Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015

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Disposizioni di rilievo: gennaio, febbraio, marzo 2015
Alimentare
Video
comunicazione
gennaio-febbraiomarzo
2015
30 marzo 2015
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Video Aggiornamento trimestrale
30 marzo 2015
Argomenti
Aggiornamento e novità in materia alimentare
(gennaio-febbraio-marzo 2015)
Dalle 15,00
alle 16,00
Report «Tavolo Tecnico Agenzia delle DoganeTelematizzazione delle accise»
Focus su COMMERCIO AMBULANTE a seguito
dell’incontro avuto con il Ministero dello Sviluppo Dalle
alle
Economico
Focus “ULTIME NOVITA’ REGOLAMENTO EUROPEO
1169/2011: ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI” Dalle
alle
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16,00
16,30
16,30
17,30
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CNA Unione Alimentare
Riepilogo
normativo
gennaio, febbraio,
marzo
2015
30 marzo 2015
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ACQUE MINERALI
Produzione e imbottigliamento acque minerali: richieste di
autorizzazione ministeriale
Nell'ambito dei criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque
minerali naturali, in allegato alle domande di riconoscimento, deve essere
prodotta una relazione idrogeologica volta a illustrare tutti gli aspetti
caratterizzanti la falda acquifera d'origine.
In particolare, le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali
devono essere corredate dai certificati di almeno quattro analisi chimiche,
chimico-fisiche e organolettiche eseguite nelle quattro stagioni su
campioni prelevati alla sorgente (ovvero alle singole sorgenti se l'acqua
proviene da piu' sorgenti, in tale caso, anche alla miscelazione delle
singole sorgenti) e dai relativi verbali di prelevamento redatti dall'autorità
sanitaria che ha assistito ai prelevamenti stessi.
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ACQUE MINERALI
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Produzione e imbottigliamento acque minerali: richieste di
autorizzazione ministeriale
Ai fini della verifica del permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua
minerale naturale, i titolari di riconoscimento devono inviare, ogni
anno, al Ministero della salute, una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà per ogni acqua minerale riconosciuta, relativa al mantenimento
delle caratteristiche proprie delle acque minerali naturali, sulle quali si
basa il riconoscimento, unitamente a un'analisi chimica, chimico-fisica e
organolettica e a un'analisi microbiologica effettuate nel corso dello stesso
anno solare.
In vigore dal 23 marzo 2015
Riferimenti: DM Salute del 10 febbraio 2015 pubblicato in GU n. 50 del 2-3-2015
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REGISTRI SOSTANZE ZUCCHERINE
Registri dei produttori, importatori e grossisti di sostanze
zuccherine: avviati i registri online
Nell'ambito del processo di digitalizzazione della Pubblica
amministrazione, anche i registri di carico e scarico vanno verso la
dematerializzazione. Si parte con i REGISTRI DELLE SOSTANZE
ZUCCHERINE.
I produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero
a velo, di glucosio e di isoglucosio “il (prodotto ottenuto a partire da
glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco
almeno 10 % di fruttosio”), anche in soluzione, devono tenere aggiornato
un registro di carico e scarico, nel quale annotare le operazioni (entrate,
uscite, utilizzazioni).
Per entrate ed uscite si intendono i carichi e gli scarichi di sostanze
zuccherine nello stabilimento/deposito (la produzione, le giacenze, i
trasferimenti da o ad altro deposito/stabilimento, le introduzioni, le vendite,
le perdite).
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REGISTRI SOSTANZE ZUCCHERINE
Registri dei produttori, importatori e grossisti di sostanze
zuccherine: avviati i registri online
Per utilizzazioni si intendono gli scarichi di sostanze zuccherine impiegate
nella preparazione di altri prodotti.
Le vendite al minuto di sostanze zuccherine effettuate dai grossisti sono
annotate sul registro di carico e scarico distinte per operazione,
precisando il nominativo e il recapito dell'acquirente.
Le registrazioni sono distinte per ogni stabilimento o deposito
dell’operatore, identificato da un codice alfanumerico attribuito dagli Uffici
territoriali dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (codice ICQRF).
