Sono un dirigente medico con
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Sono un dirigente medico con
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO PRONTA DISPONIBILITÀ ED ESONERO DAL LAVORO NOTTURNO QUESITO (posto in data 22 aprile 2014) Sono un dirigente medico con contratto a tempo indeterminato, mamma di una bimba di 11 mesi. Avevo pensato di fare domanda di astensione dai turni di pronta disponibilità notturni, perché mio marito lavora fuori città e può aiutarmi ad accudire la bimba solo dal sabato pomeriggio alla domenica sera, quando rientra a casa. Il turno di pronta disponibilità, nel mio caso, indipendentemente dal numero di interventi che mi si richiede (lavoro pressoché continuo fino alle 19 e almeno due chiamate entro le 24 sono una certezza) mi costringe al pagamento di una baby sitter per tutto il tempo della pronta disponibilità stessa. Mi è stato detto che se chiedo di essere esonerata dai turni notturni mi sarà chiesto di svolgere il medesimo numero di turni in orario diurno. Nella mia azienda l'orario di servizio è dalle 8 alle 16 dal lunedì al venerdì e i turni di reperibilità sono dalle 16 alle 8 del giorno successivo nei giorni infrasettimanali (2 turni consecutivi di 8 ore svolti dallo stesso medico) e dalle 16 del venerdì alle 8 del lunedì nel week-end (11 turni consecutivi svolti dallo stesso medico perché i 3 turni della domenica vengono conteggiati doppi, come se fossero 6). I fine settimana si fanno con cadenza di 1 su 7 perché lo staff è di 7 medici. Considerato che mi toccherebbero 10/15 turni al mese dalle 16 alle 24 dei giorni infrasettimanali e dalle 8 alle 24 di sabato e domenica ne deduco che è per me più facile gestire 5/7 reperibilità dalle 16 alle 8, come i miei colleghi, e pagare una baby sitter mentre mia figlia dorme piuttosto che essere reperibile fino alle 24.00 due o tre giorni per settimana + due giorni tra sabati e domeniche al mese, spendendo così il doppio in baby sitter e rinunciando alla maggior parte dei momenti nei quali posso passare del tempo con mia figlia e mio marito. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 Al di là dei miei problemi personali, per cui è chiaro che la situazione non è facile, vorrei sapere se è corretto che mi si faccia fare lo stesso numero di turni spalmato sull'orario diurno o se piuttosto non è possibile che io faccia le stesse reperibilità dei miei colleghi (5/7 al mese) lavorando però solo fino alle 24 o nel fine settimana di giorno. Mi chiedo che senso ha una legge che, per tutelare le lavoratrici madri, le libera del lavoro notturno ma non impedisce ai datori di lavoro di aggravare la lavoratrice con quello diurno...non mi sento per niente tutelata, anzi… Pensavo che la finalità della legge fosse quello di consentire alla madre di accudire al meglio il figlio, entro il terzo anno di vita, quando ha bisogno di cure continue, di giorno e di notte (perché il bambino ha bisogno del genitore dal momento in cui esce dal nido a quello in cui ci rientra e non solo tra le 24:00 e le 6:00!!!) e che l'astensione dal lavoro notturno fosse anche per consentire alla mamma lavoratrice di non soccombere tra le notti perse per il lavoro e quelle perse ad accudire il figlio piccolo che si sveglia una media di 4 volte per notte. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 RISPOSTA (inviata in data 6 maggio 2014 ) Il diritto per la lavoratrice madre con un figlio di età minore di tre anni ad essere esonerata dal lavoro notturno deve trovare concreta applicazione in modo coerente con il fine che della norma citata costituisce la ragion d’essere stessa. E sotto questo profilo appare evidente che la posizione dell’Azienda è del tutto irrazionale, perché comporta un danno anziché il beneficio al quale la norma è finalizzata. Questo principio deve trovare concreta declinazione nel regolamento che l’Azienda deve adottare per disciplinare l’orario di lavoro ed all’interno di questo le modalità di assicurare la prescritta continuità assistenziale, sia attraverso una opportuna articolazione dell’orario di servizio dei medici in servizio, sia attraverso una opportuna distribuzione dei turni di guardia e di pronta disponibilità. I principi che devono essere seguiti nella formulazione del richiamato regolamento sono quelli che la normativa consolidata in materia indica come principi fondanti: ٧ la razionalità ٧ l’economicità ٧ il rispetto delle esigenze degli utenti ٧ il confronto con le organizzazioni sindacali aziendali. La negativa congiuntura economica, e l’oggettiva scarsità di risorse fisico tecniche e finanziarie, ha indotto il legislatore ad aumentare oltre ogni misura la discrezionalità decisionale degli organi preposti alla gestione e di converso a ridurre le prerogative delle organizzazioni sindacali che appaiono di fatto inibite nell’esercitare il ruolo, ad esse proprio, di tutela dei diritti dei lavoratori. Questo anche a seguito di una interpretazione estensiva da parte datoriale e riduttiva da parte sindacale dei poteri di organizzazione che l’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, laddove dispone che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 Sia le direzioni aziendali sia le organizzazioni sindacali non tengono peraltro conto che lo stesso articolo 5 del citato decreto legislativo 165 precisa che tali poteri possono essere esercitati nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi che ogni amministrazione pubblica deve adottare per disciplinare il proprio assetto organizzativo interno. La questione posta non deve essere risolta a livello personale, per evidenti controindicazioni che ciò comporterebbe nei rapporti tra dirigente e direzione aziendale, ma deve trovare una razionale soluzione nel regolamento aziendale che disciplina l’orario di lavoro, regolamento che rientra a pieno titolo in quegli atti organizzativi richiamati dall’articolo 5 e che, in applicazione della vigente normativa sono soggetti a concertazione con le organizzazioni sindacali. Occorre pertanto prima di tutto acquisire ed analizzare il regolamento che l’azienda dovrebbe avere adottato per disciplinare l’orario di lavoro e verificarne la coerenza rispetto ad alcune norme che disciplinano l’orario di lavoro del medico ed in particolare l’istituto della pronta disponibilità. Tra questi particolare rilievo deve essere attribuito ai seguenti: il comma 1 dell’articolo 14 del CCNL 2002_2005 che disciplina l‘orario di lavoro: Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi assegnati e ai programmi da realizzare, Nel regolamento aziendale deve essere richiamato questo principio, precisando peraltro che la flessibilità non può e non deve essere intesa unilateralmente come disponibilità del dirigente ad adattare il proprio tempo di lavoro alle esigenze organizzative aziendali, ma reciprocamente come ricerca dell’articolazione dell’orario di lavoro che realizzi il miglior compromesso possibile tra esigenze organizzative aziendali ed esigenze personali e familiari del dirigente. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 Il comma 7 dello stesso articolo 14: La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore. Del comma citato appaiono rilevanti e pertinenti rispetto al quesito posto il riferimento ad una opportuna programmazione e una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia ed il riferimento alle dodici ore di servizio diurne durante le quali la presenza medica deve assicurare la copertura delle esigenze assistenziali, ordinarie e di emergenza, che durante tale periodo si possono presentare. l’articolo 17 dello stesso CCNL 2002_2005, articolo che disciplina l’istituto della pronta disponibilità. Di tale articolo appaiono rilevanti in particolare i seguenti aspetti: ٧ la pronta disponibilità deve essere assicurata solo nelle unità operative che devono assicurare un servizio continuo (comma 2), servizio che deve essere coperto nelle dodici ore diurne attraverso una opportuna articolazione dei turni di presenza, e nelle ore notturne attraverso i servizi di guardia e di pronta disponibilità ٧ il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi (comma 3) ed ha una durata di 12 ore (comma 4). La lettura congiunta delle richiamate norme contrattuali fa ritenere che per periodi notturni debbano essere intesi quelli che vanno dalle ore 20 alle ore 8 del mattino, e non quelli che vanno dalle ore 24 alle ore 6 del mattino, come sembrerebbe far intendere la proposta formulata al dirigente interessato. Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, all’articolo 1, comma 2, lettera d) precisa che per "periodo notturno": deve intendersi il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 Sulla base dei richiamati riferimenti normativi nel regolamento che disciplina l’orario di lavoro deve essere precisato che i turni di pronta disponibilità possono essere effettuati esclusivamente nei periodi notturni e festivi, e deve essere precisato che per periodo notturno si intende l’intervallo di tempo che inizia alle ore 20 della sera e termina alle ore 8 del mattino successivo. Questa interpretazione è peraltro quella che appare correntemente adottata nei regolamenti aziendali consultati, dei quali si riportato per opportuna documentazione alcuni esempi. ASL GROSSETO – TOSCANA AZIENDA OSPEDALIERA DI LECCO – LOMBARDIA HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 AZIENDA OSPEDALIERA DI LEGNANO – LOMBARDIA L’aspetto giuridicamente rilevante per l’adozione di un regolamento aziendale coerente con i principi definiti nella normativa contrattuale in materia di orario di lavoro e di pronta disponibilità, e che trova nel citato articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 il riferimento indiscutibile, è che per periodo notturno deve intendersi quello che va dalle ore 20 alle ore 8 del mattino successivo. Non hanno pertanto fondamento giuridico né razionale turni di pronta disponibilità nei quali siano interessati sia il periodo diurno (dalle 16 alle 20) sia il periodo notturno (dalle 20 alle 24). Questo deve essere comunque sancito apportando al regolamento aziendale che disciplina l’orario di lavoro, o specificamente l’istituto della pronta disponibilità, quelle integrazioni e modifiche che rendano possibile una applicazione delle tutele che la legge prevede per la lavoratrice madre in modo coerente con lo spirito e la finalità della legge stessa. A tal fine le organizzazioni sindacali aziendali devono chiedere un incontro urgente con la direzione aziendale, nell’ambito del quale non sollevare genericamente il problema, ma proporre una concreta soluzione, suggerendo la formulazione esatta del testo che deve essere inserito nel regolamento. Ciò è essenziale affinché aspetti delicati e rilevanti per lo stesso benessere fisico e psichico degli operatori, non siano lasciati all’arbitrio del direttore di turno, ma rigidamente disciplinati proprio perché quei poteri di organizzazione che l’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001 conferisce agli organi deputati alla gestione, siano esercitati, come lo stesso articolo 5 afferma, nel rispetto sia delle leggi sia dei regolamenti che ogni amministrazione pubblica deve adottare per disciplinare il proprio assetto organizzativo interno. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, Articolo 53. Lavoro notturno 1. divieto di adibire al lavoro notturno fino ad un anno di vita del figlio È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall' accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. 2. possibilità di esonero dal lavoro notturno fino a tre anni Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI L’articolazione della presenza del personale in turni di servizio è materia che da sempre è stata oggetto di attenzione nella normativa contrattuale che disciplina il rapporto di lavoro. Già nel DPR 25 giugno 1983, n. 348 (il primo contratto di lavoro, di natura pubblicistica, del personale delle unità sanitarie locali) l’articolo 6, avente ad oggetto “turni di servizio ed organizzazione del lavoro”, disponeva: Allo scopo di accrescere la qualità e la produttività dei servizi, l'organizzazione del lavoro può essere basata su più turni giornalieri e deve tendere alla utilizzazione delle strutture nell'arco della settimana e, in prospettiva, alla copertura delle esigenze di servizio, dove necessario, anche nell'arco delle 24 ore, mediante opportuno adeguamento degli organici salva la normativa vigente in materia. Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 tenendo conto della necessità di una razionale ed economica distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate. Il personale è tenuto a svolgere la propria attività nell'ambito del complesso dei presidi, servizi e uffici della unità sanitaria locale, nel rispetto dei diritti di ciascuna posizione funzionale e profilo professionale. L'organizzazione del lavoro deve proporsi di conseguire la presenza attiva dei medici nei servizi almeno per 12 ore diurne, valorizzando le funzioni degli aiuti corresponsabili e dei coadiutori. Per il personale medico pertanto – nei servizi ove ciò è richiesto – la distribuzione degli operatori deve essere operata su due turni, comprimendo al massimo il ricorso agli istituti della guardia medica e della pronta disponibilità. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle équipe e la responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di gestione gli orari ed i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione, su proposta del responsabile del servizio o presidio multizonale, previo confronto con le organizzazioni sindacali interessate. Nel richiamato articolo 32 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, per quanto concerne l’articolazione dei turni di servizio si legge “Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto delle necessità di una razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate”. I principi cui deve riferirsi l’organizzazione del lavoro e specificamente l’articolazione dei turni di servizio richiamati in quel primo contratto nazionale di lavoro sono riconducibili ai seguenti: ٧ la razionalità (anche attraverso una equa ripartizione dei turni tra tutti coloro che sono tenuti ad assicurarli ); ٧ l’economicità (riducendo al minimo il ricorso ad istituti che comportano costi, come la guardia e la pronta disponibilità); ٧ il rispetto delle esigenze degli utenti; ٧ il confronto con le organizzazioni sindacali interessate; HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 1. principi di carattere generale Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, secondo modalità che devono essere stabilite dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure di budget con le quali si procede all'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto contrattualmente è negoziato con le stesse procedure di budget. Sempre in sede di budget vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa. 2. orario di lavoro settimanale L'orario di lavoro dei dirigenti è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento. 3. verifica del raggiungimento degli obiettivi di budget Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente ai fini dell’analisi del raggiungimento degli obiettivi di budget per la conseguente erogazione della retribuzione di risultato. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 4. ore riservata ad attività non assistenziale Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero infine utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta agli otto giorni l’anno di permesso retribuito per la partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento facoltativi previsti dall'articolo 23, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. 