetto o
potenzialmente infetto (es.: sangue, feci, urine, altri liquidi biologici) o indirettamente entrando
in contatto con materiali, attrezzature, apparecchiature, strumentario, dispositivi medici, presidi
chirurgici, contenitori, piani di lavoro, letterecci, etc. potenzialmente infetti, ivi compresi i
materiali destinati ad essere smaltiti come rifiuti o il contatto con i pazienti affetti o sospettati di
esserlo, da malattia infettiva/diffusa.
L’Ospedale Martini non è centro di riferimento per la diagnosi e cura di malattie infettivodiffusive; ciononostante non si può escludere la presenza di pazienti affetti da questa tipologia di
malattie soprattutto in alcuni reparti e servizi (in primo luogo Pronto Soccorso, Rianimazione,
Pneumologia); Reparti e Servizi ove è sistematica la manipolazione o il contatto con liquidi
biologici (Laboratorio Analisi, Anatomia Patologica, Camere Operatorie); Impianti e Servizi
tecnologici (impianti di trattamento acque di scarico, depuratori, impianti di condizionamento e
trattamento aria); raccolta e conferimento rifiuti (contenitori contrassegnati con simbolo di
rischio biologico, zone raccolta, deposito stoccaggio).
Per quanto attiene specificatamente il rischio Tubercolosi si riportano i casi di pazienti affetti da
TBC polmonare notificati a partire dal 2002 (dati forniti dalla S.S. Sorveglianza Sanitaria
dell’ASL 2):
Anno
N. casi
2002
3
2003
4
2004
7
2005
11
2006
6
2007
4
2008
5
I Reparti-Servizi ove è avvenuta l’assistenza alla quasi totalità di tali pazienti sono stati: Pronto
Soccorso, Radiologia, ambulatorio di Pneumologia.
In tutti i suddetti locali è possibile l’ingresso del personale della ditta.
Rischio chimico
Si può definire rischio chimico qualunque esposizione a sostanze chimiche, siano esse presenti
sotto forma di solidi, liquidi, aerosol o vapori.
60
Il rischio chimico è legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o alla accidentale
interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze.
Agenti chimici pericolosi sono rappresentati da formaldeide (Anatomia Patologica), antiblastici
(depositati nel magazzino della Farmacia interna Ospedaliera mentre la preparazione e
somministrazione sono centralizzate nel Servizio di Oncologia), gas anestetici (Blocco
Operatorio), aldeide glutarica (locali di sviluppo radiologico in S.C. Radiologia e Pronto
Soccorso).
Tutte le sostanze sono oggetto di campionamenti periodici di concentrazione aerodispersa che
hanno sempre prodotto risultati di concentrazione ampiamente inferiori ai valori limiti di
riferimento.
Le modalità di esposizione possono essere:
- contatto (pelle,occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, soventi);
-
inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni.
Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le
lavorazioni o lo smaltimento.
In laboratorio il rischio è dovuto ad inalazioni di polveri (preparazione dei campioni), fumi
(prodotti della combustione ed emissione da strumentazione), nebbie (spray, aerosolizzazione di
solventi altobollenti, oli, glicoli, ecc.), gas e vapori (evaporazione di solventi volatili o prodotti di
reazione), emissione chimiche provenienti dall’impiego di strumentazioni analitiche: al fine di
minimizzare il rischio di esposizione dei lavoratori tali lavorazioni vengono effettuate sotto
cappa.
Pertanto il rischio chimico risulta molto basso per gli operatori della ditta che non devono
operare direttamente con sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di
rischio.
Rischio radiazioni ionizzanti
Le fonti di esposizione sono costituite dalle macchine a raggi X utilizzate per radiodiagnostica: i
rischi sono essenzialmente dovuti ad irraggiamento esterno solamente quando le macchine sono
in funzione.
In particolare sono da considerarsi a rischio di esposizione le seguenti aree, classificate come
“controllate” ai sensi del D.Lgs. 230/95 e segnalate mediante il seguente cartello:
-
S. C: Radiologia dell’Ospedale Martini (Sale di Diagnostica, Sale TAC, Sala Mammografia);
Radiologia presso Pronto soccorso;
Sale Operatorie (se sono in funzione apparecchi radiologici mobili).
Sono invece presenti zone a minor rischio, classificate come “sorvegliate”, nelle seguenti aree:
(gli apparecchi vengono utilizzati con modalità e con un carico di lavoro da non implicare
l’esistenza di una zona controllata);
- Servizio di Odontostomatologia dell’Ospedale Martini;
- Servizi di Odontoiatria del Poliambulatorio di Via Monginevro.
61
I lavori della ditta devono essere effettuati a macchine radiogene spente, per cui i lavoratori della
ditta non sono esposti a rischio, se non in caso di errori o dimenticanze, peraltro molto
improbabili.
Rischio laser
In Azienda sono presenti laser di classe 4 che possono essere utilizzati in Sala Operatoria e
presso il Servizio di Odontostomatologia dell’Ospedale Martini. I locali in cui sono in funzione i
laser sono contrassegnati col simbolo:
I lavori della ditta devono essere effettuati a laser spenti, per cui i lavoratori della ditta non sono
esposti a rischio, se non in caso di errori o dimenticanze, peraltro molto improbabili.
Stress termico da alte temperature
Il rischio è presente in Cucina, Centrali Termiche e Sterilizzazione a causa della presenza di
vapore ed acqua calda, sia per il contatto con materiali, tubazioni e valvolame caldo, sia per
l’investimento degli operatori di getti di fluidi caldi a seguito di rotture di valvole , attrezzature o
altri dispositivi tecnici (es. scaricatori di condensa)
Incolumità fisica legata ad aggressioni
Il rischio è particolarmente rilevante in caso di esecuzione lavori presso il Pronto Soccorso,
locali dei Servizi di Psichiatria e di Neuropsichiatria.