Soggetti obbligati alla tenuta del registro delle sostanze zuccherine:
- i produttori
- gli importatori
- i grossisti
- gli utilizzatori
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REGISTRI SOSTANZE ZUCCHERINE
Registri dei produttori, importatori e grossisti di sostanze
zuccherine: avviati i registri online
Tra gli utilizzatori sono esclusi quelli che:
- commercializzano al dettaglio e/o somministrano al pubblico
- producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di
somministrazione
- sono artigiani
- sono in possesso di un registro di carico e scarico delle materie prime,
nel quale sono indicati i carichi e le utilizzazioni delle sostanze zuccherine,
tenuto ai sensi di altre disposizioni e vidimato dal competente Ufficio
territoriale dell'ICQRF oppure dall'ufficio dell'Agenzia delle Dogane
competente per territorio.
Nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, il registro è tenuto da chi
procede materialmente alla lavorazione
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REGISTRI SOSTANZE ZUCCHERINE
Registri dei produttori, importatori e grossisti di sostanze
zuccherine: avviati i registri online
Fase transitoria
- dal 1°marzo al 1°luglio 2015, per i registri delle sostanze zuccherine,
sarà possibile passare al formato elettronico, ma è altrettanto concesso
continuare con il formato cartaceo;
- dal 1°luglio 2015 saranno utilizzabili solo i registri elettronici.
Riferimenti: ICQRF - Disposizioni relative alla dematerializzazioni del registro di
carico e scarico delle sostanze zuccherine ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 8, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n.116
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PIANO NAZIONALE SICUREZZA ALIMENTARE
"Piano nazionale integrato di sicurezza e qualità alimentare 20152018"
Il Ministero della Salute ha approvato il Piano integrato dal 2015 al 2018
(PNI), approccio completo alla sicurezza alimentare (alimenti, sanità e
benessere animale, mangimi, sanità delle piante): descrive il Sistema
dei controlli ufficiali svolti lungo l'intera filiera alimentare.
Tra gli obiettivi strategici:
- tutela del consumatore e della leale concorrenza
- contrasto alle frodi e agli illeciti a danno dei consumatori e degli
operatori anche attraverso il coordinamento tra le diverse autorità
- tutela della sicurezza e qualità delle produzioni da agricoltura biologica
- tutela della sicurezza e qualità delle Indicazioni Geografiche registrate,
anche mediante la protezione "ex officio".
Le filiere di maggiore interesse sono: olio d'oliva, latte e derivati,
molluschi bivalvi, miele ed altri prodotti dell'alveare.
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SOA
Sottoprodotti di origine animale (SOA): dal 23 febbraio si applicano le
nuove disposizioni UE
Le nuove disposizioni comunitarie relative ai sottoprodotti di origine animale
(SOA) sono applicabili dal 23 febbraio 2015.
Tra le novità che entreranno in vigore:
- nuove definizioni per "prodotti intermedi", campioni commerciali" e "impianti
di trasformazione";
- deroghe applicabili alla raccolta/smaltimento di piccole quantità di materiali;
- aggiornate le norme di immissione sul mercato di fertilizzanti organici e
ammendanti;
- riviste alcune prescrizioni specifiche, come quelle relative all'importazione
di sangue e plasma;
- sostituiti due modelli di certificati sanitari.
Disposizioni transitorie: ammesse all'importazione nell'UE le partite
accompagnate da un modello di certificato sanitario conforme alle norme
previgenti, purchè sia compilato prima del 27 luglio 2015.
Regolamento 2015/9/UE pubblicato in GUUE serie L, n. 3 del 7/1/2015
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Organismi geneticamente modificati
Il Consiglio di Stato conferma il divieto di OGM sui terreni nazionali
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un produttore contro il decreto
nazionale che vieta le coltivazioni OGM in Italia.
La norma comunitaria vigente sugli OGM (Reg. 1829/2003) prevede che,
qualora prodotti autorizzati possano comunque comportare un grave rischio
per la salute, gli Stati membri possono adottare misure cautelari provvisorie
che rimangono in vigore fino all'adozione delle misure comunitarie.
