Gli strumenti di pagamento

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E-book M6 | Gli strumenti di pagamento
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Sommario
1.
I bisogni di pagamento ..............................................................................................4
2. L’assegno .......................................................................................................................7
3. Le carte di pagamento ............................................................................................... 12
3.1 Le carte di debito ................................................................................................. 13
3.2 Le carte di credito ................................................................................................ 15
3.3 Le carte prepagate ............................................................................................... 17
3.4 Le carte con codice IBAN ..................................................................................... 18
4. Il bonifico .................................................................................................................... 20
5. I servizi di incasso e la cambiale ............................................................................... 24
5.1 Gli incassi mediante avviso ................................................................................. 24
5.2 Gli addebiti preautorizzati................................................................................... 25
5.3 La cambiale ........................................................................................................... 26
Bibliografia ...................................................................................................................... 28
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1. I bisogni di pagamento
Il pagamento è l’atto mediante il quale un soggetto, definito pagante, si libera
dell’obbligazione monetaria1 nei confronti di un altro soggetto, definito pagato,
effettuando un trasferimento di moneta nei confronti di quest’ultimo.
Il pagamento può avvenire utilizzando moneta legale o moneta bancaria. Nel primo
caso, il pagamento, definito ‘in contanti’, comporta che il soggetto pagante
consegni materialmente banconote o monete al soggetto pagato. Nel secondo caso,
invece, il pagamento implica il trasferimento di una determinata disponibilità di
denaro dal conto che il soggetto pagante detiene presso la banca o la posta al conto
che il soggetto pagato detiene presso la banca o la posta. A questo proposito,
esistono due categorie di strumenti:
-
strumenti che prevedono un incontro ‘fisico’ tra soggetto pagante e
soggetto pagato per la consegna della moneta bancaria. Tali strumenti
comportano un regolamento ‘differito’. Appartengono a questa categoria
l’assegno bancario, l’assegno circolare, la carta di credito e la cambiale;
-
strumenti che prevedono “la contestualità della fase di attivazione della
procedura e della fase del regolamento”2. Appartengono a questa categoria il
bonifico bancario e la carta di debito.
Effettuare un pagamento comporta alcuni costi3. In particolare, sul soggetto
pagante gravano generalmente i seguenti costi:
-
costi di mantenimento della liquidità: sono i costi sostenuti per la
detenzione di moneta a scopo transazionale, ovvero per la detenzione di
moneta in previsione del trasferimento del denaro dal soggetto pagante al
soggetto pagato. Rientrano in questa categoria i costi di custodia della
liquidità a fronte dei rischi di furto e smarrimento;
-
costi attesi legati all’insufficienza di moneta necessaria per pagare beni o
servizi futuri: l’ipotesi di dover sostenere questa tipologia di costi induce gli
individui a detenere moneta a scopo precauzionale.
Sul soggetto pagato gravano invece tipicamente i seguenti costi:
-
costi di gestione degli incassi: sono i costi legati alla detenzione del denaro
e alla custodia dello stesso a fronte dei rischi di furto e smarrimento;
Tale obbligazione nasce tipicamente a seguito dell’acquisto di un bene o di un servizio.
Il riferimento è a Pavarani E. (2014), La moneta e i bisogni di pagamento, in Munari L. (a
cura di), Strumenti finanziari e creditizi. Dai bisogni alle soluzioni, 3a edizione, McGraw-Hill,
Milano.
3
Il dettaglio dei costi relativi ai pagamenti è ripreso da Pavarani E. (2014), La moneta e i
bisogni di pagamento, in Munari L. (a cura di), Strumenti finanziari e creditizi. Dai bisogni alle
soluzioni, 3a edizione, McGraw-Hill, Milano, a cui si rimanda per approfondimenti.
