quesiti e risposte - USL Valle d`Aosta

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quesiti e risposte - USL Valle d`Aosta
QUESITI E RISPOSTE
Quesito n. 1
In riferimento al modello autocertificazione antimafia (allegato 1 pag. 4) si chiede se la
dichiarazione possa essere fatta con modalità cumulativa dal legale rappresentante per nome e
per conto di tutti i soggetti coinvolti e in caso di aggiudicazione definitiva , se ritenuto necessario
dalla S.A., produrre idonea dichiarazione di ciascuno dei soggetti coinvolti
Risposta n. 1
Non è possibile presentare in maniera cumulativa le dichiarazioni antimafia in quanto le stesse
vanno
sottoscritte
personalmente
da
tutti
i
soggetti
.
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Quesito n. 2
Sezione II - Art 8 disciplinare si segnala la necessità che la risoluzione abbia effetto dalla
naturale scadenza del contratto, facendo così salvo il diritto del lavoratore a prestare la sua opera
sino a tale scadenza
Risposta n. 2
L’articolo citato fa salvo il diritto del lavoratore a prestare la sua attività fino alla naturale
scadenza del contratto di prestazione, salvo il caso di cui alla lettera k)
Quesito n. 3
Disciplinare art 4 Importo stimato: “l’importo stimato per l’aggiudicazione dei servizi in
oggetto, riferito al periodo di 24 mesi oltre 12 di rinnovo è pari a 1.000.000”. Si chiede conferma
che tale importo sia riferito al fatturato previsto (che risulta essere non congruo per la
somministrazione di 266 persone come previsto da capitolato) oppure si riferisca al margine di
intermediazione previsto per l’APL aggiudicataria.
Risposta n. 3
La risposta a tale quesito è fornita all’art. 1 del capitolato speciale d’oneri che cita testualmente
“ L’importo indicato nel Disciplinare di gara non costituisce indicazione del corrispettivo
contrattuale ed ha solo il fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara per gli
adempimenti formali ad esso legati (calcolo del contributo AVCP, cauzione provvisoria,
ecc..).
Infatti l’Azienda USl della Valle d’Aosta sta procedendo a politiche di stabilizzazione e
pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l’Azienda Usl della Valle
d’Aosta, che non risponderà nei confronti dell’aggiudicatario in caso di emissione di
ordinativi inferiori; di fatto il ricorso al presente servizio sarà determinato dall’effettivo
fabbisogno dell’ Azienda contraente, tenuto conto dei vincoli finanziari e normativi
nazionali e regionali, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del
personale, e dalle previsioni di bilancio, fermi i limiti quantitativi di utilizzazione affidati ai
contratti collettivi nazionali di lavoro” così come peraltro ribadito al punto 4.1 - STIMA del
Disciplinare di gara
L a decisione è stata anche presa nel favore dei partecipanti in quanto avremmo rischiato di
richiedere spese di gara parametrate ad un valore a base d’asta non corrispondente allo sviluppo
del monte contrattuale nel periodo proprio perché il processo di stabilizzazione decretato dalla
Giunta Regionale potrà ridurrlo sensibilmente rispetto all’attuale.
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Quesito n. 4
Si chiede di sapere chi è il fornitore uscente e quanti lavoratori somministrati sta attualmente
fornendo.
Risposta n. 4
Il fornitore uscente è la ditta Obiettivo Lavoro Spa e il numero degli operatori attualmente
somministrati è pari a n. 266 unità
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Quesito n. 5
In relazione alla seduta di gara di cui al Disciplinare di gara pag 3 - 2.2 fasi della procedura di
affidamento punto 3: “svolgimento in seduta riservata , dell’esame di ogni singolo documento
presentato relativo alla busta A” chiediamo nel rispetto della trasparenza amministrativa e
dell’art 2 D.Lgs 163/06 che venga effettuata in seduta aperta.
