Untitled - Piano Urbanistico Comunale

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Untitled - Piano Urbanistico Comunale
Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
ART.1.
CONTENUTI, CAMPO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI
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ART.2.
ATTUAZIONE PER FASI
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ART.3.
ELABORATI DEL PUL
4
ART.4.
SOGGETTI ATTUATORI
5
ART.5.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE
5
ART.6.
DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO DELLA DOMANDA DI INTERVENTO
6
ART.7.
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
7
ART.8.
DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI
8
ART.9.
ZONIZZAZION DELL’ARENILE
8
ART.10.
ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI TURISTICO–BALNEARI
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ART.11.
DEFINIZIONI
9
ART.12.
SISTEMAZIONI OBBLIGATORIE
13
ART.13.
COSTRUZIONI DI SERVIZIO, MATERIALI AMMESSI E LORO POSIZIONAMENTO
14
ART.14.
SERVIZI MINIMI ESSENZIALI
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ART.15.
TIPOLOGIE DI ALLESTIMENTO D’AREA
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ART.16.
SPIAGGIA LIBERA
24
ART.17.
SPIAGGIA CON DIVIETO DI ACCESSO
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ART.18.
SPIAGGIA A DESTINAZIONE PARTICOLARE
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ART.19.
PRESENZA DI DUNE O VEGETAZIONE SPONTANEA
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ART.20.
CONCESSIONE PER SOLA POSA DI OMBRELLONI
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ART.21.
CONCESSIONE PER SOLA POSA DI OMBRELLONI E NOLEGGIO NATANTI
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ART.22.
CONCESSIONE PER SOLA POSA DI OMBRELLONI E CHIOSCO BAR MINIMALE
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ART.23.
CONCESSIONE PER CHIOSCO E NOLEGGIO NATANTI
ART.24.
CONCESSIONE PER POSA DI OMBRELLONI, NOLEGGIO NATANTI E SERVIZIO DIVING
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27
ART.25.
CONCESSIONE AD USO ESCLUSIVO DI ATTIVITA’ RICETTIVE
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ART.26.
CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI
29
ART.27.
CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI MINIMALI
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ART.28. CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI SENZA SERVIZIO DI CHIOSCO BAR E
RISTORAZIONE
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ART.29.
CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI A DESTINAZIONE PARTICOLARE
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ART.30. SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BALNEAZIONE IN POSIZIONE DI RETROCOSTA: CONCESSIONI
PER CAMPEGGI E RISTORAZIONE
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ART.31.
USO PESCA
33
ART.32.
CONCESSIONI PUNTUALI
33
ART.33.
EVENTI PRELIMINARI
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ART.34.
INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
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ART.35. INTERVENTI PER STRUTTURE DI SERVIZIO A SUPPORTO DELLA BALNEAZIONE IN AREE
PUBBLICHE O PRIVATE
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ART.36.
CORRIDOI DI LANCIO A MARE E SPECCHI ACQUEI
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ART.37.
INTERVENTI COMUNALI
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ART.38.
PULIZIA DELLE SPIAGGE
36
ART.39.
GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DELLE AREE DI SOSTA
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ART.40. CLASSIFICAZIONE DELLA VALENZA TURISTICA DELLE AREE DEMANIALI DEL TERRITORIO
COSTIERO DI TORTOLÌ
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ART.41.
ADEGUAMENTO E/O AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI
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ART.42. PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME IN VIGENZA
DEI PIANI 37
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ART.43.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO
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ART.44.
ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
38
ART.45.
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
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ART.46.
SUBINGRESSO
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ART.47.
VIGILANZA
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Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
ART.1.
CONTENUTI, CAMPO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ DEL PIANO DI UTILIZZO
DEI LITORALI
1.1 Tutto l’arenile così come delimitato nella cartografia allegata è soggetto alle presenti
norme. Il Piano di Utilizzo dei Litorali, di seguito denominato PUL, del Comune di Tortolì, Il
Piano di Utilizzazione dei Litorali rappresenta l’attuazione degli indirizzi contenuti redatto in
conformità nelle direttive, approvate con DELIBERAZIONE N. 29/15 DEL 22.5.2008, per la
redazione del piano di utilizzo dei litorali e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di Demanio Marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico ricreative degli ambiti
demaniali marittimi laddove tali destinazioni d'uso siano previste nel Piano di Utilizzazione dei
Litorali di cui all'art. 6 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494 ai fini della pianificazione della fascia costiera da parte degli enti locali,
regola gli interventi e gli allestimenti e le modalità d’uso dell’arenile.
1.2 Il Piano si applica alle aree del demanio marittimo del territorio comunale, individuate
nella TAV.0.
ART.2. ATTUAZIONE PER FASI
2.1 Al fine di pervenire ad un allestimento organico dei litorali e consentire il monitoraggio
degli interventi e la verifica dei risultati, il PUL prevede una disposizione complessiva delle
attrezzature balneari lungo il litorale e, all’interno di essa, indica le aree e i nodi di immediata
attuazione.
2.2
L’ampiezza e la distribuzione di tali interventi dipende dalla richiesta di servizi balneari
ipotizzabile al momento attuale in relazione allo stato di fatto rilevato durante le indagini e gli
studi preliminari. A tal fine l’ampliabilità degli interventi è stata già prevista in sede di progetto
per dare riscontro ad eventuali esigenze che dovessero manifestarsi immediatamente dopo
l’approvazione del PUL senza per questo dover provvedere ad una nuova approvazione da
parte della Giunta Regionale.
2.3
L’Ente Locale giudica la necessità o meno di ampliamenti di concessioni là dove ne è
prevista la fattibilità.
2.4
Gli indicatori che saranno presi a riferimento per tali valutazioni saranno di tipo
economico (fatturato delle concessioni esistenti), qualitativo (livello dei servizi offerti),
prestazionale (dotazione di servizi essenziali).
ART.3. ELABORATI DEL PUL
Il PUL si compone dei seguenti elaborati:
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Norme Tecniche di Attuazione
Tav.0
Corografia e inquadramento aerofotogrammetrico dei tratti di costa interessati
Tav.1
Viabilità, sosta, infrastrutture e servizi:stato attuale
Tav.2
Stato attuale delle concessioni e degli accessi all’arenile
Tav.3
Uso del suolo e copertura vegetale
Tav.4
Sintesi ambientale
Tav.5
Spiagge assentibili al rilascio di concessioni
Tav.6
Tipologia della costa e carico antropico sul litorale
Tav.7
Assetto costiero: zonizzazione area demanio marittimo
Tav.8
Assetto costiero: concessioni, accessi all’arenile, parcheggi, SOS, primo soccorso
etc.
Tav.9
Proposta di classificazione della valenza turistica delle aree demaniali
Tav.10
Tipologie Strutture: Chioschi, Punti di Ristoro, Box Attrezzature, Edicola etc.
Tav.11
Proposta di articolazione interna nelle aree da affidare in concessione e
posizionamento delle strutture previste con l'indicazione delle attività esercitabili
Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
Relazione Illustrativa
ART.4. SOGGETTI ATTUATORI
4.1 I soggetti attuatori degli interventi previsti dal presente PUL sono i titolari, ovvero i
richiedenti, delle Concessioni Demaniali relative alle aree collocate sul tratto di arenile
interessato.
4.2 La stessa Amministrazione Comunale, per le aree detenute in concessione ovvero per
quelle non affidate in concessione, assume la veste di soggetto attuatore secondo le modalità
previste.
ART.5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE
5.1 Il PUL si attua tramite rilascio, da parte del Comune, del Permesso di Costruire ovvero
di altro titolo abilitavo in conformità alle vigenti disposizioni di legge, relativo alle Unità di
Intervento di cui ai successivi articoli, previo rilascio delle autorizzazioni e/o nulla-osta di
competenza da parte di Uffici Comunali ed Enti extracomunali.
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Norme Tecniche di Attuazione
ART.6.
DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO DELLA DOMANDA DI
INTERVENTO
L’avente titolo al rilascio dell’Autorizzazione a Costruire dovrà presentare specifica
documentazione relativa al progetto dell’opera da eseguire, comprendente:
•
Inquadramento territoriale, desunto dalla Tav. 01 con indicazione del punto di
intervento;
•
Planimetria generale in scala 1:2000;
•
Planimetria dello stato dei luoghi in scala non inferiore a 1:200 con le indicazioni delle
concessioni laterali per una profondità di almeno 50 mt. dai confini. Nella planimetria
dovranno essere evidenziate le quote planimetriche e altimetriche del terreno oggetto della
concessione demaniale marittima, le quote altimetriche e planimetriche della sede delle opere
da eseguire e dei manufatti circostanti (evidenziate con eventuali profili e sezioni longitudinali
e trasversali dell’intero tratto di arenile interessato dalla concessione), l’individuazione di
alberi di alto fusto esistenti anche non adulti, dell’eventuale presenza di dune ed ogni
eventuale altro particolare di rilievo al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l’opera ed
il suolo circostante, sia esso pubblico che in concessione;
•
Elaborati grafici, in scala non inferiore a 1:100, delle piante delle opere da realizzarsi
con l’indicazione di: destinazione ed uso dei locali, quote planimetriche ed altimetriche,
superficie dei locali, dimensioni delle aperture e di ogni altro particolare necessario alla
corretta valutazione dell’opera;
•
Elaborati grafici, in opportuna scala non, degli spazi aperti indicante: pavimentazione,
cordonatura, aiuole e piante e di ogni altro particolare necessario alla corretta valutazione
dell’opera;
•
Elaborati grafici dei particolari costruttivi, in scala non inferiore a 1:50, del corpo
principale e delle cellule tipo di corpi accessori, con la indicazione delle aperture, dei
serramenti, delle strutture di assemblaggio, del tipo di copertura e di ogni altro particolare
necessario alla corretta valutazione dell’opera e di quant’altro non sufficientemente
rappresentabile in scala 1:100;
•
Elaborati grafici, in scala non inferiore a 1:100 delle sezioni e dei prospetti dell’opera
messa in relazione all’ambiente circostante. Le quote riferite al piano di campagna originario
ed al piano a sistemazione avvenuta, devono indicare le dimensioni complessive dell’opera e
delle principali parti esterne ed interne, l’altezza netta dei vani, lo spessore dei solai, gli sporti
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Norme Tecniche di Attuazione
aggettanti, i parapetti, i principali materiali impiegati e devono essere in numero necessario
alla completa comprensione dell’opera;
•
Laddove esistenti schema degli allacciamenti ai servizi tecnologici quali acqua, luce,
rete di fognatura ed eventualmente gas o elaborati grafici delle soluzioni da adottarsi per
quanto concerne l’approvvigionamento idrico nonché lo smaltimento dei reflui;
•
Quadro sinottico indicante i parametri dello stato di fatto e quelli di progetto;
•
Esaustiva documentazione fotografica con indicazione planimetrica dei punti di mira;
•
Simulazione fotografica dell’intervento;
•
Relazione tecnica illustrativa dell’intervento con indicazione delle caratteristiche
architettoniche e strutturali, nonché degli accorgimenti tecnico-costruttivi da adottare;
•
Relazione paesaggistica.
