regolamento uso demanio marittimo

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regolamento uso demanio marittimo
CITTA’ di PINETO
Provincia di Teramo
Comune Operatore di Pace
Gestione Ambientale
Verificata
N. Reg. IT - 000866
PIANO DEMANIALE COMUNALE
REGOLAMENTO COMUNALE
SULL’USO DEL DEMANIO MARITTIMO
E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ BALNEARI
SOMMARIO
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI..............................................................................................................3
Articolo 1 - Oggetto .........................................................................................................................................3
Articolo 2 - Definizioni......................................................................................................................................3
Articolo 3 – Delimitazione territoriale ...............................................................................................................4
Articolo 4 – Competenze gestionali del Comune.............................................................................................4
Articolo 5 – Principi generali............................................................................................................................5
Articolo 6 – Prescrizioni per la gestione e l’uso delle pinete litoranee .............................................................8
Articolo 7 – Prescrizioni per l’accesso alle spiagge ed alla pinete degli animali di affezione.........................13
Articolo 8 – Prescrizioni per l’accesso alle spiagge ed alle pinete con cavalli ...............................................14
TITOLO II – CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E
DISPOSIZIONI GENERALI...............................................................................................................................15
Articolo 9 – Concessioni demaniali stagionali................................................................................................15
Articolo 10 – Attività soggette a semplificazione amministrativa....................................................................17
Articolo 11 – Spiaggia libera..........................................................................................................................19
Articolo 12 – Ampliamenti in profondità di concessioni esistenti – Compensazioni da fenomeni erosivi .......20
Articolo 13 – Ripascimento morbido stagionale.............................................................................................22
Articolo 14 – Riserve di sabbia......................................................................................................................23
Articolo 15 – Pulizia degli arenili....................................................................................................................23
Articolo 16 – Installazione tubi per canalizzazione terminali di scarico..........................................................24
Articolo 17 – Corpi morti................................................................................................................................25
TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALAGGIO IMBARCAZIONI......................................................26
Articolo 18 - Divieto .......................................................................................................................................26
Articolo 19 – Zone demaniali destinate all’alaggio, varo e deposito imbarcazioni .........................................26
Articolo 20 – Disciplina di utilizzo delle aree di libero alaggio........................................................................26
Articolo 21 – Disciplina di utilizzo dell’area riservata alla piccola pesca ........................................................28
Articolo 22 – Occupazione di suolo demaniale non autorizzata ....................................................................30
Articolo 23 – Disciplina di utilizzo delle aree di alaggio, varo e deposito imbarcazioni ..................................30
Articolo 24 – Norme comuni alle aree di alaggio ...........................................................................................31
TITOLO IV – CANONI DEMANIALI MARITTIMI ..............................................................................................32
Articolo 25 – Canone e imposta regionale.....................................................................................................32
Articolo 26 – Cauzioni ...................................................................................................................................33
TITOLO V – CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO ............................................................................33
Articolo 27 – Revoca ed estinzione del titolo concessorio.............................................................................33
Articolo 28 – Decadenza del titolo concessorio.............................................................................................34
TITOLO VI – SPESE NEI PROCEDIMENTI INTERESSANTI IL DEMANIO MARITTIMO ...............................34
Articolo 29 – Tariffe .......................................................................................................................................34
TITOLO VII – ATTIVITA’ DI VIGILANZA..........................................................................................................35
Articolo 30 – Vigilanza...................................................................................................................................35
Articolo 31 – Sanzioni....................................................................................................................................35
TITOLO VIII – NORME FINALI.........................................................................................................................36
Articolo 32 – Disposizioni finali e rinvii...........................................................................................................36
Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS
2
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1.
Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di
concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative,
situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell’art. 105 comma 2 lettera l) del
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e da queste ultime conferiti ai Comuni, ai sensi della Legge
Regionale 17 dicembre 1997 n. 141 e successive modificazioni e integrazioni, adeguandosi ai principi
regolamentari contenuti nel Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo (PDM) approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 20/4 del 24 febbraio 2015.
2.
Nella gestione del demanio marittimo l’attività del Comune è improntata al perseguimento prioritario della
tutela degli interessi pubblici e collettivi. Nello specifico sono obiettivi comuni al Piano Demaniale Marittimo
Regionale (PDM) e al Piano Demaniale Comunale (PDC):
a) il recupero e la tutela ambientale e lo sviluppo ecosostenibile nell’uso del demanio marittimo;
b) la possibilità di garantire agli operatori turistici l’ottimizzazione degli investimenti nelle strutture
complementari dell’attività d’impresa;
c) il compito di favorire lo sviluppo delle aree demaniali marittime del litorale comunale, nel rispetto
del patrimonio naturale e degli equilibri territoriali e socio economici;
d) la salvaguardia delle zone costiere di pregio ambientale naturalistico e delle aree oggetto di
insediamento di fauna e flora protetta;
e) l’offerta di strutture e di servizi di qualità per il turismo balneare e ricettivo nel rispetto dei principi
di sostenibilità ambientale;
f) la gestione integrata dell’area costiera;
g) il monitoraggio e la tutela del territorio, nelle aree a rischio di erosione, attraverso la
collaborazione con le strutture regionali competenti alla programmazione di interventi per la
protezione/recupero dell’ambiente costiero mediante opere di difesa a terra (ripascimento morbido
– scogliere radenti – arretramento e/o delocalizzazione delle strutture esistenti);
h) la tutela dell’uso delle aree demaniali con prestazioni di servizi essenziali alle fasce sociali deboli.
3.
Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni sovraordinate che siano in contrasto con il presente
regolamento.
Articolo 2
Definizioni
1. I beni e le pertinenze del Demanio Marittimo sono quelli individuati negli art. 822 del Codice Civile e 2, 28
e 29 del Codice della Navigazione.
2. Ai soli fini demaniali marittimi si definiscono:
a) «strutture ricettive»
• Alberghi: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio,
eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di
stabile (in ordine decrescente da 5 a 1 stella);
• Villaggi-alberghi: alberghi che, in un’unica area, forniscono agli utenti di unità abitative
dislocate in più stabili servizi centralizzati;
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• Villaggi turistici: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree
recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi di turisti sprovvisti, di norma, di
mezzi autonomi di pernottamento;
• Campeggi: esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate
per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di
pernottamento;
b) «imprese turistico-balneari»
• le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che
si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche
quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo;
c) «impianti fissi»
• le strutture classificate di facile rimozione, difficile rimozione, pertinenze demaniali, permanenti
per tutto l’arco dell’anno e dell’intero periodo di durata del rapporto concessorio; sono
considerati inoltre impianti fissi le strutture di ristorazione (bar, ristoranti, chioschi) e ricettività
ricomprese negli stabilimenti balneari, ancorché temporanee e/o stagionali e/o leggere che,
indipendentemente dal periodo di utilizzo previsto nella concessione, risultino autorizzate ed
assentite da titolo concessorio pluriennale;
d) «impianti mobili»
• sono impianti mobili le strutture accessorie (arredo esterno, parco giochi, attrezzature
balneari, tendaggi e gazebi, piattaforme mobili, tetti fonici, percorsi di mobilità e di
accessibilità alla concessione) e le strutture leggere di facile rimozione per servizi balneari di
modeste dimensioni, permanenti limitatamente alla stagione balneare, fatta eccezione per il
corridoio di libero accesso alla battigia che deve essere mantenuto per tutto l’arco dell’anno e
le strutture autorizzate e assentite nel titolo concessorio pluriennale, le quali potranno
permanere per tutto l’arco dell’anno fino alla scadenza del rapporto concessorio.
Articolo 3
Delimitazione territoriale
1.
Le presenti norme disciplinano le aree del demanio marittimo cosi come individuato nella cartografia di
riferimento costituita dal Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.), ancorché non ancora definite.
2.
Le aree del demanio marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Pineto sono tutte
quelle incluse nei confini comunali.
3.
Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le aree demaniali di interesse militare identificate
nell'elenco allegato al D.P.C.M. 21/12/1995.
Articolo 4
Competenze gestionali del Comune
1. Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune di Pineto
provvede principalmente a:
a) rilascio di nuove concessioni (licenze ordinarie e/o atti formali);
b) variazione di concessione esistente (licenza suppletiva e/o autorizzazione ex art. 24 R.C.N.);
c) rinnovo/proroga della concessione in conformità alle linee di indirizzo del competente servizio
regionale;
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d) decadenza e revoca dalla concessione nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 47 e 48 del
Codice della Navigazione e nel caso specifico contemplato all’articolo 5 comma 1 del presente
regolamento (riserva minima di spiaggia libera). Trattandosi di concessioni di beni pubblici, ai fini
dell’applicazione degli istituti della decadenza e revoca, si applica l’articolo 38 del Decreto Legislativo
12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
e) autorizzazione al subingresso in concessione corrente o in parte delle concessioni con fronte a mare
superiori ai metri 60 (frazionamento di concessione vincolato alle superfici copribili con
pavimentazioni, volumi e tettoie dell’originaria concessione e con restituzione alla collettività del 30%
del fronte della concessione originaria);
f) affidamento ai terzi della concessione e/o parte delle attività complementari di essa (articolo 45-bis del
C.N.);
g) adempimenti relativi al calcolo, alla richiesta del canone e dell’imposta regionale sui beni del demanio
dello Stato ed alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione;
h) vigilanza e controllo sull’uso in concessione delle aree demaniali marittime, fermo restando le funzioni
di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di attuazione e la
potestà della Regione di effettuare sopralluoghi e controlli, fermo restando le funzioni di vigilanza
dell’Agenzia del Demanio e di quella delle Dogane;
i) gestione autonoma del ripascimento morbido stagionale secondo i limiti e i criteri fissati all’articolo 13
del presente regolamento;
j) concessioni/autorizzazioni stagionali per attività turistiche ricreative di cui all’art. 9 del presente
regolamento;
k) concessioni/autorizzazioni stagionali per attività turistiche ricreative nello specchio acqueo destinato
alla balneazione antistante il proprio territorio nel rispetto delle ordinanze balneari;
l) affidamento delle spiagge libere di zone di pregio naturalistico (SIC – biotopi – foce dei fiumi – zone di
dimora di fauna e di flora protetta) ad associazioni ambientaliste per la cura, la conservazione, la
valorizzazione delle specificità flora/faunistiche nonché per l’eventuale organizzazione di visite
guidate, corsi di educazione e formazione al rispetto dell’ambiente ed al ripristino delle peculiarità
territoriali;
m) dotazione minima di area attrezzata per cani e gatti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n.
19/2014 e delle ordinanze balneari;
n) emanazione di eventuali provvedimenti sanzionatori di autotutela previsti dalla normativa vigente;
o) rilascio delle autorizzazioni per quanto contenuto nel presente regolamento.
Articolo 5
Principi generali
1.
La massima estensione del fronte delle concessioni non può superare i 50 metri lineari, sia per le nuove
concessioni che per le concessioni già esistenti aventi un fronte inferiore. La profondità è variabile in
relazione alla consistenza dell’arenile (avanzamento/arretramento del mare).
2.
Le concessioni per stabilimento balneare sono costituite da tre fasce parallele al mare: fascia per servizi,
fascia per talassoterapia, fascia di libero transito.
3.
La fascia per servizi si estende dal confine ad ovest della spiaggia sabbiosa, sabbiosa/ghiaiosa o
ghiaiosa, che può coincidere col confine del demanio marittimo (linea demaniale marittima), per un
profondità di metri 15. Essa è destinata esclusivamente per installazione e/o mantenimento degli impianti
fissi e mobili, come definiti all’art. 2 del presente regolamento, in ragione del 20% della superficie dell’area
in concessione fino ad un massimo di mq. 250.
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4.
La fascia per talassoterapia si estende dal limite definito al precedente punto 2 fino al limite della zona di
battigia o fascia di libero transito. Essa è destinata esclusivamente alla installazione delle attrezzature
balneari (ombrelloni e sedie) e quelle destinate al salvataggio a mare ed, in deroga, dove non è possibile
utilizzare la fascia per servizi, per la installazione di aree giochi.
5.
La fascia di libero transito si estende dal limite di cui al precedente punto 3 fino al bagnasciuga con un
profondità minima non inferiore a metri 5. Essa deve rimanere al libero uso senza ostacoli che ne
impediscano la regolare percorrenza con stazionamento fisso di attrezzature per fini talassoterapeutici ne
di attrezzature per il salvataggio (ombrellone del bagnino, torrette, pattini, ecc.) le quali dovranno trovare
posto nella fascia destinata alla talassoterapia. Fra la battigia e l’area occupata per ogni utilizzazione in
concessione deve essere garantita costantemente e continuativamente una fascia di rispetto di almeno 5
metri lineari misurate in condizioni meteo marine stabili per il libero transito dei fruitori della spiaggia, e
pertanto il concessionario è tenuto ad arretrare la propria occupazione in caso di avanzamento della linea
del mare, con una tolleranza massima di metri lineari 0,50.
Fascia per servizi
Fascia per talassoterapia
Fascia di libero transito
Figura 1 – Suddivisione in fasce di una concessione
6.
Nelle zone con ridotta profondità a causa di fenomeni erosivi e/o per conformazione naturale della costa
l’attrezzatura balneare, in deroga a quanto previsto al punto 3 del presente articolo, può essere
posizionata nella fascia per servizi compatibilmente con lo stato dei luoghi.
7.