Si ricorda infatti:
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza 31 luglio 2012 , n. 31 ; Consiglio di StatoSentenza 5 ottobre 2011 , n. 5454; .G.A. - Sez. Giurisdizionale - Sentenza 12 febbraio 2014 , n. 7
“Con la pronuncia in rassegna l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha riaffermato che i
principi di pubblicità e trasparenza che governano la disciplina comunitaria e nazionale in
materia di appalti pubblici comportano che, ………, l'apertura delle buste contenenti le offerte e
la verifica dei documenti in esse contenuti vanno effettuate in seduta pubblica anche
laddove si tratti di procedure negoziate, con o senza previa predisposizione di bando di
gara, e di affidamenti in economia nella forma del cottimo fiduciario, e ciò sia in relazione
ai settori ordinari che a quelli speciali di rilevanza comunitaria. Così, nell'ipotesi di cui
all'art. 56 (procedure negoziate previa pubblicazione di bando di gara) sarà evidentemente la
stessa lex specialis a disciplinare le materie suindicate, mentre nel caso di cui all'art. 57
(procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara) è la stessa norma, al
comma 6, a introdurre la "procedimentalizzazione" della fase de qua, laddove dispone che: "...Gli
operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte
oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione
richiesta". Esigenze non diverse si pongono in relazione agli affidamenti in economia disciplinati
dall'art. 125 del Codice, e segnatamente al cottimo fiduciario, che viene espressamente definito
come una "procedura negoziata" (comma 4) e per il quale è esplicitato l'assoggettamento
delle relative procedure ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
(commi 8 e 11). In tutti questi casi, la necessità di assicurare il controllo sul rispetto da parte
della stazione appaltante delle regole che la stessa è tenuta a rispettare, ex lege o sulla scorta
delle sue stesse pregresse determinazioni, comporta che la fase dell'accesso delle offerte e dei
documenti connessi nella disponibilità dell'Amministrazione, ………., debba sempre svolgersi
pubblicamente.”
Risposta n. 5
La lex specialis di cui al Disciplinare pubblicato sul profilo del committente alla SEZIONE I –
NORME SULLA PROCEDURA DI SELEZIONE al paragrafo 2.2 rubricato: “FASI DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO” ben integra il pieno rispetto della trasparenza
amministrativa e dell’art 2 D.Lgs 163/06 di pubblicità e trasparenza nonché di parità di
trattamento della gara : tali principi verranno infatti pienamente garantiti con la verbalizzazione
dalle attività svolte in pubblico di verifica dell’integrità dei plichi, apertura e lettura della
presenza degli stessi ed apposizione di siglatura onde escluderne la successiva manomissione e le
altre garanzie alle quali la Stazione Appaltante si è autovincolata a svolgere.
La lex specialis, così infatti recita: le operazioni effettuate in tale prima seduta pubblica sono le
seguenti:
“1) verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché
apertura dei medesimi e verifica della presenza delle Buste “A”, “B” e “C” ;
2) apertura delle buste “A” (documentazione amministrativa), di tutte le offerte pervenute e
constatazione della presenza dei documenti richiesti ivi contenuti.
3) Svolgimento, in seduta riservata, dell’esame di ogni singolo documento presentato relativo
alla busta
“A”; in caso di irregolarità formali non compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti e
nell’interesse della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del d.lgs. 163/2006 – ed
in conformità all’art. 6, comma 1 lettera b) della legge n. 241/1990 - il concorrente sarà
invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta anche solo a mezzo fax, a regolarizzare i
documenti e/o fornire i chiarimenti opportuni. Le irregolarità formali dovranno essere
regolarizzate, a pena di esclusione, entro il termine perentorio che sarà fissato dal Presidente
della Commissione che, se necessario, indicherà le modalità da rispettare, in rigore di
sospensiva di seduta.”
Ciò in ottemperanza e pienamente conforme a quanto previsto, ex multis, dalla sentenza del
Consiglio di Stato , Sez. VI, 18/1/2012 n. 174 “I partecipanti alla gara devono essere garantiti
dal fatto che la documentazione amministrativa , prodotta in sede di gara, non abbia subito o
non possa ulteriormente essere oggetto di manomissioni o di alterazioni, ferme resta la
successiva disamina delle offerte, da parte della commissione giudicatrice , in seduta non
pubblica e la concomitante possibilità per i concorrenti di una più approfondita conoscenza
della documentazione stessa , ove ritenuto necessario, in sede di accesso agli atti , a norma degli
artt. 22 e seguenti della legge 241/1990”.
Quesito 6
Disciplinare di gara pag 16, punto 5.15 contenuto offerta economica: “il moltiplicatore unico
comprende tutte le voci.. omissis.. Rischio di assenteismo e costi indotti da eventuale
sostituzione (assenze ad ogni titolo: es malattia…)” Per una corretta formulazione dell’offerta
economica è indispensabile conoscere il tasso di assenteismo su base annua dei lavoratori
somministrati attualmente somministrati. Si chiede pertanto di fornire tale dato.
Risposta n. 6
Il tasso di assenteismo varia nel corso degli anni dal 4% al 5%
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Quesito n. 7
Disciplinare di gara pag 23 art 8.2 valutazione dell’elemento prezzo.