Rischio amianto
Il rischio di esposizione a polveri di amianto è limitato al caso in cui vengano effettuati lavori
che producono danneggiamenti dei manufatti contenenti amianto.
Tali manufatti sono ubicati in:
- Presidio Ospedaliero Martini: tubazioni dei pluviali della rete originaria dell’Ospedale
(confinati in struttura in muratura) e tubazione di scarico acqua bianca da zona di raccolta
rifiuti in cortile al collettore fognario lato via S.S. Michele (interrata);
Non è comunque possibile escludere con assoluta certezza la presenza di altre vecchie tubazioni
in cemento amianto confinate nelle strutture murarie (scarico bagni, pluviali, ecc) degli edifici
dell’ASL2; in questo caso la condizione di pericolo è relativa all’esecuzione di lavori di
demolizione.
Rischio Rumore
Vi sono locali in cui la presenza di rumori non è trascurabile: le Centrali Termiche, i locali per
gruppi elettrogeni, i locali di Sterilizzazione, la Cucina,
L’accesso e lo stazionamento in questi locali comporta disagi, ma non danni ai lavoratori della
ditta
Rischio da bombole portatili di gas medicali
La presenza di bombole di gas medicali (ossigeno e anidride carbonica) presso i Reparti
costituisce rischio di infortunio con possibilità di esplosione, se la bombola viene urtata e cade al
suolo. Tale rischio è aumentato nel caso di trasporto delle bombole su letti o carrozzelle dei
pazienti.
Rischi correlati ai percorsi interni /esterni ed alle Strutture
Nei cortili degli edifici vi è contemporaneo passaggio di mezzi motorizzati (autoveicoli, carrelli
elevatori, transpallets elettrici) e in alcuni punti non è presente un percorso separato per i pedoni.
62
Costituiscono fonte di particolari pericoli le seguenti aree del P.O. Martini:
- cortile P.O. Martini con ingresso da Via Sagra di San Michele a causa di:
o possibile transito e stazionamento dei mezzi delle ditte (raccolta rifiuti, onoranze funebri,
mezzi della ditta incaricata della gestione dei gas medicali e ricarica bomboloni di
ossigeno, ditte consegna farmaci, ditte consegna materiali urgenti, ritiro cartelle cliniche,
ecc.) e veicoli dell’ASL;
o transito di pedoni con tratti in cui non è presente percorso separato rispetto ai veicoli;
o stazionamento di persone davanti alle camere mortuarie, inclusi i dipendenti delle ditte di
onoranze funebri che svolgono le loro mansioni (trasporto bare, manovre con
carrofunebre, ecc.);
o area antistante l’officina e la farmacia nel cortile del P.O. Martini, per la presenza
frequente di carrelli elevatori, transpallets e nel contempo di personale dell’ASL, utenti
dell’ospedale e della ditta di facchinaggio;
o area antistante la centrale termica per le operazioni di carico dei rifiuti e del materiale
sporco da parte della ditta del lavanolo, con possibile presenza di pedoni (ad esempio
addetti alla centrale termica).
cortile con ingresso da via Marsigli per :
o il transito di veicoli destinati al magazzino generale nonché veicoli di dipendenti e di
servizio dell’ASL, soprattutto lungo le rampe di accesso (al Magazzino ed alla Cucina)
per la scarsa visibilità del percorso, dove possono essere presenti pedoni senza percorso
separato; in particolare la rampa verso la cucina viene percorsa dagli autocarri in discesa
in retromarcia;
o area antistante il magazzino generale (con presenza di personale ASL, della ditta di
facchinaggio e delle altre ditte addette al trasporto materiali)in quanto non è presente
una zona separata per lo scarico ed il carico merci.
- corridoio di accesso al magazzino dispensa per la presenza frequente di persone correlato alla
presenza del deposito materiale da parte della ditta delle pulizie, il transito di pesanti e
pericolosi carrelli con materiale pulito movimentati dalla ditta del lavanolo,
Nei corridoi interni delle strutture possono transitare transpallets manuali o elettrici (si evidenzia
quello al piano seminterrato nei pressi del deposito della farmacia del P.O. Martini),
apparecchiature semoventi per la pulizia del pavimento, carrelli manuali di elevato ingombro e
pesantezza (medicazioni, mensa, ecc.), barelle, letti e carrozzelle con pazienti.
-
condizione di pericolo è rappresentata dall’apertura verso la zona di transito delle porte nei
corridoi (in particolare lungo il corridoio centrale dell’Ospedale Martini, in corrispondenza
alla porta di accesso al Pronto Soccorso).
I pavimenti di alcuni locali (cucina, zona di accesso alla mensa) possono essere sdrucciolevoli.
Le zone di accesso agli ascensori, le ricoperture dei giunti di dilatazione nei corridoi presentano
dislivelli che possono causare inciampo, soprattutto se vengono utilizzati carrellini per il
trasporto di cose.
Costituisce pericolo la contemporanea e diffusa presenza del Personale della ditta di pulizie,
soprattutto quando vengono lavati i pavimenti o vengono utilizzati aspiratori elettrici (presenza
di cavi elettrici a pavimento).
Malgrado recenti miglioramenti, nei locali possono ancora essere presenti cavi elettrici e
telefonici, prese multiple che costituiscono possibile causa di inciampo.
In alcuni locali sono presenti passaggi stretti (larghezza inferiore a 70 cm) con rischio di urto
contro spigoli.
In alcuni uffici sono presenti porte completamente vetrate (vetro temperato) che costituiscono
pericolo in caso di urto violento.
Condizione di pericolo maggiore è quella correlata all’’accesso ai locali tecnici, pericoloso per
inciampo o urto a causa della presenza di dispositivi tecnici (tubazioni, valvole, ecc) in
particolare nei seguenti siti:
-
63
-
locali dove sono ubicati i gruppi di trattamento aria (in particolare tetto piano sopra la
Camera Operatoria e locale posto al terzo piano della sezione Dialisi);
- Centrali Termiche;
- Cunicoli.
