1 CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
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1 CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE Con la presente scrittura privata: il locatore Comune di Cairate con sede in Cairate (Va), Piazza Libertà n°7,codice fiscale 00309270122, nella persona di ……………………………., nato a …………………… il ……… espressamente autorizzato alla presente stipula con decreto sindacale del ……….. prot. ……., CONCEDE IN LOCAZIONE al conduttore ………………………………………….., con sede in via/piazza ……………. N. ….. a ………………………………., Partita IVA …………………………, la porzione immobiliare avente una superficie netta pari a circa mq.105 da destinarsi a studio professionale, posta al piano terra del fabbricato sito in Cairate frazione Bolladello piazza I° Maggio n. 27, censito al Catasto fabbricati sezione censuaria di Bolladello foglio 6 particella 3457 sub. 501 categoria A/10, classe energetica E, ai seguenti patti e condizioni: 1. - La locazione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal (giorno.mese) .2012 al (giorno.mese) .2018 e sarà rinnovato tacitamente di altri 6 anni se una delle parti non invia all’altra disdetta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza. Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente ai sensi, nei termini e modalità previsti dall’art. 27 L. 27 luglio 1978 n. 392. 2. Il canone della locazione è stabilito in €. …………. (……….) annue + I.V.A da pagarsi in rate semestrali anticipate di €. …………. ( ) + I.V.A. ciascuna, scadenti il …………. ed il ………… di ogni anno. 3. Ai sensi dell’ art. 32 della L. 392/1978, le parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli aggiornamenti decorreranno automaticamente senza necessità di richiesta da parte 1 locatrice, convenendosi che il pagamento del corrispettivo di locazione e il rilascio della relativa fattura si intenderanno sempre eseguiti ed accettati sotto riserva di conguaglio in conseguenza degli aggiornamenti medesimi. 4. Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute, tale clausola viene ritenuta dalle parti condizione essenziale per la stipulazione del presente contratto. 5. I locali si concedono ad uso “studio professionale” con divieto di sublocazione e cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione. Ai fini di quanto previsto negli artt. 34, 35, 37 e seguenti della L. 392/1978, il conduttore dichiara che l’immobile verrà utilizzato per attività che comporta contatti diretti con il pubblico. 6. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti ed ai fini della competenza del territorio, il conduttore dichiara di essere domiciliato nei locali oggetto di locazione. 7. Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione di cui agli art. 1576 e 1609 C.C. , e più espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento. Non provvedendovi il conduttore, vi provvederà il locatore ed il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro 30 giorni dall’avvenuta riparazione. La sostituzione di vetri e cristalli, per qualunque causa rotti o danneggiati, anche per fatto accidentale o di terzi, è a carico di parte conduttrice. 2 8. Il conduttore dovrà rimborsare al locatore, dietro sua richiesta, le spese accessorie previste dalla legge e nella misura fissata dalla stessa, relative ad eventuali servizi comuni del fabbricato. 9. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stabile o di terzi. Il locatore potrà eseguire riparazioni, anche se non abbiano carattere d’urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo alla conduttrice anche se questi, per effetto di esse, subisca incomodi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell’art. 1584 C.C. 10. Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. 11. L’inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà, ipso jure, la sua risoluzione ed in particolare il mancato pagamento, anche parziale, della pigione entro 8 (otto) giorni dalla scadenza, o delle quote per oneri accessori entro due mesi dalla richiesta, come pure la mutata destinazione dell’uso dei locali, senza autorizzazione scritta della locatrice, produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore, ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell’art. 1456 C.C. Ove il locatore non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento della pigione darà luogo alla corresponsione di un interesse che viene fissato in misura superiore del 3% a quello legale. Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati . 12. La conduttrice versa al locatore, alla sottoscrizione del presente atto, la somma di 3 €. …………. (…………….), pari a 3 (tre) mensilità del canone a titolo di deposito cauzionale. La somma depositata dal conduttore in garanzia dei danni sarà restituita dopo la regolare riconsegna dei locali e non potrà mai essere imputata in conto canoni . 13. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazione, in quanto applicabili. 14. Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell’esecuzione del presente contratto, il Foro competente sarà quello di Busto Arsizio. 15. Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le incombenze afferenti la registrazione del presente contratto, nonché dei suoi successivi rinnovi annuali saranno espletati dal Locatore; gli oneri fiscali di registrazione saranno a carico delle parti in misura uguale tra di loro. La spese del presente contratto nonché quelle relative ai successivi rinnovi, sono a carico del locatore e del conduttore in egual misura. 16. Sono a carico del conduttore l’imposta di bollo per il contratto e le quietanze, il costo del riscaldamento e le altre spese derivanti dalla gestione dell’immobile. 17. Nel caso la parte locatrice eseguisse opere innovative, migliorative e/o di manutenzione straordinaria dell’unità immobiliare locata e/o degli enti, impianti e servizi di uso comune, il canone annuo di locazione sarà integrato, con decorrenza dalla data di esecuzione delle opere, di un importo pari all’interesse legale, sul capitale impiegato nelle opere e lavori effettuati. 18. La parte conduttrice autorizza la parte locatrice a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (L. 31/12/1996 n. 675). 4 19. Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in normale stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Eventuali modifiche all’immobile ed ai suoi impianti dovranno perciò essere di volta in volta autorizzate dalla proprietà e dagli uffici competenti e salvo patto contrario, gli oneri relativi saranno a carico del conduttore. 20. Il conduttore è autorizzato ad esporre all’esterno dei locali, insegne, targhe e similari attinenti l’attività svolta e quanto qui locato, previo preventivi accordi con il locatore e solo a seguito di autorizzazione scritta dalla proprietà. 21. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla legge 27/07/78 n. 392 e successive modificazioni, al codice Civile ed agli usi locali. Contratto soggetto ad I.V.A. Letto, approvato e sottoscritto. Cairate, ………………. Il Locatore Il conduttore Accettiamo il contratto ed espressamente gli artt. 1,2,3,4,5,9,10,11,12,15,16,17,18,19, 20. Il Locatore Il conduttore 5