La crisi economica in corso ormai da oltre un quinquennio
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La crisi economica in corso ormai da oltre un quinquennio
LE CAUSE E CIRCOSTANZE DEL DISSESTO E LA CRISI IN CORSO. La crisi economica in corso ormai da oltre un quinquennio costituisce, per l’ufficio e per gli “attori” interessati a vario titolo dal suo governo, motivo di riflessione comune, nel tentativo di provvedere al costante adeguamento strategico delle scelte interpretative e gestionali interessate dalle procedure concorsuali. La “moderna liquidità normativa” del sistema concorsuale, oggetto di un processo riformatore ininterrotto e spesso incoerente, richiede all’interprete un’opera di costante adeguamento e lettura degli istituti che l’incedere della crisi rende spesso frettoloso: la ricerca degli orientamenti costituisce pertanto una necessità impellente, che vede gli attori sociali impegnati in un’opera di tessitura sistematica sempre fragile e precaria. La necessità di superare la precarietà degli approcci muove dalla ricognizione delle cause e circostanze del dissesto, in una logica d’azione cooperativa tra gli attori del sistema concorsuale già sperimentata dall’ufficio in anni passati. I fondamenti teorici del diritto concorsuale, del diritto societario e della teoria aziendale, hanno guidato la sezione e il gruppo di lavoro nell’aggiornamento del questionario, che vede nell’ICT uno strumento ineludibile di “rappresentazione cognitiva” dell’azione realizzata dall’ufficio e dagli attori che con esso collaborano: nella consapevolezza che : 1. Il diritto concorsuale e societario sono chiamati ad un ripensamento complessivo della loro storica relazione: le deroghe recentemente introdotte, quanto a regime dei finanziamenti operati dai soci ( art.182- quater l. f.) e regolazione del capitale in presenza di perdite ( artt. 182 –sexies l.f.), non sanciscono soltanto una soglia di irrilevanza del regime ordinario, ma ridefiniscono una relazione tra esercizio d’impresa e crisi che merita una riflessione più articolata rispetto alla riduttiva e pacificante codificazione di regola/eccezione. L’eccezione – con l’incedere della crisicorrode sempre più lo spazio di operatività della regola, ne mina in profondità la sua dinamica precettiva perché non si limita a sanzionarne la rinnovata valenza ( art 182 quater l.f. ) ovvero la strategica irrilevanza ( art 182 –sexies), ma combina le azioni normative prima scisse di sistemi normativi irrelati, costruendo un “genoma” concorsuale nuovo e mai sperimentato. 2. Il concordato preventivo costituisce un luogo di sperimentazione normativa costante per il legislatore che sembra demandare ad un istituto, una volta minore, del diritto concorsuale, una capacità antidotica mai prima 1 riconosciuta: gli orientamenti e i disorientamenti registrati non sono pertanto il portato di una precarietà di impianto degli istituti via via introdotti, ma di una sostanziale porosità del tessuto normativo che non consente di tracciare linee giuda, di definire istituti capaci di forza gravitazionale propria. 3. La continuità aziendale costituisce una condizione problematica non solo per imprese deboli ma anche per le imprese sane. Il pericolo di rapida contaminazione e propagazione delle patologie aziendali in mercati sempre più integrati ed interrelati costituisce un fattore di rischio ulteriore per le reti aziendali, per i distretti, per i cluster ed in genere per i settori industriali mai troppo considerato: raramente le imprese sono dotate di sistemi di sorveglianza e di indicatori di allerta, di sistemi di pianificazione aziendale (strategica ed operativa) che consentano approcci prudenziali e valutazioni ponderate rischio/rendimento sostenibili per l’impresa, tanto più indispensabili in un contesto economico, quale l’attuale, caratterizzato dall’accentuazione della pressione competitiva e da turbolenze improvvise seguite da lunghe pause di stagnazione. Né infine va sottaciuto come i traumi dei passaggi generazionali negli assetti proprietari, la contaminazione delle diversificazioni finanziarie ed immobiliari nelle prospettive strategiche delle imprese industriali, la riduzione dei cicli di vita e maturità dei prodotti, l’accentuazione dell’andamento declinante di imprese storiche, i diffusi livelli di sottocapitalizzazione e di elevata esposizione all’indebitamento specialmente bancario, l’allungamento del ciclo monetario connesso al crescente