Per ogni concessione è fatto obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il
raggiungimento della battigia per l’intero arco dell’anno; il corridoio di accesso deve essere adeguato alla
eliminazione delle barriere architettoniche (L. 104/1992). L’obbligo di garantire l’allestimento dei corridoi
liberi è posto a carico di ciascun concessionario che provvederà posizionando passerelle della larghezza
di almeno metri 2 in materiale ecocompatibile per l’intera profondità della concessione.
8.
Per le concessioni contigue, in sede di allestimento della spiaggia con le attrezzature balneari (ombrelloni
e sedie), deve essere lasciato uno spazio libero di almeno 3 metri (spazio minimo per evitare
l’accavallamento delle attrezzature balneari), a carico di entrambi. In tal caso ciascun concessionario sarà
obbligato a lasciare ai margini della propria concessione una zona libera di 1,5 metri per lato, misurata
dalla proiezione a terra del cappello dell’ombrellone e/o attrezzatura da ombreggio.
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Fronte mare disponibile m. 47
1,5
1,5
Corridoio libero
Corridoio libero
1,5
Corridoio libero
Fronte mare concesso m. 50
Corridoio libero
Fronte mare concesso m. 50
Fronte mare disponibile m. 47
1,5
Figura 2 – Corridoi in concessioni contigue
L’obbligo di cui al precedente comma 8 del presente articolo si applica anche in presenza di concessioni
non contigue che presentano al lati della concessione spazi liberi sufficienti a garantire la presenza di
idonei corridoi.
1,5
Fronte mare
disponibile m. 47
1,5
Corridoio libero
Spiaggia libera
fronte mare m. 5
Fronte mare concesso m. 40
Corridoio libero
Corridoio libero
Fronte mare concesso m. 50
1,5
Corridoio libero
9.
Fronte mare
disponibile m. 37
1,5
Figura 3 – Corridoi in concessioni non contigue
10.
Per sequenze di concessioni, ciascuna delle quali con fronte mare inferiore a metri 50, il corridoio di libero
transito può essere garantito in forma comune ogni frazione di metri 60.
11.
Le concessioni con fronte mare inferiore ai metri 20 sono derogate dall’osservanza dell’obbligo di cui ai
precedenti commi 8 e 9.
12.
Nelle aree demaniali concesse per stabilimenti balneari con impianti mobili, stabilimenti con impianti fissi e
mobili, servizi di ristorazione (bar, ristoranti, chioschi) e ricettività in forma indipendente e/o ricompresa
negli stabilimenti balneari, impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico, punti di alaggio barche, servizio di
noleggio natanti ed imbarcazioni, strutture turistico ricettive all’aria aperta, servizi di ombreggio
(attrezzatura balneare) senza impianti fissi e mobili per strutture ricettive/pararicettive costiere confinanti
con il pubblico demanio marittimo, circoli nautici, devono essere assicurati l’abbattimento delle barriere
architettoniche per garantire la reale possibilità di accesso ai servizi, alle strutture e al mare per le persone
diversamente abili, i regolamentari servizi igienici comprensivi di quelli per persone diversamente abili.
13.
Nelle aree demaniali asservite da concessione per servizi di ombreggio (attrezzature balneari), senza
impianti fissi o mobili, i regolamentari servizi igienici, ivi compresi i bagni per persone diversamente abili,
devono essere comunque assicurati durante tutta la stagione balneare la cui durata è fissata annualmente
dalla Regione Abruzzo con propri provvedimenti. Sarà obbligo per il titolare di tali concessioni balneari
individuare la struttura balneare più vicina e dotata di servizi igienici la quale, mediante dichiarazione
scritta e sottoscritta da depositare presso il servizio comunale demanio marittimo, consentirà l’utilizzo
comune di detti servizi.
14.
I concessionari possono utilizzare parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per la
effettuazione di giochi e attività ludico-motorie, escludendo quelle che potrebbero rappresentare un
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pericolo per gli utenti delle spiagge, esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività
che devono essere aperte a tutti gratuitamente. In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora questo è
consentito nei limiti fissati dal piano comunale di classificazione acustica per la classe acustica di
appartenenza al fine di non arrecare disturbo all’utenza balneare e all’ambiente circostante. Le
apparecchiature non dovranno essere posizionate nella fascia di libero transito.
15.
Ciascun concessionario per lo specchio acqueo antistante la propria concessione balneare, entro 300
metri dalla costa, può formulare istanza di autorizzazione per il suo utilizzo per le seguenti attività turistico
ricreative, nel rispetto dell’uso prevalente ai fini della libera fruizione dello stesso:
a) installazione di parchi giochi acquatici, nei limiti del 10% del fronte mare concesso per stabilimenti
balneari o in alternativa per giochi e/o attrazioni specifiche per una superficie massima di mq. 400;
i parchi acquatici dovranno essere posizionati ai lati degli specchi acquei antistanti le concessioni
e con distacco dalla battigia tale da consentire il libero transito in acqua dei bagnanti;
b) pontile prendisole nei limiti del 10% del fronte mare concesso per stabilimenti balneari per una
superficie massima di mq. 30 con distacco dalla battigia tale da consentire il libero transito in
acqua dei bagnanti e comunque posizionato ad una profondità minima d’acqua di metri 2 (due);
questo dovrà essere ancorata al fondo mediante corpi morti insabbiati e potrà essere utilizzato
esclusivamente nelle ore di balneazione (dalle ore 9,30 alle ore 18,30) oltre le quali ne dovrà
essere interdetto l’accesso; è vietato utilizzare il pontile prendisole per effettuare tuffi;
c) posizionamento di gavitelli nel limite massimo di 4 (quattro) unità per l’ormeggio di pattini, mosconi
e pedalò;
d) manifestazioni varie.
16.
All’istanza di autorizzazione per le installazioni di cui alle lettere a) e b) il concessionario allegherà
l’elaborato grafico contenente il progetto di installazione del parco giochi o del pontile prendisole da cui
emerga in maniera dettagliata l’area occupata dalle attrezzature, il sistema di delimitazione e segnalazione
dell’area stessa mediante cima galleggiante intervallata da boe di segnalazione dove sarà vietata la
balneazione, il sistema di informazione sull’uso delle attrezzature e relativi divieti, il sistema di salvataggio
previsto per lo specifico servizio.
Allegherà inoltre tutta la documentazione relativa alle certificazioni antinfortunistiche e di sicurezza delle
attrezzature da installare. Il rilascio dell’autorizzazione sarà subordinato alla prestazione di idonea polizza
assicurativa per danni a persone e cose. A giochi o pontili posizionati certificazione di corretta
installazione. L’autorizzazione è soggetta alla corresponsione del canone demaniale, dell’imposta
regionale e dei diritti comunali.
Articolo 6
Prescrizioni per la gestione e l’uso delle pinete litoranee
1.
Compongono il paesaggio costiero della Città di Pineto pinete di notevole pregio naturalistico che si
estendono per circa quattro chilometri lungo la fascia costiera identificate con le denominazioni di: Pineta
Catucci, Pineta Storica, Pineta Foggetta e Neo rimboschimento. Le pinete litoranee ricadono nell’area di
influenza della costituita Area Marina Protetta Torre del Cerrano, la quale collaborerà strettamente con gli
organi tecnici del comune per una migliore gestione e tutela delle stesse. Al fine di prevenire situazioni di
degrado delle citate pinete determinate da episodi di bivacco, approntamento di aree picnic non
autorizzate e disciplinate opportunamente, accensione di fuochi, abbandono di rifiuti e materiali vari, ecc.,
che alterano le caratteristiche ambientali delle stesse compromettendone le finalità di tutela e
conservazione del patrimonio naturalistico, si rende necessario dettare prescrizioni sulla loro gestione e
uso.
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2.
Nelle pinete litoranee è vietato tutto l’anno:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera per qualsiasi scopo, compresa l’accensione di
sigarette sia all’interno delle pinete che nei sentieri di transito;
sradicare, tagliare o danneggiare in qualsiasi modo piante, parti di piante, arbusti e radici;
calpestare le aree di duna comunque delimitate da paletti in legno e funi di marineria o da recinzioni o
delimitazioni di altro tipo;
manomettere recinzioni o altre delimitazioni, anche costituite da paletti in legno e funi di marineria,
nonché la segnaletica poste a salvaguardia della duna litoranea o di altre specie presenti;
affiggere ad alberi ed arbusti chiodi, cartelli, incidere la corteccia, fare legature (comprese quelle
relative alla installazione di amache o attrezzature simili), scuotere piante, affiggere cartelli pubblicitari
o di qualsiasi altro tipo;
campeggiare con tende, roulottes, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine,
nonché pernottare;
realizzare qualsiasi opera e/o strutture anche se di tipo amovibile e provvisoria senza autorizzazione
degli enti competenti;
accedere, transitare, fermare e sostare con automezzi, motociclette, motocicli e veicoli in genere, con
eccezione dei mezzi di soccorso, mezzi di servizio delle forze dell’ordine, mezzi di servizio di
pubbliche amministrazioni o enti con specifiche competenze in aree demaniali, mezzi del servizio
pubblico per la pulizia e la raccolta dei rifiuti urbani, per la sistemazione delle spiagge, mezzi per il
carico e scarico di attrezzature in occasione di manifestazioni pubbliche;
in deroga al divieto contenuto nella precedente lettera h) del presente articolo, salvo specifica
autorizzazione rilasciata dal comune e nelle more della definizione di modalità alternative, possono
essere autorizzati all’accesso, al transito, alla fermata e la sosta: i veicoli per il rifornimento degli
stabilimenti balneari di generi vari necessari per garantirne la funzionalità, i veicoli per il trasporto fino
alle concessioni di attrezzature balneari, i veicoli per le attività di cantieri regolarmente autorizzate dal
comune, veicoli utilizzati dalle agenzie di vigilanza privata, di quelli utilizzati per il rimessaggio di
imbarcazioni nell’ambito delle aree a ciò dedicate e per il tempo strettamente necessario alle relative
operazioni di deposito/rimozione con mezzi e carrelli. Gli orari di accesso verranno definiti nelle
autorizzazioni rilasciate dal comune in accordo con gli organi tecnici dell’Area Marina Protetta Torre
del Cerrano per le aree di influenza di quest’ultima;
accedere e transitare con cavalli se non autorizzati e limitatamente al periodo compreso tra il 31
ottobre e il 28 febbraio;
campeggiare con tende, roulottes, campers, ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine,
nonché pernottare;
occupare spazi con tavoli con panche e sedie, approntare aree picnic se non nei casi previsti dal
presente regolamento;
provocare rumori molesti e comunque qualsiasi attività che possa alterare le caratteristiche
dell’ambiente e comprometterne le finalità istitutive, compreso tenere alto il volume di apparecchi a
diffusione sonora salvo quanto stabilito e consentito nel piano comunale di classificazione acustica;
praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l’incolumità delle persone o recare
disturbo ai fruitori delle pinete, fatta salva la possibilità di praticare gli stessi all’interno di spazi
appositamente autorizzati ed idoneamente attrezzati;
esercitare attività commerciali, di servizi e terziarie sia in forma fissa che itinerante, pubblicità, attività
promozionali, al di fuori delle specifiche previsioni contenute nella normativa vigente e nelle specifiche
disposizioni del comune;
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abbandonare rifiuti di qualunque genere in qualunque zona delle pinete; i rifiuti eventualmente prodotti
dovranno essere, in osservanza delle norme vigenti sul territorio comunale, separati per flussi
omogenei (carta, cartone, plastica, vetro, indifferenziato) e conferiti a propria cura nel più vicino punto
di raccolta corrispondente al più vicino complesso balneare;
q) da parte dei complessi balneari e nelle aree dagli stessi individuate nei pressi delle strutture ed
allestite per il conferimento dei rifiuti, impedire agli utenti delle spiagge il conferimento dei propri rifiuti
opportunamente separati;
r) da parte dei complessi balneari, il conferimento dei rifiuti da questi prodotti nei giorni, negli orari e con
le modalità diversi da quelli imposti dall’Amministrazione Comunale per la raccolta pubblica;
s) introdurre specie vegetali non autoctone se non autorizzate;
t) movimentare terra o sabbia se non autorizzati.
p)
3.
Nel solo tratto di litorale marittimo interessato dalla presenza delle pinete litoranee, precisamente quello
coincidente con la denominata “Pineto Storica” compresa tra la concessione demaniale marittima
all’insegna “Lido La Conchiglia” e quella all’insegna “Marco’s Beach”, viene istituita una quarta fascia che
si estende dal limite ovest definito al precedente punto 2 e si estende all’interno delle pinete litoranee per
una profondità di m. 15. Tale fascia è caratterizzata dall’essere la proiezione naturale all’interno delle
pinete dei limiti della concessione balneare.
Figura 4 – Pineta Storica
4.
La fascia istituita al precedente punto 3 del presente articolo potrà essere occupata per un fronte massimo
di m. 40. Essa, in deroga ai divieti elencati al punto 2 del presente articolo, è destinata esclusivamente per
installazione e/o mantenimento degli impianti mobili quali aree picnic (per 3/4 della superficie complessiva)
e/o parco giochi e simili (per1/4 della superficie complessiva).
Pineta litoranea
Fascia per servizi (4)
Fascia per servizi (1)
Fascia per talassoterapia (2)
Fascia di libero transito (3)
Figura 5 – Istituzione fascia pineta litoranea
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5.
