Accordo Francia-Svizzera, altro esempio di prevaricamento della
Transcript
Accordo Francia-Svizzera, altro esempio di prevaricamento della
Steimle & Partners Consulting Sagl Tax & Legal Consultants Via Dogana Vecchia 2 / Via Nassa CH-6900 Lugano Tel. +41 91 913 99 00 Fax +41 91 913 99 09 e-mail: [email protected] www.steimle-consulting.ch Luglio 2013 ACCORDO FRANCIA – SVIZZERA (EREDI): ALTRO ESEMPIO DI PREVARICAMENTO SULLA SOVRANITÀ DELLA SVIZZERA L’accordo, avallato dal Consiglio Federale negli scorsi giorni, scaturisce da negoziati aggiuntivi (seguiti dopo la minaccia francese di revocare l’accordo del 1953) che hanno avuto per la Svizzera un esito nefasto. Come noto tale accordo permetterebbe (se approvato dal nostro parlamento e trascorso il periodo referendario) al fisco francese di tassare (oltre alle successioni aperte in Francia quale ultimo domicilio del decuius) anche eredi con domicilio fiscale in Francia, qualora la successione venisse aperta in Svizzera e l’eredità comprendesse immobili siti nel nostro paese (non in Francia beninteso!). Trattasi di una palese imposizione alla Svizzera di una rivendicazione che porta ad un prevaricamento della nostra sovranità fiscale, una sorta di “ingerenza legale-tributaria” sull’imposizione della proprietà fondiaria svizzera (che farebbe gola a molti altri Stati limitrofi e non). Ma quali possono essere i motivi del CF per concedere tanto in un accordo che, come tale, dovrebbe presupporre che i principi internazionalmente riconosciuti sull’imposizione immobiliare tra Stati siano rispettati? Non può essere pensabile che il CF abbia generosamente concesso un atto di liberalità alla Francia senza contropartita. La contropartita, nella realtà, non è concreta (fatto preoccupante), ma una sorta di aspettativa e di speranza. In effetti, come comunicato alla Radio Svizzera Romanda dalla Ministra delle Finanze, l’accordo viene considerato la chiave d’entrata per accedere ad altri negoziati con la Francia, tra cui l’assistenza amministrativa in ambito fiscale e la regolarizzazione degli averi non dichiarati. Ciò ha molta analogia con quanto il CF ha chiesto al parlamento in merito al capitolo della Lex USA, che pure doveva essere propedeutica per presunti accordi tra banche svizzere e gli Stati Uniti di cui, all’atto della richiesta dell’avallo parlamentare, non si dovevano conoscevano i connotati. Il Nazionale aveva già lo scorso mese approvato (con larga maggioranza) una mozione di netto rifiuto all’imposizione francese della proprietà fondiaria svizzera nel contesto dei negoziati dell’accordo qui riferito. Dal profilo tecnico il parlamento si dovrà chinare sull’accordo con la Francia come approvato dal CF e dovrà analizzare le varie opzioni, o meglio quali sarebbero le conseguenze dell’accordo firmato e di un’assenza di convenzione atta ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte di successione. La Francia, infatti, dovrebbe revocare, in caso di rifiuto parlamentare all’accordo firmato, la convenzione del 1953, a fine 2014. Con l’avallo dell’accordo con la Francia da parte del CF, altamente pregiudizievole dei diritti elvetici, si apre un nuovo capitolo tossico di un mix di interessi e di tutele contrastanti, avendo il CF fornito alla Francia e ai ministri delle finanze di Stati esteri un chiaro segnale (un altro) di debolezza e mancata tutela della sovranità elvetica. Che questa mancanza di tutela sia correlata con l’aspettativa di trovare accordi (ma è solo un’aspettativa) che giovano o meglio alleviano pregiudizio al settore bancario (imposta liberatoria?) è ancora più grave. Un rifiuto parlamentare all’accordo appena firmato porterà alla revoca del “vecchio” trattato e così ad uno stato di doppia imposizione sulle Steimle & Partners Consulting Sagl Tax & Legal Consultants successioni secondo i diritti interni dei due Stati. D’altronde, anche con la vicina Italia e molti altri Stati, le successioni non sono regolate da accordi per quanto attiene la materia fiscale (da qui il suggerimento per cittadini residenti nel nostro paese di detenere quote sociali in una Srl italiana, possibilmente attraverso una persona giuridica non italiana). Viceversa, se il parlamento dovesse approvare l’accordo (dubito che lo faccia), potenziali futuri eredi francesi di immobili svizzeri farebbero bene, o a farsi donare l’immobile oggi, oppure a lasciare anzitempo il loro domicilio fiscale francese, creando un effetto boomerang all’erario francese. La Francia, come del resto anche altri Stati, ha e sta creando, grazie a norme fiscali confiscatorie e di prevaricazione sulle sovranità fiscali di Stati come la Svizzera, dei “rifugiati fiscali” che meritano considerazione e tutela. I contenuti del presente documento non possono essere intesi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista al fine di assicurare l’adempimento delle obbligazioni legali e tributarie previste dalla normativa del proprio paese di residenza. Steimle & Partners Consulting Sagl declina qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno diretto, indiretto, incidentale e consequenziale a un’azione o omissione legata all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute nel presente documento. 2