Pertanto, conclude il Consiglio di Stato, "Deve ritenersi che il mantenimento
della coltura del mais MON 810, senza adeguate misure di gestione, non
tuteli a sufficienza l'ambiente e la biodiversità, così da imporre l'adozione
della misura di emergenza contestata dall'appellante. Tutte le censure
dedotte dall'appellante si sono dimostrate pertanto infondate."
Riferimenti: Sentenza Consiglio di Stato n. 605 del 6/2/2015
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Organismi geneticamente modificati
Gli Stati membri dell’UE sono liberi di vietare le coltivazioni di OGM
La direttiva 2001/18/CE costituisce un quadro giuridico completo per
l'autorizzazione degli organismi geneticamente modificati (OGM),
pienamente applicabile agli OGM da utilizzare nell'Unione ai fini della
coltivazione come sementi o altri materiali di moltiplicazione delle piante.
Dal 2 aprile 2015 al 3 ottobre 2015, uno Stato membro può richiedere di
adeguare l'ambito geografico di una notifica/domanda presentata, o di
un'autorizzazione concessa, a norma della presente direttiva o del
regolamento (CE) n. 1829/2003 anteriormente al 2 aprile 2015.
Nel corso della procedura di autorizzazione di un determinato OGM o del
rinnovo dell'autorizzazione, uno Stato membro può richiedere di adeguare
l'ambito geografico dell'autorizzazione scritta o dell'autorizzazione in modo
che tutto il territorio venga escluso dalla coltivazione.
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Organismi geneticamente modificati
Gli Stati membri dell’UE sono liberi di vietare le coltivazioni di OGM
Tale richiesta deve essere comunicata alla Commissione al più tardi entro 45
giorni dalla trasmissione della relazione di valutazione effettuata a norma
della presente direttiva oppure dal ricevimento del parere dell'Autorità
europea per la sicurezza alimentare. Entro 30 giorni dalla presentazione
della richiesta da parte della Commissione, il notificante/richiedente può
adeguare o confermare l'ambito geografico della sua notifica/domanda
iniziale.
A decorrere dal 3 aprile 2017, gli Stati membri in cui sono coltivati OGM
adottano i provvedimenti necessari nelle zone di frontiera del loro territorio al
fine di evitare eventuali contaminazioni transfrontaliere in Stati membri
limitrofi in cui la coltivazione di tali OGM è vietata, a meno che tali
provvedimenti non siano superflui alla luce delle particolari condizioni
geografiche.
Direttiva 2015/412/UE pubblicata in GUUE serie L, n. 68 del 13/03/2015
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ETICHETTATURA CARNI BOVINE
Approvato il decreto sull'etichettatura bovina volontaria
Il Mipaaf ha approvato le nuove indicazioni e modalità applicative del Reg.
1760/2000 relativo all' etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di
carni bovine.
Tra le nuove disposizioni evidenziamo:
- la necessità di tenere aggiornato un disciplinare produttivo da mostrare in
caso di richiesta di informazioni sulla carne bovina (sistema di allevamento,
razza e tipo genetico, tipologia alimentazione, trattamenti terapeutici e
periodo di sospensione degli stessi, benessere animale, periodo di
frollatura…);
- i disciplinari possono essere proposti anche da singoli, e non solo da
organizzazioni dei produttori, nel rispetto delle procedure e verifiche da
seguire;
- le informazioni volontarie diverse da quelle contenute nel disciplinare di
produzione, possono essere escluse dal disciplinare, purché veritiere ai
sensi della normativa orizzontale europea (Reg. 1169/2011/UE).
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ETICHETTATURA CARNI BOVINE
Approvato il decreto sull'etichettatura bovina volontaria
Per le informazioni volontarie desumibili dalla documentazione ufficiale, gli
operatori devono predisporre una Banca Dati informatica (da aggiornare
ogni settimana e obbligo di conservazione almeno per un anno), che dovrà
contenere:
- elenco aziende allevamento e numero iscrizione anagrafe nazionale
allevamenti
- elenco animali e numero identificazione
- elenco macelli e codice univoco identificazione
- elenco laboratori di sezionamento e codice univoco identificazione
- lotti commerciali
- esercizi di vendita
- scarico singoli animali e lotti
Nel caso di organizzazioni che intendano adottare un disciplinare di etichettatura facoltativa, di
queste non possono far parte coloro che sono stati sanzionati per reati legati all'uso di sostanze
vietate o per reati legati al mancato rispetto delle norme sul benessere animale.
