Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015
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Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015
Alimentare Video comunicazione gennaio-febbraiomarzo 2015 30 marzo 2015 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 1 Video Aggiornamento trimestrale 30 marzo 2015 Argomenti Aggiornamento e novità in materia alimentare (gennaio-febbraio-marzo 2015) Dalle 15,00 alle 16,00 Report «Tavolo Tecnico Agenzia delle DoganeTelematizzazione delle accise» Focus su COMMERCIO AMBULANTE a seguito dell’incontro avuto con il Ministero dello Sviluppo Dalle alle Economico Focus “ULTIME NOVITA’ REGOLAMENTO EUROPEO 1169/2011: ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI” Dalle alle 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 16,00 16,30 16,30 17,30 2 CNA Unione Alimentare Riepilogo normativo gennaio, febbraio, marzo 2015 30 marzo 2015 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 3 Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015 ACQUE MINERALI Produzione e imbottigliamento acque minerali: richieste di autorizzazione ministeriale Nell'ambito dei criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali, in allegato alle domande di riconoscimento, deve essere prodotta una relazione idrogeologica volta a illustrare tutti gli aspetti caratterizzanti la falda acquifera d'origine. In particolare, le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali devono essere corredate dai certificati di almeno quattro analisi chimiche, chimico-fisiche e organolettiche eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati alla sorgente (ovvero alle singole sorgenti se l'acqua proviene da piu' sorgenti, in tale caso, anche alla miscelazione delle singole sorgenti) e dai relativi verbali di prelevamento redatti dall'autorità sanitaria che ha assistito ai prelevamenti stessi. segue 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 4 Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015 ACQUE MINERALI segue Produzione e imbottigliamento acque minerali: richieste di autorizzazione ministeriale Ai fini della verifica del permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua minerale naturale, i titolari di riconoscimento devono inviare, ogni anno, al Ministero della salute, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per ogni acqua minerale riconosciuta, relativa al mantenimento delle caratteristiche proprie delle acque minerali naturali, sulle quali si basa il riconoscimento, unitamente a un'analisi chimica, chimico-fisica e organolettica e a un'analisi microbiologica effettuate nel corso dello stesso anno solare. In vigore dal 23 marzo 2015 Riferimenti: DM Salute del 10 febbraio 2015 pubblicato in GU n. 50 del 2-3-2015 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 5 Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015 REGISTRI SOSTANZE ZUCCHERINE Registri dei produttori, importatori e grossisti di sostanze zuccherine: avviati i registri online Nell'ambito del processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione, anche i registri di carico e scarico vanno verso la dematerializzazione. Si parte con i REGISTRI DELLE SOSTANZE ZUCCHERINE. I produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio “il (prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco almeno 10 % di fruttosio”), anche in soluzione, devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico, nel quale annotare le operazioni (entrate, uscite, utilizzazioni). Per entrate ed uscite si intendono i carichi e gli scarichi di sostanze zuccherine nello stabilimento/deposito (la produzione, le giacenze, i trasferimenti da o ad altro deposito/stabilimento, le introduzioni, le vendite, le perdite). segue 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 6 Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015 REGISTRI SOSTANZE ZUCCHERINE Registri dei produttori, importatori e grossisti di sostanze zuccherine: avviati i registri online Per utilizzazioni si intendono gli scarichi di sostanze zuccherine impiegate nella preparazione di altri prodotti. Le vendite al minuto di sostanze zuccherine effettuate dai grossisti sono annotate sul registro di carico e scarico distinte per operazione, precisando il nominativo e il recapito dell'acquirente. Le registrazioni sono distinte per ogni stabilimento o deposito dell’operatore, identificato da un codice alfanumerico attribuito dagli Uffici territoriali dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (codice ICQRF). Soggetti obbligati alla tenuta del registro delle sostanze zuccherine: - i produttori - gli importatori - i grossisti - gli utilizzatori segue 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 7 Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015 REGISTRI SOSTANZE ZUCCHERINE Registri dei produttori, importatori e grossisti di sostanze zuccherine: avviati i registri online Tra gli utilizzatori sono esclusi quelli