1
2
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costi di informazione: sono i costi sostenuti per accertare il grado di
sicurezza del pagamento in riferimento al rischio di inadempienza del
soggetto pagante;
-
costi di insolvenza: sono i costi eventuali, sostenuti dal soggetto pagato,
qualora il soggetto pagante non onori la propria obbligazione monetaria.
Vi è poi una terza categoria di costi che grava, almeno in parte, sia sul soggetto
pagato che sul soggetto pagante:
-
costi di trasferimento: sono i costi legati alla consegna del denaro dal
soggetto pagante al soggetto pagato, alla riservatezza da assicurare alla
destinazione del pagamento e ai possibili problemi relazionali che possono
emergere tra le controparti in conseguenza di errori tecnologici o
procedurali avvenuti in fase di regolamento;
-
costi di float: sono i costi che emergono a seguito dello “sfasamento
temporale, di natura tecnica, tra l’effettuazione della prestazione ed il
momento del pagamento”4;
-
costi per interessi: sono i costi che emergono quando il disallineamento
temporale tra la prestazione e il pagamento viene pre-concordato tra
soggetto pagante e soggetto pagato, che definiscono un ‘prezzo’ (in termini
di tasso di interesse) per tale disallineamento.
Varie sono le variabili che determinano la scelta degli strumenti di pagamento:
-
il livello di reddito e il grado di istruzione: a redditi più bassi e livelli di
istruzione inferiori corrisponde in genere un maggior uso del contante;
-
l’occasione di scambio: gli acquisti di modesta entità, soprattutto tra privati,
vedono prevalere il contante;
-
le abitudini di spesa: spese quotidiane o ricorrenti, per piccoli importi,
vengono tipicamente regolate in contanti;
-
il sistema delle telecomunicazioni e lo stato della tecnologia: il loro sviluppo
ha incredibilmente ridotto i tempi tecnici di pagamento, incentivando l’uso
di moneta bancaria;
-
il sistema distributivo: oltre allo sportello bancario, si sono sviluppate nuove
modalità di erogazione dei servizi di pagamento che agevolano la diffusione
della moneta bancaria;
Il riferimento è a Pavarani E. (2014), La moneta e i bisogni di pagamento, in Munari L. (a
cura di), Strumenti finanziari e creditizi. Dai bisogni alle soluzioni, 3a edizione, McGraw-Hill,
Milano.
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la normativa: la tempestività legislativa nel disciplinare l’uso degli strumenti
di pagamento ne incrementa l’utilizzo.
Tali variabili sono illustrate nella Figura 1.
Figura 1 | Variabili di riferimento per la scelta degli strumenti di pagamento
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2. L’assegno
Esistono due tipologie di assegno: l’assegno circolare e l’assegno bancario.
Concentriamoci inizialmente sull’assegno bancario. L’assegno bancario è un titolo
di credito con il quale un soggetto (detto traente), titolare di un conto corrente
bancario o postale, ordina alla propria banca o alla posta (detta trattario) di versare
una determinata somma di denaro a favore di un altro soggetto (detto beneficiario).
Quando si apre un conto corrente, presso una banca o Poste Italiane, è possibile
richiedere un libretto di assegni bancari, definito carnet. Quest’ultimo contiene
generalmente 10 o 20 assegni, ognuno dei quali può essere staccato per essere
consegnato al beneficiario. Il talloncino, detto “madre”, riporta il numero
dell’assegno e resta attaccato al libretto: è bene che il titolare annoti sul talloncino
la data, l’importo e il beneficiario del pagamento.
Se la banca o la posta autorizza il cliente ad effettuare pagamenti tramite assegni,
questi deve depositare la propria firma presso l’intermediario, affinché quest’ultimo
possa verificare l’autenticità della firma sugli assegni presentati per l’incasso.
L’utilizzo di un assegno bancario presuppone inoltre la presenza sul conto corrente
di una somma di denaro, chiamata “provvista”, sufficiente a garantire la copertura
dell’importo. L’assegno è pagabile “a vista”: ciò significa che esso può essere
pagato al beneficiario al momento della presentazione allo sportello della banca di
emissione o di Poste Italiane.