5. utilizzo di 30 minuti delle 4 ore settimanali di cui al comma 4 L'azienda, con le procedure di budget, può utilizzare, in forma cumulata, 30 minuti settimanali delle quattro ore riservate ad attività non assistenziali, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 6. possibilità di ricorrere alla prestazioni aggiuntive Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo che la Regione può emanare in questa materia, ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2 del CCNL 1998_2001, che prevede la remunerazione dell’impegno aggiuntivo richiesto come prestazioni aggiuntive in base al regolamento adottato dall’azienda sulla base di criteri generali che devono essere stabiliti previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'articolo 55 comma 2 è possibile dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. 7. presenza continuativa nell’arco delle 24 ore La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore. 10. partecipazione ai turni di guardia e pronta disponibilità Tutti i dirigenti medici, esclusi i direttori di struttura complessa, indipendentemente dall'esclusività del rapporto di lavoro, sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 14 CCNL 2002_2005 ARTICOLO 17 Pronta disponibilità 1. definizione di pronta disponibilità Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito nell'ambito del piano annuale adottato dall' azienda per gestire l’emergenza urgenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 2. unità operative ove deve essere assicurata la pronta disponibilità Sulla base del piano annuale per le emergenze, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti, esclusi quelli di struttura complessa, in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Sempre previa concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità. 3. tipologie e limiti del servizio di pronta disponibilità Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti che non siano titolari di incarico di struttura complessa. 4. durata dei turni di pronta disponibilità Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 15 CCNL 2002_2005 ARTICOLO 17 Pronta disponibilità 5. remunerazione dei turni di pronta disponibilità La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata che comunque non possono essere inferiori a quattro ore l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario. 6. riposo compensativo per pronta disponibilità nei giorni festivi Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. 7. finanziamento degli oneri sostenuti per la pronta disponibilità Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo per il trattamento accessorio legato a particolari condizioni di lavoro. 8. graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva Le parti concordano che, attenendosi ai criteri generali definiti dalle Regioni nell’ambito linee di indirizzo che esse possono emanare per uniformare i comportamenti delle diverse aziende, sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 16 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche articolo 2 fonti 1. atti organizzativi di carattere generale e principi di riferimento Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2; c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso t'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 17 DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche articolo 5 potere di organizzazione 1. finalità per la quale si esplica il potere di organizzazione Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. ambiti nei quali si esercita il potere di organizzazione Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi che ogni amministrazione deve adottare per disciplinare il proprio assetto organizzativo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti nazionali di lavoro. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. 3. controllo interno sull’esercizio del potere di organizzazione Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 18 DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 Articolo 14 Organismo indipendente di valutazione della performance 1. istituzione dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. 2. controllo di gestione e controllo strategico L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, (nucleo di valutazione, controllo interno di gestione) ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita altresì l’ attività di valutazione e controllo strategico che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane finanziarie e materiali assegnate nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico amministrativo. 3. durata in carica dell’OIV L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione nazionale la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 19 4. funzioni specifiche attribuite all’OIV: L'Organismo indipendente di valutazione della performance a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche; c) valida la Relazione sulla performance che le amministrazioni pubbliche devono redigere ogni anno per dar conto dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi che possono essere erogati in relazione ai risultati raggiunti, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministra-zione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; e) sulla base del sistema di misurazione delle perfomance che ogni amministrazione pubblica è tenuta ad adottare propone all' organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi che possono essere erogati in relazione ai risultati raggiunti; f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità delle amministrazioni pubbliche; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 20 5. L’indagine annuale sul benessere organizzativo L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it