che: - commercializzano al dettaglio e/o somministrano al pubblico - producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione - sono artigiani - sono in possesso di un registro di carico e scarico delle materie prime, nel quale sono indicati i carichi e le utilizzazioni delle sostanze zuccherine, tenuto ai sensi di altre disposizioni e vidimato dal competente Ufficio territoriale dell'ICQRF oppure dall'ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio. Nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, il registro è tenuto da chi procede materialmente alla lavorazione segue 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 8 Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015 REGISTRI SOSTANZE ZUCCHERINE Registri dei produttori, importatori e grossisti di sostanze zuccherine: avviati i registri online Fase transitoria - dal 1°marzo al 1°luglio 2015, per i registri delle sostanze zuccherine, sarà possibile passare al formato elettronico, ma è altrettanto concesso continuare con il formato cartaceo; - dal 1°luglio 2015 saranno utilizzabili solo i registri elettronici. Riferimenti: ICQRF - Disposizioni relative alla dematerializzazioni del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 9 Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015 PIANO NAZIONALE SICUREZZA ALIMENTARE "Piano nazionale integrato di sicurezza e qualità alimentare 20152018" Il Ministero della Salute ha approvato il Piano integrato dal 2015 al 2018 (PNI), approccio completo alla sicurezza alimentare (alimenti, sanità e benessere animale, mangimi, sanità delle piante): descrive il Sistema dei controlli ufficiali svolti lungo l'intera filiera alimentare. Tra gli obiettivi strategici: - tutela del consumatore e della leale concorrenza - contrasto alle frodi e agli illeciti a danno dei consumatori e degli operatori anche attraverso il coordinamento tra le diverse autorità - tutela della sicurezza e qualità delle produzioni da agricoltura biologica - tutela della sicurezza e qualità delle Indicazioni Geografiche registrate, anche mediante la protezione "ex officio". Le filiere di maggiore interesse sono: olio d'oliva, latte e derivati, molluschi bivalvi, miele ed altri prodotti dell'alveare. 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 10 Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015 SOA Sottoprodotti di origine animale (SOA): dal 23 febbraio si applicano le nuove disposizioni UE Le nuove disposizioni comunitarie relative ai sottoprodotti di origine animale (SOA) sono applicabili dal 23 febbraio 2015. Tra le novità che entreranno in vigore: - nuove definizioni per "prodotti intermedi", campioni commerciali" e "impianti di trasformazione"; - deroghe applicabili alla raccolta/smaltimento di piccole quantità di materiali; - aggiornate le norme di immissione sul mercato di fertilizzanti organici e ammendanti; - riviste alcune prescrizioni specifiche, come quelle relative all'importazione di sangue e plasma; - sostituiti due modelli di certificati sanitari. Disposizioni transitorie: ammesse all'importazione nell'UE le partite accompagnate da un modello di certificato sanitario conforme alle norme previgenti, purchè sia compilato prima del 27 luglio 2015. Regolamento 2015/9/UE pubblicato in GUUE serie L, n. 3 del 7/1/2015 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 11 Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015 Organismi geneticamente modificati Il Consiglio di Stato conferma il divieto di OGM sui terreni nazionali Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un produttore contro il decreto nazionale che vieta le coltivazioni OGM in Italia. La norma comunitaria vigente sugli OGM (Reg. 1829/2003) prevede che, qualora prodotti autorizzati possano comunque comportare un grave rischio per la salute, gli Stati membri possono adottare misure cautelari provvisorie che rimangono in vigore fino all'adozione delle misure comunitarie. Pertanto, conclude il Consiglio di Stato, "Deve ritenersi che il mantenimento della coltura del mais MON 810, senza adeguate misure di gestione, non tuteli a sufficienza l'ambiente e la biodiversità, così da imporre l'adozione della misura di emergenza contestata dall'appellante. Tutte le censure dedotte dall'appellante si sono dimostrate pertanto infondate." Riferimenti: Sentenza Consiglio di Stato n. 605 del 6/2/2015 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 12 Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015 Organismi geneticamente modificati Gli Stati membri dell’UE sono liberi di vietare le coltivazioni di OGM La direttiva 2001/18/CE costituisce un quadro giuridico completo per l'autorizzazione degli organismi geneticamente modificati (OGM), pienamente applicabile agli OGM da utilizzare nell'Unione ai fini della coltivazione come sementi o altri materiali di moltiplicazione delle piante. Dal 2 aprile 2015 al 3 ottobre 2015, uno Stato membro può richiedere di adeguare l'ambito geografico di una notifica/domanda presentata, o di un'autorizzazione concessa, a norma della presente direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003 anteriormente al 2 aprile 2015. Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di adeguare l'ambito geografico dell'autorizzazione scritta o dell'autorizzazione in modo che tutto il territorio venga escluso dalla coltivazione. 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 13 Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015 Organismi geneticamente modificati Gli Stati membri dell’UE sono liberi di vietare le coltivazioni di OGM Tale richiesta deve essere comunicata alla Commissione al più tardi entro 45 giorni dalla trasmissione della relazione di valutazione effettuata a norma della presente direttiva oppure dal ricevimento del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della Commissione, il notificante/richiedente può adeguare o confermare l'ambito geografico della sua notifica/domanda iniziale. A decorrere dal 3 aprile 2017, gli Stati membri in cui sono coltivati OGM adottano i provvedimenti necessari nelle zone di frontiera del loro territorio al fine di evitare eventuali contaminazioni transfrontaliere in Stati membri limitrofi in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, a meno che tali provvedimenti non siano superflui alla luce delle particolari condizioni geografiche. Direttiva 2015/412/UE pubblicata in GUUE serie L, n. 68 del 13/03/2015 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 14 Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015 ETICHETTATURA CARNI BOVINE Approvato il decreto sull'etichettatura bovina volontaria Il Mipaaf ha approvato le nuove indicazioni e modalità applicative del Reg. 1760/2000 relativo all' etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Tra le nuove disposizioni evidenziamo: - la necessità di tenere aggiornato un disciplinare produttivo da mostrare in caso di richiesta di informazioni sulla carne bovina (sistema di allevamento, razza e tipo genetico, tipologia alimentazione, trattamenti terapeutici e periodo di sospensione degli stessi, benessere animale, periodo di frollatura…); - i disciplinari possono essere proposti anche da singoli, e non solo da organizzazioni dei produttori, nel rispetto delle procedure e verifiche da seguire; - le informazioni volontarie diverse da quelle contenute nel disciplinare di produzione, possono essere escluse dal disciplinare, purché veritiere ai sensi della normativa orizzontale europea (Reg. 1169/2011/UE). 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 15 Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015 ETICHETTATURA CARNI BOVINE Approvato il decreto sull'etichettatura bovina volontaria Per le informazioni volontarie desumibili dalla documentazione ufficiale, gli operatori devono predisporre una Banca Dati informatica (da aggiornare ogni settimana e obbligo di conservazione almeno per un anno), che dovrà contenere: - elenco aziende allevamento e numero iscrizione anagrafe nazionale allevamenti - elenco animali e numero identificazione - elenco macelli e codice univoco identificazione - elenco laboratori di sezionamento e codice univoco identificazione - lotti commerciali - esercizi di vendita - scarico singoli animali e lotti Nel caso di organizzazioni che intendano adottare un disciplinare di etichettatura facoltativa, di queste non possono far parte coloro che sono stati sanzionati per reati legati all'uso di sostanze vietate o per reati legati al mancato rispetto delle norme sul benessere animale. Decreto Mipaaf n. 876 del 16/01/2015 (in attesa di pubblicazione in GU) 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 16 Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015 ETICHETTATURA CARNI BOVINE Nuove disposizioni sull'etichettatura delle carni bovine Il sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine stabilisce che, in qualsiasi momento della commercializzazione, l'etichetta deve essere posta in maniera tale da non consentirne la riutilizzazione. Il sistema di registrazione delle carni bovine prevede, per ciascuna delle varie fasi di produzione e di vendita, un sistema di identificazione e di registrazione obbligatorio applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati; tale sistema di registrazione deve contenere l'indicazione dell'arrivo e della partenza degli animali, delle carcasse e/o dei tagli. Le informazioni obbligatorie devono essere riportate in forma chiara e leggibile (anche mediante codice a barre o codice alfanumerico attribuito all'impianto di macellazione e/o al laboratorio di sezionamento) sia per le carni preconfezionate in un laboratorio di sezionamento o preincartate nell'esercizio di vendita, sia per la carne venduta al taglio nell'esercizio di vendita stesso. 