L’ufficio Tecnico Comunale e/o l’eventuale Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale
potranno richiedere ulteriore documentazione a che si rendesse necessaria per una migliore
comprensione dell’opera.
ART.7. CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
7.1 Il possesso della Concessione Demaniale Marittima, rilasciata dal competente Servizio
Comunale, rappresenta il titolo per l'ottenimento dell’Autorizzazione a Costruire per la
realizzazione delle strutture sull'arenile;
7.2 Le richiesta di nuove Concessioni Demaniali dell'Arenile vanno inoltrate al competente
Servizio Comunale del Comune di Tortolì;
7.3 Le Aree in Concessione, qualunque siano le loro destinazioni d'uso, si intendono tutte di
uso pubblico, pertanto le stesse non possono essere destinate esclusivamente al servizio di
strutture private. In tal senso dovrà pertanto essere sempre assicurato il libero transito del
pubblico all'interno dell'area in Concessione.
7.4 E' pertanto tassativamente vietata la recinzione perimetrale totale e/o parziale sia dei
Chioschi che dell'intera Concessione che rendano difficoltoso l’accesso alla spiaggia.
7.5 E' fatto obbligo ai Concessionari di:
•
Ottemperare alle disposizioni fissate dalle Leggi, dalla Capitaneria di Porto e dai
Regolamenti Comunali per quanto attiene alle modalità d'uso dell'Area Demaniale in
Concessione.
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Norme Tecniche di Attuazione
•
Provvedere alla manutenzione ed alla pulizia dell'Area in concessione e delle spiagge
libere confinanti, quest’ultime almeno per una fascia della larghezza di mt. 5.00 a partire dal
confine demaniale tra le stesse e la concessione.
ART.8. DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI
8.1 Nel rispetto delle potenzialità d’uso e di edificazione fissate per le diverse zone
dell’arenile dal presente PUL, sono ammessi, nelle predette varie zone, interventi edilizi di
manutenzione
ordinaria,
manutenzione
straordinaria,
ristrutturazione,
demolizione
e
ricostruzione, nonché interventi di nuova realizzazione;
8.2 Gli interventi sono finalizzati all’adeguamento o alla sostituzione dei manufatti esistenti
con le tipologie previste dal presente PUL e individuate nella TAV. 8
ART.9. ZONIZZAZIONE DELL’ARENILE
Ai fini dell'applicazione del PUL e delle presenti N.T.A., l'arenile del Comune di Tortolì viene
suddiviso in singole aree a differenti destinazioni d’uso, da assegnare in Concessione o da
destinare al libero uso da parte dei bagnanti. Le suddette Aree Demaniali a differenti
destinazioni d'uso, individuate dal presente PUL sono le seguenti:
a)
Spiaggia libera
b)
Spiaggia con divieto di accesso
c)
Spiaggia a destinazione particolare
d)
Presenza di dune e vegetazione spontanea
e)
Concessioni per sola posa di ombrelloni
f)
Concessioni per sola posa di ombrelloni e noleggio natanti
g)
Concessioni per sola posa di ombrelloni e chiosco bar minimale
h)
Concessioni per chiosco bar minimale e noleggio natanti
i)
Concessioni per posa ombrelloni, noleggio natanti e diving
j)
Concessioni ad uso esclusivo di attività ricettive
k)
Concessioni per stabilimenti balneari
l)
Concessioni per stabilimenti balneari minimali
m)
Concessione per stabilimenti balneari a destinazione particolare
n)
Servizi di supporto alla balneazione in posizione di retrocosta: Concessioni per
campeggi e ristorazione
o)
Uso pesca
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Norme Tecniche di Attuazione
p)
Concessioni puntuali
q)
Aree per manifestazioni a carattere temporaneo (feste, spettacoli sportivi e culturali)
ART.10. ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI TURISTICO–BALNEARI
Il PUL programma, nel sistema litoraneo, l’articolazione dei servizi turistico–balneari al fine di
ottenere una distribuzione di servizi sul litorale che risulti funzionale alla fruizione della costa.
Ciò avviene principalmente attraverso l’individuazione:
•
dei servizi minimi essenziali (servizi igienici – salvataggio a mare – primo soccorso)
•
delle aree in cui possono essere approntati allestimenti per l’erogazione di servizi
turistico–ricreativi (aree attrezzabili da affidare in concessione)
•
dei servizi balneari di tipo puntuale (nodi attrezzabili da affidare in concessione).
ART.11. DEFINIZIONI
11.1 Fasce di utilizzo degli arenili
•
Bagnasciuga: la fascia di arenile di 5 m prossima alla battigia. Essa deve essere lasciata
libera da ingombri fissi riconducibili a costruzioni e attrezzature fisse.
•
Fascia di balneazione: Si definisce “fascia di balneazione” la parte di arenile prossima
alla battigia su cui si concentra la gran parte dei bagnanti. Essa deve essere riservata alla
balneazione. In tale fascia possono essere rilasciate esclusivamente concessioni per il
noleggio di attrezzature da spiaggia e per il noleggio di natanti, purché le costruzioni a
supporto di tali attività siano comunque realizzate al di fuori della fascia stessa o, dove la
profondità dell’arenile non lo consente, comunque in posizione il più arretrata possibile: in
questo caso le costruzioni a supporto di tali attività dovranno essere ridotte al minimo
indispensabile e di dimensioni minimali. Fanno eccezione le torrette di avvistamento per il
salvataggio a mare. A tal fine si deve fare riferimento alle tipologie di allestimenti d’area
stabilite dalla presenti norme.
•
Retro–spiaggia: La parte di arenile situata a monte della fascia di balneazione. Su tale
fascia potranno essere localizzate tutte le strutture e i locali a supporto delle attività balneari,
secondo i limiti massimi e le tipologie costruttive stabilite dalle presenti norme. Qualora ci
fosse la presenza contemporanea di più locali in adiacenza tra loro, questi dovranno avere
una disposizione che prediliga il senso ortogonale alla linea di battigia;
•
Retro-Costa: La parte di territorio, demaniale, pubblico o privato, situata a monte del
limite di retrospiaggia. Su tale fascia, in seguito a concertazione con gli organi preposti e
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Norme Tecniche di Attuazione
responsabili, potranno essere localizzate tutte le strutture e i locali complementari all’ attività
balneari, secondo i limiti massimi e le tipologie costruttive stabilite dalle norme di attuazione
degli strumenti urbanistici.
11.2 Tipologie di concessioni
Le concessioni sulle aree demaniali marittime si suddividono, in base alla estensione delle
aree occupate, nelle seguenti tipologie:
a) concessioni “estese”
b) concessioni “puntuali”
c) concessioni “temporanee”
a) Concessioni estese: Per concessioni estese si intendono le concessioni per le quali è
necessario l’asservimento di aree libere per la posa degli arredi con i quali si fornisce il
servizio (vedi Tipologie di allestimento d’area). Fanno parte di questa tipologia le seguenti
attività per le quali possono quindi essere rilasciate concessioni:
•
area asservita per la realizzazione di stabilimenti balneari
•
area asservita per il deposito temporaneo e il noleggio di attrezzature da spiaggia
(sdraio, lettini e ombrelloni) in sede propria;
•
area asservita per il deposito temporaneo e il noleggio di natanti;
•
area asservita per la realizzazione di scuole veliche e diving;
•
aree asservite per l’installazione di attrezzature dedicate a persone diversamente abili;
•
aree asservite per la realizzazione di chioschi bar e punti di ristoro con spazi per la posa
di sedie e tavolini (anche su pedane);
•
aree asservite per l’allestimento di zone per manifestazioni, il gioco, la ricreazione, lo
sport, ecc.;
•
area asservita a strutture ricettive esistenti per il posizionamento di attrezzature da
spiaggia e per il noleggio di natanti;
•
area asservita per il posizionamento di servizi igienici, cabine spogliatoio, docce;
•
area asservita per il posizionamento di strutture ombreggianti;
•
area asservita per la vendita di giornali, tabacchi e articoli da mare.
Le concessioni estese possono interessare aree poste sia entro la fascia di balneazione che
nel retro–spiaggia.
Le aree affidate in concessione devono essere delimitate con paletti in legno (max 90 cm
fuori tutto) uniti tra loro da una corda o sagola. Da questa delimitazione è escluso il lato che si
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Piano di Utilizzo del Litorale
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estende lungo la linea di battigia, che deve essere sgombro da qualsiasi impedimento per il
transito dei bagnanti.
Saranno vietate tutte quelle recinzioni che non rispondono a tali requisiti poiché potrebbero
rendere difficoltoso od impossibile l’accesso alla pubblica spiaggia.
Le due delimitazioni laterali dovranno essere, per quanto possibile e salvo impedimenti,
ortogonali o alla linea di battigia o alla linea di delimitazione del retrospiaggia e tra di loro
parallele.
b) Concessioni puntuali: Per concessioni puntuali si intendono tutte quelle concessioni che
non necessitano, per la natura del servizio offerto, di aree asservite per la posa di arredi da
spiaggia quali ombrelloni e sdraio, per il posizionamento e noleggio dei natanti o le quali per
effetto della loro localizzazione in posizione di retrospiaggia o di retrocosta non comportano
l’occupazione della fascia di balneazione che per tanto rimane di pubblica fruizione e quindi
libera. Fanno parte di questa tipologia le seguenti attività per le quali possono quindi essere
rilasciate concessioni:
•
Chiosco bar per la vendita e somministrazione di alimenti preconfezionati (gelati,
panini, bibite, ecc.) e aree di pertinenza per la posa di tavoli e sedie;
•
servizi igienici pubblici (wc, docce, spogliatoi, ecc.);
•
punti di avvistamento per il salvataggio;
•
punti di primo soccorso o di pronto soccorso;
Le concessioni puntuali, ad eccezione dei punti di avvistamento per il salvataggio, sono
localizzate nel retro–spiaggia.
c) concessioni “temporanee”: sono quelle aree destinate a manifestazioni a carattere
temporaneo quali feste, spettacoli sportivi o culturali, iniziative di intrattenimento o ricreative.
