Software - Dipartimento di Informatica

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Software - Dipartimento di Informatica
Linux, diritti e libertà
Avv. Pierluigi Perri – Università degli Studi di Milano
“Gli uomini finiscono per
essere così diversi solo perché
hanno iniziato col copiare e
continuano a farlo”
Etienne Bonnot de Condillac
“Essai sur l’origine des connoissances humainhumaines”, 1746
“I buoni artisti prendono in prestito, i grandi rubano”
Pablo Picasso
“Sostanzialmente sono una persona molto pigra a
cui piace prendersi il merito di quello che in realtà
ha fatto qualcun altro”
Linus Torvalds
Breve excursus sul brevetto
Il brevetto tutela il progresso tecnico
costituito dall’invenzione
L’invenzione è la soluzione nuova ed
originale di un determinato problema
tecnico
La scoperta scientifica in quanto tale non è
brevettabile
Brevetto per le invenzioni
Il brevetto è un documento tecnico-legale che
conferisce al suo titolare dalla concessione,
nello Stato nel quale è stato richiesto, il diritto
allo sfruttamento in regime di esclusiva di quanto
descritto e rivendicato nel brevetto stesso un
diritto di monopolio limitato:
temporalmente per 20 anni dal deposito della
domanda di brevetto;
territorialmente nello Stato in cui viene
presentata la richiesta.
Il brevetto secondo l’EPO
“un brevetto non è un timbro che attesta
l'eccellenza, non autorizza il titolare a fare
uso dell’invenzione, un brevetto non è una
garanzia di successo commerciale. Per
contro, esso dà modo al titolare di
impedire ad altri di fare un uso
commerciale della sua invenzione”.
(OEB, Faits et chiffres 2001).
Requisiti per la brevettabilità
• Novità (art. 46 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.
30 [Codice per la proprietà industriale]);
• Attività inventiva (art. 48 del Codice);
• Industrialità (art. 49 del Codice);
• Liceità (art. 50 del Codice);
• Sufficiente descrizione (art. 51 del Codice).
Novità
“….un’invenzione è nuova quando non è compresa nello
stato della tecnica…”.
“ …lo stato della tecnica è tutto ciò che è stato reso
accessibile al pubblico nello Stato o all’estero prima della
data del deposito con qualsiasi mezzo”.
“È pure considerato come compreso nello stato della
tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o
di domande di brevetto europeo o internazionali […] cosi'
come sono state depositate”.
Attività inventiva
“Un’invenzione è considerata come
implicante un'attività inventiva se, per una
persona esperta del ramo, essa non risulta
in modo evidente dallo stato della tecnica”.
Industrialità
“Un’invenzione è considerata atta ad avere
un’applicazione industriale se il suo
oggetto può essere fabbricato o utilizzato
in qualsiasi genere di industria, compresa
quella agricola”.
Brevetto o diritto d’autore (per il
software)?
Il regime di tutela applicabile al software è
ben definito da:
– Convenzione di Berna, dalla Direttiva
91/250/CEE (relativa alla tutela giuridica dei
programmi per elaboratore)
– Direttiva 2001/29/CE (armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti
connessi nella società dell’informazione),
– Convenzione di Monaco sul brevetto europeo
(CBE).
Una differenza importante
• Mentre il diritto d’autore vieta la copia
pedissequa di una determinata sequenza di
linee di programma, non preclude però che una
stessa idea venga realizzata da un diverso
autore attraverso il ricorso ad altre istruzioni.
• La tutela brevettuale, invece, insiste sul
contenuto dell’opera, e si estrinseca
nella
facoltà esclusiva riconosciuta all’inventore di
attuare l’invenzione e trarne profitto.
I rischi del brevetto software
• Il brevetto applicato al software, quindi,
non impedirebbe solo la copia pedissequa
del programma, ma anche la realizzazione
indipendente delle idee e dei principi che
ne sono alla base.
