cantonato riserve sia perché in contrasto con la politica di

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cantonato riserve sia perché in contrasto con la politica di
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cantonato riserve sia perché in contrasto
con la politica di liberalizzazioni perseguita dal Governo –:
quali siano i motivi per i quali si è
ritenuto di indicare un periodo cosı̀ ampio
e se i Ministeri non intendano rivedere il
loro elaborato riportando l’arco di tempo
nei limiti indicati dalla legge.
(2-00731)
« Pedrini ».
Interrogazione a risposta scritta:
FABRIS. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per sapere –
premesso che:
a seguito del mutamento dell’istituto
bancario che provvede al pagamento delle
pensioni degli italiani residenti all’estero
(attualmente detto pagamento viene effettuato tramite l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, I.C.B.P.I.), numerosi
connazionali residenti all’estero hanno
espresso ripetute lamentele, dovute principalmente all’insicurezza relativa alle modalità di pagamento delle pensioni, nonché
all’eccessivo ritardo nel ricevimento delle
medesime;
in particolare, molti dei pensionati
interessati non sono stati adeguatamente
informati circa i mutamenti intervenuti
nella procedura di pagamento, con grave
disagio per i pensionati stessi, cui si aggiungono le difficoltà economiche subite a
causa del ritardo nei pagamenti, considerato che si tratta in alcuni casi di persone
per le quali le pensioni che ricevono
costituiscono l’unica fonte di sostentamento;
a ciò si aggiunga che le banche straniere su cui viene accreditata la pensione
richiedono spesso delle spese eccessive per
il pagamento dei relativi assegni, spese che
non vengono in alcun modo rimborsate ai
pensionati, che ne avrebbero invece il
diritto;
si ritiene assolutamente necessario e
urgente che il Governo intervenga a risolvere questa incresciosa situazione, che
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determina una forma di discriminazione
ingiustificata nei confronti degli italiani
residenti all’estero, che pure hanno contribuito in modo importante al risultato
delle elezioni politiche dell’aprile 2006 –:
quali iniziative urgenti il Ministro
interrogato intenda assumere, alla luce di
quanto descritto nella presente interrogazione, al fine di garantire a tutti i cittadini
italiani residenti all’estero il puntuale e
corretto ricevimento delle loro pensioni,
senza che si verifichino interruzioni per
cause ad essi non imputabili;
se il Ministro interrogato non ritenga
di dover intervenire al più presto affinché
gli italiani residenti all’estero non debbano
più sostenere alcuna spesa per poter incassare gli assegni delle pensioni, a tal fine
predisponendo apposite procedure per il
rimborso delle spese eventualmente sostenute.
(4-04869)
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POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
Interrogazioni a risposta immediata in
Commissione:
XIII Commissione:
CATANOSO e BELLOTTI. — Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali. — Per sapere – premesso che:
con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 24
maggio 2006 è stato stabilito che l’attrezzo
« ferrettara » (definita quale rete da posta
derivante ai sensi dell’articolo 11 del regolamento CE 1239 del 1998) può essere
impiegato nei limiti dell’abilitazione all’esercizio dell’attività e comunque non
oltre le dieci miglia dalla costa;
la normativa vigente autorizza, pertanto, le imbarcazioni ad esercitare detto
tipo di pesca entro scaglioni di distanza
molto precisi e rigorosi;
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si rende necessario ridiscutere i limiti
di queste fasce in funzione della sicurezza
e della reale posizione delle attuali aree di
pesca;
osservando queste caratteristiche di
pesca, con tale attrezzo e le sue relative
restrizioni si produrrebbero disagi con
altri tipi di categorie di pesca, ma soprattutto sı̀ creerebbero gravi problemi alla
navigazione commerciale, diportistica e turistica;
solo a titolo di esempio, se tutte le
imbarcazioni autorizzate alla pesca con la
ferrettara utilizzassero questo attrezzo
nella lunghezza massima consentita, solo
poche di esse potrebbero uscire in mare,
con il rischio di bloccare comunque gli
altri tipi di navigazione;
le rappresentanze delle marinerie
della Provincia di Catania chiedono di
valutare la possibilità di estendere il limite
di operatività delle unità da pesca a seconda del tipo di abilitazione –:
se non ritenga opportuno intraprendere le necessarie iniziative da un punto di
vista normativo al fine di modificare le
modalità di impiego della cosiddetta ferrettara (piccola rete da posta derivante),
nel senso di allargare i limiti, operativi
delle imbarcazioni a seconda delle abilitazioni delle singole unità di pesca autorizzate.
