Decisione n° 2010-613 DC del 7 ottobre 2010
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Decisione n° 2010-613 DC del 7 ottobre 2010
Decisione n° 2010-613 DC del 7 ottobre 2010 (Legge sul divieto di occultamento del volto nello spazio pubblico) Il Consiglio costituzionale è stato adito, il 14 settembre 2010, dal presidente dell’Assemblea nazionale e dal Presidente del Senato, nelle condizioni previste all’articolo 61, secondo comma, della Costituzione, in merito alla legge che vieta l’occultamento del volto nello spazio pubbico ; IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE, Vista la Costituzione, Vista l’ordinanza n° 58-1067 del 7 novembre 1958 portante legge organica sul Consiglio costituzionale ; Sentito il relatore ; 1. Considerando che il presidente dell’Assemblea nazionale e il presidente del Senato deferiscono al Consiglio costituzionale la legge che vieta l’occultamento del volto nello spazio pubblico ; che non invocano contro questo testo alcuna contestazione particolare ; 2. Considerando che l’articolo 1° della legge deferita dispone : “ Nessuno puó, nello spazio pubblico, portare una tenuta destinata ad occultare il proprio volto” ; che l’articolo 2 della stessa legge precisa : “I. Per la vaalutazione dell’articolo 1° , lo spazio pubblico è costituito dalle strade pubbliche e, in ugual maniera, dai luoghi aperti al pubblico o destinati ad un servizio pubblico. –II. Il divieto previsto all’articolo 1° non s’applica se la tenuta è imposta o autorizzata da disposizioni legislative o regolamentari, se è giustificata da ragioni sanitarie o da motivi professionali, se si inscrive nel quadro delle pratiche sportive, di feste o di manifestazioni artistiche o tradizionali” ; che l’articolo 3 prevede che il disconoscimento del divieto fissato all’articolo 1 ° è punito con l’ammenda prevista per le contravvenzioni di seconda classe ; 3. Considerando che ai sensi dell’articolo 4 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 : “La libertà consiste a poter fare tutto ció che non nuoce ad altri : in tal modo, l’esercizio dei diritti naturali di ogni uomo incontra come soli limiti quelli che assicurano agli altri membri della Società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti non possono essere determinati che dalla legge” ; che ai sensi dell’articolo 5 : “La legge non ha il diritto di difendere che le azioni nocive per la società. Tutto ció che non è vietato dalla legge non puó essere impedito e nessuno puó essere costretto a fare ció che essa non ordina” ; che ai sensi dell’articolo 10 : “Nessuno dev’essere disturbato circa le sue opinioni, anche religiose, purché la loro manifestazione non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla legge” ; che infine, ai sensi del terzo comma del Preambolo della Costituzione del 1946 : “La legge garantisce alla donna, in tutti i campi, diritti uguali a quelli dell’uomo” ; 4. Considerando che gli articoli 1° e 2 della legge deferita hanno per oggetto di rispondere all’apparizione di pratiche, prima eccezionali, consistenti ad occultare il proprio volto nello spazio pubblico ; che il legislatore ha ritenuto che tali pratiche possono costituire un pericolo per la sicurezza pubblica e contrastano con le esigenze minime della vita in società ; che ha ugualmente ritenuto che le donne che occultano il loro volto, volontariamente o meno, si trovano in una situazione d’esclusione e d’inferiorità manifestamente incompatibile con i principi costituzionali di libertà ed uguaglianza ; che adottando le disposizioni deferite, il legislatore ha così completato e generalizzato regole fino ad allora riservate a situazioni puntu ali a fini di protezione dell’ordine pubblico ; 5. Considerando che, avuto riguardo agli obbiettivi che si è assegnato e tenuto conto della pena istituita in caso di violazione della regola da lui fissata, il legislatore ha adottato disposizioni che assicurano, tra la salvaguardia dell’ordine pubblico e la garanzia dei diritti costituzionalmente protetti, una conciliazione che non è manifestamente sproporzionata ; che, tuttavia, il divieto d’occultare il proprio volto nello spazio pubblico non potrebbe, senza ledere eccessivamente l’articolo 10 della Dichiarazione del 1789, restringere l’esercizio della libertà religiosa nei luoghi di culto aperti al pubblico ; che, con questa riserva, gli articoli da 1° a 3 della legge deferita non sono contrari alla Costituzione ; 6. Considerando che l’articolo 4 della legge deferita, che punisce con un anno di prigione e 30 000 euro d’ammenda il fatto d’imporre ad altri l’occultamento del proprio volto e gli articoli da 5 a 7, relativi alla sua entrata in vigore e all’applicazione, non sono contrari alla Costituzione, DECIDE : Articolo 1°. - Con la riserva enunciata al considerando 5, la legge istitutiva del divieto d’occultamento del volto nello spazio pubblico è conforme alla Costituzione. Articolo 2.- La presente decisione sarà pubblicata al Journal Officiel della Repubblica francese. Deliberato dal Consiglio costituzionale nella seduta del 7 ottobre 2010, a cui partecipavano : Sig. Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Sig. Jacques BARROT, Sig.ra Claire BAZY MALAURIE, Sig.ri Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d’ESTAING, Sign.ra Jacqueline de GUILLENCHMIDT e Sig. Pierre STEINMETZ. Journal officiel del 12 ottobre 2010, p. 18345 (@2)