È importante che l’assegno staccato venga compilato in tutte le sue parti.
Figura 2 | la compilazione dell’assegno bancario. Fonte: Banca d’Italia (2013), La moneta e gli
strumenti di pagamento alternativi al contante, in I quaderni didattici della Banca d’Italia.
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In primo luogo, è necessario indicare il luogo di emissione e la data, precisando
giorno, mese e anno. L’indicazione di una data posteriore a quella effettiva (il
cosiddetto ‘assegno postdatato’) non è consentita dalla legge italiana e, soprattutto,
non impedisce che l’assegno venga comunque presentato per l’incasso.
È poi importante indicare nell’assegno l’importo, che va scritto due volte: una volta
in cifre e l’altra in lettere (quest’ultima prevale in caso di discordanza). L’importo
comprende anche due decimali, da riportare, sempre in forma numerica, dopo la
virgola in quello in cifre, e dopo una barra in quello in lettere 5.
Nell’assegno è poi fondamentale scrivere il nome del beneficiario, ovvero il soggetto
a favore del quale viene disposto l’ordine di pagamento.
Numerosi assegni bancari riportano prestampata la clausola “non trasferibile”:
questo significa che l’assegno può essere incassato solo dal beneficiario indicato.
Per esigenze specifiche si possono richiedere alla banca o a Poste Italiane anche
assegni privi della dicitura “non trasferibile”, pagando un’imposta di bollo. Questi
strumenti di pagamento possono però essere utilizzati solo per importi inferiori a
1.000 euro. Infine, è necessario apporre sull’assegno bancario o postale staccato la
firma del correntista, che rappresenta l’atto di sottoscrizione dell’ordine di
pagamento.
L’indicazione della data e del luogo sull’assegno bancario è particolarmente
importante perché “esiste un preciso tempo utile affinché il beneficiario possa
incassarlo: 8 giorni se l’assegno è su piazza, ossia è emesso nel medesimo comune
in cui opera lo sportello presso il quale è aperto il conto del traente, e 15 giorni se
l’assegno è fuori piazza. Trascorso questo tempo, detto termine utile, il titolare del
conto può dare disposizione alla banca di “annullare” l’assegno, ovvero di non
pagarlo più quando verrà presentato per essere incassato”6. Dal punto di vista del
beneficiario, questi ha tutto l’interesse a riscuotere l’assegno entro i termini degli 8
o 15 giorni perché, una volta trascorsi, perderà il diritto all’esercizio del “protesto”7.
Come precisa Ronchini B. (2014), Gli strumenti di pagamento, in Munari L. (a cura di),
Strumenti finanziari e creditizi. Dai bisogni alle soluzioni, 3a edizione, McGraw-Hill, Milano,
“per motivi di sicurezza, è necessario scrivere i decimali anche se di importo pari a zero, per
evitare un’alterazione illecita del contenuto che possa trasformare l’importo, ad esempio, da
centinaia a migliaia di euro”.
6
Il riferimento è a Banca d’Italia (2013), La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al
contante, in I quaderni didattici della Banca d’Italia.
7
Banca d’Italia definisce il protesto come “un atto pubblico con il quale viene accertato in
modo formale da parte di un notaio o di un ufficiale giudiziario il mancato pagamento di un
assegno. Il protesto è importante perché consente a chi ha presentato l'assegno e non abbia
ricevuto il pagamento di potere agire per via giudiziaria per ottenere la somma dovuta
contro l'emittente, il beneficiario indicato sul titolo, coloro che abbiano fatto circolare
l'assegno mediante girata (azione di regresso), nonché nei confronti dei soggetti che hanno
garantito il pagamento dell'assegno (avallo)”.
