Lega Navale Italiana

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Lega Navale Italiana
Lega Navale Italiana
Sezione di Mola di Bari
REGOLAMENTO DEI SERVIZI NAUTICI
Art. 1 - GENERALITA’ E DEL DIRITTO AL POSTO BARCA
I
I Soci Ordinari regolarmente iscritti alla Sezione, in regola con il tesseramento dell’anno in
corso e con il pagamento delle quote supplementari, e che sono legalmente in possesso
della qualifica di socio da almeno un anno , possono essere ordinariamente autorizzati,
tenuto conto della capacità ricettiva dei pontili e della disponibilità dei posti barca a terra, a
tenere le imbarcazioni di loro proprietà o nella loro legale disponibilità , ormeggiate ai
pontili della Lega Navale Italiana nel porto di Mola di Bari o negli spazi a terra a ciò
destinati.
II
All’atto della richiesta del posto barca, la domanda formulata su apposito modulo e consegnata in
segreteria entro il 30 Settembre dell’ anno in corso, sarà inserita tra quelle in lista d’attesa
redatta secondo i criteri stabiliti dal successivo Art.2 e secondo le specifiche di categoria e
caratteristiche dell’imbarcazione. Per categoria e caratteristiche delle imbarcazioni si
intendono :
a) Vela o Motore ( categorie )
b) Lunghezza,Larghezza,Pescaggio ( caratteristiche)
III
Nell’ambito della caratteristica relativa alla lunghezza delle imbarcazioni, si istituiscono delle fasce
di appartenenza così determinate:
fascia dai 4,01 ( o meno ) ai 6,00 metri,
fascia dai 6,01 a 8,00 metri,
fascia da 8,01 a 10,00 metri ,.
fascia da 10,01 a 12,00 metri .
IV
Possono essere concesse ugualmente autorizzazioni all’ormeggio a Soci ordinari che si siano
particolarmente distinti nelle attività istituzionali o sportive in campo nazionale o
comprensoriale, anche se non hanno ancora compiuto un anno associativo. Tali scelte sono
di competenza del Presidente di Sezione, l’accettazione è di competenza del Consiglio
Direttivo di Sezione, mentre la relativa definizione dell’ubicazione è di competenza della
Direzione Nautica di banchina.
V
VI
Le autorizzazioni ordinarie sono di competenza del Consiglio Direttivo di Sezione, su richiesta e
previa relazione tecnica della Direzione Nautica e sono concesse a seguito di domanda
scritta presentata in Segreteria dall’interessato per mezzo dell’apposito modulo, sempre che
la sua imbarcazione sia in regola con i documenti di bordo e l’assicurazione obbligatoria.
L’autorizzazione è personale e incedibile e, col modulo di richiesta, dovranno essere presentati
fotocopie del titolo di proprietà, se trattasi di imbarcazione iscritta, o del certificato d’uso del
motore, se trattasi di natante non iscritto, unitamente al certificato d’assicurazione
Responsabilità Civile Natanti (RCN) ed incendio e furto.
Il Consiglio Direttivo di Sezione, su richiesta e previa relazione tecnica della Direzione
Nautica, qualora si dovessero verificare condizioni particolari , si riserva il diritto di non
inserire il socio nella graduatoria per assegnazione del posto barca a causa di giustificati e
provati motivi.
VII
Il Socio assegnatario decade dalla concessione del posto barca per i seguenti motivi:
a. perdita della qualità di Socio, per una delle cause di cui all’art.8 dello Statuto ;
b. mancato pagamento della quota di iscrizione dell’unità da diporto al Registro del
Naviglio della L.N.I. ;
c. inosservanza grave delle norme del presente Regolamento interno;
d. mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell’unità da
diporto. La Direzione Nautica provvederà alla rimozione dell’unità ( art.75 Cod.
Navigazione) in caso di affondamento dell’unità o semi sommersa, a spese del Socio;
e. mancata occupazione del posto barca oltre i tempi stabiliti dal successivo Art. 10/v;
f. mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle imbarcazioni o cose altrui o
alle strutture della Sezione;
g. rifiuto non giustificato e continuato di mettere a disposizione della struttura periferica la
propria imbarcazione in occasione di manifestazioni sportive o attività istituzionali;
h. uso del posto come parcheggio totalmente inoperoso dell’unità da diporto;
VIII
Il Socio assegnatario di posto barca cui è stato inflitto il provvedimento di sospensione dalla
frequenza della sede sociale e nautica o della sospensione dell’esercizio dei diritti di Socio in
via disciplinare o precauzionale, può accedere alla sede nautica esclusivamente per
accudire alla manutenzione della propria imbarcazione, per assicurarne la conservazione e
la sicurezza degli ormeggi in caso di condizioni meteo-marine avverse, nonché per
rimuoverla in caso sia decaduto dalla concessione o richieda di trasferirla in un’altra
struttura esterna per la durata della sospensione.
