Cinema, la locandina paga l`imposta

Transcript

Cinema, la locandina paga l`imposta
SENTENZE TRIBUTARIE
Cinema, la locandina
paga l’imposta
Per il cinema ubicato all’interno di un centro
commerciale, i mezzi pubblicitari che riportano
le locandine dei film in programmazione scontano
comunque l’imposta comunale sulla pubblicità,
qualora i manifesti siano apposti in luoghi comuni
a tutti gli esercizi commerciali, quali il parcheggio
esterno o i corridoi del centro commerciale. Non
opera, in tali casi, l’esenzione stabilita dall’articolo
17, comma 1, lettera c), del dlgs n. 507/93, applicabile solamente laddove le locandine siano esposte
all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni
del cinema stesso. È quanto si legge nella sentenza n.
313/02/15 della Ctp di Como, depositata lo scorso 7
agosto. Il collegio si pronuncia sul ricorso proposto
da un cinema d Cantù, la cui struttura è ubicata
all’interno di un centro commerciale, contro un avviso di accertamento recante una maggior imposta
comunale di pubblicità. Oggetto della diatriba erano
delle insegne luminose riportanti le locandine dei
film in programmazione. Il ricorrente richiamava
l’agevolazione prevista dall’articolo 17, comma 1,
lettera c), del dlgs n. 507/93, secondo cui è esente
dall’imposta «la pubblicità comunque effettuata
all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni
dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferi-
sca alle rappresentazioni in programmazione». La
Commissione, dopo aver analizzato attentamente
l’ubicazione delle locandine in parola, supportata
dalla documentazione fotografica allegata agli atti
del procedimento, ha rigettato il ricorso. La norma
richiamata, infatti, è una disposizione di carattere
eccezionale e va interpretata in maniera rigida. Per
cui, nel caso in questione, riveste un ruolo fondamentale il fatto che le locandine fossero posizionate
all’interno del parcheggio del centro commerciale
(su di un pannello luminoso) e nella galleria dello
stesso; quindi, in luoghi comuni ai diversi esercizi
commerciali ospitati dalla struttura. «Entrambi i
luoghi dove sono ubicati i predetti mezzi pubblicitari»,
si legge nella sentenza, «non soddisfano i requisiti
della norma invocata perché non si trovano all’interno
ai locali del cinema, né possono dirsi esposti sulle
facciate esterne dello stesso o sulle recinzioni». Non
può invocarsi, in tal caso, l’esenzione prevista dal
citato articolo 17 che, in quanto norma eccezionale,
va applicata solamente ai casi di stretta aderenza
alle fattispecie previste. Niente esenzione, dunque,
per le locandine esposte all’interno del centro commerciale, in luoghi comuni ai diversi esercizi.
Benito Fuoco
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
[omissis]
Il ricorso è stato presentato con esclusivo riferimento a due di mezzi pubblicitari contemplati nell’avviso di accertamento oggetto di impugnazione ed in
particolare al «pannello con manifesti
dei film» e «all’espositore presso ingresso», entrambi ubicati presso le sale
cinematografiche di …..
Dei due mezzi succitati sono state allegate rappresentazioni fotografiche nelle
controdeduzioni della… SPA come da
documenti 4 e 5 (foto contrassegnate
anche nelle lettere N ed H dell’avviso di
accertamento).
La norma invocata da parte ricorrente
recita che l’esenzione opera per «la pubblicità, comunque effettuata all’interno,
sulle facciate esterne o sulle recinzioni
dei locali di pubblico spettacolo qualora
si riferisca alle rappresentazioni in programmazione».
I mezzi pubblicitari oggetto di contestazione, ancorché riportino le locandine
dei film in programmazione, non risul-
6
tano ubicati in nessuno dei luoghi previsti dalla norma invocata e ciò appare
sufficiente a ritenere l’inapplicabilità
giacché trattasi di norme eccezionali di
stretta interpretazione.
In particolare, il pannello con manifesti del film di cui all’allegato 4) delle
controdeduzioni della parte convenuta è collocato all’esterno dei locali di
pubblico spettacolo, su una montagnola
che sovrasta l’area di parcheggio del …
dove, tra i vari esercizi commerciali, si
trova il cinema .
L’allegato 5, ossia quello relativo
all’espositore con i film in programmazione, si trova nella galleria interna
del Centro Commerciale… all’imbocco delle scale che conducono al piano
superiore dove, tra i vari esercizi commerciali, si trovano anche le sale cinematografiche.
Pertanto, entrambi i luoghi dove sono
ubicati i predetti mezzi pubblicitari non
soddisfano i requisiti della norma invocata perché si non si trovano all’interno
dei locali del cinema, né possono dirsi
esposti sulle facciate esterne dello stesso, né possono dirsi presenti sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo
(peraltro neppure presenti nel caso di
specie).
In definitiva, non sussistono nella fattispecie all’esame della C.T.P. i presupposti per l’esenzione invocata e il
ricorso deve essere respinto perché infondato.