La concessione di tali aree deve avere una durata limitata tale da giustificare il suo carattere
temporaneo e comunque mai superiore a complessivi 30 giorni. Eventuali proroghe saranno
da valutare in funzione della complessità e dell’importanza della manifestazione da svolgersi.
In tali aree è possibile esclusivamente l’installazione di strutture in precario e facilmente
amovibili quali palchi o tribune per feste e manifestazioni sportive o musicali, chioschi, gazebo
etc.
11.3 Sistemazioni obbligatorie
Il PUL definisce, per ogni intervento programmato sul demanio, quali sistemazioni competono
al concessionario al fine di garantire l’accessibilità e il rispetto dell’ambiente.
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Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
Esse si suddividono pertanto in:
•
accessi facilitati;
•
sistemazioni ambientali;
11.4 Servizi minimi essenziali
Sono i servizi necessari a garantire una agevole fruizione degli arenili sotto il profilo igienico e
della sicurezza. La gestione sia funzionale che economica di tali servizi, sarà garantita o dal
Comune oppure attraverso la partecipazione diretta dei concessionari stessi.
Fanno parte dei servizi minimi essenziali:
•
Primo soccorso/pronto soccorso;
•
infermeria;
•
servizi igienici;
•
salvataggio a mare;
Per quel che riguarda i servizi igienici il PUL prevede una loro localizzazione in posizione
arretrata di retrospiaggia lungo la linea esterna dell’arenile, in prossimità degli accessi al
mare, al fine di permettere, laddove non fosse possibile l’allacciamento alla rete idrica e/o
fognaria comunale, l’agevole avvicinamento dei mezzi per lo spurgo dei serbatoi dei reflui
fognari.
In nessun modo la loro localizzazione all’interno delle aree demaniali deve pregiudicare il
connotato naturale dei luoghi.
Per quel che riguarda i servizi di salvataggio e primo soccorso il PUL prevede un loro
posizionamento lungo quei tratti di costa nei quali si rende necessaria una loro presenza e, in
particolare, ne può prevedere la dislocazione sia in nuclei attrezzati presso gli accessi al
mare, sia all’interno delle Zone Attrezzabili.
11.5 Allestimenti d’area
Si definiscono “allestimenti d’area” gli schemi organizzativi delle parti attrezzate di arenile.
Tali schemi prevedono la distinzione tra le aree destinate alle costruzioni di servizio, le aree di
pertinenza, i percorsi di accesso e attraversamento, i quali variano in relazione alla profondità
dell’arenile.
11.6 Aree attrezzabili e nodi attrezzabili
Il PUL individua quelle porzioni di arenile che, in relazione alla morfologia, agli elementi
naturali, alla infrastrutturazione del territorio retrostante, sono suscettibili di essere attrezzate.
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Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
Si definisce “zona attrezzabile” (ZA) la parte di arenile individuata dal PUL in cui possono
essere individuate una o più concessioni estese da attrezzare con opportuni allestimenti
d’area.
Si definisce “nodo attrezzabile” (NA) il punto dell’arenile individuato nella cartografia del PUL
presso il quale possono essere realizzati servizi attraverso il rilascio di una o più concessioni
puntuali.
ART.12. SISTEMAZIONI OBBLIGATORIE
12.1 Accessi facilitati
E’ stata individuata una distribuzione funzionale di camminamenti sugli arenili che
l’Amministrazione comunale dovrà predisporre attraverso la posa e manutenzione di
passerelle pedonali in corrispondenza degli accessi agli arenili, che si spingeranno sino alla
linea di battigia in quei tratti di spiaggia non interessati da concessioni demaniali estese.
I concessionari di aree del demanio marittimo per attività di tipo turistico–ricreativo devono
garantire l’utilizzo delle proprie strutture anche a persone con ridotte o impedite capacità
motorie o sensoriali, perciò sarà cura dei concessionari provvedere ad un opportuno raccordo
alle passerelle posizionate dal Comune e ad una loro adeguata collocazione all’interno della
concessione.
Di seguito sono riportate le tipologie di allestimento:
•
Percorso di accesso alla concessione
Collega l’area in concessione ad un punto di accesso all’arenile o alle stesse passerelle
predisposte dal Comune per garantire l’accesso alla spiaggia. La larghezza non può essere
inferiore a 1,20 m. Larghezza consigliata: 1,80 m.
•
Percorso di attraversamento longitudinale
Consente di attraversare l’area in concessione per accedere a tratti di arenile posti al di là
della stessa. La larghezza non può essere inferiore a 1,20 m. Larghezza consigliata: 1,80 m.
•
Percorso trasversale di accesso al mare
Consente di raggiungere le aree attrezzate più prossime al bagnasciuga. La larghezza non
può essere inferiore a 1,20 m. Larghezza consigliata: 1,80 m.
•
Pedana per la posa di arredi (ombrelloni – sdraio – tavolini)
Area attrezzata per le persone con ridotte capacità motorie posta nei pressi delle costruzioni
di servizio e raggiungibile con i percorsi facilitati.
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Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
In particolare si fa presente il fatto che i percorsi di accesso all’arenile sino alla battigia, sono
di natura pubblica.
12.2 Sistemazioni ambientali
•
Salvaguardia dei sistemi dunali
In presenza di dune la sistemazione dell’area di concessione (percorsi e costruzioni di
servizio) deve prevedere la tutela delle dune e della vegetazione presente. Le dune non
potranno essere interessate da alcun tipo di costruzione né di attrezzatura.
In presenza di dune ogni struttura e costruzione dovrà essere localizzata in maniera tale da
non interessare il sistema dunale.
Nel caso sia necessario realizzare dei percorsi di attraversamento delle stesse, dovranno
essere previsti idonei sistemi di camminamenti in legno sopraelevati rispetto alle stesse dune,
sistemi di contenimento e delimitazione (paletti, recinzioni lignee, ecc.).
•
Salvaguardia dei sistemi di deflusso delle acque
I canali naturali di deflusso non possono essere oggetto di alcun tipo di allestimento
(costruzioni o aree attrezzate). Eventuali percorsi di attraversamento saranno realizzati con
ponti leggeri. E’ comunque vietato l’interramento.
•
Salvaguardia vegetazione
La vegetazione esistente deve essere preservata e mantenuta rispondente a quelli che sono i
connotati naturali che la contraddistinguono.
Gli eventuali allestimenti devono essere realizzati nel rispetto delle aree verdi.
Sarà consentito modificare il suolo mediante scavi o estirpazione del manto vegetale,
solamente in quegli isolati casi in cui non sia possibile provvedere altrimenti e solamente
dopo aver acquisito specifico parere in proposito, da parte degli Enti territorialmente
competenti.
ART.13. COSTRUZIONI
DI
SERVIZIO,
MATERIALI
AMMESSI
E
LORO
POSIZIONAMENTO
Negli interventi di qualsiasi natura non sono consentite in alcun modo modificazioni della
giacitura dell’arenile.
In funzione della concessione individuata è ammessa la realizzazione ed installazione delle
seguenti tipologie di opere:
•
Camminamenti, pedane e percorsi sull’arenile;
•
Chioschi per la realizzazione di bar, punto di ristoro e ristoranti;
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Norme Tecniche di Attuazione
•
Servizi igienici;
•
Cabine spogliatoio;
•
Cabine doccia;
•
Box per il ricovero delle attrezzature;
•
Strutture per la realizzazione di scuole di vela o centro diving;
•
Chiosco edicola e tabacchi
•
Torretta avvistamento;
•
Ombreggi;
Tutte le strutture dovranno essere del tipo precario e di facile rimozione, dovranno essere
costituite esclusivamente da elementi componibili di facile trasportabilità, collegati tra loro e
smontabili senza interventi demolitori e di rottura. Per la loro realizzazione è ammesso solo
esclusivamente il legno nel colore naturale. È escluso in ogni caso l'uso di materiali da
costruzione in calcestruzzo, lapidei, in laterizi, tegole ecc. assemblati o realizzati a piè
d'opera. Le strutture dovranno essere ancorate preferibilmente per infissione di pali lignei.
Laddove tale soluzione non fosse applicabile potrà essere previsto l'uso di strutture
prefabbricate di fondazione in conglomerato cementizio, purché completamente interrate e di
dimensione e struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza
interventi demolitivi di alcun tipo.
13.1 Camminamenti, pedane e percorsi sull’arenile o di accesso alla spiaggia
Elementi modulari in legno naturale, correnti e piano di calpestio in legno. Costituito da un
telaio con correnti di rinforzo ricoperto con pavimentazione in perline di spessore cm. 2,2.
Dimensione del modulo pedana: cm 180 x cm 180 x cm 12.
Gli stessi moduli dovranno essere utilizzati e opportunamente assemblati, per la costruzione
delle aree solarium e dei piani di calpestio di varie zone di servizio all’interno delle
concessioni demaniali, dei basamenti per i manufatti dedicati ai servizi e di tutta la struttura
viaria del sito.
I moduli dovranno essere appoggiati nel tratto di arenile prescelto. L’assemblaggio potrà
essere effettuato esclusivamente con viti zincate o in acciaio inox, non verranno quindi
utilizzati né collanti, né cemento. Ciò consentirà di rimuovere in ogni tempo la struttura,
ripristinando lo stato naturale dell’arenile.
Il posizionamento dei moduli pedana deve essere finalizzato esclusivamente alla
predisposizione dei percorsi che rendano facilmente accessibili tutti i servizi di spiaggia
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Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
esistenti all’interno della concessione soprattutto per le persone con ridotte capacità motorie e
alla predisposizione dei piani di quelle attività previste che, in funzione della loro tipologia,
non posso essere svolte direttamente sull’arenile (es. attività motorie). In questo senso si
dovrà in ogni caso di ridurre al minimo l’ingombro superficiale dell’arenile, in modo da
mantenerne il più possibile inalterato il connotato naturale.
13.2 Chiosco Bar, Punto di Ristoro, Ristorante
Struttura modulare a base rettangolare (dimensione 4,5x5,0 m) in legno naturale, costituito da
pilastri laterali e eventuale palo centrale della sezione necessaria. Basamento ottenuto con
pedane di altezza cm 12 e piano di calpestio realizzato con perline di spessore min. cm 2,2 di
spessore. Tetto di copertura piano, copertura in perline di spessore min. cm 1,5. Fondazioni
ottenute attraverso infissione dei pali portanti. Ove non sia possibile ancorare le strutture
tramite l'infissione di pali lignei, potrà essere previsto l'uso di strutture prefabbricate di
fondazione in conglomerato cementizio, purché completamente interrate e di dimensione e
struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di
alcun tipo. Altezza massima delle strutture 4,0 m.