Costituisce condizione aggravante del rischio la scarsità di illuminazione nelle ore serali e
notturne per le zone esterne e sempre in alcuni locali tecnici interni (cunicoli, centrali termiche,
seminterrati)
Rischio di caduta dall’alto
Tutti i tetti degli edifici non sono protetti con parapetti regolamentari per la protezione da caduta
dall’alto
Rischio incendio
Sono classificati a rischio incendio elevato il presidio Ospedaliero Martini ed il Poliambulatorio
di Via Monginevro, poiché lo stato dei luoghi e le limitazione motorie delle persone presenti
rendono difficoltosa l’evacuazione in caso di incendio.
Sono classificate a rischio incendio medio–basso tutte le altre Sedi Territoriali.
Zone particolarmente critiche per l’insorgere e/o lo sviluppo di incendio sono:
-
Cucina (impianto gas metano);
-
Zona serbatoi ossigeno ed azoto liquido e deposito bombole gas medicali (cortile con
ingresso da Via S. S. Michele);
- Deposito prodotti infiammabili (cortile con ingresso da Via Marsigli);
- Deposito bombole gas medicali (seminterrato Ospedale Martini);
- Centrali termiche e tecnologiche;
- Cabine elettriche;
- Archivi;
- CED;
- Anatomia Patologica (deposito campioni biologici);
- Ambienti al piano seminterrato (depositi e locali tecnici);
- Cunicoli interrati.
Rischio elettrico
Il rischio, per chi utilizza apparecchiature elettriche da collegare a prese dell’impianto elettrico
fisso, seppur basso, è connesso all’utilizzo di impianti fissi che in alcuni locali non soddisfano
pienamente i requisiti previsti dalla normativa e linee guida CEI (in particolare presenza di
alcune prese con alveoli non protetti e quadri elettrici obsoleti).
Gli impianti sono protetti contro i contatti indiretti da interruttore differenziale ed impianto di
terra.
3
ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI GENERALI INDOTTI NEI
CONFRONTI DI PAZIENTI, VISITATORI, LAVORATORI ASL E DI ALTRE
DITTE ESTERNE
Vengono di seguito analizzati i pericoli che l’interferenza delle attività della ditta può indurre nei
confronti dei lavoratori dell’ASL, lavoratori di altre ditte, pazienti, visitatori.
Investimento a seguito di caduta dall’alto di persone o cose durante i lavori della ditta
Pericoli prevalentemente dovuti a esecuzione lavori su scale portatili, trabattelli (in locali interni
ed esterni), su ponteggi (in locali esterni), su tetti ed in prossimità di finestre.
Investimento da attrezzature mobili/mezzi di trasporto utilizzati dalla ditta
Pericoli connessi all’utilizzo di mezzi di trasporto nei cortili.
Urto contro oggetti, attrezzature, materiali utilizzati dalla ditta
64
Pericoli connessi all’utilizzo di carrelli manuali, carriole, ecc , nei locali interni lungo vie di
transito e per urto contro personale della ditta impegnato in piccole lavorazioni lungo zone di
transito.
Inciampo /scivolamento provocato da attrezzature o lavorazioni da parte della ditta
Pericolo di inciampo connesso alla presenza di cavi elettrici con cui vengono alimentate le
attrezzature elettriche (in particolare trapani), materiali e attrezzature lasciati lungo zone di
transito durante i lavori.
Lo sversamento di acqua da bidoni, carriole può comportare pericoli di scivolamento.
Ostruzione delle vie di fuga effettuato durante o alla fine dei lavori da parte della ditta
Possibilità di parziale ostruzione delle vie di fuga durante brevi lavori di manutenzione. Per
lavorazioni che durano tempi ragguardevoli la modifica delle vie di fuga viene preventivamente
analizzata per individuare e segnalare soluzioni di esodo alternative.
Innesco di incendio o esplosione durante i lavori da parte della ditta
Pericolo connesso a lavori di saldature, impermeabilizzazione, uso di fiamme libere, operazioni
con uso di flessibile, uso di prodotti infiammabili (vernici, collanti).
Infezioni a pazienti per produzione o dispersione di polveri (anche a seguito di captazione e
diffusione da parte degli impianti di aerazione)
I pericoli sono connessi a lavori di demolizioni, foratura, rimozione di controsoffittatura, arredi o
altri materiali, pennellatura, ecc. in locali con presenza di pazienti immunodepressi.
Produzione di rumori
I pericoli sono connessi ad utilizzo di martelli pneumatici, demolitori, piccoli gruppi elettrogeni,
martelli, scalpelli ed a operazioni di scarico macerie.
Non comportano danni a lavoratori ed utenti ma provocano disagi.
Danni alla salute per utilizzo di prodotti chimici da parte della ditta
Nel caso di utilizzo prodotti chimici da parte della ditta (es. utilizzo di colle , vernici).
Danni alla salute di pazienti per messa fuori servizio involontario di impianti tecnologici (gas
medicali, elettrico,ecc) o allagamenti provocati dalla ditta
Il pericolo è presente in particolare durante lavori di demolizione.
Vi è inoltre la possibilità che l’inserzione di apparecchiature elettriche di elevata potenza possa
provocare il distacco della corrente elettrica per sovraccarico.
Danni alla salute di terzi per dispersione di polveri di amianto provocata dalla ditta
Il pericolo è connesso ad eventuale impatto con tubazioni in amianto confinate in murature e di
localizzazione ignota, durante lavori di demolizione.
E’ minore il rischio in locali dove sia conosciuta la presenza di amianto, in quanto la ditta non
esegue interventi specifici di manutenzione o rimozione di manufatti in amianto: in questo caso
il rischio potrebbe essere correlato alla movimentazione di arredi che danneggiano le coperture
in PVC.