I concessionari di attività balneari siti nella sola Pineta Storica potranno avvalersi della possibilità prevista
dal presente regolamento di allestire aree picnic e/o parco giochi per bambini nella fascia di cui trattasi,
retrostante le proprie concessioni demaniali, e per una superficie complessiva non superiore al fronte
massimo concedibile per una profondità massima di m. 15; qualora il concessionario si avvalga di tale
possibilità dovrà presentare istanza di concessione, a carattere stagionale o annuale, al servizio comunale
demanio marittimo.
6.
Avvalendosi di tale facoltà, e previo rilascio di titolo concessorio subordinato al pagamento dei canoni e
imposte dovute, il concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
a)
ad arredare l’area picnic con attrezzature composte da tavoli e panche integrate in legno secondo il
modello riportato nella sottostante figura 6; è vietato l’utilizzo di tipologie diverse da quella indicata nel
presente regolamento:
Figura 6 – Tipologia panche picnic
b)
a realizzare ed apporre, ai limiti dell’area da allestire, ben visibili almeno due bacheche in legno
munite di cartelli delle dimensioni non inferiori a cm. 50x70, secondo lo schema che segue:
CITTA’ di PINETO
Provincia di Teramo
Comune Operatore di Pace
Gestione Ambientale Verificata
N. Reg. IT - 000866
AREA PICNIC
(Norme per la fruizione del servizio)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
il servizio di area picnic è gratuito
all’area picnic si accede dalle ore 12:00 e fino alle ore 15:00
è vietato occupare tavoli e panche prima e permanere oltre gli orari sopra descritti
è vietato occupare tavoli e panche in modo che eventuali posti a sedere liberi vengano
interdetti con oggetti di uso personale (borse, borselli, abiti, asciugamani, ecc.)
durante e dopo aver consumato alimenti e bevande i tavoli devono essere lasciati liberi e puliti
avendo cura di selezionare i rifiuti in modo tale da poter essere conferiti differenziati nei
contenitori posti a servizio delle aree picnic
altresì è obbligo per i fruitori delle aree picnic raccogliere e conferire negli appositi contenitori i
rifiuti eventualmente caduti in terra
è vietato provocare rumori molesti e comunque qualsiasi attività che arrecare disturbo alla
quiete pubblica e all’ambiente, compreso l’utilizzo di apparecchi a diffusione sonora
è vietato accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera
è vietato fumare
Ogni violazione alle norme sopra indicate verrà perseguita secondo le disposizione del Regolamento
Comunale sull’uso del demanio marittimo con sanzioni amministrative di € __________, salvo che il
fatto non costituisca reato.
Logo AMP
c)
Logo B.B.
realizzare un’area dedicata a parco gioco per bambini con installazione di altalene, scivoli, girelli,
pareti attrezzate, giochi combinati, ecc.; in tal caso all’istanza di autorizzazione dovranno essere
allegati i certificati di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza delle attrezzature da
installare e una polizza assicurativa di responsabilità civile estesa alle aree oggetto di posa di dette
Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS
11
attrezzature; ogni area parco gioco dovrà essere identificata con l’apposizione di una bacheca in
legno delle dimensioni non inferiori a cm. 50x70, secondo lo schema che segue:
CITTA’ di PINETO
Provincia di Teramo
Comune Operatore di Pace
Gestione Ambientale Verificata
N. Reg. IT - 000866
AREA GIOCHI
(Norme per la fruizione del servizio)
1.
2.
3.
il servizio di area giochi è gratuito
all’area giochi possono accedere bambini di età non inferiore ad anni 3 e non superiore ad
anni 10 accompagnati dai genitori
è vietato l’utilizzo delle attrezzature da gioco in maniera diversa da quella a cui sono destinati
Ogni violazione alle norme sopra indicate verrà perseguita secondo le disposizione del Regolamento
Comunale sull’uso del demanio marittimo con sanzioni amministrative di € __________, salvo che il
fatto non costituisca reato.
Logo AMP
Logo B.B.
d)
in ogni momento curare l’estetica, il decoro, l’igiene e la pulizia dell’area nel suo complesso (zona
picnic e area gioco), mediante manutenzione costante delle attrezzature, raccolta, separazione e
conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori, azioni di sensibilizzazione dell’utenza verso
comportamenti rispettosi dell’ambiente e del corretto utilizzo delle attrezzature di libero uso;
e)
l’obbligo di cui alla precedente lettera d) è esteso all’intera profondità della pineta storica fino a ridosso
del camminamento pavimentato e non della sola area in concessione;
LINEA FERROVIARIA
AREA PEDONALE
Pineta litoranea
(area non oggetto di concessione la cui manutenzione
è a carico del concessionario della fascia 4)
Fascia per servizi (4)
(area oggetto di concessione)
Fascia per servizi (1)
Fascia per talassoterapia (2)
Fascia di libero transito (3)
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f)
rimuovere al termine della stagione estiva tutte le attrezzature temporaneamente posizionate
all’interno delle pineta, salvo quelle di cui alla lettera c) relative alle aree dedicate a parco gioco
qualora il concessionario abbia fatto istanza per il mantenimento annuale; in questo caso il
concessionario avrà l’obbligo di estendere la copertura assicurativa sui giochi per l’intero anno;
g)
nelle more dell’approvazione del piano di sviluppo della “sub zona B”, fascia compresa tra Via Cellini e
il confine nord con la Torre del Cerrano, ed in deroga alle limitazioni imposte al punto 3 del presente
articolo, i titolari di concessioni balneari sul rispettivo tratto di litorale antistante potranno allestire aree
picnic all’interno dei lotti in loro disponibilità compresi nella citata sub zona B; in tale ipotesi dovranno
comunque munirsi delle autorizzazioni necessarie.
Articolo 7
Prescrizioni per l’acceso alle spiagge ed alle pinete degli animali da affezione
1.
Il Comune di Pineto garantisce l’accesso alle spiagge ed alle pinete litoranee di cani e gatti accompagnati
dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l’uso del
guinzaglio o della museruola, alle condizioni descritte nel presente regolamento.
2.
Entro 3 (tre) mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento il Comune di Pineto invita i titolari di
concessioni balneari presenti sul proprio territorio a manifestare misure limitative all’accesso degli animali
alle proprie spiagge. Le volontà comunicate da ciascun concessionario verranno inserite in un elenco reso
pubblico, e tali resteranno fino a comunicazione del contrario.
3.
E’ comunque vietato accedere al tratto di litorale marittimo compreso tra la sponda sud del torrente
Foggetta e il confine col Comune di Silvi. Il divieto si estende per l’intero litorale citato, in quanto il
calpestio incontrollato arrecherebbe danni alla flora ed alla fauna presenti in tale tratto classificato
paesaggio di particolare pregio ambientale (rif. articolo 18 delle N.T.A. del P.D.C.).
4.
Il Comune di Pineto, nel restante litorale classificato “spiaggia libera” dal Piano Demaniale Comunale non
pone limiti all’accesso degli animali. E’ facoltà del Comune di Pineto di individuare uno o più lotti demaniali
sul proprio litorale attrezzato esclusivamente all’accoglimento degli animali (bau beach).
5.
E’ sempre consentito l’accesso alle spiagge ed alle pinete dei cani guida per le esigenze dei non vedenti,
nonché a quelli addetti al salvataggio ed alla sicurezza pubblica sulle spiagge e in mare.
6.
L’accesso alle spiagge ed alla pinete litoranee da parte del proprietario o detentore è condizionato
dall’osservanza delle seguenti regole:
a) munirsi di idonea certificazione sanitaria o libretto sanitario delle vaccinazioni;
b) gli animali che accedono alle spiagge ed alle pinete devono essere identificabili per mezzo di
microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo;
c) gli animali devono essere condotti sempre al guinzaglio al fine di mantenerne costantemente il
controllo ed è obbligatorio portare con se una museruola da applicare in caso di rischio per
l’incolumità di persone o animali;
d) gli animali che accedono alle spiagge devono sostare entro il perimetro degli ombrelloni assegnati ai
proprietari o detentori o da loro impiantati e comunque nelle immediate vicinanze;
e) munirsi di appositi sacchetti per la immediata raccolta delle deiezioni solide; per le deiezioni liquide è
fatto obbligo di provvede ad aspergerle e dilavarle con acqua anche marina; le deiezioni solide
rimosse andranno collocate nel più vicino contenitore per la raccolta dei rifiuti indifferenziati;
f) è vietato accedere alle spiagge ed alle pinete con cani femmina durante il periodo estrale;
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g) è vietata la balneazione dei cani anche nelle spiagge libere in cui è ammesso il libero accesso, ad
esclusione di quelle opportunamente attrezzate e dedicate ad accogliere gli animali di affezione (bau
beach);
h) è interdetto agli animali l’accesso a piscine, docce, spazi ludici e sportivi, presenti nelle spiagge e nelle
pinete.
7.
Negli stabilimenti balneari che autorizzano l’accesso degli animali e riservano a tale scopo porzioni di
spiaggia attrezzata e nelle spiagge libere attrezzate (bau beach), sono installate almeno una bacheca in
legno con superficie espositiva bifacciale, nel formato utile 70x100, e affissi appositi cartelli contenenti le
prescrizioni per l’accesso alle spiagge di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti come
formulate al precedente punto 6. Tali prescrizioni dovranno essere tradotte in almeno tre lingue, inglese,
francese e tedesco, oltre l’italiano.
8.
Nelle aree di cui al precedente punto 7 possono essere realizzati spazi per il ristoro, l’abbeveraggio ed il
gioco degli animali.
9.
Nelle spiagge libere non attrezzate, di cui al punto 4 (tratto compreso tra la sponda nord del torrente
Foggetta e il confine col Comune di Roseto degli Abruzzi), è fatto obbligo al proprietario o detentore di
assicurare agli animali il dovuto ristoro e abbeveraggio.
Articolo 8
Prescrizioni per l’acceso alle spiagge ed alle pinete con cavalli
1. Il Comune di Pineto garantisce l’accesso per passeggiate alle spiagge ed alle pinete litoranee di cavalli e
relativi cavalieri, siano essi proprietari degli animali o detentori, nel rispetto delle norme di sicurezza, alle
condizioni descritte nel presente regolamento.
2. L’accesso può essere autorizzato esclusivamente nel periodo 31 ottobre – 28 febbraio, previa istanza al
servizio demanio marittimo del Comune di Pineto da prodursi nel periodo 1 ottobre – 15 ottobre di ciascun
anno e sentita l’Area Marina Protetta per le aree di propria influenza. Le istanze pervenute oltre tale
termine verranno rigettate.
3. Nell’istanza il proprietario dovrà in maniera puntuale chiarire in quale zona del litorale intende accedere, il
numero di cavalli che intende introdurre in tali aree, ogni cavallo deve essere regolarmente iscritto
all’anagrafe equina ai sensi della L. 200/2003 e del D.M. 5 maggio 2006, in possesso del libretto sanitario
con coggin test e vaccinazioni valide per l’anno in cui si chiede l’autorizzazione, delle autorizzazioni
personali e di responsabilità civile verso terzi, in maniera tale da sollevare il Comune da qualsiasi
conseguenza di danni a persone e/o cose che potrebbero derivare dal rilascio dell’autorizzazione e/o
dall’esercizio dell’attività equestre su suolo demaniale marittimo.
4. L’attività equestre dovrà essere limitata alla zona di battigia dell’arenile, nella fascia di profondità di 5/10
m. dalla linea dell’acqua, e comunque senza in alcun modo interessare in maniera diffusa l’arenile e nello
specifico, per quanto riguarda l’area di influenza dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano (foce del
torrente Calvano/confine col Comune di Silvi), con l’esclusione di tutte le zone dunali circoscritte e/o zone
laddove la duna litoranea è presente anche in forma estremamente residuale oltreché nei tratti di arenile
demaniale caratterizzati dalla presenza di vegetazione erbacea anche minima e nelle zone segnalate
come aree di presenza di specie animali sia stanziali che migratorie tra i quali l’uccello “Fratino”.
5. Durante l’attività equestre, nelle zone ricadenti nell’influenza dell’AMP Torre del Cerrano, gli autorizzati
dovranno utilizzare tutte le accortezze possibili per evitare alterazioni alle caratteristiche dell’ambiente e
comprometterne le finalità istitutive.
Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS
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6. Il cavaliere, responsabile sia dei danni recati alla sua persona o al suo cavallo che dei danni provocati a
terzi e/o cose, dovrà essere in possesso di idonea copertura assicurativa da dichiarare alla presentazione
di istanza di autorizzazione.
7. E’ fatto divieto per il proprietario di cavalli di introdurre in spiaggia cavalli che scalciano o mordono e nel
caso dovranno essere attuate tutte le precauzioni necessarie a tutela della pubblica incolumità.
8. La passeggiata a cavallo lungo la spiaggia deve essere effettuata nell’osservanza delle norme di
sicurezza e in modo da non impedire la libera fruizione della stessa da parte di terzi, evitando il più
possibile l’attività equestre nelle vicinanze di persone e/o gruppi di persone e/o animali e se del caso
limitandola conducendo l’equide a piedi.
9. E’ fatto obbligo per l’autorizzato di munirsi di appositi sacchetti o contenitori per la immediata raccolta delle
deiezioni solide che andranno immediatamente rimosse e smaltite a propria cura e spese evitando di
conferirle nei contenitori pubblici per la raccolta dei rifiuti.
10. L’accesso al demanio marittimo potrà avvenire esclusivamente attraverso i seguenti punti:
•
•
•
•
•
•
da Via Sangro in località Scerne;
da Via della Stazione in località Scerne;
da Via Lungomare dei Pini (accesso laterale al ponte girevole)
da Via Venezia;
da Via Nazionale Sud (ingresso Bar Eucaliptus)
da Via Nazionale Sud (ingresso Torre Cerrano).
