Untitled - Piano Urbanistico Comunale
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Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione ART.1. CONTENUTI, CAMPO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI 4 ART.2. ATTUAZIONE PER FASI 4 ART.3. ELABORATI DEL PUL 4 ART.4. SOGGETTI ATTUATORI 5 ART.5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE 5 ART.6. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO DELLA DOMANDA DI INTERVENTO 6 ART.7. CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 7 ART.8. DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI 8 ART.9. ZONIZZAZION DELL’ARENILE 8 ART.10. ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI TURISTICO–BALNEARI 9 ART.11. DEFINIZIONI 9 ART.12. SISTEMAZIONI OBBLIGATORIE 13 ART.13. COSTRUZIONI DI SERVIZIO, MATERIALI AMMESSI E LORO POSIZIONAMENTO 14 ART.14. SERVIZI MINIMI ESSENZIALI 22 ART.15. TIPOLOGIE DI ALLESTIMENTO D’AREA 23 ART.16. SPIAGGIA LIBERA 24 ART.17. SPIAGGIA CON DIVIETO DI ACCESSO 24 ART.18. SPIAGGIA A DESTINAZIONE PARTICOLARE 24 ART.19. PRESENZA DI DUNE O VEGETAZIONE SPONTANEA 25 ART.20. CONCESSIONE PER SOLA POSA DI OMBRELLONI 25 ART.21. CONCESSIONE PER SOLA POSA DI OMBRELLONI E NOLEGGIO NATANTI 25 ART.22. CONCESSIONE PER SOLA POSA DI OMBRELLONI E CHIOSCO BAR MINIMALE 26 1 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione ART.23. CONCESSIONE PER CHIOSCO E NOLEGGIO NATANTI ART.24. CONCESSIONE PER POSA DI OMBRELLONI, NOLEGGIO NATANTI E SERVIZIO DIVING 27 27 ART.25. CONCESSIONE AD USO ESCLUSIVO DI ATTIVITA’ RICETTIVE 28 ART.26. CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI 29 ART.27. CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI MINIMALI 31 ART.28. CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI SENZA SERVIZIO DI CHIOSCO BAR E RISTORAZIONE 32 ART.29. CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI A DESTINAZIONE PARTICOLARE 32 ART.30. SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BALNEAZIONE IN POSIZIONE DI RETROCOSTA: CONCESSIONI PER CAMPEGGI E RISTORAZIONE 32 ART.31. USO PESCA 33 ART.32. CONCESSIONI PUNTUALI 33 ART.33. EVENTI PRELIMINARI 33 ART.34. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE 34 ART.35. INTERVENTI PER STRUTTURE DI SERVIZIO A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE IN AREE PUBBLICHE O PRIVATE 34 ART.36. CORRIDOI DI LANCIO A MARE E SPECCHI ACQUEI 35 ART.37. INTERVENTI COMUNALI 35 ART.38. PULIZIA DELLE SPIAGGE 36 ART.39. GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DELLE AREE DI SOSTA 36 ART.40. CLASSIFICAZIONE DELLA VALENZA TURISTICA DELLE AREE DEMANIALI DEL TERRITORIO COSTIERO DI TORTOLÌ 36 ART.41. ADEGUAMENTO E/O AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI 36 ART.42. PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME IN VIGENZA DEI PIANI 37 2 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione ART.43. DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO 38 ART.44. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 38 ART.45. AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE 38 ART.46. SUBINGRESSO 39 ART.47. VIGILANZA 39 3 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione ART.1. CONTENUTI, CAMPO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI 1.1 Tutto l’arenile così come delimitato nella cartografia allegata è soggetto alle presenti norme. Il Piano di Utilizzo dei Litorali, di seguito denominato PUL, del Comune di Tortolì, Il Piano di Utilizzazione dei Litorali rappresenta l’attuazione degli indirizzi contenuti redatto in conformità nelle direttive, approvate con DELIBERAZIONE N. 29/15 DEL 22.5.2008, per la redazione del piano di utilizzo dei litorali e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico ricreative degli ambiti demaniali marittimi laddove tali destinazioni d'uso siano previste nel Piano di Utilizzazione dei Litorali di cui all'art. 6 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ai fini della pianificazione della fascia costiera da parte degli enti locali, regola gli interventi e gli allestimenti e le modalità d’uso dell’arenile. 1.2 Il Piano si applica alle aree del demanio marittimo del territorio comunale, individuate nella TAV.0. ART.2. ATTUAZIONE PER FASI 2.1 Al fine di pervenire ad un allestimento organico dei litorali e consentire il monitoraggio degli interventi e la verifica dei risultati, il PUL prevede una disposizione complessiva delle attrezzature balneari lungo il litorale e, all’interno di essa, indica le aree e i nodi di immediata attuazione. 2.2 L’ampiezza e la distribuzione di tali interventi dipende dalla richiesta di servizi balneari ipotizzabile al momento attuale in relazione allo stato di fatto rilevato durante le indagini e gli studi preliminari. A tal fine l’ampliabilità degli interventi è stata già prevista in sede di progetto per dare riscontro ad eventuali esigenze che dovessero manifestarsi immediatamente dopo l’approvazione del PUL senza per questo dover provvedere ad una nuova approvazione da parte della Giunta Regionale. 2.3 L’Ente Locale giudica la necessità o meno di ampliamenti di concessioni là dove ne è prevista la fattibilità. 2.4 Gli indicatori che saranno presi a riferimento per tali valutazioni saranno di tipo economico (fatturato delle concessioni esistenti), qualitativo (livello dei servizi offerti), prestazionale (dotazione di servizi essenziali). ART.3. ELABORATI DEL PUL Il PUL si compone dei seguenti elaborati: 4 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione Tav.0 Corografia e inquadramento aerofotogrammetrico dei tratti di costa interessati Tav.1 Viabilità, sosta, infrastrutture e servizi:stato attuale Tav.2 Stato attuale delle concessioni e degli accessi all’arenile Tav.3 Uso del suolo e copertura vegetale Tav.4 Sintesi ambientale Tav.5 Spiagge assentibili al rilascio di concessioni Tav.6 Tipologia della costa e carico antropico sul litorale Tav.7 Assetto costiero: zonizzazione area demanio marittimo Tav.8 Assetto costiero: concessioni, accessi all’arenile, parcheggi, SOS, primo soccorso etc. Tav.9 Proposta di classificazione della valenza turistica delle aree demaniali Tav.10 Tipologie Strutture: Chioschi, Punti di Ristoro, Box Attrezzature, Edicola etc. Tav.11 Proposta di articolazione interna nelle aree da affidare in concessione e posizionamento delle strutture previste con l'indicazione delle attività esercitabili Norme Tecniche di Attuazione (NTA) Relazione Illustrativa ART.4. SOGGETTI ATTUATORI 4.1 I soggetti attuatori degli interventi previsti dal presente PUL sono i titolari, ovvero i richiedenti, delle Concessioni Demaniali relative alle aree collocate sul tratto di arenile interessato. 4.2 La stessa Amministrazione Comunale, per le aree detenute in concessione ovvero per quelle non affidate in concessione, assume la veste di soggetto attuatore secondo le modalità previste. ART.5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE 5.1 Il PUL si attua tramite rilascio, da parte del Comune, del Permesso di Costruire ovvero di altro titolo abilitavo in conformità alle vigenti disposizioni di legge, relativo alle Unità di Intervento di cui ai successivi articoli, previo rilascio delle autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza da parte di Uffici Comunali ed Enti extracomunali. 5 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione ART.6. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO DELLA DOMANDA DI INTERVENTO L’avente titolo al rilascio dell’Autorizzazione a Costruire dovrà presentare specifica documentazione relativa al progetto dell’opera da eseguire, comprendente: • Inquadramento territoriale, desunto dalla Tav. 01 con indicazione del punto di intervento; • Planimetria generale in scala 1:2000; • Planimetria dello stato dei luoghi in scala non inferiore a 1:200 con le indicazioni delle concessioni laterali per una profondità di almeno 50 mt. dai confini. Nella planimetria dovranno essere evidenziate le quote planimetriche e altimetriche del terreno oggetto della concessione demaniale marittima, le quote altimetriche e planimetriche della sede delle opere da eseguire e dei manufatti circostanti (evidenziate con eventuali profili e sezioni longitudinali e trasversali dell’intero tratto di arenile interessato dalla concessione), l’individuazione di alberi di alto fusto esistenti anche non adulti, dell’eventuale presenza di dune ed ogni eventuale altro particolare di rilievo al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l’opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico che in concessione; • Elaborati grafici, in scala non inferiore a 1:100, delle piante delle opere da realizzarsi con l’indicazione di: destinazione ed uso dei locali, quote planimetriche ed altimetriche, superficie dei locali, dimensioni delle aperture e di ogni altro particolare necessario alla corretta valutazione dell’opera; • Elaborati grafici, in opportuna scala non, degli spazi aperti indicante: pavimentazione, cordonatura, aiuole e piante e di ogni altro particolare necessario alla corretta valutazione dell’opera; • Elaborati grafici dei particolari costruttivi, in scala non inferiore a 1:50, del corpo principale e delle cellule tipo di corpi accessori, con la indicazione delle aperture, dei serramenti, delle strutture di assemblaggio, del tipo di copertura e di ogni altro particolare necessario alla corretta valutazione dell’opera e di quant’altro non sufficientemente rappresentabile in scala 1:100; • Elaborati grafici, in scala non inferiore a 1:100 delle sezioni e dei prospetti dell’opera messa in relazione all’ambiente circostante. Le quote riferite al piano di campagna originario ed al piano a sistemazione avvenuta, devono indicare le dimensioni complessive dell’opera e delle principali parti esterne ed interne, l’altezza netta dei vani, lo spessore dei solai, gli sporti 6 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione aggettanti, i parapetti, i principali materiali impiegati e devono essere in numero necessario alla completa comprensione dell’opera; • Laddove esistenti schema degli allacciamenti ai servizi tecnologici quali acqua, luce, rete di fognatura ed eventualmente gas o elaborati grafici delle soluzioni da adottarsi per quanto concerne l’approvvigionamento idrico nonché lo smaltimento dei reflui; • Quadro sinottico indicante i parametri dello stato di fatto e quelli di progetto; • Esaustiva documentazione fotografica con indicazione planimetrica dei punti di mira; • Simulazione fotografica dell’intervento; • Relazione tecnica illustrativa dell’intervento con indicazione delle caratteristiche architettoniche e strutturali, nonché degli accorgimenti tecnico-costruttivi da adottare; • Relazione paesaggistica. L’ufficio Tecnico Comunale e/o l’eventuale Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale potranno richiedere ulteriore documentazione a che si rendesse necessaria per una migliore comprensione dell’opera. ART.7. CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 7.1 Il possesso della Concessione Demaniale Marittima, rilasciata dal competente Servizio Comunale, rappresenta il titolo per l'ottenimento dell’Autorizzazione a Costruire per la realizzazione delle strutture sull'arenile; 7.2 Le richiesta di nuove Concessioni Demaniali dell'Arenile vanno inoltrate al competente Servizio Comunale del Comune di Tortolì; 7.3 Le Aree in Concessione, qualunque siano le loro destinazioni d'uso, si intendono tutte di uso pubblico, pertanto le stesse non possono essere destinate esclusivamente al servizio di strutture private. In tal senso dovrà pertanto essere sempre assicurato il libero transito del pubblico all'interno dell'area in Concessione. 