4
MISURE DI PREVENZIONE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
Misure organizzative generali
• Prima dell’inizio dei lavori in appalto, l’impresa deve trasmettere una comunicazione scritta
all’incaricato dell’Azienda Sanitaria, in cui dovranno essere specificati i nominativi dei
lavoratori e numero di telefono del Preposto della Ditta sempre reperibile, aggiornando tali
informazioni in caso di modifiche o integrazioni.
• Prima di effettuare lavori specifici, gli addetti della ditta devono obbligatoriamente
presentarsi al referente ASL per la valutazione dei rischi relativi allo specifico lavoro e dovrà
essere compilata la scheda, riportata in allegato 1 al presente documento (ad eccezione dei
casi di emergenza).
• In caso di assoluta necessità di deroga alle misure di prevenzione e protezione stabilite nel
presente documento per contingenti ragioni la ditta dovrà preventivamente ed
obbligatoriamente essere autorizzata dall’Azienda Sanitaria;
65
Misure generali di prevenzione relative all’accesso presso l’edificio
Compiti della ditta:
• In caso di sosta prolungata di mezzi, nel cortile del P.O. Martini, la ditta dovrà
obbligatoriamente utilizzare lo spazio specificatamente affidatole.
• In caso di accesso nei cortili con mezzi motorizzati, per il trasporto di beni e materiali
(operazioni di scarico e carico) utili all’attività o di macchine operatrici è obbligatorio
mantenere una velocità molto bassa (10 Km orari), ponendo particolare attenzione al
passaggio promiscuo di pedoni e altri mezzi motorizzati (transapallets, carrelli elevatori,
autovetture, ecc.).
• Nel caso di utilizzo del cortile con ingresso da Via Sagra di San Michele dovrà essere posta
massima attenzione per la possibile presenza di pedoni stazionanti nello spazio antistante la
Camera Mortuaria.
• Particolare attenzione dovrà essere posta nel passaggio lungo l’area antistante la Farmacia e
nel corridoio posto al piano seminterrato, per il contemporaneo utilizzo di transpallets da
parte di personale del Servizio Farmaceutico.
• In caso di passaggio o stazionamento in locali tecnici, occorre porre massima cautela per la
presenza di ostacoli (tubazioni, valvolame, ecc) con rischio di caduta e di urto contro il corpo
(in particolare il capo): è assolutamente obbligatorio indossare il casco e le scarpe
antinfortunistiche. Inoltre devono essere presenti almeno due persone, di cui una dotata di
telefono cellulare o radio per segnalare eventuali situazioni di emergenza.
• All’interno della Struttura, considerata la presenza di pazienti , visitatori e dipendenti ASL,
in particolare barelle, letti, carrozzelle, il trasporto di mezzi, materiali ed attrezzature deve
avvenire con molta cautela, senza pregiudizio per la sicurezza di persone e senza arrecare
danno alla Struttura.
• Prestare particolare attenzione al passaggio di persone e trasporto di materiali in particolare
in presenza di superfici che possono essere umide (es.: cucine), non uniformi (piazzali
esterni), con presenza di dislivelli (ingresso ascensori, giunti di dilatazione nei corridoi),
ostacoli (finestre aperte, ecc).
• In caso di passaggio o stazionamento in locali umidi è necessario indossare scarpe
antiscivolo.
• Malgrado il tempestivo spargimento di sale da parte della ditta incaricata, non si può
eslcudere la formazione di ghiacchio nei cortili durante la stagione invernale e dunque
occorre la massima cautela durante il transito, specialmente nelle zone in pendenza.
• Particolare attenzione dovrà essere posta per la presenza di porte completamente vetrate.
• Attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale, caricare e scaricare merci nelle zone
appositamente indicate.
• Attenersi alla segnaletica di sicurezza (portata, altezza, larghezza, ecc), ove prevista.
• Il personale della ditta appaltatrice deve essere identificabile tramite cartellino.
Misure generali per l’accesso in Reparto o Servizio
Compiti della ditta:
• avvertire verbalmente i Responsabili di Reparto/Servizio dei luoghi di lavoro del proprio
accesso, per gli interventi lavorativi definiti nell’appalto (sempre, anche in caso di lavori
urgentissimi);
• accertarsi con i Responsabili di Reparto/Servizio i dei luoghi di lavoro, della necessità di
indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari
per l’accesso;
• attenersi scrupolosamente alla segnaletica di sicurezza ed alle indicazioni fornite dal
Responsabile di Reparto o Servizio;
66
•
•
•
•
•
•
•
•
evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l’uso e comunque senza
l’autorizzazione dei Responsabili di Reparto/Servizio;
durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività, persone non
previste al fine di non costituire pericolo o intralcio;
evitare di toccare bombole di gas medicali;
applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare;
lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite
eventuali graffi o lesioni cutanee;
non toccare i contenitori sanitari di oggetti taglienti o pungenti, rifiuti infetti o presunti tali
(simbolo di rischio biologico), contenitori per citotossici (simbolo di rischio chimico
“teschio”);
segnalare immediatamente al Responsabile del Reparto e Servizio ogni contaminazione che
dovesse verificarsi, avvisare l’incaricato dell’Azienda Sanitaria, e recarsi al Pronto Soccorso;
in tutti gli ambienti interni è rigorosamente vietato fumare.
