Software - Dipartimento di Informatica
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Linux, diritti e libertà Avv. Pierluigi Perri – Università degli Studi di Milano “Gli uomini finiscono per essere così diversi solo perché hanno iniziato col copiare e continuano a farlo” Etienne Bonnot de Condillac “Essai sur l’origine des connoissances humainhumaines”, 1746 “I buoni artisti prendono in prestito, i grandi rubano” Pablo Picasso “Sostanzialmente sono una persona molto pigra a cui piace prendersi il merito di quello che in realtà ha fatto qualcun altro” Linus Torvalds Breve excursus sul brevetto Il brevetto tutela il progresso tecnico costituito dall’invenzione L’invenzione è la soluzione nuova ed originale di un determinato problema tecnico La scoperta scientifica in quanto tale non è brevettabile Brevetto per le invenzioni Il brevetto è un documento tecnico-legale che conferisce al suo titolare dalla concessione, nello Stato nel quale è stato richiesto, il diritto allo sfruttamento in regime di esclusiva di quanto descritto e rivendicato nel brevetto stesso un diritto di monopolio limitato: temporalmente per 20 anni dal deposito della domanda di brevetto; territorialmente nello Stato in cui viene presentata la richiesta. Il brevetto secondo l’EPO “un brevetto non è un timbro che attesta l'eccellenza, non autorizza il titolare a fare uso dell’invenzione, un brevetto non è una garanzia di successo commerciale. Per contro, esso dà modo al titolare di impedire ad altri di fare un uso commerciale della sua invenzione”. (OEB, Faits et chiffres 2001). Requisiti per la brevettabilità • Novità (art. 46 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 [Codice per la proprietà industriale]); • Attività inventiva (art. 48 del Codice); • Industrialità (art. 49 del Codice); • Liceità (art. 50 del Codice); • Sufficiente descrizione (art. 51 del Codice). Novità “….un’invenzione è nuova quando non è compresa nello stato della tecnica…”. “ …lo stato della tecnica è tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nello Stato o all’estero prima della data del deposito con qualsiasi mezzo”. “È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali […] cosi' come sono state depositate”. Attività inventiva “Un’invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”. Industrialità “Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola”. Brevetto o diritto d’autore (per il software)? Il regime di tutela applicabile al software è ben definito da: – Convenzione di Berna, dalla Direttiva 91/250/CEE (relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore) – Direttiva 2001/29/CE (armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione), – Convenzione di Monaco sul brevetto europeo (CBE). Una differenza importante • Mentre il diritto d’autore vieta la copia pedissequa di una determinata sequenza di linee di programma, non preclude però che una stessa idea venga realizzata da un diverso autore attraverso il ricorso ad altre istruzioni. • La tutela brevettuale, invece, insiste sul contenuto dell’opera, e si estrinseca nella facoltà esclusiva riconosciuta all’inventore di attuare l’invenzione e trarne profitto. I rischi del brevetto software • Il brevetto applicato al software, quindi, non impedirebbe solo la copia pedissequa del programma, ma anche la realizzazione indipendente delle idee e dei principi che ne sono alla base. Il software come opera letteraria Tutti i testi di legge sopra richiamati accordano ai programmi per elaboratore la tutela riservata alle opere letterarie escludendone la brevettabilità “in quanto tali”. Differenti tipi di software 1) Software strettamente connessi ad una macchina fisica (i.e. software contenuto in un chip impiantato in una scarpa da tennis); 2) Software generici e multipiattaforma (i.e. software generico per l’elaborazione delle immagini) cosiddetti “in quanto tali”. Il primo non ha ragion d’essere senza il legame all’apparato fisico cui si riferisce. Art. 52 CBE “Invenzioni brevettabili (1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale. (2) Non sono considerate come invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare: a) le scoperte come pure le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) le creazioni estetiche; c) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi, o per attività commerciali come pure i programmi per computer; d) le presentazioni di informazioni. (3) Le disposizioni del paragrafo 2 escludono la brevettabilità degli oggetti o delle attività in esse nominati solamente nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerna detti oggetti o attività, considerati come tali. Art. 45 del Codice per la proprietà industriale 1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. 