Art. 2 DELLA LISTA D’ATTESA
I
La lista d’attesa viene elaborata dalla Direzione Nautica e approvata dal Consiglio Direttivo di
Sezione entro il 30 novembre di ciascun anno. Entra in vigore dalla data di approvazione e
resta in vigore sino all’approvazione della lista d’attesa dell’anno successivo. La segreteria
provvede all’immediata pubblicazione della stessa non appena approvata.
II
La pubblicazione della lista d’attesa conferisce un’aspettativa di diritto ai Soci in essa iscritti.
Essa non può essere modificata né possono essere deliberate deroghe alla graduatoria se
non per errori di calcolo o attribuzioni di punti o per decadenza della concessione sancita in
base al presente Regolamento.
III
La lista di attesa viene elaborata al fine di formare una graduatoria in base alla quale saranno
assegnati i posti barca, tenute presenti la categoria e la fascia di appartenenza dell’unità di
cui Art. 1/III.
IV
I punti di merito in base ai quali viene formata la graduatoria della lista d’attesa, sono
assegnati secondo i seguenti criteri:
a) 1 punto per ogni anno o frazione di anno di anzianità d’iscrizione ininterrotta alla
Sezione della L.N.I. di Mola di Bari
b) 3 punti per ogni anno o frazione di anno di carica come Delegato Regionale o Presidente
di Sezione;
c) 2 punti per ogni anno o frazione di anno di partecipazione come Consigliere del
Consiglio Direttivo di Sezione;
d) 1,5 punto per ogni anno o frazione di anno di partecipazione come Consigliere del
Consiglio dei Revisore dei Conti di Sezione ;
e) 1 punto per ogni anno o frazione di anno di partecipazione come Consigliere del
Consiglio dei Probiviri di Sezione ;
f) 1 punto per ogni anno o frazione di anno con l’incarico di Direttore Tecnico del Gruppo
Sportivo;
g) 1 punto per ogni anno o frazione di anno con l’incarico di Istruttore dei corsi nautici;
h) 1,5 punto per ogni volta che il Socio mette a disposizione della Sezione la propria
imbarcazione per manifestazioni sociali, senza alcun tipo di rimborso spese;
i) 1 punto per ogni volta che il Socio si mette a disposizione della Sezione durante
manifestazioni sociali o sportive offrendo la sua opera al fine di cooperare alla migliore
riuscita delle stesse;
j) 1 punto per ogni volta che il Socio svolge attività in favore della Sezione per specifici
incarichi non retribuiti o per meriti specificatamente deliberati dal Consiglio Direttivo;
k) 1,5 punto per ogni volta che il Socio si è classificato entro i primi 3 posti in
manifestazioni Provinciali, Regionali, Nazionali o Internazionali, negli sport rientranti
nelle finalità istituzionali la cui federazione sia riconosciuta dal CONI ;
l) -3 punti ( negativi da sottrarre) nel caso in cui il Socio rifiuta, senza plausibile
giustificazione, di mettere a disposizione della Sezione la propria imbarcazione, o per
gravi mancanze o rispetto delle norme del presente Regolamento dei Servizi Nautici
N.B. I punteggi relativi alle lettere a, b, c, d, e, f, g sono interamente cumulabili negli anni, mentre i
punteggi relativi alle lettere h, i, j e k sono assegnati per l’anno in corso e sono cumulabili nella quota del
10% per gli anni successivi.
V
Ove vi sia parità di punteggio, si assegnerà il posto barca per anzianità di iscrizione ed in caso di
ulteriore parità per sorteggio.
VI
In ogni caso l’attribuzione dei punti è subordinata alla condizione che per le suddette attività non
sia corrisposto nessun emolumento, in qualsiasi forma. I punteggi, attribuiti ai soci
comproprietari di unità da diporto, non sono cumulabili fra loro per la formazione della
graduatoria.