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 17 Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015 ETICHETTATURA CARNI BOVINE Nuove disposizioni sull'etichettatura delle carni bovine L'operatore alimentare, oltre alle informazioni obbligatorie, può aggiungere informazioni facoltative, purchè ne sia fornita prova di veridicità, mettendo a disposizione una banca dati dalla quale sia possibile risalire ai codici di rintracciabilità riportati sulla documentazione ufficiale e inserita nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe bovina. In caso di lotti di carne bovina con codici o numeri di rintracciabilità diversi, da quelli contenuti nella BDN, gli operatori o le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono mettere a disposizione tutti i codici di rintracciabilità delle carni che costituiscono il lotto. 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 18 Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015 ETICHETTATURA CARNI BOVINE Nuove disposizioni sull'etichettatura delle carni bovine Le informazioni facoltative, desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale, possono riguardare: - il sistema di allevamento - la razione alimentare - la tipologia di alimentazione - i trattamenti terapeutici e l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici - il benessere animale - la razza o il lido genetico - il periodo di frollatura delle carni In vigore dal 10 marzo 2015 D.M Salute 16 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 56 del 9 marzo 2015 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 19 Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015 IMPORT/EXPORT ALIMENTI Domande dal Parlamento Europeo alla Commissione: accordi commerciali internazionali Tra i vari argomenti che il Parlamento europeo ha posto all’attenzione della Commissione, compare anche il Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), con particolare enfasi posta all'accordo commerciale europeo dell'UE con il Canada (CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement). Nel quadro dei negoziati TTIP in corso, questo tema potrebbe essere gestito entro l'accordo commerciale (CETA) tra l'Unione europea e il Canada. 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 20 Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015 ETICHETTATURA ALIMENTI Domande dal Parlamento Europeo alla Commissione: dichiarazione della presenza dei grassi trans negli alimenti L'indicazione della presenza dei grassi trans negli alimenti, non compresa tra quelle obbligatorie, è stata sottoposta nei mesi scorsi ad una consultazione pubblica. Il REG. 1169/2011 sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, attribuisce alla Commissione il compito di presentare un rapporto sulla presenza di grassi con grassi trans. La normativa attuale contiene riferimenti nutrizionali obbligatori e volontari, ma i grassi trans non sono tra questi; in altre parole è vietato dichiarare la presenza e il contenuto di acidi grassi trans sulle confezioni. Il Parlamento UE chiede chiarimenti alla Commissione, in merito agli esiti della consultazione pubblica sui grassi transgenici. 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 21 Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015 ETICHETTATURA ALIMENTI Indicazioni Ministero della Salute: informazioni sulla presenza di allergeni in cibi venduti sfusi o somministrati In tema di informazioni sugli alimenti, la segnalazione della presenza di allergeni, è dettata sia da disposizioni comunitarie che da provvedimenti nazionali: - per gli alimenti preconfezionati, le modalità di segnalare la presenza di allergeni in etichetta, sono fornite nel Regolamento 1169/2011 relativo all'etichettatura degli alimenti; - per quanto riguarda gli alimenti venduti sfusi, o incartati su richiesta del cliente o somministrati, le modalità di segnalazione degli allergeni sono rimandate alle competenze sanitarie nazionali degli stati membri. 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 22 Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015 ETICHETTATURA ALIMENTI Indicazioni Ministero della Salute: informazioni sulla presenza di allergeni in cibi venduti sfusi o somministrati In particolare, la segnalazione di allergeni negli alimenti venduti sfusi o somministrati, coinvolge gli operatori che producono cibi pronti per il consumo all'interno di una determinata struttura come ad esempio: - il ristorante - il bar con annessa attività di ristorazione - mensa, ospedali, scuole - attività di catering Tali informazioni devono essere riportate in forma scritta sui: - menù appositi registri o cartelli qualsiasi altro sistema equivalente anche tecnologico da tenere bene in vista. Riferimenti: Circolare Ministero della Salute del 6 febbraio 2015 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 23 Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015 ETICHETTATURA ALIMENTI Origine e provenienza Nel Regolamento 1169/2011 era prevista l'emanazione di apposite norme per l'indicazione di origine e/o provenienza degli alimenti. Su questo tema il Mipaaf ha raccolto