Decreto Mipaaf n. 876 del 16/01/2015 (in attesa di pubblicazione in GU)
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ETICHETTATURA CARNI BOVINE
Nuove disposizioni sull'etichettatura delle carni bovine
Il sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine stabilisce che,
in qualsiasi momento della commercializzazione, l'etichetta deve essere
posta in maniera tale da non consentirne la riutilizzazione.
Il sistema di registrazione delle carni bovine prevede, per ciascuna delle
varie fasi di produzione e di vendita, un sistema di identificazione e di
registrazione obbligatorio applicato in modo da garantire il nesso tra
l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati; tale
sistema di registrazione deve contenere l'indicazione dell'arrivo e della
partenza degli animali, delle carcasse e/o dei tagli.
Le informazioni obbligatorie devono essere riportate in forma chiara e
leggibile (anche mediante codice a barre o codice alfanumerico attribuito
all'impianto di macellazione e/o al laboratorio di sezionamento) sia per le
carni preconfezionate in un laboratorio di sezionamento o preincartate
nell'esercizio di vendita, sia per la carne venduta al taglio nell'esercizio di
vendita stesso.
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ETICHETTATURA CARNI BOVINE
Nuove disposizioni sull'etichettatura delle carni bovine
L'operatore alimentare, oltre alle informazioni obbligatorie, può aggiungere
informazioni facoltative, purchè ne sia fornita prova di veridicità, mettendo
a disposizione una banca dati dalla quale sia possibile risalire ai codici di
rintracciabilità riportati sulla documentazione ufficiale e inserita nella Banca
Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe bovina.
In caso di lotti di carne bovina con codici o numeri di rintracciabilità diversi,
da quelli contenuti nella BDN, gli operatori o le organizzazioni che
commercializzano carni bovine devono mettere a disposizione tutti i
codici di rintracciabilità delle carni che costituiscono il lotto.
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ETICHETTATURA CARNI BOVINE
Nuove disposizioni sull'etichettatura delle carni bovine
Le informazioni facoltative, desumibili direttamente o indirettamente dalla
documentazione ufficiale, possono riguardare:
- il sistema di allevamento
- la razione alimentare
- la tipologia di alimentazione
- i trattamenti terapeutici e l'epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici
- il benessere animale
- la razza o il lido genetico
- il periodo di frollatura delle carni
In vigore dal 10 marzo 2015
D.M Salute 16 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 56 del 9 marzo 2015
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IMPORT/EXPORT ALIMENTI
Domande dal Parlamento Europeo alla Commissione: accordi
commerciali internazionali
Tra i vari argomenti che il Parlamento europeo ha posto all’attenzione
della Commissione, compare anche il Transatlantic Trade and
Investment Partnership (TTIP), con particolare enfasi posta all'accordo
commerciale europeo dell'UE con il Canada (CETA, Comprehensive
Economic and Trade Agreement).
Nel quadro dei negoziati TTIP in corso, questo tema potrebbe essere
gestito entro l'accordo commerciale (CETA) tra l'Unione europea e il
Canada.
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ETICHETTATURA ALIMENTI
Domande dal Parlamento Europeo alla Commissione: dichiarazione
della presenza dei grassi trans negli alimenti
L'indicazione della presenza dei grassi trans negli alimenti, non compresa
tra quelle obbligatorie, è stata sottoposta nei mesi scorsi ad una
consultazione pubblica. Il REG. 1169/2011 sulla fornitura di informazioni
alimentari ai consumatori, attribuisce alla Commissione il compito di
presentare un rapporto sulla presenza di grassi con grassi trans.
La normativa attuale contiene riferimenti nutrizionali obbligatori e volontari,
ma i grassi trans non sono tra questi; in altre parole è vietato dichiarare
la presenza e il contenuto di acidi grassi trans sulle confezioni. Il
Parlamento UE chiede chiarimenti alla Commissione, in merito agli esiti
della consultazione pubblica sui grassi transgenici.