Il Consiglio Direttivo di Sezione , in caso di necessità o ove lo ritenesse necessario per adeguare
alla realtà locale il criterio di assegnazione dei punteggi, potrà modificarli o aggiungere altri a
secondo le esigenze riscontrate, tenendo sempre presente ed attenendosi al dettato
dell’Art.35.3 comma 3b del Regolamento Nazionale ed ai principi enunciati nella circolare n°
134 del 16/11/1993.
Il Socio che ritenga sia stato commesso un errore nell’attribuzione dei punteggi e di essere stato
danneggiato nella formazione della graduatoria, deve presentare ricorso scritto al Presidente
entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione della lista d’attesa, fornendo in dettaglio le
motivazioni. La decisione presa dal Presidente, in prima istanza, deve essere comunicata per
iscritto al Socio entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’esposto. Avverso l’eventuale
soluzione a lui contraria adottata dal Presidente, il Socio può avanzare ulteriore ricorso, entro
15 giorni dalla data della comunicazione e tramite la Presidenza stessa, al Collegio dei Probiviri
della Sezione che vaglierà, in seconda istanza, in piena autonomia e con le più ampie facoltà di
prova, le argomentazioni del ricorso e le deduzioni della Presidenza, per deliberare il giudizio
finale, definitivo e inappellabile sulla vertenza. Ogni ricorso inviato direttamente alla
Presidenza Nazionale, al suo Organo dei Probiviri o al Collegio dei Probiviri di Sezione è da
considerarsi irrituale per cui non potrà avere alcun seguito e sarà rigettato.
VII
Nei casi di trasferimento di un socio da una struttura periferica ad un’altra (art.7 comma 7 del
Regolamento Statuto) l’anzianità alla LNI decorre dall’anno di prima iscrizione, invece per
determinare la graduatoria nella fruizione dei servizi sociali (posto barca) l’anzianità è valutata
dal giorno, mese ed anno in cui il socio si è trasferito nella nuova struttura periferica.
Art. 3 – DEI PONTILI E DELLE BANCHINE
Per pontili, ormeggi e spazi a terra si intendono tutte le opere di banchinamento fisse o galleggianti,
costruite o da farsi, nonché tutte le attrezzature di ormeggio create in acqua quali boe, gavitelli,
catenarie, corpi morti cime d’ormeggio ecc.
Art. 4 – DEI CRITERI D’ASSEGNAZIONE DEI POSTI BARCA
I
I posti barca autorizzati dal Consiglio Direttivo , non si intendono definitivi e sono assegnati
nell’interesse della Lega su relazione tecnica e ad insindacabile giudizio della Direzione Nautica la
quale, tenendo innanzitutto in debito conto le esigenze di lunghezza, larghezza e pescaggio di
ciascun natante proporrà e assegnerà il posto barca. Come anche per necessità di più razionali
distribuzioni, o a nuovi criteri di sistemazione, la Direzione Nautica si riserva il diritto insindacabile
di modificare le posizioni di ormeggio e di collocazione delle imbarcazioni nelle aree di pertinenza
della Lega Navale. I Soci interessati saranno preavvisati tempestivamente in merito alle suddette
operazioni anche se la loro presenza, all’atto dello spostamento, non sarà ritenuta necessaria.
II
In occasione e nel caso venga libero un posto barca, il Consiglio Direttivo di Sezione prenderà in
esame la prima domanda, in ordine di graduatoria, di altra imbarcazione avente stesse
caratteristiche tecniche, lunghezza, larghezza e pescaggio o comunque adattabile all’impianto
d’ormeggio del posto barca rimasto libero, sentito il parere della Direzione Nautica le cui scelte
rimangono, per i Soci, insindacabili.
III
I Soci che intendono sostituire la loro imbarcazione con altra di lunghezza diversa ( sia maggiore che
inferiore ) da quella per cui usufruiscono di un ormeggio sia a terra che in mare, debbono farne
preventiva richiesta scritta alla Direzione Nautica che, sempre ve ne sia la reale e possibile
disponibilità, proporrà di concedere il cambio al Consiglio Direttivo di Sezione. Ad ogni modo la
decisione , il giudizio e la scelta della Direzione Nautica, sia in senso positivo che negativo, rimane
insindacabile da parte del singolo Socio.
IV
In caso di sostituzione di imbarcazione da parte di un Socio titolare di autorizzazione all’ormeggio, ha
preminenza quest’ultimo rispetto al Socio in lista d’attesa per imbarcazione delle stesse
caratteristiche di lunghezza e larghezza di quella nuova per cui il primo Socio ha fatto richiesta.