È prevista la possibilità della realizzazione di terrazza ricavata sul tetto di copertura al solo
fine di poter creare un vano aperto per la localizzazione con mascheramento dei servizi
tecnologici quali pompe di calore, eventuali serbatoi etc
L’ampliamento della struttura in relazione alla tipologia di servizio attribuita al chiosco
(chiosco bar, punto di ristoro, ristorante etc) avverrà attraverso la giustapposizione di due o
più moduli base al fine di ottenere le seguenti configurazioni:
•
chiosco bar minimale (CHI min): massimo 1 modulo. Dimensione complessiva 4,5 m x
5,0 m
•
chioso bar complesso (CHI comp): massimo 2 moduli. Dimensione complessiva 9,0 m
x 5,0 m o 10,0 x 4,5 m
•
punto di ristoro (RIS): massimo 2 moduli. Dimensione complessiva 9,0 m x 5,0 m o
10,0 x 4,5 m
La giustapposizione dei moduli base per ottenere i moduli complessi deve avvenire lungo lati
della medesima dimensione.
L’eventuale spogliatoio e i servizi igienici per il personale, nel numero e secondo le modalità
previste dalle specifiche norme di settore o in funzione di quanto stabilito in accordo con i
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Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
locali uffici di vigilanza della asl, dovranno essere ricompresi all’interno della superficie del
chiosco o del punto di ristoro.
La superficie dei servizi igienici, potrà essere computata separatamente rispetto alla massima
superficie stabilita per il chiosco bar o per il punto di ristoro, essi dovranno essere localizzati
in aderenza allo stesso chiosco bar e al punto di ristoro.
È consentita la realizzazione di verande coperte addossate alla struttura modulare del
chiosco, minimale o complesso, e del punto di ristoro, nella misura e secondo le modalità
stabilite al successivo paragrafo 13.10: Sistemi di ombreggi fissi e amovibili.
La giustapposizione dei moduli chiosco e verande per ottenere i moduli complessi deve
avvenire lungo lati della medesima dimensione.
In ogni caso la dimensione massima del chiosco comprensivo di verande coperte non potrà
eccedere i 12 m x10 m o i 12 m x 9 m.
Articolazioni complesse che prevedano l’installazione di chiosco bar, punto di ristoro e
eventuali locali per la vendita dovranno essere realizzate, ove possibile, attraverso la
separazione dei locali in maniera da non creare un fronte degli edifici che impediscano la
chiusura delle visuali verso il mare.
Installazioni articolare e complesse verranno in ogni caso valutate e verificate volta per volta
in relazione alla casistica che si dovesse presentare.
13.3 Servizi Igienici (SI)
Struttura in legno di contenimento, formata da montanti di cm almeno 10 x 10, tamponamenti
verticali in perlinato e copertura piana, sempre in perlinato.
All’interno di tale rivestimento sarà alloggiata una cabina WC di tipo prefabbricato, con
allaccio fognario o pozzo nero a tenuta stagna.
L’ingresso alla cabina dovrà essere facilitato da una pedana dimensionata opportunamente
per il transito delle sedie a rotelle.
La cabina prefabbricata dovrà poggiare su un basamento costituito da un modulo pedana.
I servizi igienici dovranno essere disposti in prossimità degli spogliatoi o comunque in
prossimità degli accessi.
Fondazioni ottenute attraverso infissione dei pali portanti. Ove non sia possibile ancorare le
strutture tramite l'infissione di pali lignei, potrà essere previsto l'uso di strutture prefabbricate
di fondazione in conglomerato cementizio, purché completamente interrate e di dimensione e
struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di
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Norme Tecniche di Attuazione
alcun tipo. Dovranno essere garantiti servizi igienici distinti in uomini, donne e persone
diversamente abili.
•
Servizio Igienico uomini: cm 140 x 180. Altezza al colmo cm 270.
•
Servizio Igienico donne: cm 140 x 180. Altezza al colmo cm 270.
•
Servizio Igienico persone diversamente abili: cm 180 x 180. Altezza al colmo cm 270.
Servizi Igienici a servizio dello stabilimento balneare: Il loro numero verrà determinato in base
al rapporto di 1 W.C. uomini e 1 W.C. donne ogni 25 ombrelloni e di almeno 1 W.C. disabili, e
comunque almeno in numero di 1 per uomini, 1 per donne e 1 per persone diversamente
abili.
Servizi Igienici a servizio del chiosco bar e del punto di ristoro: dovranno essere previsti
opportuni servizi igienici per il pubblico nel numero e secondo le modalità previste dalle
specifiche norme di settore o in funzione di quanto stabilito in accordo con i locali uffici di
vigilanza della asl, dovranno essere ricompresi all’interno della superficie del chiosco o del
punto di ristoro.
13.4 Cabina Spogliatoio (SPO)
Manufatto in legno naturale, formato da montanti cm 5 x 5 e con tamponamenti verticali in
perlinato su tre lati. Copertura piana, anch’essa in perlinato. Il pannello frontale dovrà essere
fornito di una porta ad un’anta.
Dovrà avere dimensioni adatte anche per le persone disabili.
Fondazioni ottenute attraverso infissione dei pali portanti. Ove non sia possibile ancorare le
strutture tramite l'infissione di pali lignei, potrà essere previsto l'uso di strutture prefabbricate
di fondazione in conglomerato cementizio, purché completamente interrate e di dimensione e
struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di
alcun tipo.
•
Spogliatoio uomini: cm 140 x 180. Altezza al colmo cm 270.
•
Spogliatoio donne: cm 140 x 180. Altezza al colmo cm 270.
•
Spogliatoio persone diversamente abili: cm 180 x 180. Altezza al colmo cm 270.
Il loro numero massimo verrà determinato in base al rapporto di 1 W.C. ogni 25 ombrelloni e
comunque almeno in numero di 1 per uomini, 1 per donne e 1 per persone diversamente
abili.
13.5 Cabina Doccia (D)
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Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
Manufatto in legno con struttura formata da montanti di cm 5 x 5 e con tamponamenti verticali
in perlinato su tre lati. Copertura piana, anch’essa in perlinato. Piano di calpestio in legno
multistrato di tipo marino, montato sul telaio di un modulo pedana. Impianto doccia costituito
da erogatore a pioggia, a getto regolabile, montati su supporti saliscendi.
Dovrà avere dimensioni adatte anche per le persone disabili.
Fondazioni ottenute attraverso infissione dei pali portanti. Ove non sia possibile ancorare le
strutture tramite l'infissione di pali lignei, potrà essere previsto l'uso di strutture prefabbricate
di fondazione in conglomerato cementizio, purché completamente interrate e di dimensione e
struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di
alcun tipo.
•
Cabine doccia uomini: cm 140 x 180. Altezza al colmo cm 270.
•
Cabine doccia donne: cm 140 x 180. Altezza al colmo cm 270.
•
Cabine doccia persone diversamente abili: cm 180 x 180. Altezza al colmo cm 270.
Il loro numero massimo verrà determinato in base al rapporto di 1 cabina doccia ogni 30
ombrelloni.
In alternativa si prevede l’installazione di docce all’aria aperta montate su piano di calpestio in
legno multistrato di tipo marino, montato sul telaio di un modulo pedana dotato di impianto
doccia costituito da due o quattro erogatori a pioggia, a getto regolabile, montati su supporti
saliscendi.
13.6 Box Ricovero Attrezzature (BRA)
Struttura modulare a base quadrata (dimensioni lato 2,5 x 2,5 m) in legno naturale, costituito
da pilastri laterali della sezione necessaria. Basamento ottenuto con pedane di altezza cm 12
e piano di calpestio di perline di cm 2,2 di spessore. Tetto di copertura piano, copertura in
perline di spessore cm 1,5.
Fondazioni ottenute attraverso infissione di pali portanti. Ove non sia possibile ancorare le
strutture tramite l'infissione di pali lignei, potrà essere previsto l'uso di strutture prefabbricate
di fondazione in conglomerato cementizio, purché completamente interrate e di dimensione e
struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di
alcun tipo.
Altezza massima delle strutture 2,5 m.
19
Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
L’ampliamento della struttura in relazione alla localizzazione, all natura della concessione e
alla tipologia di servizio offerti avverrà attraverso la giustapposizione di due o più moduli
base. più moduli base al fine di ottenere le seguenti configurazioni:
•
box ricovero minimale (BRA min): massimo 1 modulo. Dimensione complessiva 2,5 m
x 2,5 m
•
box ricovero doppio (BRA 2): massimo 2 moduli. Dimensione complessiva 2,5 m x 5,0
m
In caso di comprovata necessità verrà valutata la possibilità di installare più box ricovero fino
ad un massimo di due.
13.7 Diving – Vela (DIV)
Struttura modulare a base rettangolare (dimensioni lato 2,5 x 3,0 m) in legno naturale,
costituito da pilastri laterali della sezione necessaria. Basamento ottenuto con pedane di
altezza cm 12 e piano di calpestio di perline di cm 2,2 di spessore. Tetto di copertura piano,
copertura in perline di spessore cm 1,5. Altezza massima delle strutture 2,7 m.
Fondazioni ottenute attraverso infissione dei pali portanti. Ove non sia possibile ancorare le
strutture tramite l'infissione di pali lignei, potrà essere previsto l'uso di strutture prefabbricate
di fondazione in conglomerato cementizio, purché completamente interrate e di dimensione e
struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitori di
alcun tipo.
L’ampliamento della struttura in relazione alla natura della concessione e alla tipologia di
servizio avverrà attraverso la giustapposizione di più moduli base.
•
Diving-vela minimale (DIV min): massimo 1 modulo. Dimensione complessiva 3,0 m x
2,5 m
•
Diving-vela doppio (DIV 2): massimo 2 moduli. Dimensione complessiva 6,0 m x 2,5 m
o 5,0 x 3 m
In caso di comprovata necessità verrà valutata la possibilità di installare più strutture fino ad
un massimo di due.
13.8 Chiosco Edicola Tabacchi
Struttura modulare a base quadrata (dimensioni lato 2,5 x 2,5 m) in legno naturale, costituito
da pilastri laterali della sezione necessaria. Basamento ottenuto con pedane di altezza cm 12
e piano di calpestio di perline di cm 2,2 di spessore. Tetto di copertura piano, copertura in
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Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
perline di spessore cm 1,5. Fondazioni ottenute attraverso infissione dei pali portanti. Altezza
massima delle strutture 2,5 m.