Titolo II
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
E DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 9
Concessioni demaniali stagionali
1. Il Comune di Pineto, pur avendo adottato e approvato il Piano Demaniale Comunale, può rilasciare, previa
formale istanza, licenze di concessioni a carattere stagionale o temporaneo per l'esercizio di attività
ricreative ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell'anno precedente e per il medesimo lotto. La
medesima procedura si applica anche nei confronti della concessione stagionale assegnata al Consorzio
di Gestione dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” per l’espletamento dei suoi fini istituzionali. Gli
interessati al rilascio delle citate licenze stagionali presentano al Comune formale istanza entro e non oltre
il 30 aprile di ciascun anno, pena l’inammissibilità della domanda.
2. Il Comune di Pineto può inoltre rilasciare le medesime licenze di cui al comma 1 a soggetti (persone
fisiche o giuridiche costituite nella forma di ditta individuale, società, associazione, cooperative sociali,
ecc.) che abbiano almeno i seguenti requisiti:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento di servizi e attività balneari per ditte individuali o
società;
b) indicazione nello statuto dello svolgimento di servizi e attività balneari nel caso di soggetti non
aventi scopo di lucro (es. associazioni);
c) aver svolto almeno servizi e/o attività balneari per almeno due stagioni balneari;
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d) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’articolo 38 del decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163 e s.m.i. che impediscono la stipula di contratti pubblici.
Con il termine “servizi e attività balneari” si vogliono indicare quelle aventi fini turistico-ricreativi svolti in
ambito del demanio marittimo. A titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative alla gestione diretta o
subordinata di stabilimenti balneari, ombreggi ordinari e collegati a strutture ricettive, ombreggi temporanei
o stagionali senza diritto di insistenza, aree demaniali destinate all’esercizio di attività associative senza
scopo di lucro (associazioni culturali, sportive, sociali, ecc.), aree demaniali destinate all’esercizio di
attività di alaggio o di circolo nautico, ecc.
3. Le aree riservate al rilascio di licenze stagionali come individuate al precedente comma 2 possono essere
individuate esclusivamente nella fascia costiera compresa dal limite nord della concessione demaniale
marittima intestata al camping Heliopolis ed il limite sud della concessione intestata alla struttura ricettiva
Hapimag.
4. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Comune di Pineto può, previa adozione di apposita deliberazione
da parte della Giunta Comunale, individuare uno o più lotti all’interno della fascia costiera indicata al
comma 3 da assegnare mediante procedura pubblica.
5. Individuate con la procedura di cui al comma 4 le aree da assegnare a carattere stagionale, il Comune di
Pineto provvederà entro il 31 marzo ad emettere apposito bando pubblico, che verrà affisso all’Albo
Pretorio, affiggendo manifesti sul territorio comunale e agli albi pretori dei comuni confinanti, attraverso il
quale nei successivi 20 giorni chiunque interessato potrà presentare istanza e formulare offerta per
l’assegnazione.
6. L’assegnazione avverrà col criterio dell’offerta più alta rispetto ad un importo posto a base di gara dato
dalla sommatoria di: canone demaniale marittimo calcolato sulle tariffe vigenti, imposta demaniale
marittima come fissata dalla Regione Abruzzo, diritti comunali vigenti per i procedimenti di rilascio di
concessioni demaniali marittime a carattere stagionale. Alla procedura pubblica si applicano le norme in
materia di avvalimento per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo.
7. Le attività ricreative comprendono l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie e lettini da spiaggia.
Le concessioni rilasciate possono avere un fronte mare non superiore a m. 50 e sono senza diritto di
insistenza.
8. È consentita, previa autorizzazione, e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa del P.D.M. e di
quelli stabiliti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Demaniale Comunale, l'installazione
temporanea limitata alla stagione balneare di impianti mobili, come definiti all’articolo 2, comma 2, lettera
d) del presente regolamento, nel rispetto delle procedure stabilite al successivo articolo 10. Al termine
della stagione balneare tali impianti dovranno essere rimossi dal suolo demaniale.
9. Le concessioni demaniali stagionali sono soggette a tutti gli obblighi relativi a: pulizia della concessione
demaniale fino allo specchio acqueo antistante, affissione delle avvertenze sulla sicurezza balneare,
servizio di sorveglianza alla balneazione, servizi igienici ordinari e per disabili mediante noleggio di servizi
igienici chimici, percorsi di accesso per disabili, e tutto quanto prescritto nelle ordinanze balneari emesse
annualmente dalla Regione Abruzzo e dalla Guardia Costiera.
10. Al regime della stagionalità sono soggette le aree demaniali destinate dal P.D.C. destinate ad accogliere
colonie marine. Possono accedere ai servizi di colonia marina il Comune di Pineto, Comuni dell’entroterra,
associazioni, cooperative, ditte individuali e società di servizi. Hanno la precedenza su tutti le colonie
Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS
16
direttamente organizzate dal Comune di Pineto e da quelle dei comuni dell’entroterra e in subordine quelle
organizzate da associazioni senza scopo di lucro e purché a titolo gratuito per gli utenti.
11. In assenza di colonie organizzate dai comuni o da associazioni ed in presenza di lotti destinati a colonie
da assegnare stagionalmente e senza diritto di insistenza ad operatori economici, il Comune di Pineto
provvederà ad esaminare la richiesta pervenuta comunicando gli oneri previsti per il rilascio
dell’autorizzazione.
12. In presenza di più istanze formulate da operatori economici su un medesimo lotto per colonie marine il
Comune di Pineto procederà ad invitare gli operatori a formulare un’offerta con il criterio previsto al
comma 6 del presente articolo.
Articolo 10
Attività soggette a semplificazione amministrativa
1. Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività, previo parere o atti abilitativi di altri enti se dovuti:
a) posa in opera di recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, passerelle e camminamenti semplicemente
appoggiati sul suolo come percorsi per persone diversamente abili, servizi igienici chimici;
b) accesso con veicoli e attrezzature al demanio marittimo per l’esecuzione di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei complessi balneari;
c) accesso e sosta nelle aree pubbliche di alaggio di imbarcazioni;
d) accesso con veicoli e attrezzature al demanio marittimo per lo svolgimento di servizi di sorveglianza
privata;
e) interventi stagionali di ripascimento, volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi, con
trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o di materiale di diversa
provenienza che comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 50 mc. per metro lineare;
f) asportazione e ricollocazione in ambito demaniale di materiali litoidi/sedimenti ghiaiosi;
g) commercio itinerante, occupazione e installazione relative a ponteggi, circhi, manifestazioni e
spettacoli viaggianti, manifestazioni sportive e ricreative, spettacoli pirotecnici, manifestazioni di
qualsiasi genere, prescrivendo modalità, tempi ed orari di svolgimento;
h) lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione
di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari
condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico,
dell'incolumità e della sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli
orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto
delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di
inquinamento acustico;
i) la piantumazione di piante ed arbusti, la cui altezza non ostruisca la vista del mare, nel rispetto delle
specie autoctone e compatibili con l’ambiente marino con particolare attenzione per l’impatto
paesaggistico ed a condizione che vengano posizionate nella fascia destinata a servizi di cui
all’articolo 5, punto 3, del presente regolamento;
j) occupazione dell’aumentata profondità verso l’arenile in concessione;
k) ampliamento del fronte dell’area in concessione fino ad un massimo di ml. 100, ove possibile per
presenza di spazi utili e nel rispetto del mantenimento di un corridoio di libero transito in presenza di
due concessioni limitrofe, nei tratti di arenili a scarsa profondità o interessati dal fenomeno
dell’erosione, per il solo periodo di durata del fenomeno;
l) realizzazione di rastrelliere per il rimessaggio di piccole imbarcazioni nelle aree individuate dal P.D.C.
quali ad alaggio imbarcazioni;
Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS
17
m) accesso al demanio per passeggio con cavalli (articolo 8);
n) transito e sosta con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso
e vigilanza e utilizzati dai portatori di handicap. Gli orari di accesso verranno definiti nelle
autorizzazioni rilasciate dal Comune in accordo con gli organi tecnici dell’Area Marina Protetta Torre
del Cerrano per le aree di influenza di quest’ultima;
o) allestimento di aree picnic nelle pinete litoranee e nei punti individuati dall’Amministrazione Comunale;
p) installazione di giochi ed attrezzature sportive nelle pinete litoranee e sulle spiagge libere;
q) tutte le attività ed attrezzature anche temporanee e provvisorie non previste nel presente regolamento;
r) autorizzazione delle attività istituzionali o promosse dall’Amministrazione Comunale. Nel caso di
specie l’autorizzazione può essere sostituita dall’atto con il quale l’Amministrazione Comunale
delibera l’esecuzione dell’attività o della manifestazione pubblica;
s) colonie marine;
t) le attività turistico ricreative in mare previste all’articolo 5 comma 14 e all’articolo 11 comma ;
u) le operazioni di pulizia e livellamento delle concessioni di cui al comma 12 dell’articolo 15 del presente
regolamento.
2. Resta fermo l’obbligo di comunicazione al servizio competente in materia di demanio marittimo qualsiasi
attività che verrà svolta nell’arenile.
3. La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di
sicurezza e all’acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
4. Sono soggette a presentazione della CIL (Comunicazione Inizio Lavori) le seguenti attività purché
temporanee e destinate a cessare entro e non oltre 90 giorni dalla data della comunicazione stessa,
previo parere o atti abilitativi di altri enti se dovuti:
a) le installazioni di impianti mobili e strutture accessorie come individuate all’articolo 2, punto 2, lettera
d) del presente regolamento; per la tipologia e gli standard qualitativi e quantitativi si rinvia alle N.T.A.
del Piano Demaniale Comunale; sono comprese le installazioni di impianti mobili d’ombreggio a
servizio delle aree di alaggio, varo e deposito imbarcazioni anche destinate alla piccola pesca; sono
compresi i servizi igienici chimici;
b) sistemi di protezione provvisori a servizio di terrazze coperte da tettoie aperte ai lati, quali tende a
pacchetto o a rullo con materiale trasparente che non impediscano la vista del mare, da utilizzarsi in
condizioni meteorologiche avverse;
c) tutte quelle attività considerate dall’art. 6 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380.
5. Sono soggette a presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) le seguenti attività
purché temporanee e destinate a cessare oltre 90 giorni dalla data della comunicazione stessa, previo
parere o atti abilitativi di altri enti se dovuti:
d) sistemi di protezione dei manufatti da atti vandalici limitatamente al periodo invernale e da rimuoversi
obbligatoriamente prima dell’avvio della stagione balneare come stabilita annualmente dalla Regione
Abruzzo;
e) tutte quelle attività considerate dall’art. 19 della L. 07/08/1990 n. 241.
6. Nella fattispecie di cui alla lettera d) la tipologia di protezione da utilizzarsi viene individuata in quella della
rete metallica plastificata di colore verde con maglia non inferiore a 100 mm. E’ fatto divieto di utilizzo di
qualsiasi altra tipologia e materiale nei sistemi di protezione.
7. Per quanto concerne i manufatti la rete metallica deve essere installata in aderenza dei portici, verande e
piattaforme coperte.
Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS
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8. In aggiunta a quanto previsto al precedente comma 6, è ammesso realizzare, all’interno delle concessioni
e ai lati delle stesse nella fascia destinata a servizi (all’articolo 5, comma 3), un’area avente superficie
massima non superiore al 5% della superficie complessiva (fronte x profondità come risultanti dal titolo
concessorio) fino ad un massimo di mq. 150, per il ricovero di attrezzature balneari. Il sistema di
protezione di tale area dovrà essere realizzato mediante impiego di rete metallica plastificata di colore
verde con maglia non inferiore a 100 mm. di altezza massima di metri 1,80, senza possibilità di impiego di
altre tipologie e materiali. Deve essere comunque sempre garantito il libero accesso al mare.
Articolo 11
Spiaggia libera
1. Ai fini della verifica del rispetto della riserva minima di spiaggia libera (almeno il 20% del fronte mare del
litorale: articolo 5 comma 1 del PDM approvato con deliberazione del C.R. n. 20/4 del 24/02/2015)
vengono esclusi dal computo:
a) metri 200 di litorale a sud della foce del fiume Vomano;
b) metri 190 di litorale compreso tra il limite sud della concessione demaniale intestata alla ditta
Hotel Jean Pierre ed il limite nord della concessione demaniale intestata all’Associazione Circolo
Velico Pineto;
c) metri 368 di litorale compreso tra il limite sud della concessione demaniale intestata alla
Associazione Lega Navale Italiana ed il limite nord della concessione demaniale intestata alla ditta
De Berardinis Pietro;
d) metri 270 di litorale compreso tra il limite sud della concessione demaniale intestata alla
Associazione Il Capanno Marino ed il limite nord della concessione demaniale intestata alla ditta
Green Bay;
e) metri 1100 di litorale compreso tra il limite sud della concessione demaniale intestata alla ditta Cilli
Amerigo ed il limite nord della concessione intestata alla ditta Cerrano s.n.c. ricadente nella
Fascia B dell’istituita Area Marina Protetta Torre del Cerrano.
2. Qualora il limite minimo di spiaggia di libera fruizione non venga rispettato, il servizio demanio marittimo
dell’ente, verificata la presenza di concessioni demaniali con fronte mare superiore a metri 100, darà avvio
al procedimento ai sensi della L. 241/1990 notificando agli interessati la necessità di procedere alla
riduzione della consistenza delle stesse per la parte eccedente i metri 100 e conseguente destinazione del
recuperato a libera fruizione. Contro la procedura avviata gli interessati potranno presentare osservazioni
entro il termine loro assegnato.