7.4 E' pertanto tassativamente vietata la recinzione perimetrale totale e/o parziale sia dei Chioschi che dell'intera Concessione che rendano difficoltoso l’accesso alla spiaggia. 7.5 E' fatto obbligo ai Concessionari di: • Ottemperare alle disposizioni fissate dalle Leggi, dalla Capitaneria di Porto e dai Regolamenti Comunali per quanto attiene alle modalità d'uso dell'Area Demaniale in Concessione. 7 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione • Provvedere alla manutenzione ed alla pulizia dell'Area in concessione e delle spiagge libere confinanti, quest’ultime almeno per una fascia della larghezza di mt. 5.00 a partire dal confine demaniale tra le stesse e la concessione. ART.8. DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI 8.1 Nel rispetto delle potenzialità d’uso e di edificazione fissate per le diverse zone dell’arenile dal presente PUL, sono ammessi, nelle predette varie zone, interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, nonché interventi di nuova realizzazione; 8.2 Gli interventi sono finalizzati all’adeguamento o alla sostituzione dei manufatti esistenti con le tipologie previste dal presente PUL e individuate nella TAV. 8 ART.9. ZONIZZAZIONE DELL’ARENILE Ai fini dell'applicazione del PUL e delle presenti N.T.A., l'arenile del Comune di Tortolì viene suddiviso in singole aree a differenti destinazioni d’uso, da assegnare in Concessione o da destinare al libero uso da parte dei bagnanti. Le suddette Aree Demaniali a differenti destinazioni d'uso, individuate dal presente PUL sono le seguenti: a) Spiaggia libera b) Spiaggia con divieto di accesso c) Spiaggia a destinazione particolare d) Presenza di dune e vegetazione spontanea e) Concessioni per sola posa di ombrelloni f) Concessioni per sola posa di ombrelloni e noleggio natanti g) Concessioni per sola posa di ombrelloni e chiosco bar minimale h) Concessioni per chiosco bar minimale e noleggio natanti i) Concessioni per posa ombrelloni, noleggio natanti e diving j) Concessioni ad uso esclusivo di attività ricettive k) Concessioni per stabilimenti balneari l) Concessioni per stabilimenti balneari minimali m) Concessione per stabilimenti balneari a destinazione particolare n) Servizi di supporto alla balneazione in posizione di retrocosta: Concessioni per campeggi e ristorazione o) Uso pesca 8 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione p) Concessioni puntuali q) Aree per manifestazioni a carattere temporaneo (feste, spettacoli sportivi e culturali) ART.10. ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI TURISTICO–BALNEARI Il PUL programma, nel sistema litoraneo, l’articolazione dei servizi turistico–balneari al fine di ottenere una distribuzione di servizi sul litorale che risulti funzionale alla fruizione della costa. Ciò avviene principalmente attraverso l’individuazione: • dei servizi minimi essenziali (servizi igienici – salvataggio a mare – primo soccorso) • delle aree in cui possono essere approntati allestimenti per l’erogazione di servizi turistico–ricreativi (aree attrezzabili da affidare in concessione) • dei servizi balneari di tipo puntuale (nodi attrezzabili da affidare in concessione). ART.11. DEFINIZIONI 11.1 Fasce di utilizzo degli arenili • Bagnasciuga: la fascia di arenile di 5 m prossima alla battigia. Essa deve essere lasciata libera da ingombri fissi riconducibili a costruzioni e attrezzature fisse. • Fascia di balneazione: Si definisce “fascia di balneazione” la parte di arenile prossima alla battigia su cui si concentra la gran parte dei bagnanti. Essa deve essere riservata alla balneazione. In tale fascia possono essere rilasciate esclusivamente concessioni per il noleggio di attrezzature da spiaggia e per il noleggio di natanti, purché le costruzioni a supporto di tali attività siano comunque realizzate al di fuori della fascia stessa o, dove la profondità dell’arenile non lo consente, comunque in posizione il più arretrata possibile: in questo caso le costruzioni a supporto di tali attività dovranno essere ridotte al minimo indispensabile e di dimensioni minimali. Fanno eccezione le torrette di avvistamento per il salvataggio a mare. A tal fine si deve fare riferimento alle tipologie di allestimenti d’area stabilite dalla presenti norme. • Retro–spiaggia: La parte di arenile situata a monte della fascia di balneazione. Su tale fascia potranno essere localizzate tutte le strutture e i locali a supporto delle attività balneari, secondo i limiti massimi e le tipologie costruttive stabilite dalle presenti norme. Qualora ci fosse la presenza contemporanea di più locali in adiacenza tra loro, questi dovranno avere una disposizione che prediliga il senso ortogonale alla linea di battigia; • Retro-Costa: La parte di territorio, demaniale, pubblico o privato, situata a monte del limite di retrospiaggia. Su tale fascia, in seguito a concertazione con gli organi preposti e 9 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione responsabili, potranno essere localizzate tutte le strutture e i locali complementari all’ attività balneari, secondo i limiti massimi e le tipologie costruttive stabilite dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici. 11.2 Tipologie di concessioni Le concessioni sulle aree demaniali marittime si suddividono, in base alla estensione delle aree occupate, nelle seguenti tipologie: a) concessioni “estese” b) concessioni “puntuali” c) concessioni “temporanee” a) Concessioni estese: Per concessioni estese si intendono le concessioni per le quali è necessario l’asservimento di aree libere per la posa degli arredi con i quali si fornisce il servizio (vedi Tipologie di allestimento d’area). Fanno parte di questa tipologia le seguenti attività per le quali possono quindi essere rilasciate concessioni: • area asservita per la realizzazione di stabilimenti balneari • area asservita per il deposito temporaneo e il noleggio di attrezzature da spiaggia (sdraio, lettini e ombrelloni) in sede propria; • area asservita per il deposito temporaneo e il noleggio di natanti; • area asservita per la realizzazione di scuole veliche e diving; • aree asservite per l’installazione di attrezzature dedicate a persone diversamente abili; • aree asservite per la realizzazione di chioschi bar e punti di ristoro con spazi per la posa di sedie e tavolini (anche su pedane); • aree asservite per l’allestimento di zone per manifestazioni, il gioco, la ricreazione, lo sport, ecc.; • area asservita a strutture ricettive esistenti per il posizionamento di attrezzature da spiaggia e per il noleggio di natanti; • area asservita per il posizionamento di servizi igienici, cabine spogliatoio, docce; • area asservita per il posizionamento di strutture ombreggianti; • area asservita per la vendita di giornali, tabacchi e articoli da mare. Le concessioni estese possono interessare aree poste sia entro la fascia di balneazione che nel retro–spiaggia. Le aree affidate in concessione devono essere delimitate con paletti in legno (max 90 cm fuori tutto) uniti tra loro da una corda o sagola. Da questa delimitazione è escluso il lato che si 10 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione estende lungo la linea di battigia, che deve essere sgombro da qualsiasi impedimento per il transito dei bagnanti. Saranno vietate tutte quelle recinzioni che non rispondono a tali requisiti poiché potrebbero rendere difficoltoso od impossibile l’accesso alla pubblica spiaggia. Le due delimitazioni laterali dovranno essere, per quanto possibile e salvo impedimenti, ortogonali o alla linea di battigia o alla linea di delimitazione del retrospiaggia e tra di loro parallele. b) Concessioni puntuali: Per concessioni puntuali si intendono tutte quelle concessioni che non necessitano, per la natura del servizio offerto, di aree asservite per la posa di arredi da spiaggia quali ombrelloni e sdraio, per il posizionamento e noleggio dei natanti o le quali per effetto della loro localizzazione in posizione di retrospiaggia o di retrocosta non comportano l’occupazione della fascia di balneazione che per tanto rimane di pubblica fruizione e quindi libera. Fanno parte di questa tipologia le seguenti attività per le quali possono quindi essere rilasciate concessioni: • Chiosco bar per la vendita e somministrazione di alimenti preconfezionati (gelati, panini, bibite, ecc.) e aree di pertinenza per la posa di tavoli e sedie; • servizi igienici pubblici (wc, docce, spogliatoi, ecc.); • punti di avvistamento per il salvataggio; • punti di primo soccorso o di pronto soccorso; Le concessioni puntuali, ad eccezione dei punti di avvistamento per il salvataggio, sono localizzate nel retro–spiaggia. c) concessioni “temporanee”: sono quelle aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo quali feste, spettacoli sportivi o culturali, iniziative di intrattenimento o ricreative. La concessione di tali aree deve avere una durata limitata tale da giustificare il suo carattere temporaneo e comunque mai superiore a complessivi 30 giorni. Eventuali proroghe saranno da valutare in funzione della complessità e dell’importanza della manifestazione da svolgersi. In tali aree è possibile esclusivamente l’installazione di strutture in precario e facilmente amovibili quali palchi o tribune per feste e manifestazioni sportive o musicali, chioschi, gazebo etc. 11.3 Sistemazioni obbligatorie Il PUL definisce, per ogni intervento programmato sul demanio, quali sistemazioni competono al concessionario al fine di garantire l’accessibilità e il rispetto dell’ambiente. 