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LE ASSICURAZIONI
Lucidi a cura di Marco Di Antonio
Università di Genova
Dicembre 2009
I RISCHI
• SPECULATIVI o FINANZIARI; variabilità
dei risultati attesi, in senso favorevole o
sfavorevole per chi vi è esposto
• PURI o ASSICURATIVI: se si verificano
producono conseguenze esclusivamente
negative (danni, costi) per chi vi è esposto
• DEMOGRAFICI: legati a eventi attinenti
alla vita umana (morte o sopravvivenza a
una certa data)
LA GESTIONE DEL RISCHIO
• Esposizione e gestione attiva (r. speculativi)
• Ritenzione e autoassicurazione (r. giudicati di
effetto limitato; coperti con patrimonio e
monitorati)
• Riduzione (es. tecniche di controllo/prevenzione;
diversificazione)
• Copertura (es. derivati per rischi speculativi)
• Trasferimento (es. assicurazioni per rischi puri)
DEFINIZIONE (art. 1882 c.c.)
L’assicurazione è “il contratto col quale l’assicuratore,
verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere
l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso
prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o
una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita
umana”
RAMO DANNI
Prodotti assicurativi indirizzati
a compensare gli effetti di
eventi negativi sui beni,
sui soggetti o sul patrimonio
RAMO VITA
Prodotti assicurativi destinati
ad erogare coperture
(capitali o rendite) connesse
a eventi legati alla vita umana
UN NOTA BENE
Le imprese di assicurazione NON
POSSONO svolgere
contemporaneamente attività nell’ambito
del ramo vita e del ramo danni. Esistono
alcune deroghe:
- soggetti autorizzati prima del 1979, data
dell’entrata in vigore della Direttiva
49/1979 (vi rientrano le principali
compagnie italiane)
- imprese danni che limitano la loro attività
al Ramo Infortuni e al Ramo Malattia
I PRINCIPI DI BASE DELL’ATTIVITA’
ASSICURATIVA
• PRINCIPIO MUTUALISTICO – il costo degli eventi
dannosi è ripartito su un gruppo di soggetti esposti al
medesimo rischio, poiché non tutti gli appartenenti alla
collettività così costituita saranno effettivamente colpiti
dal sinistro
• LEGGE DEI GRANDI NUMERI – L’efficacia della
mutualità cresce se cresce il numero degli assicurati; se
la probabilità di un evento aleatorio è p, il numero delle
volte in cui si verifica in n prove (v) tende ad
approssimarsi a p al crescere di n; l’errore di previsione
di un evento aleatorio si riduce al crecsere della
numerosità dei rischi omogenei e indipendenti oggetto di
pooling
I RISCHI ASSICURABILI
• Coinvolgono un numero sufficientemente elevato di unità
assimilabili
• Possono causare un danno limitato o quantomeno
contrattualmente limitabile
• Trovano la loro generazione in fatti non legati alla
volontà dell’assicurato
• Hanno una probabilità di accadimento congetturabile
• Hanno una probabilità di accadimento per unità di tempo
significativamente inferiore all’unità
• Hanno un indice di correlazione tra le unità assicurate
non particolarmente elevato
BANCHE vs ASSICURAZIONI
RISCHI
BANCHE: rischi disomogenei (diversa probabilità di insolvenza
dei debitori), prevalentemente interdipendenti (tramite il ciclo
economico), normalmente di importo unitario significativo
ASSICURAZIONI: rischi omogenei, prevalentemente
indipendenti e normalmente di importo unitario basso.
MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DEI RISCHI
BANCHE: analisi approfondita e individuale dei debitori
attraverso le filiali; produzione ed elaborazione di
informazione privata; gestione attiva della composizione
inziale del portafoglio prestiti, il quale poi rimane tale sino alla
maturazione dei singoli crediti
ASSICURAZIONI: acquisizione dei rischi quasi automatica
attraverso agenti/brokers autonomi; gestione passiva della
composizione iniziale del portafoglio, il quale poi viene
largamente modificato tramite la ri-assicurazione
LE PECULIARITA’ DELLA FUNZIONE
ASSICURATIVA
• Inversione del ciclo produttivo: i ricavi (premi) precedono
i costi (indennizzi)
• Inversione del ciclo monetario (anche altre aziende,
come quelle della grande distribuzione, ne sono
caratterizzate)

L’inversione del ciclo fa sì che le imprese di assicurazione
dispongano di una ingente massa di risorse finanziarie
che possono essere investite sul mercato per intervalli di
tempo coerenti con gli impegni verso gli assicurati. Le
imprese, in quanto intermediari, svolgono quindi accanto
alle funzioni di gestione e copertura dei rischi quella di
trasferimento/allocazione delle risorse e di finanziamento
delle unità in deficit finanziario
IL RICORSO AL CANALE DISTRIBUTIVO
INDIRETTO
• Agenti monomandatari e loro collaboratori
(subagenzie, produttori..)
• Agenti plurimandatari e Broker
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL
PREMIO PURO
Coincide con il valore attuale atteso delle prestazioni
dovute dalla compagnia, in base alle seguenti ipotesi
(basi tecniche):
- ipotesi statistiche oppure demografiche: frequenza di
accadimento e costo medio di ciascun sinistro oppure
probabilità di sopravvivenza o di morte degli individui a
una certa data (tavole demografiche ISTAT)
- Ipotesi finanziarie: previsione del futuro andamento dei
tassi di interesse per valutare il rendimento ottenibile
dall’investimento dei premi (tale ipotesi è più importante
per i rischi demografici che hanno un orizzonte
temporale medio-lungo)
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL
PREMIO DI TARIFFA
PREMIO PURO
+
CARICAMENTI

- Caricamento di rischio: serve a fornire un margine di
sicurezza in caso di sottostima di probabilità e importi
degli eventi
- Caricamento per costi di gestione: serve a coprire i costi
di gestione (ammortamenti, personale, provvigioni
corrisposte alla rete di vendita, spese amministrative)
- Caricamento per la remunerazione del capitale proprio:
serve a riconoscere un adeguato rendimento ai propri
azionisti
UN ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO
PURO
- 1000 persone che desiderano coprirsi dal rischio di furto
nell’abitazione
- Frequenza dei sinistri stimata: 1,2% (12 persone)
- Costo medio del sinistro: danno da risarcire stimato pari a
50.000 euro
A) IPOTESI STATISTICA:
• COSTO TOTALE: 50.000 x 12 = 600.000
• PREMIO PURO: 600.000 / 1.000 = 600
B) IPOTESI FINANZIARIA
Se il premio è pagato a inizio anno, i furti si distribuiscono in
modo uniforme nell’anno, e quindi i premi restano a
disposizione della compagnia mediamente per 6 mesi, gli
investimenti dei premi rendono mediamente il 3% annuo, il
premio risulta uguale a:
0,5
PR x (1 + 0,03)
= 600  PR = 591 circa
LA PERIODICITA’ DI PAGAMENTO DEI
PREMI
• Premi periodici: premi annui  Rami
danni
• Premi in unica soluzione: premi unici o
periodici, es. annuali  Rami vita
• Premi periodici da considerare però
singolarmente: premi ricorrenti  prodotti
vita di Ramo III (polizze unit linked)
L’ASSICURAZIONE VITA: rischi coperti
• Rischio di premorienza: l’assicurato
intende garantire l’equivalente del suo
reddito futuro non realizzato in caso di
morte, per proteggere il tenore di vita dei
suoi familiari
• Rischio di sopravvivenza: l’assicurato
intende garantire il suo stesso
sostentamento, per il periodo vissuto dopo
il termine dell’attività lavorativa
L’ASSICURAZIONE VITA: prodotti
Clasificazione contenuta originariamente nella Direttiva CEE 96/1992, poi
recepita dal D.lgs 174/1995, ora trasposto nel Codice delle Assicurazioni
Private (D.lgs. 209/2005)
RAMO I assicurazioni sulla durata della vita umana
RAMO II  assicurazioni di nuzialità e di natalità (assicurazioni
non più in uso nel nostro Paese)
RAMO III  assicurazioni di cui ai rami I e II connesse a fondi
di investimento
RAMO IV  assicurazioni malattia
RAMO V  operazioni di capitalizzazione
RAMO VI  operazione di gestione di fondi collettivi (fondi
pensione di origine assicurativa)
IL RAMO I
• ASSICURAZIONI CASO MORTE: riconoscono una
prestazione in caso di decesso dell’assicurato, avvenuto entro
un periodo predeterminato (temporanea caso morte),
ASSICURAZIONI CASO VITA: riconoscono, in caso di
sopravvivenza dell’assicurato a una certa data, una
prestazione, sotto forma di rendita vitalizia o temporanea;
entrambe possono iniziare nel momento di stipulazione del
contratto o trascorso un periodo di differimento e cessano nel
momento della morte dell’assicurato (rendite vitalizie o
temporanee immediate o differite)
• ASSICURAZIONI MISTE: combinano le prestazioni delle due
precedenti categorie; alla scadenza del contratto la
prestazione viene liquidata all’assicurato, se ancora in vita, o
ai designati beneficiari (polizza mista a termine fisso); può
essere pattuito che in caso di premorienza, il capitale venga
liquidato ai beneficiari al momento del decesso dell’assicurato,
senza attendere la scadenza del contratto (polizza mista
ordinaria)
IL RAMO III
• Comprende i medesimi rischi demografici del Ramo I,
ma con una netta separazione tra il profilo attuariale e
quello finanziario.
