Decisione n° 2010-613 DC del 7 ottobre 2010

Transcript

Decisione n° 2010-613 DC del 7 ottobre 2010
Decisione n° 2010-613 DC
del 7 ottobre 2010
(Legge sul divieto di occultamento del volto nello spazio pubblico)
Il Consiglio costituzionale è stato adito, il 14 settembre 2010, dal presidente
dell’Assemblea nazionale e dal Presidente del Senato, nelle condizioni previste
all’articolo 61, secondo comma, della Costituzione, in merito alla legge che vieta
l’occultamento del volto nello spazio pubbico ;
IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE,
Vista la Costituzione,
Vista l’ordinanza n° 58-1067 del 7 novembre 1958 portante legge organica
sul Consiglio costituzionale ;
Sentito il relatore ;
1. Considerando che il presidente dell’Assemblea nazionale e il presidente
del Senato deferiscono al Consiglio costituzionale la legge che vieta l’occultamento del
volto nello spazio pubblico ; che non invocano contro questo testo alcuna contestazione
particolare ;
2. Considerando che l’articolo 1° della legge deferita dispone : “ Nessuno
puó, nello spazio pubblico, portare una tenuta destinata ad occultare il proprio volto” ;
che l’articolo 2 della stessa legge precisa : “I. Per la vaalutazione dell’articolo 1° , lo
spazio pubblico è costituito dalle strade pubbliche e, in ugual maniera, dai luoghi aperti
al pubblico o destinati ad un servizio pubblico. –II. Il divieto previsto all’articolo 1° non
s’applica se la tenuta è imposta o autorizzata da disposizioni legislative o regolamentari,
se è giustificata da ragioni sanitarie o da motivi professionali, se si inscrive nel quadro
delle pratiche sportive, di feste o di manifestazioni artistiche o tradizionali” ; che
l’articolo 3 prevede che il disconoscimento del divieto fissato all’articolo 1 ° è punito
con l’ammenda prevista per le contravvenzioni di seconda classe ;
3. Considerando che ai sensi dell’articolo 4 della Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino del 1789 : “La libertà consiste a poter fare tutto ció che non
nuoce ad altri : in tal modo, l’esercizio dei diritti naturali di ogni uomo incontra come
soli limiti quelli che assicurano agli altri membri della Società il godimento di questi
stessi diritti. Questi limiti non possono essere determinati che dalla legge” ; che ai sensi
dell’articolo 5 : “La legge non ha il diritto di difendere che le azioni nocive per la
società. Tutto ció che non è vietato dalla legge non puó essere impedito e nessuno puó
essere costretto a fare ció che essa non ordina” ; che ai sensi dell’articolo 10 : “Nessuno
dev’essere disturbato circa le sue opinioni, anche religiose, purché la loro
manifestazione non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla legge” ; che infine, ai sensi del
terzo comma del Preambolo della Costituzione del 1946 : “La legge garantisce alla
donna, in tutti i campi, diritti uguali a quelli dell’uomo” ;
4. Considerando che gli articoli 1° e 2 della legge deferita hanno per
oggetto di rispondere all’apparizione di pratiche, prima eccezionali, consistenti ad
occultare il proprio volto nello spazio pubblico ; che il legislatore ha ritenuto che tali
pratiche possono costituire un pericolo per la sicurezza pubblica e contrastano con le
esigenze minime della vita in società ; che ha ugualmente ritenuto che le donne che
occultano il loro volto, volontariamente o meno, si trovano in una situazione
d’esclusione e d’inferiorità manifestamente incompatibile con i principi costituzionali di
libertà ed uguaglianza ; che adottando le disposizioni deferite, il legislatore ha così
completato e generalizzato regole fino ad allora riservate a situazioni puntu ali a fini di
protezione dell’ordine pubblico ;
5. Considerando che, avuto riguardo agli obbiettivi che si è assegnato e
tenuto conto della pena istituita in caso di violazione della regola da lui fissata, il
legislatore ha adottato disposizioni che assicurano, tra la salvaguardia dell’ordine
pubblico e la garanzia dei diritti costituzionalmente protetti, una conciliazione che non è
manifestamente sproporzionata ; che, tuttavia, il divieto d’occultare il proprio volto nello
spazio pubblico non potrebbe, senza ledere eccessivamente l’articolo 10 della
Dichiarazione del 1789, restringere l’esercizio della libertà religiosa nei luoghi di culto
aperti al pubblico ; che, con questa riserva, gli articoli da 1° a 3 della legge deferita non
sono contrari alla Costituzione ;
6. Considerando che l’articolo 4 della legge deferita, che punisce con un
anno di prigione e 30 000 euro d’ammenda il fatto d’imporre ad altri l’occultamento del
proprio volto e gli articoli da 5 a 7, relativi alla sua entrata in vigore e all’applicazione,
non sono contrari alla Costituzione,
DECIDE :
Articolo 1°. - Con la riserva enunciata al considerando 5, la legge istitutiva del divieto
d’occultamento del volto nello spazio pubblico è conforme alla Costituzione.
Articolo 2.- La presente decisione sarà pubblicata al Journal Officiel della Repubblica
francese.
Deliberato dal Consiglio costituzionale nella seduta del 7 ottobre 2010, a cui
partecipavano : Sig. Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Sig. Jacques BARROT, Sig.ra
Claire BAZY MALAURIE, Sig.ri Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Jacques
CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d’ESTAING, Sign.ra
Jacqueline de GUILLENCHMIDT e Sig. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel del 12 ottobre 2010, p. 18345 (@2)