Sono un dirigente medico con

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Sono un dirigente medico con
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OGGETTO
PRONTA DISPONIBILITÀ ED ESONERO DAL LAVORO NOTTURNO
QUESITO
(posto in data 22 aprile 2014)
Sono un dirigente medico con contratto a tempo indeterminato, mamma
di una bimba di 11 mesi. Avevo pensato di fare domanda di astensione
dai turni di pronta disponibilità notturni, perché mio marito lavora fuori
città e può aiutarmi ad accudire la bimba solo dal sabato pomeriggio
alla domenica sera, quando rientra a casa. Il turno di pronta
disponibilità, nel mio caso, indipendentemente dal numero di interventi
che mi si richiede (lavoro pressoché continuo fino alle 19 e almeno due
chiamate entro le 24 sono una certezza) mi costringe al pagamento
di una baby sitter per tutto il tempo della pronta disponibilità stessa.
Mi è stato detto che se chiedo di essere esonerata dai turni notturni mi
sarà chiesto di svolgere il medesimo numero di turni in orario diurno.
Nella mia azienda l'orario di servizio è dalle 8 alle 16 dal lunedì al
venerdì e i turni di reperibilità sono dalle 16 alle 8 del giorno successivo
nei giorni infrasettimanali (2 turni consecutivi di 8 ore svolti dallo stesso
medico) e dalle 16 del venerdì alle 8 del lunedì nel week-end (11 turni
consecutivi svolti dallo stesso medico perché i 3 turni della domenica
vengono conteggiati doppi, come se fossero 6). I fine settimana si fanno
con cadenza di 1 su 7 perché lo staff è di 7 medici.
Considerato che mi toccherebbero 10/15 turni al mese dalle 16 alle 24
dei giorni infrasettimanali e dalle 8 alle 24 di sabato e domenica ne
deduco che è per me più facile gestire 5/7 reperibilità dalle 16 alle 8,
come i miei colleghi, e pagare una baby sitter mentre mia figlia dorme
piuttosto che essere reperibile fino alle 24.00 due o tre giorni per
settimana + due giorni tra sabati e domeniche al mese, spendendo così
il doppio in baby sitter e rinunciando alla maggior parte dei momenti
nei quali posso passare del tempo con mia figlia e mio marito.
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Al di là dei miei problemi personali, per cui è chiaro che la situazione
non è facile, vorrei sapere se è corretto che mi si faccia fare lo stesso
numero di turni spalmato sull'orario diurno o se piuttosto non
è possibile che io faccia le stesse reperibilità dei miei colleghi (5/7
al mese) lavorando però solo fino alle 24 o nel fine settimana di giorno.
Mi chiedo che senso ha una legge che, per tutelare le lavoratrici madri,
le libera del lavoro notturno ma non impedisce ai datori di lavoro
di aggravare la lavoratrice con quello diurno...non mi sento per niente
tutelata, anzi…
Pensavo che la finalità della legge fosse quello di consentire alla madre
di accudire al meglio il figlio, entro il terzo anno di vita, quando ha
bisogno di cure continue, di giorno e di notte (perché il bambino ha
bisogno del genitore dal momento in cui esce dal nido a quello in cui ci
rientra e non solo tra le 24:00 e le 6:00!!!) e che l'astensione dal lavoro
notturno fosse anche per consentire alla mamma lavoratrice di non
soccombere tra le notti perse per il lavoro e quelle perse ad accudire
il figlio piccolo che si sveglia una media di 4 volte per notte.
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RISPOSTA
(inviata in data 6 maggio 2014 )
Il diritto per la lavoratrice madre con un figlio di età minore di tre
anni ad essere esonerata dal lavoro notturno deve trovare concreta
applicazione in modo coerente con il fine che della norma citata
costituisce la ragion d’essere stessa. E sotto questo profilo appare
evidente che la posizione dell’Azienda è del tutto irrazionale, perché
comporta un danno anziché il beneficio al quale la norma è
finalizzata.
Questo principio deve trovare concreta declinazione nel regolamento
che l’Azienda deve adottare per disciplinare l’orario di lavoro ed
all’interno di questo le modalità di assicurare la prescritta continuità
assistenziale, sia attraverso una opportuna articolazione dell’orario
di servizio dei medici in servizio, sia attraverso una opportuna
distribuzione dei turni di guardia e di pronta disponibilità.