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ETICHETTATURA ALIMENTI
Indicazioni Ministero della Salute: informazioni sulla presenza di
allergeni in cibi venduti sfusi o somministrati
In tema di informazioni sugli alimenti, la segnalazione della presenza di
allergeni, è dettata sia da disposizioni comunitarie che da provvedimenti
nazionali:
- per gli alimenti preconfezionati, le modalità di segnalare la presenza di
allergeni in etichetta, sono fornite nel Regolamento 1169/2011 relativo
all'etichettatura degli alimenti;
- per quanto riguarda gli alimenti venduti sfusi, o incartati su richiesta del
cliente o somministrati, le modalità di segnalazione degli allergeni sono
rimandate alle competenze sanitarie nazionali degli stati membri.
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ETICHETTATURA ALIMENTI
Indicazioni Ministero della Salute: informazioni sulla presenza di
allergeni in cibi venduti sfusi o somministrati
In particolare, la segnalazione di allergeni negli alimenti venduti sfusi o
somministrati, coinvolge gli operatori che producono cibi pronti per il consumo
all'interno di una determinata struttura come ad esempio:
- il ristorante
- il bar con annessa attività di ristorazione
- mensa, ospedali, scuole
- attività di catering
Tali informazioni devono essere riportate in forma scritta sui:
-
menù
appositi registri o cartelli
qualsiasi altro sistema equivalente anche tecnologico da tenere bene in
vista.
Riferimenti: Circolare Ministero della Salute del 6 febbraio 2015
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ETICHETTATURA ALIMENTI
Origine e provenienza
Nel Regolamento 1169/2011 era prevista l'emanazione di apposite norme per
l'indicazione di origine e/o provenienza degli alimenti.
Su questo tema il Mipaaf ha raccolto i dati della consultazione pubblica condotta in
Italia nei mesi scorsi, li ha inviati alla Commissione UE, la quale ha raccolto le
consultazioni dei 28 stati membri.
Tali localizzazioni in etichetta riguardavano diversi prodotti:
- il latte
- il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari
- gli alimenti non trasformati
- i prodotti a base di un unico ingrediente
- gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento
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ETICHETTATURA ALIMENTI
Origine e provenienza
Dalle consultazioni pubbliche è emerso che il 90% dei consumatori preferisce
conoscere origine e provenienza degli alimenti e dei loro ingredienti primari.
Anche la maggior parte degli eurodeputati sembra siano favorevoli ad
un'etichettatura chiara dell'origine della carne e di altri prodotti negli alimenti
trasformati. Secondo alcuni eurodeputati sarebbe necessario provvedere ad una
analisi di impatto più approfondita, visto che sono state avanzate diverse ipotesi, a
seconda degli studi di riferimento. Ed in particolare, bisognerebbe far riferimento
alle aziende che già etichettano l'origine sulla base di regimi volontari.
Sono stati presentati diversi emendamenti, ma nonostante i vari pareri, la
Commissione ha il diritto esclusivo di proporre una normativa al riguardo, mentre il
Parlamento può soltanto fare pressioni.
Rimaniamo in attesa dei risultati.
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ETICHETTATURA ALIMENTI
Circolare Mise sulle sanzioni applicabili
Dal 13 dicembre 2014 il Regolamento 1169/2011/UE ha definitivamente acquisito
vigenza ed esplica i suoi affetti anche sulle norme nazionali. In particolare, il Dlgs
109/1992 verrà in buona parte modificato, in recepimento delle novità introdotte
dalla norma comunitaria. In tema di sanzioni, il Ministero dello sviluppo economico
ha pubblicato, per gli operatori alimentari e gli incaricati dei controlli, una circolare
che chiarisce il raccordo tra le disposizioni del regolamento dell'Unione e quelle del
D.Lgs. 109/1992 sulla base di una tabella di concordanza.
Lo stesso ministero precisa che le sanzioni sono applicabili solo a ciò che è
contenuto nella nostra normativa nazionale ed è stato confermato nella norma di
rango superiore, oppure non è stato affrontato dalla norma UE (come il lotto o gli
sfusi).