Compiti del Responsabile del Reparto/Servizio ASL
•
•
•
•
•
Fornire ai lavoratori della ditta tutte le informazioni per specifiche misure/procedure di
sicurezza necessarie in quel momento per l’accesso e lo stazionamento in Reparto/Servizio e
sui dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati/utilizzati;
informare dell’esecuzione dei lavori i lavoratori di altre ditte presenti in quel momento in
reparto(ad esempio quelli incaricati dei lavori di pulizia o di operazioni di facchinaggio);
Segnalare al referente ASL dell’appalto, eventuali inadempimento da parte della ditta dei
propri compiti;
Allontanare la ditta dal reparto/servizio nel caso di gravi comportamenti che possono creare
pericoli immediati per la sicurezza di persone;
In caso di pericoli gravi ed immediati, dovrà allontanare i lavoratori dell’impresa, se non
impegnati in attività connesse alla particolare situazione di emergenza;
Utilizzo di attrezzature e mezzi di trasporto
• E’ espressamente vietato l’utilizzo di attrezzature, apparecchiature (trapani, avvitatori,
transpallets, ecc.), mezzi di trasporto di persone e cose (carrelli elevatori, furgoni, automezzi
aziendali, ecc) di proprietà dell’ASL.
Delimitazione dell’area di lavoro e zone di transito
Compiti della ditta:
• L’area di lavoro, qualora vi sia rischio di intralcio o caduta di oggetti e persone, dovrà essere
separata rigorosamente dalle zone di transito o stazionamento di altre persone, tramite
transenne e segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs 81/08 titolo V.
• L’area di lavoro dovrà consentire spazio sufficiente per il transito delle persone, carrozzelle e
barelle e, se necessario, dei mezzi.
• In caso in cui l’area di lavoro possa ostruire per un periodo di tempo significativo anche
parzialmente una via di fuga, occorrerà contattare il referente ASL.
• In caso di lavori in altezza (es. a parete esterna) dovranno essere delimitate le zone
sottostanti, impedendo il passaggio e lo stazionamento, tramite transenne e segnaletica di
sicurezza al fine di evitare che la caduta di oggetti dall’alto arrechi danni a persone
sottostanti.
• Non lasciare mai oggetti che creano ostacoli abbandonati sulla via di transito; in particolare
non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) che oltre a determinare
intralcio e possibilità di caduta di persona, possono essere sottoposte a sollecitazioni
meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio elettrico. Se è
necessario utilizzare cavi elettrici lungo zone di passaggio, occorre disporli parallelamente
67
alla via di transito e segnalare il pericolo con transenne e cartello mobile di pericolo mobile.
La seguente segnalazione va posta da tutte le zone di accesso possibili alla zona interessata.
•
In caso i pavimenti divengano scivolosi per pulizia o versamento di liquidi, occorre
immediatamente segnalare il pericolo con apposito cartello; la seguente segnalazione va
posta da tutte le direzioni possibili di accesso.
Compiti del Responsabile/Preposto del reparto/Servizio ASL
•
garantire che la movimentazione interna di carrelli, barelle, letti, carrozzelle o altre
attrezzature mobili avvenga se possibile senza interferenze con l’attività della ditta e
comunque sempre con la massima prudenza, sensibilizzando a tal fine il personale aziendale.
Prevenzione del Rischio Biologico
Compiti del Responsabile/Preposto del Reparto/Servizio ASL
•
La possibilità di venire in contatto con pazienti ricoverati, comporta la necessità di far
adottare al momento dell’ingresso in Reparto, agli operatori della ditta esterna, da parte del
Responsabile di Reparto, ad un livello stabilito dal Responsabile di Reparto stesso secondo le
necessità contingenti, le misure di prevenzione e controllo previste nel documento “Linee
Guida per la prevenzione del rischio biologico nei visitatori a pazienti ricoverati”
(PGPREVINF 03)” distribuito dalla S. C Prevenzione Rischio Infettivo .
Compiti della ditta
• Rispettare le indicazioni fornite dal Responsabile/Preposto di Reparto.
Prevenzione del Rischio Chimico
Compiti della ditta
• E’ vietato utilizzare sostanze chimiche presenti presso Reparti e Servizi dell’Azienda senza il
preventivo consenso o autorizzazione del responsabile di Reparto/Servizio.
• Utilizzare sostanze chimiche a minor rischio per la salute in relazione alla disponibilità
tecnologica offerta dal mercato (es. vernici ad acqua).
• Evitare di toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non si conosca il contenuto e
pericolosità (fare riferimento alle informazioni poste sull’etichetta dei prodotti).
• Trasmettere al referente ASL le schede di sicurezza dei prodotti chimici classificati
pericolosi utilizzati dalla ditta (una prima volta tutte, successivamente soltanto quelle di
prodotti nuovi o aggiornate/modificate dal produttore relative a prodotti già in uso).
• Astenersi dal compiere operazioni pericolose (es. utilizzo di fiamme libere) in prossimità di
recipienti contenenti sostanze chimiche e bombole di gas medicali.
Se vi è spandimento di sostanze chimiche:
• segnalare immediatamente l’accaduto al Responsabile di Reparto /Servizio.
In caso di intervento presso i locali di preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici,
presso il Servizio Oncologico si dovrà:
68
utilizzare sempre i DPI previsti (camice monouso, doppi guanti, facciali filtranti FFP3);
assicurarsi che le superfici, attrezzature oggetto dell’intervento siano pulite e non
contaminate, richiedendo in caso contrario l’immediato intervento del Responsabile del
Reparto.
In caso di intervento presso il deposito dei farmaci presso la S.C. Assistenza Farmaceutica,
massima cautela dovrà essere posta per evitare il danneggiamento e la rottura delle confezioni di
farmaci antiblastici depositate in apposito scaffale.
•
•
Compiti del Responsabile/Preposto di Reparto/Servizio ASL
•
•
Segnalare ai lavoratori della ditta eventuali pericoli per esposizione a sostanze chimiche per
lavorazioni in corso e allontanare l’operatore;
In caso di spandimento di sostanze chimiche: chiudere i locali a chiave, fare allontanare tutte
le persone ed attendere l’intervento della squadra di bonifica.
•
Compiti del referente ASL
• Interpellare il SPP ASL per consulenza su eventuali rischi correlati a prodotti chimici
introdotti dalla ditta nell’ambiente di lavoro
Misure di emergenza (da adottare nei confronti di chiunque sia coinvolto nell’incidente)
In caso di inalazione di vapori:
• allontanare immediatamente l’operatore dalla zona inquinata;
• favorire la respirazione di aria pulita anche mediante la respirazione artificiale se necessaria.