In caso di comprovata necessità verrà valutata la possibilità di accorpare più moduli fino ad
un massimo di sue per ottenere un chiosco edicola tabacchi di dimensioni superiori
13.9 Torretta Avvistamento
Ogni concessione dovrà essere dotata di servizio di salvataggio. Le torrette di avvistamento
dovranno essere realizzate tramite strutture modulari a base quadrata (dimensioni lato 2,0 x
2,0 m) in legno naturale, costituito da pilastri laterali della sezione necessaria. Basamento
ottenuto con pedane di altezza cm 12 e piano di calpestio di perline di cm 2,2 di spessore.
Tetto di copertura a due falde, copertura in perline di spessore cm 1,5. Fondazioni ottenute
attraverso infissione dei pali portanti. Altezza massima delle strutture 4,0 m.
13.10
•
Sistemi di ombreggi fissi e amovibili
ombreggi amovibili su arenile: ombrelloni. La loro scelta dovrà essere improntata alla
semplicità;
•
ombreggi amovibili su pedane di sosta: la struttura portante dovrà essere costituita da
pergole in legno formate da montanti e travi, principali e secondarie, mentre la copertura sarà
realizzata esclusivamente in incannucciato o tela di colore bianco panna;
•
ombreggi amovibili su spazi attrezzati: la struttura portante dovrà essere costituita da
pergole in legno formate da montanti e travi, principali e secondarie, mentre la copertura sarà
realizzata esclusivamente in incannucciato o tela di colore biano panna;
•
verande coperte su spazi attrezzati a chiosco bar e punto di ristoro (pergola in legno e
copertura piana in legno): È consentita la realizzazione di verande coperte addossate alla
struttura modulare del chiosco, minimale o complesso, e del punto di ristoro, costituite da una
struttura modulare a base rettangolare (dimensione 7,5x5,0 m o 7,0x4,5 m) in legno naturale,
costituito da pilastri laterali della sezione necessaria. Basamento ottenuto con pedane di
altezza cm 12 e piano di calpestio realizzato con perline di spessore min. cm 2,2 di spessore.
Tetto di copertura piano, copertura in perline di spessore min. cm 1,5. Fondazioni ottenute
attraverso infissione dei pali portanti. Ove non sia possibile ancorare le strutture tramite
l'infissione di pali lignei, potrà essere previsto l'uso di strutture prefabbricate di fondazione in
conglomerato cementizio, purché completamente interrate e di dimensione e struttura tali da
consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di alcun tipo.
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Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
Altezza massima non potrà in ogni caso eccedere l’altezza del chiosco bar o del punto di
ristoro.
Al fine di consentire il funzionamento delle strutture di ristorazione oltre il periodo estivo è
consentito, dove previsto tale tipo di ombreggio, il tamponamento attraverso pareti vetrate
completamente amovibili e realizzate in legno.
13.11
Posizionamento manufatti.
I nuovi manufatti da installare sulle aree demaniali dovranno essere collocati ad una distanza
minima di mt 3.00 dal limite della concessione stessa.
La distanza fra manufatti della stessa concessione dovrà essere almeno di mt. 5,0.
Chioschi, servizi igienici, cabine, e tutte le attrezzature di servizio dovranno essere installate
esclusivamente
nella fascia di retrospiaggia o comunque, laddove la profondità della
spiaggia non lo consenta, entro una fascia larga al massimo 1/3 della profondità dell’arenile a
partire dal confine demaniale longitudinale, ubicato a monte dell’arenile e parallelo alla linea
di battigia.
Le cabine (docce e spogliatoi) ed i servizi igienici dovranno essere collocati in senso
ortogonale alla battigia, dovranno essere accorpati e posizionati in prossimità dell’accesso
alla concessione.
L’accorpamento delle strutture modulari dovrà avvenire in senso ortogonale alla linea di
battigia al fine di limitare il più possibile la barriera visiva verso il mare, costituita dai volumi
chiusi e dalle superfici coperte. A tal fine il fronte a mare di ogni attrezzatura non potra
superare quanto previsto negli articoli precedenti.
ART.14. SERVIZI MINIMI ESSENZIALI
Il PUL individua la posizione dei servizi minimi essenziali, nonché i soggetti pubblici o privati
che si occuperanno della loro gestione integrata, sia economica che funzionale.
Classificazione dei servizi minimi essenziali
•
Servizio di pronto soccorso – il servizio di pronto soccorso, nella configurazione
minima (cassetta di pronto soccorso, elenco dei numeri telefonici delle organizzazioni ed Enti
competenti, ecc.), deve essere garantito da ogni singolo concessionario;
•
Servizio di infermeria medica – costituisce un più alto livello di assistenza medica per
la cui erogazione è necessaria la presenza di personale specializzato, locale apposito, idonee
22
Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
attrezzature mediche, ecc. Esso può essere garantito dal singolo concessionario nel caso di
allestimenti complessi, ovvero dal Comune con il concorso economico di tutti i concessionari;
•
Salvataggio a mare – in tutte le spiagge in cui sono previste ZA deve essere previsto il
servizio di salvataggio a mare, così come indicato nelle Ordinanze della Capitaneria di Porto
per la disciplina delle attività balneari. I concessionari sono comunque obbligati a tenere un
elenco aggiornato dei numeri telefonici delle strutture di soccorso e pronto intervento. E’
valutata, in fase di predisposizione del PUL e sulla base del numero e delle caratteristiche
delle concessioni previste, la possibilità di obbligare i concessionari, attraverso apposita
convenzione con il Comune, a concorrere agli oneri di gestione al fine di garantire il servizio.
Nella gara per l’assegnazione delle aree in concessione è data priorità a coloro che
garantiscano il servizio di salvataggio con propri mezzi.
Negli elaborati del PUL è proposto un sistema di servizio di salvamento a mare denominato
S.I.S.B. Sistema Integrato di Soccorso Balneare, al fine di attuare un Servizio pubblico
comunale di vigilanza e salvataggio di efficienza. Il sistema si compone di colonnine di
soccorso, posizionate circa ogni 250 m, e di torrette tecnologiche presidiate da bagnini di
salvataggio. Il sistema è inoltre collegato alle varie centrali di soccorso come 118, Capitaneria
di Porto, 113 etc. La dislocazione delle attrezzature è evidenziata negli elaborati grafici del
PUL .
•
Servizi igienici pubblici – la dotazione di servizi igienici pubblici, che potranno essere
anche a titolo oneroso, è dimensionata sulla base del numero di bagnanti nella misura di una
unità funzionale (composta da due locali, per maschi e per femmine, completi di wc e
lavandino) ogni 500 utenti. Sono di norma individuati in prossimità degli accessi al mare e la
dotazione può essere soddisfatta:
a) dalla presenza di servizi igienici in strutture esistenti poste a una distanza non superiore a
50 metri dall’arenile;
b) attraverso l’utilizzo di strutture fisse esistenti poste sul demanio o in prossimità dello
stesso;
c) prevedendo un utilizzo pubblico dei servizi posti all’interno di concessioni “estese o
puntuali” e localizzati al confine della stessa concessione estesa;
ART.15. TIPOLOGIE DI ALLESTIMENTO D’AREA
Relazione tra profondità dell’arenile e tipologia di allestimento
23
Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
Le diverse tipologie di allestimento d’area sono determinate in funzione della loro
localizzazione all’interno dei vari tratti di arenile ricadenti nel territorio comunale.
Tutti i concessionari sono tenuti al rispetto delle installazioni nella misura massima prevista
nel PUL.
ART.16. SPIAGGIA LIBERA
Si definisce spiaggia libera quella destinata alla libera fruizione da parte degli utenti bagnanti.
Per esse vengono stabilite una serie di divieti come di seguito elencati:
a) Divieto di balneazione
•
Negli ambienti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle
•
Nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali fino a una distanza di
200 m metri verso il largo;
•
Nelle zone dichiarate inquinate;
•
Nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto;
b) porre in opera recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili
o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
c) accendere fuochi sull’arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a
petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
d) condurre sulla spiaggia e fare il bagno a cani o altri animali ad eccezione dei tratti di
arenile segnalati da appositi cartelli. L’autorizzazione non è necessaria per i cani da guida
per i non vedenti;
e) installare tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
f) lo svolgimento di gare e altre attività organizzate da svolgersi sulle apposite aree
predisposte per manifestazioni temporanee.
Per quanto non propriamente esplicitato si farà ricorso al codice della navigazione.
ART.17. SPIAGGIA CON DIVIETO DI ACCESSO
Sono le spiagge che per la loro natura, legata prevalentemente a situazioni di pericolo, non
risultano in alcun modo accessibili.
ART.18. SPIAGGIA A DESTINAZIONE PARTICOLARE
Sono le spiagge per le quali è prevista una destinazione d’uso differente rispetto alle spiagge
libere. Nella fattispecie quelle in cui si prevede l’accesso all’arenile da parte dei cani o di altri
animali domestici.
24
Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
ART.19. PRESENZA DI DUNE O VEGETAZIONE SPONTANEA
Sono le spiagge nelle quali è consistente la presenza di dune e di vegetazione spontanea
tipica degli arenili e nelle quali è tassativamente vietata l’installazione di attrezzature di
qualsiasi genere se non quelle necessarie alla salvaguardia delle stessa tipicità.
ART.20. CONCESSIONE PER SOLA POSA DI OMBRELLONI
Tutte le aree demaniali in concessione con tale destinazione d’uso, esistenti e di previsione,
indipendentemente dalla larghezza del fronte-mare, sono individuate con apposite campiture
grafiche sulla TAV. 9. Dette aree vengono caratterizzate in funzione delle caratteristiche
dimensionali dell’arenile (in termini di profondità e sviluppo) in funzione della loro
localizzazione in ambiti sensibili etc.
In tali aree è esclusivamente consentito:
•
l’installazione di attrezzature balneari da noleggio (ABN) nella misura massima
assentibile pari a 500 mq di superficie scoperta;
•
l’installazione di box ricovero attrezzature (BRA) nella misura massima di n° 1
modulo: dimensione massima m 2,5 x m 2,5;
•
l’installazione di camminamenti e percorsi sull’arenile o di accesso alla spiaggia nelle
modalità previste dalle presenti NTA;
•
l’installazione di torretta di avvistamento per il salvataggio a mare;
•
deve essere garantito il servizio di pronto soccorso, nella configurazione minima
(cassetta di pronto soccorso, elenco dei numeri telefonici delle organizzazioni ed Enti
competenti, ecc.)