Riferimenti: Nota Mise n. 0031077 del 6 marzo 2015 pubblicata sul sito web del Mise
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CNA Unione
Alimentare
Tavolo tecnico
Agenzia delle
Dogane
12/03/2015
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Tavolo Tecnico Agenzia delle Dogane
PROGETTO RE.TE. “Telematizzazione delle accise”
Data riunione: 12/03/2015
Dal 26/11/2014 è disponibile il software REG.TEL. disponibile per le accise
telematiche, ad eccezione di piccoli produttori vitivinicoli che inviano solo i dati delle
esportazioni/importazioni in sospensione d’accise.
Se un operatore economico aderisce alla fase sperimentale del servizio RE.TE.
può iniziare a provare il software, e deve:
- passare totalmente al telematico;
- i registri accise non saranno più cartacei, ma solo telematici;
- i registri carico/scarico saranno conservati in cloud presso l’Ag.Dogane (cioè
saranno salvati e archiviati nei server dell’agenzia);
- tutta la contabilità delle accise (giacenza contabile a fine giornata, giacenze
settimanali, giacenze mensili) sarà online e gli operatori dovranno inviare le
giacenze e le movimentazioni OGNI GIORNO LAVORATIVO (quelle dei giorni
festivi, vanno inviate il primo giorno lavorativo successivo).
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Tavolo Tecnico Agenzia delle Dogane
Progetto RE.TE. “Telematizzazione accise”
PROGETTO RE.TE. “Telematizzazione delle accise”
CONTROLLI
A febbraio è stato realizzato il SUVAccise un software per i controlli e le verifiche
della contabilità accise in remoto. Il SUVAccise collega il verificatore (ispettore
doganale, guardia di finanza) con l’operatore economico: quando richiesto
l’operatore deve inviare i dati entro 24 ore dallo stesso giorno della verifica.
Cosa bisogna inviare:
- le giacenze contabili;
- le movimentazioni della giornata d’ispezione.
La conclusione del procedimento di verifica avviene con l’invio da parte
dell’operatore economico all’Ag.Dogane del documento VDP (valore V, campo “tipo
richiesta”) tale documento, dal momento che viene inviato, non è più modificabile,
cioè il tracciato VDP dotato di protezione di sicurezza lo rende immodificabile.
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Tavolo Tecnico Agenzia delle Dogane
Progetto RE.TE. “Telematizzazione accise”
PROGETTO RE.TE. “Telematizzazione delle accise”
TELEMATIZZAZIONE ACCISE
Sono state aggiornate le funzionalità del motore di ricerca dei dati nelle linee di
lavoro “Prodotti alcolici” e “Prodotti energetici”. Il layout dei registri telematici online
è visibile contemporaneamente
- Dall’operatore economico
- Dalla Guardia di finanza
- Dall’Agenzia delle dogane
Il D.lgs. 504/1995 e il DM 55/2000 stabiliscono, per ogni famiglia di prodotti, le
quantità ammesse come cali di trasporto o eccedenze (margini in + o in – che
consentono di evitare le sanzioni per incongruenze tra ciò che è stato dichiarato e
ciò che è fisicamente presente).
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Tavolo Tecnico Agenzia delle Dogane
Progetto RE.TE. “Telematizzazione accise”
PROGETTO RE.TE. “Telematizzazione delle accise”
CHI può aderire al progetto RE.TE
Solo gli operatori economici con CODICE ACCISA (e non quelli con il solo codice
ditta) possono aderire alla fase sperimentale del progetto RE.TE.
Operatori economici con codice accisa: depositi di alcoli, depositi di prodotti alcolici
intermedi, produttori di vini, produttori di birra, produttori di benvande spiritose,
produttori di alcool, depositi di carburanti, raffinerie, depositi di oli combustibili,
titolari di impianti di produzione di energia da fotovoltaico superiori a 20kW.
DAL 1°OTTOBRE 2015 RE.TE sarà disponibile in ambiente reale per tutti
E la sua obbligatorietà scatterà dalla data che verrà stabilita nel Tavolo tecnico del
9 e 10 luglio prossimo.