Il software come opera letteraria
Tutti i testi di legge sopra richiamati
accordano ai programmi per elaboratore la
tutela riservata alle opere letterarie
escludendone la brevettabilità “in quanto
tali”.
Differenti tipi di software
1) Software strettamente connessi ad una
macchina fisica (i.e. software contenuto in
un chip impiantato in una scarpa da
tennis);
2) Software generici e multipiattaforma (i.e.
software generico per l’elaborazione delle
immagini) cosiddetti “in quanto tali”.
Il primo non ha ragion d’essere senza il
legame all’apparato fisico cui si riferisce.
Art. 52 CBE
“Invenzioni brevettabili
(1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni nuove che
implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione
industriale.
(2) Non sono considerate come invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in
particolare:
a) le scoperte come pure le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) le creazioni estetiche;
c) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi, o
per attività commerciali come pure i programmi per computer;
d) le presentazioni di informazioni.
(3) Le disposizioni del paragrafo 2 escludono la brevettabilità degli
oggetti o delle attività in esse nominati solamente nella misura in cui
la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerna detti
oggetti o attività, considerati come tali.
Art. 45 del Codice per la proprietà
industriale
1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le
invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono
atte ad avere un'applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1
in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per
gioco o per attività commerciale ed i programmi di
elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò
che in esse e' nominato solo nella misura in cui la domanda di
brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi,
metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati
in quanto tali.
Dov’è il problema?
• Negli ultimi anni l’Ufficio Europeo Brevetti ha
concesso oltre 30.000 brevetti sul software, tra
cui anche il metodo di inserimento dei
thumbnails nelle pagine web;
• E’ stato brevettato nel 2003 anche il metodo
“One-Click” di Amazon;
• Come se non bastasse, recentemente si è
tornato a parlare, dietro pressioni lobbistiche
delle grandi corporation USA, di brevettabilità
del software in Europa in seno al Transatlantic
Economic Council.
Se siete curiosi…
• http://eupat.ffii.org/pikta/mupli/
Le critiche della dottrina americana
• La critica al sistema brevettuale applicato
al software è ben nota alla dottrina
americana sin dagli anni ’80.
• In particolare, le critiche si basano sui
concetti del:
– too broad;
– business friendly.
Too broad
• Con questo concetto si vuol sottolineare
l’eccessiva ampiezza cui si potrebbe giungere
applicando in maniera lata la protezione
brevettuale;
• Ogni tipo di software, infatti, potrebbe eludere
facilmente lo stretto legame necessario con la
macchina
“fisica”
(tipico
dell’invenzione),
rendendo così brevettabile qualsiasi software,
anche generico.
La mozione presentata alla
Commissione
“La definizione di cosa sia una ‘invenzione attuata
per mezzo di un elaboratore elettronico’ è il
punto chiave della proposta in esame. Nella sua
forma attuale, la direttiva autorizzerebbe la
brevettabilità di tutti i programmi informatici, a
patto che la domanda di brevetto venga
formulata con certe precauzioni. È fondamentale
limitare la brevettabilità al settore fisico,
materiale. Tutto ciò che rientra nel settore
immateriale (l’informazione, il sapere) non deve
essere brevettabile”.
Business friendly
• Con l’approvazione della brevettabilità del
software si trasformerebbe il mercato in
una “guerra dei brevetti” nella quale,
ovviamente, i grandi produttori avrebbero
la meglio sui piccoli o su chi predilige
metodi di business alternativi (software
libero o open source).
Digital divide
• Da non sottovalutare, infine, i problemi derivanti
dal c.d. digital divide, in quanto il 97% dei
brevetti riconosciuti nel mondo appartengono ai
Paesi industrializzati, e il 3% a quelli “poveri”.
• La brevettabilità del software, quindi, rischia di
peggiorare questa situazione, di accrescere le
difficoltà di accesso di alcuni Paesi e di porre un
grave problema politico.