• Le prestazioni a scadenza non vengono espresse in
termini monetari, ma in unità di conto, il cui valore
dipende dai parametri di riferimento ai quali la polizza è
agganciata (linked): fondi comuni di investimento o fondi
interni alla compagnia (polizze unit-linked) oppure indici
di mercato (index-linked)
• Il rischio di un rendimento negativo della gestione
finanziaria può essere interamente a carico
dell’assicurato (no guaranteed) oppure sostenuto anche
dalla compagnia: in parte, attraverso la garanzia della
restituzione di una % minima del capitale (partial
guaranteed) oppure completamente, attraverso la
garanzia del rimborso totale del capitale eventualmente
maggiorato di un tasso di rendimento minimo
(guaranteed)
IL RAMO IV
• Comprende le assicurazioni contro il rischio di: malattie e
infortuni che impediscono in modo permanente lo
svolgimento dell’attività lavorativa (Permanent Health
Insurance); patologie particolarmente gravi (Dread
Disease); perdita dell’autosufficienza (Long Term Care)
• Sono prodotti molto utilizzati nel mondo anglosassone,
che si svilupperanno anche in Italia in conseguenza
dell’invecchiamento della popolazione e della
diminuzione delle prestazioni previdenziali e sanitarie
pubbliche
• Si distinguono dai prodotti malattia del ramo danni per il
profilo di lunga durata e rischio crescente con l’avanzare
dell’età del sottoscrittore (il contratto non può avere
durata inferiore a 5 anni e la compagnia non può
recedervi unilateralmente)
IL RAMO V
• Comprende le polizze di capitalizzazione che
hanno natura esclusivamente finanziaria, senza
alcuna relazione con eventi attinenti la vita
umana.
• Vi rientrano le polizze rivalutabili, le unit e le
index linked quando non vi sia alcun profilo di
aleatorietà della prestazione
• Hanno una durata minima di 5 anni e l’unico
contenuto assicurativo è costituito dall’eventuale
garanzia di rimborso del capitale e di
corresponsione di un rendimento minimo
garantito
LE POLIZZE RIVALUTABILI
• I prodotti del ramo I possono essere di puro rischio, se
l’ammontare della prestazione è predeterminato, oppure
rivalutabili, qualora la compagnia riconosca agli assicurati
parte del rendimento derivante dalla gestione finanziaria dei
premi
• In questo secondo caso, i premi pagati confluiscono in un
fondo speciale, interno alla compagnia, detto gestione
separata
• Periodicamente il rendimento del fondo viene misurato in
base a specifiche norme dettate dalle autorità di vigilanza e
retrocesso agli assicurati secondo un’aliquota
contrattualmente predefinita.