ART.21. CONCESSIONE PER SOLA POSA DI OMBRELLONI E NOLEGGIO NATANTI
Tutte le aree demaniali in concessione con tale destinazione d’uso, esistenti e di previsione,
indipendentemente dalla larghezza del fronte-mare, sono individuate con apposite campiture
grafiche sulla TAV. 9. Dette aree vengono caratterizzate in funzione delle caratteristiche
dimensionali dell’arenile (in termini di profondità e sviluppo) in funzione della loro
localizzazione in ambiti sensibili etc.
In tali aree è esclusivamente consentito:
•
l’installazione di attrezzature balneari da noleggio (ABN) nella misura massima
assentibile pari a 500 mq di superficie scoperta;
25
Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
•
l’installazione di box ricovero attrezzature (BRA) nella misura massima di n° 1
moduli: dimensione massima m 2,5 x m 2,5;
•
l’installazione di camminamenti e percorsi sull’arenile o di accesso alla spiaggia nelle
modalità previste dalle presenti NTA;
•
il posizionamento di piccoli natanti per il noleggio (NPN);
•
dove previsto, la localizzazione di aree attrezzate per lo sport (AS) e l’installazione di
attrezzature ricreative e sportive rimovibili su sabbia per lo svolgimento di giochi tipo
beach-volley, beach-basket, beach-soccer, beach-tennis, fitness, nel rispetto delle
normative di sicurezza e ponendo in essere tutti gli accorgimenti necessari per
evitare di arrecare nocumento ai bagnanti. E’ ammessa la recinzione unicamente
dello spazio addetto al gioco, avente al massimo le misure regolamentari relative al
tipo di sport da praticarvi, maggiorato all’intorno di una fascia avente larghezza
massima di un metro;
•
l’installazione di torretta di avvistamento per il salvataggio a mare;
•
deve essere garantito il servizio di pronto soccorso, nella configurazione minima
(cassetta di pronto soccorso, elenco dei numeri telefonici delle organizzazioni ed Enti
competenti, ecc.)
ART.22. CONCESSIONE PER SOLA POSA DI OMBRELLONI E CHIOSCO BAR
MINIMALE
Tutte le aree demaniali in concessione con tale destinazione d’uso, esistenti e di previsione,
indipendentemente dalla larghezza del fronte-mare, sono individuate con apposite campiture
grafiche sulla TAV. 9. Dette aree vengono caratterizzate in funzione delle caratteristiche
dimensionali dell’arenile (in termini di profondità e sviluppo) in funzione della loro
localizzazione in ambiti sensibili etc.
In tali aree è esclusivamente consentito:
•
l’installazione di attrezzature balneari (ABN) da noleggio nella misura massima
assentibile pari a 500 mq di superficie scoperta;
•
l’installazione di chiosco bar minimale (CHI min) nella misura massima di n° 1
modulo: dimensione massima m 4,5 x m 5,0;
•
l’installazione di box ricovero attrezzature (BRA) nella misura massima di n° 1
moduli: dimensione massima m 2,5 x m 2,5;
26
Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
•
l’installazione di camminamenti e percorsi sull’arenile o di accesso alla spiaggia nelle
modalità previste dalle presenti NTA;
•
l’installazione di torretta di avvistamento per il salvataggio a mare;
•
deve essere garantito il servizio di pronto soccorso, nella configurazione minima
(cassetta di pronto soccorso, elenco dei numeri telefonici delle organizzazioni ed Enti
competenti, ecc.)
ART.23. CONCESSIONE PER CHIOSCO E NOLEGGIO NATANTI
Tutte le aree demaniali in concessione con tale destinazione d’uso, esistenti e di previsione,
indipendentemente dalla larghezza del fronte-mare, sono individuate con apposite campiture
grafiche sulla TAV. 9. Dette aree vengono caratterizzate in funzione delle caratteristiche
dimensionali dell’arenile (in termini di profondità e sviluppo) in funzione della loro
localizzazione in ambiti sensibili etc.
In tali aree è esclusivamente consentito:
•
l’installazione di chiosco bar complesso (CHI min) o punto di ristoro (RIS) nella
misura massima di n° 1 moduli: dimensione massima m 4,5 x m 5,0;
•
l’installazione di veranda coperta addossate alla struttura modulare del chiosco, nella
misura massima di n° 1 modulo: dimensione massima 7 ,5x5,0 m o 7,0x4,5 m
•
l’installazione di box ricovero minimale attrezzature (BRA min) nella misura massima
di n° 1 modulo: dimensione massima m 2,50 x m 2,5;
•
l’installazione di camminamenti e percorsi sull’arenile o di accesso alla spiaggia nelle
modalità previste dalle presenti NTA;
•
il posizionamento di piccoli natanti per il noleggio (NPN);
•
l’installazione di torretta di avvistamento per il salvataggio a mare;
•
deve essere garantito il servizio di pronto soccorso, nella configurazione minima
(cassetta di pronto soccorso, elenco dei numeri telefonici delle organizzazioni ed Enti
competenti, ecc.)
ART.24. CONCESSIONE PER POSA DI OMBRELLONI, NOLEGGIO NATANTI E
SERVIZIO DIVING
Tutte le aree demaniali in concessione con tale destinazione d’uso, esistenti e di previsione,
indipendentemente dalla larghezza del fronte-mare, sono individuate con apposite campiture
grafiche sulla TAV. 9. Dette aree vengono caratterizzate in funzione delle caratteristiche
27
Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
dimensionali dell’arenile (in termini di profondità e sviluppo) in funzione della loro
localizzazione in ambiti sensibili etc.
In tali aree è esclusivamente consentito:
•
l’installazione di attrezzature balneari da noleggio (ABN) nella misura massima
assentibile pari a 500 mq di superficie scoperta;
•
l’installazione di box ricovero attrezzature (BRA) nella misura massima di n° 1
moduli: dimensione massima m 2,5 x m 2,5;
•
l’installazione di struttura a supporto dell’attività di diving o scuola velica (DIV) nella
misura massima di due moduli e nella dimensione massima di 6,0 m x 2,5 m o 5,0 x
3. In caso di comprovata necessità verrà valutata la possibilità di installare più
strutture fino ad un massimo di due.
•
l’installazione di camminamenti e percorsi sull’arenile o di accesso alla spiaggia nelle
modalità previste dalle presenti NTA;
•
il posizionamento di piccoli natanti per il noleggio (NPN);
•
l’installazione di torretta di avvistamento per il salvataggio a mare;
•
deve essere garantito il servizio di pronto soccorso, nella configurazione minima
(cassetta di pronto soccorso, elenco dei numeri telefonici delle organizzazioni ed Enti
competenti, ecc.)
ART.25. CONCESSIONE AD USO ESCLUSIVO DI ATTIVITA’ RICETTIVE
Tutte le aree demaniali in concessione con destinazione con tale destinazione d’uso, esistenti
e di previsione, indipendentemente dalla larghezza del fronte-mare, sono individuate con
apposite campiture grafiche sulla TAV. 9. Dette aree vengono caratterizzate in funzione delle
caratteristiche dimensionali dell’arenile (in termini di profondità e sviluppo) in funzione della
loro localizzazione in ambiti sensibili etc.
In tali aree è esclusivamente consentito:
•
l’installazione di attrezzature balneari ad uso eslcusivo dei clienti dell’attività ricettiva
(ABE) nella misura massima assentibile pari a 500 mq di superficie scoperta;
•
dove previsto, l’installazione di box ricovero attrezzature (BRA) nella misura massima
di n° 1 moduli: dimensione massima m 2,5 x m 2,5;
•
dove previsto, l’installazione di cabine spogliatoio nella misura prevista dalle presenti
norme tecniche;
28
Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
•
l’installazione di camminamenti e percorsi sull’arenile o di accesso alla spiaggia nelle
modalità previste dalle presenti NTA;
•
dove previsto il posizionamento di piccoli natanti ad uso esclusivo dei clienti
dell’attività ricettiva (NPE);
•
dove previsto, la localizzazione di aree attrezzate per lo sport (AS) e l’installazione di
attrezzature ricreative e sportive rimovibili su sabbia per lo svolgimento di giochi tipo
beach-volley, beach-basket, beach-soccer, beach-tennis, fitness, nel rispetto delle
normative di sicurezza e ponendo in essere tutti gli accorgimenti necessari per
evitare di arrecare nocumento ai bagnanti. E’ ammessa la recinzione unicamente
dello spazio addetto al gioco, avente al massimo le misure regolamentari relative al
tipo di sport da praticarvi, maggiorato all’intorno di una fascia avente larghezza
massima di un metro;
•
l’installazione di torretta di avvistamento per il salvataggio a mare;
•
deve essere garantito il servizio di pronto soccorso, nella configurazione minima
(cassetta di pronto soccorso, elenco dei numeri telefonici delle organizzazioni ed Enti
competenti, ecc.)
ART.26. CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI
Tutte le aree demaniali in concessione con destinazione d’uso per stabilimenti balneari
(BPU), esistenti e di previsione, indipendentemente dalla larghezza del fronte-mare, sono
individuate con apposite campiture grafiche sulla TAV. 9. Dette aree vengono caratterizzate
in funzione delle caratteristiche dimensionali dell’arenile (in termini di profondità e sviluppo) in
funzione della loro localizzazione in ambiti sensibili etc.
In tali aree è esclusivamente consentito:
•
l’installazione di attrezzature balneari da noleggio (ABN) nella misura massima
assentibile pari a 500 mq di superficie scoperta;
•
il posizionamento di piccoli natanti per il noleggio (NPN);
•
l’installazione di box ricovero attrezzature (BRA) nella misura massima di n° 2
moduli: dimensione massima m 5,0 x m 2,5. In caso di comprovata necessità verrà
valutata la possibilità di installare più box ricovero fino ad un massimo di due.
•
La localizzazione di aree attrezzate per lo sport (AS) e l’installazione di attrezzature
ricreative e sportive rimovibili su sabbia per lo svolgimento di giochi tipo beach-volley,
29
Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
beach-basket, beach-soccer, beach-tennis, fitness, nel rispetto delle normative di
sicurezza e ponendo in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare di arrecare
nocumento ai bagnanti. E’ ammessa la recinzione unicamente dello spazio addetto al
gioco, avente al massimo le misure regolamentari relative al tipo di sport da
praticarvi, maggiorato all’intorno di una fascia avente larghezza massima di un metro;
•
dove previsto, l’installazione di chiosco bar complesso (CHI comp) nella misura
massima di n° 2 moduli: dimensione massima m 9,0 x m 5,0;
•
dove previsto, l’installazione di punto di ristoro (RIS), in aggiunta al chiosco bar al
fine di offrire un servizio di ristorazione complesso, nella misura massima di n° 2
moduli: dimensione massima m 9,0 x m 5,0;
•
l’installazione di veranda coperta addossate alla struttura modulare del chiosco bar o
del punto di ristoro, nella misura massima di n° 2 moduli: dimensioni massime
7,5x10,0 m o 7,0x9,0 m.