dilazionamento del credito commerciale, concorrono all’innalzamento del rischio d’impresa in un tessuto economico ed industriale quale quello del distretto di Bologna. La crisi d’impresa non si pone più, per le procedure concorsuali, come connotazione storica della propria azione, situazione di indissolubile monopolio della propria ragion d’essere, ma rimanda sempre più spesso all’azione realizzata dagli organi della procedura sorretta da criteri di corretta gestione economica: si ricerca cioè, nella prassi concreta, una nuova legittimazione dell’azione concorsuale, intanto capace di definire forme di liquidazione non dispersiva delle risorse in quanto interlocutore «economicamente e non solo istituzionalmente» corretto, capace così di promuovere l’assenso delle parti sociali e degli investitori istituzionali. Emerge così una propensione allo studio dei casi, alla costruzione di leading case “gestionali” prima non conosciuta dal diritto fallimentare1, con Per tutti, le uniche analisi reperibili negli anni 90 riguardano i casi Tripcovich e Ferruzzi su il Fallimento,. 9 1996; il caso Parmalat non registra un’analisi complessiva quale l’insolvenza normata indubbiamente meritava. 2 1 un’azione per molti versi speculare (e concorrenziale) a quella che sorregge la teoria aziendale nell’analisi dei grandi dissesti.2 Nel contesto appena tratteggiato, l’analisi della cause e circostanze della crisi appare pertanto uno strumento ineludibile per assicurare consapevolezza strategica agli attori sociali dell’insolvenza. La crisi aziendale occupa ormai dagli anni ’70 uno spazio quanto mai definito nell’ambito delle teorie aziendalistiche3, e diviene oggetto di analisi e confronto per la definizione della nozione stessa di impresa, momento privilegiato di verifica delle concezioni teoriche come delle analisi empiriche: ciò nella consapevolezza che la crisi costituisce non un fenomeno ciclico per l’impresa, quanto l’aggravamento di una fase negativa di “tipo strutturale”4. Le teorie dell’impresa, nella valutazione della crisi aziendale, manifestano la loro spesso radicale diversità, contribuiscono ad un (ri)posizionamento teorico ricco di conseguenze dogmatiche, provvedono alla elaborazione di strumenti conoscitivi e di modalità operative estremamente sofisticati: lo scenario prescelto non conosce limiti territoriali, guarda all’impresa nella dimensione internazionale innescata dal mercato e dalla concorrenza, assumendo le differenze “ambientali” e di sistema, a motivo di ulteriore verifica delle ragioni concorrenziali in cui opera il sistema impresa. La panoramica internazionale dei meccanismi di seconda linea ha costituito motivo di generale allineamento negli anni 2005 2013 del sistema concorsuale italiano rispetto all’evoluzione registrata con maggiore tempestività da altri ordinamenti, allineamento spesso veicolato da un approccio ideologico, e per ciò stesso fragile ed incerto, caratterizzato dalla costante incompiutezza sistematica e privo di meccanismi di contestualizzazione istituzionale quanto mai necessari ad assicurare coerenza e produttività sociale al formante giudiziario dell’insolvenza. Salvo pregevoli eccezioni del passato5, lo studio dei costi del fallimento, inteso come “costi che un’impresa sostiene nella situazione di crisi ufficializzata in una procedura giudiziaria o semplicemente espressa dallo stato di insolvenza” non risulta per intero avviato: l’assenza di un articolato strumento conoscitivo, capace di reperire e selezionare l’informazione ricercata, produce una dimensione di facile quanto generalizzato oscurantismo conoscitivo sulla dimensione assicurata dall’intervento giudiziale, cosicché l’approccio non può che essere guidato dal “senso comune” che le procedure concorsuali hanno sedimentato negli operatori piuttosto che da una Si veda ad es. Il caso Rizzoli in Guatri, Turnaround op. cit. Sul punto, si rimanda agli studi degli anni 70 -90 di Guatri, Brugger, Forestieri, Provasoli, Bastia 4Guatri, op. cit. pag. 15. 5 Barontini R. 1996, Costi del fallimento e gestione della crisi nelle procedure concorsuali, manoscritto non pubblicato. 