11 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione Esse si suddividono pertanto in: • accessi facilitati; • sistemazioni ambientali; 11.4 Servizi minimi essenziali Sono i servizi necessari a garantire una agevole fruizione degli arenili sotto il profilo igienico e della sicurezza. La gestione sia funzionale che economica di tali servizi, sarà garantita o dal Comune oppure attraverso la partecipazione diretta dei concessionari stessi. Fanno parte dei servizi minimi essenziali: • Primo soccorso/pronto soccorso; • infermeria; • servizi igienici; • salvataggio a mare; Per quel che riguarda i servizi igienici il PUL prevede una loro localizzazione in posizione arretrata di retrospiaggia lungo la linea esterna dell’arenile, in prossimità degli accessi al mare, al fine di permettere, laddove non fosse possibile l’allacciamento alla rete idrica e/o fognaria comunale, l’agevole avvicinamento dei mezzi per lo spurgo dei serbatoi dei reflui fognari. In nessun modo la loro localizzazione all’interno delle aree demaniali deve pregiudicare il connotato naturale dei luoghi. Per quel che riguarda i servizi di salvataggio e primo soccorso il PUL prevede un loro posizionamento lungo quei tratti di costa nei quali si rende necessaria una loro presenza e, in particolare, ne può prevedere la dislocazione sia in nuclei attrezzati presso gli accessi al mare, sia all’interno delle Zone Attrezzabili. 11.5 Allestimenti d’area Si definiscono “allestimenti d’area” gli schemi organizzativi delle parti attrezzate di arenile. Tali schemi prevedono la distinzione tra le aree destinate alle costruzioni di servizio, le aree di pertinenza, i percorsi di accesso e attraversamento, i quali variano in relazione alla profondità dell’arenile. 11.6 Aree attrezzabili e nodi attrezzabili Il PUL individua quelle porzioni di arenile che, in relazione alla morfologia, agli elementi naturali, alla infrastrutturazione del territorio retrostante, sono suscettibili di essere attrezzate. 12 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione Si definisce “zona attrezzabile” (ZA) la parte di arenile individuata dal PUL in cui possono essere individuate una o più concessioni estese da attrezzare con opportuni allestimenti d’area. Si definisce “nodo attrezzabile” (NA) il punto dell’arenile individuato nella cartografia del PUL presso il quale possono essere realizzati servizi attraverso il rilascio di una o più concessioni puntuali. ART.12. SISTEMAZIONI OBBLIGATORIE 12.1 Accessi facilitati E’ stata individuata una distribuzione funzionale di camminamenti sugli arenili che l’Amministrazione comunale dovrà predisporre attraverso la posa e manutenzione di passerelle pedonali in corrispondenza degli accessi agli arenili, che si spingeranno sino alla linea di battigia in quei tratti di spiaggia non interessati da concessioni demaniali estese. I concessionari di aree del demanio marittimo per attività di tipo turistico–ricreativo devono garantire l’utilizzo delle proprie strutture anche a persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, perciò sarà cura dei concessionari provvedere ad un opportuno raccordo alle passerelle posizionate dal Comune e ad una loro adeguata collocazione all’interno della concessione. Di seguito sono riportate le tipologie di allestimento: • Percorso di accesso alla concessione Collega l’area in concessione ad un punto di accesso all’arenile o alle stesse passerelle predisposte dal Comune per garantire l’accesso alla spiaggia. La larghezza non può essere inferiore a 1,20 m. Larghezza consigliata: 1,80 m. • Percorso di attraversamento longitudinale Consente di attraversare l’area in concessione per accedere a tratti di arenile posti al di là della stessa. La larghezza non può essere inferiore a 1,20 m. Larghezza consigliata: 1,80 m. • Percorso trasversale di accesso al mare Consente di raggiungere le aree attrezzate più prossime al bagnasciuga. La larghezza non può essere inferiore a 1,20 m. Larghezza consigliata: 1,80 m. • Pedana per la posa di arredi (ombrelloni – sdraio – tavolini) Area attrezzata per le persone con ridotte capacità motorie posta nei pressi delle costruzioni di servizio e raggiungibile con i percorsi facilitati. 13 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione In particolare si fa presente il fatto che i percorsi di accesso all’arenile sino alla battigia, sono di natura pubblica. 12.2 Sistemazioni ambientali • Salvaguardia dei sistemi dunali In presenza di dune la sistemazione dell’area di concessione (percorsi e costruzioni di servizio) deve prevedere la tutela delle dune e della vegetazione presente. Le dune non potranno essere interessate da alcun tipo di costruzione né di attrezzatura. In presenza di dune ogni struttura e costruzione dovrà essere localizzata in maniera tale da non interessare il sistema dunale. Nel caso sia necessario realizzare dei percorsi di attraversamento delle stesse, dovranno essere previsti idonei sistemi di camminamenti in legno sopraelevati rispetto alle stesse dune, sistemi di contenimento e delimitazione (paletti, recinzioni lignee, ecc.). • Salvaguardia dei sistemi di deflusso delle acque I canali naturali di deflusso non possono essere oggetto di alcun tipo di allestimento (costruzioni o aree attrezzate). Eventuali percorsi di attraversamento saranno realizzati con ponti leggeri. E’ comunque vietato l’interramento. • Salvaguardia vegetazione La vegetazione esistente deve essere preservata e mantenuta rispondente a quelli che sono i connotati naturali che la contraddistinguono. Gli eventuali allestimenti devono essere realizzati nel rispetto delle aree verdi. Sarà consentito modificare il suolo mediante scavi o estirpazione del manto vegetale, solamente in quegli isolati casi in cui non sia possibile provvedere altrimenti e solamente dopo aver acquisito specifico parere in proposito, da parte degli Enti territorialmente competenti. ART.13. COSTRUZIONI DI SERVIZIO, MATERIALI AMMESSI E LORO POSIZIONAMENTO Negli interventi di qualsiasi natura non sono consentite in alcun modo modificazioni della giacitura dell’arenile. In funzione della concessione individuata è ammessa la realizzazione ed installazione delle seguenti tipologie di opere: • Camminamenti, pedane e percorsi sull’arenile; • Chioschi per la realizzazione di bar, punto di ristoro e ristoranti; 14 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione • Servizi igienici; • Cabine spogliatoio; • Cabine doccia; • Box per il ricovero delle attrezzature; • Strutture per la realizzazione di scuole di vela o centro diving; • Chiosco edicola e tabacchi • Torretta avvistamento; • Ombreggi; Tutte le strutture dovranno essere del tipo precario e di facile rimozione, dovranno essere costituite esclusivamente da elementi componibili di facile trasportabilità, collegati tra loro e smontabili senza interventi demolitori e di rottura. Per la loro realizzazione è ammesso solo esclusivamente il legno nel colore naturale. È escluso in ogni caso l'uso di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei, in laterizi, tegole ecc. assemblati o realizzati a piè d'opera. Le strutture dovranno essere ancorate preferibilmente per infissione di pali lignei. Laddove tale soluzione non fosse applicabile potrà essere previsto l'uso di strutture prefabbricate di fondazione in conglomerato cementizio, purché completamente interrate e di dimensione e struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di alcun tipo. 13.1 Camminamenti, pedane e percorsi sull’arenile o di accesso alla spiaggia Elementi modulari in legno naturale, correnti e piano di calpestio in legno. Costituito da un telaio con correnti di rinforzo ricoperto con pavimentazione in perline di spessore cm. 2,2. Dimensione del modulo pedana: cm 180 x cm 180 x cm 12. Gli stessi moduli dovranno essere utilizzati e opportunamente assemblati, per la costruzione delle aree solarium e dei piani di calpestio di varie zone di servizio all’interno delle concessioni demaniali, dei basamenti per i manufatti dedicati ai servizi e di tutta la struttura viaria del sito. I moduli dovranno essere appoggiati nel tratto di arenile prescelto. L’assemblaggio potrà essere effettuato esclusivamente con viti zincate o in acciaio inox, non verranno quindi utilizzati né collanti, né cemento. Ciò consentirà di rimuovere in ogni tempo la struttura, ripristinando lo stato naturale dell’arenile. Il posizionamento dei moduli pedana deve essere finalizzato esclusivamente alla predisposizione dei percorsi che rendano facilmente accessibili tutti i servizi di spiaggia 15 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione esistenti all’interno della concessione soprattutto per le persone con ridotte capacità motorie e alla predisposizione dei piani di quelle attività previste che, in funzione della loro tipologia, non posso essere svolte direttamente sull’arenile (es. attività motorie). In questo senso si dovrà in ogni caso di ridurre al minimo l’ingombro superficiale dell’arenile, in modo da mantenerne il più possibile inalterato il connotato naturale. 