Dell’esame favorevole o sfavorevole delle osservazioni ne sarà dato giustificazione nel provvedimento
finale, il quale verrà notificato agli interessati.
Decorsi i termini per l’opposizione al citato provvedimento il servizio demanio marittimo comunale
provvederà ad emettere licenza suppletiva per la variazione intervenuta nella consistenza della
concessione interessata. Il concessionario interessato dal nuovo provvedimento verrà invitato a versare le
spese relative alla registrazione del nuovo atto, all’eventuale adeguamento della cauzione prestata a
garanzia, alla sottoscrizione della licenza suppletiva entro il termine di giorni 30. Decorso inutilmente il
termine per la sottoscrizione della licenza suppletiva, il concessionario verrà dichiarato decaduto dalla
concessione.
3. Al fine di garantire un idoneo servizio di salvataggio, in presenza di spiaggia libera con fronte mare
superiore a metri 100, il comune per il tramite del suo servizio addetto al demanio, avvalendosi di società
abilitate a prestare tali servizi, potrà autorizzare l’installazione di postazioni mobili e torrette di
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avvistamento in ragione di una ogni 150 metri di fronte sorvegliato. L’autorizzazione rilasciata verrà
notificata all’autorità marittima.
4. Il Comune si riserva di destinare e/o attrezzare, in economia o ricorrendo al supporto di privati
debitamente autorizzati, le zone di arenile non oggetto di concessione a terzi con impianti sportivi, aree
gioco per bambini ed altre finalità di interesse pubblico purché ciò non costituisca ostacolo alla libera
fruizione della spiaggia libera ed all’accesso al mare, salvaguardando comunque la fascia di rispetto lungo
la battigia per il libero transito delle persone.
5. Le spiagge libere, tratti di litorale aventi caratteristica di spiaggia fruibile ad uso turistico-ricreativo di tipo
balneare, devono essere dotate, dei servizi minimi, anche di tipo igienico e vi devono essere garantiti il
servizio di sorveglianza e salvataggio per la sicurezza dei bagnanti e la pulizia dell'arenile.
6. E‘ facoltà del Comune provvedere alle dotazioni dei servizi minimi nelle spiagge libere anche mediante
accordi con i singoli concessionari confinanti con queste o con le associazioni di categoria. In tal modo il
Comune intende ridurre al minimo le realizzazioni di ulteriori manufatti sul litorale.
7. Il Comune ha la facoltà di individuare apposite aree nelle quali è possibile sostare anche con gli animali.
8. In luogo del servizio di salvataggio a mare il Comune può optare per l’affissione, mediante bacheche, nel
formato utile 70x100, poste ad una distanza non superiore a ml. 150 l’una dall’altra, di pannelli informativi
e di avvertenza con traduzione in almeno tre lingue (tedesco, inglese, francese) secondo lo schema
successivo:
CITTA’ di PINETO
Provincia di Teramo
Comune Operatore di Pace
Gestione Ambientale Verificata
N. Reg. IT - 000866
ATTENZIONE
ATTENTION
ACHTUNG
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SALVATAGGIO
BATHING IS UNSAFE, NO RESCUE SERVICE IN THIS AREA
BAIGNADE RISQUÈE CAR NON SURVEILLÈE
BADEN UNSICHER. RETTUNGSDIENST NICHT VORHANDEN
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO
(300 METRI DALLA BATTIGIA)
ONLY BATHING ACTIVITY IS ALLOWED WITHIN 300 M FROM THE SHORE
LIMITE EAUX RÈSERVÈS Á LA BALNÈATION PAS SIGNALÈ
(300 MÈTRES DE LA LIGNE DE BRISEMENT DES VAGUES)
ACHWIMMBEREICH (300 METER VOM STRAND) NICHT GEKENNZEICHNET
LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO (1 METRO DI PROFONDITA‘)
SAFE BATHING UP TO 1 M DEEP
LIMITE EAUX SÛRS PAS SIGNALÈ (1 MÈTRE DE PROFONDEUR)
SICHERES BADEN BIS ZU 1 METER TIEFE
Logo AMP
Logo B.B.
9. Alle spiagge libere si applica la disciplina delle attività turistico ricreative in mare prevista all’articolo 5
comma 14 del presente regolamento.
Articolo 12
Ampliamenti in profondità di concessioni esistenti Compensazioni da fenomeni erosivi
1. La estensione della profondità dell’arenile è variabile in relazione alla consistenza dell’arenile
(avanzamento/arretramento del mare).
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2. A far data dall’entrata in vigore del presente regolamento comunale la consistenza delle concessioni
demaniali marittime verrà determinata con almeno due misurazioni della spiaggia durante l’arco dell’anno,
di cui una in inverno e l’altra in estate. Delle misurazioni verranno redatti distinti verbali di verifica.
3. In presenza di variazioni della consistenza dell’arenile possono verificarsi le seguenti ipotesi:
a) variazione in aumento/diminuzione della profondità dell’arenile in concessione nei limiti del +/- 20%;
b) variazione in aumento/diminuzione della profondità dell’arenile in concessione superiore al +/- 20%.
4. I concessionari interessati alla verifica della consistenza della propria concessione demaniale marittima,
entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, dovranno produrre formale istanza di verifica al servizio
comunale demanio marittimo.
5. Il Comune nei successivi 20 giorni, per mezzo di proprio personale tecnico, effettuerà il sopralluogo
chiesto rilevando la seconda delle misurazioni previste al comma 2 del presente articolo. Della verifica
verrà redatto apposito verbale da cui si evinca il confronto tra la consistenza indicata nel titolo concessorio
e quella rilevata sul posto.
6. In presenza di variazione in aumento della profondità dell’arenile in concessione nei limiti del +/- 20%
(comma 3 lettera a), il servizio comunale demanio marittimo provvederà ad invitare l’interessato al
deposito delle ricevute dei versamenti dell’adeguamento del canone concessorio, dell’imposta regionale e
dei diritti comunali se dovuti, necessari per il ritiro dell’autorizzazione all’occupazione della maggiore
superficie demaniale.
7. In presenza di variazione in aumento della profondità dell’arenile in concessione superiore al +/- 20%
(comma 3 lettera b), il servizio comunale demanio marittimo provvederà a notificare all’interessato della
necessità di procedere all’aggiornamento del titolo concessorio e ad invitarlo al deposito delle ricevute dei
versamenti dell’adeguamento del canone concessorio, dell’imposta regionale e dei diritti comunali se
dovuti, nonché dell’imposta di registrazione e dei relativi bolli necessari per la sottoscrizione della licenza
suppletiva.
8. In presenza di variazione in diminuzione della profondità dell’arenile in concessione nei limiti del +/- 20%
(comma 3 lettera a), il servizio comunale demanio marittimo eseguirà il calcolo della minor superficie
disponibile ed alla verifica della quantità di fronte necessaria, oltre quella risultante dal titolo concessorio,
alla compensazione. La compensazione è possibile laddove presente arenile libero ai lati della
concessione da compensare e ciò non determini effettiva e consistente riduzione delle spiagge libere. In
presenza di arenile libero e utilizzabile a fini compensativi, il servizio comunale provvederà, previo
versamento dei diritti comunali se dovuti, alla emissione di apposita autorizzazione all’ampliamento del
fronte da considerasi provvisoria e temporanea fino al termine della stagione balneare.
9. In presenza di variazione in diminuzione della profondità dell’arenile in concessione superiore al +/- 20%
(comma 3 lettera b), il servizio comunale demanio marittimo eseguirà il calcolo della minor superficie
disponibile ed alla verifica della quantità di fronte necessaria, oltre quella risultante dal titolo concessorio,
alla compensazione. La compensazione è possibile laddove presente arenile libero ai lati della
concessione da compensare e ciò non determini effettiva e consistente riduzione delle spiagge libere. In
presenza di arenile libero e utilizzabile a fini compensativi, il servizio comunale provvederà, previo
versamento dei diritti comunali se dovuti, alla emissione di apposita autorizzazione all’ampliamento del
fronte da considerasi provvisoria e temporanea fino al termine della stagione balneare. Qualora non sia
possibile procedere alla compensazione per insufficienza di superficie utile, il servizio comunale demanio
marittimo provvederà a notificare all’interessato la necessità di procedere all’aggiornamento del titolo
concessorio, invitandolo a depositare le ricevute di versamento dell’imposta di registrazione e dei relativi
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bolli necessari per la sottoscrizione della licenza suppletiva, oltre alla ricevuta di versamento dei diritti
comunali se dovuti. In sede di calcolo del canone demaniale annuale e dell’imposta regionale, o
successivamente a valere su quanto dovuto per l’anno successivo, si terrà conto della riduzione da
applicare in presenza della modifica introdotta dalla licenza suppletiva.
10. In presenza di consistente fenomeno erosivo della costa, ove presente arenile libero destinabile ad
operazioni di compensazione e ciò non determini effettiva e consistente riduzione delle spiagge libere, il
fronte delle concessioni interessate possono essere portate fino a metri lineari 100 per il solo periodo di
durata del fenomeno erosivo.
Articolo 13
Ripascimento morbido stagionale
1. Per interventi stagionali di ripascimento morbido, volti a ripristinare i profili costieri precedenti ad eventi
erosivi, con trasferimento di materiale di spiaggia all’interno della stessa unità fisiografica o di materiale di
diversa provenienza che comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 50 mc. per metro
lineare, il concessionario interessato dovrà produrre, entro e non oltre il 15 aprile di ciascun anno, la
seguente documentazione:
•
istanza al Comune datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del concessionario
dalla quale si evincano tutti gli elementi tecnico/amministrativi utili per l’individuazione della
concessione;
• elaborato grafico progettuale datato e firmato da tecnico abilitato, in duplice originale, contenente:
stralcio aerefotogrammetrico in scala 1:500 con indicazione dell’area interessata, planimetria
catastale, planimetria generale in scala 1:500 con indicazione delle distanze dalle concessioni
limitrofe, planimetria generale dettagliata quotata in scala 1:200 con indicazione, tra l’altro, delle
aree oggetto di intervento di ripascimento e con ubicazione di un caposaldo di quota in posizione
congruente e stabile nel tempo, almeno un profilo longitudinale, ortogonale alla linea di costa con
indicazione delle quote e/o dislivelli riferiti al caposaldo posizionato dal tecnico, eventuali ulteriori
grafici ritenuti utili dal tecnico incaricato;
• documentazione fotografica a colori, in epoca non anteriore a 30 giorni, datate e firmate dal
tecnico incaricato;
• relazione tecnica descrittiva redatta dal tecnico incaricato;
• relativamente a materiali inerti di provenienza esterna: rapporto di prova emesso da laboratorio
chimico autorizzato da cui si evincano almeno le seguenti informazioni:
descrizione del campione del materiale inerte che si intende utilizzare nelle operazioni;
denominazione del produttore o detentore del materiale inerte da impiegare;
denominazione e indicazioni geografiche del sito dove il materiale inerte viene prelevato;
denominazione del soggetto che commissiona il campionamento e le analisi del materiale
inerte da impiegare;
data di accettazione del campione prelevato, data di inizio e fine delle analisi; si precisa
che la data di inizio delle analisi non potrà essere anteriore a mesi 6 dall’istanza di
autorizzazione al ripascimento;
elenco dei parametri esaminati e risultati analitici conformi al D.L.vo 152/2006 e s.m.i. –
Allegato 5 - Parte IV – Tabella 1, con parere finale del tecnico abilitato.
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Articolo 14
Riserve di sabbia
1. Per lo scopo di cui al precedente articolo 13 il Comune può attivare, in via sperimentale, specifici
programmi per il perseguimento di obiettivi di gestione della costa coerenti con i piani e gli obiettivi
perseguiti dalla Regione Abruzzo.
2. Attraverso l’attivazione dei citati programmi il Comune addiviene alla stipula di accordi volontari, contratti
di programma, protocolli d’intesa con soggetti pubblici e/o privati per il raggiungimento degli obiettivi
fissati.
3. Tra i programmi specifici ruolo fondamentale è quello relativo alla difesa della costa.
4. Nell’ambito dell’autonomia riconosciuta ai comuni dal Piano Demaniale Regionale in ambito di interventi
stagionali di ripascimento, il comune prende in considerazione l’obiettivo di costituire una riserva di inerti
marini, denominata “Banca della Sabbia”, consistente in una riserva di materiale inerte, proveniente da
ambiti marini avente la medesima granulometria della sabbia caratterizzante il litorale comunale, costituita
e gestita dal servizio comunale a cui fanno capo le funzioni demaniali.
5. La Banca della Sabbia rappresenta un contenitore di materiali inerti destinati alle operazioni stagionali di
microripascimento eseguiti per restituire alla pubblica fruizione tratti di arenili, in concessione e non, erosi
dai naturali fenomeni marini.
6. Alla Banca della Sabbia concorrono il Comune e i concessionari che decidono formalmente di aderire
versando al Comune di Pineto il corrispettivo economico a metro cubo di materiale inerte che questo
deciderà di acquistare. Aderendo alla Banca della Sabbia il concessionario si garantirà il quantitativo che
riterrà sufficiente per eseguire interventi di ripascimento morbido all’interno della propria concessione.