3 2 3 articolata analisi dei meccanismi che presiedono alla sua produzione.6 Mentre l’analisi delle spinte motivazionali che presiedono alle scelte dei workout stragiudiziali sembra giunta a ricostruzioni di quadro quantomeno esaustive, capaci di rendere la complessità dei fattori che concorrono alla definizione dello strumento7, le procedure concorsuali conoscono, nel migliore dei casi, un’analisi «tematica degli istituti» che privilegia la dimensione processuale dell’intervento sulla complessiva dimensione economica, che compare come «prodotto minore» solo nelle statistiche giudiziarie ISTAT, dove la qualità del fenomeno imprenditoriale oggetto di intervento concorsuale degrada a pochi e irrelati dati conoscitivi8: “efficienza allocativa, efficienza operativa, spinte incentivanti”costituiscono predicati costanti delle operazioni di ristrutturazione, capaci di evidenziare, sul fronte opposto, il monocromatismo processuale dell’intervento concorsuale quand’anche veicolato dal nuovo concordato, tanto più deleterio laddove si consideri la sempre più accentuata propensione informativa vissuta dall’impresa nelle sue relazioni con la società civile.9 L’analisi dei modelli istituzionali di intervento passa necessariamente attraverso una riscoperta del «dato», inteso quale leva conoscitiva indispensabile per un’opera di riposizionamento strategico delle procedure concorsuali, che sappia assumere i tratti distintivi della crisi d’impresa a ragione qualitativa del proprio intervento: qui la perdita di significato distintivo delle procedure concorsuali costituisce non tanto l’esempio di un «appiattimento» culturale, quanto piuttosto l’effetto di una mancanza di strumenti conoscitivi altri, capaci di restituire moderna consapevolezza e selettiva modularità allo strumentario processuale utilizzato. Pur a fronte della ampiezza di contributi dottrinari al riguardo10, le procedure fallimentari scontano dal punto di vista informativo, un momento di oscurantismo grave ed immotivato: il «formante giudiziario»11 dell’insolvenza risente di una visione episodica del proprio intervento caratterizzato dalla necessità di assicurare coerenza ad una narrazione normativa priva di valenza sistematica. Gli orientamenti e i 6Il fenomeno riguarda anche le procedure di Amministrazione Straordinaria su cui si veda Floreani A., L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: un’analisi delle procedure dal 1979 al 1996, manoscritto ad oggi non pubblicato. Osserva l’autore in apertura come « la LEGGE Prodi, pur in vigore da oltre 25 anni, coinvolgendo oltre 60 gruppi e quasi 500 imprese, non ha ancora dato luogo, a conoscenza dello scrivente, ad alcun studio empirico sistematico sull’argomento «. 7 Si veda Belcredi M. Le ristrutturazioni stragiudiziali delle aziende in crisi in Italia nei primi anni ’90 – manoscritto non pubblicato (1995), che opera una attenta selezione per advisors e banche, dei fattori che, in ragione di esperienze passate, li hanno indotti a preferire la soluzione extraconcorsuale. 8 Sul punto si veda la ampia analisi di Barontini R.. op. cit., Costi del fallimento e gestione della crisi delle procedure concorsuali che osserva come « la carenza degli studi proposti sul tema è in gran parte determinata dall’enorme difficoltà nel reperire anche le più semplici informazioni relative a tali procedure». 9 Si veda sul punto Per Olof Berg e Pasquale Gagliardi Immagini dell’impresa: Lo studio del rapporto tra l’organizzazione e il suo ambiente nella prospettiva simbolica, in Le imprese come culture pag 322; in particolare pag 327 « Nessuna organizzazione esiste nel vuoto, tutte debbono in qualche modo porsi in relazione con il mondo esterno e persino l’organizzazione più isolata ed eccentrica ha una qualche tipo di scambio con il proprio contesto. Anche lo scambio più fattuale e strumentale esige un modello concordato di interazione, un insieme di regole, codici, usanze che rendono lo scambio possibile e “restano” relativamente stabili nel tempo. Questi modelli di raccordo tra sistemi di senso derivano dall’esigenza (ed esprimono l’esigenza) di coerenza tra campi simbolici interni ed esterni” 10 Bastia P, op. cit. pag. 115: si può quindi ritenere che oggi non possediamo una tassonomia dei fenomeni di crisi aziendale che possa considerarsi pressoché definitiva ed esaustiva. 