V
Viene facilitata la sostituzione di imbarcazioni con altre di lunghezza maggiore o inferiore di una sola “
unità di incremento “ della propria fascia di appartenenza, sempre che sia possibile farla rimanere
nella stessa posizione assegnata alla precedente imbarcazione , o che con pochi spostamenti possa
essere ugualmente sistemata dalla Direzione Nautica.
Art. 5 . DELLA TITOLARITA’ DEL POSTO BARCA
I
Ogni variazione della titolarità del possesso o del diritto di disporre dell’imbarcazione produce
automaticamente la cessazione e l’immediata estinzione dell’autorizzazione all’ormeggio, con il
conseguente obbligo per chiunque avente causa, di rendere immediatamente libero il posto barca.
II
Solo in caso di morte del titolare dell’ormeggio, su richiesta di uno degli eredi del de-cuius e purchè sia
o si faccia Socio della Sezione, è possibile da parte del C.D.S. reintestare l’autorizzazione al soggetto
richiedente.
Art.6 – DEGLI IMPIANTI D’ORMEGGIO
I
La Lega Navale Italiana curerà a sue spese la posa in opera e la manutenzione ordinaria di tutte le
attrezzature necessarie per l’ormeggio(corpo morto, catene, gavitello, cime e cavi ).
II
Il Socio è responsabile di eventuali danni provocati dalla sua imbarcazione alle attrezzature del
proprio ormeggio e a quelle degli altri, così come specificatamente previsto dal successivo
Art.14/I.
III
Il posto barca a terra, sempre tenuto conto della disponibilità di spazi sul piazzale e salvo casi di
emergenza o di competizioni sportive, è riservato alle derive a gommoni e barche di lunghezza
non superiore a Mt.5,00. ed in ogni caso alabili a mano con il proprio carrello. Le operazioni di
alaggio, con l’argano elettrico, devono essere sempre eseguite dal personale di presidio della
sede , in collaborazione con il proprietario dell’imbarcazione, liberando l’area designata all’alaggio
nel più breve tempo possibile; le operazioni di pulizia andranno effettuate nei pressi della proprie
area assegnata. In ogni modo, il piazzale , su richiesta della Direzione Nautica, dovrà essere
lasciato libero, in caso di necessità.
IV
I posti barca a terra non sono posti fissi, per cui all’inizio di ciascun anno i soci assegnatari di tali posti
debbono rinnovare la richiesta e seguiranno le stesse modalità di assegnazione dei posti a mare.
Nel caso in cui un socio rinunci ad un posto barca a terra nel corso dell’anno, per qualsiasi motivo,
questo verrà ritenuto libero ed assegnato ad altri richiedenti aventi diritto, inseriti nella lista
d’attesa.
V
Ogni Socio può essere assegnatario, sia a mare che a terra, di una sola autorizzazione d’ormeggio e
per una sola imbarcazione. Le tariffe di ormeggio, come qualsiasi altra tariffa collaterale, saranno
stabilite annualmente entro il 1° Dicembre dal Consiglio Direttivo si Sezione insieme alle quote
sociali, alle supplementari, ed alla quota aggiuntiva di ingresso , una tantum per i nuovi Soci. Esse
saranno comunicate ai Soci con la loro esposizione in bacheca ed in Segreteria.
VI
L’assegnazione di un posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell’unità da
diporto da parte della Sezione. Essa resta nella piena disponibilità ed in affidamento al
proprietario, titolare dell’assegnazione.
Art. 7- DELLE INVASATURE E DEI CARRELLI
Non è consentito il deposito sul piazzale della Sezione di invasature e carrelli tranne in occasione di regate
o competizioni sportive. I carrelli e le invasature, salvo quelli di pertinenza della Lega Navale Italiana,
dovranno essere sempre supporto di derive o imbarcazioni regolarmente autorizzati. Non è consentito l’uso
di copertoni per appoggiarvi imbarcazioni di nessun tipo.
Art. 8- DELLE IMBARCAZIONI IN TRANSITO
I
L’uso delle banchine, del piazzale e degli ormeggi predisposti a mare, può essere autorizzato solo
aiSoci, di cui al precedente Art. 1, in regola con il pagamento delle quote sociali . E’ ammesso
.tuttavia l’ormeggio di imbarcazioni in transito, sempre che abbiano regolarizzato presso le
Autorità competenti le prescritte pratiche doganali e portuali.