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Tavolo Tecnico Agenzia delle Dogane
PROGETTO RE.TE. “Telematizzazione delle accise”
GESTIONE INFORMATICA DEI CONTI DI GARANZIA
Tutti i prodotti che devono circolare in sospensione di accisa (accise non ancora
pagate), possono circolare solo se sono “coperte” economicamente da una
fidejussione. Nel 2014 è stata realizzata anche la digitalizzazione dei conti di
garanzia telematici, avviata con l’inizializzazione dei conti telematici. Gli speditori
dovranno inserire nell’e-AD (documento che deve accompagnare i prodotti in
sospensione di accise) un codice conto, che farà capire la presenza della copertura
economica, e i dati dei seguenti operatori:
- depositario
- proprietario
La fidejussione per la circolazione dovrà essere
sottoscritta e ripartita tra questi 4 operatori
- destinatario
- trasportatore
Conto di garanzia telematico: fase sperimentale iniziata il 16 marzo 2015
- a regime, passaggio al telematico obbligatorio per tutti, dal 01/01/2016.
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Tavolo Tecnico Agenzia delle Dogane
PROGETTO RE.TE. “Telematizzazione delle accise”
OSSERVAZIONI ASSOCIAZIONI
1°problema
Gli invii giornalieri delle giacenze sono un adempimento dispendioso, quindi è stato
chiesto di semplificare l’adempimento, consentendo, ai piccoli operatori di fare invii
settimanali.
2°problema
Servono maggiori agevolazioni per sostenere le imprese nella migrazione dal
cartaceo al digitale e al telematico.
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Tavolo Tecnico Agenzia delle Dogane
PROGETTO RE.TE. “Telematizzazione delle accise”
PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE
Prima semplificazione: gli operatori che aderiscono al progetto RE.TE
potrebbero vedere ridotta la cauzione da versare per i depositi in sospensione di
accise (depositi fiscali).
A Bruxelles è stato richiesto alla Commissione UE di creare un data base
centralizzato delle aliquote accisa di tutti gli stati membri, banca dati
particolarmente utile per gli spedizionieri che si vedono bloccate numerose
garanzie.
Seconda semplificazione: Paradigma ONCE
Le imprese potranno inviare le informazioni una sola volta e le istituzioni
(nazionali e comunitarie) attiveranno un solo controllo, attingendo tutte le
informazioni già presenti nelle banche dati istituzionali
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CNA Unione
Alimentare
Fine prima parte
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Alimentare
Commercio su
area pubblica
Accordo Statoregioni per le
liberalizzazioni-
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Direttiva servizi –Dlgs 59/2010-
Nelle ipotesi in cui il numero dei titoli autorizzatori
disponibili per una determinata attività di servizi sia
limitato per ragioni legate alla scarsità delle risorse
naturali o per capacità tecniche, le autorità
procedono alla selezione tra candidati potenziali
Il settore del commercio su area pubblica, data la
limitatezza delle aree disponibili rispetto alla
potenziale domanda rientra a pieno titolo nelle
dinamiche di selezione previste dalle direttiva servizi
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Direttiva servizi –Dlgs 59/2010Art. 70 del D.LGS. 59/2010: disposizioni relative
all'attività di commercio al dettaglio sulle aree
pubbliche regolamentata a livello nazionale dal D.Lgs
114/98
viene ribadito che in sede di Conferenza unificata, anche in
deroga al disposto di cui all'articolo 16 del dlgs 59/10
(divieto di proroga del rinnovo automatico delle concessioni),
dovranno essere individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo
della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio
su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare,
alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo
intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni
transitorie.
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Durata concessioni
Con l’entrata in vigore del Dlgs 59/2010 si è reso necessario
individuare nuovi criteri conformi ai principi comunitari, senza
discriminazioni legate alla forma giuridica dell’impresa, per la
concessione di posteggi per il commercio su area pubblica; nel
decreto, veniva poi individuata come sede per individuarli, la
Conferenza unificata (Stato- Enti Locali).