13.2 Chiosco Bar, Punto di Ristoro, Ristorante Struttura modulare a base rettangolare (dimensione 4,5x5,0 m) in legno naturale, costituito da pilastri laterali e eventuale palo centrale della sezione necessaria. Basamento ottenuto con pedane di altezza cm 12 e piano di calpestio realizzato con perline di spessore min. cm 2,2 di spessore. Tetto di copertura piano, copertura in perline di spessore min. cm 1,5. Fondazioni ottenute attraverso infissione dei pali portanti. Ove non sia possibile ancorare le strutture tramite l'infissione di pali lignei, potrà essere previsto l'uso di strutture prefabbricate di fondazione in conglomerato cementizio, purché completamente interrate e di dimensione e struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di alcun tipo. Altezza massima delle strutture 4,0 m. È prevista la possibilità della realizzazione di terrazza ricavata sul tetto di copertura al solo fine di poter creare un vano aperto per la localizzazione con mascheramento dei servizi tecnologici quali pompe di calore, eventuali serbatoi etc L’ampliamento della struttura in relazione alla tipologia di servizio attribuita al chiosco (chiosco bar, punto di ristoro, ristorante etc) avverrà attraverso la giustapposizione di due o più moduli base al fine di ottenere le seguenti configurazioni: • chiosco bar minimale (CHI min): massimo 1 modulo. Dimensione complessiva 4,5 m x 5,0 m • chioso bar complesso (CHI comp): massimo 2 moduli. Dimensione complessiva 9,0 m x 5,0 m o 10,0 x 4,5 m • punto di ristoro (RIS): massimo 2 moduli. Dimensione complessiva 9,0 m x 5,0 m o 10,0 x 4,5 m La giustapposizione dei moduli base per ottenere i moduli complessi deve avvenire lungo lati della medesima dimensione. L’eventuale spogliatoio e i servizi igienici per il personale, nel numero e secondo le modalità previste dalle specifiche norme di settore o in funzione di quanto stabilito in accordo con i 16 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione locali uffici di vigilanza della asl, dovranno essere ricompresi all’interno della superficie del chiosco o del punto di ristoro. La superficie dei servizi igienici, potrà essere computata separatamente rispetto alla massima superficie stabilita per il chiosco bar o per il punto di ristoro, essi dovranno essere localizzati in aderenza allo stesso chiosco bar e al punto di ristoro. È consentita la realizzazione di verande coperte addossate alla struttura modulare del chiosco, minimale o complesso, e del punto di ristoro, nella misura e secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo 13.10: Sistemi di ombreggi fissi e amovibili. La giustapposizione dei moduli chiosco e verande per ottenere i moduli complessi deve avvenire lungo lati della medesima dimensione. In ogni caso la dimensione massima del chiosco comprensivo di verande coperte non potrà eccedere i 12 m x10 m o i 12 m x 9 m. Articolazioni complesse che prevedano l’installazione di chiosco bar, punto di ristoro e eventuali locali per la vendita dovranno essere realizzate, ove possibile, attraverso la separazione dei locali in maniera da non creare un fronte degli edifici che impediscano la chiusura delle visuali verso il mare. Installazioni articolare e complesse verranno in ogni caso valutate e verificate volta per volta in relazione alla casistica che si dovesse presentare. 13.3 Servizi Igienici (SI) Struttura in legno di contenimento, formata da montanti di cm almeno 10 x 10, tamponamenti verticali in perlinato e copertura piana, sempre in perlinato. All’interno di tale rivestimento sarà alloggiata una cabina WC di tipo prefabbricato, con allaccio fognario o pozzo nero a tenuta stagna. L’ingresso alla cabina dovrà essere facilitato da una pedana dimensionata opportunamente per il transito delle sedie a rotelle. La cabina prefabbricata dovrà poggiare su un basamento costituito da un modulo pedana. I servizi igienici dovranno essere disposti in prossimità degli spogliatoi o comunque in prossimità degli accessi. Fondazioni ottenute attraverso infissione dei pali portanti. Ove non sia possibile ancorare le strutture tramite l'infissione di pali lignei, potrà essere previsto l'uso di strutture prefabbricate di fondazione in conglomerato cementizio, purché completamente interrate e di dimensione e struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di 17 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione alcun tipo. Dovranno essere garantiti servizi igienici distinti in uomini, donne e persone diversamente abili. • Servizio Igienico uomini: cm 140 x 180. Altezza al colmo cm 270. • Servizio Igienico donne: cm 140 x 180. Altezza al colmo cm 270. • Servizio Igienico persone diversamente abili: cm 180 x 180. Altezza al colmo cm 270. Servizi Igienici a servizio dello stabilimento balneare: Il loro numero verrà determinato in base al rapporto di 1 W.C. uomini e 1 W.C. donne ogni 25 ombrelloni e di almeno 1 W.C. disabili, e comunque almeno in numero di 1 per uomini, 1 per donne e 1 per persone diversamente abili. Servizi Igienici a servizio del chiosco bar e del punto di ristoro: dovranno essere previsti opportuni servizi igienici per il pubblico nel numero e secondo le modalità previste dalle specifiche norme di settore o in funzione di quanto stabilito in accordo con i locali uffici di vigilanza della asl, dovranno essere ricompresi all’interno della superficie del chiosco o del punto di ristoro. 13.4 Cabina Spogliatoio (SPO) Manufatto in legno naturale, formato da montanti cm 5 x 5 e con tamponamenti verticali in perlinato su tre lati. Copertura piana, anch’essa in perlinato. Il pannello frontale dovrà essere fornito di una porta ad un’anta. Dovrà avere dimensioni adatte anche per le persone disabili. Fondazioni ottenute attraverso infissione dei pali portanti. Ove non sia possibile ancorare le strutture tramite l'infissione di pali lignei, potrà essere previsto l'uso di strutture prefabbricate di fondazione in conglomerato cementizio, purché completamente interrate e di dimensione e struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di alcun tipo. • Spogliatoio uomini: cm 140 x 180. Altezza al colmo cm 270. • Spogliatoio donne: cm 140 x 180. Altezza al colmo cm 270. • Spogliatoio persone diversamente abili: cm 180 x 180. Altezza al colmo cm 270. Il loro numero massimo verrà determinato in base al rapporto di 1 W.C. ogni 25 ombrelloni e comunque almeno in numero di 1 per uomini, 1 per donne e 1 per persone diversamente abili. 13.5 Cabina Doccia (D) 18 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione Manufatto in legno con struttura formata da montanti di cm 5 x 5 e con tamponamenti verticali in perlinato su tre lati. Copertura piana, anch’essa in perlinato. Piano di calpestio in legno multistrato di tipo marino, montato sul telaio di un modulo pedana. Impianto doccia costituito da erogatore a pioggia, a getto regolabile, montati su supporti saliscendi. Dovrà avere dimensioni adatte anche per le persone disabili. Fondazioni ottenute attraverso infissione dei pali portanti. Ove non sia possibile ancorare le strutture tramite l'infissione di pali lignei, potrà essere previsto l'uso di strutture prefabbricate di fondazione in conglomerato cementizio, purché completamente interrate e di dimensione e struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di alcun tipo. • Cabine doccia uomini: cm 140 x 180. Altezza al colmo cm 270. • Cabine doccia donne: cm 140 x 180. Altezza al colmo cm 270. • Cabine doccia persone diversamente abili: cm 180 x 180. Altezza al colmo cm 270. Il loro numero massimo verrà determinato in base al rapporto di 1 cabina doccia ogni 30 ombrelloni. In alternativa si prevede l’installazione di docce all’aria aperta montate su piano di calpestio in legno multistrato di tipo marino, montato sul telaio di un modulo pedana dotato di impianto doccia costituito da due o quattro erogatori a pioggia, a getto regolabile, montati su supporti saliscendi. 13.6 Box Ricovero Attrezzature (BRA) Struttura modulare a base quadrata (dimensioni lato 2,5 x 2,5 m) in legno naturale, costituito da pilastri laterali della sezione necessaria. Basamento ottenuto con pedane di altezza cm 12 e piano di calpestio di perline di cm 2,2 di spessore. Tetto di copertura piano, copertura in perline di spessore cm 1,5. Fondazioni ottenute attraverso infissione di pali portanti. Ove non sia possibile ancorare le strutture tramite l'infissione di pali lignei, potrà essere previsto l'uso di strutture prefabbricate di fondazione in conglomerato cementizio, purché completamente interrate e di dimensione e struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di alcun tipo. Altezza massima delle strutture 2,5 m. 19 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione L’ampliamento della struttura in relazione alla localizzazione, all natura della concessione e alla tipologia di servizio offerti avverrà attraverso la giustapposizione di due o più moduli base. più moduli base al fine di ottenere le seguenti configurazioni: • box ricovero minimale (BRA min): massimo 1 modulo. Dimensione complessiva 2,5 m x 2,5 m • box ricovero doppio (BRA 2): massimo 2 moduli. Dimensione complessiva 2,5 m x 5,0 m In caso di comprovata necessità verrà valutata la possibilità di installare più box ricovero fino ad un massimo di due. 13.7 Diving – Vela (DIV) Struttura modulare a base rettangolare (dimensioni lato 2,5 x 3,0 m) in legno naturale, costituito da pilastri laterali della sezione necessaria. Basamento ottenuto con pedane di altezza cm 12 e piano di calpestio di perline di cm 2,2 di spessore. Tetto di copertura piano, copertura in perline di spessore cm 1,5. Altezza massima delle strutture 2,7 m. Fondazioni ottenute attraverso infissione dei pali portanti. Ove non sia possibile ancorare le strutture tramite l'infissione di pali lignei, potrà essere previsto l'uso di strutture prefabbricate di fondazione in conglomerato cementizio, purché completamente interrate e di dimensione e struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitori di alcun tipo. L’ampliamento della struttura in relazione alla natura della concessione e alla tipologia di servizio avverrà attraverso la giustapposizione di più moduli base. • Diving-vela minimale (DIV min): massimo 1 modulo. Dimensione complessiva 3,0 m x 2,5 m • Diving-vela doppio (DIV 2): massimo 2 moduli. Dimensione complessiva 6,0 m x 2,5 m o 5,0 x 3 m In caso di comprovata necessità verrà valutata la possibilità di installare più strutture fino ad un massimo di due. 13.8 Chiosco Edicola Tabacchi Struttura modulare a base quadrata (dimensioni lato 2,5 x 2,5 m) in legno naturale, costituito da pilastri laterali della sezione necessaria. Basamento ottenuto con pedane di altezza cm 12 e piano di calpestio di perline di cm 2,2 di spessore. Tetto di copertura piano, copertura in 20 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione perline di spessore cm 1,5. Fondazioni ottenute attraverso infissione dei pali portanti. Altezza massima delle strutture 2,5 m. In caso di comprovata necessità verrà valutata la possibilità di accorpare più moduli fino ad un massimo di sue per ottenere un chiosco edicola tabacchi di dimensioni superiori 13.9 Torretta Avvistamento Ogni concessione dovrà essere dotata di servizio di salvataggio. Le torrette di avvistamento dovranno essere realizzate tramite strutture modulari a base quadrata (dimensioni lato 2,0 x 2,0 m) in legno naturale, costituito da pilastri laterali della sezione necessaria. Basamento ottenuto con pedane di altezza cm 12 e piano di calpestio di perline di cm 2,2 di