II
L’ormeggio delle imbarcazioni in transito è consentito solo ad imbarcazioni di Soci di altra
Sezione della Lega Navale Italiana se regolarmente iscritte nel Registro Nazionale del Naviglio
della L.N.I.
III
L’ormeggio delle imbarcazioni in transito non potrà avere durata superiore ai 10 (dieci) giorni
ed è assoggettato alle seguenti condizioni:
a)
all’arrivo in banchina il Comandante dovrà esibire in segreteria la tessera di Socio della Lega
Navale Italiana e quella di iscrizione al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ;
dovrà altresì esibire la licenza di navigazione, il certificato di assicurazione di RCN, la polizza di
incendio e furto e la dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali danni o furti
alla propria barca,patente nautica e l’elenco delle persone imbarcate;
dovrà dichiarare il porto da cui proviene e quello di prossima destinazione;
dovrà sottoscrivere il modulo di autorizzazione per l’ormeggio in transito e obbligarsi a
rispettare e a far rispettare al suo equipaggio le regole del presente regolamento e della
normale etichetta e buona educazione marinara;
l’ormeggio per le imbarcazioni dei Soci in transito presso la Sezione delle Lega Navale di Mola di
Bari è gratuito per i primi 3 (tre ) giorni, per i giorni successivi sarà stabilita annualmente dal
Consiglio Direttivo di Sezione insieme alle quote pro-capite, per ogni persona presente a
bordo a titolo di rimborso spese per i servizi prestati ( luce,acqua, servizi igienici, docce,
asporto rifiuti sede sociale ecc). Il relativo corrispettivo deve essere pagato prima che
l’imbarcazione lasci definitivamente l’ormeggio.
Per le imbarcazioni partecipanti alle manifestazioni sportive organizzate dalla Sezione che
abbiano rilevanza provinciale, regionale, nazionale o internazionale, l’ormeggio sarà gratuito
per un giorno prima della manifestazione e per un giorno dopo, salvo per avverse condimeteo.
b)
c)
d)
e)
f)
Art. 9 – DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’ORMEGGIO
I
Gli ormeggi a mare e a terra possono essere utilizzati esclusivamente per l’imbarcazione
dichiarata di proprietà o nella legale disponibilità del Socio per la quale è stata chiesta
l’autorizzazione all’ormeggio e descritta nel modulo di richiesta.
II
E’ tassativamente vietata l’assegnazione di un posto barca a non Soci o a Soci che hanno in
comproprietà un’imbarcazione con non Soci.
III
Nel caso l’imbarcazione sia intestata ad una società, l’autorizzazione all’ormeggio è possibile
darla esclusivamente ad uno degli associati che sia anche Socio della Sezione o al titolare del
diritto d’uso dell’imbarcazione ( casi in cui sia in corso un contratto di leasing) . La
comproprietà dell’imbarcazione non si estende al diritto di ormeggio acquisito con la relativa
autorizzazione, diritto riconosciuto ad un solo attore. Questo non è trasferibile a terzi
nemmeno per brevi periodi.
Nel caso l’imbarcazione sia cointestata a due Soci e venga a mancare l’assegnatario del posto
barca, può subentrare il Socio comproprietario superstite, previa richiesta scritta da inviare
alla Direzione Nautica.
IV
Può essere invece concessa speciale autorizzazione, da richiedere in segreteria, dall’assegnatario
dell’ormeggio, per trasferire o consentire l’uso dell’imbarcazione ad altre persone, purchè,
anch’esse Soci della Sezione, a tempo determinato e per periodi non superiori a mesi quattro.
V
Il Socio assegnatario può far utilizzare la propria unità da diporto dai propri familiari, purchè
anche essi siano Soci della Sezione; il familiare di età inferiore ai 18 anni, deve essere
autorizzato per iscritto da chi ne ha la potestà.
VI
Il Socio assegnatario di un posto barca che, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento
o in seguito, ha alienato o intenda alienare parte della caratura della propria imbarcazione ad
altro Socio della Sezione di Mola di Bari, della L.N.I., deve darne comunicazione alla
Direzione Nautica a mezzo raccomandata con l’eventuale autorizzazione all’uso
dell’imbarcazione al nuovo comproprietario:
nel caso trattasi di imbarcazione immatricolata, il Socio titolare dell’ormeggio dovrà
presentare obbligatoriamente l’atto notarile della caratura venduta, necessario per provarne
la comproprietà o addirittura la licenza di navigazione con la nota di trascrizione della
vendita già effettuata dall’Autorità Marittima.