(5-01467)
MELLANO. — Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. — Per
sapere – premesso che:
la Commissione europea propone di
azzerare, per il 2008, la percentuale di
set-aside, ossia di terreni tenuti a riposo e
non coltivati che rappresentano, un habitat
importante per gli uccelli selvatici nidificanti come allodola, succiacapre, saltimpalo e strillozzo e altre specie selvatiche
che trovano nelle campagne cibo per sopravvivere, come albanella reale, tortora,
verdone e verzellino;
questa decisione risulta all’interrogante affrettata e rischia di provocare un
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grave danno alla natura; e questo nonostante che la Commissione europea abbia
riconosciuto l’importanza del set-aside per
la conservazione della natura e abbia
promesso di approfondire il tema l’anno
prossimo in occasione dell’Health Check
della Politica Agricola Comune (PAC);
dalla Commissione europea spiegano
che la decisione è una risposta alla scarsità di cereali sul mercato, che potrebbe
tradursi in un aumento di prezzo dei
generi alimentari. In realtà la Commissione sembra cadere in contraddizione,
perché, in tema di colture energetiche, ha
sempre affermato che vi sono potenzialità
in Europa e in Italia per aumentare la
superficie agricola fino a 17,5 milioni di
ettari di territorio in più da destinare a
colture energetiche –:
se il Governo consideri l’azzeramento
obbligatorio in Europa del set-aside una
risposta per affrontare la crisi del settore
dei cereali, considerate le conseguenze
ambientali che tale scelta comporta e se il
Governo non intenda invece introdurre
misure compensative d’emergenza che tengano nel dovuto conto le esigenze ambientali, in attesa che venga trovata una soluzione permanente nel contesto dell’Health Check della PAC.
(5-01468)
FRANCI, NANNICINI e ZUCCHI. — Al
Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali. — Per sapere – premesso che:
in data 29 aprile 2006 veniva emanato il decreto legislativo n. 217 recante
norme per la disciplina in materia di
fertilizzanti, con l’obiettivo di adeguare la
normativa di settore alle disposizioni comunitarie;
tale decreto si applica ai prodotti
immessi sul mercato come concimi CE,
definiti nel regolamento (CE) n. 2003/2003
ed ai concimi nazionali, ammendanti e
prodotti correlati immessi sul mercato,
definiti, descritti e classificati negli allegati
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13;
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ogni allegato contiene il complesso
delle denominazioni ed indicazioni contenute all’articolo 1 comma 1 lettera b);
n. 753/2002 e n. 1429/2004 e non invece
nel Trattato di adesione dell’Ungheria alla
Comunità Europea;
ciò non si riscontra invece nell’allegato 4 che disciplini i substrati di coltivazione, per i quali non viene definito né
la denominazione del tipo, né il modo di
preparazione dei componenti, né i criteri
concernenti la valutazione eccetera;
tali regolamenti stabiliscono, soltanto
per la denominazione « Tocai friulano »,
una data limite di utilizzo mentre non
prevedono alcuna scadenza per altre 121
denominazioni di vino, contenenti riferimenti geografici analoghi a quelli contenuti nella denominazione « Tocai friulano », con violazione del principio di non
discriminazione previsto dall’articolo 34,
paragrafo n. 2, secondo comma, del Trattato CE;
tutto ciò, per un verso, determina
uno stato d’incertezza e di disorientamento delle aziende produttrici di concimi
e substrati di coltivazione, per l’altro, è
causa di contenziosi e pesanti sanzioni
rispetto ai controlli effettuati dall’ispettorato per il controllo dalla qualità –:
se non intenda modificare ed integrare tempestivamente il decreto legislativo 29 aprile 2006 n. 217 al fine di offrire
maggiori certezze ed operatività alle
aziende che operano nel settore e consentire all’ispettorato per il controllo della
qualità di agire nel quadro di una normativa certa e definita.
