Nr. 46/ 04.12.2014 Richiesta di assegno funerario e per decesso del

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Nr. 46/ 04.12.2014 Richiesta di assegno funerario e per decesso del
Nr. 46/ 04.12.2014
Richiesta di assegno funerario e per decesso del dipendente
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Nel caso di decesso del dipendente o di un suo familiare che non era assicurato o pensionato al momento del
decesso, il datore di lavoro dovrà assicurare sia l'assegno per il funerale dai fondi della propria società, sia
l’assegno in caso di morte dal budget delle assicurazioni sociali statali. Se l'assegno in caso di morte è un diritto
che viene concesso previa assicurazione, l'assegno per il funerale viene garantito dal datore di lavoro dalle
proprie risorse, nel rispetto delle direttive e clausole del contratto di lavoro. In conformità all’art. 55 paragrafo, (4)
lett. a) dalla Legge 571/2003 riguardante il Codice tributario, modificata e integrata, gli assegni funerari non sono
inclusi negli stipendi e non sono imponibili, dal punto di vista dell’imposta sul reddito, ma vengono concessi dal
datore di lavoro ai propri dipendenti o ad altre persone in conformità alle direttive previste nel contratto di lavoro.
Gli assegni per i funerali non sono inclusi nella base di calcolo sull’imposta del reddito e dei contributi sociali, se
sono previsti nel contratto individuale o collettivo di lavoro e se sono concessi, sempre secondo clausole
contrattuali, dai fondi della società. Oltre agli assegni per i funerali soprammenzionati, il datore di lavoro dovrà
pagare un assegno in caso di decesso del dipendente assicurato o di un suo familiare assicurato o pensionato al
momento del decesso, in conformità alla Legge 263/2010 riguardante il sistema unitario delle pensioni pubbliche,
a una sola persona che deve dimostrare, tramite idonea documentazione, che ha sostenuto le spese riguardanti il
decesso e che può essere, a secondo del caso, il coniuge, il figlio, il genitore, il tutore o il suo curatore, in
mancanza di questi, qualsiasi altra persona che dimostri di aver sostenuto tali spese. Per provare di aver
sostenuto tali spese, occorre presentare la documentazione idonea, inclusa la dichiarazione del richiedente che
dichiara di aver assunto la propria responsabilità.
L’assegno per decesso si concede, a seconda del caso, dopo la consegna dei seguenti documenti:
a) richiesta per concessione dell’assegno in caso di decesso;
b) certificato di morte (originale e copia);
c) documento d’identità del richiedente (originale e copia);
d) documenti dello stato civile del richiedente, dai quali risulti il grado di parentela con il deceduto o, a seconda
del caso, il documento che attesti la qualità di tutore, curatore o di persona autorizzata (originale e copia);
e) la prova che il richiedente ha sostenuto le spese riguardanti il decesso (originale e copia);
f) documento medico, emesso o autorizzato dal medico esperto in assicurazioni sociali, tramite il quale si certifica
la malattia che lo abbia reso inabile e la data della sua scomparsa (originale);
g) un certificato che attesti che, al momento del decesso, che il familiare tra i 18 e i 26 anni seguiva una forma
organizzata d’insegnamento previsto dalla legge (originale).
L’assicurato (dipendente) o il pensionato beneficia dell’assegno in caso di decesso di un familiare che non era
assicurato o pensionato al momento del decesso. Ai sensi della legge, vengono considerati familiari il coniuge, i
figli, i figli adottivi, figli in affidamento o quelli affidati per la loro crescita ed educazione, fino ai 18 anni o, se
continuano gli studi, sino ai 26 anni, così come i figli incapaci di lavorare, indifferentemente dall’età, se hanno
perso la capacità di lavoro prima dell’età menzionata. L’ammontare degli assegni in caso di decesso è sostenuto
dal budget delle assicurazioni sociali statali e viene concesso, su richiesta, in base ai documenti
soprammenzionati, come stabilito ogni anno dalla legge del budget delle assicurazioni statali e non può essere
minore del valore dello stipendio medio lordo stabilito dal budget per le assicurazioni sociali di stato.
Per il 2014, l’ammontare dell’assegno per decesso sarà stabilito come segue:
a) 2.298 lei nel caso di decesso dell’assicurato o del pensionato;
b) 1149 lei nel caso di decesso di un famigliare dell’assicurato o del pensionato;
L’assegno in caso di decesso è sostenuto dal budget delle assicurazioni sociali statali e viene pagato entro 24
ore dal momento della richiesta da un solo pagante, come segue:
a) il datore di lavoro nel caso di decesso dell’assicurato (dipendente)o di un suo familiare;
b) l’ente che gestisce il budget delle assicurazioni contro la disoccupazione, nel caso di decesso del disoccupato
o di un suo familiare;
c) l’istituto territoriale delle pensioni nel caso del decesso del pensionato o dell’assicurato, che ha concluso il
contratto d’assicurazione o di un suo familiare;
Nel caso di decesso dell’assicurato (dipendente) durante il congedo per la crescita del bambino fino ad 1 anno o
2 anni, o, nel caso del bambino portatore di handicap, fino a 3 anni, l’assegno per il decesso viene pagato dal
datore di lavoro.
L’assegno per il decesso viene pagato alla persona avente diritto oppure al mandatario con procura speciale da
parte di questa. L'assegno in caso di decesso può essere richiesto, in base ai documenti giustificativi, entro il
termine generale di prescrizione, calcolato dal momento del decesso. L’ammontare dell’assegno in caso di
decesso viene stabilito al momento del decesso. Dopo il pagamento dell’assegno per decesso, il pagante ha
l’obbligo di trascrivere sul certificato di morte originale, la menzione "PAGATO", la data, la firma ed il timbro.
Nel caso in cui i contributi per assicurazioni sociali dovute ogni mese al budget delle assicurazioni sociali statali
siano inferiori all'assegno previsto in caso di decesso che, a seconda della legge, i datori di lavoro devono pagare
direttamente agli assicurati, i paganti consegnano agli Istituti Territoriali per le Pensioni le richieste di recupero
della differenza dal budget delle assicurazioni sociali, insieme ai documenti giustificativi.
Gli Istituti Territoriali per le Pensioni, verificano i documenti e dispongono il pagamento delle somme dovute dal
budget delle assicurazioni sociali di stato.
Per eventuali chiarimenti, restiamo a vostra disposizione per offrirvi le informazioni necessarie.
Bibliografia:
La Legge n. 571/2003 - Codice Fiscale, con ulteriori modifiche e integrazioni.
La Legge n. 263/2010 riguardante il sistema unitario delle pensioni pubbliche.
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