Nel caso trattasi di natante non immatricolato il Socio titolare dell’ormeggio deve darne
comunicazione alla Direzione nautica con lettera raccomandata e presentare
obbligatoriamente un atto notorio ( o autocertificazione redatta secondo la normativa
vigente ) in cui dichiara di aver venduto parte della caratura dell’imbarcazione ad altro Socio
della Sezione con allegata la copia dell’eventuale scrittura privata della vendita, oltre
all’autorizzazione per quest’ultimo a poter usare l’imbarcazione stessa. Nel caso in cui la
Direzione Nautica dovesse accertare che non si tratta di una vendita parziale e che la
comproprietà dell’imbarcazione è solo un espediente per far ottenere all’acquirente anche il
posto barca, proporrà al Consiglio Direttivo di Sezione l’immediata revoca dell’assegnazione
del posto barca e, se il Socio acquirente è inserito nella lista d’attesa, la sua immediata
cancellazione, salvo ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare per entrambi, nei casi
più gravi.
VII
Il Consiglio Direttivo revocherà d’ufficio l’assegnazione dell’ormeggio a coloro che senza
preventiva autorizzazione introducessero nella sede nautica imbarcazioni di dimensioni
superiori a quelle per le quali erano stati autorizzati
Art. 10 – DELLA GESTIONE DEI POSTI BARCA
I
La gestione degli ormeggi temporaneamente liberi a qualsiasi titolo è di competenza esclusiva e
insindacabile della Direzione Nautica.
II
Gli ormeggi assegnati ai Soci, ma temporaneamente liberi, potranno essere utilizzati da barche in
transito ai sensi del precedente Art. 8 .
III
Il Socio non potrà mai personalmente assegnare ad altri il proprio posto barca lasciato
temporaneamente libero. La Direzione Nautica, in seguito a richiesta scritta da parte del Socio,
potrà autorizzare l’occupazione del posto barca con altra imbarcazione di proprietà dello stesso,
purchè quest’ultima rientri nella categoria, caratteristica e fascia di appartenenza uguali a
quelle della barca che lascia temporaneamente libero l’ormeggio.
Tale autorizzazione, comunque, è da ritenersi di carattere eccezionale e non potrà avere durata
superiore a 60 giorni. Per periodi di tempo maggiori, se validamente motivati ed accertati dalla
Direzione Nautica, quest’ultima potrà concedere un ulteriore proroga. Il Socio richiedente è, ad
ogni modo, tenuto a dimostrare obbligatoriamente di essere il legittimo proprietario
dell’imbarcazione subentrante, e nel caso trattasi di natante non immatricolato, deve
presentare un atto notorio ( o autocertificazione redatta secondo la normativa vigente ) in cui
dichiari di averne la proprietà esclusiva.
Nel caso la Direzione Nautica dovesse accertare che la dichiarazione non risponde al vero,
proporrà al Consiglio Direttivo di Sezione l’immediata revoca dell’assegnazione del posto barca,
salvo ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare, nei casi più gravi.
IV
E’ fatto obbligo al Socio che lascia libero l’ormeggio e non prevede di rientrare in giornata, di
informare il personale di banchina o la Segreteria se ha in programma un’assenza prolungata. In
entrambi i casi il Socio è tenuto a dare notizie ben precise e a preannunciare telefonicamente la
sua data di rientro, almeno con due giorni di anticipo. Ciò al fine di evitare che possa trovare, al
suo rientro, occupato il posto barca da eventuali transiti ed il sorgere di inutili disguidi o
controversie.
V
E’ consentita la mancata occupazione del posto barca (anche se in regola con i pagamenti previsti)
per un periodo di una durata non superiore a mesi 4 (quattro).
Art. 11- DELL’USO DEI POSTI BARCA
I
Il Socio assegnatario decade dalla concessione del posto barca, sia a terra che a mare, in caso di uso
a guisa di parcheggio o totalmente inoperoso dell’unità da diporto. Al Socio sarà data
tempestiva comunicazione dal Consiglio Direttivo di Sezione dei provvedimenti presi in
proposito: si vuole così sottolineare che le aree della Lega Navale Italiana non possono essere
utilizzate per un ricovero sine-die . I Soci assegnatari di un posto barca assumono l’impegno di
utilizzare l’unità da diporto con continuità e di mettere l’unità stessa a disposizione della
Sezione, almeno una volta l’anno, in occasione di manifestazioni sportive o di altro genere,
previo adeguato preavviso.