i dati della consultazione pubblica condotta in Italia nei mesi scorsi, li ha inviati alla Commissione UE, la quale ha raccolto le consultazioni dei 28 stati membri. Tali localizzazioni in etichetta riguardavano diversi prodotti: - il latte - il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari - gli alimenti non trasformati - i prodotti a base di un unico ingrediente - gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 24 Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015 ETICHETTATURA ALIMENTI Origine e provenienza Dalle consultazioni pubbliche è emerso che il 90% dei consumatori preferisce conoscere origine e provenienza degli alimenti e dei loro ingredienti primari. Anche la maggior parte degli eurodeputati sembra siano favorevoli ad un'etichettatura chiara dell'origine della carne e di altri prodotti negli alimenti trasformati. Secondo alcuni eurodeputati sarebbe necessario provvedere ad una analisi di impatto più approfondita, visto che sono state avanzate diverse ipotesi, a seconda degli studi di riferimento. Ed in particolare, bisognerebbe far riferimento alle aziende che già etichettano l'origine sulla base di regimi volontari. Sono stati presentati diversi emendamenti, ma nonostante i vari pareri, la Commissione ha il diritto esclusivo di proporre una normativa al riguardo, mentre il Parlamento può soltanto fare pressioni. Rimaniamo in attesa dei risultati. 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 25 Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015 ETICHETTATURA ALIMENTI Circolare Mise sulle sanzioni applicabili Dal 13 dicembre 2014 il Regolamento 1169/2011/UE ha definitivamente acquisito vigenza ed esplica i suoi affetti anche sulle norme nazionali. In particolare, il Dlgs 109/1992 verrà in buona parte modificato, in recepimento delle novità introdotte dalla norma comunitaria. In tema di sanzioni, il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato, per gli operatori alimentari e gli incaricati dei controlli, una circolare che chiarisce il raccordo tra le disposizioni del regolamento dell'Unione e quelle del D.Lgs. 109/1992 sulla base di una tabella di concordanza. Lo stesso ministero precisa che le sanzioni sono applicabili solo a ciò che è contenuto nella nostra normativa nazionale ed è stato confermato nella norma di rango superiore, oppure non è stato affrontato dalla norma UE (come il lotto o gli sfusi). Riferimenti: Nota Mise n. 0031077 del 6 marzo 2015 pubblicata sul sito web del Mise 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 26 CNA Unione Alimentare Tavolo tecnico Agenzia delle Dogane 12/03/2015 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 27 Tavolo Tecnico Agenzia delle Dogane PROGETTO RE.TE. “Telematizzazione delle accise” Data riunione: 12/03/2015 Dal 26/11/2014 è disponibile il software REG.TEL. disponibile per le accise telematiche, ad eccezione di piccoli produttori vitivinicoli che inviano solo i dati delle esportazioni/importazioni in sospensione d’accise. Se un operatore economico aderisce alla fase sperimentale del servizio RE.TE. può iniziare a provare il software, e deve: - passare totalmente al telematico; - i registri accise non saranno più cartacei, ma solo telematici; - i registri carico/scarico saranno conservati in cloud presso l’Ag.Dogane (cioè saranno salvati e archiviati nei server dell’agenzia); - tutta la contabilità delle accise (giacenza contabile a fine giornata, giacenze settimanali, giacenze mensili) sarà online e gli operatori dovranno inviare le giacenze e le movimentazioni OGNI GIORNO LAVORATIVO (quelle dei giorni festivi, vanno inviate il primo giorno lavorativo successivo). 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 28 Tavolo Tecnico Agenzia delle Dogane Progetto RE.TE. “Telematizzazione accise” PROGETTO RE.TE. “Telematizzazione delle accise” CONTROLLI A febbraio è stato realizzato il SUVAccise un software per i controlli e le verifiche della contabilità accise in remoto. Il SUVAccise collega il verificatore (ispettore doganale, guardia di finanza) con l’operatore economico: quando richiesto l’operatore deve inviare i dati entro 24 ore dallo stesso giorno della verifica. Cosa bisogna inviare: - le giacenze contabili; - le movimentazioni della giornata d’ispezione. La conclusione del procedimento di verifica avviene con l’invio da parte dell’operatore economico all’Ag.Dogane del documento VDP (valore V, campo “tipo richiesta”) tale documento, dal momento che viene inviato, non è più modificabile, cioè il tracciato VDP dotato di protezione di sicurezza lo rende immodificabile. 