2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni. 3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse e' nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali. Dov’è il problema? • Negli ultimi anni l’Ufficio Europeo Brevetti ha concesso oltre 30.000 brevetti sul software, tra cui anche il metodo di inserimento dei thumbnails nelle pagine web; • E’ stato brevettato nel 2003 anche il metodo “One-Click” di Amazon; • Come se non bastasse, recentemente si è tornato a parlare, dietro pressioni lobbistiche delle grandi corporation USA, di brevettabilità del software in Europa in seno al Transatlantic Economic Council. Se siete curiosi… • http://eupat.ffii.org/pikta/mupli/ Le critiche della dottrina americana • La critica al sistema brevettuale applicato al software è ben nota alla dottrina americana sin dagli anni ’80. • In particolare, le critiche si basano sui concetti del: – too broad; – business friendly. Too broad • Con questo concetto si vuol sottolineare l’eccessiva ampiezza cui si potrebbe giungere applicando in maniera lata la protezione brevettuale; • Ogni tipo di software, infatti, potrebbe eludere facilmente lo stretto legame necessario con la macchina “fisica” (tipico dell’invenzione), rendendo così brevettabile qualsiasi software, anche generico. La mozione presentata alla Commissione “La definizione di cosa sia una ‘invenzione attuata per mezzo di un elaboratore elettronico’ è il punto chiave della proposta in esame. Nella sua forma attuale, la direttiva autorizzerebbe la brevettabilità di tutti i programmi informatici, a patto che la domanda di brevetto venga formulata con certe precauzioni. È fondamentale limitare la brevettabilità al settore fisico, materiale. Tutto ciò che rientra nel settore immateriale (l’informazione, il sapere) non deve essere brevettabile”. Business friendly • Con l’approvazione della brevettabilità del software si trasformerebbe il mercato in una “guerra dei brevetti” nella quale, ovviamente, i grandi produttori avrebbero la meglio sui piccoli o su chi predilige metodi di business alternativi (software libero o open source). Digital divide • Da non sottovalutare, infine, i problemi derivanti dal c.d. digital divide, in quanto il 97% dei brevetti riconosciuti nel mondo appartengono ai Paesi industrializzati, e il 3% a quelli “poveri”. • La brevettabilità del software, quindi, rischia di peggiorare questa situazione, di accrescere le difficoltà di accesso di alcuni Paesi e di porre un grave problema politico. Il parere della Commissione europea per la cultura “Lo sviluppo delle civiltà, sin dai tempi antichi, è sempre stato generato dall'incontro delle idee e dalla loro capacità di espandersi. Questo vale anche nell'era dei computer e di Internet. Di conseguenza, tutte le misure giuridiche che contribuiscono al rispetto e alla difesa dell'autore e delle invenzioni sono le benvenute, a condizione di non irrigidire o appesantire troppo il sistema, pena la sua sclerotizzazione e progressiva fossilizzazione”. Quindi… “Sul piano giuridico ad esempio, e tenuto conto del fatto che qualsiasi componente innovativo di un software si situa in un insieme di software e di innovazioni precedenti e non può svilupparsi senza interagire con loro, la brevettabilità rischia di determinare un'instabilità generatrice di molteplici controversie. Solo le imprese molto grandi saranno in grado di far fronte a una situazione siffatta”. (Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport. Parere del 22 gennaio 2003) Speriamo che se ne ricordino :-) Parliamo di licenze Le licenze software La licenza di software è quel contratto che ha ad oggetto il trasferimento al licenziatario del diritto di godere del software o, meglio, di una singola rappresentazione del software, generalmente a fronte del riconoscimento al licenziante di un corrispettivo. A seconda della licenza adoperata, si possono individuare diverse categorie di software. Le categorie di software MODELLI A CONFRONTO DIRITTO D’AUTORE PERMESSO D’AUTORE COPYRIGHT COPYLEFT EULA etc. etc. GPL LGPL etc. etc. Copyleft vs. Copyright • I fautori del progetto GNU utilizzano la definizione di copyleft, traducibile come “permesso d’autore”, a fronte del più noto termine copyright. • In questo modo, l’accento viene posto maggiormente sui diritti di libertà connessi ad un determinato codice. Le licenze Open Source • Sostanzialmente sovrapponibili alle licenze del software libero, puntano l’accento sui vantaggi pratici più che sulle libertà, al fine di renderle commercialmente appetibili. Il “decalogo” dell’Open Source • • • • • • • • • • 1. Libertà di distribuzione 2. Disponibilità del codice sorgente 3. Libertà di modifica 4. Integrità del codice sorgente dell’autore 5. Non discriminazione verso persone 6. Non discriminazione verso l’area di utilizzo 7. “Propagazione” automatica della licenza 8. La licenza non deve dipendere da un prodotto 9. La licenza non deve limitare i diritti di altri software 10. La licenza deve essere tecnologicamente neutra Che cos’è la GPL • La GPL è una licenza appositamente studiata per il software libero; • Può essere adoperata da qualsiasi sviluppatore senza