5
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L’assegno compilato, essendo moneta bancaria, ha natura fiduciaria: questo
significa che la sua accettazione come strumento di pagamento poggia sulla fiducia
dei soggetti economici che l’emittente sia capace di convertirlo, su richiesta, in
moneta legale. Ciò rende però necessario l’utilizzo di alcuni accorgimenti. In
particolare, è importante:
-
compilare l’assegno in tutte le sue parti usando preferibilmente una penna a
inchiostro indelebile;
-
custodire il libretto degli assegni in un luogo sicuro;
-
in caso di furto o smarrimento, comunicare immediatamente l’accaduto
all’emittente, che provvederà a bloccare l’assegno, e sporgere denuncia
presso i Carabinieri o la Polizia di Stato;
-
assicurarsi, prima di emettere un assegno, di avere sul conto corrente una
somma di denaro sufficiente. L’emissione di un assegno privo della
provvista, infatti, detto anche assegno ‘a vuoto’, “costituisce un utilizzo
improprio di rilevante gravità ed è punito con sanzioni amministrative
pecuniarie e interdittive, come ad esempio il divieto di emettere assegni per
un certo periodo di tempo”8.
Quando si riceve un assegno, infine, è bene controllare che:
-
sia compilato in tutte le sue parti;
-
non siano presenti abrasioni o alterazioni;
-
non sia mancante dell’angolo destro, in quanto è la banca o la posta ad
effettuare il taglio all’atto dell’incasso (quando l’assegno ha smesso di
circolare) per impedirne il riuso fraudolento;
-
riporti la clausola “non trasferibile” se l’importo è pari o superiore a 1.000
euro.
L’incasso tramite assegno bancario espone il beneficiario ad alcuni rischi,
essenzialmente il rischio di frode e il rischio di mancato pagamento. Quest’ultimo
deriva dal fatto che l’assegno bancario può essere emesso senza provvista e, di
conseguenza, non fornisce sempre la certezza di essere convertito in moneta
legale. Tale incertezza “limita l’accettazione dell’assegno ai casi in cui il beneficiario
ripone fiducia nel pagante, ovvero quando confida nella copertura del suo conto”9.
Il riferimento è a Banca d’Italia (2013), La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al
contante, in I quaderni didattici della Banca d’Italia.
9
Il riferimento è a Ronchini B. (2014), Gli strumenti di pagamento, in Munari L. (a cura di),
Strumenti finanziari e creditizi. Dai bisogni alle soluzioni, 3a edizione, McGraw-Hill, Milano.
8
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Sotto il profilo del soggetto pagante, l’uso dell’assegno bancario risulta molto
economico e sicuro. Per quanto riguarda l’economicità, si segnala che il rilascio dei
blocchetti degli assegni è spesso gratuito e l’importo dell’assegno viene addebitato
al traente il giorno in cui il beneficiario procede al versamento, mentre la valuta
assegnata dalla banca all’operazione coincide con la data di emissione indicata sul
titolo: ciò significa che è da quella data che il relativo importo cessa di produrre
interessi sul conto del traente.
L’assegno bancario è, inoltre, uno strumento piuttosto sicuro: in caso di
smarrimento
o
furto
del
libretto
di
assegni,
è
opportuno
comunicare
tempestivamente l’episodio alla banca o alla posta al fine di bloccarne il pagamento.
Inoltre, se traente o beneficiario smarriscono o subiscono il furto dell’assegno,
possono accedere alla procedura di ammortamento per ottenerne l’annullamento da
parte dell’autorità giudiziaria.
Rispetto all’assegno bancario, che, come abbiamo detto, potrebbe risultare
“scoperto” in caso di insufficienza della provvista, l’assegno circolare è una forma di
pagamento più sicura per il beneficiario. Si tratta, infatti, di un titolo di credito per
una
somma
sicuramente
già
disponibile
presso
la
banca
al
momento
dell’emissione10. L’assegno circolare è un titolo di credito emesso da una banca,
detta emittente. Questo titolo di credito incorpora la promessa di pagare una
determinata somma di denaro a favore di un beneficiario.