I principi che devono essere seguiti nella formulazione del richiamato
regolamento sono quelli che la normativa consolidata in materia
indica come principi fondanti:
٧ la razionalità
٧ l’economicità
٧ il rispetto delle esigenze degli utenti
٧ il confronto con le organizzazioni sindacali aziendali.
La negativa congiuntura economica, e l’oggettiva scarsità di risorse
fisico tecniche e finanziarie, ha indotto il legislatore ad aumentare
oltre ogni misura la discrezionalità decisionale degli organi preposti
alla gestione e di converso a ridurre le prerogative delle organizzazioni
sindacali che appaiono di fatto inibite nell’esercitare il ruolo, ad esse
proprio, di tutela dei diritti dei lavoratori. Questo anche a seguito
di una interpretazione estensiva da parte datoriale e riduttiva da parte
sindacale dei poteri di organizzazione che l’articolo 5 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, 165, laddove dispone che le determinazioni
per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione
dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi
preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore
di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici.
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Sia le direzioni aziendali sia le organizzazioni sindacali non tengono
peraltro conto che lo stesso articolo 5 del citato decreto legislativo 165
precisa che tali poteri possono essere esercitati nell’ambito delle leggi
e degli atti organizzativi che ogni amministrazione pubblica deve
adottare per disciplinare il proprio assetto organizzativo interno.
La questione posta non deve essere risolta a livello personale, per
evidenti controindicazioni che ciò comporterebbe nei rapporti tra
dirigente e direzione aziendale, ma deve trovare una razionale
soluzione nel regolamento aziendale che disciplina l’orario di lavoro,
regolamento che rientra a pieno titolo in quegli atti organizzativi
richiamati dall’articolo 5 e che, in applicazione della vigente normativa
sono soggetti a concertazione con le organizzazioni sindacali.
Occorre pertanto prima di tutto acquisire ed analizzare il regolamento
che l’azienda dovrebbe avere adottato per disciplinare l’orario di lavoro
e verificarne la coerenza rispetto ad alcune norme che disciplinano
l’orario di lavoro del medico ed in particolare l’istituto della pronta
disponibilità.
Tra questi particolare rilievo deve essere attribuito ai seguenti:
il comma 1 dell’articolo 14 del CCNL 2002_2005 che disciplina l‘orario
di lavoro: Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti
assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro,
articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo
alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento
dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi assegnati e ai programmi
da realizzare,
Nel regolamento aziendale deve essere richiamato questo principio,
precisando peraltro che la flessibilità non può e non deve essere
intesa unilateralmente come disponibilità del dirigente ad adattare
il proprio tempo di lavoro alle esigenze organizzative aziendali, ma
reciprocamente come ricerca dell’articolazione dell’orario di lavoro che
realizzi il miglior compromesso possibile tra esigenze organizzative
aziendali ed esigenze personali e familiari del dirigente.
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Il comma 7 dello stesso articolo 14: La presenza del dirigente medico
nei servizi ospedalieri nonché in particolari servizi del territorio
individuati in sede aziendale, deve essere assicurata nell'arco delle 24
ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna
programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione
degli orari e dei turni di guardia. Con l'articolazione del normale orario
di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica
è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che
avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi
ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una
turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
Del comma citato appaiono rilevanti e pertinenti rispetto al quesito
posto il riferimento ad una opportuna programmazione e una
funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia
ed il riferimento alle dodici ore di servizio diurne durante le quali
la presenza medica deve assicurare la copertura delle esigenze
assistenziali, ordinarie e di emergenza, che durante tale periodo si
possono presentare.
l’articolo 17 dello stesso CCNL 2002_2005, articolo che disciplina
l’istituto della pronta disponibilità. Di tale articolo appaiono rilevanti
in particolare i seguenti aspetti:
٧ la pronta disponibilità deve essere assicurata solo nelle unità
operative che devono assicurare un servizio continuo (comma 2),
servizio che deve essere coperto nelle dodici ore diurne attraverso
una opportuna articolazione dei turni di presenza, e nelle ore
notturne attraverso i servizi di guardia e di pronta disponibilità
٧ il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e
festivi (comma 3) ed ha una durata di 12 ore (comma 4).
La lettura congiunta delle richiamate norme contrattuali fa ritenere
che per periodi notturni debbano essere intesi quelli che vanno
dalle ore 20 alle ore 8 del mattino, e non quelli che vanno dalle ore 24
alle ore 6 del mattino, come sembrerebbe far intendere la proposta
formulata al dirigente interessato. Il decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, all’articolo 1, comma 2, lettera d) precisa che per "periodo
notturno": deve intendersi il periodo di almeno sette ore consecutive
comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque.