In data 5/7/2012 la conferenza ha sancito l’intesa che ha indicato
che le concessioni per l’esercizio del commercio su area pubblica
dovranno avere una durata che consenta l’ammortamento degli
investimenti e cioè non potranno essere inferiori ai 9 anni e
superiori ai 12 anni.
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Criteri di priorità
Nelle procedure di selezione, l’intesa individua criteri di priorità che andranno
applicati in caso di pluralità di domande concorrenti:
maggiore professionalità acquisita nell’esercizio del commercio su area
pubblica; la professionalità è valutata in base all’anzianità d’impresa
riscontrabile dell’iscrizione al registro imprese, che in fase di prima
applicazione dovrà avere un peso del 40% sul punteggio complessivo;
per le concessioni di posteggi nei centri storici o in area con valore storico
oltre al criterio di cui sopra, comporterà un maggior punteggio l’impegno da
parte del commerciante di rendere compatibile la struttura del suo lavoro
all’ambiente circostante.
Verrà attribuito un ulteriore punteggio, a coloro che non essendo obbligati
dalla loro legge regionale o provinciale alla presentazione del DURC,
produrranno lo stesso il documento o un altro certificato di regolarità
contributiva, fiscale e previdenziale.
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FIERE
In caso di procedure di selezione a cadenza
prestabilita, fino al 7/5/2017 si applicherà il criterio di
priorità dell’esperienza connessa al maggior numero
di presenze nelle stessa fiera.
Dall’8/5/2017 si applicherà il criterio dell’anzianità
acquisita nello stesso posteggio. Il comune garantirà
per 12 anni allo stesso operatore la partecipazione alla
fiera, anche se il relativo bando è a cadenza annuale.
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Disposizioni transitorie
Al fine di evitare disparità di trattamento tra i soggetti le
cui concessioni sono scadute prima dell’entrata in vigore
del Dlgs 59/2010 e cioè l’8/5/2010, sono state stabilite
queste disposizioni:
-le concessioni scadute e rinnovate dopo l’entrata in vigore
del dlgs 59/2010 (8/5/2010) sono prorogate di diritto per
sette anni da tale data e cioè fino al 7/5/2017;
-le concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore
dell’intesta Stato- regioni (5/7/2012) e nei cinque anni
successivi sono prorogate di diritto fino al 4/7/2017;
-le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del dlgs
59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente,
restano efficaci fino alla naturale scadenza.
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Disposizioni transitorie
Dopo tale periodo transitorio, alle selezioni per la
concessione di posteggi per il commercio su area
pubblica, saranno applicati i criteri indicati dal
documento di attuazione e almeno 90 giorni prima
della selezione stessa sarà fatta pubblicità con avvisi
pubblici, anche presso gli uffici comunali o
provinciali.
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Tavolo tecnico 29/1/2015
Lo schema di accordo MISE- regioni che dovrà essere approvato
in sede di conferenza unificata comporterà l’applicazione dei
principi e dei criteri già previsti per il commercio su area
pubblica, come da intesa 5/7/2012, anche alle
Attività artigianali
Somministrazione alimenti e bevande
Rivendite quotidiani e periodici
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Tavolo tecnico 29/1/2015
In caso di titoli autorizzativi disponibili per una determinata attività di
servizi limitati per via delle scarsità delle risorse naturali o delle capacità
tecniche è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi
candidati potenziali al fine di potenziare la libera concorrenza
Queste rigide previsioni possono essere derogate applicando i in via
analogica i principi previsti dall’intesa 5/7/2012 che predispone una
disciplina transitoria favorevole da applicare alle concessioni in essere
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Tavolo tecnico
29/1/2015
In caso contrario, se non si volesse estendere la
disciplina di cui all’intesa del 5/7/2012 alle attività
artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di
rivendita quotidiani , il rinnovo delle relative concessioni
e autorizzazioni non godrebbe del regime derogatorio
agevolato e pertanto si applicherebbero i criteri di cui
all’art. 16 dlgs 59/2010 e cioè libera concorrenza
senza accordare privilegi agli operatori uscenti
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Alimentare
Video
comunicazione
gennaio-febbraiomarzo
2015
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