Il parere della Commissione
europea per la cultura
“Lo sviluppo delle civiltà, sin dai tempi antichi, è
sempre stato generato dall'incontro delle idee e
dalla loro capacità di espandersi. Questo vale
anche nell'era dei computer e di Internet. Di
conseguenza, tutte le misure giuridiche che
contribuiscono al rispetto e alla difesa dell'autore
e delle invenzioni sono le benvenute, a
condizione di non irrigidire o appesantire troppo
il sistema, pena la sua sclerotizzazione e
progressiva fossilizzazione”.
Quindi…
“Sul piano giuridico ad esempio, e tenuto conto del
fatto che qualsiasi componente innovativo di un
software si situa in un insieme di software e di
innovazioni precedenti e non può svilupparsi
senza interagire con loro, la brevettabilità rischia
di determinare un'instabilità generatrice di
molteplici controversie. Solo le imprese molto
grandi saranno in grado di far fronte a una
situazione siffatta”.
(Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport. Parere del 22 gennaio 2003)
Speriamo che se ne ricordino :-)
Parliamo di licenze
Le licenze software
La licenza di software è quel contratto che ha ad
oggetto il trasferimento al licenziatario del diritto
di godere del software o, meglio, di una singola
rappresentazione del software, generalmente a
fronte del riconoscimento al licenziante di un
corrispettivo.
A seconda della licenza adoperata, si possono
individuare diverse categorie di software.
Le categorie di software
MODELLI A CONFRONTO
DIRITTO
D’AUTORE
PERMESSO
D’AUTORE
COPYRIGHT
COPYLEFT
EULA
etc. etc.
GPL
LGPL
etc. etc.
Copyleft vs. Copyright
• I fautori del progetto GNU utilizzano la
definizione di copyleft, traducibile come
“permesso d’autore”, a fronte del più noto
termine copyright.
• In questo modo, l’accento viene posto
maggiormente sui diritti di libertà connessi
ad un determinato codice.
Le licenze Open Source
• Sostanzialmente
sovrapponibili
alle
licenze del software libero, puntano
l’accento sui vantaggi pratici più che sulle
libertà,
al
fine
di
renderle
commercialmente appetibili.
Il “decalogo” dell’Open Source
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1. Libertà di distribuzione
2. Disponibilità del codice sorgente
3. Libertà di modifica
4. Integrità del codice sorgente dell’autore
5. Non discriminazione verso persone
6. Non discriminazione verso l’area di utilizzo
7. “Propagazione” automatica della licenza
8. La licenza non deve dipendere da un prodotto
9. La licenza non deve limitare i diritti di altri software
10. La licenza deve essere tecnologicamente neutra
Che cos’è la GPL
• La GPL è una licenza appositamente studiata
per il software libero;
• Può essere adoperata da qualsiasi sviluppatore
senza alcun costo aggiuntivo, ma seguendo
specifiche modalità;
• E’ una licenza che si fonda sulla libertà e
garantisce la condivisione delle conoscenze e lo
sviluppo del software.
Dal Preambolo alla GPL
“Le licenze della maggior parte del software
e di altre opere materiali sono pensate per
togliere la libertà di condividere e
modificare tali opere. Al contrario, la GNU
GPL ha l’obiettivo di garantire la libertà di
condividere e modificare tutte le versioni di
un programma e di fare in modo che esso
rimanga software libero per tutti gli utenti”.
Libero come “free speech” e non
come “free beer”
• “Libero” non è, necessariamente, sinonimo
di “gratuito”.
• Le libertà concesse dalla GPL sono
chiaramente individuate all’interno della
stessa.
Le 4 libertà della GPL
• Libertà di eseguire il programma per
qualsivoglia scopo;
• Libertà di studiare il funzionamento del
programma, e di adattarlo alle proprie
esigenze;
• Libertà
di
redistribuire
copie
del
programma;
• Libertà di migliorare il programma, e di
diffondere i miglioramenti al pubblico.
Il presupposto per l’esercizio delle
libertà
• Presupposto fondamentale per l’esercizio
delle suddette libertà è l’accesso al codice
sorgente completo del programma per
elaboratore.