alcun costo aggiuntivo, ma seguendo specifiche modalità; • E’ una licenza che si fonda sulla libertà e garantisce la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo del software. Dal Preambolo alla GPL “Le licenze della maggior parte del software e di altre opere materiali sono pensate per togliere la libertà di condividere e modificare tali opere. Al contrario, la GNU GPL ha l’obiettivo di garantire la libertà di condividere e modificare tutte le versioni di un programma e di fare in modo che esso rimanga software libero per tutti gli utenti”. Libero come “free speech” e non come “free beer” • “Libero” non è, necessariamente, sinonimo di “gratuito”. • Le libertà concesse dalla GPL sono chiaramente individuate all’interno della stessa. Le 4 libertà della GPL • Libertà di eseguire il programma per qualsivoglia scopo; • Libertà di studiare il funzionamento del programma, e di adattarlo alle proprie esigenze; • Libertà di redistribuire copie del programma; • Libertà di migliorare il programma, e di diffondere i miglioramenti al pubblico. Il presupposto per l’esercizio delle libertà • Presupposto fondamentale per l’esercizio delle suddette libertà è l’accesso al codice sorgente completo del programma per elaboratore. Cardini della licenza GPL • Divieto di copiare, modificare, sublicenziare o distribuire il programma in modi diversi da quelli espressamente previsti dalla licenza stessa • Assenza di garanzia • Possibilità di “aggirare” i DRM Applicare la licenza GPL • Allegare alla distribuzione del software un file (es. license.txt) che contenga il testo ufficiale della licenza • Aggiungere all’inizio di ogni rappresentazione di codice sorgente Copyright notice Copyright permission Software GPL • Kernel di Linux • Emacs • GNOME • GIMP Le licenze Open Source di Microsoft • Microsoft Public License (Ms-PL) • Microsoft Reciprocal License (Ms-RL) Microsoft Public License • Divieto di utilizzare il nome, il logo o il marchio Microsoft. • In caso di controversia relativa ad un marchio Microsoft che interessi il software licenziato, la licenza è da considerarsi revocata. • In caso di redistribuzione del software o di opere derivate, è necessario includere tutte le note di copyright presenti nel software originario. • La distribuzione del software o di opere derivate in codice sorgente può avvenire solo in conformità alla licenza. • Assenza di garanzia. Microsoft Reciprocal License • Garanzie reciproche. Il software può essere redistribuito o incorporato in un software di maggior respiro solo nei termini della licenza Ms-RL, che dovrà essere allegata. • Divieto di utilizzare il nome, il logo o il marchio Microsoft. • Possibilità di distribuire il codice sorgente solo nei termini della licenza Ms-RL includendo una copia completa della licenza col software distribuito. Per le porzioni di software compilate o in codice oggetto sarà possibile distribuirle solo con una licenza compatibile. • In caso di distribuzione del software non si potranno omettere le informazioni relative a copyright, brevetti e marchi registrati. • Assenza di garanzia. Parliamo di libertà (poi vi lascio liberi di fuggire) La dottrina nordamericana • Secondo il prof. Lessig, “il ruolo della legge è sempre meno quello di offrire sostegno alla creatività, e sempre più quello di tutelare determinate industrie nei confronti della concorrenza”. • L’impossibilità di “manipolare” un prodotto è un’inaccettabile limitazione della libertà e un freno alla crescita della cultura. Il desiderio di comprendere • Le nuove tecnologie forniscono diverse motivazioni a supporto di chi, facendo propria una tipica attitudine hacker, vuol manipolare determinati prodotti: – comprenderne appieno il funzionamento; – integrarli o adattarli alle proprie esigenze; Il software Open Source • La piattaforma ideale sulla quale sviluppare la libertà di modificare il software è sicuramente rappresentata dai software Open Source in virtù delle caratteristiche proprie di questo modello di sviluppo. La community • Chiunque può prelevare la tecnologia che fa “girare” un programma di software libero o Open Source. E chiunque sia interessato a imparare come funziona una parte specifica di tale tecnologia, può manipolarne il codice. • Non appena si dà il via a questa operazione, si fa girare un collage libero nella comunità, in modo che altre persone possano vedere il codice, manipolarlo, provarlo, adattarlo, cercare di migliorarlo. La situazione attuale • Come evidenzia Lessig, però, “stiamo costruendo un regime giuridico che sopprime completamente le tendenze naturali dei ragazzi digitali di oggi […] stiamo costruendo un’architettura che libera il 60% del cervello e un sistema legale che invece lo blocca”. Quanta libertà? Nel dubbio meglio accettare gli inconvenienti di troppa libertà che di troppo poca Thomas Jefferson Grazie per l’attenzione Contatti Avv. Pierluigi Perri c/o Università degli Studi di Milano E-mail pierluigi.perri[at]unimi.it