spessore. Tetto di copertura a due falde, copertura in perline di spessore cm 1,5. Fondazioni ottenute attraverso infissione dei pali portanti. Altezza massima delle strutture 4,0 m. 13.10 • Sistemi di ombreggi fissi e amovibili ombreggi amovibili su arenile: ombrelloni. La loro scelta dovrà essere improntata alla semplicità; • ombreggi amovibili su pedane di sosta: la struttura portante dovrà essere costituita da pergole in legno formate da montanti e travi, principali e secondarie, mentre la copertura sarà realizzata esclusivamente in incannucciato o tela di colore bianco panna; • ombreggi amovibili su spazi attrezzati: la struttura portante dovrà essere costituita da pergole in legno formate da montanti e travi, principali e secondarie, mentre la copertura sarà realizzata esclusivamente in incannucciato o tela di colore biano panna; • verande coperte su spazi attrezzati a chiosco bar e punto di ristoro (pergola in legno e copertura piana in legno): È consentita la realizzazione di verande coperte addossate alla struttura modulare del chiosco, minimale o complesso, e del punto di ristoro, costituite da una struttura modulare a base rettangolare (dimensione 7,5x5,0 m o 7,0x4,5 m) in legno naturale, costituito da pilastri laterali della sezione necessaria. Basamento ottenuto con pedane di altezza cm 12 e piano di calpestio realizzato con perline di spessore min. cm 2,2 di spessore. Tetto di copertura piano, copertura in perline di spessore min. cm 1,5. Fondazioni ottenute attraverso infissione dei pali portanti. Ove non sia possibile ancorare le strutture tramite l'infissione di pali lignei, potrà essere previsto l'uso di strutture prefabbricate di fondazione in conglomerato cementizio, purché completamente interrate e di dimensione e struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di alcun tipo. 21 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione Altezza massima non potrà in ogni caso eccedere l’altezza del chiosco bar o del punto di ristoro. Al fine di consentire il funzionamento delle strutture di ristorazione oltre il periodo estivo è consentito, dove previsto tale tipo di ombreggio, il tamponamento attraverso pareti vetrate completamente amovibili e realizzate in legno. 13.11 Posizionamento manufatti. I nuovi manufatti da installare sulle aree demaniali dovranno essere collocati ad una distanza minima di mt 3.00 dal limite della concessione stessa. La distanza fra manufatti della stessa concessione dovrà essere almeno di mt. 5,0. Chioschi, servizi igienici, cabine, e tutte le attrezzature di servizio dovranno essere installate esclusivamente nella fascia di retrospiaggia o comunque, laddove la profondità della spiaggia non lo consenta, entro una fascia larga al massimo 1/3 della profondità dell’arenile a partire dal confine demaniale longitudinale, ubicato a monte dell’arenile e parallelo alla linea di battigia. Le cabine (docce e spogliatoi) ed i servizi igienici dovranno essere collocati in senso ortogonale alla battigia, dovranno essere accorpati e posizionati in prossimità dell’accesso alla concessione. L’accorpamento delle strutture modulari dovrà avvenire in senso ortogonale alla linea di battigia al fine di limitare il più possibile la barriera visiva verso il mare, costituita dai volumi chiusi e dalle superfici coperte. A tal fine il fronte a mare di ogni attrezzatura non potra superare quanto previsto negli articoli precedenti. ART.14. SERVIZI MINIMI ESSENZIALI Il PUL individua la posizione dei servizi minimi essenziali, nonché i soggetti pubblici o privati che si occuperanno della loro gestione integrata, sia economica che funzionale. Classificazione dei servizi minimi essenziali • Servizio di pronto soccorso – il servizio di pronto soccorso, nella configurazione minima (cassetta di pronto soccorso, elenco dei numeri telefonici delle organizzazioni ed Enti competenti, ecc.), deve essere garantito da ogni singolo concessionario; • Servizio di infermeria medica – costituisce un più alto livello di assistenza medica per la cui erogazione è necessaria la presenza di personale specializzato, locale apposito, idonee 22 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione attrezzature mediche, ecc. Esso può essere garantito dal singolo concessionario nel caso di allestimenti complessi, ovvero dal Comune con il concorso economico di tutti i concessionari; • Salvataggio a mare – in tutte le spiagge in cui sono previste ZA deve essere previsto il servizio di salvataggio a mare, così come indicato nelle Ordinanze della Capitaneria di Porto per la disciplina delle attività balneari. I concessionari sono comunque obbligati a tenere un elenco aggiornato dei numeri telefonici delle strutture di soccorso e pronto intervento. E’ valutata, in fase di predisposizione del PUL e sulla base del numero e delle caratteristiche delle concessioni previste, la possibilità di obbligare i concessionari, attraverso apposita convenzione con il Comune, a concorrere agli oneri di gestione al fine di garantire il servizio. Nella gara per l’assegnazione delle aree in concessione è data priorità a coloro che garantiscano il servizio di salvataggio con propri mezzi. Negli elaborati del PUL è proposto un sistema di servizio di salvamento a mare denominato S.I.S.B. Sistema Integrato di Soccorso Balneare, al fine di attuare un Servizio pubblico comunale di vigilanza e salvataggio di efficienza. Il sistema si compone di colonnine di soccorso, posizionate circa ogni 250 m, e di torrette tecnologiche presidiate da bagnini di salvataggio. Il sistema è inoltre collegato alle varie centrali di soccorso come 118, Capitaneria di Porto, 113 etc. La dislocazione delle attrezzature è evidenziata negli elaborati grafici del PUL . • Servizi igienici pubblici – la dotazione di servizi igienici pubblici, che potranno essere anche a titolo oneroso, è dimensionata sulla base del numero di bagnanti nella misura di una unità funzionale (composta da due locali, per maschi e per femmine, completi di wc e lavandino) ogni 500 utenti. Sono di norma individuati in prossimità degli accessi al mare e la dotazione può essere soddisfatta: a) dalla presenza di servizi igienici in strutture esistenti poste a una distanza non superiore a 50 metri dall’arenile; b) attraverso l’utilizzo di strutture fisse esistenti poste sul demanio o in prossimità dello stesso; c) prevedendo un utilizzo pubblico dei servizi posti all’interno di concessioni “estese o puntuali” e localizzati al confine della stessa concessione estesa; ART.15. TIPOLOGIE DI ALLESTIMENTO D’AREA Relazione tra profondità dell’arenile e tipologia di allestimento 23 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione Le diverse tipologie di allestimento d’area sono determinate in funzione della loro localizzazione all’interno dei vari tratti di arenile ricadenti nel territorio comunale. Tutti i concessionari sono tenuti al rispetto delle installazioni nella misura massima prevista nel PUL. ART.16. SPIAGGIA LIBERA Si definisce spiaggia libera quella destinata alla libera fruizione da parte degli utenti bagnanti. Per esse vengono stabilite una serie di divieti come di seguito elencati: a) Divieto di balneazione • Negli ambienti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle • Nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali fino a una distanza di 200 m metri verso il largo; • Nelle zone dichiarate inquinate; • Nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto; b) porre in opera recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia; c) accendere fuochi sull’arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante; d) condurre sulla spiaggia e fare il bagno a cani o altri animali ad eccezione dei tratti di arenile segnalati da appositi cartelli. L’autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti; e) installare tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio; f) lo svolgimento di gare e altre attività organizzate da svolgersi sulle apposite aree predisposte per manifestazioni temporanee. Per quanto non propriamente esplicitato si farà ricorso al codice della navigazione. ART.17. SPIAGGIA CON DIVIETO DI ACCESSO Sono le spiagge che per la loro natura, legata prevalentemente a situazioni di pericolo, non risultano in alcun modo accessibili. ART.18. SPIAGGIA A DESTINAZIONE PARTICOLARE Sono le spiagge per le quali è prevista una destinazione d’uso differente rispetto alle spiagge libere. Nella fattispecie quelle in cui si prevede l’accesso all’arenile da parte dei cani o di altri animali domestici. 24 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione ART.19. PRESENZA DI DUNE O VEGETAZIONE SPONTANEA Sono le spiagge nelle quali è consistente la presenza di dune e di vegetazione spontanea tipica degli arenili e nelle quali è tassativamente vietata l’installazione di attrezzature di qualsiasi genere se non quelle necessarie alla salvaguardia delle stessa tipicità. ART.20. CONCESSIONE PER SOLA POSA DI OMBRELLONI Tutte le aree demaniali in concessione con tale destinazione d’uso, esistenti e di previsione, indipendentemente dalla larghezza del fronte-mare, sono individuate con apposite campiture grafiche sulla TAV. 9. Dette aree vengono caratterizzate in funzione delle caratteristiche dimensionali dell’arenile (in termini di profondità e sviluppo) in funzione della loro localizzazione in ambiti sensibili etc. In tali aree è esclusivamente consentito: • l’installazione di attrezzature balneari da noleggio (ABN) nella misura massima assentibile pari a 500 mq di superficie scoperta; • l’installazione di box ricovero attrezzature (BRA) nella misura massima di n° 1 modulo: dimensione massima m 2,5 x m 2,5; • l’installazione di camminamenti e percorsi sull’arenile o di accesso alla spiaggia nelle modalità previste dalle presenti NTA; • l’installazione di torretta di avvistamento per il salvataggio a mare; • deve essere garantito il servizio di pronto soccorso, nella configurazione minima (cassetta di pronto soccorso, elenco dei numeri telefonici delle organizzazioni ed Enti competenti, ecc.) ART.21. CONCESSIONE PER SOLA POSA DI OMBRELLONI E NOLEGGIO NATANTI Tutte le aree demaniali in concessione con tale destinazione d’uso, esistenti e di previsione, indipendentemente dalla larghezza del fronte-mare, sono individuate con apposite campiture grafiche sulla TAV. 9. Dette aree vengono caratterizzate in funzione delle caratteristiche dimensionali dell’arenile (in termini di profondità e sviluppo) in