7. Al fine di verificare la fattibilità gestionale ed operativa di tale progetto sperimentale, il Comune può
attivare specifico accordo o protocollo d’intesa con i concessionari la cui durata viene fissata in anni 2
(due), eventualmente prorogabili per un medesimo periodo. Al termine del periodo sperimentale il Comune
avrà acquisito dati e informazioni necessari a definire, all’interno del presente regolamento, una specifica
disciplina ovvero decreterà l’archiviazione dell’esperienza fatta in quanto di alcuna utilità al miglioramento
della gestione della costa.
Articolo 15
Pulizia degli arenili
1. Il concessionario nell’area a lui in concessione è tenuto per l’intero anno a curare l’estetica, il decoro,
l’igiene e la pulizia dello stabilimento e dell’arenile (costituito da: fascia per servizi, fascia per
talassoterapia, fascia di libero transito) fino al battente del mare.
2. La pulizia delle aree in concessione passa attraverso due fasi fondamentali; la fase post invernale in cui si
assiste al deposito lungo il litorale di materiali derivanti da mareggiate (es. plastica, legno, pneumatici,
ecc.); la fase di avvio della stagione balneare con operazioni di mantenimento della pulizia dell’arenile.
3. E’ fatto divieto ai concessionari di pulire la propria concessione (arenile) conferendo i rifiuti al servizio
pubblico di igiene urbana; è vietato altresì l’abbandono degli stessi lungo le spiagge libere.
4. E’ vietato asportare la sabbia o la ghiaia dal litorale.
5. Per la esecuzione della fase di pulizia post invernale ogni concessionario, per l’area in concessione,
provvederà a comunicare al Comune ogni qualvolta farà ingresso al demanio per eseguire attività di
pulizia avvalendosi di imprese specializzate di cui avrà cura di indicare la ragione sociale, la categoria di
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iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, il tipo e la targa dei mezzi e delle attrezzature che verranno
impiegate. Ogni intervento di pulizia dovrà essere tracciabile mediante emissione di formulari identificativi
dei rifiuti.
6. Il Comune provvederà a riconoscere ai concessionari agevolazioni sulla tassa rifiuti applicata. Faranno
fede i formulari e le fatture emesse per gli interventi eseguiti.
7. Prima dell’asportazione dei materiali spiaggiati dalle mareggiate, il concessionario dovrà:
•
•
provvedere ad effettuare una preventiva selezione delle frazioni omogenee riciclabili (es. plastiche,
vetro, legno, metalli, pneumatici, ecc.) per il successivo trasporto presso impianti di recupero o
smaltimento;
effettuare la raccolta e l’eventuale trattamento dei quantitativi di rifiuti residui dalle operazioni di
selezione, mediante operazioni di vagliatura con adeguati mezzi ed attrezzature che dovranno
assicurare una elevata protezione dell’ambiente e consentire il permanere in situ del maggior
quantitativo possibile di risorsa naturale “sabbia”.
8. Il Comune, ove occorra e a richiesta dei concessionari, può istituire punti temporanei di raccolta e/o centro
di trasbordo al fine di ottimizzarle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti nei centri di recupero o
smaltimento.
9. E’ fatto obbligo ai concessionari, per le aree in loro concessione, di provvedere a propria cura e spese,
alla rimozione e ricollocazione dei materiali litoidi/sedimenti ghiaiosi depositati nel periodo invernale dalle
mareggiate e che pregiudicano la qualità e la fruibilità delle spiagge sabbiose.
10. I materiali di cui al precedente comma potranno essere asportati, limitando al minimo l’asportazione della
sabbia e privi di altri materiali e/o rifiuti, e ricollocati in ambito demaniale in siti individuati dal Comune.
L’asportazione e successiva ricollocazione della ghiaia dovrà essere preventivamente autorizzata.
11. Le operazioni di pulizia, livellamento ed allestimento delle aree in concessione finalizzate al riavvio della
stagione balneare sono ammesse previa comunicazione preventiva al comune, all’ufficio marittimo della
Guardia Costiera, all’ente gestore dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano per le concessioni insistenti
all’interno della sua delimitazione. Nelle operazioni devono essere salvaguardate le zone segnalate per
consentire la schiusa delle uova della specie di uccello comunemente conosciuto con il nome “Fratino”.
12. Le operazioni di pulizia e livellamento delle aree in concessione da eseguirsi al di fuori del periodo
considerato al comma precedente sono ammesse previa istanza per il rilascio di autorizzazione da
presentarsi al Comune.
13. Le operazioni di livellamento, contemplate ai commi 11 e 12 del presente articolo, sono ammesse purché
finalizzate alla eliminazione di avvallamenti e regolarizzazione della superficie provocati da mareggiate,
senza alterazione del profilo longitudinale e trasversale e delle quote altimetriche dell’arenile in
concessione.
Articolo 16
Installazione tubi per canalizzazione terminali di scarico
1. I titolari di concessioni demaniali marittime su cui insistono o confinano canali di scolo delle acque
meteoriche, possono rivolgere al Comune istanza di autorizzazione per l’installazione di tubi per la loro
canalizzazione verso il mare a tutela della pubblica incolumità dell’utenza stagionale fruitrice dei servizi
balneari.
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2. Tuttavia al fine di salvaguardare il regolare funzionamento dei canali di scolo delle acque meteoriche
riducendo il rischio idraulico che potrebbe determinarsi in caso di occlusione degli stessi, il concessionario
intenzionato a chiedere la citata autorizzazione dovrà produrre, entro e non oltre il 15 aprile di ciascun
anno:
• istanza presentata al Comune datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del
concessionario dalla quale si evincano tutti gli elementi tecnico/amministrativi utili per
l’individuazione della concessione;
• elaborato grafico progettuale datato e firmato da tecnico abilitato, in duplice originale, contenente:
stralcio aerefotogrammetrico con indicazione dell’area interessata, planimetria generale in scala
1:500 con indicazione delle distanze dalle concessioni limitrofe, indicazione del canale interessato
dall’intervento;
• documentazione fotografica a colori, in epoca non anteriore a 30 giorni, datate e firmate dal
tecnico incaricato;
• relazione tecnica idraulica riferita al bacino insistente sui canali di interesse, indicante l’analisi
effettuata e la tipologia e la sezione delle tabulazioni opportunamente dimensionate redatta e
firmata dal tecnico incaricato;
• dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante la concessione demaniale con la quale si
obbliga ad eseguire l’intervento a propria cura e spese, comprese le forniture e la posa delle
tubazioni complete dei sistemi di sicurezza che impediscano a persone e animali l’ingresso nelle
stesse;
• dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante la concessione demaniale con la quale si
obbliga ad eseguire a propria cura e spese la continua manutenzione delle tubazioni per l’intera
stagione estiva, in modo tale che esse siano sempre mantenute in perfetta efficienza;
• dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante la concessione demaniale con la quale si
obbliga ad eseguire a propria cura e spese alla rimozione delle tubazioni installate al termine della
stagione estiva, avendo anche cura di ripristinare le naturali sezioni idrauliche di deflusso a mare
dei canali.
3. Le tubazioni autorizzate sono da considerarsi provvisorie a carattere stagionale da rimuoversi al termine
della stagione balneare come fissata annualmente con ordinanza regionale.
4. La mancata rimozione delle stesse determinerà la condizione di occupazione non autorizzata di suolo
demaniale marittimo e per questo assoggettate alle relative norme sanzionatorie previste dal Codice della
Navigazione e suo Regolamento di esecuzione.
Articolo 17
Corpi morti
1.
I soggetti interessati all’immersione in mare di materiali inerti e manufatti, compatibili ed innocui, ai fini del
posizionamento di boe e cartelli di segnalazione delle acque di balneazione, acque sicure, ecc., del peso
di norma non superiore a 50 kg., dovranno darne comunicazione al Comune entro e non oltre il 30 aprile
di ciascun anno.
2.
Nella comunicazione si avrà cura di rappresentare il numero e la tipologia dei corpi morti (es. sacchi di
sabbia, pietre, ecc.) da immergere in mare, planimetria dell’area marina interessata, data di inizio delle
attività di immersione in mare dei corpi morti.
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Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALAGGIO IMBARCAZIONI
Articolo 18
Divieto
1. Su tutti gli arenili ed altre aree terrestri di proprietà del Demanio Marittimo Statale insistenti sul territorio
comunale sono vietati l’alaggio, il varo ed il deposito anche temporaneo di imbarcazioni di qualsiasi tipo,
eccezion fatta per le aree a tale scopo destinate ed elencate al successivo articolo 19.
2. Nelle aree indicate destinate all’alaggio, varo e deposito di imbarcazioni è altresì vietato eseguire dette
attività al di fuori della disciplina indicata agli articoli del presente titolo.
Articolo 19
Zone demaniali destinate all’alaggio, varo e deposito imbarcazioni
1. In ambito demaniale comunale sono istituite zone destinate all’alaggio, varo e deposito imbarcazioni sia
libere che in concessione ad associazioni e circoli nautici.
2. In deroga all’istituzione delle zone di alaggio, varo e deposito imbarcazioni libere, viene istituita un’area
destinata ad accogliere gli operatori della piccola pesca residenti nel territorio del Comune di Pineto e nel
quale esercitano la propria attività. Tale area definita “PUNTO SBARCO RISERVATO ALLA PICCOLA
PESCA”, avente una superficie di mq. 1000 (fronte mare m. 40 – profondità m. 25), è istituita sull’arenile
antistante il campo sportivo di calcio “Druda” ed è contraddistinta dal numero di lotto 73 sul Piano
Demaniale Comunale avente una superficie di mq. 1000 (fronte mare m. 40 – profondità m. 25).
Articolo 20
Disciplina di utilizzo delle aree di libero alaggio
1. Il Comune di Pineto, in via sperimentale, provvederà ad attrezzare le aree di libero alaggio individuate nel
P.D.C., mediante la posa di attrezzature che consentano di poterle utilizzare anche per l’intero anno.
2. La sperimentazione di cui al precedente comma 1 avrà avvio, a decorrere dalla stagione estiva successiva
a quella di approvazione del presente regolamento, attrezzando l’area demaniale n. 72 del Piano
Demaniale Comunale con la realizzazione di una palificata con travi di legno su sostegni puntuali infissi
nella sabbia che consenta alle imbarcazioni di rimanere sollevate rispetto al livello di massima mareggiata
(a titolo indicativo si riporta sotto un bozzetto dell’attrezzatura per il rimessaggio delle imbarcazioni). Le
imbarcazioni dovranno essere posizionate nel posto assegnato opportunamente fissate ai punti di
ancoraggio presenti in modo da poter resistere anche alla forza del vento.
3. Gli oneri relativi al posizionamento negli imbasi assegnati e fuori da essi per il varo delle imbarcazioni
restano a totale carico del titolare dell’autorizzazione alla sosta. Restano a totale carico dell’autorizzato
anche eventuali danni a carico dell’imbarcazione per l’intero periodo di sosta nell’imbaso assegnato.
4. La sperimentazione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo avranno durata di due stagioni balneari a
decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. Al termine della sperimentazione, verificata la
fattibilità tecnica, economica e la funzionalità delle attrezzature installate, queste verranno installate nei
restanti lotti demaniali destinati a libero alaggio, varo e deposito delle imbarcazioni.
5. Nelle zone demaniali individuate nel presente articolo il deposito di imbarcazioni e le operazioni di alaggio
e varo sono consentite nell’osservanza delle seguenti disposizioni:
a) sono ammesse unicamente imbarcazioni utilizzate per diporto e per l’esercizio della pesca
professionistica; non sono ammesse imbarcazioni utilizzate a fini di lucro;
Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS
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b) ogni imbarcazione deve essere munita di autorizzazione rilasciata dal Servizio Demanio Marittimo del
Comune di Pineto, corredata da apposita targhetta metallica o di altro materiale recante l’indicazione:
“COMUNE DI PINETO – SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO – AUTORIZZAZIONE N. ______ DEL
__________ – SCADENZA ________ - AREA DI DEPOSITO N. ______”;
c) la targa di cui alla precedente lettera b) deve essere permanentemente fissata in modo ben visibile
sull’imbarcazione; in alternativa i dati medesimi potranno essere indicati direttamente sulla barca,
purché con caratteri indelebili e ben visibili. L’autorizzazione deve essere conservata con cura dal
proprietario ed esibita, in originale o copia autentica, a richiesta delle autorità competenti; nel caso in
cui l’imbarcazione sia coperta da telo protettivo, i dati dell’autorizzazione dovranno comunque essere
ben visibili riportandoli sullo stesso;
d) ogni imbarcazione deve essere depositata esclusivamente nell’area alla stessa assegnata e indicata
sull’autorizzazione; fra una imbarcazione e l’altra dovrà essere lasciato libero per il passaggio delle
persone uno spazio della larghezza di almeno cm. 100;
e) l’alaggio ed il varo delle imbarcazioni deve avvenire unicamente tramite gli appositi corridoi di alaggio
e varo debitamente segnalati;
f) ogni imbarcazione può essere spostata dall’area ad essa destinata unicamente per l’effettuazione di
operazioni di alaggio e varo, e non deve essere posizionata (neppure temporaneamente o per brevi
periodi) in altre zone dell’arenile. Qualora per l’alaggio ed il varo vengano utilizzati appositi carrelli od
altri supporti, i medesimi al termine dell’utilizzo dovranno essere immediatamente avvicinati nello
spazio destinato all’imbarcazione, evitando di lasciarli parcheggiati su altre aree; al rientro
dell’imbarcazione ed il suo posizionamento nell’area assegnata, i carrelli o altri supporti dovranno
essere portati via senza possibilità di farli sostare ulteriormente sulle aree demaniali;
g) tutte le imbarcazioni devono essere costantemente tenute in buono stato di conservazione e pulizia.