In caso di contatto con parti del corpo con sostanze chimiche pericolose per contatto cutaneo:
• lavare con acqua abbondante la parte esposta;
• togliere gli indumenti inquinati;
• in caso di lesioni alla cute, accompagnare l’esposto al Pronto Soccorso.
In caso di contatto con gli occhi:
• lavare gli occhi con abbondante acqua corrente;
• accompagnarlo al Pronto Soccorso.
Prevenzione del Rischio Radiologico
Compiti della ditta:
• Accedere ai locali classificati come zone “sorvegliate” o “controllate” solo quando le
macchine sono spente ed il Responsabile di Reparto da il consenso per l’accesso.
Compiti del Responsabile/Preposto di Reparto/Servizio ASL
•
Verificare che i lavoratori della ditta non entrino nei locali classificati come zone
“sorvegliate” o “ controllate” quando le macchine sono accese;
•
Prevenzione del Rischio Laser
Compiti della ditta:
• Accedere ai locali in cui sono presenti laser soltanto se le apparecchiature sono spente.
Compiti del Responsabile/Preposto di Reparto/Servizio ASL
•
Verificare che i lavoratori della ditta non entrino nei locali quando i laser sono in funzione
ed il Responsabile di Reparto da il consenso per l’accesso.
69
Prevenzione del Rischio di Stress da alte temperature
Compiti della ditta:
• Interpellare il referente ASL per valutare l’adeguatezza di DPI specifici anticalore (guanti di
protezione contro le aggressioni termiche, indumenti di protezione contro il calore).
Compiti del referente ASL
• Fornire informazioni specifiche sui punti in cui i lavoratori della ditta possono ustionarsi e
sui DPI che devono utilizzare.
• Interpellare il Servizio Prevenzione e Protezione ASL per consulenza su adeguatezza di
eventuali DPI anticalore.
Prevenzione del Rischio Aggressioni
Compiti della ditta:
• Non rimanere mai da soli con pazienti o parenti ed intervenire accompagnati dal Personale di
Servizio in Psichiatria.
• Evitare situazioni, linguaggi e/o comportamenti che possano essere travisati dai pazienti.
• Non abbandonare o lasciare incustoditi attrezzi, utensili, accendini o quant’altro possa essere
indebitamente utilizzato dai pazienti.
• Non abbandonare o lasciare incustoditi contenitori o sostanze pericolose o quant’altro possa
essere di nocumento alla sicurezza dei pazienti.
•
Compiti del Responsabile/Preposto di Reparto /Servizio ASL
•
Verificare che Personale di Servizio in Psichiatria accompagni i Lavoratori della ditta.
Prevenzione del Rischio Amianto
Compiti della ditta
•
•
I lavori di demolizione dovranno essere eseguiti con cautela, utilizzando a scopo
precauzionale guanti monouso e DPI per la protezione delle vie respiratorie; in caso vengano
trovati materiali “sospetti” i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e la ditta dovrà
interpellare il referente ASL, previa chiusura del locale interessato per impedire l’accesso a
terzi (in caso di effettiva presenza di amianto il locale dovrà poi essere sigillato con
indicazione della condizione di pericolo).
Non potranno mai essere eseguiti lavori che possono comportare danneggiamento della
copertura in PVC dei pavimenti degli edifici di Via Monginevro e Via Boston (forature,
spostamento mobili pesanti, ecc.) o dei pannelli sottofinestra della Sede di Via Monte
Ortigara, senza il preventivo consenso del referente ASL e l’applicazione delle misure
preventive e di smaltimento rifiuti previste dalla legislazione vigente (D.Lgs. 81/08 titolo IX
capo III e D.M. 6/9/94).
Compiti del referente ASL
• Contattare la S:C Manutenzione Tecnica in caso di segnalazione di materiali sospetti o lavori
che possono comportare danneggiamento della copertura in PVC dei pavimenti degli edifici
di Via Monginevro e Via Boston (forature, spostamento mobili pesanti, ecc.) o dei pannelli
sottofinestra della Sede di Via Monte Ortigara.
70
Prevenzione del Rischio Rumore
Compiti della ditta:
• A scopo precauzionale, utilizzare cuffie antirumore nel caso di accesso a Centrali Termiche o
locale del Gruppo Elettrogeno Diesel (se in funzione e non può essere spento, caso peraltro
molto poco frequente).
• Considerato il fatto che devono essere ridotti al minimo i rumori prodotti per non disturbare i
pazienti in primo luogo, e in seconda istanza i Lavoratori ASL, in caso di lavorazioni che
comportano la produzioni di rumori, è sempre obbligatorio contattare il referente ASL.
Compiti del referente ASL
Dopo aver contattato la Direzione Sanitaria o i Responsabili di Reparto/Servizio, fornire alla
ditta le necessarie indicazioni circa i tempi e modi di esecuzione dei lavori per minimizzare il
disagio conseguente ai rumori prodotti durante i lavori.
Lavori che possono comportare la produzione e dispersione di polveri
Compiti della ditta
• A causa del fatto che le polveri possono causare gravi infezioni ai pazienti, in caso di lavori
che possono comportare produzione e dispersione di polveri in Reparti Sanitari è
assolutamente necessario, prima di effettuare qualsiasi operazione, informare il referente
ASL, in quanto è necessario adottare le procedure previste nel documento Linee Guida per la
prevenzione della produzione e dispersione di polveri durante l’esecuzione di attività edili
nelle Strutture Sanitarie dell’ASL2” (PS PREVINF 15).
Compiti del referente ASL
• Consultare se necessario la S.C. Prevenzione Rischio Infettivo per fornire alla ditta le
necessarie indicazioni circa le precauzioni da adottare per prevenire rischi da produzione o
dispersione di polveri, attenendosi alle procedure previste nel documento “Linee Guida per la
prevenzione della produzione e dispersione di polveri durante l’esecuzione di attività edili
nelle Strutture Sanitarie dell’ASL2”.
Lavori che comportano interazione con l’impianto elettrico
Compiti della ditta:
• Stante la possibilità di attività Sanitarie in corso, potrebbe non essere possibile disattivare
generalmente tutti gli impianti elettrici per cui è probabile che nelle zone interessate dai
lavori ci siano dei conduttori in tensione, conseguentemente gli operatori della ditta
appaltatrice dovranno adottare tutte le cautele del caso, soprattutto quando vengono eseguite
le operazioni di demolizione.
• Durante lavorazioni di demolizione i lavoratori dovranno essere dotati delle apparecchiature
idonee al rilevamento di cavi in tensione, anche sotto traccia.
• Prima della foratura di muri, è necessario accertare, l’eventuale presenza di tubazioni o
impianti elettrici incassati tramite apposita strumentazione di buona qualità.
• Non effettuare mai interventi o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è
in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla
legislazione vigente.
• Non utilizzare assolutamente impianti deteriorati (es.: prese staccate o inadatte all’utilizzo
delle apparecchiature): nel caso occorre immediatamente avvertire il referente ASL.
• Contattare per la disattivazione elettrica degli impianti alimentanti i locali oggetto
dell’intervento.
• In caso di demolizione, od opere che possano interessare od interferire con gli impianti, la
ditta dovrà preventivamente informarsi presso il referente ASL dell’eventuale presenza di
conduttori in tensione.
71
•
•
•
•
•
•
I lavoratori dell’impresa dovranno porre particolare attenzione durante l’inserzione o
disinserzione delle spine in prese con alveoli non protetti.
Segnalare al referente dell’Azienda Sanitaria palesi situazioni di pericolo (prese staccate dal
muro, quadri elettrici aperti, ecc).
Ogni intervento di tipo elettrico dovrà essere obbligatoriamente effettuato dagli elettricisti
interni o da ditte esterne qualificate su mandato della S.C. Manutenzione Tecnica.
Possono essere collegate autonomamente attrezzature di potenza inferiore a 2 kW; per le
altre, o comunque sempre in caso di dubbi, occorre contattare il referente ASL.
Le apparecchiature elettriche nei Reparti devono sempre essere collegate alle prese di
servizio (mai a quelle dei letti).
Contattare preventivamente il referente ASL, in caso di operazioni che possono comportare
l’intervento degli interruttori automatici per protezione da sovraccarico (inserzione ed
avviamento di attrezzature elettriche di elevata potenza) o differenziale (presenza di acqua o
elevata umidità sviluppatisi in conseguenza delle operazioni svolte), nei Reparti in cui sono
potenzialmente presenti pazienti connessi ad apparecchiature vitali, di seguito indicati.
I Reparti-servizi in cui è indispensabile la continuità della fornitura di energia elettrica sono:
DEA
Rianimazione – UTIC
Blocco Operatorio Centrale 2°piano P.O. Martini
Blocco Operatorio Sala Parto 3° piano P.O. Martini
Dialisi
Nido-Neonatologia
Antenna Trasfusionale
Farmacia Ospedaliera (area frigoriferi farmaci)
CED
Compiti del referente ASL
• Interpellare la S.C. Manutenzione Tecnica per fornire alla ditta le necessarie indicazioni
sopra riportate, relative all’impianto elettrico dei locali e le precauzioni da adottare per
prevenire rischi da interruzione di fornitura elettrica per la Struttura Sanitaria, nonché di
folgorazione per il personale della ditta durante lavori di demolizione per contatto con cavi
elettrici in tensione.
Lavori che comportano interazioni con impianti termoidraulici e gas medicali
Durante le operazioni di demolizione e o installazione potrebbe essere possibile intercettare
accidentalmente le tubazioni di acqua calda/fredda e tubi adducenti gas medicali (ossigeno,
protossido di azoto, aria medicale).
Quest’ultima evenienza deve essere assolutamente evitata, in quanto potrebbe pregiudicare la
salute dei pazienti.
Compiti della ditta
In caso di demolizioni, od opere che possano interessare od interferire con gli impianti, dovrà
preventivamente contattare il referente ASL per informarsi della presenza di tubazioni degli
impianti tecnici.
• Gli operai, prima delle operazioni di demolizione e/o installazione devono utilizzare idonee
apparecchiature atte ad individuare tubazioni metalliche sotto traccia.
In caso di fuoriuscita dei fluidi gassosi o liquidi, occorrerà:
• contattare il referente ASL al fine di far intervenire gli Operatori Tecnici idraulici/meccanici
per limitare le conseguenze ed i disservizi;
• sezionare a monte le tubazioni o tamponare la perdita ad esempio schiacciando le estremità
dei tubi di rame;
• in caso di fuori uscita di ossigeno o protossido, aerare gli ambienti.
•
72
Compiti del referente ASL
• Interpellare la S.C. Manutenzione Tecnica per fornire alla ditta le necessarie indicazioni
relative agli impianti termoidraulici e gas medicali e le precauzioni da adottare per prevenire
rischi da interruzione di erogazione e/o dispersione in ambiente dei fluidi.
Prevenzione del Rischio Incendio
Compiti della ditta:
La ditta deve osservare quanto previsto dal DM 10/3/98 ed in particolare tutte le possibili misure
di tipo organizzativo e gestionale come:
• rispetto dell’ordine e della pulizia;
• controlli sulle misure di sicurezza; predisposizione di un regolamento interno sulle misure di
sicurezza da osservare;
• Informazione e formazione dei lavoratori.
Nel caso di lavori di manutenzione e di ristrutturazione, la ditta deve prendere in considerazione,
in relazione alla presenza di lavori, le seguenti problematiche (DM 10/03/98).
