Cinema, la locandina paga l`imposta
Transcript
Cinema, la locandina paga l`imposta
SENTENZE TRIBUTARIE Cinema, la locandina paga l’imposta Per il cinema ubicato all’interno di un centro commerciale, i mezzi pubblicitari che riportano le locandine dei film in programmazione scontano comunque l’imposta comunale sulla pubblicità, qualora i manifesti siano apposti in luoghi comuni a tutti gli esercizi commerciali, quali il parcheggio esterno o i corridoi del centro commerciale. Non opera, in tali casi, l’esenzione stabilita dall’articolo 17, comma 1, lettera c), del dlgs n. 507/93, applicabile solamente laddove le locandine siano esposte all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni del cinema stesso. È quanto si legge nella sentenza n. 313/02/15 della Ctp di Como, depositata lo scorso 7 agosto. Il collegio si pronuncia sul ricorso proposto da un cinema d Cantù, la cui struttura è ubicata all’interno di un centro commerciale, contro un avviso di accertamento recante una maggior imposta comunale di pubblicità. Oggetto della diatriba erano delle insegne luminose riportanti le locandine dei film in programmazione. Il ricorrente richiamava l’agevolazione prevista dall’articolo 17, comma 1, lettera c), del dlgs n. 507/93, secondo cui è esente dall’imposta «la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferi- sca alle rappresentazioni in programmazione». La Commissione, dopo aver analizzato attentamente l’ubicazione delle locandine in parola, supportata dalla documentazione fotografica allegata agli atti del procedimento, ha rigettato il ricorso. La norma richiamata, infatti, è una disposizione di carattere eccezionale e va interpretata in maniera rigida. Per cui, nel caso in questione, riveste un ruolo fondamentale il fatto che le locandine fossero posizionate all’interno del parcheggio del centro commerciale (su di un pannello luminoso) e nella galleria dello stesso; quindi, in luoghi comuni ai diversi esercizi commerciali ospitati dalla struttura. «Entrambi i luoghi dove sono ubicati i predetti mezzi pubblicitari», si legge nella sentenza, «non soddisfano i requisiti della norma invocata perché non si trovano all’interno ai locali del cinema, né possono dirsi esposti sulle facciate esterne dello stesso o sulle recinzioni». Non può invocarsi, in tal caso, l’esenzione prevista dal citato articolo 17 che, in quanto norma eccezionale, va applicata solamente ai casi di stretta aderenza alle fattispecie previste. Niente esenzione, dunque, per le locandine esposte all’interno del centro commerciale, in luoghi comuni ai diversi esercizi. Benito Fuoco LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA [omissis] Il ricorso è stato presentato con esclusivo riferimento a due di mezzi pubblicitari contemplati nell’avviso di accertamento oggetto di impugnazione ed in particolare al «pannello con manifesti dei film» e «all’espositore presso ingresso», entrambi ubicati presso le sale cinematografiche di ….. Dei due mezzi succitati sono state allegate rappresentazioni fotografiche nelle controdeduzioni della… SPA come da documenti 4 e 5 (foto contrassegnate anche nelle lettere N ed H dell’avviso di accertamento). La norma invocata da parte ricorrente recita che l’esenzione opera per «la pubblicità, comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione». I mezzi pubblicitari oggetto di contestazione, ancorché riportino le locandine dei film in programmazione, non risul- 6 tano ubicati in nessuno dei luoghi previsti dalla norma invocata e ciò appare sufficiente a ritenere l’inapplicabilità giacché trattasi di norme eccezionali di stretta interpretazione. In particolare, il pannello con manifesti del film di cui all’allegato 4) delle controdeduzioni della parte convenuta è collocato all’esterno dei locali di pubblico spettacolo, su una montagnola che sovrasta l’area di parcheggio del … dove, tra i vari esercizi commerciali, si trova il cinema . L’allegato 5, ossia quello relativo all’espositore con i film in programmazione, si trova nella galleria interna del Centro Commerciale… all’imbocco delle scale che conducono al piano superiore dove, tra i vari esercizi commerciali, si trovano anche le sale cinematografiche. Pertanto, entrambi i luoghi dove sono ubicati i predetti mezzi pubblicitari non soddisfano i requisiti della norma invocata perché si non si trovano all’interno dei locali del cinema, né possono dirsi esposti sulle facciate esterne dello stesso, né possono dirsi presenti sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo (peraltro neppure presenti nel caso di specie). In definitiva, non sussistono nella fattispecie all’esame della C.T.P. i presupposti per l’esenzione invocata e il ricorso deve essere respinto perché infondato.