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 29 Tavolo Tecnico Agenzia delle Dogane Progetto RE.TE. “Telematizzazione accise” PROGETTO RE.TE. “Telematizzazione delle accise” TELEMATIZZAZIONE ACCISE Sono state aggiornate le funzionalità del motore di ricerca dei dati nelle linee di lavoro “Prodotti alcolici” e “Prodotti energetici”. Il layout dei registri telematici online è visibile contemporaneamente - Dall’operatore economico - Dalla Guardia di finanza - Dall’Agenzia delle dogane Il D.lgs. 504/1995 e il DM 55/2000 stabiliscono, per ogni famiglia di prodotti, le quantità ammesse come cali di trasporto o eccedenze (margini in + o in – che consentono di evitare le sanzioni per incongruenze tra ciò che è stato dichiarato e ciò che è fisicamente presente). 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 30 Tavolo Tecnico Agenzia delle Dogane Progetto RE.TE. “Telematizzazione accise” PROGETTO RE.TE. “Telematizzazione delle accise” CHI può aderire al progetto RE.TE Solo gli operatori economici con CODICE ACCISA (e non quelli con il solo codice ditta) possono aderire alla fase sperimentale del progetto RE.TE. Operatori economici con codice accisa: depositi di alcoli, depositi di prodotti alcolici intermedi, produttori di vini, produttori di birra, produttori di benvande spiritose, produttori di alcool, depositi di carburanti, raffinerie, depositi di oli combustibili, titolari di impianti di produzione di energia da fotovoltaico superiori a 20kW. DAL 1°OTTOBRE 2015 RE.TE sarà disponibile in ambiente reale per tutti E la sua obbligatorietà scatterà dalla data che verrà stabilita nel Tavolo tecnico del 9 e 10 luglio prossimo. 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 31 Tavolo Tecnico Agenzia delle Dogane PROGETTO RE.TE. “Telematizzazione delle accise” GESTIONE INFORMATICA DEI CONTI DI GARANZIA Tutti i prodotti che devono circolare in sospensione di accisa (accise non ancora pagate), possono circolare solo se sono “coperte” economicamente da una fidejussione. Nel 2014 è stata realizzata anche la digitalizzazione dei conti di garanzia telematici, avviata con l’inizializzazione dei conti telematici. Gli speditori dovranno inserire nell’e-AD (documento che deve accompagnare i prodotti in sospensione di accise) un codice conto, che farà capire la presenza della copertura economica, e i dati dei seguenti operatori: - depositario - proprietario La fidejussione per la circolazione dovrà essere sottoscritta e ripartita tra questi 4 operatori - destinatario - trasportatore Conto di garanzia telematico: fase sperimentale iniziata il 16 marzo 2015 - a regime, passaggio al telematico obbligatorio per tutti, dal 01/01/2016. 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 32 Tavolo Tecnico Agenzia delle Dogane PROGETTO RE.TE. “Telematizzazione delle accise” OSSERVAZIONI ASSOCIAZIONI 1°problema Gli invii giornalieri delle giacenze sono un adempimento dispendioso, quindi è stato chiesto di semplificare l’adempimento, consentendo, ai piccoli operatori di fare invii settimanali. 2°problema Servono maggiori agevolazioni per sostenere le imprese nella migrazione dal cartaceo al digitale e al telematico. 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 33 Tavolo Tecnico Agenzia delle Dogane PROGETTO RE.TE. “Telematizzazione delle accise” PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE Prima semplificazione: gli operatori che aderiscono al progetto RE.TE potrebbero vedere ridotta la cauzione da versare per i depositi in sospensione di accise (depositi fiscali). A Bruxelles è stato richiesto alla Commissione UE di creare un data base centralizzato delle aliquote accisa di tutti gli stati membri, banca dati particolarmente utile per gli spedizionieri che si vedono bloccate numerose garanzie. Seconda semplificazione: Paradigma ONCE Le imprese potranno inviare le informazioni una sola volta e le istituzioni (nazionali e comunitarie) attiveranno un solo controllo, attingendo tutte le informazioni già presenti nelle banche dati istituzionali 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 34 CNA Unione Alimentare Fine prima parte 30 marzo 2015 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 35 Alimentare Commercio su area pubblica Accordo Statoregioni per le liberalizzazioni- 30 marzo 2015 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 36 Direttiva servizi –Dlgs 59/2010- Nelle ipotesi in cui il numero dei titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni legate alla scarsità delle risorse naturali o per capacità tecniche, le autorità procedono alla selezione tra candidati potenziali Il settore del commercio su area pubblica, data la limitatezza delle aree disponibili rispetto alla potenziale domanda rientra a pieno titolo nelle dinamiche di selezione previste dalle direttiva servizi 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 37 Direttiva servizi –Dlgs 59/2010Art. 70 del D.LGS. 59/2010: disposizioni relative all'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche regolamentata a livello nazionale dal D.Lgs 114/98 viene ribadito che in sede di Conferenza unificata, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del dlgs 59/10 (divieto di proroga del rinnovo automatico delle concessioni), dovranno essere individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie. 