In ogni caso la dimensione massima del chiosco comprensivo di verande coperte
non potrà eccedere i 12x10 m o i 12x9 m.
•
dove previsto, esclusivamente nell’ambito delle strutture precedentemente elencate,
la localizzazione di un punto vendita per commercializzazione di articoli da spiaggia;
•
l’installazione di servizi igienici nella misura prevista dalla presenti NTA;
•
l’installazione di cabine spogliatoio nella misura prevista dalle presenti NTA
•
l’installazione di cabine docce nella misura prevista dalle presenti NTA;
•
dove previsto l’installazione di chiosco edicola e tabacchi ;
•
dove previsto la localizzazione e l’installazione di aree e attrezzature dedicate a
servizi per persone diversamente abili;
•
l’installazione di ombreggi come previsto dalle presenti NTA;
•
l’installazione di camminamenti e percorsi sull’arenile o di accesso alla spiaggia nelle
modalità previste dalle presenti NTA;
•
l’installazione di torretta di avvistamento per il salvataggio a mare;
•
Deve essere garantito il servizio di pronto soccorso, nella configurazione minima
(cassetta di pronto soccorso, elenco dei numeri telefonici delle organizzazioni ed Enti
competenti, ecc.);
30
Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
ART.27. CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI MINIMALI
Tutte le aree demaniali in concessione con destinazione d’uso per stabilimenti balneari
(BPU), esistenti e di previsione, indipendentemente dalla larghezza del fronte-mare, sono
individuate con apposite campiture grafiche sulla TAV. 9. Dette aree vengono caratterizzate
in funzione delle caratteristiche dimensionali dell’arenile (in termini di profondità e sviluppo) in
funzione della loro localizzazione in ambiti sensibili etc.
In tali aree è esclusivamente consentito:
•
l’installazione di attrezzature balneari da noleggio (ABN) nella misura massima
assentibile pari a 500 mq di superficie scoperta;
•
il posizionamento di piccoli natanti per il noleggio (NPN);
•
l’installazione di box ricovero attrezzature (BRA) nella misura massima di n° 1
moduli: dimensione massima m 2,5 x m 2,5. In caso di comprovata necessità verrà
valutata la possibilità di installare più box ricovero fino ad un massimo di due.
•
La localizzazione di aree attrezzate per lo sport (AS) e l’installazione di attrezzature
ricreative e sportive rimovibili su sabbia per lo svolgimento di giochi tipo beach-volley,
beach-basket, beach-soccer, beach-tennis, fitness, nel rispetto delle normative di
sicurezza e ponendo in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare di arrecare
nocumento ai bagnanti. E’ ammessa la recinzione unicamente dello spazio addetto al
gioco, avente al massimo le misure regolamentari relative al tipo di sport da
praticarvi, maggiorato all’intorno di una fascia avente larghezza massima di un metro;
•
l’installazione di chiosco bar minimale (CHI min) o punto di ristoro (RIS) nella misura
massima di n° 1 modulo: dimensione massima m 4,5 x m 5,0;
•
l’installazione di veranda coperta addossate alla struttura modulare del chiosco, nella
misura massima di n° 1 modulo: dimensione massima 7 ,5x5,0 m o 7,0x4,5 m
•
l’installazione di servizi igienici nella misura prevista dalla presenti NTA;
•
l’installazione di cabine spogliatoio nella misura prevista dalle presenti NTA
•
l’installazione di cabine docce nella misura prevista dalle presenti NTA;
•
l’installazione di ombreggi come previsto dalle presenti NTA;
•
l’installazione di camminamenti e percorsi sull’arenile o di accesso alla spiaggia nelle
modalità previste dalle presenti NTA;
•
l’installazione di torretta di avvistamento per il salvataggio a mare;
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Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
•
Deve essere garantito il servizio di pronto soccorso, nella configurazione minima
(cassetta di pronto soccorso, elenco dei numeri telefonici delle organizzazioni ed Enti
competenti, ecc.).
ART.28. CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI SENZA SERVIZIO DI
CHIOSCO BAR E RISTORAZIONE
Tutte le aree demaniali in concessione con destinazione d’uso per stabilimenti balneari (SB),
esistenti e di previsione, indipendentemente dalla larghezza del fronte-mare, sono individuate
con apposite campiture grafiche sulla TAV. 9. Dette aree vengono caratterizzate in funzione
delle caratteristiche dimensionali dell’arenile (in termini di profondità e sviluppo) in funzione
della loro localizzazione in ambiti sensibili etc.
In tali aree è prevista la localizzazione di tutti i servizi previsti negli stabilimenti balneari
minimale ad eccezione delle attività di chiosco bar, ristorazione e vendita.
ART.29. CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI A DESTINAZIONE
PARTICOLARE
Sono gli stabilimenti balneari dedicati ad una utenza bagnante con particolari esigenze come
utenti diversamente abili. In queste concessioni è prevista, oltre alla dotazione prevista per gli
stabilimenti balneari, la sistemazione delle aree e la dotazione di tutte quelle attrezzature
necessarie al raggiungimento dello scopo previsto dalla concessione stessa.
ART.30. SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BALNEAZIONE IN POSIZIONE DI
RETROCOSTA: SERVIZIO DI RISTORAZIONE E CHIOSCO BAR
Localizzati nelle aree demaniali di retrocosta. In tali aree sono consentiti gli usi legati alla
ristorazione. In particolare in tali aree è consentito:
•
l’installazione di chiosco bar minimale (CHI min) nella misura massima di n° 1
modulo: dimensione massima m 4,5 x m 5,0;
•
l’installazione di veranda coperta addossate alla struttura modulare del chiosco, nella
misura massima di n° 1 modulo: dimensione massima 7 ,5x5,0 m o 7,0x4,5 m
•
l’installazione di punto di ristoro (RIS), in aggiunta al chiosco bar al fine di offrire un
servizio di ristorazione complesso, nella misura massima di n° 2 moduli: dimensione
massima m 9,0 x m 5,0;
•
l’installazione di veranda coperta addossate alla struttura modulare del punto di
ristoro, nella misura massima di n° 2 moduli: dimen sioni massime 7,5x10,0 m o
7,0x9,0 m.
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Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
•
l’installazione di servizi igienici nella misura prevista dalla presenti NTA;
•
l’installazione di camminamenti e percorsi sull’arenile o di accesso alla spiaggia nelle
modalità previste dalle presenti NTA.
ART.31. USO PESCA
Localizzati nelle aree demaniali di retrocosta in relazione all’attività dello Stagno di Orrì. In tali
aree sono consentiti tutti gli usi connessi con l’attività di USO PESCA e per la quale si
rimanda ai regolamenti specifici.
ART.32. CONCESSIONI PUNTUALI
Per concessioni puntuali si intendono tutte quelle concessioni che, per effetto o per la natura
del servizio offerto, non necessitano di aree asservite per la posa di arredi da spiaggia quali
ombrelloni e sdraio, per il posizionamento e noleggio dei natanti o le quali per effetto della
loro localizzazione in posizione di retrospiaggia o di retrocosta non comportano l’occupazione
della fascia di balneazione e che per tanto rimane di pubblica fruizione e quindi libera.
Fanno parte di questa tipologia le seguenti attività per le quali possono quindi essere
rilasciate concessioni:
In tali aree è esclusivamente consentito:
•
l’installazione di chiosco bar minimale o complesso (CHI min) (CHI comp) nella
misura massima di n° 2 moduli: dimensione massima m 9,0 x m 5,0;
•
l’installazione di veranda coperta addossate alla struttura modulare del chiosco, nella
misura massima di n° 1 modulo nel caso di chiosco m inimale: dimensione massima
7,5x5,0 m o 7,0x4,5 m
•
l’installazione di veranda coperta addossate alla struttura modulare del punto di
ristoro, nella misura massima di n° 2 moduli nel ca so di chiosco complesso:
dimensioni massime 7,5x10,0 m o 7,0x9,0 m.
•
l’installazione di servizi igienici nella misura prevista dalla presenti NTA;
ART.33. EVENTI PRELIMINARI
Sono gli interventi da attivare per la riorganizzazione dei servizi turistico-ricreativi previsti nel
litorale di Tortolì.
Per ciò che riguarda le concessioni attualmente in esercizio, si prevede, in nel rispetto di
quanto previsto dalle direttive di cui all’Art. 1, in taluni casi una loro rimodulazione fisica ed
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Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
una loro traslazione per una più corretta e funzionale fruizione degli arenili e al fine del
potenziamento e della diversificazione dei servizi offerti.
In particolare è previsto, relativamente alla situazione generatasi nel corso degli anni nella
località di Orrì, un accorpamento per gruppi delle concessioni esistenti al fine di diminuirne il
numero e di poter rispettare i parametri previsti dalle direttive regionali.
ART.34. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
Rientrano in questa categoria gli interventi di tipo infrastrutturale che riguardano la
realizzazione, il potenziamento o il completamento di opere di accesso, di parcheggio o di
sotto-servizi a cura dell’Amministrazione comunale.
Il PUL individua delle direttrici per quanto riguarda questo genere di interventi, localizzando le
principali aree di sosta e gli accessi all’arenile, cosi come individuato negli elaborati del PUL.
Gli interventi di potenziamento infrastrutturale sono individuati nel PUL. La loro
perimetrazione è indicativa, poiché una planimetria di dettaglio degli interventi previsti, verrà
realizzata solamente in fase di progettazione di dettaglio nell’ambito della determinazione di
disponibilità delle aree.
Per ogni IPI le presenti norme riportano le seguenti prescrizioni:
ART.35. INTERVENTI PER STRUTTURE DI SERVIZIO A SUPPORTO DELLA
BALNEAZIONE IN AREE PUBBLICHE O PRIVATE
Nell’ambito degli elaborati del PUL è prevista l’eventuale realizzazione di nuovi interventi, o la
regolamentazione di quelli esistenti, per strutture di servizio a supporto delle attività lungo il
litorale quali aree picnic, aree attrezzate per camper service, punti di ristoro, attività di tipo
commerciale etc da realizzarsi su aree pubbliche o private nell’ambito costiero. L’indicazione
contenuta nel PUL non esprime tuttavia alcun giudizio sulla fattibilità giuridica di tali interventi
che dovrà in ogni caso essere verificata in seguito alla richiesta delle necessarie
autorizzazioni agli enti preposti.