funzione della loro localizzazione in ambiti sensibili etc. In tali aree è esclusivamente consentito: • l’installazione di attrezzature balneari da noleggio (ABN) nella misura massima assentibile pari a 500 mq di superficie scoperta; 25 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione • l’installazione di box ricovero attrezzature (BRA) nella misura massima di n° 1 moduli: dimensione massima m 2,5 x m 2,5; • l’installazione di camminamenti e percorsi sull’arenile o di accesso alla spiaggia nelle modalità previste dalle presenti NTA; • il posizionamento di piccoli natanti per il noleggio (NPN); • dove previsto, la localizzazione di aree attrezzate per lo sport (AS) e l’installazione di attrezzature ricreative e sportive rimovibili su sabbia per lo svolgimento di giochi tipo beach-volley, beach-basket, beach-soccer, beach-tennis, fitness, nel rispetto delle normative di sicurezza e ponendo in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare di arrecare nocumento ai bagnanti. E’ ammessa la recinzione unicamente dello spazio addetto al gioco, avente al massimo le misure regolamentari relative al tipo di sport da praticarvi, maggiorato all’intorno di una fascia avente larghezza massima di un metro; • l’installazione di torretta di avvistamento per il salvataggio a mare; • deve essere garantito il servizio di pronto soccorso, nella configurazione minima (cassetta di pronto soccorso, elenco dei numeri telefonici delle organizzazioni ed Enti competenti, ecc.) ART.22. CONCESSIONE PER SOLA POSA DI OMBRELLONI E CHIOSCO BAR MINIMALE Tutte le aree demaniali in concessione con tale destinazione d’uso, esistenti e di previsione, indipendentemente dalla larghezza del fronte-mare, sono individuate con apposite campiture grafiche sulla TAV. 9. Dette aree vengono caratterizzate in funzione delle caratteristiche dimensionali dell’arenile (in termini di profondità e sviluppo) in funzione della loro localizzazione in ambiti sensibili etc. In tali aree è esclusivamente consentito: • l’installazione di attrezzature balneari (ABN) da noleggio nella misura massima assentibile pari a 500 mq di superficie scoperta; • l’installazione di chiosco bar minimale (CHI min) nella misura massima di n° 1 modulo: dimensione massima m 4,5 x m 5,0; • l’installazione di box ricovero attrezzature (BRA) nella misura massima di n° 1 moduli: dimensione massima m 2,5 x m 2,5; 26 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione • l’installazione di camminamenti e percorsi sull’arenile o di accesso alla spiaggia nelle modalità previste dalle presenti NTA; • l’installazione di torretta di avvistamento per il salvataggio a mare; • deve essere garantito il servizio di pronto soccorso, nella configurazione minima (cassetta di pronto soccorso, elenco dei numeri telefonici delle organizzazioni ed Enti competenti, ecc.) ART.23. CONCESSIONE PER CHIOSCO E NOLEGGIO NATANTI Tutte le aree demaniali in concessione con tale destinazione d’uso, esistenti e di previsione, indipendentemente dalla larghezza del fronte-mare, sono individuate con apposite campiture grafiche sulla TAV. 9. Dette aree vengono caratterizzate in funzione delle caratteristiche dimensionali dell’arenile (in termini di profondità e sviluppo) in funzione della loro localizzazione in ambiti sensibili etc. In tali aree è esclusivamente consentito: • l’installazione di chiosco bar complesso (CHI min) o punto di ristoro (RIS) nella misura massima di n° 1 moduli: dimensione massima m 4,5 x m 5,0; • l’installazione di veranda coperta addossate alla struttura modulare del chiosco, nella misura massima di n° 1 modulo: dimensione massima 7 ,5x5,0 m o 7,0x4,5 m • l’installazione di box ricovero minimale attrezzature (BRA min) nella misura massima di n° 1 modulo: dimensione massima m 2,50 x m 2,5; • l’installazione di camminamenti e percorsi sull’arenile o di accesso alla spiaggia nelle modalità previste dalle presenti NTA; • il posizionamento di piccoli natanti per il noleggio (NPN); • l’installazione di torretta di avvistamento per il salvataggio a mare; • deve essere garantito il servizio di pronto soccorso, nella configurazione minima (cassetta di pronto soccorso, elenco dei numeri telefonici delle organizzazioni ed Enti competenti, ecc.) ART.24. CONCESSIONE PER POSA DI OMBRELLONI, NOLEGGIO NATANTI E SERVIZIO DIVING Tutte le aree demaniali in concessione con tale destinazione d’uso, esistenti e di previsione, indipendentemente dalla larghezza del fronte-mare, sono individuate con apposite campiture grafiche sulla TAV. 9. Dette aree vengono caratterizzate in funzione delle caratteristiche 27 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione dimensionali dell’arenile (in termini di profondità e sviluppo) in funzione della loro localizzazione in ambiti sensibili etc. In tali aree è esclusivamente consentito: • l’installazione di attrezzature balneari da noleggio (ABN) nella misura massima assentibile pari a 500 mq di superficie scoperta; • l’installazione di box ricovero attrezzature (BRA) nella misura massima di n° 1 moduli: dimensione massima m 2,5 x m 2,5; • l’installazione di struttura a supporto dell’attività di diving o scuola velica (DIV) nella misura massima di due moduli e nella dimensione massima di 6,0 m x 2,5 m o 5,0 x 3. In caso di comprovata necessità verrà valutata la possibilità di installare più strutture fino ad un massimo di due. • l’installazione di camminamenti e percorsi sull’arenile o di accesso alla spiaggia nelle modalità previste dalle presenti NTA; • il posizionamento di piccoli natanti per il noleggio (NPN); • l’installazione di torretta di avvistamento per il salvataggio a mare; • deve essere garantito il servizio di pronto soccorso, nella configurazione minima (cassetta di pronto soccorso, elenco dei numeri telefonici delle organizzazioni ed Enti competenti, ecc.) ART.25. CONCESSIONE AD USO ESCLUSIVO DI ATTIVITA’ RICETTIVE Tutte le aree demaniali in concessione con destinazione con tale destinazione d’uso, esistenti e di previsione, indipendentemente dalla larghezza del fronte-mare, sono individuate con apposite campiture grafiche sulla TAV. 9. Dette aree vengono caratterizzate in funzione delle caratteristiche dimensionali dell’arenile (in termini di profondità e sviluppo) in funzione della loro localizzazione in ambiti sensibili etc. In tali aree è esclusivamente consentito: • l’installazione di attrezzature balneari ad uso eslcusivo dei clienti dell’attività ricettiva (ABE) nella misura massima assentibile pari a 500 mq di superficie scoperta; • dove previsto, l’installazione di box ricovero attrezzature (BRA) nella misura massima di n° 1 moduli: dimensione massima m 2,5 x m 2,5; • dove previsto, l’installazione di cabine spogliatoio nella misura prevista dalle presenti norme tecniche; 28 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione • l’installazione di camminamenti e percorsi sull’arenile o di accesso alla spiaggia nelle modalità previste dalle presenti NTA; • dove previsto il posizionamento di piccoli natanti ad uso esclusivo dei clienti dell’attività ricettiva (NPE); • dove previsto, la localizzazione di aree attrezzate per lo sport (AS) e l’installazione di attrezzature ricreative e sportive rimovibili su sabbia per lo svolgimento di giochi tipo beach-volley, beach-basket, beach-soccer, beach-tennis, fitness, nel rispetto delle normative di sicurezza e ponendo in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare di arrecare nocumento ai bagnanti. E’ ammessa la recinzione unicamente dello spazio addetto al gioco, avente al massimo le misure regolamentari relative al tipo di sport da praticarvi, maggiorato all’intorno di una fascia avente larghezza massima di un metro; • l’installazione di torretta di avvistamento per il salvataggio a mare; • deve essere garantito il servizio di pronto soccorso, nella configurazione minima (cassetta di pronto soccorso, elenco dei numeri telefonici delle organizzazioni ed Enti competenti, ecc.) ART.26. CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI Tutte le aree demaniali in concessione con destinazione d’uso per stabilimenti balneari (BPU), esistenti e di previsione, indipendentemente dalla larghezza del fronte-mare, sono individuate con apposite campiture grafiche sulla TAV. 9. Dette aree vengono caratterizzate in funzione delle caratteristiche dimensionali dell’arenile (in termini di profondità e sviluppo) in funzione della loro localizzazione in ambiti sensibili etc. In tali aree è esclusivamente consentito: • l’installazione di attrezzature balneari da noleggio (ABN) nella misura massima assentibile pari a 500 mq di superficie scoperta; • il posizionamento di piccoli natanti per il noleggio (NPN); • l’installazione di box ricovero attrezzature (BRA) nella misura massima di n° 2 moduli: dimensione massima m 5,0 x m 2,5. In caso di comprovata necessità verrà valutata la possibilità di installare più box ricovero fino ad un massimo di due. • La localizzazione di aree attrezzate per lo sport (AS) e l’installazione di attrezzature ricreative e sportive rimovibili su sabbia per lo svolgimento di giochi tipo beach-volley, 29 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione beach-basket, beach-soccer, beach-tennis, fitness, nel rispetto delle normative di sicurezza e ponendo in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare di arrecare nocumento ai bagnanti. E’ ammessa la recinzione unicamente dello spazio addetto al gioco, avente al massimo le misure regolamentari relative al tipo di sport da praticarvi, maggiorato all’intorno di una fascia avente larghezza massima di un metro; • dove previsto, l’installazione di chiosco bar complesso (CHI comp) nella misura massima di n° 2 moduli: dimensione massima m 9,0 x m 5,0; • dove previsto, l’installazione di punto di ristoro (RIS), in aggiunta al chiosco bar al fine di offrire un servizio di ristorazione complesso, nella misura massima di n° 2 moduli: dimensione massima m 9,0 x m 5,0; • l’installazione di veranda coperta addossate alla struttura modulare del chiosco bar o del punto di ristoro, nella misura massima di n° 2 moduli: dimensioni massime 7,5x10,0 m o 7,0x9,0 m. In ogni caso la dimensione massima del chiosco comprensivo di verande coperte non potrà eccedere i 12x10 m o i 12x9 m. • dove previsto, esclusivamente nell’ambito delle strutture precedentemente elencate, la localizzazione di un punto vendita per commercializzazione di articoli da spiaggia; • l’installazione