(5-01469)
Interrogazione a risposta scritta:
FABRIS. — Al Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
l’accordo del 1993, concluso tra la
Comunità Europea e l’Ungheria, sulla tutela delle denominazioni dei vini, da cui
deriva il divieto di utilizzare il nome
« Tocai friulano » dopo il 31 marzo 2007,
è venuto meno il 24 maggio 2004 e segnatamente al momento dell’entrata in
vigore del Trattato di adesione dell’Ungheria alla Comunità Europea, come ha riconosciuto la stessa Commissione Europea
nella sua relazione sul « Tokay » del 19
dicembre 2006 (DOC/COM 2006 837 Def);
la data di cessazione dell’utilizzo
della denominazione « Tocai friulano » (31
marzo 2007) è stata ripresa, senza alcuna
motivazione, negli allegati dei regolamenti
in ogni caso, la disciplina comunitaria applicabile in materia di denominazione dei vini, contenuta nel regolamento
di base n. 1493/99, relativo al settore dei
vini, non poteva autorizzare la Commissione ad adottare le disposizioni sopra
richiamate che sono state riprese nei regolamenti n. 723/2002 e n. 1429/2004 appena menzionati;
l’Accordo TRIP’s sulla proprietà intellettuale è successivo al noto Accordo sui
vini Comunità europea/Ungheria del 1993
e prevale rispetto a quest’ultimo;
detto Accordo, ratificato non solo
dalla Comunità europea ma anche dai
singoli Stati membri, è entrato in vigore
nel 1996 ed è vincolante tanto per la
Comunità europea, nel suo complesso,
quanto per i singoli Stati membri, tra cui
l’Italia, che l’hanno espressamente ratificato, nonché per l’Ungheria, allora Stato
terzo, che pure l’ha ratificato;
al riguardo si rileva che essendo
posteriore all’Accordo sui vini del 1993, in
caso di contrasto prevale l’Accordo TRIP’s
sulla base delle regole stabilite dalla Convenzione di Vienna del 1969 sull’interpretazione dei Trattati;
il 1o maggio 2004, l’Ungheria è entrata come Stato membro nella Comunità
europea, ma il relativo Trattato di adesione non contiene alcun specifico riferimento al « Tocai friulano » mentre l’Italia
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ha fatto mettere a verbale, in occasione
della Conferenza intergovernativa di Atene
del 2003, nella quale è stato approvato il
predetto Trattato di adesione, che intendeva continuare a tutelare gli interessi dei
produttori di « Tocai friulano »;
il richiamo alla data del 31 marzo
2007 è pertanto diretta conseguenza dell’inserimento, nei due citati allegati, di
quanto stabilito nell’Accordo sui vini Comunità europea/Ungheria del 1993;
il diritto dello Stato italiano di invocare autonomamente l’Accordo TRIP’s,
con riferimento all’utilizzo della denominazione « Tocai friulano », sarebbe venuto
meno se lo stesso Stato italiano, nel Trattato di adesione dell’Ungheria alla Comunità europea, che l’Italia ha espressamente
ratificato nel 2003, avesse esplicitamente
ribadito di rinunciare, per il futuro, all’utilizzo della denominazione « Tocai
Friulano »;
si è trattato in altre parole, della
« comunitarizzazione » di una disposizione
(data limite di utilizzo della denominazione « Tocai Friulano ») contenuta nel
predetto Accordo comunitario, la cui efficacia è ora venuta meno dopo l’entrata
in vigore del Trattato di adesione dell’Ungheria alla Comunità europea (come ha
riconosciuto la stessa Commissione europea);
ciò non è avvenuto e di conseguenza,
dopo il maggio 2004, le disposizioni giuridiche applicabili all’interno dell’ordinamento italiano, sono quelle dell’Accordo
TRIP’s, nonché quelle adottate in conformità del Regolamento Ce n. 1493/99 che
costituisce il regolamento di base in materia di vini;
la nota contenuta negli allegati dei
citati regolamenti n. 753/2002 e n. 1429/
2004, deve essere considerata, in primo
luogo, illegittima perché contraria al divieto di discriminazione stabilito dal Trattato CE (articolo 34, paragrafo 2, secondo
comma) e, in ogni caso, non opponibile
all’Italia con riferimento all’articolo 24,
paragrafo 6 dell’Accordo TRIP’s;
la data del 31 marzo 2007, che fissa
la scadenza per l’utilizzo della denominazione « Tocai friulano », è stata ripresa
unicamente in due regolamenti della Commissione (n. 753/2002 e n. 1429/2004);
la disciplina comunitaria in materia
di vini, contenuta nel Regolamento di base
n. 1493/99, si limita a conferire alla Commissione europea competenze di registrazione delle denominazioni dei vini esistenti;
la Commissione, adottando il Regolamento n. 753/2002 ha quindi stilato, in
un apposito allegato, successivamente integrato dal Regolamento n. 1429/2004,
l’elenco dei vini contenenti il riferimento
ad un’indicazione geografica;
la Commissione ha però superato i
limiti delle proprie competenze stabilendo,
soltanto per il « Tocai friulano », la data di
scadenza del 31 marzo 2007;
tale data di scadenza è contenuta in
una nota inserita negli Allegati ai regolamenti appena citati, senza alcuna motivazione;
