INCREMENTO DEL 10% DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE

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INCREMENTO DEL 10% DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE
NEWSLETTER EBINTER
28 aprile 2016
INCREMENTO DEL 10% DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER I CONTRATTI DI
SOLIDARIETÀ
L’Inps, con messaggio n. 1760 del 20 aprile 2016 informa che per l’anno 2016, entro il limite di spesa di 50 milioni di
euro, è stata previsto, per i contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 del D.L. n. 726/84, stipulati prima dell’entrata in vigore
del D. Lgs. n. 148/15, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l’aumento del
trattamento di integrazione salariale nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione d’orario,
per una durata massima di 12 mesi. L’Istituto informa inoltre che relativamente al trattamento di integrazione salariale
erogato nel corso del 2015 per i contratti di solidarietà, autorizzati alla fine del 2015, accertata la sussistenza di
disponibilità finanziarie residue, qualora le aziende non avessero ancora conguagliato l’incremento potranno
effettuare tale operazione entro e non oltre il periodo di paga giugno 2016.
Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (ex art. 1 D.L. 30/10/1984, n. 726,
convertito, con modificazioni dalla L. 19/12/1984 n. 863) stipulati prima della data di entrata in vigore del D.Lgs n. 148/15 le
cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data. Maggiorazioni di competenza 2016 e
maggiorazioni anno 2015 non ancora conguagliate. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO - CRITERI E MODALITÀ PER L'AUTOCERTIFICAZIONE DELL'ESONERO
PER GLI ADDETTI IMPEGNATI IN LAVORAZIONI A RISCHIO ELEVATO
Il Ministero del Lavoro, a seguito dell’emanazione del Decreto Interministeriale 10 marzo 2016, in corso di registrazione
alla Corte dei Conti, con nota n. 2452 del 15 aprile 2016, ha reso noto i criteri e le modalità con cui i datori di lavoro
possono autocertificare l’esonero dall’obbligo degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un
tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille ed il conseguente versamento del contributo esonerativo, come
previsto dal comma 3 bis dell'art. 5, Legge n. 68/1999, modificato dal D. Lgs. n. 181/2015. I requisiti richiesti dalla norma
sono: occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore
al 60 per mille; autocertificare l’esonero dall’obbligo per quanto concerne i medesimi addetti; versare al Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non
occupato. In fase di prima applicazione l'autocertificazione deve essere presentata, in via telematica, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore del decreto e nella dichiarazione dovrà essere indicata la data dalla quale il datore ha inteso
avvalersi dell'esonero. Nelle more dell’attivazione della procedura telematica per l’autocertificazione il datore di lavoro
potrà indicare nel prospetto informativo la data dalla quale ha inteso avvalersi dell’esonero. Tale data non potrà essere
antecedente l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 151/2015 (24 settembre 2015), né successiva al 31 dicembre 2015 dal
momento che il prospetto fa riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre.
Decreto Interministeriale
Articolo 5, comma 3-bis,della Legge 12 marz, n. 68. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 10 marzo 2015, di modalità di versamento del contributo
esonerativo per autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’art. 3 della legge del 1999 per quanto concerne gli
addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per
mille.
Collocamento obbligatorio - Criteri e modalità per l'autocertificazione dell'esonero per gli addetti impegnati in
lavorazioni a rischio elevato
AGGIORNAMENTO PROCEDURA VOUCHER
L’Inps, con messaggio n. 1668 del 15 aprile 2016, informa che al fine di effettuare un puntuale controllo dei limiti economici
previsti dal D.Lgs. n. 81/2015 per le prestazioni rese nell’ambito del lavoro accessorio, sono state introdotte nuove
funzionalità, che permetteranno di monitorare l’effettivo rispetto di tali limiti. Nello specifico, le funzionalità introdotte sono:
accesso internet e da CC del Legale Rappresentante; inserimento delega diretta legale rappresentante; inserimento
dell’autocertificazione per le Persone Giuridiche, attestanti lo svolgimento di attività imprenditoriale, di libero professionista, di
attività non imprenditoriale; controllo del superamento del limite economico di 2.020 € netti (2.693,33 € lordi) annui su quanto
il prestatore ha riscosso da un committente imprenditore o libero professionista.
Aggiornamento procedura voucher
ENTRO IL 30 APRILE L’INVIO DEL RAPPORTO BIENNALE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE
E FEMMINILE
Entro il 30 aprile 2016 deve essere predisposto, dalle imprese con più di 100 dipendenti, il rapporto biennale sulla situazione
del personale maschile e femminile relativo al periodo 2014 - 2015 (D.Lgs. 198/2006). Il rapporto deve essere trasmesso:
alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU); alla Consigliera Regionale di Parità. In mancanza di rappresentanza
sindacale aziendale (RSA o RSU), nessun invio dovrà essere effettuato nei confronti delle organizzazioni sindacali di
categoria territoriali.
Rapporto biennale sulla situazione del personale nelle aziende con più di 100 dipendenti (Dlg 198/2006) GUIDA ALLA
COMPILAZIONE
FAQ Alcune note per la compilazione delle tabelle
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