Cardini della licenza GPL
• Divieto di copiare, modificare, sublicenziare o distribuire il programma in
modi diversi da quelli espressamente
previsti dalla licenza stessa
• Assenza di garanzia
• Possibilità di “aggirare” i DRM
Applicare la licenza GPL
• Allegare alla distribuzione del software un
file (es. license.txt) che contenga il testo
ufficiale della licenza
• Aggiungere
all’inizio
di
ogni
rappresentazione di codice sorgente
Copyright notice
Copyright permission
Software GPL
• Kernel di Linux
• Emacs
• GNOME
• GIMP
Le licenze Open Source di
Microsoft
• Microsoft Public License (Ms-PL)
• Microsoft Reciprocal License (Ms-RL)
Microsoft Public License
• Divieto di utilizzare il nome, il logo o il marchio Microsoft.
• In caso di controversia relativa ad un marchio Microsoft che
interessi il software licenziato, la licenza è da considerarsi
revocata.
• In caso di redistribuzione del software o di opere derivate, è
necessario includere tutte le note di copyright presenti nel
software originario.
• La distribuzione del software o di opere derivate in codice
sorgente può avvenire solo in conformità alla licenza.
• Assenza di garanzia.
Microsoft Reciprocal License
•
Garanzie reciproche. Il software può essere redistribuito o
incorporato in un software di maggior respiro solo nei termini della
licenza Ms-RL, che dovrà essere allegata.
•
Divieto di utilizzare il nome, il logo o il marchio Microsoft.
•
Possibilità di distribuire il codice sorgente solo nei termini della
licenza Ms-RL includendo una copia completa della licenza col
software distribuito. Per le porzioni di software compilate o in codice
oggetto sarà possibile distribuirle solo con una licenza compatibile.
•
In caso di distribuzione del software non si potranno omettere le
informazioni relative a copyright, brevetti e marchi registrati.
•
Assenza di garanzia.
Parliamo di libertà
(poi vi lascio liberi di fuggire)
La dottrina nordamericana
• Secondo il prof. Lessig, “il ruolo della
legge è sempre meno quello di offrire
sostegno alla creatività, e sempre più
quello di tutelare determinate industrie nei
confronti della concorrenza”.
• L’impossibilità di “manipolare” un prodotto
è un’inaccettabile limitazione della libertà
e un freno alla crescita della cultura.
Il desiderio di comprendere
• Le nuove tecnologie forniscono diverse
motivazioni a supporto di chi, facendo
propria una tipica attitudine hacker, vuol
manipolare determinati prodotti:
– comprenderne appieno il funzionamento;
– integrarli o adattarli alle proprie esigenze;
Il software Open Source
• La piattaforma ideale sulla quale
sviluppare la libertà di modificare il
software è sicuramente rappresentata dai
software Open Source in virtù delle
caratteristiche proprie di questo modello di
sviluppo.
La community
• Chiunque può prelevare la tecnologia che fa
“girare” un programma di software libero o Open
Source. E chiunque sia interessato a imparare
come funziona una parte specifica di tale
tecnologia, può manipolarne il codice.
• Non appena si dà il via a questa operazione, si
fa girare un collage libero nella comunità, in
modo che altre persone possano vedere il
codice, manipolarlo, provarlo, adattarlo, cercare
di migliorarlo.
La situazione attuale
• Come evidenzia Lessig, però, “stiamo
costruendo un regime giuridico che
sopprime completamente le tendenze
naturali dei ragazzi digitali di oggi […]
stiamo costruendo un’architettura che
libera il 60% del cervello e un sistema
legale che invece lo blocca”.
Quanta libertà?
Nel dubbio meglio
accettare gli inconvenienti
di troppa libertà che di
troppo poca
Thomas Jefferson
Grazie per l’attenzione
Contatti
Avv. Pierluigi Perri
c/o Università degli Studi di Milano
E-mail pierluigi.perri[at]unimi.it