• Il rischio di rendimento negativo della gestione resta a carico
della compagnia che deve garantire il tasso minimo previsto
dal contratto (se così non fosse, il prodotto dovrebbe essere
classificato nel Ramo III)
• Il rendimento periodico riconosciuto agli assicurati viene
assegnato in via definitiva e consolidato (opzione cliquet)
L’ASSICURAZIONE DANNI: RAMI AUTO
• RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO
(RCA) danni causati a terzi con il proprio
autoveicolo; è obbligatoria, anche per
l’offerta (“obbligo a contrarre”)
• RAMO CORPI DI VEICOLI TERRESTRI
 danni a veicoli terrestri (tra cui le auto)
causati da incendio, furto, grandine, ecc.
I RAMI DANNI: RAMI NON AUTO (RAMI
ELEMENTARI)
- R.C. aeromobili
- R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali
- Corpi di veicoli ferroviari
- Corpi di veicoli aerei
- Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali
- Infortuni
- Malattia
- Merci trasportate
- Incendio ed elementi naturali
- Altri danni ai beni (danni causati da eventi non coperti dalla polizza
incendio)
- R.C. generale
- Credito
- Cauzione
- Perdite pecuniarie di vario genere
- Tutela giudiziaria
- Assistenza
CLAUSOLE CONTRATTUALI PER
RIDURRE I COMPORTAMENTI
OPPORTUNISTICI
• FRANCHIGIA/SCOPERTO: quota del danno
che resta a carico dell’assicurato (es. polizze
crediti, RCA…)
• CARENZA: periodo entro il quale la copertura
assicurativa non vale (es. polizze malattia)
• CLAUSOLE RESTRITTIVE, che escludono
alcuni eventi o cause (es. suicidio nel caso della
polizza caso morte, rivalsa per guida in stato di
ebbrezza, ecc.)
• LIMITI SUI MASSIMALI, che non possono
superare il valore del bene (es. furto)
LO STATO PATRIMONIALE (Vita)
Liquidità
Riserve
Matematiche
Portafoglio
Investimenti
(durata lunga)
Immobilizzazioni
materiali
e immateriali
Riserve per somme
da pagare
Capitale proprio
LO STATO PATRIMONIALE (Danni)
Liquidità
Riserve
Sinistri
Portafoglio investimenti
(durata breve)
Immobilizzazioni
materiali
e immateriali
Riserve premi
Capitale proprio
LE RISERVE TECNICHE
• Compagnie vita:
– riserve matematiche
• Compagnie danni:
– riserve premi
– riserve sinistri
IL CONTO ECONOMICO (Vita)
+
+
=
+
+
=
Premi
Proventi da investimenti
Oneri relativi ai sinistri
Variazioni nelle riserve matematiche
Spese di gestione
Oneri finanziari e patrimoniali
Utili al conto non tecnico
MARGINE DEL CONTO TECNICO
Utili dal conto tecnico
Proventi straordinari
Oneri straordinari
RISULTATO DI ESERCIZIO
IL CONTO ECONOMICO (Danni)
+
+
=
+
+
=
Premi di competenza
Utili dal conto non tecnico
Sinistri di competenza
Variazione della riserva sinistri
Spese di gestione
MARGINE DEL CONTO TECNICO
Proventi da investimenti
Quota di utile al conto tecnico
Proventi straordinari
Oneri straordinari
RISULTATO DI ESERCIZIO
I SINISTRI
GENERAZIONE
STATO DEL
SINISTRO
AL TERMINE
DELL’ESERCIZIO
Voce di
Conto economico
Sinistri relativi a
contratti stipulati
nell’anno
Sinistri
liquidati
Sinistri
Sinistri
aperti
Sinistri relativi a
contratti stipulati
negli anni
precedenti
Sinistri
riservati
Sinistri
liquidati
Incremento Rivalutazione Diminuzione
riserva
riserva
riserva
sinistri
sinistri
sinistri
ALCUNI IMPORTANTI RATIO DI
BILANCIO
Combined ratio
Loss ratio:
Oneri per sinistri/
premi di competenza

Coefficiente di sinistralità
+
Expense ratio:
Spese di gestione/premi di
competenza

Coefficiente di efficienza
LA RIASSICURAZIONE
• Contratto attraverso il quale una compagnia cede a
un’altra parte o tutto il rischio assunto, mediante il
pagamento di una quota del premio che ha percepito
dall’assicurato
• L’operazione di cessione può riguardare singoli rischi o
una serie di rischi dello stesso tipo (trattato di
riassicurazione)
• Gli obiettivi della riassicurazione passiva consistono
nell’aumentare la capacità di assumere nuovi rischi e nel
migliorare la gestione dei rischi conservati
• Chi esercita la riassicurazione attiva aumenta il volume
dei propri affari
LA REGOLAMENTAZIONE
• Criteri di valutazione delle riserve tecniche
• Vincoli di composizione del portafoglio di
copertura delle riserve tecniche
• Livello minimo di dotazione dei mezzi
propri / requisito patrimoniale (margine di
solvibilità: Solvency 1 del 2002 e Solvency
2 dal 2012)
Nozione di impresa di
assicurazione
• L’impresa di assicurazione è intesa come quella
impresa che esercita professionalmente, mediante
un’organizzazione di persone e mezzi, le attività
necessarie per operare nei rami vita e nei rami
danni.