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Sulla base dei richiamati riferimenti normativi nel regolamento che
disciplina l’orario di lavoro deve essere precisato che i turni di pronta
disponibilità possono essere effettuati esclusivamente nei periodi
notturni e festivi, e deve essere precisato che per periodo notturno si
intende l’intervallo di tempo che inizia alle ore 20 della sera e termina
alle ore 8 del mattino successivo.
Questa interpretazione è peraltro quella che appare correntemente
adottata nei regolamenti aziendali consultati, dei quali si riportato per
opportuna documentazione alcuni esempi.
ASL GROSSETO – TOSCANA
AZIENDA OSPEDALIERA DI LECCO – LOMBARDIA
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AZIENDA OSPEDALIERA DI LEGNANO – LOMBARDIA
L’aspetto giuridicamente rilevante per l’adozione di un regolamento
aziendale coerente con i principi definiti nella normativa contrattuale
in materia di orario di lavoro e di pronta disponibilità, e che trova nel
citato articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
il riferimento indiscutibile, è che per periodo notturno deve intendersi
quello che va dalle ore 20 alle ore 8 del mattino successivo.
Non hanno pertanto fondamento giuridico né razionale turni di pronta
disponibilità nei quali siano interessati sia il periodo diurno (dalle 16
alle 20) sia il periodo notturno (dalle 20 alle 24). Questo deve essere
comunque sancito apportando al regolamento aziendale che disciplina
l’orario di lavoro, o specificamente l’istituto della pronta disponibilità,
quelle integrazioni e modifiche che rendano possibile una applicazione
delle tutele che la legge prevede per la lavoratrice madre in modo
coerente con lo spirito e la finalità della legge stessa.
A tal fine le organizzazioni sindacali aziendali devono chiedere un
incontro urgente con la direzione aziendale, nell’ambito del quale non
sollevare genericamente il problema, ma proporre una concreta
soluzione, suggerendo la formulazione esatta del testo che deve essere
inserito nel regolamento. Ciò è essenziale affinché aspetti delicati e
rilevanti per lo stesso benessere fisico e psichico degli operatori, non
siano lasciati all’arbitrio del direttore di turno, ma rigidamente
disciplinati proprio perché quei poteri di organizzazione che l’articolo
5 del decreto legislativo 30 marzo 2001 conferisce agli organi deputati
alla gestione, siano esercitati, come lo stesso articolo 5 afferma, nel
rispetto sia delle leggi sia dei regolamenti che ogni amministrazione
pubblica deve adottare per disciplinare il proprio assetto organizzativo
interno.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
Articolo 53.
Lavoro notturno
1. divieto di adibire al lavoro notturno fino ad un anno di vita del figlio
È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'
accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un
anno di età del bambino.
2. possibilità di esonero dal lavoro notturno fino a tre anni
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o,
in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario
di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni
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NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI
L’articolazione della presenza del personale in turni di servizio è
materia che da sempre è stata oggetto di attenzione nella normativa
contrattuale che disciplina il rapporto di lavoro. Già nel DPR 25
giugno 1983, n. 348 (il primo contratto di lavoro, di natura
pubblicistica, del personale delle unità sanitarie locali) l’articolo 6,
avente ad oggetto “turni di servizio ed organizzazione del lavoro”,
disponeva:
Allo scopo di accrescere la qualità e la produttività dei servizi,
l'organizzazione del lavoro può essere basata su più turni giornalieri e
deve tendere alla utilizzazione delle strutture nell'arco della settimana
e, in prospettiva, alla copertura delle esigenze di servizio, dove
necessario, anche nell'arco delle 24 ore, mediante opportuno
adeguamento degli organici salva la normativa vigente in materia.
Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti ai sensi dell'articolo
32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 tenendo
conto della necessità di una razionale ed economica distribuzione del
personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri
generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate.
Il personale è tenuto a svolgere la propria attività nell'ambito del
complesso dei presidi, servizi e uffici della unità sanitaria locale, nel
rispetto dei diritti di ciascuna posizione funzionale e profilo
professionale.
L'organizzazione del lavoro deve proporsi di conseguire la presenza
attiva dei medici nei servizi almeno per 12 ore diurne, valorizzando
le funzioni degli aiuti corresponsabili e dei coadiutori.
