28ma Conferenza Internazionale delle Autorit di Protezione Dati

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28ma Conferenza Internazionale delle Autorit di Protezione Dati
28ma Conferenza Internazionale delle Autorità di Protezione Dati
Londra – Regno Unito
2-3 novembre 2006
Risoluzione sulla tutela della privacy ed i motori di ricerca 1
Proponente: Incaricato per la protezione dei dati e la libertà di informazione della città di
Berlino – Germania
Co-sponsor: Germania (Incaricato federale per la protezione dei dati e la libertà di
informazione); Irlanda (Commissario per la protezione dei dati); Nuova Zelanda
(Commissario per la privacy); Norvegia (Ispettorato dei dati); Polonia (Ispettore Generale per
la protezione dei dati personali)
Risoluzione 2
Attualmente i motori di ricerca sono divenuti la chiave del ciberspazio per reperire le informazioni
desiderate su Internet, e costituiscono pertanto uno strumento indispensabile. L’importanza
crescente dei motori di ricerca nel reperire informazioni su Internet comporta in misura crescente
interferenze non trascurabili nella privacy degli utenti dei motori di ricerca stessi.
I fornitori dei motori di ricerca hanno la possibilità di tracciare un profilo dettagliato degli interessi
degli utenti. 3 Molti registri IP, soprattutto qualora associati ai dati rispettivamente registrati dai
fornitori di accesso, consentono l’identificazione degli utenti. Poiché l’impiego dei motori di ricerca
è ormai corrente fra i cittadini della Rete, i dati di traffico registrati presso i fornitori dei motori di
ricerca più diffusi consentono una profilazione dettagliata degli interessi, delle opinioni e delle
attività con riguardo ad una molteplicità di settori (ad esempio il lavoro, il tempo libero, ma anche,
in particolare, informazioni sensibili concernenti, per esempio, le opinioni politiche o religiose, o
persino le preferenze sessuali).
In passato, le autorità per la privacy e la protezione dei dati hanno espresso particolari
preoccupazioni in merito alla possibilità di profilare i cittadini. 4 Oggi, le tecnologie disponibili su
Internet consentono di effettuare tale trattamento su base globale, almeno in certa misura.
E’ indubbio che si tratti di informazioni potenzialmente personali, il che le rende utili non soltanto
ai fornitori dei motori di ricerca, ma anche a soggetti terzi. Per esempio, un caso recente illustra
l’interesse nutrito dalle autorità giudiziarie e di polizia rispetto a tali informazioni. Nella primavera
del 2006, il Dipartimento di giustizia USA aveva chiesto a Google Inc. di fornire milioni delle
stringhe di ricerca inserite dagli utenti in rapporto ad un procedimento giudiziario che riguardava,
fra l’altro, la tutela dalla pornografia online. Google ha rifiutato di ottemperare a tale richiesta, ed
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La presente Risoluzione non riguarda le funzioni di ricerca offerte da fornitori di servizi sui rispettivi siti web. Ai fini
della presente Risoluzione, per “motori di ricerca” si intendono i servizi di ricerca di informazioni su Internet che
operano sulla base di voci inserite dall’utente e coprono più siti web.
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La presente Risoluzione non affronta le problematiche connesse alla prassi adottata da numerosi motori di ricerca che
registrano e pubblicano copie del contenuto di siti web, compresi i dati personali pubblicati su tali siti in modo legale o
meno (“caching”).
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Si osservi che, in taluni casi, ciò avviene attraverso l’utilizzo di cookie persistenti.