Si chiede di verificare la correttezza della formula per l’attribuzione del punteggio economico e
indicare il valore di “pemin= punteggio economico minimo” presupponendo che il valore di
“pemax=40”
Risposta n. 7
Il punteggio minimo assegnato è pari a 0 in ottemperanza al rispetto più volte ribadito dalla
giurisprudenza che le formule devono essere tali da rendere possibile l’attribuzione dell’intero
range dei punteggi
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Quesito n. 8
Disciplinare di gara pag 23 spese di pubblicazione. Al fine di poter quantificare correttamente
tutti i costi e dato che le spese di pubblicazione saranno a carico dell’aggiudicatario, si chiede a
Codesta Ausl di quantificare tali spese.
Risposta n. 8
Poiché la gara si svolge ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii e le pubblicazioni
avverranno solo dopo l’avvenuta aggiudicazione e tenuto conto che l’unica pubblicazione
gratuita riguarda la GUCEE, non è possibile stimare una spesa presunta degli oneri di
pubblicazione dell’avvenuta aggiudicazione come peraltro precisato all’ultimo paragrafo del
citato 10- RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA nel quale si precisa
che “ La somma del rimborso per le pubblicazioni sarà determinata sulla base dei giustificativi
sostenuti per la pubblicazione” . Si stima comunque che la spesa possa presuntivamente
ammortare a circa Euro 2.000,00 - 2.500,00
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Quesito n. 9
Posto che il valore del moltiplicatore unico non deve essere inferiore a 1,036 e maggiore di 1,044
e rilevato che la vs. risposta al quesito sul punto della specifica del tasso di assenteismo è
“annualmente può variare da 4% a 5%” (punto 5.15 del disciplinare pag. 16), chiediamo
maggiori specifiche in quanto risulta incongruente con il mark up da dichiarare
Risposta n, 9
Il tasso di assenteismo costituisce un rischio d'impresa. Pertanto lo stesso potrebbe variare anche
in diminuzione o in aumento . L’Azienda USL della Valle d’Aosta non può assumersi
responsabilità in merito al rischio di impresa che risulta strettamente legato al divenire di
fenomeni che ricadono nella sfera dell’azienda che si aggiudicherà il servizio
Quesito n. 10
Si richiedono chiarimenti sulle modalità di costruzione del costo del lavoro poiché non si
comprende come sia stata quantificata la retribuzione oraria
Risposta n. 10
Ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali (CCNL comparto sanità) il dividendo 156,
parametro stabilito convenzionalmente, non si applica a tutti gli elementi retributivi
Quesito n. 11
Si chiede conferma che, qualora sia dovuta l’indennità di bilinguismo la stessa debba essere
fatturata a parte, con la maggiorazione offerta in sede di gara
Risposta n. 11
L'indennità di bilinguismo non deve essere fatturata a parte, ma deve essere inserita nella fattura
relativa alla retribuzione del dipendente interessato. Sull'indennità di bilinguismo non deve
essere applicato il moltiplicatore.
Quesito n. 12
Si chiede se i lavoratori avranno turni settimanali solo su sei giorni o sono previsti anche turni
settimanali su cinque giorni: Si chiede conferma che il costo del lavoro verrà riparametrato sui
cinque giorni
Risposta n. 12
Il personale somministrato presta la propria attività sia su 5 che su 6 giorni. Naturalmente, per
quanto concerne i dipendenti operanti su cinque giorni, il costo del lavoro verrà riparametrato.
Quesito n. 13
Conferma che il moltiplicatore offerto in sede di gara si applicherà a tutte le componenti del
costo del lavoro previste dalla normativa e dai CCNL per ogni specifico profilo professionale del
servizio oggetto di gara
Risposta n. 13
Il moltiplicatore verrà applicato a tutte le voci stipendiali, fatte salve quelle citate nel capitolato
di gara e nel disciplinare d'appalto.
Quesito n. 14
Il Disciplinare di gara recita al punto “5.14 CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA” che
l’offerta tecnica consiste in una relazione di 50 pagine a facciata unica. Non essendo vietato
esplicitamente l’inserimento di allegati a specifica della relazione ( es. cv addetti di filiale,
collaborazioni, attestati di corsi di formazione ecc), si ritiene pertanto sia possibile
l’inserimento di tali allegati.
Si chiede conferma dell’interpretazione sopra esposta.
Risposta n. 14
Si conferma l’interpretazione
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Quesito n. 15
Nel disciplinare, alla pag. 16 si riporta che l’offerta economica avrà validità 270 gg a partire
dalla data ultima di ricezione delle offerte, mentre il modello offerta economica disponibile sul
vostro sito riporta che la validità dell’offerta ha durata 180gg. Chiediamo pertanto se trattasi di
refuso.
Risposta n. 15
Si tratta di refuso: pertanto la validità dell’offerta è quella prevista nel disciplinare