• Essa quindi non si limita esclusivamente a tutelare
l’assicurato dal verificarsi di eventi futuri e incerti,
ma svolge anche operazioni attinenti più alla sfera
finanziaria che a quella strettamente assicurativa,
vale a dire operazioni di capitalizzazione nonché
operazioni di gestione di fondi collettivi.
Carattere di imprenditorialità
dell’attività assicurativa
L’attività assicurativa ha carattere imprenditoriale in
quanto presenta le caratteristiche previste dall’art.
2082 del c.c.:
•
•
•
•
professionalità
organizzazione
economicità
finalità di produzione o scambio di beni o servizi.
Le imprese di assicurazione
operanti in Italia
Le imprese di assicurazione che possono esercitare la loro
attività in Italia sono:
• imprese di assicurazione nazionali, che hanno la loro
sede legale nel nostro Paese
• imprese di assicurazione comunitarie, che hanno la
sede legale in un Paese membro dell’Unione europea e
operano nel nostro Stato in regime di stabilimento
(insediando una succursale in Italia) o in quello di libera
prestazione di servizi
• imprese di assicurazione non comunitarie, che hanno
la loro sede legale in uno Stato extra UE e che operano
esclusivamente in regime di stabilimento
Forme societarie di un’impresa di
assicurazione
Ai sensi degli artt. 1883 c.c. e 14 Codice delle
Assicurazioni l’impresa di assicurazione può
essere costituita soltanto nelle seguenti forme:
•
•
•
•
società per azioni
società cooperativa a responsabilità limitata
società a mutua assicurazione
società europea ai sensi regolamento CE n.
2157/2001
Forme societarie di un’impresa di
assicurazione
Autorizzazione all’esercizio dell’
attività assicurativa
Per la sua rilevanza pubblica l’esercizio dell’attività di assicurazione è
subordinato alla concessione di un’autorizzazione.
a) Le imprese nazionali che intendano esercitare l’attività nei rami vita
oppure nei rami danni devono essere preventivamente autorizzate
dall’ISVAP con provvedimento da pubblicare nel Bollettino
trimestrale dell’Istituto, subordinatamente alla sussistenza di una
serie di presupposti:
• forma giuridica
• localizzazione (sede legale o direzione generale o amministrativa in
Italia)
• requisiti patrimoniali (capitale o fondo di garanzia in base ai rami
esercitati)
• documentazione (atto costitutivo, statuto, programma)
• requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali
Autorizzazione all’esercizio dell’
attività assicurativa
b) Le imprese non comunitarie per avere l’autorizzazione
sono soggette ad ulteriori adempimenti:
• costituzione di una sede secondaria in Italia e nomina di
un responsabile (rappresentante generale)
• dimostrazione di essere regolarmente costituite secondo
la legge del loro Stato o di esercitare regolarmente nello
stesso i rami per i quali si richiede l’autorizzazione
• documentazione giuridica ed economica (atto costitutivo,
bilanci, margine di solvibilità, ecc.)
Autorizzazione all’esercizio dell’
attività assicurativa
c) Le imprese comunitarie possono liberamente
operare in Italia sotto il controllo dell’autorità di
vigilanza del proprio Stato, che tuttavia è tenuta a
comunicare all’ISVAP, prima dell’inizio dell’attività, le
seguenti informazioni:
• denominazione sociale e sede legale dell’impresa
• margine di solvibilità
• programma di attività