A differenza dell’assegno bancario, dunque, “nel caso dell’assegno circolare è la
banca stessa, e non il privato, a rendersi debitrice nei confronti del beneficiario. Per
questa sua caratteristica di sicurezza l’assegno circolare è usato, per esempio, per
le compravendite immobiliari, per grossi importi e per transazioni tra persone che
non si conoscono bene”11.
L’assegno circolare di importo pari o superiore a 1.000 euro è necessariamente non
trasferibile. E’ tuttavia possibile richiedere anche l’emissione di assegni circolari
privi della clausola ‘non trasferibile’ qualora l’importo sia inferiore ai 1.000 euro:
ciò richiede il pagamento dell’imposta di bollo. Una volta ricevuto l’assegno, il
beneficiario può incassarlo a vista presentandolo presso tutti gli sportelli
dell’intermediario emittente entro 30 giorni dalla data di emissione, trascorsi i quali
l’assegno resta ancora incassabile, ma con minori tutele.
Come ricorda Ronchini B. (2014), Gli strumenti di pagamento, in Munari L. (a cura di),
Strumenti finanziari e creditizi. Dai bisogni alle soluzioni, 3a edizione, McGraw-Hill, Milano,
“anche Poste Italiane offre strumenti di pagamento con funzionalità analoghe agli assegni
circolari, denominati vaglia postali e assegni postali vidimati”.
11
Il riferimento è a Banca d’Italia (2013), La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi
al contante, in I quaderni didattici della Banca d’Italia.
10
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Ai fini della sua validità, l’assegno circolare deve riportare alcuni requisiti, come
raffigurato nella Figura 3:
-
la denominazione ‘assegno circolare’;
-
il luogo e la data di emissione;
-
la promessa incondizionata di pagamento a vista;
-
il nome del beneficiario;
-
l’importo, espresso in cifre e in lettere;
-
la sottoscrizione della banca emittente.
Figura 3 | La compilazione dell’assegno circolare. Fonte: Banca d’Italia (2013), La moneta e
gli strumenti di pagamento alternativi al contante, in I quaderni didattici della Banca d’Italia.
L’emissione di un assegno circolare, che può essere richiesta solo dalle banche
specificatamente autorizzate da Banca d’Italia, non richiede necessariamente la
titolarità di un conto corrente: per il soggetto pagante è infatti sufficiente versare in
contanti il denaro presso una banca o disporre l’addebito del proprio conto corrente
(se si è correntista della banca emittente).
L’assegno circolare rappresenta per il beneficiario uno strumento sicuro poiché,
essendo emesso da una banca, il rischio di mancato pagamento viene percepito
come molto improbabile. In caso di furto o smarrimento, come per l’assegno
bancario, è possibile ricorrere alla procedura di ammortamento che consente
l’annullamento dell’assegno smarrito o rubato e la sua sostituzione con un
duplicato.
L’assegno circolare rappresenta per il soggetto pagante uno strumento di facile
accessibilità e dai costi contenuti.
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3. Le carte di pagamento
Le carte di pagamento sono tessere plastificate dotate di dispositivi elettronici che
consentono di effettuare pagamenti senza usare denaro contante. Col termine ‘carte
di pagamento’ si indica pertanto un insieme composito di strumenti di pagamento
differenti, come le carte di debito, le carte di credito, le carte prepagate e le carte
IBAN, ognuna delle quali ha proprie caratteristiche di funzionamento.
Le carte di pagamento sono provviste di una tecnologia atta a immagazzinare
informazioni e “sono accomunate dalla possibilità di consentire al titolare di
prelevare moneta e di effettuare acquisti, evitando l’uso del contante, presso
determinati esercizi commerciali, tramite internet e, talora, per via telefonica”12.
Questi strumenti di pagamento consentono inoltre di prelevare contanti e ricaricare
il credito del cellulare.