di servizi igienici nella misura prevista dalla presenti NTA; • l’installazione di cabine spogliatoio nella misura prevista dalle presenti NTA • l’installazione di cabine docce nella misura prevista dalle presenti NTA; • dove previsto l’installazione di chiosco edicola e tabacchi ; • dove previsto la localizzazione e l’installazione di aree e attrezzature dedicate a servizi per persone diversamente abili; • l’installazione di ombreggi come previsto dalle presenti NTA; • l’installazione di camminamenti e percorsi sull’arenile o di accesso alla spiaggia nelle modalità previste dalle presenti NTA; • l’installazione di torretta di avvistamento per il salvataggio a mare; • Deve essere garantito il servizio di pronto soccorso, nella configurazione minima (cassetta di pronto soccorso, elenco dei numeri telefonici delle organizzazioni ed Enti competenti, ecc.); 30 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione ART.27. CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI MINIMALI Tutte le aree demaniali in concessione con destinazione d’uso per stabilimenti balneari (BPU), esistenti e di previsione, indipendentemente dalla larghezza del fronte-mare, sono individuate con apposite campiture grafiche sulla TAV. 9. Dette aree vengono caratterizzate in funzione delle caratteristiche dimensionali dell’arenile (in termini di profondità e sviluppo) in funzione della loro localizzazione in ambiti sensibili etc. In tali aree è esclusivamente consentito: • l’installazione di attrezzature balneari da noleggio (ABN) nella misura massima assentibile pari a 500 mq di superficie scoperta; • il posizionamento di piccoli natanti per il noleggio (NPN); • l’installazione di box ricovero attrezzature (BRA) nella misura massima di n° 1 moduli: dimensione massima m 2,5 x m 2,5. In caso di comprovata necessità verrà valutata la possibilità di installare più box ricovero fino ad un massimo di due. • La localizzazione di aree attrezzate per lo sport (AS) e l’installazione di attrezzature ricreative e sportive rimovibili su sabbia per lo svolgimento di giochi tipo beach-volley, beach-basket, beach-soccer, beach-tennis, fitness, nel rispetto delle normative di sicurezza e ponendo in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare di arrecare nocumento ai bagnanti. E’ ammessa la recinzione unicamente dello spazio addetto al gioco, avente al massimo le misure regolamentari relative al tipo di sport da praticarvi, maggiorato all’intorno di una fascia avente larghezza massima di un metro; • l’installazione di chiosco bar minimale (CHI min) o punto di ristoro (RIS) nella misura massima di n° 1 modulo: dimensione massima m 4,5 x m 5,0; • l’installazione di veranda coperta addossate alla struttura modulare del chiosco, nella misura massima di n° 1 modulo: dimensione massima 7 ,5x5,0 m o 7,0x4,5 m • l’installazione di servizi igienici nella misura prevista dalla presenti NTA; • l’installazione di cabine spogliatoio nella misura prevista dalle presenti NTA • l’installazione di cabine docce nella misura prevista dalle presenti NTA; • l’installazione di ombreggi come previsto dalle presenti NTA; • l’installazione di camminamenti e percorsi sull’arenile o di accesso alla spiaggia nelle modalità previste dalle presenti NTA; • l’installazione di torretta di avvistamento per il salvataggio a mare; 31 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione • Deve essere garantito il servizio di pronto soccorso, nella configurazione minima (cassetta di pronto soccorso, elenco dei numeri telefonici delle organizzazioni ed Enti competenti, ecc.). ART.28. CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI SENZA SERVIZIO DI CHIOSCO BAR E RISTORAZIONE Tutte le aree demaniali in concessione con destinazione d’uso per stabilimenti balneari (SB), esistenti e di previsione, indipendentemente dalla larghezza del fronte-mare, sono individuate con apposite campiture grafiche sulla TAV. 9. Dette aree vengono caratterizzate in funzione delle caratteristiche dimensionali dell’arenile (in termini di profondità e sviluppo) in funzione della loro localizzazione in ambiti sensibili etc. In tali aree è prevista la localizzazione di tutti i servizi previsti negli stabilimenti balneari minimale ad eccezione delle attività di chiosco bar, ristorazione e vendita. ART.29. CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI A DESTINAZIONE PARTICOLARE Sono gli stabilimenti balneari dedicati ad una utenza bagnante con particolari esigenze come utenti diversamente abili. In queste concessioni è prevista, oltre alla dotazione prevista per gli stabilimenti balneari, la sistemazione delle aree e la dotazione di tutte quelle attrezzature necessarie al raggiungimento dello scopo previsto dalla concessione stessa. ART.30. SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BALNEAZIONE IN POSIZIONE DI RETROCOSTA: SERVIZIO DI RISTORAZIONE E CHIOSCO BAR Localizzati nelle aree demaniali di retrocosta. In tali aree sono consentiti gli usi legati alla ristorazione. In particolare in tali aree è consentito: • l’installazione di chiosco bar minimale (CHI min) nella misura massima di n° 1 modulo: dimensione massima m 4,5 x m 5,0; • l’installazione di veranda coperta addossate alla struttura modulare del chiosco, nella misura massima di n° 1 modulo: dimensione massima 7 ,5x5,0 m o 7,0x4,5 m • l’installazione di punto di ristoro (RIS), in aggiunta al chiosco bar al fine di offrire un servizio di ristorazione complesso, nella misura massima di n° 2 moduli: dimensione massima m 9,0 x m 5,0; • l’installazione di veranda coperta addossate alla struttura modulare del punto di ristoro, nella misura massima di n° 2 moduli: dimen sioni massime 7,5x10,0 m o 7,0x9,0 m. 32 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione • l’installazione di servizi igienici nella misura prevista dalla presenti NTA; • l’installazione di camminamenti e percorsi sull’arenile o di accesso alla spiaggia nelle modalità previste dalle presenti NTA. ART.31. USO PESCA Localizzati nelle aree demaniali di retrocosta in relazione all’attività dello Stagno di Orrì. In tali aree sono consentiti tutti gli usi connessi con l’attività di USO PESCA e per la quale si rimanda ai regolamenti specifici. ART.32. CONCESSIONI PUNTUALI Per concessioni puntuali si intendono tutte quelle concessioni che, per effetto o per la natura del servizio offerto, non necessitano di aree asservite per la posa di arredi da spiaggia quali ombrelloni e sdraio, per il posizionamento e noleggio dei natanti o le quali per effetto della loro localizzazione in posizione di retrospiaggia o di retrocosta non comportano l’occupazione della fascia di balneazione e che per tanto rimane di pubblica fruizione e quindi libera. Fanno parte di questa tipologia le seguenti attività per le quali possono quindi essere rilasciate concessioni: In tali aree è esclusivamente consentito: • l’installazione di chiosco bar minimale o complesso (CHI min) (CHI comp) nella misura massima di n° 2 moduli: dimensione massima m 9,0 x m 5,0; • l’installazione di veranda coperta addossate alla struttura modulare del chiosco, nella misura massima di n° 1 modulo nel caso di chiosco m inimale: dimensione massima 7,5x5,0 m o 7,0x4,5 m • l’installazione di veranda coperta addossate alla struttura modulare del punto di ristoro, nella misura massima di n° 2 moduli nel ca so di chiosco complesso: dimensioni massime 7,5x10,0 m o 7,0x9,0 m. • l’installazione di servizi igienici nella misura prevista dalla presenti NTA; ART.33. EVENTI PRELIMINARI Sono gli interventi da attivare per la riorganizzazione dei servizi turistico-ricreativi previsti nel litorale di Tortolì. Per ciò che riguarda le concessioni attualmente in esercizio, si prevede, in nel rispetto di quanto previsto dalle direttive di cui all’Art. 1, in taluni casi una loro rimodulazione fisica ed 33 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione una loro traslazione per una più corretta e funzionale fruizione degli arenili e al fine del potenziamento e della diversificazione dei servizi offerti. In particolare è previsto, relativamente alla situazione generatasi nel corso degli anni nella località di Orrì, un accorpamento per gruppi delle concessioni esistenti al fine di diminuirne il numero e di poter rispettare i parametri previsti dalle direttive regionali. ART.34. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Rientrano in questa categoria gli interventi di tipo infrastrutturale che riguardano la realizzazione, il potenziamento o il completamento di opere di accesso, di parcheggio o di sotto-servizi a cura dell’Amministrazione comunale. Il PUL individua delle direttrici per quanto riguarda questo genere di interventi, localizzando le principali aree di sosta e gli accessi all’arenile, cosi come individuato negli elaborati del PUL. Gli interventi di potenziamento infrastrutturale sono individuati nel PUL. La loro perimetrazione è indicativa, poiché una planimetria di dettaglio degli interventi previsti, verrà realizzata solamente in fase di progettazione di dettaglio nell’ambito della determinazione di disponibilità delle aree. Per ogni IPI le presenti norme riportano le seguenti prescrizioni: ART.35. INTERVENTI PER STRUTTURE DI SERVIZIO A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE IN AREE PUBBLICHE O PRIVATE Nell’ambito degli elaborati del PUL è prevista l’eventuale realizzazione di nuovi interventi, o la regolamentazione di quelli esistenti, per strutture di servizio a supporto delle attività lungo il litorale quali aree picnic, aree attrezzate per camper service, punti di ristoro, attività di tipo commerciale etc da realizzarsi su aree pubbliche o private nell’ambito costiero. L’indicazione contenuta nel PUL non esprime tuttavia alcun giudizio sulla fattibilità giuridica di tali interventi che dovrà in ogni caso essere verificata in seguito alla richiesta delle necessarie autorizzazioni agli enti preposti. Il PUL individua, per questo genere di interventi, la delimitazione delle aree interessate e fornisce i dati relativi alla tipologia del servizio offerto. Gli interventi programmati sono indicati nella cartografia del PUL con la lettera O seguita da un numero progressivo (es O1) 34 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione Per quanto riguarda dimensionamento, tiplogia del servizio, tipologia edilizia etc verranno prese a riferimento le stesse gia precedentemente elencate per le attrezzature da localizzarsi