11 Si veda sulla nozione di formante; Sacco Rodolfo, il Formante in Digesto civ. discipline privatistiche, pag. 438; Pascuzzi, Il diritto tra tomi e Bit, Padova 1997, pag. 36 “affinché i formanti possano svolgere il loro ruolo (quale esso sia) è necessario che gli stessi siano conosciuti o quanto meno conoscibili dalla collettività e, in particolar modo, dagli operatori (pratici e ordinari), 4 disorientamenti registrati dal nuovo concordato preventivo su tematica ad alto impatto concorsuale ne sono testimonianza concreta. La “vocazione informativa” minore del processo da insolvenza si costruisce: a. nel carattere spesso minore della motivazione dei decreti emessi in sede di concordato e della sentenza dichiarativa di fallimento: la riforma del concordato preventivo registra una crescita del formante giudiziario su aspetti di diritto concorsuale confinario ( es. attestazione, fattibilità, continuità e prededuzione) senza peraltro consentire un monitoraggio costante della singola insolvenza normata, del suo andamento gestionale, degli esiti conseguiti rispetto alle attese programmate; b. nella natura endoprocessuale degli atti (relazioni) che veicolano l’analisi operata dagli organi della procedura: la relazione ha come suo destinatario privilegiato il giudice (art. 33 l. f.) ovvero la adunanza dei creditori (art. 174 e 189 l. f.), ovvero la procura della repubblica per la rilevanza penale assunta dai comportamenti osservati dall’imprenditore insolvente; c. nell’approccio culturale alla impresa insolvente che riduce il processo, sia esso concordatario che fallimentare, a procedimento di liquidazione dei beni dell’impresa, esito ultimo di un mercato retto dalla legge darwiniana della selezione naturale. La ricchezza conoscitiva spiegata all’interno delle procedure concorsuali resta patrimonio interno del processo, condiviso dai soli soggetti alla stessa preposti, “patrimonio separato” dal circuito delle idee e del mercato; l’espulsione dal mercato della impresa insolvente si traduce nel dissolvimento di ogni vincolo conoscitivo, di ogni relazione epistemologica tra impresa e società civile12. Le procedure interiorizzano il precetto organizzativo della separatezza concorsuale assumendo a propria funzione istituzionale la “rottura” di ogni nesso comunicativo tra impresa e mondo esterno: l’elaborazione conoscitiva si limita alla compilazione dei moduli ISTAT, all’atto dell’apertura e chiusura del fallimento producendo una dimensione di inattualità cognitiva, tanto più grave se paragonato alla crescente velocità delle mutazioni di contesto e di qualità imprenditoriale conosciute dalla moderna economia.13 E’ stato detto che nel terzo millennio, la produttività è data dall’azione della conoscenza sulla conoscenza, dalla sedimentazione di prassi cognitive, dalla predisposizione collettiva di moduli e veicoli esperienziali capaci di innescare sequenze Ciò è tanto più significativo laddove si consideri come in sede di analisi organizzativa si mette in risalto come «i sistemi aziendali sono sistemi aperti anche in quanto esistono dei flussi informativi che mantengono continuamente collegati l’ambiente interno con quello esterno: un sistema aziendale senza relazione informativa con l’esterno cessa di esistere» 13 Su cui si rimanda a Dioguardi, L’impresa nella società del Terzo millennio, Bari, 1995. 12 5 rappresentative, paradigmi operazionali. Queste sono le ragioni che motivano la sezione IV del Tribunale di Bologna alla costante registrazione delle cause e circostanze del dissesto, che deve essere condotta : a) mediante la stesura di una relazione, ex art 33 e 172 l.fall, che sia ordinata per capitoli e paragrafi nel modello predisposto dalla sezione ( allegato 1): il modello “narrativo”nasce dalla riduzione semplificante delle informazioni rilevanti censite dopo una lunga fase di analisi comparativa dei dati prodotti dalle relazioni depositate nelle procedure in essere presso l’ufficio ( allegato 2); del pari, i paragrafi oggetto di rilevanza per gli uffici della Procura, dovranno essere accompagnati dalla redazione del formulario elaborato con riferimento alle ipotesi di reato riscontrate ( allegato 3); b) mediante la redazione di un “ foglio elettronico” che consentirà l’elaborazione dei dati e delle informazioni censite dalle singole procedure, che saranno oggetto di analisi e discussione seminariale in un incontro in corso di programmazione; Nel terzo millennio, l’azione di ognuno degli attori sociali ha valore solo in quanto capace di connessione cognitiva con l’azione spiegata da altri, superando la “contingenza fallimentare” della singola crisi inespressiva perché irrelata: la “contingenza fallimentare” ri-trova così la sua regola fondativa nella consapevolezza di quanti cercano – pur nella difficoltà del momento – di preservare il valore sociale del proprio ruolo. Dott. Pasquale Liccardo Pres. Sez.IV Fallimentare 6