La carta di pagamento viene rilasciata a seguito della sottoscrizione di un contratto
con la società che la emette, che può essere una banca, Poste Italiane o un istituto
di pagamento o di moneta elettronica. L’utilizzo dello strumento può essere
subordinato all’esistenza di un conto corrente.
Come sopra precisato, le carte di pagamento possono essere utilizzate anche per il
prelievo di contante presso gli ATM.
Gli ATM (Automated Teller Machine) sono sportelli automatici che possono
distribuire
banconote,
ricevere
versamenti,
permettere
pagamenti,
fornire
informazioni sui pagamenti effettuati dal titolare della carta e sul saldo disponibile.
A differenza dell’ATM, il POS (Point Of Sale) è un dispositivo, utilizzato presso gli
esercizi commerciali, che permette pagamenti tramite carte di credito, di debito e
prepagate. Quando viene utilizzato, il Point of Sales stampa automaticamente una
ricevuta che certifica l’avvenuta transazione. A seconda del tipo di carta di cui si è in
possesso, per utilizzare il POS può essere richiesta la digitazione di un codice
personale, detto PIN, o la firma di una copia della ricevuta emessa dal POS. Il PIN
(Personal Identification Number) è un codice identificativo personale che serve a
garantire che il dispositivo sia usato solo dal suo titolare.
Nel caso delle carte di credito, gli acquisti effettuati sono riepilogati, indicando
giorno, importo ed esercizio commerciale in cui si è verificata la transazione, in un
estratto conto che viene periodicamente inviato dall’emittente. Nel caso delle carte
di debito, invece, gli acquisti effettuati sono riepilogati nell’estratto conto relativo al
conto corrente bancario o postale. A questo proposito, è decisamente importante
Il riferimento è a Ronchini B. (2014), Gli strumenti di pagamento, in Munari L. (a cura di),
Strumenti finanziari e creditizi. Dai bisogni alle soluzioni, 3a edizione, McGraw-Hill, Milano.
12
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controllare analiticamente l’estratto conto delle operazioni effettuate con le carte di
pagamento. Se si riscontrano operazioni inesatte o non autorizzate, il possessore
ha 13 mesi di tempo (che decorrono dalla data di addebito) per richiedere
all’emittente della
carta
la
correzione e
l’eventuale rimborso delle spese
erroneamente imputate. Qualora invece la carta venga perduta o rubata, è
necessario richiederne celermente il blocco e sporgere denuncia presso i Carabinieri
o la Polizia di Stato.
Dal punto di vista dell’utilizzatore, la scelta del tipo di carta dipende da diversi
aspetti, tra i quali rientrano generalmente il grado di sicurezza, i costi applicati, il
circuito di spendibilità e le esigenze specifiche del soggetto.
In Italia le carte di pagamento hanno iniziato a diffondersi dagli anni ’90, complici
diversi fattori come il progresso tecnologico, l’aumento della cultura finanziaria
della popolazione e l’impulso fornito dalle autorità regolamentari che hanno
incrementato la concorrenza nel mercato. Nonostante questo, “la penetrazione e
l’uso delle carte di pagamento resta in Italia inferiore alla media europea, specie nel
segmento delle carte di credito”13.
Le carte di pagamento possono essere classificate nelle seguenti quattro categorie:

le carte di debito;

le carte di credito;

le carte prepagate;

le carte con codice IBAN.
3.1 Le carte di debito
La carta di debito è “una carta di pagamento emessa tipicamente dalle banche o da
Poste Italiane e rilasciata alla clientela, nella fase di apertura del conto corrente o
anche in un momento successivo”14. Nel nostro Paese la carta di debito è conosciuta
come ‘Bancomat”: questo, però, è in realtà solo il nome di un sistema di sportelli
automatici diffuso su tutto il territorio nazionale15.