sul demanio marittimo ART.36. CORRIDOI DI LANCIO A MARE E SPECCHI ACQUEI I corridoi di lancio a mare, così come definiti e normati all’interno delle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Cagliari relative alla disciplina delle attività balneari, sono previsti per tutte le concessioni demaniali che prevedono l’esercizio di attività nautiche e di noleggio natanti, attraverso la delimitazione dello specchio acqueo antistante la concessione, al fine di garantire l’atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, tavole a vela e simili. Dovranno essere disposti in senso ortogonale alla linea di battigia e al loro interno è consentito il solo ingresso e l’uscita di imbarcazioni a motore e non, risultando pertanto interdetta la libera balneazione. I corridoi di lancio a mare sono di natura pubblica e non ad uso esclusivo del concessionario che ne richiede l’autorizzazione. Pertanto, poiché costituiscono un essenziale strumento per garantire l’approdo alle spiagge a tutti i naviganti, il loro posizionamento è stato individuato in via preferenziale a margine delle concessioni stesse e per quanto possibile in posizione defilata rispetto alle porzioni centrali degli arenili. La localizzazione dei corridoi di lancio a mare, è riportata nei grafici allegati ART.37. INTERVENTI COMUNALI Oltre agli interventi di potenziamento infrastrutturale l’Amministrazione comunale dovrà provvedere a garantire servizi aggiuntivi che renderanno maggiormente fruibili e sicure le spiagge, quali: a) Pulizia delle spiagge libere; b) Posa e manutenzione delle passerelle pedonali di accesso alla spiaggia, da estendere fino al bagnasciuga qualora non fosse presente una concessione demaniale estesa, in modo da garantirne l’accessibilità anche a persone con ridotte o limitate capacità motorie; c) Postazione di soccorso e salvataggio a mare nei tratti di arenile in cui non fossero presenti servizi analoghi, gestiti dai concessionari stessi. 35 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione ART.38. PULIZIA DELLE SPIAGGE Le porzioni di arenile oggetto di concessione demaniale verranno pulite e curate dagli stessi concessionari, così come previsto dal titolo concessorio nell’ambito degli obblighi del concessionario. Al tempo stesso sarà cura dell’Amministrazione comunale provvedere periodicamente alle operazioni di pulizia delle porzioni di spiaggia libere. Saranno consentite solo operazioni di pulizia che faranno uso di mezzi e sistemi che non alterano l’assetto geomorfologico dei luoghi e le loro caratteristiche paesistico-ambientali. ART.39. GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DELLE AREE DI SOSTA La gestione integrale, sia funzionale che economica, dei servizi igienici pubblici e delle aree di sosta previsti all’interno delle IPI del presente Piano, verrà affidata mediante procedure concorsuali da definirsi (licitazione privata, Gara pubblica o Altro) a soggetti economici, secondo lo schema di contratto da predisporsi. ART.40. CLASSIFICAZIONE DELLA VALENZA TURISTICA DELLE AREE DEMANIALI DEL TERRITORIO COSTIERO DI TORTOLÌ In funzione della valenza turistica di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, recanti disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime le aree demaniali del territorio costiero di Tortolì vengono classificate come segue: • Categoria A) aree, pertinenze e specchi acquei , o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica: Spiaggia di Porto Frailis, Spiaggia di Orrì 2 (centrale); • Categoria B) aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica: tutte le altre spiagge del territorio costiero. ART.41. ADEGUAMENTO E/O AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI Il presente Piano di Utilizzazione dei Litorali può essere oggetto di adeguamento o aggiornamento (anche su proposta delle Amministrazioni Comunali) ogni qual volta venga dimostrata l’esigenza di ampliamento o revisione in seguito a al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 36 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione ART.42. PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME IN VIGENZA DEI PIANI La pubblicazione dei Piani di Utilizzazione dei Litorali nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna costituisce ragione di pubblico interesse che giustifica la revoca, ai sensi dell’art. 42 del Codice della Navigazione, delle concessioni in contrasto con le previsioni del Piano di Utilizzo dei Litorali. In sede di prima applicazione dei Piani le concessioni sostanzialmente conformi alle prescrizioni del Piano stesso cessano alla scadenza ordinaria indicata nel titolo concessorio. Alla scadenza, il concessionario che abbia i requisiti per il rinnovo della concessione si potrà avvalere del diritto di cui all’articolo 37 del Codice della navigazione. Il concessionario che non richieda il rinnovo della concessione entro i novanta giorni precedenti la scadenza del titolo, decade da ogni diritto. Possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime per le finalità turistico ricreative esclusivamente nelle aree individuate dal Piano di Utilizzo dei Litorali e per gli usi e destinazioni ivi stabiliti. Le aree individuate dai Piani di Utilizzo dei Litorali devono essere assentite attraverso il ricorso a procedimenti concorsuali, caratterizzati da adeguata pubblicità preventiva e ispirati ai principi di trasparenza e non discriminazione, che dovranno verificare i requisiti soggettivi dei candidati, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze e stabilire l’aggiudicazione a favore dell’offerente che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale, riferita al sovracanone comunale, per il quale dovrà essere espresso un importo in percentuale, fino ad una maggiorazione del 50%. I Piani potranno prevedere le aree da destinarsi alle aziende turistico alberghiere insediate, non sottoposte alle procedure concorsuali. Sono inoltre escluse dalle procedure concorsuali le aree che l’Amministrazione si riserva di gestire ai sensi degli articoli 112 e 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché quelle da assegnare alle O.N.L.U.S. o ad Associazioni di volontariato, regolarmente iscritte nel registro tenuto presso la Presidenza della Giunta Regionale, che abbiano finalità socio-assistenziali ed in particolare che siano volte all’assistenza dell'infanzia, degli anziani e dei disabili. 37 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione ART.43. DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO La concessione demaniale marittima, i cui contenuti sono definiti dall’art. 19 del Regolamento per la navigazione marittima e la cui durata è stabilita ai sensi dell’art. 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, dovrà prevedere le facoltà, gli obblighi e oneri del concessionario. Oltre agli obblighi e alle prescrizioni contenute nel codice della navigazione, il concessionario è tenuto al rispetto dell’ordinanza balneare, e al rispetto dell’ordinanza sulla sicurezza emanata dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente. Il titolo concessorio dovrà prevedere, a carico del concessionario, il servizi di pulizia della spiaggia in concessione e l’obbligo di istituire il servizio di salvamento a mare. Nel titolo concessorio dovrà inoltre essere prevista la clausola che disponga la revoca della concessione nei casi di cui all’art. 42 Codice della Navigazione, e in caso di sopravvenuta incompatibilità della concessione alle prescrizioni del Piano di Utilizzo del Litorale. ART.44. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Oltre al canone dovuto allo Stato calcolato in attuazione della legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche e integrazioni, aggiornato sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT, le nuove concessioni e quelle da rinnovare dovranno prevedere il pagamento al Comune dell'importo già definito "sovracanone". La misura minima del sovracanone regionale viene fissato in € 2,11 euro più il 50% nei rinnovi automatici, nonché gli incrementi per la rendita di posizione e la classe del litorale determinati nell’atto di approvazione del P.U.L. Per le concessioni e autorizzazioni in favore di Enti pubblici non è previsto alcun ulteriore importo oltre al canone dovuto allo Stato e le spese di istruttoria in misura fissa. ART.45. AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE Nelle aree destinate alle concessioni temporanee di cui all’Art.11 è permesso esclusivamente il rilascio di autorizzazioni temporanee per attività ludico ricreative, sportive e cinematografiche, esclusivamente per consentire l'esercizio di attività connesse a manifestazioni che abbiano il carattere dell’eccezionalità e per un periodo di tempo limitato che non potrà eccedere i trenta giorni complessivi per stagione. Le precitate autorizzazioni potranno essere rilasciate solo a seguito del pagamento del canone, del sovracanone e la stipula di un’adeguata cauzione a garanzia del pristino stato delle aree al termine delle manifestazioni. 38 Piano di Utilizzo del Litorale Norme Tecniche di Attuazione Particolari disposizioni dovranno essere previste per consentire l'uso temporaneo e occasionale degli arenili per finalità volte all'assistenza dell'infanzia, degli anziani e dei disabili, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni. Potrà inoltre essere previsto l’utilizzo degli arenili per lo svolgimento di attività cinematografiche temporanee. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione potranno essere rilasciate ai soggetti iscritti in appositi registri. ART.46. SUBINGRESSO Non è ammesso il subingresso. Possono essere accolte istanze di subingresso esclusivamente a favore degli eredi del concessionario che subentrano nel godimento della concessione previa richiesta di conferma.Il sub affitto è ammesso per un massimo di un anno nell’ambito di una medesima concessione. ART.47. VIGILANZA Nell'ambito delle funzioni conferite, l’attività di polizia amministrativa, di vigilanza, nonché l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni. È assegnato al Comune il controllo del rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di Utilizzo del Litorale e nelle presenti direttive. La Regione esercita il controllo sul pieno rispetto dei criteri di cui alle presenti direttive attraverso il Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale unitamente alle strutture dell’Assessorato regionale EE.LL. 39