E’ vietato il deposito anche temporaneo sulle imbarcazioni ed al di sotto di esse di qualsiasi materiale
o attrezzatura al di fuori di quelli occorrenti per l’alaggio, il varo e la navigazione;
h) il telo di protezione, se esistente, e gli altri materiali ed attrezzature conservati a bordo delle barche
(sempre comunque nel rispetto della precedente lettera g) dovranno essere debitamente fissati in
modo da resistere agli agenti atmosferici e da non costituire alcun pericolo per la pubblica incolumità;
i) nelle zone destinate ad alaggio, varo e deposito delle imbarcazioni è vietata l’esecuzione di qualsiasi
lavoro di manutenzione straordinaria delle medesime, salvo la normale pulizia, i cui residui non
dovranno essere lasciati sul posto ma immediatamente smaltiti nel rispetto delle normative vigenti. Per
l’esecuzione di altri lavori l’imbarcazione dovrà essere rimossa dall’arenile per essere trasportata in
cantieri autorizzati;
j) i proprietari delle imbarcazioni sono tenuti, ciascuno per la zona di propria pertinenza, a mantenere la
medesima in condizioni di pulizia e decoro, alla rimozione di eventuali rifiuti, cumuli di sabbia o terra
ed altro che dovessero essere presenti;
k) in presenza di condizioni meteomarine sfavorevoli di eccezionale intensità, che pregiudichino la
sicurezza delle imbarcazioni depositate sull’arenile, i proprietari delle imbarcazioni medesime sono
autorizzati a rimuoverle ed a depositarle temporaneamente nella più vicina area demaniale sicura,
escludendosi l’utilizzo a ricovero delle aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione dunale e
comprese tra il limite sud della concessione intestata alla ditta Hotel Jean Pierre ed il confine col
Comune di Silvi, a condizione che ciò venga fatto in modo da non pregiudicare la pubblica incolumità
né il libero passaggio pedonale e veicolare ed i diritti di terzi. Le imbarcazioni dovranno poi essere
ricollocate, a cura dei medesimi proprietari, nell’area ad esse destinata entro 48 ore dalla cessazione
delle condizioni meteomarine sfavorevoli.
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l)
limitatamente al tratto di litorale compreso tra la concessione intestata alla ditta Hotel Jean Pierre ed il
confine col Comune di Silvi, in presenza di condizioni meteomarine sfavorevoli di eccezionale
intensità, che pregiudichino la sicurezza delle imbarcazioni depositate sull’arenile, i proprietari delle
imbarcazioni medesime sono obbligati a rimuoverle con tempestività e trasferirle in aree di proprietà o
in loro disponibilità al di fuori del suolo demaniale.
6. Chi intende depositare una imbarcazione nelle zone a ciò destinate, deve preventivamente presentare
domanda al Comune di Pineto.
7. La domanda, da presentare entro il 31 maggio di ciascuno anno, dovrà essere corredata con:
-
-
una marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione;
un compact disk contenente una fotografia digitale formato JPEG dell’imbarcazione; in alternativa il
file digitale potrà essere inviato per posta elettronica all’indirizzo e-mail:
[email protected];
ricevuta originale del versamento dell’importo dei diritti comunali annualmente fissati
dall’Amministrazione Comunale.
8. L’assegnazione viene effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze e fino ad
esaurimento delle aree disponibili per ciascuna zona di alaggio, varo e deposito.
9. Il Servizio Demanio Marittimo provvederà entro 30 giorni al rilascio dell’autorizzazione ed all’assegnazione
dell’area di deposito, a condizione che la medesima sia disponibile; in caso contrario comunicherà al
richiedente l’inserimento in apposita lista d’attesa in ordine cronologico di presentazione della domanda.
10. Allo scopo di censire le imbarcazioni che occupano il suolo demaniale e per contrastare l’occupazione non
autorizzata e l’abbandono delle imbarcazioni, presso il Servizio Demanio Marittimo, a far data dall’entrata
in vigore del presente regolamento è istituito e tenuto aggiornato un apposito registro delle autorizzazioni
rilasciate contenente tutte le informazioni circa le imbarcazioni autorizzate al deposito nelle aree demaniali
destinate a tale scopo.
11. L’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio è valida esclusivamente per il periodo fissato, e non comporta alcun
diritto al rinnovo automatico; pertanto l’Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento decidere
eventuali variazioni alla disposizione ed alle normative di assegnazione delle aree, senza che per ciò
derivi acquisizione di diritti da parte dei precedenti assegnatari.
12. Il titolare dell’autorizzazione deve esercitarla personalmente, ed unicamente per il deposito
dell’imbarcazione per la quale l’autorizzazione è stata rilasciata, senza alcuna facoltà di cessione
temporanea o permanente a favore di terzi, pena la revoca dell’autorizzazione.
13. Nel caso in cui il titolare intenda sostituire l’imbarcazione con un’altra, purché sempre di sua proprietà,
dovrà farne comunicazione, corredata della fotografia della nuova imbarcazione, e manterrà il diritto ad
occupare la medesima area precedentemente assegnata. L’imbarcazione che è stata sostituita non potrà
più essere depositata negli spazi regolamentati con il presente regolamento.
Articolo 21
Disciplina di utilizzo dell’area riservata alla piccola pesca
1. La particolarità del lotto n. 73 del Piano Demaniale Comunale e la collocazione nella zona centrale del
litorale costiero ricco di attività turistico balneari, lo rendono un sito sensibile e meritevole di particolari
attenzioni al fine di garantire sia la pubblica incolumità dei fruitori del litorale marittimo che l’esercizio
dell’attività di pesca.
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2. I limiti a nord e a sud dell'area istituita dovranno essere ben segnalati con confini realizzati con pali in
castagno e funi di marineria per almeno una estensione di m. 15 verso la battigia.
3. Sui pali in castagno costituenti i confini dell'area di alaggio dovranno essere chiaramente esposti cartelli
indicanti “ATTENZIONE – INIZIO PUNTO SBARCO RISERVATO ALLA PICCOLA PESCA” e
“ATTENZIONE - FINE PUNTO SBARCO RISERVATO ALLA PICCOLA PESCA”. Inoltre dovranno essere
posizionate una o più bacheche in legno nel formato utile 70x100 cm. in cui affiggere le ordinanze della
Regione Abruzzo, della Capitaneria di Porto, del Comune di Pineto nonché le avvertenze sulle norme di
sicurezza.
4. A 5 (cinque) metri dal battente dell’onda non dovranno essere posizionati ostacoli di sorta ne praticate
alcun tipo di attività tali da ostacolare la libera fruizione della battigia da parte degli utenti.
5. L’utilizzo di attrezzature meccaniche per tirare a secco le imbarcazioni dovranno essere opportunamente
segnalate ed il loro utilizzo limitato alle ore di minor affluenza di utenti delle spiagge. E’ vietato lasciare tali
attrezzature incustodite. Al termine delle operazioni di ricovero delle imbarcazioni le attrezzature utilizzate
dovranno essere poste in sicurezza a monte dell’area di alaggio e custodite con utilizzo di contenitori o teli
di copertura atti ad impedirne l’accesso e l’utilizzo incontrollato.
6. All’interno dell’area di alaggio dovranno essere ordinatamente collocate le sole imbarcazioni autorizzate
dal servizio comunale demanio marittimo, secondo le modalità descritte all’articolo 20 del presente
regolamento, ed utilizzate per la pesca senza che ciò possa arrecare pericolo per la pubblica incolumità.
7. E' consentita, per ciascun operatore della piccola pesca avente diritto al deposito dell’imbarcazione,
l'installazione di un ombrellone del tipo hawaiano avente un diametro non superiore a m. 6 (sei), un
gazebo che non presenti elementi di chiusura ai lati o altro sistema di ombreggio di facile rimozione aventi
la stessa superficie d’ombra dell’hawaiano, questi ultimi due muniti anche di piattaforma mobile a coprire
la superficie d’ombra in proiezione verticale, da utilizzare quale riparo per l’eventuale commercio dei
prodotti ittici oggetto del proprio pescato, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e verificata la corretta
destinazione d’uso del demanio. I sistemi di ombreggio sopra citati sono considerato a servizio del punto
sbarco e costituire supporto all’imbarcazione e non al punto vendita.
8. Ad esclusione dei 10 metri dal battente dell’onda, possono essere effettuate in sicurezza la pulizia delle
reti utilizzate per la pesca avendo cura, al termine delle stesse, di pulire manualmente o meccanicamente
l’arenile dai depositi e collocarli negli appositi contenitori consegnati dal Comune.
9. E' vietato all’interno dell’area individuata deporre alcun tipo di attrezzature per la pesca; l’operatore dovrà
custodirle o sull’imbarcazione, se avente capacità, ovvero curarne il ricovero in aree di sua proprietà o in
suo disponibilità al di fuori del suolo demaniale.
10. E' vietato effettuare riparazioni o in generale manutenzioni alle imbarcazioni non essendo l'area
individuata ed attrezzata a tali scopi.
11. All’interno del litorale marittimo demaniale non è consentito accedere e sostare con alcun tipo di veicolo,
se non per il tempo strettamente necessario per il carico o lo scarico di materiali da parte dei titolari delle
attività della piccola pesca regolarmente autorizzati, avendo cura al termine delle operazioni di
parcheggiarli al di fuori del demanio marittimo.
12. Dovrà essere evitata ogni forma di inquinamento marino, con divieto assoluto di gettare rifiuti di ogni
genere nell’ambito del demanio marittimo, osservando le norme vigenti in materia di raccolta differenziata
dei rifiuti urbani e assimilati.
Articolo 22
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Occupazione di suolo demaniale non autorizzata
1. Le imbarcazioni già depositate sull’arenile alla data di entrata in vigore del presente regolamento per le
quali non venga richiesta o concessa o rinnovata la relativa autorizzazione dovranno essere rimosse entro
10 giorni dalla diffida notificata dal servizio comunale al proprietario se persona nota.
2. Eventuali imbarcazioni che dovessero rimanere depositate sull’arenile, senza targhetta identificativa o dati
identificativi degli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Comune comunque riportati, oltre tale data,
ovvero esservi depositate successivamente, verranno senz’altro avviso rimosse a cura
dell’Amministrazione Comunale, e sottoposte a custodia. Al proprietario verranno addebitate le spese di
rimozione e custodia dell’imbarcazione, stabilite forfettariamente in € 500,00.
3. Le imbarcazioni già depositate sull’arenile alla data di entrata in vigore del presente regolamento il cui
proprietario è sconosciuto all’Amministrazione Comunale, verranno senza avviso rimosse e sottoposte a
custodia.
4. Dell’avvenuta rimozione verrà affisso pubblico avviso all’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale che
rimarrà per 12 mesi.
5. Le imbarcazioni rimosse e mantenute in custodia, se in condizioni idonee alla navigazione, verranno
conservate per il periodo di un anno in apposito sito di stoccaggio individuato dall’Amministrazione
Comunale e normalmente non aperto al pubblico.
6. Le imbarcazioni potranno essere restituite ai rispettivi proprietari esclusivamente previa emissione di
apposito verbale e previo rimborso delle spese di rimozione e custodia di cui al comma 2.
7. Qualora entro un anno dalla pubblicazione dell’avviso il proprietario non si presenti, le imbarcazioni
rimosse verranno alienate e/o demolite ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale.
8. Le imbarcazioni rimosse che siano in evidenti condizioni di inservibilità verranno immediatamente avviate
alla demolizione e smaltimento, fatte salve le sanzioni nei confronti del proprietario, se individuato.
Articolo 23
Disciplina di utilizzo delle aree di alaggio, varo e deposito in concessione
1. Allo scopo di censire le imbarcazioni che occupano il suolo demaniale e per contrastare l’occupazione non
autorizzata e l’abbandono delle imbarcazioni, presso ogni associazione titolare di concessione demaniale
marittima per l’alaggio, varo e deposito di imbarcazioni, a far data dall’entrata in vigore del presente
regolamento è istituito e tenuto aggiornato un apposito registro contenente tutte le informazioni sulle
imbarcazioni e relative proprietà autorizzate al deposito nelle aree demaniali da queste gestite in
concessione.
2. E’ fatto obbligo per i titolari di concessioni per alaggio imbarcazioni di istituire e mantenere aggiornato il
registro, da esibire a richiesta dell’autorità comunale e marittima.
3. I concessionari di tali lotti dovranno inoltre, per ogni imbarcazione autorizzata al deposito e all’alaggio,
consegnare al titolare della stessa una targa identificativa da apporre sull’imbarcazione o in luogo di essa
far predisporre una stampa da cui si evinca chiaramente la denominazione e numero della concessione
demaniale a cui appartiene.
4. La mancata istituzione del registro e l’apposizione sulle imbarcazioni dei dati della concessione che
autorizza la sosta e l’alaggio, determineranno la condizione di occupazione non autorizzata di suolo
demaniale marittimo di qualunque imbarcazione ove essa venga rinvenuta.
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5. Il rinvenimento su suolo demaniale marittimo di imbarcazioni non registrate assoggetterà le medesime al
regime dell’articolo 22 del presente regolamento.
6. E’ fatto obbligo per i concessionari delle aree adibite ad alaggio imbarcazioni di curare l’estetica, il decoro,
l’igiene e la pulizia del suolo e della fascia di libero transito fin al battente del mare ed anche dello
specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere consegnati
al servizio pubblico con le modalità fissate dal Comune.
Articolo 24
Norme comuni alle aree di alaggio
1. Le aree demaniali destinate all’alaggio, il varo ed il deposito delle imbarcazioni dal Piano Demaniale
Comunale, devono essere delimitate in maniera tale che i limiti a nord e a sud di ciascun lotto siano ben
segnalati con confini realizzati con pali in castagno e funi di marineria per almeno una estensione di m. 15
verso la battigia.
2. Sui pali in castagno costituenti i confini delle aree di alaggio libero e di quelle assegnate in concessione
alle associazioni o circoli nautici dovranno essere chiaramente esposti cartelli indicanti in 3 lingue
(tedesco, inglese, francese) rispettivamente:
•
•
“LOTTO DEMANIALE N. ______ – INIZIO AREA DI DEPOSITO IMBARCAZIONI LIBERO” e
“LOTTO DEMANIALE N. ______ – FINE AREA DI DEPOSITO IMBARCAZIONI LIBERO”;
“CONCESSIONE DEMANIALE N. ______ – INIZIO AREA DI DEPOSITO IMBARCAZIONI” e
“CONCESSIONE DEMANIALE N. ______ – FINE AREA DI DEPOSITO IMBARCAZIONI”.
3. Inoltre dovranno essere posizionate una o più bacheche in legno nel formato utile 70x100 cm. in cui
affiggere le ordinanze della Regione Abruzzo, della Capitaneria di Porto, del Comune di Pineto nonché le
avvertenze sulle norme di sicurezza.
4. Nello specchio acqueo antistante le aree demaniali di cui trattasi dovranno essere istituiti e mantenuti,
entro il 1° giugno e fino al 10 settembre di ogni anno, appositi corridoi di lancio aventi le caratteristiche
annualmente definite dalle ordinanze dell’Autorità Marittima.
5. All’interno dei corridoi di lancio sono vietate la balneazione, l’attraversamento da parte dei bagnanti, la
sosta e l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione. Pertanto è fatto obbligo per i concessionari delle aree di
alaggio di segnalare i divieti mediante apposizione di cartelli monitori riportanti, con la traduzione in
almeno 3 lingue (tedesco, inglese, francese) la seguente dicitura “ATTENZIONE – CORRIDOIO DI
LANCIO – ATTRAVERSAMENTO E BALNEAZIONE VIETATI ALL’INTERNO DEL CORRIDOIO”. Tali
cartelli dovranno essere posizionati in modo da non costituire pericolo per la balneazione o in genere per
la pubblica incolumità sulla battigia.
6. Il Comune, per l’allestimento di delimitazione e dei corridoi di lancio nelle aree di sua competenza e
gestione, potrà avvalersi del concorso delle locali associazioni concessionarie delle aree confinanti con
quelle pubbliche anche mediante riconoscimento di un contributo a sostegno dei costi occorrenti per
l’allestimento.
7. Nelle aree di alaggio possono essere installati, nell’osservanza dell’iter previsto dall’art. 10 comma 4 del
presente regolamento, e purché funzionali alle attività istituzionali svolte dalle associazioni o circoli nautici,
ombrelloni del tipo “hawaiani” con un diametro massimo di 6 metri, nonché, in luogo di questi, altri sistemi
di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterali e che abbiano una
superficie d’ombra pari al massimo di quanto concesso per gli ombrelloni hawaiani e da posizionare in
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modo tale da non precludere la vista del mare. Per altri sistemi di ombreggio di facile rimozione si
intendono strutture mobili composte da pali in legno semplicemente poggiati e ancorati a terra con
copertura in tessuto o altra fibra naturale, escludendosi a priori ogni forma di tendaggio composta da
materiali sintetici, e nel limite del 5% dell’area in concessione.
8. E’ consentito al Comune nelle aree di cui al presente articolo il rilascio di autorizzazione per l’ombreggio
e/o l’utilizzo di sedie da spiaggia, purché funzionali alle attività svolte dalle associazioni o circoli nautici
aventi regolari licenze di concessione per alaggio. L’occupazione con ombrelli e sedie, avente carattere
esclusivamente stagionale, non potrà superare il 10% della superficie in concessione.
9. E’ consentito inoltre al Comune nelle aree di cui al presente articolo prevedere la possibilità di installare
modesti manufatti in legno, di cui uno da adibire a rimessaggio di piccole attrezzature e uno per servizi
igienici, connessi funzionalmente alle attività citate al precedente comma 8, aventi cadauna una superficie
massima di mq. 5. Si osserva l’iter previsto dall’art. 10 comma 4 del presente regolamento.
10. Tutte le attrezzature considerate nel presente articolo sono da considerarsi provvisorie a carattere
stagionale da rimuoversi al termine della stagione balneare come fissata annualmente con ordinanza
regionale. La mancata rimozione delle stesse al termine della stagione balneare determinerà la condizione
di occupazione non autorizzata di suolo demaniale marittimo e per questo assoggettate alle relative norme
sanzionatorie previste dal Codice della Navigazione e suo Regolamento di esecuzione.
Titolo IV
CANONI DEMANIALI MARITTIMI
Articolo 25
Canone e imposta regionale
1. La misura del canone e dell’imposta regionale, determinate dalle norme vigenti, sono calcolate dal
Comune con riferimento all’area concessa e agli impianti fissi e mobili calcolati al lordo delle superfici di
occupazione (ingombro), salvo conguaglio.
2. Il calcolo deve essere dimostrato mediante apposita scheda che indichi la classificazione dell’area, l’area
scoperta, l’area occupata con impianti di facile rimozione, l’area occupata con impianti di difficile
rimozione, le pertinenze (differenziando quelle a destinazione commerciale da quelle ad usi diversi) e gli
elementi che danno titolo per eventuali riduzioni.
3. Il Comune, a seguito di verifica, richiede le eventuali somme dovute a titolo di integrazione e conguaglio,
entro cinque anni dalla data dell’introito, maggiorate degli interessi al tasso legale, eventualmente
rivalendosi sulla cauzione.
4. Gli importi annui relativi al canone e all’imposta regionale, come calcolati dal servizio comunale e salvo
conguaglio, devono essere corrisposti dai concessionari entro e non oltre 60 giorni, che diventano 90 in
presenza di pertinenze, dalla notifica dell’ordine di introito.
5. Anche in mancanza della comunicazione dell’ammontare del canone e dell’imposta aggiornati da parte del
Servizio Demanio Marittimo, il concessionario è comunque tenuto al versamento del canone in misura pari
a quello dell’anno precedente entro il 30 settembre, salvo conguaglio.
6. Il mancato versamento del canone e dell’imposta regionale determinerà l’avvio del procedimento per
l’incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 26 nonché di quello di cui all’articolo 29.
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Articolo 26
Cauzioni
1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante
cauzione al Comune, il cui ammontare è determinato dal Responsabile del Servizio Demanio Marittimo in
relazione al contenuto, all'entità della concessione, al numero di rate del canone il cui omesso pagamento
importa la decadenza della concessione a norma dell’articolo 47 lettera d) del Codice della Navigazione,
all’omesso pagamento delle rate dell’imposta regionale sui beni del demanio marittimo, nonché all’omesso
pagamento dei diritti comunali dovuti per procedimenti sui beni del demanio marittimo.
2. Inoltre, la garanzia fidejussoria deve essere costituita alle seguenti condizioni:
• validità a 180 gg. successivi alla scadenza della concessione;
• rinuncia da parte dell’Ente garante al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art.
1944 del codice civile con automatico reintegro.
3. L’ammontare minimo della cauzione non deve mai essere inferiore a 2 annualità di canone per le
concessioni che non prevedano la realizzazione di strutture o impianti.
4. La cauzione potrà essere prestata mediante fideiussione rilasciata da società regolarmente autorizzata e/o
bancaria senza beneficio della preventiva escussione del debitore ed a prima richiesta dell’Ente. Per gli
associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B. ecc.), la cauzione
è prestata in via generale attraverso un’unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle
citate organizzazioni per i propri associati.
5. L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in
tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per
rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare
la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.
Titolo V
CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO
Articolo 27
Revoca ed estinzione del titolo concessorio
1. La concessione è revocabile in tutto o in parte, con provvedimento del Responsabile del Servizio Demanio
Marittimo, per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico risultanti da apposita deliberazione
della Giunta Comunale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42 comma 2 del Codice della Navigazione.
2. Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare
alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. La stessa facoltà spetta al
concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto
dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti
pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali.
3. Nel caso in cui la concessione rilasciata per finalità turistico - ricreative venga revocata per motivi di
interesse pubblico o perché in contrasto con il Piano Demaniale Comunale, i concessionari non hanno
diritto ad indennizzi ma hanno criteri di preferenza nell'assegnazione di nuove concessioni previste nel
piano stesso.
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4. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per fatto dell'Amministrazione che per cause naturali la
concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del Responsabile del Servizio Demanio del
Comune.
Articolo 28
Decadenza del titolo concessorio
1. L'Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza del concessionario, ai sensi dell'art. 47 del
Codice della Navigazione:
a) per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione o per
mancato inizio della gestione nei termini assegnati, per fatto del concessionario;
b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione o per
cattivo uso;
c) per mutamento sostanziale non autorizzato allo scopo della concessione;
d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato nell’atto di concessione;
e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
f) per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da leggi, o regolamenti sia
statali, che regionali, che comunali e connessi atti di normazione secondaria;
g) per mancanza di servizio di salvataggio e di pulizia e cura dell’arenile in concessione e altri
stabiliti nell’atto di concessione;
h) per la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari alla titolarità della concessione;
i) per mancato rispetto delle norme tecniche attuative del Piano Demaniale Comunale.
2. Per i casi a) e b) l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato del Responsabile del
Servizio Demanio Marittimo, proroga al concessionario non superiore a trenta giorni, se questi ne abbia
fatto richiesta prima della scadenza dei termini.
3. Prima di dichiarare la decadenza il Responsabile del Servizio Demanio Marittimo fissa un termine non
inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue
deduzioni, di cui il responsabile deve tenere conto.
4. La decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Demanio Marittimo.
5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.
6. Il procedimento deve concludersi, con l'emanazione del provvedimento che dispone la decadenza del
titolo concessorio, entro 120 giorni dal ricevimento dell’atto di accertamento/contestazione dei casi che
determinano la decadenza dalla concessione, fatto salvo il tempo in cui trascorra la sospensione dei
termini.
Titolo VI
SPESE NEI PROCEDIMENTI INTERESSANTI IL DEMANIO MARITTIMO
Art. 29
Tariffe
1. I procedimenti relativi alla materia del demanio marittimo sono soggetti al pagamento di tariffe
differenziate sulla base della tipologia di attività chiesta.
2. Tali spese sono poste a carico del richiedente l’attività.
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3. Ai fini della semplificazione dell’azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l’utenza, le
tariffe dei singoli procedimenti sono annualmente determinate con atto della Giunta Comunale in sede di
predisposizione del bilancio comunale.
4. Le tariffe sono dovute al Comune sia nel caso di perfezionamento dell’attività chiesta, sia nel caso di
rigetto dell’istanza. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di
versamento.
5. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra
l’Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di
segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.
Titolo VII
ATTIVITA’ DI VIGILANZA
Articolo 30
Vigilanza
1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo
regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio
marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate anche dal Comune, che può effettuare
sopralluoghi e controlli, con personale dell'ufficio o della Polizia Municipale.
2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, il Comune adotta rispettivamente i provvedimenti
di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.
3. Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere
non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo
concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.
Articolo 31
Sanzioni
1. Art. 1164 del Codice della Navigazione - Inosservanza di una disposizione di legge o regolamento, ovvero
un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo è
punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.032,00 a euro 3.098,00. Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree
marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del
demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro.
2. Art. 24 comma 1 della L.R. 21/09/1999 n. 86 e s.m.i. - Inosservanza delle norme sulla conduzione di
animali di affezione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,65 a
€ 154,94.
3. Art. 255 comma 1 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. - Inosservanza del divieto di abbandono di rifiuti è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a € 3.000,00. Se
l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
4. Art. 4 Ordinanza Sindaco Comune di Pineto n. 12 del 12/05/2006 - Inosservanza dell’obbligo di effettuare
la raccolta differenziata dei rifiuti urbani è punita con le sanzioni amministrative nella stessa indicate.
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Titolo VIII
NORME FINALI
Articolo 32
Disposizioni finali e rinvii
1. Per gli aspetti relativi alle attività consentite dal presente regolamento sull’uso del demanio marittimo
permangono, confermandoli integralmente, i limiti e i divieti previsti dalle norme tecniche attuative del
Piano Demaniale Marittimo.
2. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo
Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.
3. Per quanto concerne la disciplina urbanistico-edilizia e l’uso delle zone di Demanio Marittimo, si rimanda
alle norme del Piano Demaniale Comunale.
4. Per quanto concerne la disciplina delle attività consentite all’interno delle aree marine e aree di interesse
naturalistico si rimanda alle norme di settore specifiche.
5. I soggetti concessionari di aree al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento devono
adeguarsi alle norme comportamentali in esso previste entro la prima stagione balneare in cui il presente
regolamento è efficace.
6. Entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento il Comune di Pineto predisporrà
e renderà accessibile a chiunque tutta la modulistica necessaria ad agevolare l’accesso degli utenti ai
servizi resi dalla pubblica amministrazione nella specifica materia.
7. Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le norme emanate dal Comune di Pineto nelle stesse
materie contemplate da questo.
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