la nota inserita negli allegati dei Regolamenti n. 753/2002 e n. 1429/2004 è
basata su un regolamento comunitario
della Commissione, la cui legittimità è ora
contestata davanti alla Corte di giustizia
nel procedimento introdotto con le ordinanze del TAR del Lazio sopra ricordate;
anche ammesso per assurdo, che tale
nota, contenente la data di scadenza per
l’utilizzo della denominazione « Tocai friulano », sia legittima in base al diritto
comunitario, la stessa non potrebbe in
ogni caso essere opposta all’Italia qualora
lo Stato italiano si avvalesse del diritto,
riconosciuto agli Stati aderenti all’Accordo
TRIP’s, dall’articolo 24, paragrafo 6 dell’Accordo medesimo;
lo stesso articolo 24 stabilisce che:
« la presente sezione non obbliga in alcun
modo un Membro ad applicarne le disposizioni (esempio: in tema di uso di denominazioni omonime) in relazione ad una
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indicazione geografica di qualsiasi altro
Membro, per vini per i quali la pertinente
indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà di uva esistente nel territorio di detto Membro alla
data di entrata in vigore dell’accordo
OMC »;
come risulta precisato in alcuni dei
ricorsi sopra indicati, la fattispecie prevista dalla disposizione dell’articolo 24, paragrafo 6 dell’Accordo TRIP’s è esattamente quella del « Tocai friulano » qui
esaminata;
tradotta in termini più semplici e
opportunamente contestualizzata, la disposizione sopra riportata significa semplicemente che l’Italia (membro dell’Accordo TRIP’s) non può in alcun modo
essere obbligata a rinunciare alla denominazione del vino « Tocai friulano », che è
simile all’indicazione geografica del vino
« TOKAJI » registrata in Ungheria (ugualmente membro dell’Accordo TRIP’s), in
quanto la denominazione della varietà di
uva (vitigno) « Tocai friulano » che viene
coltivata in Italia da molti anni e in ogni
caso prima dell’entrata in vigore dell’Accordo mondiale del commercio (10 gennaio 1996);
il testo dell’articolo 24, paragrafo 6,
sopra riportato non si presta ad altre
interpretazioni e la stessa Corte di giustizia lo ha interpretato nel senso sopra
indicato (ovviamente, con riferimento non
all’Italia ma alla Comunità europea nel
suo complesso) limitandosi a riconoscere,
al punto n. 115 della sua precedente sentenza del 12 maggio 2005 (in causa n. 304/
03) che la norma non stabilisce un vincolo
ma concede un diritto agli Stati membri
aderenti all’Accordo TRIP’s;
nel caso di specie, l’articolo 24, paragrafo 6 citato, concede allo Stato italiano
di conservare il nome del vino « Tocai
friulano » solo per le vendite destinate al
territorio italiano;
in altre parole se i membri dell’Accordo TRIP’s ritengono di doversi avvalere
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delle disposizioni dell’Accordo medesimo,
sono senz’altro legittimati ad avvalersene;
contro l’Accordo TRIP’s non può
certo essere invocata una « nota », contenente la data di scadenza di utilizzo della
denominazione « Tocai friulano », inserita,
senza motivazione alcuna, negli allegati di
due regolamenti della Commissione;
poiché l’Italia, avendo ratificato direttamente l’Accordo TRIP’s, può applicarne le disposizioni nel rispetto dell’Accordo medesimo, occorre soltanto verificare se esistano disposizioni di diritto
primario, contenute nel Trattato CE, che
impediscano all’Italia di procedere nel
senso indicato;
come si è in precedenza segnalato,
soltanto un’esplicita rinuncia da parte dell’Italia, contenuta nel Trattato di adesione
dell’Ungheria alla Comunità europea,
avrebbe potuto impedire allo Stato italiano
di avvalersi dell’articolo 24, paragrafo 6
dell’Accordo TRIP’s e ciò, per l’ovvia ragione che, se nel citato Trattato di adesione, successivo all’Accordo TRIP’s e ciò,
per l’ovvia ragione che, se nel citato Trattato di adesione, successivo all’Accordo
TRIP’s, fosse stata inserita un’espressa
rinuncia dell’Italia, in tal caso sarebbe
stato consacrato l’abbandono definitivo
della denominazione « Tocai friulano » da
parte dello Stato italiano;
ciò non è avvenuto ed anzi lo Stato
italiano si è riservato di tutelare gli interessi dei produttori di Tocai in sede di
approvazione del testo del Trattato di
adesione;
relativamente, infine, alla possibilità
che all’interno del Mercato Unico Europeo
possano sussistere situazioni di tutela diverse per quanto riguarda marchi, denominazioni di prodotti e indicazioni di
provenienza, la giurisprudenza della Corte
di giustizia e la prassi dimostrano che
questo è possibile;
per i marchi di impresa, ad esempio,
basta ricordare la causa decisa con la
seconda sentenza sul Caffè Hag (causa
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n. 10/89) del 17 ottobre 1990 (Raccolta
della giurisprudenza della Corte, 1990, p.