• accumulo di materiali combustibili;
• ostruzione delle vie di esodo;
• bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;
• realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.
• All’inizio della giornata lavorativa l’incaricato della ditta deve assicurarsi che l’esodo delle
persone dal luogo di lavoro sia garantito ed alla fine della giornata lavorativa deve essere
effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in essere e
che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e
che non sussistano condizioni per l’innesco di un incendio.
• Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano lavori a caldo (saldatura od uso
di fiamme libere). Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di
preventivo sopralluogo da parte dell’incaricato della ditta per accertare che ogni materiale
combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille; la ditta dovrà dotarsi prima
dell’inizio lavori di estintore portatile. Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo
deve essere ispezionata dall’incaricato della ditta dopo l’ultimazione dei lavori medesimi per
assicurarsi che non ci siano residui di materiali accesi o braci.
• Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato.
• Il fumo e l’uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.
• Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all’interno del
luogo di lavoro.
• Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, in caso di lavori che
possono comportare l’attivazione del sistema automatico di allarme incendio, occorre
richiedere informazioni sull’ubicazione degli impianti di rilevazione al referente
dell’Azienda Sanitaria e prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori
di manutenzione e ristrutturazione.
• Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione su impianti elettrici e di
adduzione del gas combustibile.
Compiti del referente ASL
•
•
•
In caso di specifici lavori che comportano alto rischio di incendio (saldatura o uso di fiamme
libere), verifica che la ditta preveda di adottare tutte le necessarie misure suddette, prima,
durante e dopo l’intervento, se necessario contattando anche il Servizio Prevenzione e
Protezione.
In caso di lavori che possono comportare l’attivazione del sistema automatico di allarme
incendio interpellare la S.C Manutenzione Tecnica per informare la ditta sull’ubicazione dei
rilevatori e sulle misure da adottare per evitare falsi allarmi.
Rifiuti
73
Compiti della ditta
• In caso di smaltimento non autonomo di rifiuti prodotti dalle lavorazioni, dovranno contattare
il referente ASL per avere indicazioni circa il corretto smaltimento.
Compiti del referente ASL
Fornire le informazioni utili affinché lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla ditta e non
smaltiti autonomamente, avvenga secondo le modalità previste dal protocollo Aziendale “La
gestione ed il conferimento dei rifiuti nelle Strutture Sanitarie (PSPREV.INF.09)”,
interpellando in caso di necessità la S.C. Prevenzione Rischio Infettivo.
Misure di emergenza
•
•
•
Eventuali situazioni di emergenza se possibile devono essere segnalate al Personale
dell’Azienda Sanitaria presente nelle immediate vicinanze che a sua volta attiverà le misure
previste nel piano di emergenza Aziendale.
In caso di impossibilità di contattare un lavoratore dell’Azienda Sanitaria, il lavoratore della
ditta esterna dovrà segnalare la situazione di emergenza utilizzando i seguenti numeri
telefonici:
Ospedale Martini
e
Poliambulatorio
di Via Monginevro
Altre Sedi Territoriali
Da telefono fisso Aziendale : 2000
Da cellulare: 01170952000
115
Viene contattato il
Servizio di Portineria
dell’Ospedale Martini
Vengono contattati i
Vigili del Fuoco
In caso di infortunio:
Per infortuni di maggior rilievo ricorrere a:
• DEA se ci si trova in Ospedale;
• 118 se ci si trova sul Territorio, informando comunque il Personale ASL che deve
immediatamente chiamare gli addetti Primo Soccorso presenti nella Sede.
Per infortuni di minor rilievo ricorrere a:
• DEA se ci si trova in Ospedale;Se ci si trova sul Territorio informare il Personale ASL
che deve chiamare gli addetti Primo Soccorso presenti nella Sede ed utilizzare la cassetta
di pronto soccorso; in caso di necessità recarsi comunque al DEA dell’Ospedale.
5 ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZA E MISURE DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
EMERGENTE
Considerando che l’appalto si riferisce anche a interventi non prevedibili a priori, nel caso di
intervento specifico che comporta valutazioni suppletive rispetto a quelle generali sopra
riportate, la Struttura ASL referente dovrà convocare una riunione preventiva per valutare i rischi
da interferenza e le misure di prevenzione, relativamente all’intervento di specifico.
ONERI PER LA SICUREZZA (Valutazione preliminare costi per la sicurezza relativa ai
rischi da interferenza non soggetti a ribasso d’asta)
La determinazione degli oneri per la sicurezza è stata effettuata considerando solo gli oneri
aggiuntivi e cioè escludendo tutti quelli già previsti da un obbligo di legge vigente a carico dei
datori di lavoro delle imprese esecutrici.
Gli oneri per la sicurezza, sono risultati pari a € 5.000,00 .
74
Oneri per la sicurezza
Tipologia
Partecipazione a riunioni per la sicurezza da
parte del direttore tecnico di cantiere
Partecipazione del capo cantiere ai
sopralluoghi con coordinatore
Compartimentazione aree di lavoro in
cartongesso
Oneri supplementari per lavorazioni da
eseguirsi nelle giornate di sabato, domenica ed
ore serali o notturne
Varie ed eventuali e/o varianti in corso d’opera
Quantità
10 ore
Costo unitario
30,00
20 ore
20,00
400,00
4
500,00
2.000,00
35 ore
20,00
1.000,00
Fornitura e posa in opera di
cartellonistica sicurezza
TOTALE
700,00
1.000,00
€ 4.400,00
TOTALE
Descrizione
Costo totale
300,00
Unità di
misura
n
Quantità
Prezzo unitario
30
30,00
Prezzo totale
600,00
€ 600,00
Tipologia
Quantità
Costo unitario
Costo totale
Oneri totali del DUVRI per la sicurezza
A corpo
€ 5.000,00
€ 5.000,00
75