Uso di beni aziendali e licenziamento
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Uso di beni aziendali e licenziamento
!"# ! di !"#$%!&'!((!)#&- Avvocato Uso di beni aziendali e licenziamento La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5546 del 8/3/2010, ha nuovamente affrontato il tema dell’uso dei beni aziendali e, nella specie, del telefono cellulare, prendendo però in considerazione un aspetto particolare di tale uso, ossia l’invio di sms. Aspetto che, a quanto consta, non aveva in precedenza formato oggetto di contenzioso e, quindi, di decisione. La sentenza così recita “Integra la nozione legale di giusta causa del licenziamento ex art. 2119 c.c. - in quanto in grado di far venir meno la fiducia del datore di lavoro sull’operato del dipendente - la condotta del lavoratore il quale utilizzi il telefono cellulare aziendale per fini personali. Il fatto che l’abuso del cellulare di servizio sia avvenuto con l’invio di sms e non con telefonate, non esclude l’inadempimento”. Il caso riguardava un dipendente che - dotato di telefono cellulare aziendale - non aveva effettuato telefonate personali, ma aveva inviato un consistente numero di sms aventi tale natura. La società, dopo avergli contestato il fatto, procedeva al licenziamento in tronco. Il lavoratore impugnava tale provvedimento, sostenendo che: - il divieto di uso personale del cellulare aziendale riguardava il “traffico” telefonico, intendendosi per tale solo le conversazioni e non gli sms; - era in buona fede, ritenendo consentito l’uso degli sms; - la funzione sms non era stata disabilitata; - altri lavoratori avevano commesso la stessa infrazione, ma non erano stati licenziati, subendo sanzioni di tipo conservativo (multa / sospensione dal lavoro e dalla retribuzione); - il datore il lavoro non aveva subito danni da tale uso, visto che non risultava esser stato utilizzato tutto il traffico pre-pagato. Il giudizio di primo grado aveva esisto positivo per il dipendente: il Tribunale, infatti, dichiarava illegittimo il licenziamento intimatogli; il datore di lavoro ricorreva in appello e la sentenza veniva riformata, dando quindi ragione a quest’ultimo. Da qui il ricorso in Cassazione e la decisione in commento. La Suprema Corte, riteneva dunque sussistere la giusta causa di licenziamento, in quanto il dipendente non poteva essere in buona fede, come dallo stesso sostenuto. Poiché, infatti, risultava provato che il datore di lavoro aveva consentito l’uso I FAS omega graphics bologna TO NA ZIO EN NV CO D&EF<GHIG D&J<JGHG&9F.KG&,F9LG77J9H.KG& G&,FGMGHIJ9HG&& D&7NJ.H/.1GH;9&,F9LG77J9H.KG& D&/9H7GFM.;JM.& %$$+''(&;5--!)!O& %$$+''(&1#-#O& %$$+&F%$5))% D&GH 9 9HIJ.& %$$+''(&;5--!)!O& %$$+''(&1#-#O& %$$+&F%$5))% D&<H.;9K9<J.& %$$+''(&/#"($! D&,F9;G7J&LJ77.&G&19NJKG& %$$+''(&/#"($! D&J1,J.H;9K9<J.& %$$+''(&/#"($! /PJFEF<J.&.M.HI.;. 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In secondo luogo, il fatto che la funzione sms non fosse stata disabilita, non assumeva alcun rilievo, posto che sussisteva un divieto generalizzato di uso del telefono cellulare per motivi personali, divieto esteso agli sms e di cui il dipendente era perfettamente a conoscenza. Il fatto dunque che non si fosse trattato di telefonate, bensì di sms, non cambiava la sostanza e doveva considerarsi come un inadempimento grave, considerato l’esor- bitante numero di messaggi inviati dal dipendente (circa 100 al giorno). La Suprema Corte non riteneva meritevole di accoglimento nemmeno l’argomentazione del lavoratore, secondo la quale l’importo pre-pagato non era stato utilizzato per intero; la stessa, infatti, in linea con il proprio consolidato orientamento, affermava che per la sussistenza della giusta causa di licenziamento, non è necessario che si produca un danno in capo al datore di lavoro, essendo sufficiente che tale uso improprio faccia venir meno la fiducia nei confronti del dipendente. Infine, per quanto concerneva l’asserita disparità di trattamento posta in essere dal datore di lavoro - che in relazione ad altri dipendenti, che pure si erano resi inadempienti nell’uso del cellulare, aveva adottato sanzioni conservative e non espulsive – la Suprema Corte precisava che la stessa trovava la propria ragion d’essere nella diversa entità del traffico indebito compiuto. Il licenziamento veniva pertanto definitivamente confermato. Con la decisione in commento, sebbene particolare in quanto riguardante gli sms, la Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento (Cass. Civ. 9/7/2007 n. 15334, Cass. Civ. 10/7/2002 n. 10062) di rigore in relazione all’uso non autorizzato di beni aziendali, anche se con la precisazione che il licenziamento in tronco si giustifica per un uso abnorme (come nel caso di specie, circa 100 sms al giorno), mentre un uso modesto può portare all’applicazione di una sanzione conservativa. !"#$%&'(')*!"+$," ,*-.,,$"*"%'/#*" -$((0*1+,$/! !"#$ *&%,$1$&#!,$ %&$22*%*$&3! $ %' %'1+$#*#*4*#5 !3*$&-!($"()*%*++',-" %$ ,(".$ #$%&'(')*$/ * ,(".* /#,.1$&#*"$ * ,(".* 1'-$((*"',)!&*33!#*4*"6 $!&70 !"#$%&'#('!)*+,'-./!/! '00/1'+,+0/(,/!#)/*+,'2/! ,$%%$ #*1%*"2* %*32$2*$ " -*2$))'#$,)$ 4( 8889%$&#,'/'2#8!,$9*#" " Filo Diretto Dirigenti Ottobre 2010 5