3752);
in tale sentenza, la Corte di Giustizia
riconosce, infatti, che in caso di conflitto
tra due marchi confondibili legittimamente posseduti da soggetti diversi operanti in Stati membri diversi, il titolare di
uno dei due marchi operante in uno Stato
membro della Comunità europea può impedire ai prodotti recanti il marchio confondibile, provenienti dall’altro Stato
membro, di essere venduti nel primo Stato
membro, indipendentemente dal principio
comunitario sulla libera circolazione delle
merci;
altra questione discussa è quella della
competenza della Regione a legiferare in
materia;
la legge La Loggia (5 giugno 2003
n. 131) disciplina, in modo preciso, i poteri delle Regioni, con riferimento all’articolo 117 della Costituzione con riguardo
all’attuazione ed esecuzione degli accordi
internazionali (articolo 6, comma 1); alla
conclusione di intese con enti di altri Stati
(articolo 6, comma 2); alla conclusione con
altri Stati di interesse applicative di Accordi internazionali già entrati in vigore
(articolo 6, comma 3);
soltanto per l’attuazione degli accordi
internazionali (articolo 6, comma 1), lo
Stato non pone limiti al potere delle
Regioni, le quali « provvedono direttamente » ad attuare gli accordi con il solo
obbligo di dare comunicazione allo Stato;
le osservazioni dello Stato sono soltanto informative e non preclusive;
al contrario, nel caso previsto dall’articolo 6, comma 2, viene espressamente
stabilito che il termine di trenta giorni
(ugualmente previsto per le osservazioni
dello Stato) è preclusivo dell’adozione dell’atto regionale che potrà essere adottato
soltanto alla scadenza di tale termine e a
maggior ragione diventa preclusivo il termine per gli atti regionali di cui all’articolo
6, comma 3;
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la conclusione da trarre è che nel
caso dell’attuazione degli accordi internazionali già ratificati, le Regioni hanno
l’obbligo di attuarli e, in caso di inadempienza, lo Stato esercita il potere sostitutivo previsto dall’articolo 120 della Costituzione –:
quali iniziative urgenti il Ministro
interrogato intenda assumere alla luce di
quanto descritto dalla presente interrogazione considerato che la Regione Friuli
Venezia Giulia ha competenza esclusiva in
materia di agricoltura e competenza concorrente nelle materie elencate dall’articolo 177 della Costituzione;
quali provvedimenti urgenti, con riferimento all’annosa questione relativa al
divieto di utilizzazione della denominazione del vino « Tocai friulano », si intendano assumere per consentire che le Regioni autonome possano provvedere autonomamente all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali;
se il Ministro interrogato non concordi nel ritenere che la Regione Friuli
Venezia Giulia abbia tutti i poteri per
recepire, nell’ambito del territorio regionale l’accordo di diritto internazionale
(TRIP’s) successivo e prevalente rispetto
all’Accordo sui vini stipulato tra la Comunità Europea e l’Ungheria nel 1993;
se il Ministro interrogato non ritenga
quanto mai opportuno porre in essere ogni
atto di sua competenza al fine di consentire che il nome « Tocai Friulano » possa
continuare ad essere legittimamente utilizzato dai produttori vinicoli all’interno
del territorio italiano in base all’articolo
24, paragrafo 6, dell’Accordo TRIP’s;
se il Ministro interrogato sia a conoscenza del fatto che nonostante il divieto,
dagli USA, dall’Australia e dall’Argentina
vengono commercializzati in tutto il
mondo, compresa quindi anche l’Italia,
prodotti con denominazione « Tocai Friulano ».
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