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 38 Durata concessioni Con l’entrata in vigore del Dlgs 59/2010 si è reso necessario individuare nuovi criteri conformi ai principi comunitari, senza discriminazioni legate alla forma giuridica dell’impresa, per la concessione di posteggi per il commercio su area pubblica; nel decreto, veniva poi individuata come sede per individuarli, la Conferenza unificata (Stato- Enti Locali). In data 5/7/2012 la conferenza ha sancito l’intesa che ha indicato che le concessioni per l’esercizio del commercio su area pubblica dovranno avere una durata che consenta l’ammortamento degli investimenti e cioè non potranno essere inferiori ai 9 anni e superiori ai 12 anni. 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 39 Criteri di priorità Nelle procedure di selezione, l’intesa individua criteri di priorità che andranno applicati in caso di pluralità di domande concorrenti: maggiore professionalità acquisita nell’esercizio del commercio su area pubblica; la professionalità è valutata in base all’anzianità d’impresa riscontrabile dell’iscrizione al registro imprese, che in fase di prima applicazione dovrà avere un peso del 40% sul punteggio complessivo; per le concessioni di posteggi nei centri storici o in area con valore storico oltre al criterio di cui sopra, comporterà un maggior punteggio l’impegno da parte del commerciante di rendere compatibile la struttura del suo lavoro all’ambiente circostante. Verrà attribuito un ulteriore punteggio, a coloro che non essendo obbligati dalla loro legge regionale o provinciale alla presentazione del DURC, produrranno lo stesso il documento o un altro certificato di regolarità contributiva, fiscale e previdenziale. 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 40 FIERE In caso di procedure di selezione a cadenza prestabilita, fino al 7/5/2017 si applicherà il criterio di priorità dell’esperienza connessa al maggior numero di presenze nelle stessa fiera. Dall’8/5/2017 si applicherà il criterio dell’anzianità acquisita nello stesso posteggio. Il comune garantirà per 12 anni allo stesso operatore la partecipazione alla fiera, anche se il relativo bando è a cadenza annuale. 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 41 Disposizioni transitorie Al fine di evitare disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni sono scadute prima dell’entrata in vigore del Dlgs 59/2010 e cioè l’8/5/2010, sono state stabilite queste disposizioni: -le concessioni scadute e rinnovate dopo l’entrata in vigore del dlgs 59/2010 (8/5/2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data e cioè fino al 7/5/2017; -le concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’intesta Stato- regioni (5/7/2012) e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al 4/7/2017; -le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del dlgs 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente, restano efficaci fino alla naturale scadenza. 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 42 Disposizioni transitorie Dopo tale periodo transitorio, alle selezioni per la concessione di posteggi per il commercio su area pubblica, saranno applicati i criteri indicati dal documento di attuazione e almeno 90 giorni prima della selezione stessa sarà fatta pubblicità con avvisi pubblici, anche presso gli uffici comunali o provinciali. 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 43 Tavolo tecnico 29/1/2015 Lo schema di accordo MISE- regioni che dovrà essere approvato in sede di conferenza unificata comporterà l’applicazione dei principi e dei criteri già previsti per il commercio su area pubblica, come da intesa 5/7/2012, anche alle Attività artigianali Somministrazione alimenti e bevande Rivendite quotidiani e periodici 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 44 Tavolo tecnico 29/1/2015 In caso di titoli autorizzativi disponibili per una determinata attività di servizi limitati per via delle scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali al fine di potenziare la libera concorrenza Queste rigide previsioni possono essere derogate applicando i in via analogica i principi previsti dall’intesa 5/7/2012 che predispone una disciplina transitoria favorevole da applicare alle concessioni in essere 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 45 Tavolo tecnico 29/1/2015 In caso contrario, se non si volesse estendere la disciplina di cui all’intesa del 5/7/2012 alle attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di rivendita quotidiani , il rinnovo delle relative concessioni e autorizzazioni non godrebbe del regime derogatorio agevolato e pertanto si applicherebbero i criteri di cui all’art. 16 dlgs 59/2010 e cioè libera concorrenza senza accordare privilegi agli operatori uscenti 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 46 Alimentare Video comunicazione gennaio-febbraiomarzo 2015 30 marzo 2015 30 marzo 2015_ Videocomunicazione_CNA_Unione Alimentare 47