II
Le imbarcazioni dei Soci che usufruiscono o chiedono di usufruire dell’assegnazione di un posto
barca, ormeggio o ancoraggio, hanno l’obbligo dell’iscrizione al Registro Nazionale del Naviglio
della Lega Navale Italiana ( art. 35.3 Regolamento Nazionale).
III
L’iscrizione al Registro del Naviglio ed il conseguente diritto di usufruire del posto barca non è
consentito alle unità da diporto che siano utilizzate dai Soci per svolgere una propria attività
commerciale o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della Sezione, l’uso dei posti barca
non è inoltre, consentito alle imbarcazioni che siano utilizzate dai Soci per svolgere attività
agonistica in nome di un circolo nautico, associazione sportiva o istituto diverso dalla Sezione di
Mola di Bari della L.N.I. ( art. 35.3 Regolamento Nazionale ).
Art. 12 – DEI RAPPORTI DEI SOCI CON IL PERSONALE
E’ tassativamente vietato a tutti i Soci dare disposizioni ed incombenze al personale della Sezione, in
particolare agli addetti alla banchina, che dipendono a tutti gli effetti ed unicamente dalla Direzione
Nautica; tuttavia il personale dovrà dare, quando richiesto, tutta l’assistenza necessaria al Socio che ne
avesse bisogno, in special modo al momento dell’ormeggio dell’imbarcazione, quando la stessa avesse
difficoltà di manovra ed in ogni caso rispettando quanto previsto dal mansionario del personale
Art. – 13 – DEI DIVIETI INERENTI LE AREE IN CONCESSIONE
Premesso che è vietata sul piazzale della Sezione ogni operazione di carattere cantieristico sia sugli scafi che
sui motori, è possibile da parte della Direzione Nautica autorizzare l’alaggio delle imbarcazioni carrellabili
non superiori a metri cinque, al solo scopo di posizionarle sui carrelli stradali per l’uscita dall’area in
concessione alla L.N.I. Tali operazioni, comunque, non sono consentite nei giorni o durante lo svolgimento
di manifestazioni di qualsiasi genere che richiedano l’uso del piazzale della sezione.
Art. 14- DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
I
Il Socio è l’unico e solo responsabile dei danni a terzi, persone, cose ed impianti, sia della L.N.I.
che portuali, arrecati dalla propria imbarcazione o da persone da lui dipendenti, ospiti o a
qualunque titolo imbarcati. Il Socio è tenuto a risarcire la Sezione di qualsiasi danno dovesse
arrecare a quanto di pertinenza sociale o,comunque, affidato alla Sezione.
II
Nessun risarcimento è dovuto dal Socio, salvo dolo o colpa grave, qualora i danni siano stati
arrecati ai materiali ed alle attrezzature utilizzate per Scuole nautiche nel corso di allenamenti,
manifestazioni sportive, o durante le lezioni, per il mantenimento e la conservazione in
perfetta efficienza dei materiali e delle attrezzature utilizzate a terra ed in mare e di quanto
altro inerente le attività sociali, nautiche e sportive.
III
Il Socio dovrà provvedere alla dotazione della propria imbarcazione di idonei parabordi atti a
non arrecare danni alle altre imbarcazioni. Se la Direzione Nautica dovesse ritenere tali
parabordi insufficienti o inadatti in numero e dimensioni al tipo d’imbarcazione, inviterà il
Socio ad ottemperare alle richieste della Direzione Nautica, entro e non oltre 3 (tre ) giorni
dalla stessa. In caso contrario , provvederà a far acquistare dalla Sezione quanto ritenuto
necessario, con addebito della relativa spesa al Socio.
IV
Il Socio dovrà provvedere in prima persona al risarcimento dei danni provocati direttamente agli
aventi titolo, sollevando la Sezione di Mola di Bari della L.N.I. da ogni responsabilità.
V
La Sezione di Mola di Bari della Lega Navale Italiana, non assume alcuna responsabilità per
furto dell’imbarcazione, sottrazione o danneggiamento delle pertinenze, attrezzi o
apparecchiature fisse e mobili in dotazione alle imbarcazioni, e ne vieta nel modo più
assoluto il deposito nelle proprie aree coperte e scoperte.