Per il personale medico pertanto – nei servizi ove ciò è richiesto –
la distribuzione degli operatori deve essere operata su due turni,
comprimendo al massimo il ricorso agli istituti della guardia medica e
della pronta disponibilità.
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NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI
Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo
interdisciplinare delle équipe e la responsabilità di ogni operatore
nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di gestione gli orari ed
i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione, su proposta
del responsabile del servizio o presidio multizonale, previo confronto
con le organizzazioni sindacali interessate.
Nel richiamato articolo 32 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, per
quanto concerne l’articolazione dei turni di servizio si legge “Gli orari
e i turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto delle necessità
di una razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del
personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri
generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate”.
I principi cui deve riferirsi l’organizzazione del lavoro e specificamente
l’articolazione dei turni di servizio richiamati in quel primo contratto
nazionale di lavoro sono riconducibili ai seguenti:
٧ la razionalità (anche attraverso una equa ripartizione dei turni tra
tutti coloro che sono tenuti ad assicurarli );
٧ l’economicità (riducendo al minimo il ricorso ad istituti che
comportano costi, come la guardia e la pronta disponibilità);
٧ il rispetto delle esigenze degli utenti;
٧ il confronto con le organizzazioni sindacali interessate;
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LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO
CCNL 2002_2005
ARTICOLO 14
orario di lavoro dei dirigenti
1. principi di carattere generale
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti
assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo
di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per
correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed
all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e
programmi da realizzare, secondo modalità che devono essere
stabilite dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni
sindacali. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi
tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse
vengono definiti con le procedure di budget con le quali si procede
all'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna
unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione
di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto
contrattualmente è negoziato con le stesse procedure di budget.
Sempre in sede di budget vengono individuati anche gli strumenti
orientati a ridurre le liste di attesa.
2. orario di lavoro settimanale
L'orario di lavoro dei dirigenti è confermato in 38 ore settimanali, al
fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto
dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività
gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e
conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale,
nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. verifica del raggiungimento degli obiettivi di budget
Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio
di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente ai fini dell’analisi
del raggiungimento degli obiettivi di budget per la conseguente
erogazione della retribuzione di risultato.
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LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO
CCNL 2002_2005
ARTICOLO 14
orario di lavoro dei dirigenti
4. ore riservata ad attività non assistenziale
Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici
e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad
attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale,
l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata.
Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale,
non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione.
Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per
particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione
di anno per impieghi come sopra specificati ovvero infine utilizzata
anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta agli otto giorni
l’anno di permesso retribuito per la partecipazione a convegni,
congressi, corsi di aggiornamento facoltativi previsti dall'articolo
23, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996. Tale riserva va resa
in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura
di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera
riduzione dell'orario di lavoro.
5. utilizzo di 30 minuti delle 4 ore settimanali di cui al comma 4
L'azienda, con le procedure di budget, può utilizzare, in forma
cumulata, 30 minuti settimanali delle quattro ore riservate
ad attività non assistenziali, per un totale massimo di n. 26 ore
annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste
di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e
di prevenzione definiti con le medesime procedure.
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CCNL 2002_2005
ARTICOLO 14
orario di lavoro dei dirigenti
6. possibilità di ricorrere alla prestazioni aggiuntive
Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti
quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno
aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo che
la Regione può emanare in questa materia, ed ove ne ricorrano
i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata
l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2 del
CCNL 1998_2001, che prevede la remunerazione dell’impegno
aggiuntivo richiesto come prestazioni aggiuntive in base al
regolamento adottato dall’azienda sulla base di criteri generali che
devono essere stabiliti previa contrattazione con le organizzazioni
sindacali aziendali. La misura della tariffa oraria da erogare per tali
prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali
per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio
dell'attività libero professionale di cui all'articolo 55 comma 2 è
possibile dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
7. presenza continuativa nell’arco delle 24 ore
La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri nonché
in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con
le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco
delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una
opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva
articolazione degli orari e dei turni di guardia. Con l'articolazione
del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio
diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze
ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo
orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve
essere garantita attraverso una turnazione per la copertura
dell'intero arco delle 24 ore.
10. partecipazione ai turni di guardia e pronta disponibilità
Tutti i dirigenti medici, esclusi i direttori di struttura complessa,
indipendentemente dall'esclusività del rapporto di lavoro, sono
tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità.