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Si veda la Posizione Comune sulla tutela della privacy ed i motori di ricerca (adottata inizialmente durante il 23mo
incontro ad Hong Kong SAR, Cina, il 15 aprile 1998; poi rivista e aggiornata in occasione del 39mo incontro, 6-7 aprile
2006, Washington DC) dell’International Working Group on Data Protection in Telecommunications. Si veda anche il
Capitolo 5 del documento di lavoro del Gruppo ex art. 29 “Privacy su Internet – Un approccio integrato a livello UE
alla protezione dei dati personali”.
ha vinto la causa. Successivamente, AOL (America-On-Line) ha pubblicato un elenco di quasi 20
milioni di stringhe di ricerca rese apparentemente anonime che circa 650.000 utenti avevano
inserito nel motore di ricerca di AOL lungo un arco di tre mesi. In base a quanto riferito dalla
stampa, era possibile identificare i singoli utenti associando i contenuti delle rispettive stringhe di
ricerca. L’elenco, pur se rapidamente ritirato dalla circolazione dalla stessa AOL, che ha ammesso
trattarsi di un errore, era già stato scaricato e ripubblicato numerose volte e reso disponibile su vari
siti web in formato ricercabile.
Occorre sottolineare che non sono soltanto i dati di traffico a costituire informazioni potenzialmente
personali, ma anche il contenuto delle stringhe di ricerca.
Gli sviluppi sopra delineati indicano che le ricerche pregresse memorizzate dai fornitori dei motori
di ricerca possono costituire attualmente, in numerosi casi, dati di natura personale. Più
specificamente, qualora i gestori dei motori di ricerca offrano anche altri servizi che consentano
l’identificazione di un utente (ad esempio, servizi di posta elettronica), sarebbe possibile associare i
dati di traffico e di contenuto provenienti dalle ricerche con altre informazioni di carattere personale
ricavate dagli altri servizi in questione nel corso di una stessa sessione di lavoro (ad esempio,
attraverso il raffronto degli indirizzi IP). La percentuale di informazioni relative a ricerche pregresse
riconducibili ad una determinata persona è probabilmente destinata ad aumentare in futuro grazie
all’impiego diffuso di indirizzi IP statici nelle connessioni DSL ad alta velocità o in altre
connessioni a larga banda, nelle quali i computer degli utenti sono “sempre online”. Tale
percentuale si accrescerà in misura ulteriore una volta completata l’introduzione del protocollo IP
versione 6 (IPv6).
Raccomandazioni
La Conferenza internazionale invita i fornitori di motori di ricerca a rispettare le norme
fondamentali in materia di privacy fissate nel diritto interno di molti Paesi nonché in strumenti e
trattati internazionali (ad esempio, le Linee-guida OCSE in materia di privacy; la Convenzione 108
del Consiglio d’Europa; la griglia-privacy dell’APEC; le direttive UE in materia di protezione dei
dati e privacy) ed a modificare in modo conforme le rispettive prassi.
1. I fornitori di motori di ricerca dovrebbero, fra l’altro, informare gli utenti in via preliminare
ed in modo trasparente sui trattamenti di dati effettuati nel contesto dell’utilizzo dei servizi
da essi offerti.
2. Considerando la sensibilità delle tracce lasciate dagli utenti che si servono di un motore di
ricerca, i fornitori di motori di ricerca dovrebbero offrire i propri servizi secondo modalità
tali da rispettarne la privacy. Più specificamente, i fornitori non devono registrare
informazioni relative ad una ricerca tali da ricondurre quest’ultima a singoli utenti, né
devono registrare informazioni sugli utenti del motore di ricerca. Al termine di una sessione
di ricerca, non devono essere conservati dati riconducibili a singoli utenti a meno che questi
ultimi abbiano dato il proprio consenso espresso ed informato alla memorizzazione dei dati
necessari alla prestazione del servizio (ad esempio, al fine di utilizzarli in future ricerche).
3. In ogni caso, il principio di necessità (o di minimizzazione) riveste importanza
fondamentale. Applicare tale principio sarebbe utile anche ai fornitori di motori di ricerca
per semplificare la gestione delle richieste di informazioni su specifici utenti provenienti da
soggetti terzi. 5
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Ai fini della presente Risoluzione, per “soggetti terzi” si intendono persone fisiche o giuridiche, pubbliche autorità,
organismi o altri enti diversi dall’interessato, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati del trattamento.