Il PUL individua, per questo genere di interventi, la delimitazione delle aree interessate e
fornisce i dati relativi alla tipologia del servizio offerto.
Gli interventi programmati sono indicati nella cartografia del PUL con la lettera O seguita da
un numero progressivo (es O1)
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Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
Per quanto riguarda dimensionamento, tiplogia del servizio, tipologia edilizia etc verranno
prese a riferimento le stesse gia precedentemente elencate per le attrezzature da localizzarsi
sul demanio marittimo
ART.36. CORRIDOI DI LANCIO A MARE E SPECCHI ACQUEI
I corridoi di lancio a mare, così come definiti e normati all’interno delle Ordinanze della
Capitaneria di Porto di Cagliari relative alla disciplina delle attività balneari, sono previsti per
tutte le concessioni demaniali che prevedono l’esercizio di attività nautiche e di noleggio
natanti, attraverso la delimitazione dello specchio acqueo antistante la concessione, al fine di
garantire l’atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, tavole a vela e
simili.
Dovranno essere disposti in senso ortogonale alla linea di battigia e al loro interno è
consentito il solo ingresso e l’uscita di imbarcazioni a motore e non, risultando pertanto
interdetta la libera balneazione.
I corridoi di lancio a mare sono di natura pubblica e non ad uso esclusivo del concessionario
che ne richiede l’autorizzazione. Pertanto, poiché costituiscono un essenziale strumento per
garantire l’approdo alle spiagge a tutti i naviganti, il loro posizionamento è stato individuato in
via preferenziale a margine delle concessioni stesse e per quanto possibile in posizione
defilata rispetto alle porzioni centrali degli arenili.
La localizzazione dei corridoi di lancio a mare, è riportata nei grafici allegati
ART.37. INTERVENTI COMUNALI
Oltre agli interventi di potenziamento infrastrutturale l’Amministrazione comunale dovrà
provvedere a garantire servizi aggiuntivi che renderanno maggiormente fruibili e sicure le
spiagge, quali:
a) Pulizia delle spiagge libere;
b) Posa e manutenzione delle passerelle pedonali di accesso alla spiaggia, da estendere
fino al bagnasciuga qualora non fosse presente una concessione demaniale estesa, in modo
da garantirne l’accessibilità anche a persone con ridotte o limitate capacità motorie;
c) Postazione di soccorso e salvataggio a mare nei tratti di arenile in cui non fossero presenti
servizi analoghi, gestiti dai concessionari stessi.
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Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
ART.38. PULIZIA DELLE SPIAGGE
Le porzioni di arenile oggetto di concessione demaniale verranno pulite e curate dagli stessi
concessionari, così come previsto dal titolo concessorio nell’ambito degli obblighi del
concessionario.
Al tempo stesso sarà cura dell’Amministrazione comunale provvedere periodicamente alle
operazioni di pulizia delle porzioni di spiaggia libere.
Saranno consentite solo operazioni di pulizia che faranno uso di mezzi e sistemi che non
alterano l’assetto geomorfologico dei luoghi e le loro caratteristiche paesistico-ambientali.
ART.39. GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DELLE AREE DI SOSTA
La gestione integrale, sia funzionale che economica, dei servizi igienici pubblici e delle aree di
sosta previsti all’interno delle IPI del presente Piano, verrà affidata mediante procedure
concorsuali da definirsi (licitazione privata, Gara pubblica o Altro) a soggetti economici,
secondo lo schema di contratto da predisporsi.
ART.40. CLASSIFICAZIONE DELLA VALENZA TURISTICA DELLE AREE DEMANIALI
DEL TERRITORIO COSTIERO DI TORTOLÌ
In funzione della valenza turistica di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, recanti disposizioni per la
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime le aree demaniali del
territorio costiero di Tortolì vengono classificate come segue:
•
Categoria A) aree, pertinenze e specchi acquei , o parti di essi, concessi per
utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica: Spiaggia di Porto Frailis, Spiaggia di
Orrì 2 (centrale);
•
Categoria B) aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per
utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica: tutte le altre spiagge del territorio
costiero.
ART.41. ADEGUAMENTO E/O AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI UTILIZZO DEI
LITORALI
Il presente Piano di Utilizzazione dei Litorali può essere oggetto di adeguamento o
aggiornamento (anche su proposta delle Amministrazioni Comunali) ogni qual volta venga
dimostrata l’esigenza di ampliamento o revisione in seguito a al raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
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Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
ART.42. PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI
MARITTIME IN VIGENZA DEI PIANI
La pubblicazione dei Piani di Utilizzazione dei Litorali nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna costituisce ragione di pubblico interesse che giustifica la revoca, ai
sensi dell’art. 42 del Codice della Navigazione, delle concessioni in contrasto con le previsioni
del Piano di Utilizzo dei Litorali.
In sede di prima applicazione dei Piani le concessioni sostanzialmente conformi alle
prescrizioni del Piano stesso cessano alla scadenza ordinaria indicata nel titolo concessorio.
Alla scadenza, il concessionario che abbia i requisiti per il rinnovo della concessione si potrà
avvalere del diritto di cui all’articolo 37 del Codice della navigazione.
Il concessionario che non richieda il rinnovo della concessione entro i novanta giorni
precedenti la scadenza del titolo, decade da ogni diritto.
Possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime per le finalità turistico ricreative
esclusivamente nelle aree individuate dal Piano di Utilizzo dei Litorali e per gli usi e
destinazioni ivi stabiliti.
Le aree individuate dai Piani di Utilizzo dei Litorali devono essere assentite attraverso il
ricorso a procedimenti concorsuali, caratterizzati da adeguata pubblicità preventiva e ispirati
ai principi di trasparenza e non discriminazione, che dovranno verificare i requisiti soggettivi
dei candidati, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione
delle istanze e stabilire l’aggiudicazione a favore dell’offerente che abbia presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale, riferita al sovracanone
comunale, per il quale dovrà essere espresso un importo in percentuale, fino ad una
maggiorazione del 50%.
I Piani potranno prevedere le aree da destinarsi alle aziende turistico alberghiere insediate,
non sottoposte alle procedure concorsuali.
Sono inoltre escluse dalle procedure concorsuali le aree che l’Amministrazione si riserva di
gestire ai sensi degli articoli 112 e 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché quelle da
assegnare alle O.N.L.U.S. o ad Associazioni di volontariato, regolarmente iscritte nel registro
tenuto presso la Presidenza della Giunta Regionale, che abbiano finalità socio-assistenziali
ed in particolare che siano volte all’assistenza dell'infanzia, degli anziani e dei disabili.
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Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
ART.43. DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO
La concessione demaniale marittima, i cui contenuti sono definiti dall’art. 19 del Regolamento
per la navigazione marittima e la cui durata è stabilita ai sensi dell’art. 10 della legge 16
marzo 2001, n. 88, dovrà prevedere le facoltà, gli obblighi e oneri del concessionario.
Oltre agli obblighi e alle prescrizioni contenute nel codice della navigazione, il concessionario
è tenuto al rispetto dell’ordinanza balneare, e al rispetto dell’ordinanza sulla sicurezza
emanata dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente.
Il titolo concessorio dovrà prevedere, a carico del concessionario, il servizi di pulizia della
spiaggia in concessione e l’obbligo di istituire il servizio di salvamento a mare.
Nel titolo concessorio dovrà inoltre essere prevista la clausola che disponga la revoca della
concessione nei casi di cui all’art. 42 Codice della Navigazione, e in caso di sopravvenuta
incompatibilità della concessione alle prescrizioni del Piano di Utilizzo del Litorale.
ART.44. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Oltre al canone dovuto allo Stato calcolato in attuazione della legge 4 dicembre 1993, n. 494
e successive modifiche e integrazioni, aggiornato sulla base della media degli indici
determinati dall'ISTAT, le nuove concessioni e quelle da rinnovare dovranno prevedere il
pagamento al Comune dell'importo già definito "sovracanone".
La misura minima del sovracanone regionale viene fissato in € 2,11 euro più il 50% nei
rinnovi automatici, nonché gli incrementi per la rendita di posizione e la classe del litorale
determinati nell’atto di approvazione del P.U.L.
Per le concessioni e autorizzazioni in favore di Enti pubblici non è previsto alcun ulteriore
importo oltre al canone dovuto allo Stato e le spese di istruttoria in misura fissa.
ART.45. AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
Nelle aree destinate alle concessioni temporanee di cui all’Art.11 è permesso esclusivamente
il
rilascio
di
autorizzazioni
temporanee
per
attività
ludico
ricreative,
sportive
e
cinematografiche, esclusivamente per consentire l'esercizio di attività connesse a
manifestazioni che abbiano il carattere dell’eccezionalità e per un periodo di tempo limitato
che non potrà eccedere i trenta giorni complessivi per stagione.
Le precitate autorizzazioni potranno essere rilasciate solo a seguito del pagamento del
canone, del sovracanone e la stipula di un’adeguata cauzione a garanzia del pristino stato
delle aree al termine delle manifestazioni.
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Piano di Utilizzo del Litorale
Norme Tecniche di Attuazione
Particolari disposizioni dovranno essere previste per consentire l'uso temporaneo e
occasionale degli arenili per finalità volte all'assistenza dell'infanzia, degli anziani e dei
disabili, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.
Potrà inoltre essere previsto l’utilizzo degli arenili per lo svolgimento di attività
cinematografiche temporanee.
Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione
potranno essere rilasciate ai soggetti iscritti in appositi registri.
ART.46. SUBINGRESSO
Non è ammesso il subingresso. Possono essere accolte istanze di subingresso
esclusivamente a favore degli eredi del concessionario che subentrano nel godimento della
concessione previa richiesta di conferma.Il sub affitto è ammesso per un massimo di un anno
nell’ambito di una medesima concessione.
ART.47. VIGILANZA
Nell'ambito delle funzioni conferite, l’attività di polizia amministrativa, di vigilanza, nonché
l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni.
È assegnato al Comune il controllo del rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di
Utilizzo del Litorale e nelle presenti direttive.
La Regione esercita il controllo sul pieno rispetto dei criteri di cui alle presenti direttive
attraverso il Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale unitamente alle strutture
dell’Assessorato regionale EE.LL.
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