VI
Con la richiesta e la successiva autorizzazione all’ormeggio, il Socio solleva la Lega Navale Italiana
Sezione di Mola di Bari, da ogni responsabilità di qualsiasi natura per danni provocati dalla
propria imbarcazione a persone, cose, impianti e attrezzature della Sezione, nonché dai danni
subiti in seguito a calamità naturali e/o metereologiche verificatesi nell’ambito delle aree
demaniali sia in mare che a terra da questa Sezione avute in concessione.
VII
Si ribadisce che il Socio resta sempre l’unico responsabile della propria imbarcazione per la quale
la Sezione di Mola di Bari della Lega Navale Italiana è responsabile soltanto dell’ormeggio
assegnato ( circolare n° 134 del 16/11/1993 ). E’ vivamente consigliato, pertanto, ai Soci di
stipulare un’apposita polizza assicurativa che copra il proprio mezzo, oltre che per la
Responsabilità Civile obbligatoria, come prescritto dall’art. 47 della legge 50/1971, anche
per i summenzionati danni ( furto, incendio totale o parziale, danni derivanti da eventi
fortuiti, metereologici e calamità naturali).
Art. 15- DEI RINNOVI E DELLE RINUNZIE AL POSTO BARCA
I
I Soci assegnatari di ormeggio annuale che non rinunziano esplicitamente all’ormeggio entro 15
(quindici) giorni dal ricevimento dell’avviso di autorizzazione, dovranno regolarizzare la
quota d’ormeggio entro e non oltre i successivi 15 (quindici ) giorni. .
II
E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di Sezione, al fine di facilitare i Soci, di decidere la
suddivisione del pagamento della quota d’ormeggio e delle altre spese ad essa inerenti in
due rate uguali da pagarsi, la prima entro il 31 gennaio e la seconda entro il 30 giugno di
ciascun anno.
III
A coloro i quali non abbiano regolarizzato nei termini innanzi indicati il predetto rinnovo, ma lo
facciano entro il successivo mese di febbraio o luglio, verrà applicato, senza l’obbligo di
alcuna comunicazione scritta, una sanzione pari al 10% dell’importo dovuto per la rata o
per la quota d’ormeggio e accessori.
Art. -16 – DEI DIVIETI INERENTI L’USO DEI POSTI BARCA
I
E’ fatto assoluto divieto di scaricare nelle acque della darsena olii, nafta, schiuma di detersivi o
altro materiale liquido o solido, ed in particolar modo è fatto divieto di utilizzare in darsena
gli impianti igienici delle imbarcazioni non provviste di opportuno serbatoio di raccolta dei
liquami.
II
E’ vietato abbandonare in banchina rottami o rifiuti che dovranno essere depositati negli
appositi contenitori predisposti.
III
E’ vietato depositare nelle aree della Sede Nautica taniche di qualsiasi genere che contengano
carburanti di qualsiasi tipo. L’olio esausto e le cartucce filtranti di olio e nafta risultanti dalla
sostituzione periodica ai motori delle imbarcazioni, come anche gli accumulatori scarichi ed
inservibili, dovranno essere depositati, a cura del Socio, nelle aree a ciò predisposte
dall’Autorità Portuale o Comunale.
IV
E’ vietato depositare sui pontili materiali e attrezzature nonché oggetti privati. Le passerelle ,
quando non siano in uso dovranno essere sgombrate o posizionate sul pontile in modo tale
da non creare ostacoli al transito di persone , al fine di evitare di arrecare eventuali danni.
V
E’ fatto divieto di tenere i motori delle imbarcazioni e/o natanti in moto oltre il tempo
necessario a lasciare gli ormeggi.
VI
E’ vietato altresì, tenere allacciato il cavo di alimentazione delle batterie in assenza del
proprietario e soprattutto in condizioni di previsioni meteo avverse. Il personale addetto
alla banchina, in tali condizioni è autorizzato a disattivare il suddetto cavo per la sicurezza
della struttura.
ART. 17- DELL’ACCETTAZIONE DEI POSTI BARCA
I
Con la sottoscrizione del modulo per ottenere l’autorizzazione all’ormeggio, il Socio dichiara e
di accettare tutte le norme del presente Regolamento dato già per letto e conosciuto in
anticipo.
II
Il modulo di richiesta dell’autorizzazione dovrà contenere l’espressa accettazione degli Articoli:
1,2,4,5,6,8,9,10,11,14,15,e16., ai sensi dell’Art. 1341 del Codice Civile.
III
Il presente Regolamento abroga i precedenti e annulla tutte le disposizioni consiliari in materia
sin qui emanate.