Detrazione per canoni di locazione
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Detrazione per canoni di locazione
Detrazione per canoni di locazione (righi E41 – E42) Rigo E41 - Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale Il rigo E41 deve essere compilato dai contribuenti titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale che si trovano in uno dei sottoelencati casi: • avere stipulato o rinnovato il contratto ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. In colonna 1 si indica il codice 1; • avere stipulato o rinnovato il contratto secondo quanto disposto dall’art. 2, c. 3, e dall’art. 4, commi 2 e 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (c.d. contratti convenzionali). Si indica il codice 2; • avere un’età compresa fra i 20 ed i 30 anni e avere stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. In tal caso è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. Si indica il codice 3. Riguardo ai predetti tre codici, si rammenta che: • nell’art. 16 del Tuir è stato inserito il nuovo comma 01 che prevede, per tutti coloro che stipulano o rinnovano ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 un contratto di locazione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, una detrazione complessivamente pari a: • 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; • 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro. Secondo l’amministrazione finanziaria, risoluzione n. 200 del 2008, la detrazione spetta anche in tutti i casi di rinnovi taciti di contratti stipulati precedentemente all’entrata in vigore della legge n. 431 del 1998, nonché nelle ipotesi di contratti stipulati successivamente ma facendo riferimento ad altra normativa tacitamente abrogata; • in relazione ai contratti di locazione a canone controllato o convenzionato di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, i contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati in base agli accordi definiti in sede locale tra le associazioni degli inquilini e quelle dei proprietari, ovvero, in mancanza di tali accordi, devono rispettare le condizioni stabilite dai decreti di cui al comma 3 dell’articolo 4 della legge n. 431 del 1998 (D.M. 5 marzo 1999 e il D.M. 30 dicembre 2002). La detrazione d’imposta è pari a 495,80 euro, nel caso in cui il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 15.493,71 euro, oppure a 247,90 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro. Si rammenta che detta detrazione non compete mai per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari stipulati con gli Istituti case popolari e, più in generale, ogni volta che il contratto sia stato stipulato tra enti pubblici e contraenti privati; • per i giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, si precisa che l’amministrazione finanziaria, nella circolare n. 34 del 2008, ha stabilito che il requisito anagrafico deve essere rispettato nel corso dell’anno (ossia, in riferimento al 2008, è ammesso alla detrazione anche chi, ad esempio, ha compiuto i 20 anni al 31 dicembre). L’agevolazione spetta per tre anni dalla stipula del contratto e si applica dai canoni di locazione stipulati a decorrere dal 2007. La detrazione di 991,60 euro è riconosciuta a condizione che non sia superato il reddito complessivo pari a 1 15.493,71 euro, e in caso di più intestari del contratto di locazione, la stessa deve essere ripartita pro-quota. Inoltre, se ad esempio vi sono 3 intestatari e solo 2 hanno i requisiti, la detrazione spetta a tali due giovani ma in misura pari ad 1/3. Il rigo E41 richiede poi la compilazione delle colonne: • • 2 (N. di giorni), in cui indicare il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale; 3 (Percentuale), in cui evidenziare la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Qualora nel corso dell’anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E41 utilizzando un nuovo modello. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi righi non può essere superiore a 365. E42 Detrazione d’imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro Il rigo E42 è destinato alla detrazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi e prendono in locazione l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per i quali è prevista, per i primi tre anni a decorrere dall’anno di variazione della residenza, una detrazione dall’imposta lorda pari a: • 991,60 euro, nel caso in cui il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 15.493,71 euro; • 495,80 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro. Il beneficio spetta soltanto ai contraenti in possesso della qualifica di lavoratore dipendente, essendo esclusi i percettori di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (agenzia delle entrate, circ. 52 del 2002). In particolare la norma richiede precise condizioni: • il contribuente deve aver trasferito o sta trasferendo la propria residenza nel comune ove svolge il proprio lavoro o in luogo ad esso limitrofo. La norma si applica anche in caso di nuove assunzioni; • il comune in cui ci si trasferisce deve essere distante dalla precedente residenza non meno di 100 chilometri e comunque deve situarsi in una regione differente. Sul piano compilativo: • nella colonna 1 si indica il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale; • nella colonna 2 si riporta la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. A differenza dei giovani di età tra 20 e 30 anni, in questo caso la percentuale deve essere determinata con riferimento ai soli cointestatari del contratto in possesso della qualifica di lavoratore dipendente. Ad esempio, nel caso di tre intestatari del contratto, di cui solo due lavoratori dipendenti, la detrazione spetta al 50% ai due dipendenti. Qualora nel corso dell’anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E42. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365. 2 Disposizioni comuni alle predette detrazioni L’articolo 16 del Tuir prevede la non cumulabilità delle predette detrazioni, potendo il contribuente fruire della più favorevole. Pertanto se nello stesso anno si posseggono i requisiti per fruire delle diverse detrazioni (ad esempio, soggetto titolare di un contratto convenzionale oppure trasferito in altra regione per motivi di lavoro), è libera facoltà del contribuente optare per la detrazione più conveniente, non potendo compilare entrambi i righi. Ad ogni buon conto, nello stesso anno possono anche coesistere le detrazioni. Ciò si verifica, ad esempio, quando nel corso dell’anno cambiano le condizioni del contribuente, che può ritrovarsi a rispettare i requisiti richiesti dai diversi commi. Il caso è stato affrontato dalla risoluzione n. 44 del 2002 dell’agenzia delle entrate, (ipotesi di un contribuente lavoratore dipendente, titolare di un contratto di locazione a canone convenzionale, che per motivi di lavoro trasferisce la propria residenza in un comune situato in altra regione e ad almeno 100 chilometri dalla precedente, prendendo in locazione un nuovo immobile adibito ad abitazione principale), che ha ammesso la fruizione di entrambe le detrazioni, rapportate ai rispettivi periodi dell’anno in cui si sono verificate le condizioni richieste dalla norma, mediante una attenta compilazione del modello di dichiarazione. Ad esempio, se il predetto trasferimento è avvenuto il 1° luglio, il contribuente avrà diritto, in funzione del reddito, alla detrazione prevista per il canone di locazione convenzionale rapportata a 181 giorni (rigo E41) e a quella per il trasferimento di lavoro dipendente per i restanti 214 giorni (rigo E42). Il nuovo comma 1-sexies del citato art. 16 del Tuir, infine, prevede la restituzione della detrazione non fruita nelle ipotesi di incapienza. Ciò avviene in riferimento ad ognuna delle detrazioni che trovano indicazione nei righi E41 e E42. La non capienza, però, deve essere verificata esclusivamente in riferimento alle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del Tuir (ossia le detrazioni per carichi di famiglia e le detrazioni per lavoro dipendente e altro), essendo escluse le detrazioni per i diversi oneri quali ad esempio le spese mediche, i mutui, le assicurazioni etc. L’agenzia delle entrate nella circolare n. 34 del 2008 ha precisato che l’incapienza presuppone la presenza di un reddito su cui calcolare l’imposta lorda. L’importo non fruito così determinato è riconosciuto all’avente diritto. 3