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CCNL 2002_2005
ARTICOLO 17
Pronta disponibilità
1. definizione di pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata
reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere
il presidio nel tempo stabilito nell'ambito del piano annuale
adottato dall' azienda per gestire l’emergenza urgenza in relazione
alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
2. unità operative ove deve essere assicurata la pronta disponibilità
Sulla base del piano annuale per le emergenze, sono tenuti al
servizio di pronta disponibilità i dirigenti, esclusi quelli di struttura
complessa, in servizio presso unità operative con attività continua
nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze
funzionali. Sempre previa concertazione con le organizzazioni
sindacali aziendali, possono essere individuate altre unità operative
per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno
prevedere il servizio di pronta disponibilità.
3. tipologie e limiti del servizio di pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e
festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia ed
è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima
disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva
può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa.
Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia
è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli
di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno
individuale, solo i dirigenti che non siano titolari di incarico
di struttura complessa.
4. durata dei turni di pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni
di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive.
Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più
di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.
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CCNL 2002_2005
ARTICOLO 17
Pronta disponibilità
5. remunerazione dei turni di pronta disponibilità
La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici
ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata che
comunque non possono essere inferiori a quattro ore l'indennità
è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata
del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata
come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.
6. riposo compensativo per pronta disponibilità nei giorni festivi
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo
spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito
orario settimanale.
7. finanziamento degli oneri sostenuti per la pronta disponibilità
Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo per
il trattamento accessorio legato a particolari condizioni di lavoro.
8. graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva
Le parti concordano che, attenendosi ai criteri generali definiti
dalle Regioni nell’ambito linee di indirizzo che esse possono
emanare per uniformare i comportamenti delle diverse aziende,
sono individuate le modalità per il graduale superamento
della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire
mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale
nei reparti di degenza.
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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
articolo 2
fonti
1. atti organizzativi di carattere generale e principi di riferimento
Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici
di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità
dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive.
Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse,
si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere
di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione
mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso t'istituzione di apposite strutture
per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio,
per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva
dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici
con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
articolo 5
potere di organizzazione
1. finalità per la quale si esplica il potere di organizzazione
Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione
organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui
all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa.
2. ambiti nei quali si esercita il potere di organizzazione
Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi che ogni amministrazione deve adottare per disciplinare il proprio assetto organizzativo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione
dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi
preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore
di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame
congiunto, ove previsti nei contratti nazionali di lavoro. Rientrano,
in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti
la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari
opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro
nell'ambito degli uffici.
3. controllo interno sull’esercizio del potere di organizzazione
Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente
la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi
indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione
di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione
delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
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DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150
Articolo 14
Organismo indipendente di valutazione della performance
1. istituzione dell’organismo indipendente di valutazione (OIV)
Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un
Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. controllo di gestione e controllo strategico
L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, (nucleo di valutazione,
controllo interno di gestione) ed esercita, in piena autonomia,
le attività di cui al comma 4. Esercita altresì l’ attività di
valutazione e controllo strategico che ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, mira
a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte
dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute
nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa
consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli
obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse
umane finanziarie e materiali assegnate nonché nella identificazione
degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per
la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi, e riferisce,
in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico amministrativo.
3. durata in carica dell’OIV
L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita
la Commissione nazionale la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle amministrazioni pubbliche, dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico
dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
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4. funzioni specifiche attribuite all’OIV:
L'Organismo indipendente di valutazione della performance
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed
elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti
organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte
dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche;
c) valida la Relazione sulla performance che le amministrazioni
pubbliche devono redigere ogni anno per dar conto dei risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e ne assicura la
visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi che possono essere erogati
in relazione ai risultati raggiunti, secondo quanto previsto dal
presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministra-zione, nel
rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) sulla base del sistema di misurazione delle perfomance che ogni
amministrazione pubblica è tenuta ad adottare propone all'
organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione
annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi
che possono essere erogati in relazione ai risultati raggiunti;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida,
delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza e all'integrità delle amministrazioni pubbliche;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari
opportunità.
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5. L’indagine annuale sul benessere organizzativo
L'Organismo indipendente di valutazione della performance,
sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione nazionale
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche, cura annualmente la realizzazione di indagini sul
personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere
organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione
nonché la valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del
personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.
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