Decisione della Commissione del 30 aprile 2008, Gazzetta Ufficiale

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Decisione della Commissione del 30 aprile 2008, Gazzetta Ufficiale
L 132/18
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
22.5.2008
II
(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)
DECISIONI
COMMISSIONE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2008
che esonera i servizi di corriere espresso in Italia dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di
acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali
[notificata con il numero C(2008) 1642]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/383/CE)
mazioni supplementari, trasmesse dalle autorità italiane
tramite e-mail il 20 febbraio 2008.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
(2)
La richiesta presentata dall’Italia per conto del gruppo
Poste Italiane S.p.A (di seguito «Poste Italiane») riguarda
i servizi corriere espresso, nazionali e internazionali, in
Italia.
(3)
La richiesta è accompagnata dalle conclusioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ritiene
che siano soddisfatte le condizioni per l’applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE.
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare
l’articolo 30, paragrafi 4 e 6,
vista la richiesta presentata dall’Italia tramite e-mail il 17 gennaio
2008,
sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,
II. QUADRO GIURIDICO
considerando quanto segue:
(4)
I. I FATTI
(1)
Il 17 gennaio 2008 l’Italia ha presentato tramite e-mail
una richiesta ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, della
direttiva 2004/17/CE della Commissione. Il 6 febbraio
2008, tramite e-mail, la Commissione ha chiesto infor-
(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal
regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione (GU L 74 del
15.3.2008, pag. 1).
L’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE dispone che gli
appalti destinati a permettere la prestazione di un’attività
rientrante nel campo di applicazione della direttiva stessa
non siano soggetti alla direttiva se, nello Stato membro
in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta
alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza viene valutata sulla
base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Un mercato è
considerato liberamente accessibile se lo Stato membro
ha attuato e applicato le norme della legislazione comunitaria sulla liberalizzazione di un determinato settore o
di parti di esso.
22.5.2008
(5)
(6)
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IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Dato che l’Italia ha attuato e applicato la direttiva
97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (1), il
mercato può essere considerato liberamente accessibile
conformemente all’articolo 30, paragrafo 3, primo
comma, della direttiva 2004/17/CE.
L’esposizione diretta alla concorrenza su un determinato
mercato deve essere valutata sulla base di vari criteri,
nessuno dei quali è di per sé determinante. Per quanto
riguarda i mercati oggetto della decisione, uno dei criteri
di cui tener conto è la quota di mercato dei principali
operatori, un altro è il grado di concentrazione.
(8)
alla concorrenza dei servizi nazionali e internazionali di
corriere espresso.
IV. CONCLUSIONI
(10)
Sulla base dei fattori esaminati ai considerando 8 e 9, si
può ritenere che la condizione dell’esposizione diretta alla
concorrenza fissata dall’articolo 30, paragrafo 1, della
direttiva 2004/17/CE sia rispettata in Italia per quanto
riguarda i servizi nazionali e internazionali di corriere
espresso.
(11)
Dato che la condizione della libera accessibilità del mercato può considerarsi rispettata, la direttiva 2004/17/CE
non deve applicarsi quando gli enti aggiudicatori attribuiscono contratti destinati a consentire la prestazione in
Italia dei servizi nazionali e internazionali di corriere
espresso né quando si organizzano concorsi di progettazione ai fini dell’esercizio di tale attività in Italia.
(12)
La presente decisione è basata sulla situazione giuridica e
di fatto esistente tra il gennaio e il febbraio 2008, quale
risultante dalle informazioni trasmesse dalla Repubblica
italiana. Essa potrà essere rivista, qualora cambiamenti
significativi della situazione giuridica e di fatto comportino il non rispetto delle condizioni di applicabilità di cui
all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE,
La presente decisione fa salva l’applicazione delle regole
della concorrenza.
III. VALUTAZIONE
Come impresa pubblica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo
1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE, che esercita
molte delle attività menzionate all’articolo 6 della predetta direttiva, Poste Italiane, l’impresa per conto della
quale è stata presentata la richiesta, è un ente aggiudicatore ai fini della direttiva 2004/17/CE. Sulla base delle
informazioni disponibili, sembrerebbe l’unico ente aggiudicatore operante sui mercati oggetto della presente
decisione.
L 132/19
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
(9)
Diverse imprese operano nella prestazione di servizi di
corriere espresso, sia nazionali che internazionali, in Italia. Sia considerata individualmente che assieme alla sua
controllata al 100 %, SDA Express Courier (di seguito
SDA), Poste Italiane non detiene la quota maggiore del
mercato per i servizi di corriere espresso nazionali e
internazionali. Infatti, nel 2006 la sua quota di mercato
per i servizi nazionali di corriere espresso ammontava al
5,2 % (15,4 % se si include la quota del 10,2 % della
SDA), mentre le quote di mercato aggregate dei due
maggiori concorrenti ammontavano al 43,5 %. Per
quanto riguarda i servizi internazionali di corriere
espresso, sempre nel 2006 Poste Italiane deteneva una
quota di mercato del 2,7 % (3,4 % se si include la quota
dello 0,7 % di SDA), mentre le quote di mercato aggregate dei due maggiori concorrenti ammontavano al
61,7 %. Questi fattori indicano un’esposizione diretta
(1) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2008/6/CE (GU L 52 del 27.2.2008, pag. 3).
La direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti attribuiti da
enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione di servizi di corriere espresso, nazionali e internazionali, in Italia.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione