regolamento uso demanio marittimo
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regolamento uso demanio marittimo
CITTA’ di PINETO Provincia di Teramo Comune Operatore di Pace Gestione Ambientale Verificata N. Reg. IT - 000866 PIANO DEMANIALE COMUNALE REGOLAMENTO COMUNALE SULL’USO DEL DEMANIO MARITTIMO E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ BALNEARI SOMMARIO TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI..............................................................................................................3 Articolo 1 - Oggetto .........................................................................................................................................3 Articolo 2 - Definizioni......................................................................................................................................3 Articolo 3 – Delimitazione territoriale ...............................................................................................................4 Articolo 4 – Competenze gestionali del Comune.............................................................................................4 Articolo 5 – Principi generali............................................................................................................................5 Articolo 6 – Prescrizioni per la gestione e l’uso delle pinete litoranee .............................................................8 Articolo 7 – Prescrizioni per l’accesso alle spiagge ed alla pinete degli animali di affezione.........................13 Articolo 8 – Prescrizioni per l’accesso alle spiagge ed alle pinete con cavalli ...............................................14 TITOLO II – CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME – ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI...............................................................................................................................15 Articolo 9 – Concessioni demaniali stagionali................................................................................................15 Articolo 10 – Attività soggette a semplificazione amministrativa....................................................................17 Articolo 11 – Spiaggia libera..........................................................................................................................19 Articolo 12 – Ampliamenti in profondità di concessioni esistenti – Compensazioni da fenomeni erosivi .......20 Articolo 13 – Ripascimento morbido stagionale.............................................................................................22 Articolo 14 – Riserve di sabbia......................................................................................................................23 Articolo 15 – Pulizia degli arenili....................................................................................................................23 Articolo 16 – Installazione tubi per canalizzazione terminali di scarico..........................................................24 Articolo 17 – Corpi morti................................................................................................................................25 TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALAGGIO IMBARCAZIONI......................................................26 Articolo 18 - Divieto .......................................................................................................................................26 Articolo 19 – Zone demaniali destinate all’alaggio, varo e deposito imbarcazioni .........................................26 Articolo 20 – Disciplina di utilizzo delle aree di libero alaggio........................................................................26 Articolo 21 – Disciplina di utilizzo dell’area riservata alla piccola pesca ........................................................28 Articolo 22 – Occupazione di suolo demaniale non autorizzata ....................................................................30 Articolo 23 – Disciplina di utilizzo delle aree di alaggio, varo e deposito imbarcazioni ..................................30 Articolo 24 – Norme comuni alle aree di alaggio ...........................................................................................31 TITOLO IV – CANONI DEMANIALI MARITTIMI ..............................................................................................32 Articolo 25 – Canone e imposta regionale.....................................................................................................32 Articolo 26 – Cauzioni ...................................................................................................................................33 TITOLO V – CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO ............................................................................33 Articolo 27 – Revoca ed estinzione del titolo concessorio.............................................................................33 Articolo 28 – Decadenza del titolo concessorio.............................................................................................34 TITOLO VI – SPESE NEI PROCEDIMENTI INTERESSANTI IL DEMANIO MARITTIMO ...............................34 Articolo 29 – Tariffe .......................................................................................................................................34 TITOLO VII – ATTIVITA’ DI VIGILANZA..........................................................................................................35 Articolo 30 – Vigilanza...................................................................................................................................35 Articolo 31 – Sanzioni....................................................................................................................................35 TITOLO VIII – NORME FINALI.........................................................................................................................36 Articolo 32 – Disposizioni finali e rinvii...........................................................................................................36 Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 2 Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell’art. 105 comma 2 lettera l) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e da queste ultime conferiti ai Comuni, ai sensi della Legge Regionale 17 dicembre 1997 n. 141 e successive modificazioni e integrazioni, adeguandosi ai principi regolamentari contenuti nel Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo (PDM) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 20/4 del 24 febbraio 2015. 2. Nella gestione del demanio marittimo l’attività del Comune è improntata al perseguimento prioritario della tutela degli interessi pubblici e collettivi. Nello specifico sono obiettivi comuni al Piano Demaniale Marittimo Regionale (PDM) e al Piano Demaniale Comunale (PDC): a) il recupero e la tutela ambientale e lo sviluppo ecosostenibile nell’uso del demanio marittimo; b) la possibilità di garantire agli operatori turistici l’ottimizzazione degli investimenti nelle strutture complementari dell’attività d’impresa; c) il compito di favorire lo sviluppo delle aree demaniali marittime del litorale comunale, nel rispetto del patrimonio naturale e degli equilibri territoriali e socio economici; d) la salvaguardia delle zone costiere di pregio ambientale naturalistico e delle aree oggetto di insediamento di fauna e flora protetta; e) l’offerta di strutture e di servizi di qualità per il turismo balneare e ricettivo nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale; f) la gestione integrata dell’area costiera; g) il monitoraggio e la tutela del territorio, nelle aree a rischio di erosione, attraverso la collaborazione con le strutture regionali competenti alla programmazione di interventi per la protezione/recupero dell’ambiente costiero mediante opere di difesa a terra (ripascimento morbido – scogliere radenti – arretramento e/o delocalizzazione delle strutture esistenti); h) la tutela dell’uso delle aree demaniali con prestazioni di servizi essenziali alle fasce sociali deboli. 3. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni sovraordinate che siano in contrasto con il presente regolamento. Articolo 2 Definizioni 1. I beni e le pertinenze del Demanio Marittimo sono quelli individuati negli art. 822 del Codice Civile e 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione. 2. Ai soli fini demaniali marittimi si definiscono: a) «strutture ricettive» • Alberghi: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile (in ordine decrescente da 5 a 1 stella); • Villaggi-alberghi: alberghi che, in un’unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati; Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 3 • Villaggi turistici: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento; • Campeggi: esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento; b) «imprese turistico-balneari» • le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo; c) «impianti fissi» • le strutture classificate di facile rimozione, difficile rimozione, pertinenze demaniali, permanenti per tutto l’arco dell’anno e dell’intero periodo di durata del rapporto concessorio; sono considerati inoltre impianti fissi le strutture di ristorazione (bar, ristoranti, chioschi) e ricettività ricomprese negli stabilimenti balneari, ancorché temporanee e/o stagionali e/o leggere che, indipendentemente dal periodo di utilizzo previsto nella concessione, risultino autorizzate ed assentite da titolo concessorio pluriennale; d) «impianti mobili» • sono impianti mobili le strutture accessorie (arredo esterno, parco giochi, attrezzature balneari, tendaggi e gazebi, piattaforme mobili, tetti fonici, percorsi di mobilità e di accessibilità alla concessione) e le strutture leggere di facile rimozione per servizi balneari di modeste dimensioni, permanenti limitatamente alla stagione balneare, fatta eccezione per il corridoio di libero accesso alla battigia che deve essere mantenuto per tutto l’arco dell’anno e le strutture autorizzate e assentite nel titolo concessorio pluriennale, le quali potranno permanere per tutto l’arco dell’anno fino alla scadenza del rapporto concessorio. Articolo 3 Delimitazione territoriale 1. Le presenti norme disciplinano le aree del demanio marittimo cosi come individuato nella cartografia di riferimento costituita dal Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.), ancorché non ancora definite. 2. Le aree del demanio marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Pineto sono tutte quelle incluse nei confini comunali. 3. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le aree demaniali di interesse militare identificate nell'elenco allegato al D.P.C.M. 21/12/1995. Articolo 4 Competenze gestionali del Comune 1. Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune di Pineto provvede principalmente a: a) rilascio di nuove concessioni (licenze ordinarie e/o atti formali); b) variazione di concessione esistente (licenza suppletiva e/o autorizzazione ex art. 24 R.C.N.); c) rinnovo/proroga della concessione in conformità alle linee di indirizzo del competente servizio regionale; Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 4 d) decadenza e revoca dalla concessione nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione e nel caso specifico contemplato all’articolo 5 comma 1 del presente regolamento (riserva minima di spiaggia libera). Trattandosi di concessioni di beni pubblici, ai fini dell’applicazione degli istituti della decadenza e revoca, si applica l’articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; e) autorizzazione al subingresso in concessione corrente o in parte delle concessioni con fronte a mare superiori ai metri 60 (frazionamento di concessione vincolato alle superfici copribili con pavimentazioni, volumi e tettoie dell’originaria concessione e con restituzione alla collettività del 30% del fronte della concessione originaria); f) affidamento ai terzi della concessione e/o parte delle attività complementari di essa (articolo 45-bis del C.N.); g) adempimenti relativi al calcolo, alla richiesta del canone e dell’imposta regionale sui beni del demanio dello Stato ed alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione; h) vigilanza e controllo sull’uso in concessione delle aree demaniali marittime, fermo restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di attuazione e la potestà della Regione di effettuare sopralluoghi e controlli, fermo restando le funzioni di vigilanza dell’Agenzia del Demanio e di quella delle Dogane; i) gestione autonoma del ripascimento morbido stagionale secondo i limiti e i criteri fissati all’articolo 13 del presente regolamento; j) concessioni/autorizzazioni stagionali per attività turistiche ricreative di cui all’art. 9 del presente regolamento; k) concessioni/autorizzazioni stagionali per attività turistiche ricreative nello specchio acqueo destinato alla balneazione antistante il proprio territorio nel rispetto delle ordinanze balneari; l) affidamento delle spiagge libere di zone di pregio naturalistico (SIC – biotopi – foce dei fiumi – zone di dimora di fauna e di flora protetta) ad associazioni ambientaliste per la cura, la conservazione, la valorizzazione delle specificità flora/faunistiche nonché per l’eventuale organizzazione di visite guidate, corsi di educazione e formazione al rispetto dell’ambiente ed al ripristino delle peculiarità territoriali; m) dotazione minima di area attrezzata per cani e gatti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 19/2014 e delle ordinanze balneari; n) emanazione di eventuali provvedimenti sanzionatori di autotutela previsti dalla normativa vigente; o) rilascio delle autorizzazioni per quanto contenuto nel presente regolamento. Articolo 5 Principi generali 1. La massima estensione del fronte delle concessioni non può superare i 50 metri lineari, sia per le nuove concessioni che per le concessioni già esistenti aventi un fronte inferiore. La profondità è variabile in relazione alla consistenza dell’arenile (avanzamento/arretramento del mare). 2. Le concessioni per stabilimento balneare sono costituite da tre fasce parallele al mare: fascia per servizi, fascia per talassoterapia, fascia di libero transito. 3. La fascia per servizi si estende dal confine ad ovest della spiaggia sabbiosa, sabbiosa/ghiaiosa o ghiaiosa, che può coincidere col confine del demanio marittimo (linea demaniale marittima), per un profondità di metri 15. Essa è destinata esclusivamente per installazione e/o mantenimento degli impianti fissi e mobili, come definiti all’art. 2 del presente regolamento, in ragione del 20% della superficie dell’area in concessione fino ad un massimo di mq. 250. Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 5 4. La fascia per talassoterapia si estende dal limite definito al precedente punto 2 fino al limite della zona di battigia o fascia di libero transito. Essa è destinata esclusivamente alla installazione delle attrezzature balneari (ombrelloni e sedie) e quelle destinate al salvataggio a mare ed, in deroga, dove non è possibile utilizzare la fascia per servizi, per la installazione di aree giochi. 5. La fascia di libero transito si estende dal limite di cui al precedente punto 3 fino al bagnasciuga con un profondità minima non inferiore a metri 5. Essa deve rimanere al libero uso senza ostacoli che ne impediscano la regolare percorrenza con stazionamento fisso di attrezzature per fini talassoterapeutici ne di attrezzature per il salvataggio (ombrellone del bagnino, torrette, pattini, ecc.) le quali dovranno trovare posto nella fascia destinata alla talassoterapia. Fra la battigia e l’area occupata per ogni utilizzazione in concessione deve essere garantita costantemente e continuativamente una fascia di rispetto di almeno 5 metri lineari misurate in condizioni meteo marine stabili per il libero transito dei fruitori della spiaggia, e pertanto il concessionario è tenuto ad arretrare la propria occupazione in caso di avanzamento della linea del mare, con una tolleranza massima di metri lineari 0,50. Fascia per servizi Fascia per talassoterapia Fascia di libero transito Figura 1 – Suddivisione in fasce di una concessione 6. Nelle zone con ridotta profondità a causa di fenomeni erosivi e/o per conformazione naturale della costa l’attrezzatura balneare, in deroga a quanto previsto al punto 3 del presente articolo, può essere posizionata nella fascia per servizi compatibilmente con lo stato dei luoghi. 7. Per ogni concessione è fatto obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia per l’intero arco dell’anno; il corridoio di accesso deve essere adeguato alla eliminazione delle barriere architettoniche (L. 104/1992). L’obbligo di garantire l’allestimento dei corridoi liberi è posto a carico di ciascun concessionario che provvederà posizionando passerelle della larghezza di almeno metri 2 in materiale ecocompatibile per l’intera profondità della concessione. 8. Per le concessioni contigue, in sede di allestimento della spiaggia con le attrezzature balneari (ombrelloni e sedie), deve essere lasciato uno spazio libero di almeno 3 metri (spazio minimo per evitare l’accavallamento delle attrezzature balneari), a carico di entrambi. In tal caso ciascun concessionario sarà obbligato a lasciare ai margini della propria concessione una zona libera di 1,5 metri per lato, misurata dalla proiezione a terra del cappello dell’ombrellone e/o attrezzatura da ombreggio. Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 6 Fronte mare disponibile m. 47 1,5 1,5 Corridoio libero Corridoio libero 1,5 Corridoio libero Fronte mare concesso m. 50 Corridoio libero Fronte mare concesso m. 50 Fronte mare disponibile m. 47 1,5 Figura 2 – Corridoi in concessioni contigue L’obbligo di cui al precedente comma 8 del presente articolo si applica anche in presenza di concessioni non contigue che presentano al lati della concessione spazi liberi sufficienti a garantire la presenza di idonei corridoi. 1,5 Fronte mare disponibile m. 47 1,5 Corridoio libero Spiaggia libera fronte mare m. 5 Fronte mare concesso m. 40 Corridoio libero Corridoio libero Fronte mare concesso m. 50 1,5 Corridoio libero 9. Fronte mare disponibile m. 37 1,5 Figura 3 – Corridoi in concessioni non contigue 10. Per sequenze di concessioni, ciascuna delle quali con fronte mare inferiore a metri 50, il corridoio di libero transito può essere garantito in forma comune ogni frazione di metri 60. 11. Le concessioni con fronte mare inferiore ai metri 20 sono derogate dall’osservanza dell’obbligo di cui ai precedenti commi 8 e 9. 12. Nelle aree demaniali concesse per stabilimenti balneari con impianti mobili, stabilimenti con impianti fissi e mobili, servizi di ristorazione (bar, ristoranti, chioschi) e ricettività in forma indipendente e/o ricompresa negli stabilimenti balneari, impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico, punti di alaggio barche, servizio di noleggio natanti ed imbarcazioni, strutture turistico ricettive all’aria aperta, servizi di ombreggio (attrezzatura balneare) senza impianti fissi e mobili per strutture ricettive/pararicettive costiere confinanti con il pubblico demanio marittimo, circoli nautici, devono essere assicurati l’abbattimento delle barriere architettoniche per garantire la reale possibilità di accesso ai servizi, alle strutture e al mare per le persone diversamente abili, i regolamentari servizi igienici comprensivi di quelli per persone diversamente abili. 13. Nelle aree demaniali asservite da concessione per servizi di ombreggio (attrezzature balneari), senza impianti fissi o mobili, i regolamentari servizi igienici, ivi compresi i bagni per persone diversamente abili, devono essere comunque assicurati durante tutta la stagione balneare la cui durata è fissata annualmente dalla Regione Abruzzo con propri provvedimenti. Sarà obbligo per il titolare di tali concessioni balneari individuare la struttura balneare più vicina e dotata di servizi igienici la quale, mediante dichiarazione scritta e sottoscritta da depositare presso il servizio comunale demanio marittimo, consentirà l’utilizzo comune di detti servizi. 14. I concessionari possono utilizzare parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per la effettuazione di giochi e attività ludico-motorie, escludendo quelle che potrebbero rappresentare un Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 7 pericolo per gli utenti delle spiagge, esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività che devono essere aperte a tutti gratuitamente. In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora questo è consentito nei limiti fissati dal piano comunale di classificazione acustica per la classe acustica di appartenenza al fine di non arrecare disturbo all’utenza balneare e all’ambiente circostante. Le apparecchiature non dovranno essere posizionate nella fascia di libero transito. 15. Ciascun concessionario per lo specchio acqueo antistante la propria concessione balneare, entro 300 metri dalla costa, può formulare istanza di autorizzazione per il suo utilizzo per le seguenti attività turistico ricreative, nel rispetto dell’uso prevalente ai fini della libera fruizione dello stesso: a) installazione di parchi giochi acquatici, nei limiti del 10% del fronte mare concesso per stabilimenti balneari o in alternativa per giochi e/o attrazioni specifiche per una superficie massima di mq. 400; i parchi acquatici dovranno essere posizionati ai lati degli specchi acquei antistanti le concessioni e con distacco dalla battigia tale da consentire il libero transito in acqua dei bagnanti; b) pontile prendisole nei limiti del 10% del fronte mare concesso per stabilimenti balneari per una superficie massima di mq. 30 con distacco dalla battigia tale da consentire il libero transito in acqua dei bagnanti e comunque posizionato ad una profondità minima d’acqua di metri 2 (due); questo dovrà essere ancorata al fondo mediante corpi morti insabbiati e potrà essere utilizzato esclusivamente nelle ore di balneazione (dalle ore 9,30 alle ore 18,30) oltre le quali ne dovrà essere interdetto l’accesso; è vietato utilizzare il pontile prendisole per effettuare tuffi; c) posizionamento di gavitelli nel limite massimo di 4 (quattro) unità per l’ormeggio di pattini, mosconi e pedalò; d) manifestazioni varie. 16. All’istanza di autorizzazione per le installazioni di cui alle lettere a) e b) il concessionario allegherà l’elaborato grafico contenente il progetto di installazione del parco giochi o del pontile prendisole da cui emerga in maniera dettagliata l’area occupata dalle attrezzature, il sistema di delimitazione e segnalazione dell’area stessa mediante cima galleggiante intervallata da boe di segnalazione dove sarà vietata la balneazione, il sistema di informazione sull’uso delle attrezzature e relativi divieti, il sistema di salvataggio previsto per lo specifico servizio. Allegherà inoltre tutta la documentazione relativa alle certificazioni antinfortunistiche e di sicurezza delle attrezzature da installare. Il rilascio dell’autorizzazione sarà subordinato alla prestazione di idonea polizza assicurativa per danni a persone e cose. A giochi o pontili posizionati certificazione di corretta installazione. L’autorizzazione è soggetta alla corresponsione del canone demaniale, dell’imposta regionale e dei diritti comunali. Articolo 6 Prescrizioni per la gestione e l’uso delle pinete litoranee 1. Compongono il paesaggio costiero della Città di Pineto pinete di notevole pregio naturalistico che si estendono per circa quattro chilometri lungo la fascia costiera identificate con le denominazioni di: Pineta Catucci, Pineta Storica, Pineta Foggetta e Neo rimboschimento. Le pinete litoranee ricadono nell’area di influenza della costituita Area Marina Protetta Torre del Cerrano, la quale collaborerà strettamente con gli organi tecnici del comune per una migliore gestione e tutela delle stesse. Al fine di prevenire situazioni di degrado delle citate pinete determinate da episodi di bivacco, approntamento di aree picnic non autorizzate e disciplinate opportunamente, accensione di fuochi, abbandono di rifiuti e materiali vari, ecc., che alterano le caratteristiche ambientali delle stesse compromettendone le finalità di tutela e conservazione del patrimonio naturalistico, si rende necessario dettare prescrizioni sulla loro gestione e uso. Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 8 2. Nelle pinete litoranee è vietato tutto l’anno: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera per qualsiasi scopo, compresa l’accensione di sigarette sia all’interno delle pinete che nei sentieri di transito; sradicare, tagliare o danneggiare in qualsiasi modo piante, parti di piante, arbusti e radici; calpestare le aree di duna comunque delimitate da paletti in legno e funi di marineria o da recinzioni o delimitazioni di altro tipo; manomettere recinzioni o altre delimitazioni, anche costituite da paletti in legno e funi di marineria, nonché la segnaletica poste a salvaguardia della duna litoranea o di altre specie presenti; affiggere ad alberi ed arbusti chiodi, cartelli, incidere la corteccia, fare legature (comprese quelle relative alla installazione di amache o attrezzature simili), scuotere piante, affiggere cartelli pubblicitari o di qualsiasi altro tipo; campeggiare con tende, roulottes, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare; realizzare qualsiasi opera e/o strutture anche se di tipo amovibile e provvisoria senza autorizzazione degli enti competenti; accedere, transitare, fermare e sostare con automezzi, motociclette, motocicli e veicoli in genere, con eccezione dei mezzi di soccorso, mezzi di servizio delle forze dell’ordine, mezzi di servizio di pubbliche amministrazioni o enti con specifiche competenze in aree demaniali, mezzi del servizio pubblico per la pulizia e la raccolta dei rifiuti urbani, per la sistemazione delle spiagge, mezzi per il carico e scarico di attrezzature in occasione di manifestazioni pubbliche; in deroga al divieto contenuto nella precedente lettera h) del presente articolo, salvo specifica autorizzazione rilasciata dal comune e nelle more della definizione di modalità alternative, possono essere autorizzati all’accesso, al transito, alla fermata e la sosta: i veicoli per il rifornimento degli stabilimenti balneari di generi vari necessari per garantirne la funzionalità, i veicoli per il trasporto fino alle concessioni di attrezzature balneari, i veicoli per le attività di cantieri regolarmente autorizzate dal comune, veicoli utilizzati dalle agenzie di vigilanza privata, di quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell’ambito delle aree a ciò dedicate e per il tempo strettamente necessario alle relative operazioni di deposito/rimozione con mezzi e carrelli. Gli orari di accesso verranno definiti nelle autorizzazioni rilasciate dal comune in accordo con gli organi tecnici dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano per le aree di influenza di quest’ultima; accedere e transitare con cavalli se non autorizzati e limitatamente al periodo compreso tra il 31 ottobre e il 28 febbraio; campeggiare con tende, roulottes, campers, ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare; occupare spazi con tavoli con panche e sedie, approntare aree picnic se non nei casi previsti dal presente regolamento; provocare rumori molesti e comunque qualsiasi attività che possa alterare le caratteristiche dell’ambiente e comprometterne le finalità istitutive, compreso tenere alto il volume di apparecchi a diffusione sonora salvo quanto stabilito e consentito nel piano comunale di classificazione acustica; praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l’incolumità delle persone o recare disturbo ai fruitori delle pinete, fatta salva la possibilità di praticare gli stessi all’interno di spazi appositamente autorizzati ed idoneamente attrezzati; esercitare attività commerciali, di servizi e terziarie sia in forma fissa che itinerante, pubblicità, attività promozionali, al di fuori delle specifiche previsioni contenute nella normativa vigente e nelle specifiche disposizioni del comune; Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 9 abbandonare rifiuti di qualunque genere in qualunque zona delle pinete; i rifiuti eventualmente prodotti dovranno essere, in osservanza delle norme vigenti sul territorio comunale, separati per flussi omogenei (carta, cartone, plastica, vetro, indifferenziato) e conferiti a propria cura nel più vicino punto di raccolta corrispondente al più vicino complesso balneare; q) da parte dei complessi balneari e nelle aree dagli stessi individuate nei pressi delle strutture ed allestite per il conferimento dei rifiuti, impedire agli utenti delle spiagge il conferimento dei propri rifiuti opportunamente separati; r) da parte dei complessi balneari, il conferimento dei rifiuti da questi prodotti nei giorni, negli orari e con le modalità diversi da quelli imposti dall’Amministrazione Comunale per la raccolta pubblica; s) introdurre specie vegetali non autoctone se non autorizzate; t) movimentare terra o sabbia se non autorizzati. p) 3. Nel solo tratto di litorale marittimo interessato dalla presenza delle pinete litoranee, precisamente quello coincidente con la denominata “Pineto Storica” compresa tra la concessione demaniale marittima all’insegna “Lido La Conchiglia” e quella all’insegna “Marco’s Beach”, viene istituita una quarta fascia che si estende dal limite ovest definito al precedente punto 2 e si estende all’interno delle pinete litoranee per una profondità di m. 15. Tale fascia è caratterizzata dall’essere la proiezione naturale all’interno delle pinete dei limiti della concessione balneare. Figura 4 – Pineta Storica 4. La fascia istituita al precedente punto 3 del presente articolo potrà essere occupata per un fronte massimo di m. 40. Essa, in deroga ai divieti elencati al punto 2 del presente articolo, è destinata esclusivamente per installazione e/o mantenimento degli impianti mobili quali aree picnic (per 3/4 della superficie complessiva) e/o parco giochi e simili (per1/4 della superficie complessiva). Pineta litoranea Fascia per servizi (4) Fascia per servizi (1) Fascia per talassoterapia (2) Fascia di libero transito (3) Figura 5 – Istituzione fascia pineta litoranea Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 10 5. I concessionari di attività balneari siti nella sola Pineta Storica potranno avvalersi della possibilità prevista dal presente regolamento di allestire aree picnic e/o parco giochi per bambini nella fascia di cui trattasi, retrostante le proprie concessioni demaniali, e per una superficie complessiva non superiore al fronte massimo concedibile per una profondità massima di m. 15; qualora il concessionario si avvalga di tale possibilità dovrà presentare istanza di concessione, a carattere stagionale o annuale, al servizio comunale demanio marittimo. 6. Avvalendosi di tale facoltà, e previo rilascio di titolo concessorio subordinato al pagamento dei canoni e imposte dovute, il concessionario si obbliga a proprie cure e spese: a) ad arredare l’area picnic con attrezzature composte da tavoli e panche integrate in legno secondo il modello riportato nella sottostante figura 6; è vietato l’utilizzo di tipologie diverse da quella indicata nel presente regolamento: Figura 6 – Tipologia panche picnic b) a realizzare ed apporre, ai limiti dell’area da allestire, ben visibili almeno due bacheche in legno munite di cartelli delle dimensioni non inferiori a cm. 50x70, secondo lo schema che segue: CITTA’ di PINETO Provincia di Teramo Comune Operatore di Pace Gestione Ambientale Verificata N. Reg. IT - 000866 AREA PICNIC (Norme per la fruizione del servizio) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. il servizio di area picnic è gratuito all’area picnic si accede dalle ore 12:00 e fino alle ore 15:00 è vietato occupare tavoli e panche prima e permanere oltre gli orari sopra descritti è vietato occupare tavoli e panche in modo che eventuali posti a sedere liberi vengano interdetti con oggetti di uso personale (borse, borselli, abiti, asciugamani, ecc.) durante e dopo aver consumato alimenti e bevande i tavoli devono essere lasciati liberi e puliti avendo cura di selezionare i rifiuti in modo tale da poter essere conferiti differenziati nei contenitori posti a servizio delle aree picnic altresì è obbligo per i fruitori delle aree picnic raccogliere e conferire negli appositi contenitori i rifiuti eventualmente caduti in terra è vietato provocare rumori molesti e comunque qualsiasi attività che arrecare disturbo alla quiete pubblica e all’ambiente, compreso l’utilizzo di apparecchi a diffusione sonora è vietato accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera è vietato fumare Ogni violazione alle norme sopra indicate verrà perseguita secondo le disposizione del Regolamento Comunale sull’uso del demanio marittimo con sanzioni amministrative di € __________, salvo che il fatto non costituisca reato. Logo AMP c) Logo B.B. realizzare un’area dedicata a parco gioco per bambini con installazione di altalene, scivoli, girelli, pareti attrezzate, giochi combinati, ecc.; in tal caso all’istanza di autorizzazione dovranno essere allegati i certificati di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza delle attrezzature da installare e una polizza assicurativa di responsabilità civile estesa alle aree oggetto di posa di dette Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 11 attrezzature; ogni area parco gioco dovrà essere identificata con l’apposizione di una bacheca in legno delle dimensioni non inferiori a cm. 50x70, secondo lo schema che segue: CITTA’ di PINETO Provincia di Teramo Comune Operatore di Pace Gestione Ambientale Verificata N. Reg. IT - 000866 AREA GIOCHI (Norme per la fruizione del servizio) 1. 2. 3. il servizio di area giochi è gratuito all’area giochi possono accedere bambini di età non inferiore ad anni 3 e non superiore ad anni 10 accompagnati dai genitori è vietato l’utilizzo delle attrezzature da gioco in maniera diversa da quella a cui sono destinati Ogni violazione alle norme sopra indicate verrà perseguita secondo le disposizione del Regolamento Comunale sull’uso del demanio marittimo con sanzioni amministrative di € __________, salvo che il fatto non costituisca reato. Logo AMP Logo B.B. d) in ogni momento curare l’estetica, il decoro, l’igiene e la pulizia dell’area nel suo complesso (zona picnic e area gioco), mediante manutenzione costante delle attrezzature, raccolta, separazione e conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori, azioni di sensibilizzazione dell’utenza verso comportamenti rispettosi dell’ambiente e del corretto utilizzo delle attrezzature di libero uso; e) l’obbligo di cui alla precedente lettera d) è esteso all’intera profondità della pineta storica fino a ridosso del camminamento pavimentato e non della sola area in concessione; LINEA FERROVIARIA AREA PEDONALE Pineta litoranea (area non oggetto di concessione la cui manutenzione è a carico del concessionario della fascia 4) Fascia per servizi (4) (area oggetto di concessione) Fascia per servizi (1) Fascia per talassoterapia (2) Fascia di libero transito (3) Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 12 f) rimuovere al termine della stagione estiva tutte le attrezzature temporaneamente posizionate all’interno delle pineta, salvo quelle di cui alla lettera c) relative alle aree dedicate a parco gioco qualora il concessionario abbia fatto istanza per il mantenimento annuale; in questo caso il concessionario avrà l’obbligo di estendere la copertura assicurativa sui giochi per l’intero anno; g) nelle more dell’approvazione del piano di sviluppo della “sub zona B”, fascia compresa tra Via Cellini e il confine nord con la Torre del Cerrano, ed in deroga alle limitazioni imposte al punto 3 del presente articolo, i titolari di concessioni balneari sul rispettivo tratto di litorale antistante potranno allestire aree picnic all’interno dei lotti in loro disponibilità compresi nella citata sub zona B; in tale ipotesi dovranno comunque munirsi delle autorizzazioni necessarie. Articolo 7 Prescrizioni per l’acceso alle spiagge ed alle pinete degli animali da affezione 1. Il Comune di Pineto garantisce l’accesso alle spiagge ed alle pinete litoranee di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l’uso del guinzaglio o della museruola, alle condizioni descritte nel presente regolamento. 2. Entro 3 (tre) mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento il Comune di Pineto invita i titolari di concessioni balneari presenti sul proprio territorio a manifestare misure limitative all’accesso degli animali alle proprie spiagge. Le volontà comunicate da ciascun concessionario verranno inserite in un elenco reso pubblico, e tali resteranno fino a comunicazione del contrario. 3. E’ comunque vietato accedere al tratto di litorale marittimo compreso tra la sponda sud del torrente Foggetta e il confine col Comune di Silvi. Il divieto si estende per l’intero litorale citato, in quanto il calpestio incontrollato arrecherebbe danni alla flora ed alla fauna presenti in tale tratto classificato paesaggio di particolare pregio ambientale (rif. articolo 18 delle N.T.A. del P.D.C.). 4. Il Comune di Pineto, nel restante litorale classificato “spiaggia libera” dal Piano Demaniale Comunale non pone limiti all’accesso degli animali. E’ facoltà del Comune di Pineto di individuare uno o più lotti demaniali sul proprio litorale attrezzato esclusivamente all’accoglimento degli animali (bau beach). 5. E’ sempre consentito l’accesso alle spiagge ed alle pinete dei cani guida per le esigenze dei non vedenti, nonché a quelli addetti al salvataggio ed alla sicurezza pubblica sulle spiagge e in mare. 6. L’accesso alle spiagge ed alla pinete litoranee da parte del proprietario o detentore è condizionato dall’osservanza delle seguenti regole: a) munirsi di idonea certificazione sanitaria o libretto sanitario delle vaccinazioni; b) gli animali che accedono alle spiagge ed alle pinete devono essere identificabili per mezzo di microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo; c) gli animali devono essere condotti sempre al guinzaglio al fine di mantenerne costantemente il controllo ed è obbligatorio portare con se una museruola da applicare in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali; d) gli animali che accedono alle spiagge devono sostare entro il perimetro degli ombrelloni assegnati ai proprietari o detentori o da loro impiantati e comunque nelle immediate vicinanze; e) munirsi di appositi sacchetti per la immediata raccolta delle deiezioni solide; per le deiezioni liquide è fatto obbligo di provvede ad aspergerle e dilavarle con acqua anche marina; le deiezioni solide rimosse andranno collocate nel più vicino contenitore per la raccolta dei rifiuti indifferenziati; f) è vietato accedere alle spiagge ed alle pinete con cani femmina durante il periodo estrale; Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 13 g) è vietata la balneazione dei cani anche nelle spiagge libere in cui è ammesso il libero accesso, ad esclusione di quelle opportunamente attrezzate e dedicate ad accogliere gli animali di affezione (bau beach); h) è interdetto agli animali l’accesso a piscine, docce, spazi ludici e sportivi, presenti nelle spiagge e nelle pinete. 7. Negli stabilimenti balneari che autorizzano l’accesso degli animali e riservano a tale scopo porzioni di spiaggia attrezzata e nelle spiagge libere attrezzate (bau beach), sono installate almeno una bacheca in legno con superficie espositiva bifacciale, nel formato utile 70x100, e affissi appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l’accesso alle spiagge di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti come formulate al precedente punto 6. Tali prescrizioni dovranno essere tradotte in almeno tre lingue, inglese, francese e tedesco, oltre l’italiano. 8. Nelle aree di cui al precedente punto 7 possono essere realizzati spazi per il ristoro, l’abbeveraggio ed il gioco degli animali. 9. Nelle spiagge libere non attrezzate, di cui al punto 4 (tratto compreso tra la sponda nord del torrente Foggetta e il confine col Comune di Roseto degli Abruzzi), è fatto obbligo al proprietario o detentore di assicurare agli animali il dovuto ristoro e abbeveraggio. Articolo 8 Prescrizioni per l’acceso alle spiagge ed alle pinete con cavalli 1. Il Comune di Pineto garantisce l’accesso per passeggiate alle spiagge ed alle pinete litoranee di cavalli e relativi cavalieri, siano essi proprietari degli animali o detentori, nel rispetto delle norme di sicurezza, alle condizioni descritte nel presente regolamento. 2. L’accesso può essere autorizzato esclusivamente nel periodo 31 ottobre – 28 febbraio, previa istanza al servizio demanio marittimo del Comune di Pineto da prodursi nel periodo 1 ottobre – 15 ottobre di ciascun anno e sentita l’Area Marina Protetta per le aree di propria influenza. Le istanze pervenute oltre tale termine verranno rigettate. 3. Nell’istanza il proprietario dovrà in maniera puntuale chiarire in quale zona del litorale intende accedere, il numero di cavalli che intende introdurre in tali aree, ogni cavallo deve essere regolarmente iscritto all’anagrafe equina ai sensi della L. 200/2003 e del D.M. 5 maggio 2006, in possesso del libretto sanitario con coggin test e vaccinazioni valide per l’anno in cui si chiede l’autorizzazione, delle autorizzazioni personali e di responsabilità civile verso terzi, in maniera tale da sollevare il Comune da qualsiasi conseguenza di danni a persone e/o cose che potrebbero derivare dal rilascio dell’autorizzazione e/o dall’esercizio dell’attività equestre su suolo demaniale marittimo. 4. L’attività equestre dovrà essere limitata alla zona di battigia dell’arenile, nella fascia di profondità di 5/10 m. dalla linea dell’acqua, e comunque senza in alcun modo interessare in maniera diffusa l’arenile e nello specifico, per quanto riguarda l’area di influenza dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano (foce del torrente Calvano/confine col Comune di Silvi), con l’esclusione di tutte le zone dunali circoscritte e/o zone laddove la duna litoranea è presente anche in forma estremamente residuale oltreché nei tratti di arenile demaniale caratterizzati dalla presenza di vegetazione erbacea anche minima e nelle zone segnalate come aree di presenza di specie animali sia stanziali che migratorie tra i quali l’uccello “Fratino”. 5. Durante l’attività equestre, nelle zone ricadenti nell’influenza dell’AMP Torre del Cerrano, gli autorizzati dovranno utilizzare tutte le accortezze possibili per evitare alterazioni alle caratteristiche dell’ambiente e comprometterne le finalità istitutive. Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 14 6. Il cavaliere, responsabile sia dei danni recati alla sua persona o al suo cavallo che dei danni provocati a terzi e/o cose, dovrà essere in possesso di idonea copertura assicurativa da dichiarare alla presentazione di istanza di autorizzazione. 7. E’ fatto divieto per il proprietario di cavalli di introdurre in spiaggia cavalli che scalciano o mordono e nel caso dovranno essere attuate tutte le precauzioni necessarie a tutela della pubblica incolumità. 8. La passeggiata a cavallo lungo la spiaggia deve essere effettuata nell’osservanza delle norme di sicurezza e in modo da non impedire la libera fruizione della stessa da parte di terzi, evitando il più possibile l’attività equestre nelle vicinanze di persone e/o gruppi di persone e/o animali e se del caso limitandola conducendo l’equide a piedi. 9. E’ fatto obbligo per l’autorizzato di munirsi di appositi sacchetti o contenitori per la immediata raccolta delle deiezioni solide che andranno immediatamente rimosse e smaltite a propria cura e spese evitando di conferirle nei contenitori pubblici per la raccolta dei rifiuti. 10. L’accesso al demanio marittimo potrà avvenire esclusivamente attraverso i seguenti punti: • • • • • • da Via Sangro in località Scerne; da Via della Stazione in località Scerne; da Via Lungomare dei Pini (accesso laterale al ponte girevole) da Via Venezia; da Via Nazionale Sud (ingresso Bar Eucaliptus) da Via Nazionale Sud (ingresso Torre Cerrano). Titolo II CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 9 Concessioni demaniali stagionali 1. Il Comune di Pineto, pur avendo adottato e approvato il Piano Demaniale Comunale, può rilasciare, previa formale istanza, licenze di concessioni a carattere stagionale o temporaneo per l'esercizio di attività ricreative ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell'anno precedente e per il medesimo lotto. La medesima procedura si applica anche nei confronti della concessione stagionale assegnata al Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” per l’espletamento dei suoi fini istituzionali. Gli interessati al rilascio delle citate licenze stagionali presentano al Comune formale istanza entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, pena l’inammissibilità della domanda. 2. Il Comune di Pineto può inoltre rilasciare le medesime licenze di cui al comma 1 a soggetti (persone fisiche o giuridiche costituite nella forma di ditta individuale, società, associazione, cooperative sociali, ecc.) che abbiano almeno i seguenti requisiti: a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento di servizi e attività balneari per ditte individuali o società; b) indicazione nello statuto dello svolgimento di servizi e attività balneari nel caso di soggetti non aventi scopo di lucro (es. associazioni); c) aver svolto almeno servizi e/o attività balneari per almeno due stagioni balneari; Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 15 d) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. che impediscono la stipula di contratti pubblici. Con il termine “servizi e attività balneari” si vogliono indicare quelle aventi fini turistico-ricreativi svolti in ambito del demanio marittimo. A titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative alla gestione diretta o subordinata di stabilimenti balneari, ombreggi ordinari e collegati a strutture ricettive, ombreggi temporanei o stagionali senza diritto di insistenza, aree demaniali destinate all’esercizio di attività associative senza scopo di lucro (associazioni culturali, sportive, sociali, ecc.), aree demaniali destinate all’esercizio di attività di alaggio o di circolo nautico, ecc. 3. Le aree riservate al rilascio di licenze stagionali come individuate al precedente comma 2 possono essere individuate esclusivamente nella fascia costiera compresa dal limite nord della concessione demaniale marittima intestata al camping Heliopolis ed il limite sud della concessione intestata alla struttura ricettiva Hapimag. 4. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Comune di Pineto può, previa adozione di apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale, individuare uno o più lotti all’interno della fascia costiera indicata al comma 3 da assegnare mediante procedura pubblica. 5. Individuate con la procedura di cui al comma 4 le aree da assegnare a carattere stagionale, il Comune di Pineto provvederà entro il 31 marzo ad emettere apposito bando pubblico, che verrà affisso all’Albo Pretorio, affiggendo manifesti sul territorio comunale e agli albi pretori dei comuni confinanti, attraverso il quale nei successivi 20 giorni chiunque interessato potrà presentare istanza e formulare offerta per l’assegnazione. 6. L’assegnazione avverrà col criterio dell’offerta più alta rispetto ad un importo posto a base di gara dato dalla sommatoria di: canone demaniale marittimo calcolato sulle tariffe vigenti, imposta demaniale marittima come fissata dalla Regione Abruzzo, diritti comunali vigenti per i procedimenti di rilascio di concessioni demaniali marittime a carattere stagionale. Alla procedura pubblica si applicano le norme in materia di avvalimento per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo. 7. Le attività ricreative comprendono l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie e lettini da spiaggia. Le concessioni rilasciate possono avere un fronte mare non superiore a m. 50 e sono senza diritto di insistenza. 8. È consentita, previa autorizzazione, e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa del P.D.M. e di quelli stabiliti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Demaniale Comunale, l'installazione temporanea limitata alla stagione balneare di impianti mobili, come definiti all’articolo 2, comma 2, lettera d) del presente regolamento, nel rispetto delle procedure stabilite al successivo articolo 10. Al termine della stagione balneare tali impianti dovranno essere rimossi dal suolo demaniale. 9. Le concessioni demaniali stagionali sono soggette a tutti gli obblighi relativi a: pulizia della concessione demaniale fino allo specchio acqueo antistante, affissione delle avvertenze sulla sicurezza balneare, servizio di sorveglianza alla balneazione, servizi igienici ordinari e per disabili mediante noleggio di servizi igienici chimici, percorsi di accesso per disabili, e tutto quanto prescritto nelle ordinanze balneari emesse annualmente dalla Regione Abruzzo e dalla Guardia Costiera. 10. Al regime della stagionalità sono soggette le aree demaniali destinate dal P.D.C. destinate ad accogliere colonie marine. Possono accedere ai servizi di colonia marina il Comune di Pineto, Comuni dell’entroterra, associazioni, cooperative, ditte individuali e società di servizi. Hanno la precedenza su tutti le colonie Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 16 direttamente organizzate dal Comune di Pineto e da quelle dei comuni dell’entroterra e in subordine quelle organizzate da associazioni senza scopo di lucro e purché a titolo gratuito per gli utenti. 11. In assenza di colonie organizzate dai comuni o da associazioni ed in presenza di lotti destinati a colonie da assegnare stagionalmente e senza diritto di insistenza ad operatori economici, il Comune di Pineto provvederà ad esaminare la richiesta pervenuta comunicando gli oneri previsti per il rilascio dell’autorizzazione. 12. In presenza di più istanze formulate da operatori economici su un medesimo lotto per colonie marine il Comune di Pineto procederà ad invitare gli operatori a formulare un’offerta con il criterio previsto al comma 6 del presente articolo. Articolo 10 Attività soggette a semplificazione amministrativa 1. Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività, previo parere o atti abilitativi di altri enti se dovuti: a) posa in opera di recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, passerelle e camminamenti semplicemente appoggiati sul suolo come percorsi per persone diversamente abili, servizi igienici chimici; b) accesso con veicoli e attrezzature al demanio marittimo per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei complessi balneari; c) accesso e sosta nelle aree pubbliche di alaggio di imbarcazioni; d) accesso con veicoli e attrezzature al demanio marittimo per lo svolgimento di servizi di sorveglianza privata; e) interventi stagionali di ripascimento, volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi, con trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o di materiale di diversa provenienza che comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 50 mc. per metro lineare; f) asportazione e ricollocazione in ambito demaniale di materiali litoidi/sedimenti ghiaiosi; g) commercio itinerante, occupazione e installazione relative a ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti, manifestazioni sportive e ricreative, spettacoli pirotecnici, manifestazioni di qualsiasi genere, prescrivendo modalità, tempi ed orari di svolgimento; h) lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico; i) la piantumazione di piante ed arbusti, la cui altezza non ostruisca la vista del mare, nel rispetto delle specie autoctone e compatibili con l’ambiente marino con particolare attenzione per l’impatto paesaggistico ed a condizione che vengano posizionate nella fascia destinata a servizi di cui all’articolo 5, punto 3, del presente regolamento; j) occupazione dell’aumentata profondità verso l’arenile in concessione; k) ampliamento del fronte dell’area in concessione fino ad un massimo di ml. 100, ove possibile per presenza di spazi utili e nel rispetto del mantenimento di un corridoio di libero transito in presenza di due concessioni limitrofe, nei tratti di arenili a scarsa profondità o interessati dal fenomeno dell’erosione, per il solo periodo di durata del fenomeno; l) realizzazione di rastrelliere per il rimessaggio di piccole imbarcazioni nelle aree individuate dal P.D.C. quali ad alaggio imbarcazioni; Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 17 m) accesso al demanio per passeggio con cavalli (articolo 8); n) transito e sosta con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e vigilanza e utilizzati dai portatori di handicap. Gli orari di accesso verranno definiti nelle autorizzazioni rilasciate dal Comune in accordo con gli organi tecnici dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano per le aree di influenza di quest’ultima; o) allestimento di aree picnic nelle pinete litoranee e nei punti individuati dall’Amministrazione Comunale; p) installazione di giochi ed attrezzature sportive nelle pinete litoranee e sulle spiagge libere; q) tutte le attività ed attrezzature anche temporanee e provvisorie non previste nel presente regolamento; r) autorizzazione delle attività istituzionali o promosse dall’Amministrazione Comunale. Nel caso di specie l’autorizzazione può essere sostituita dall’atto con il quale l’Amministrazione Comunale delibera l’esecuzione dell’attività o della manifestazione pubblica; s) colonie marine; t) le attività turistico ricreative in mare previste all’articolo 5 comma 14 e all’articolo 11 comma ; u) le operazioni di pulizia e livellamento delle concessioni di cui al comma 12 dell’articolo 15 del presente regolamento. 2. Resta fermo l’obbligo di comunicazione al servizio competente in materia di demanio marittimo qualsiasi attività che verrà svolta nell’arenile. 3. La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all’acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 4. Sono soggette a presentazione della CIL (Comunicazione Inizio Lavori) le seguenti attività purché temporanee e destinate a cessare entro e non oltre 90 giorni dalla data della comunicazione stessa, previo parere o atti abilitativi di altri enti se dovuti: a) le installazioni di impianti mobili e strutture accessorie come individuate all’articolo 2, punto 2, lettera d) del presente regolamento; per la tipologia e gli standard qualitativi e quantitativi si rinvia alle N.T.A. del Piano Demaniale Comunale; sono comprese le installazioni di impianti mobili d’ombreggio a servizio delle aree di alaggio, varo e deposito imbarcazioni anche destinate alla piccola pesca; sono compresi i servizi igienici chimici; b) sistemi di protezione provvisori a servizio di terrazze coperte da tettoie aperte ai lati, quali tende a pacchetto o a rullo con materiale trasparente che non impediscano la vista del mare, da utilizzarsi in condizioni meteorologiche avverse; c) tutte quelle attività considerate dall’art. 6 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380. 5. Sono soggette a presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) le seguenti attività purché temporanee e destinate a cessare oltre 90 giorni dalla data della comunicazione stessa, previo parere o atti abilitativi di altri enti se dovuti: d) sistemi di protezione dei manufatti da atti vandalici limitatamente al periodo invernale e da rimuoversi obbligatoriamente prima dell’avvio della stagione balneare come stabilita annualmente dalla Regione Abruzzo; e) tutte quelle attività considerate dall’art. 19 della L. 07/08/1990 n. 241. 6. Nella fattispecie di cui alla lettera d) la tipologia di protezione da utilizzarsi viene individuata in quella della rete metallica plastificata di colore verde con maglia non inferiore a 100 mm. E’ fatto divieto di utilizzo di qualsiasi altra tipologia e materiale nei sistemi di protezione. 7. Per quanto concerne i manufatti la rete metallica deve essere installata in aderenza dei portici, verande e piattaforme coperte. Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 18 8. In aggiunta a quanto previsto al precedente comma 6, è ammesso realizzare, all’interno delle concessioni e ai lati delle stesse nella fascia destinata a servizi (all’articolo 5, comma 3), un’area avente superficie massima non superiore al 5% della superficie complessiva (fronte x profondità come risultanti dal titolo concessorio) fino ad un massimo di mq. 150, per il ricovero di attrezzature balneari. Il sistema di protezione di tale area dovrà essere realizzato mediante impiego di rete metallica plastificata di colore verde con maglia non inferiore a 100 mm. di altezza massima di metri 1,80, senza possibilità di impiego di altre tipologie e materiali. Deve essere comunque sempre garantito il libero accesso al mare. Articolo 11 Spiaggia libera 1. Ai fini della verifica del rispetto della riserva minima di spiaggia libera (almeno il 20% del fronte mare del litorale: articolo 5 comma 1 del PDM approvato con deliberazione del C.R. n. 20/4 del 24/02/2015) vengono esclusi dal computo: a) metri 200 di litorale a sud della foce del fiume Vomano; b) metri 190 di litorale compreso tra il limite sud della concessione demaniale intestata alla ditta Hotel Jean Pierre ed il limite nord della concessione demaniale intestata all’Associazione Circolo Velico Pineto; c) metri 368 di litorale compreso tra il limite sud della concessione demaniale intestata alla Associazione Lega Navale Italiana ed il limite nord della concessione demaniale intestata alla ditta De Berardinis Pietro; d) metri 270 di litorale compreso tra il limite sud della concessione demaniale intestata alla Associazione Il Capanno Marino ed il limite nord della concessione demaniale intestata alla ditta Green Bay; e) metri 1100 di litorale compreso tra il limite sud della concessione demaniale intestata alla ditta Cilli Amerigo ed il limite nord della concessione intestata alla ditta Cerrano s.n.c. ricadente nella Fascia B dell’istituita Area Marina Protetta Torre del Cerrano. 2. Qualora il limite minimo di spiaggia di libera fruizione non venga rispettato, il servizio demanio marittimo dell’ente, verificata la presenza di concessioni demaniali con fronte mare superiore a metri 100, darà avvio al procedimento ai sensi della L. 241/1990 notificando agli interessati la necessità di procedere alla riduzione della consistenza delle stesse per la parte eccedente i metri 100 e conseguente destinazione del recuperato a libera fruizione. Contro la procedura avviata gli interessati potranno presentare osservazioni entro il termine loro assegnato. Dell’esame favorevole o sfavorevole delle osservazioni ne sarà dato giustificazione nel provvedimento finale, il quale verrà notificato agli interessati. Decorsi i termini per l’opposizione al citato provvedimento il servizio demanio marittimo comunale provvederà ad emettere licenza suppletiva per la variazione intervenuta nella consistenza della concessione interessata. Il concessionario interessato dal nuovo provvedimento verrà invitato a versare le spese relative alla registrazione del nuovo atto, all’eventuale adeguamento della cauzione prestata a garanzia, alla sottoscrizione della licenza suppletiva entro il termine di giorni 30. Decorso inutilmente il termine per la sottoscrizione della licenza suppletiva, il concessionario verrà dichiarato decaduto dalla concessione. 3. Al fine di garantire un idoneo servizio di salvataggio, in presenza di spiaggia libera con fronte mare superiore a metri 100, il comune per il tramite del suo servizio addetto al demanio, avvalendosi di società abilitate a prestare tali servizi, potrà autorizzare l’installazione di postazioni mobili e torrette di Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 19 avvistamento in ragione di una ogni 150 metri di fronte sorvegliato. L’autorizzazione rilasciata verrà notificata all’autorità marittima. 4. Il Comune si riserva di destinare e/o attrezzare, in economia o ricorrendo al supporto di privati debitamente autorizzati, le zone di arenile non oggetto di concessione a terzi con impianti sportivi, aree gioco per bambini ed altre finalità di interesse pubblico purché ciò non costituisca ostacolo alla libera fruizione della spiaggia libera ed all’accesso al mare, salvaguardando comunque la fascia di rispetto lungo la battigia per il libero transito delle persone. 5. Le spiagge libere, tratti di litorale aventi caratteristica di spiaggia fruibile ad uso turistico-ricreativo di tipo balneare, devono essere dotate, dei servizi minimi, anche di tipo igienico e vi devono essere garantiti il servizio di sorveglianza e salvataggio per la sicurezza dei bagnanti e la pulizia dell'arenile. 6. E‘ facoltà del Comune provvedere alle dotazioni dei servizi minimi nelle spiagge libere anche mediante accordi con i singoli concessionari confinanti con queste o con le associazioni di categoria. In tal modo il Comune intende ridurre al minimo le realizzazioni di ulteriori manufatti sul litorale. 7. Il Comune ha la facoltà di individuare apposite aree nelle quali è possibile sostare anche con gli animali. 8. In luogo del servizio di salvataggio a mare il Comune può optare per l’affissione, mediante bacheche, nel formato utile 70x100, poste ad una distanza non superiore a ml. 150 l’una dall’altra, di pannelli informativi e di avvertenza con traduzione in almeno tre lingue (tedesco, inglese, francese) secondo lo schema successivo: CITTA’ di PINETO Provincia di Teramo Comune Operatore di Pace Gestione Ambientale Verificata N. Reg. IT - 000866 ATTENZIONE ATTENTION ACHTUNG BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SALVATAGGIO BATHING IS UNSAFE, NO RESCUE SERVICE IN THIS AREA BAIGNADE RISQUÈE CAR NON SURVEILLÈE BADEN UNSICHER. RETTUNGSDIENST NICHT VORHANDEN LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO (300 METRI DALLA BATTIGIA) ONLY BATHING ACTIVITY IS ALLOWED WITHIN 300 M FROM THE SHORE LIMITE EAUX RÈSERVÈS Á LA BALNÈATION PAS SIGNALÈ (300 MÈTRES DE LA LIGNE DE BRISEMENT DES VAGUES) ACHWIMMBEREICH (300 METER VOM STRAND) NICHT GEKENNZEICHNET LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO (1 METRO DI PROFONDITA‘) SAFE BATHING UP TO 1 M DEEP LIMITE EAUX SÛRS PAS SIGNALÈ (1 MÈTRE DE PROFONDEUR) SICHERES BADEN BIS ZU 1 METER TIEFE Logo AMP Logo B.B. 9. Alle spiagge libere si applica la disciplina delle attività turistico ricreative in mare prevista all’articolo 5 comma 14 del presente regolamento. Articolo 12 Ampliamenti in profondità di concessioni esistenti Compensazioni da fenomeni erosivi 1. La estensione della profondità dell’arenile è variabile in relazione alla consistenza dell’arenile (avanzamento/arretramento del mare). Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 20 2. A far data dall’entrata in vigore del presente regolamento comunale la consistenza delle concessioni demaniali marittime verrà determinata con almeno due misurazioni della spiaggia durante l’arco dell’anno, di cui una in inverno e l’altra in estate. Delle misurazioni verranno redatti distinti verbali di verifica. 3. In presenza di variazioni della consistenza dell’arenile possono verificarsi le seguenti ipotesi: a) variazione in aumento/diminuzione della profondità dell’arenile in concessione nei limiti del +/- 20%; b) variazione in aumento/diminuzione della profondità dell’arenile in concessione superiore al +/- 20%. 4. I concessionari interessati alla verifica della consistenza della propria concessione demaniale marittima, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, dovranno produrre formale istanza di verifica al servizio comunale demanio marittimo. 5. Il Comune nei successivi 20 giorni, per mezzo di proprio personale tecnico, effettuerà il sopralluogo chiesto rilevando la seconda delle misurazioni previste al comma 2 del presente articolo. Della verifica verrà redatto apposito verbale da cui si evinca il confronto tra la consistenza indicata nel titolo concessorio e quella rilevata sul posto. 6. In presenza di variazione in aumento della profondità dell’arenile in concessione nei limiti del +/- 20% (comma 3 lettera a), il servizio comunale demanio marittimo provvederà ad invitare l’interessato al deposito delle ricevute dei versamenti dell’adeguamento del canone concessorio, dell’imposta regionale e dei diritti comunali se dovuti, necessari per il ritiro dell’autorizzazione all’occupazione della maggiore superficie demaniale. 7. In presenza di variazione in aumento della profondità dell’arenile in concessione superiore al +/- 20% (comma 3 lettera b), il servizio comunale demanio marittimo provvederà a notificare all’interessato della necessità di procedere all’aggiornamento del titolo concessorio e ad invitarlo al deposito delle ricevute dei versamenti dell’adeguamento del canone concessorio, dell’imposta regionale e dei diritti comunali se dovuti, nonché dell’imposta di registrazione e dei relativi bolli necessari per la sottoscrizione della licenza suppletiva. 8. In presenza di variazione in diminuzione della profondità dell’arenile in concessione nei limiti del +/- 20% (comma 3 lettera a), il servizio comunale demanio marittimo eseguirà il calcolo della minor superficie disponibile ed alla verifica della quantità di fronte necessaria, oltre quella risultante dal titolo concessorio, alla compensazione. La compensazione è possibile laddove presente arenile libero ai lati della concessione da compensare e ciò non determini effettiva e consistente riduzione delle spiagge libere. In presenza di arenile libero e utilizzabile a fini compensativi, il servizio comunale provvederà, previo versamento dei diritti comunali se dovuti, alla emissione di apposita autorizzazione all’ampliamento del fronte da considerasi provvisoria e temporanea fino al termine della stagione balneare. 9. In presenza di variazione in diminuzione della profondità dell’arenile in concessione superiore al +/- 20% (comma 3 lettera b), il servizio comunale demanio marittimo eseguirà il calcolo della minor superficie disponibile ed alla verifica della quantità di fronte necessaria, oltre quella risultante dal titolo concessorio, alla compensazione. La compensazione è possibile laddove presente arenile libero ai lati della concessione da compensare e ciò non determini effettiva e consistente riduzione delle spiagge libere. In presenza di arenile libero e utilizzabile a fini compensativi, il servizio comunale provvederà, previo versamento dei diritti comunali se dovuti, alla emissione di apposita autorizzazione all’ampliamento del fronte da considerasi provvisoria e temporanea fino al termine della stagione balneare. Qualora non sia possibile procedere alla compensazione per insufficienza di superficie utile, il servizio comunale demanio marittimo provvederà a notificare all’interessato la necessità di procedere all’aggiornamento del titolo concessorio, invitandolo a depositare le ricevute di versamento dell’imposta di registrazione e dei relativi Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 21 bolli necessari per la sottoscrizione della licenza suppletiva, oltre alla ricevuta di versamento dei diritti comunali se dovuti. In sede di calcolo del canone demaniale annuale e dell’imposta regionale, o successivamente a valere su quanto dovuto per l’anno successivo, si terrà conto della riduzione da applicare in presenza della modifica introdotta dalla licenza suppletiva. 10. In presenza di consistente fenomeno erosivo della costa, ove presente arenile libero destinabile ad operazioni di compensazione e ciò non determini effettiva e consistente riduzione delle spiagge libere, il fronte delle concessioni interessate possono essere portate fino a metri lineari 100 per il solo periodo di durata del fenomeno erosivo. Articolo 13 Ripascimento morbido stagionale 1. Per interventi stagionali di ripascimento morbido, volti a ripristinare i profili costieri precedenti ad eventi erosivi, con trasferimento di materiale di spiaggia all’interno della stessa unità fisiografica o di materiale di diversa provenienza che comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 50 mc. per metro lineare, il concessionario interessato dovrà produrre, entro e non oltre il 15 aprile di ciascun anno, la seguente documentazione: • istanza al Comune datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del concessionario dalla quale si evincano tutti gli elementi tecnico/amministrativi utili per l’individuazione della concessione; • elaborato grafico progettuale datato e firmato da tecnico abilitato, in duplice originale, contenente: stralcio aerefotogrammetrico in scala 1:500 con indicazione dell’area interessata, planimetria catastale, planimetria generale in scala 1:500 con indicazione delle distanze dalle concessioni limitrofe, planimetria generale dettagliata quotata in scala 1:200 con indicazione, tra l’altro, delle aree oggetto di intervento di ripascimento e con ubicazione di un caposaldo di quota in posizione congruente e stabile nel tempo, almeno un profilo longitudinale, ortogonale alla linea di costa con indicazione delle quote e/o dislivelli riferiti al caposaldo posizionato dal tecnico, eventuali ulteriori grafici ritenuti utili dal tecnico incaricato; • documentazione fotografica a colori, in epoca non anteriore a 30 giorni, datate e firmate dal tecnico incaricato; • relazione tecnica descrittiva redatta dal tecnico incaricato; • relativamente a materiali inerti di provenienza esterna: rapporto di prova emesso da laboratorio chimico autorizzato da cui si evincano almeno le seguenti informazioni: descrizione del campione del materiale inerte che si intende utilizzare nelle operazioni; denominazione del produttore o detentore del materiale inerte da impiegare; denominazione e indicazioni geografiche del sito dove il materiale inerte viene prelevato; denominazione del soggetto che commissiona il campionamento e le analisi del materiale inerte da impiegare; data di accettazione del campione prelevato, data di inizio e fine delle analisi; si precisa che la data di inizio delle analisi non potrà essere anteriore a mesi 6 dall’istanza di autorizzazione al ripascimento; elenco dei parametri esaminati e risultati analitici conformi al D.L.vo 152/2006 e s.m.i. – Allegato 5 - Parte IV – Tabella 1, con parere finale del tecnico abilitato. Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 22 Articolo 14 Riserve di sabbia 1. Per lo scopo di cui al precedente articolo 13 il Comune può attivare, in via sperimentale, specifici programmi per il perseguimento di obiettivi di gestione della costa coerenti con i piani e gli obiettivi perseguiti dalla Regione Abruzzo. 2. Attraverso l’attivazione dei citati programmi il Comune addiviene alla stipula di accordi volontari, contratti di programma, protocolli d’intesa con soggetti pubblici e/o privati per il raggiungimento degli obiettivi fissati. 3. Tra i programmi specifici ruolo fondamentale è quello relativo alla difesa della costa. 4. Nell’ambito dell’autonomia riconosciuta ai comuni dal Piano Demaniale Regionale in ambito di interventi stagionali di ripascimento, il comune prende in considerazione l’obiettivo di costituire una riserva di inerti marini, denominata “Banca della Sabbia”, consistente in una riserva di materiale inerte, proveniente da ambiti marini avente la medesima granulometria della sabbia caratterizzante il litorale comunale, costituita e gestita dal servizio comunale a cui fanno capo le funzioni demaniali. 5. La Banca della Sabbia rappresenta un contenitore di materiali inerti destinati alle operazioni stagionali di microripascimento eseguiti per restituire alla pubblica fruizione tratti di arenili, in concessione e non, erosi dai naturali fenomeni marini. 6. Alla Banca della Sabbia concorrono il Comune e i concessionari che decidono formalmente di aderire versando al Comune di Pineto il corrispettivo economico a metro cubo di materiale inerte che questo deciderà di acquistare. Aderendo alla Banca della Sabbia il concessionario si garantirà il quantitativo che riterrà sufficiente per eseguire interventi di ripascimento morbido all’interno della propria concessione. 7. Al fine di verificare la fattibilità gestionale ed operativa di tale progetto sperimentale, il Comune può attivare specifico accordo o protocollo d’intesa con i concessionari la cui durata viene fissata in anni 2 (due), eventualmente prorogabili per un medesimo periodo. Al termine del periodo sperimentale il Comune avrà acquisito dati e informazioni necessari a definire, all’interno del presente regolamento, una specifica disciplina ovvero decreterà l’archiviazione dell’esperienza fatta in quanto di alcuna utilità al miglioramento della gestione della costa. Articolo 15 Pulizia degli arenili 1. Il concessionario nell’area a lui in concessione è tenuto per l’intero anno a curare l’estetica, il decoro, l’igiene e la pulizia dello stabilimento e dell’arenile (costituito da: fascia per servizi, fascia per talassoterapia, fascia di libero transito) fino al battente del mare. 2. La pulizia delle aree in concessione passa attraverso due fasi fondamentali; la fase post invernale in cui si assiste al deposito lungo il litorale di materiali derivanti da mareggiate (es. plastica, legno, pneumatici, ecc.); la fase di avvio della stagione balneare con operazioni di mantenimento della pulizia dell’arenile. 3. E’ fatto divieto ai concessionari di pulire la propria concessione (arenile) conferendo i rifiuti al servizio pubblico di igiene urbana; è vietato altresì l’abbandono degli stessi lungo le spiagge libere. 4. E’ vietato asportare la sabbia o la ghiaia dal litorale. 5. Per la esecuzione della fase di pulizia post invernale ogni concessionario, per l’area in concessione, provvederà a comunicare al Comune ogni qualvolta farà ingresso al demanio per eseguire attività di pulizia avvalendosi di imprese specializzate di cui avrà cura di indicare la ragione sociale, la categoria di Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 23 iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, il tipo e la targa dei mezzi e delle attrezzature che verranno impiegate. Ogni intervento di pulizia dovrà essere tracciabile mediante emissione di formulari identificativi dei rifiuti. 6. Il Comune provvederà a riconoscere ai concessionari agevolazioni sulla tassa rifiuti applicata. Faranno fede i formulari e le fatture emesse per gli interventi eseguiti. 7. Prima dell’asportazione dei materiali spiaggiati dalle mareggiate, il concessionario dovrà: • • provvedere ad effettuare una preventiva selezione delle frazioni omogenee riciclabili (es. plastiche, vetro, legno, metalli, pneumatici, ecc.) per il successivo trasporto presso impianti di recupero o smaltimento; effettuare la raccolta e l’eventuale trattamento dei quantitativi di rifiuti residui dalle operazioni di selezione, mediante operazioni di vagliatura con adeguati mezzi ed attrezzature che dovranno assicurare una elevata protezione dell’ambiente e consentire il permanere in situ del maggior quantitativo possibile di risorsa naturale “sabbia”. 8. Il Comune, ove occorra e a richiesta dei concessionari, può istituire punti temporanei di raccolta e/o centro di trasbordo al fine di ottimizzarle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti nei centri di recupero o smaltimento. 9. E’ fatto obbligo ai concessionari, per le aree in loro concessione, di provvedere a propria cura e spese, alla rimozione e ricollocazione dei materiali litoidi/sedimenti ghiaiosi depositati nel periodo invernale dalle mareggiate e che pregiudicano la qualità e la fruibilità delle spiagge sabbiose. 10. I materiali di cui al precedente comma potranno essere asportati, limitando al minimo l’asportazione della sabbia e privi di altri materiali e/o rifiuti, e ricollocati in ambito demaniale in siti individuati dal Comune. L’asportazione e successiva ricollocazione della ghiaia dovrà essere preventivamente autorizzata. 11. Le operazioni di pulizia, livellamento ed allestimento delle aree in concessione finalizzate al riavvio della stagione balneare sono ammesse previa comunicazione preventiva al comune, all’ufficio marittimo della Guardia Costiera, all’ente gestore dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano per le concessioni insistenti all’interno della sua delimitazione. Nelle operazioni devono essere salvaguardate le zone segnalate per consentire la schiusa delle uova della specie di uccello comunemente conosciuto con il nome “Fratino”. 12. Le operazioni di pulizia e livellamento delle aree in concessione da eseguirsi al di fuori del periodo considerato al comma precedente sono ammesse previa istanza per il rilascio di autorizzazione da presentarsi al Comune. 13. Le operazioni di livellamento, contemplate ai commi 11 e 12 del presente articolo, sono ammesse purché finalizzate alla eliminazione di avvallamenti e regolarizzazione della superficie provocati da mareggiate, senza alterazione del profilo longitudinale e trasversale e delle quote altimetriche dell’arenile in concessione. Articolo 16 Installazione tubi per canalizzazione terminali di scarico 1. I titolari di concessioni demaniali marittime su cui insistono o confinano canali di scolo delle acque meteoriche, possono rivolgere al Comune istanza di autorizzazione per l’installazione di tubi per la loro canalizzazione verso il mare a tutela della pubblica incolumità dell’utenza stagionale fruitrice dei servizi balneari. Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 24 2. Tuttavia al fine di salvaguardare il regolare funzionamento dei canali di scolo delle acque meteoriche riducendo il rischio idraulico che potrebbe determinarsi in caso di occlusione degli stessi, il concessionario intenzionato a chiedere la citata autorizzazione dovrà produrre, entro e non oltre il 15 aprile di ciascun anno: • istanza presentata al Comune datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del concessionario dalla quale si evincano tutti gli elementi tecnico/amministrativi utili per l’individuazione della concessione; • elaborato grafico progettuale datato e firmato da tecnico abilitato, in duplice originale, contenente: stralcio aerefotogrammetrico con indicazione dell’area interessata, planimetria generale in scala 1:500 con indicazione delle distanze dalle concessioni limitrofe, indicazione del canale interessato dall’intervento; • documentazione fotografica a colori, in epoca non anteriore a 30 giorni, datate e firmate dal tecnico incaricato; • relazione tecnica idraulica riferita al bacino insistente sui canali di interesse, indicante l’analisi effettuata e la tipologia e la sezione delle tabulazioni opportunamente dimensionate redatta e firmata dal tecnico incaricato; • dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante la concessione demaniale con la quale si obbliga ad eseguire l’intervento a propria cura e spese, comprese le forniture e la posa delle tubazioni complete dei sistemi di sicurezza che impediscano a persone e animali l’ingresso nelle stesse; • dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante la concessione demaniale con la quale si obbliga ad eseguire a propria cura e spese la continua manutenzione delle tubazioni per l’intera stagione estiva, in modo tale che esse siano sempre mantenute in perfetta efficienza; • dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante la concessione demaniale con la quale si obbliga ad eseguire a propria cura e spese alla rimozione delle tubazioni installate al termine della stagione estiva, avendo anche cura di ripristinare le naturali sezioni idrauliche di deflusso a mare dei canali. 3. Le tubazioni autorizzate sono da considerarsi provvisorie a carattere stagionale da rimuoversi al termine della stagione balneare come fissata annualmente con ordinanza regionale. 4. La mancata rimozione delle stesse determinerà la condizione di occupazione non autorizzata di suolo demaniale marittimo e per questo assoggettate alle relative norme sanzionatorie previste dal Codice della Navigazione e suo Regolamento di esecuzione. Articolo 17 Corpi morti 1. I soggetti interessati all’immersione in mare di materiali inerti e manufatti, compatibili ed innocui, ai fini del posizionamento di boe e cartelli di segnalazione delle acque di balneazione, acque sicure, ecc., del peso di norma non superiore a 50 kg., dovranno darne comunicazione al Comune entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno. 2. Nella comunicazione si avrà cura di rappresentare il numero e la tipologia dei corpi morti (es. sacchi di sabbia, pietre, ecc.) da immergere in mare, planimetria dell’area marina interessata, data di inizio delle attività di immersione in mare dei corpi morti. Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 25 Titolo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALAGGIO IMBARCAZIONI Articolo 18 Divieto 1. Su tutti gli arenili ed altre aree terrestri di proprietà del Demanio Marittimo Statale insistenti sul territorio comunale sono vietati l’alaggio, il varo ed il deposito anche temporaneo di imbarcazioni di qualsiasi tipo, eccezion fatta per le aree a tale scopo destinate ed elencate al successivo articolo 19. 2. Nelle aree indicate destinate all’alaggio, varo e deposito di imbarcazioni è altresì vietato eseguire dette attività al di fuori della disciplina indicata agli articoli del presente titolo. Articolo 19 Zone demaniali destinate all’alaggio, varo e deposito imbarcazioni 1. In ambito demaniale comunale sono istituite zone destinate all’alaggio, varo e deposito imbarcazioni sia libere che in concessione ad associazioni e circoli nautici. 2. In deroga all’istituzione delle zone di alaggio, varo e deposito imbarcazioni libere, viene istituita un’area destinata ad accogliere gli operatori della piccola pesca residenti nel territorio del Comune di Pineto e nel quale esercitano la propria attività. Tale area definita “PUNTO SBARCO RISERVATO ALLA PICCOLA PESCA”, avente una superficie di mq. 1000 (fronte mare m. 40 – profondità m. 25), è istituita sull’arenile antistante il campo sportivo di calcio “Druda” ed è contraddistinta dal numero di lotto 73 sul Piano Demaniale Comunale avente una superficie di mq. 1000 (fronte mare m. 40 – profondità m. 25). Articolo 20 Disciplina di utilizzo delle aree di libero alaggio 1. Il Comune di Pineto, in via sperimentale, provvederà ad attrezzare le aree di libero alaggio individuate nel P.D.C., mediante la posa di attrezzature che consentano di poterle utilizzare anche per l’intero anno. 2. La sperimentazione di cui al precedente comma 1 avrà avvio, a decorrere dalla stagione estiva successiva a quella di approvazione del presente regolamento, attrezzando l’area demaniale n. 72 del Piano Demaniale Comunale con la realizzazione di una palificata con travi di legno su sostegni puntuali infissi nella sabbia che consenta alle imbarcazioni di rimanere sollevate rispetto al livello di massima mareggiata (a titolo indicativo si riporta sotto un bozzetto dell’attrezzatura per il rimessaggio delle imbarcazioni). Le imbarcazioni dovranno essere posizionate nel posto assegnato opportunamente fissate ai punti di ancoraggio presenti in modo da poter resistere anche alla forza del vento. 3. Gli oneri relativi al posizionamento negli imbasi assegnati e fuori da essi per il varo delle imbarcazioni restano a totale carico del titolare dell’autorizzazione alla sosta. Restano a totale carico dell’autorizzato anche eventuali danni a carico dell’imbarcazione per l’intero periodo di sosta nell’imbaso assegnato. 4. La sperimentazione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo avranno durata di due stagioni balneari a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. Al termine della sperimentazione, verificata la fattibilità tecnica, economica e la funzionalità delle attrezzature installate, queste verranno installate nei restanti lotti demaniali destinati a libero alaggio, varo e deposito delle imbarcazioni. 5. Nelle zone demaniali individuate nel presente articolo il deposito di imbarcazioni e le operazioni di alaggio e varo sono consentite nell’osservanza delle seguenti disposizioni: a) sono ammesse unicamente imbarcazioni utilizzate per diporto e per l’esercizio della pesca professionistica; non sono ammesse imbarcazioni utilizzate a fini di lucro; Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 26 b) ogni imbarcazione deve essere munita di autorizzazione rilasciata dal Servizio Demanio Marittimo del Comune di Pineto, corredata da apposita targhetta metallica o di altro materiale recante l’indicazione: “COMUNE DI PINETO – SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO – AUTORIZZAZIONE N. ______ DEL __________ – SCADENZA ________ - AREA DI DEPOSITO N. ______”; c) la targa di cui alla precedente lettera b) deve essere permanentemente fissata in modo ben visibile sull’imbarcazione; in alternativa i dati medesimi potranno essere indicati direttamente sulla barca, purché con caratteri indelebili e ben visibili. L’autorizzazione deve essere conservata con cura dal proprietario ed esibita, in originale o copia autentica, a richiesta delle autorità competenti; nel caso in cui l’imbarcazione sia coperta da telo protettivo, i dati dell’autorizzazione dovranno comunque essere ben visibili riportandoli sullo stesso; d) ogni imbarcazione deve essere depositata esclusivamente nell’area alla stessa assegnata e indicata sull’autorizzazione; fra una imbarcazione e l’altra dovrà essere lasciato libero per il passaggio delle persone uno spazio della larghezza di almeno cm. 100; e) l’alaggio ed il varo delle imbarcazioni deve avvenire unicamente tramite gli appositi corridoi di alaggio e varo debitamente segnalati; f) ogni imbarcazione può essere spostata dall’area ad essa destinata unicamente per l’effettuazione di operazioni di alaggio e varo, e non deve essere posizionata (neppure temporaneamente o per brevi periodi) in altre zone dell’arenile. Qualora per l’alaggio ed il varo vengano utilizzati appositi carrelli od altri supporti, i medesimi al termine dell’utilizzo dovranno essere immediatamente avvicinati nello spazio destinato all’imbarcazione, evitando di lasciarli parcheggiati su altre aree; al rientro dell’imbarcazione ed il suo posizionamento nell’area assegnata, i carrelli o altri supporti dovranno essere portati via senza possibilità di farli sostare ulteriormente sulle aree demaniali; g) tutte le imbarcazioni devono essere costantemente tenute in buono stato di conservazione e pulizia. E’ vietato il deposito anche temporaneo sulle imbarcazioni ed al di sotto di esse di qualsiasi materiale o attrezzatura al di fuori di quelli occorrenti per l’alaggio, il varo e la navigazione; h) il telo di protezione, se esistente, e gli altri materiali ed attrezzature conservati a bordo delle barche (sempre comunque nel rispetto della precedente lettera g) dovranno essere debitamente fissati in modo da resistere agli agenti atmosferici e da non costituire alcun pericolo per la pubblica incolumità; i) nelle zone destinate ad alaggio, varo e deposito delle imbarcazioni è vietata l’esecuzione di qualsiasi lavoro di manutenzione straordinaria delle medesime, salvo la normale pulizia, i cui residui non dovranno essere lasciati sul posto ma immediatamente smaltiti nel rispetto delle normative vigenti. Per l’esecuzione di altri lavori l’imbarcazione dovrà essere rimossa dall’arenile per essere trasportata in cantieri autorizzati; j) i proprietari delle imbarcazioni sono tenuti, ciascuno per la zona di propria pertinenza, a mantenere la medesima in condizioni di pulizia e decoro, alla rimozione di eventuali rifiuti, cumuli di sabbia o terra ed altro che dovessero essere presenti; k) in presenza di condizioni meteomarine sfavorevoli di eccezionale intensità, che pregiudichino la sicurezza delle imbarcazioni depositate sull’arenile, i proprietari delle imbarcazioni medesime sono autorizzati a rimuoverle ed a depositarle temporaneamente nella più vicina area demaniale sicura, escludendosi l’utilizzo a ricovero delle aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione dunale e comprese tra il limite sud della concessione intestata alla ditta Hotel Jean Pierre ed il confine col Comune di Silvi, a condizione che ciò venga fatto in modo da non pregiudicare la pubblica incolumità né il libero passaggio pedonale e veicolare ed i diritti di terzi. Le imbarcazioni dovranno poi essere ricollocate, a cura dei medesimi proprietari, nell’area ad esse destinata entro 48 ore dalla cessazione delle condizioni meteomarine sfavorevoli. Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 27 l) limitatamente al tratto di litorale compreso tra la concessione intestata alla ditta Hotel Jean Pierre ed il confine col Comune di Silvi, in presenza di condizioni meteomarine sfavorevoli di eccezionale intensità, che pregiudichino la sicurezza delle imbarcazioni depositate sull’arenile, i proprietari delle imbarcazioni medesime sono obbligati a rimuoverle con tempestività e trasferirle in aree di proprietà o in loro disponibilità al di fuori del suolo demaniale. 6. Chi intende depositare una imbarcazione nelle zone a ciò destinate, deve preventivamente presentare domanda al Comune di Pineto. 7. La domanda, da presentare entro il 31 maggio di ciascuno anno, dovrà essere corredata con: - - una marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell’autorizzazione; un compact disk contenente una fotografia digitale formato JPEG dell’imbarcazione; in alternativa il file digitale potrà essere inviato per posta elettronica all’indirizzo e-mail: [email protected]; ricevuta originale del versamento dell’importo dei diritti comunali annualmente fissati dall’Amministrazione Comunale. 8. L’assegnazione viene effettuata nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze e fino ad esaurimento delle aree disponibili per ciascuna zona di alaggio, varo e deposito. 9. Il Servizio Demanio Marittimo provvederà entro 30 giorni al rilascio dell’autorizzazione ed all’assegnazione dell’area di deposito, a condizione che la medesima sia disponibile; in caso contrario comunicherà al richiedente l’inserimento in apposita lista d’attesa in ordine cronologico di presentazione della domanda. 10. Allo scopo di censire le imbarcazioni che occupano il suolo demaniale e per contrastare l’occupazione non autorizzata e l’abbandono delle imbarcazioni, presso il Servizio Demanio Marittimo, a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento è istituito e tenuto aggiornato un apposito registro delle autorizzazioni rilasciate contenente tutte le informazioni circa le imbarcazioni autorizzate al deposito nelle aree demaniali destinate a tale scopo. 11. L’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio è valida esclusivamente per il periodo fissato, e non comporta alcun diritto al rinnovo automatico; pertanto l’Amministrazione Comunale potrà in qualsiasi momento decidere eventuali variazioni alla disposizione ed alle normative di assegnazione delle aree, senza che per ciò derivi acquisizione di diritti da parte dei precedenti assegnatari. 12. Il titolare dell’autorizzazione deve esercitarla personalmente, ed unicamente per il deposito dell’imbarcazione per la quale l’autorizzazione è stata rilasciata, senza alcuna facoltà di cessione temporanea o permanente a favore di terzi, pena la revoca dell’autorizzazione. 13. Nel caso in cui il titolare intenda sostituire l’imbarcazione con un’altra, purché sempre di sua proprietà, dovrà farne comunicazione, corredata della fotografia della nuova imbarcazione, e manterrà il diritto ad occupare la medesima area precedentemente assegnata. L’imbarcazione che è stata sostituita non potrà più essere depositata negli spazi regolamentati con il presente regolamento. Articolo 21 Disciplina di utilizzo dell’area riservata alla piccola pesca 1. La particolarità del lotto n. 73 del Piano Demaniale Comunale e la collocazione nella zona centrale del litorale costiero ricco di attività turistico balneari, lo rendono un sito sensibile e meritevole di particolari attenzioni al fine di garantire sia la pubblica incolumità dei fruitori del litorale marittimo che l’esercizio dell’attività di pesca. Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 28 2. I limiti a nord e a sud dell'area istituita dovranno essere ben segnalati con confini realizzati con pali in castagno e funi di marineria per almeno una estensione di m. 15 verso la battigia. 3. Sui pali in castagno costituenti i confini dell'area di alaggio dovranno essere chiaramente esposti cartelli indicanti “ATTENZIONE – INIZIO PUNTO SBARCO RISERVATO ALLA PICCOLA PESCA” e “ATTENZIONE - FINE PUNTO SBARCO RISERVATO ALLA PICCOLA PESCA”. Inoltre dovranno essere posizionate una o più bacheche in legno nel formato utile 70x100 cm. in cui affiggere le ordinanze della Regione Abruzzo, della Capitaneria di Porto, del Comune di Pineto nonché le avvertenze sulle norme di sicurezza. 4. A 5 (cinque) metri dal battente dell’onda non dovranno essere posizionati ostacoli di sorta ne praticate alcun tipo di attività tali da ostacolare la libera fruizione della battigia da parte degli utenti. 5. L’utilizzo di attrezzature meccaniche per tirare a secco le imbarcazioni dovranno essere opportunamente segnalate ed il loro utilizzo limitato alle ore di minor affluenza di utenti delle spiagge. E’ vietato lasciare tali attrezzature incustodite. Al termine delle operazioni di ricovero delle imbarcazioni le attrezzature utilizzate dovranno essere poste in sicurezza a monte dell’area di alaggio e custodite con utilizzo di contenitori o teli di copertura atti ad impedirne l’accesso e l’utilizzo incontrollato. 6. All’interno dell’area di alaggio dovranno essere ordinatamente collocate le sole imbarcazioni autorizzate dal servizio comunale demanio marittimo, secondo le modalità descritte all’articolo 20 del presente regolamento, ed utilizzate per la pesca senza che ciò possa arrecare pericolo per la pubblica incolumità. 7. E' consentita, per ciascun operatore della piccola pesca avente diritto al deposito dell’imbarcazione, l'installazione di un ombrellone del tipo hawaiano avente un diametro non superiore a m. 6 (sei), un gazebo che non presenti elementi di chiusura ai lati o altro sistema di ombreggio di facile rimozione aventi la stessa superficie d’ombra dell’hawaiano, questi ultimi due muniti anche di piattaforma mobile a coprire la superficie d’ombra in proiezione verticale, da utilizzare quale riparo per l’eventuale commercio dei prodotti ittici oggetto del proprio pescato, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e verificata la corretta destinazione d’uso del demanio. I sistemi di ombreggio sopra citati sono considerato a servizio del punto sbarco e costituire supporto all’imbarcazione e non al punto vendita. 8. Ad esclusione dei 10 metri dal battente dell’onda, possono essere effettuate in sicurezza la pulizia delle reti utilizzate per la pesca avendo cura, al termine delle stesse, di pulire manualmente o meccanicamente l’arenile dai depositi e collocarli negli appositi contenitori consegnati dal Comune. 9. E' vietato all’interno dell’area individuata deporre alcun tipo di attrezzature per la pesca; l’operatore dovrà custodirle o sull’imbarcazione, se avente capacità, ovvero curarne il ricovero in aree di sua proprietà o in suo disponibilità al di fuori del suolo demaniale. 10. E' vietato effettuare riparazioni o in generale manutenzioni alle imbarcazioni non essendo l'area individuata ed attrezzata a tali scopi. 11. All’interno del litorale marittimo demaniale non è consentito accedere e sostare con alcun tipo di veicolo, se non per il tempo strettamente necessario per il carico o lo scarico di materiali da parte dei titolari delle attività della piccola pesca regolarmente autorizzati, avendo cura al termine delle operazioni di parcheggiarli al di fuori del demanio marittimo. 12. Dovrà essere evitata ogni forma di inquinamento marino, con divieto assoluto di gettare rifiuti di ogni genere nell’ambito del demanio marittimo, osservando le norme vigenti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati. Articolo 22 Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 29 Occupazione di suolo demaniale non autorizzata 1. Le imbarcazioni già depositate sull’arenile alla data di entrata in vigore del presente regolamento per le quali non venga richiesta o concessa o rinnovata la relativa autorizzazione dovranno essere rimosse entro 10 giorni dalla diffida notificata dal servizio comunale al proprietario se persona nota. 2. Eventuali imbarcazioni che dovessero rimanere depositate sull’arenile, senza targhetta identificativa o dati identificativi degli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Comune comunque riportati, oltre tale data, ovvero esservi depositate successivamente, verranno senz’altro avviso rimosse a cura dell’Amministrazione Comunale, e sottoposte a custodia. Al proprietario verranno addebitate le spese di rimozione e custodia dell’imbarcazione, stabilite forfettariamente in € 500,00. 3. Le imbarcazioni già depositate sull’arenile alla data di entrata in vigore del presente regolamento il cui proprietario è sconosciuto all’Amministrazione Comunale, verranno senza avviso rimosse e sottoposte a custodia. 4. Dell’avvenuta rimozione verrà affisso pubblico avviso all’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale che rimarrà per 12 mesi. 5. Le imbarcazioni rimosse e mantenute in custodia, se in condizioni idonee alla navigazione, verranno conservate per il periodo di un anno in apposito sito di stoccaggio individuato dall’Amministrazione Comunale e normalmente non aperto al pubblico. 6. Le imbarcazioni potranno essere restituite ai rispettivi proprietari esclusivamente previa emissione di apposito verbale e previo rimborso delle spese di rimozione e custodia di cui al comma 2. 7. Qualora entro un anno dalla pubblicazione dell’avviso il proprietario non si presenti, le imbarcazioni rimosse verranno alienate e/o demolite ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale. 8. Le imbarcazioni rimosse che siano in evidenti condizioni di inservibilità verranno immediatamente avviate alla demolizione e smaltimento, fatte salve le sanzioni nei confronti del proprietario, se individuato. Articolo 23 Disciplina di utilizzo delle aree di alaggio, varo e deposito in concessione 1. Allo scopo di censire le imbarcazioni che occupano il suolo demaniale e per contrastare l’occupazione non autorizzata e l’abbandono delle imbarcazioni, presso ogni associazione titolare di concessione demaniale marittima per l’alaggio, varo e deposito di imbarcazioni, a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento è istituito e tenuto aggiornato un apposito registro contenente tutte le informazioni sulle imbarcazioni e relative proprietà autorizzate al deposito nelle aree demaniali da queste gestite in concessione. 2. E’ fatto obbligo per i titolari di concessioni per alaggio imbarcazioni di istituire e mantenere aggiornato il registro, da esibire a richiesta dell’autorità comunale e marittima. 3. I concessionari di tali lotti dovranno inoltre, per ogni imbarcazione autorizzata al deposito e all’alaggio, consegnare al titolare della stessa una targa identificativa da apporre sull’imbarcazione o in luogo di essa far predisporre una stampa da cui si evinca chiaramente la denominazione e numero della concessione demaniale a cui appartiene. 4. La mancata istituzione del registro e l’apposizione sulle imbarcazioni dei dati della concessione che autorizza la sosta e l’alaggio, determineranno la condizione di occupazione non autorizzata di suolo demaniale marittimo di qualunque imbarcazione ove essa venga rinvenuta. Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 30 5. Il rinvenimento su suolo demaniale marittimo di imbarcazioni non registrate assoggetterà le medesime al regime dell’articolo 22 del presente regolamento. 6. E’ fatto obbligo per i concessionari delle aree adibite ad alaggio imbarcazioni di curare l’estetica, il decoro, l’igiene e la pulizia del suolo e della fascia di libero transito fin al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere consegnati al servizio pubblico con le modalità fissate dal Comune. Articolo 24 Norme comuni alle aree di alaggio 1. Le aree demaniali destinate all’alaggio, il varo ed il deposito delle imbarcazioni dal Piano Demaniale Comunale, devono essere delimitate in maniera tale che i limiti a nord e a sud di ciascun lotto siano ben segnalati con confini realizzati con pali in castagno e funi di marineria per almeno una estensione di m. 15 verso la battigia. 2. Sui pali in castagno costituenti i confini delle aree di alaggio libero e di quelle assegnate in concessione alle associazioni o circoli nautici dovranno essere chiaramente esposti cartelli indicanti in 3 lingue (tedesco, inglese, francese) rispettivamente: • • “LOTTO DEMANIALE N. ______ – INIZIO AREA DI DEPOSITO IMBARCAZIONI LIBERO” e “LOTTO DEMANIALE N. ______ – FINE AREA DI DEPOSITO IMBARCAZIONI LIBERO”; “CONCESSIONE DEMANIALE N. ______ – INIZIO AREA DI DEPOSITO IMBARCAZIONI” e “CONCESSIONE DEMANIALE N. ______ – FINE AREA DI DEPOSITO IMBARCAZIONI”. 3. Inoltre dovranno essere posizionate una o più bacheche in legno nel formato utile 70x100 cm. in cui affiggere le ordinanze della Regione Abruzzo, della Capitaneria di Porto, del Comune di Pineto nonché le avvertenze sulle norme di sicurezza. 4. Nello specchio acqueo antistante le aree demaniali di cui trattasi dovranno essere istituiti e mantenuti, entro il 1° giugno e fino al 10 settembre di ogni anno, appositi corridoi di lancio aventi le caratteristiche annualmente definite dalle ordinanze dell’Autorità Marittima. 5. All’interno dei corridoi di lancio sono vietate la balneazione, l’attraversamento da parte dei bagnanti, la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione. Pertanto è fatto obbligo per i concessionari delle aree di alaggio di segnalare i divieti mediante apposizione di cartelli monitori riportanti, con la traduzione in almeno 3 lingue (tedesco, inglese, francese) la seguente dicitura “ATTENZIONE – CORRIDOIO DI LANCIO – ATTRAVERSAMENTO E BALNEAZIONE VIETATI ALL’INTERNO DEL CORRIDOIO”. Tali cartelli dovranno essere posizionati in modo da non costituire pericolo per la balneazione o in genere per la pubblica incolumità sulla battigia. 6. Il Comune, per l’allestimento di delimitazione e dei corridoi di lancio nelle aree di sua competenza e gestione, potrà avvalersi del concorso delle locali associazioni concessionarie delle aree confinanti con quelle pubbliche anche mediante riconoscimento di un contributo a sostegno dei costi occorrenti per l’allestimento. 7. Nelle aree di alaggio possono essere installati, nell’osservanza dell’iter previsto dall’art. 10 comma 4 del presente regolamento, e purché funzionali alle attività istituzionali svolte dalle associazioni o circoli nautici, ombrelloni del tipo “hawaiani” con un diametro massimo di 6 metri, nonché, in luogo di questi, altri sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterali e che abbiano una superficie d’ombra pari al massimo di quanto concesso per gli ombrelloni hawaiani e da posizionare in Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 31 modo tale da non precludere la vista del mare. Per altri sistemi di ombreggio di facile rimozione si intendono strutture mobili composte da pali in legno semplicemente poggiati e ancorati a terra con copertura in tessuto o altra fibra naturale, escludendosi a priori ogni forma di tendaggio composta da materiali sintetici, e nel limite del 5% dell’area in concessione. 8. E’ consentito al Comune nelle aree di cui al presente articolo il rilascio di autorizzazione per l’ombreggio e/o l’utilizzo di sedie da spiaggia, purché funzionali alle attività svolte dalle associazioni o circoli nautici aventi regolari licenze di concessione per alaggio. L’occupazione con ombrelli e sedie, avente carattere esclusivamente stagionale, non potrà superare il 10% della superficie in concessione. 9. E’ consentito inoltre al Comune nelle aree di cui al presente articolo prevedere la possibilità di installare modesti manufatti in legno, di cui uno da adibire a rimessaggio di piccole attrezzature e uno per servizi igienici, connessi funzionalmente alle attività citate al precedente comma 8, aventi cadauna una superficie massima di mq. 5. Si osserva l’iter previsto dall’art. 10 comma 4 del presente regolamento. 10. Tutte le attrezzature considerate nel presente articolo sono da considerarsi provvisorie a carattere stagionale da rimuoversi al termine della stagione balneare come fissata annualmente con ordinanza regionale. La mancata rimozione delle stesse al termine della stagione balneare determinerà la condizione di occupazione non autorizzata di suolo demaniale marittimo e per questo assoggettate alle relative norme sanzionatorie previste dal Codice della Navigazione e suo Regolamento di esecuzione. Titolo IV CANONI DEMANIALI MARITTIMI Articolo 25 Canone e imposta regionale 1. La misura del canone e dell’imposta regionale, determinate dalle norme vigenti, sono calcolate dal Comune con riferimento all’area concessa e agli impianti fissi e mobili calcolati al lordo delle superfici di occupazione (ingombro), salvo conguaglio. 2. Il calcolo deve essere dimostrato mediante apposita scheda che indichi la classificazione dell’area, l’area scoperta, l’area occupata con impianti di facile rimozione, l’area occupata con impianti di difficile rimozione, le pertinenze (differenziando quelle a destinazione commerciale da quelle ad usi diversi) e gli elementi che danno titolo per eventuali riduzioni. 3. Il Comune, a seguito di verifica, richiede le eventuali somme dovute a titolo di integrazione e conguaglio, entro cinque anni dalla data dell’introito, maggiorate degli interessi al tasso legale, eventualmente rivalendosi sulla cauzione. 4. Gli importi annui relativi al canone e all’imposta regionale, come calcolati dal servizio comunale e salvo conguaglio, devono essere corrisposti dai concessionari entro e non oltre 60 giorni, che diventano 90 in presenza di pertinenze, dalla notifica dell’ordine di introito. 5. Anche in mancanza della comunicazione dell’ammontare del canone e dell’imposta aggiornati da parte del Servizio Demanio Marittimo, il concessionario è comunque tenuto al versamento del canone in misura pari a quello dell’anno precedente entro il 30 settembre, salvo conguaglio. 6. Il mancato versamento del canone e dell’imposta regionale determinerà l’avvio del procedimento per l’incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 26 nonché di quello di cui all’articolo 29. Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 32 Articolo 26 Cauzioni 1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione al Comune, il cui ammontare è determinato dal Responsabile del Servizio Demanio Marittimo in relazione al contenuto, all'entità della concessione, al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell’articolo 47 lettera d) del Codice della Navigazione, all’omesso pagamento delle rate dell’imposta regionale sui beni del demanio marittimo, nonché all’omesso pagamento dei diritti comunali dovuti per procedimenti sui beni del demanio marittimo. 2. Inoltre, la garanzia fidejussoria deve essere costituita alle seguenti condizioni: • validità a 180 gg. successivi alla scadenza della concessione; • rinuncia da parte dell’Ente garante al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del codice civile con automatico reintegro. 3. L’ammontare minimo della cauzione non deve mai essere inferiore a 2 annualità di canone per le concessioni che non prevedano la realizzazione di strutture o impianti. 4. La cauzione potrà essere prestata mediante fideiussione rilasciata da società regolarmente autorizzata e/o bancaria senza beneficio della preventiva escussione del debitore ed a prima richiesta dell’Ente. Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. – F.I.B.A. – FEDICOD – F.A.B. ecc.), la cauzione è prestata in via generale attraverso un’unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati. 5. L'Amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito. Titolo V CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO Articolo 27 Revoca ed estinzione del titolo concessorio 1. La concessione è revocabile in tutto o in parte, con provvedimento del Responsabile del Servizio Demanio Marittimo, per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico risultanti da apposita deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42 comma 2 del Codice della Navigazione. 2. Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali. 3. Nel caso in cui la concessione rilasciata per finalità turistico - ricreative venga revocata per motivi di interesse pubblico o perché in contrasto con il Piano Demaniale Comunale, i concessionari non hanno diritto ad indennizzi ma hanno criteri di preferenza nell'assegnazione di nuove concessioni previste nel piano stesso. Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 33 4. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per fatto dell'Amministrazione che per cause naturali la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del Responsabile del Servizio Demanio del Comune. Articolo 28 Decadenza del titolo concessorio 1. L'Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza del concessionario, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione: a) per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, per fatto del concessionario; b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione o per cattivo uso; c) per mutamento sostanziale non autorizzato allo scopo della concessione; d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato nell’atto di concessione; e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; f) per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da leggi, o regolamenti sia statali, che regionali, che comunali e connessi atti di normazione secondaria; g) per mancanza di servizio di salvataggio e di pulizia e cura dell’arenile in concessione e altri stabiliti nell’atto di concessione; h) per la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari alla titolarità della concessione; i) per mancato rispetto delle norme tecniche attuative del Piano Demaniale Comunale. 2. Per i casi a) e b) l'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio Demanio Marittimo, proroga al concessionario non superiore a trenta giorni, se questi ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dei termini. 3. Prima di dichiarare la decadenza il Responsabile del Servizio Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il responsabile deve tenere conto. 4. La decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Demanio Marittimo. 5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute. 6. Il procedimento deve concludersi, con l'emanazione del provvedimento che dispone la decadenza del titolo concessorio, entro 120 giorni dal ricevimento dell’atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione, fatto salvo il tempo in cui trascorra la sospensione dei termini. Titolo VI SPESE NEI PROCEDIMENTI INTERESSANTI IL DEMANIO MARITTIMO Art. 29 Tariffe 1. I procedimenti relativi alla materia del demanio marittimo sono soggetti al pagamento di tariffe differenziate sulla base della tipologia di attività chiesta. 2. Tali spese sono poste a carico del richiedente l’attività. Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 34 3. Ai fini della semplificazione dell’azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l’utenza, le tariffe dei singoli procedimenti sono annualmente determinate con atto della Giunta Comunale in sede di predisposizione del bilancio comunale. 4. Le tariffe sono dovute al Comune sia nel caso di perfezionamento dell’attività chiesta, sia nel caso di rigetto dell’istanza. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento. 5. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l’Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge. Titolo VII ATTIVITA’ DI VIGILANZA Articolo 30 Vigilanza 1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate anche dal Comune, che può effettuare sopralluoghi e controlli, con personale dell'ufficio o della Polizia Municipale. 2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, il Comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima. 3. Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa. Articolo 31 Sanzioni 1. Art. 1164 del Codice della Navigazione - Inosservanza di una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 3.098,00. Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro. 2. Art. 24 comma 1 della L.R. 21/09/1999 n. 86 e s.m.i. - Inosservanza delle norme sulla conduzione di animali di affezione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,65 a € 154,94. 3. Art. 255 comma 1 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. - Inosservanza del divieto di abbandono di rifiuti è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300,00 a € 3.000,00. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. 4. Art. 4 Ordinanza Sindaco Comune di Pineto n. 12 del 12/05/2006 - Inosservanza dell’obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani è punita con le sanzioni amministrative nella stessa indicate. Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 35 Titolo VIII NORME FINALI Articolo 32 Disposizioni finali e rinvii 1. Per gli aspetti relativi alle attività consentite dal presente regolamento sull’uso del demanio marittimo permangono, confermandoli integralmente, i limiti e i divieti previsti dalle norme tecniche attuative del Piano Demaniale Marittimo. 2. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia. 3. Per quanto concerne la disciplina urbanistico-edilizia e l’uso delle zone di Demanio Marittimo, si rimanda alle norme del Piano Demaniale Comunale. 4. Per quanto concerne la disciplina delle attività consentite all’interno delle aree marine e aree di interesse naturalistico si rimanda alle norme di settore specifiche. 5. I soggetti concessionari di aree al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento devono adeguarsi alle norme comportamentali in esso previste entro la prima stagione balneare in cui il presente regolamento è efficace. 6. Entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento il Comune di Pineto predisporrà e renderà accessibile a chiunque tutta la modulistica necessaria ad agevolare l’accesso degli utenti ai servizi resi dalla pubblica amministrazione nella specifica materia. 7. Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le norme emanate dal Comune di Pineto nelle stesse materie contemplate da questo. Regolamento Demanio: R E V. 6_DRS SNS 36