La carta di debito ha durata indeterminata. Essa può essere utilizzata nel limite del
saldo disponibile sul conto corrente, rispettando i limiti di utilizzo (giornaliero e
mensile) contrattualmente definiti. Questo aspetto è importante poiché i prelievi e i
Il riferimento è a Ronchini B. (2014), Gli strumenti di pagamento, in Munari L. (a cura di),
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Il riferimento è a Ronchini B. (2014), Gli strumenti di pagamento, in Munari L. (a cura di),
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A questo proposito è importante precisare che attualmente in Italia la carta bancaria più
diffusa è proprio la carta PagoBancomat.
13
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pagamenti effettuati dal titolare gli vengono addebitati sul conto corrente
contestualmente allo svolgimento delle transazioni. Tipicamente, le parti possono
recedere dal contratto in qualunque momento, dandone un preavviso scritto.
La carta di debito permette al titolare di svolgere diversi atti:
-
prelevare contante presso gli ATM;
-
pagare gli acquisti di beni e servizi nei negozi dotati di POS;
-
accedere, mediante gli ATM, “a servizi aggiuntivi, come la visualizzazione
del saldo del conto corrente, la disposizione di bonifici, il versamento di
assegni e banconote o il pagamento di utenze o pedaggi autostradali”16.
Queste operazioni sono effettuate a seguito della digitazione del codice PIN. La
carta di debito può essere utilizzabile sia sul territorio nazionale che all’estero; in
questo secondo caso, la tessera riporta il simbolo relativo alla sua spendibilità
internazionale.
Sotto il profilo del titolare della carta di debito, questa rappresenta uno strumento
di pagamento piuttosto sicuro, economico e con una buona versatilità d’uso.
Relativamente ai costi, il titolare sostiene le seguenti spese:
-
un canone annuo, che può essere compreso nelle spese di conto corrente;
-
eventuali commissioni per il prelievo di contante presso gli ATM che non
appartengono al circuito della banca emittente o all’estero.
Sotto il profilo degli aderenti al circuito, invece, l’accettazione della carta di debito
come strumento di pagamento riduce il rischio di subire furti di contanti e di essere
pagati con assegni senza provvista e, a fronte di questi vantaggi, comporta il costo
di una commissione17 da riconoscere all’emittente.
Tra le varie tipologie di carte, quelle di debito sono attualmente le più diffuse in
Italia. Quest’ultime sono spesso utilizzabili sia come carte di debito che di credito:
in questo caso, vengono definite carte multifunzione.
Il riferimento è a Ronchini B. (2014), Gli strumenti di pagamento, in Munari L. (a cura di),
Strumenti finanziari e creditizi. Dai bisogni alle soluzioni, 3a edizione, McGraw-Hill, Milano.
17
Tale commissione è calcolata in percentuale sul valore delle singole transazioni.
16
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3.2 Le carte di credito
La carta di credito è sia uno strumento di credito che di pagamento, in quanto
permette, da un lato, di prelevare contanti presso gli sportelli automatici abilitati e,
dall’altro, di acquistare beni e servizi presso gli esercizi convenzionati, o anche
mediante internet o telefono, evitando l’utilizzo di moneta legale.
La carta di credito è emessa da banche e altri intermediari finanziari e viene
rilasciata alla clientela a seguito della stipula di un contratto. L’utilizzo dello
strumento è consentito sia sul territorio nazionale che internazionale; nel secondo
caso, è necessario che l’emittente abbia aderito ad un circuito internazionale di
pagamento.
La carta di credito permette l’acquisto di beni e servizi anche senza l’immediata
disponibilità sul conto corrente del denaro necessario alla transazione, poiché la
somma spesa viene addebitata solo successivamente sul conto del titolare.
Quest’ultimo, all’atto dell’acquisto, appone la propria firma sulla ricevuta di
pagamento emessa dall’esercente: questa firma deve essere conforme a quella
riportata sul retro della carta.
Nel periodo di tempo (generalmente un mese) che intercorre tra l’acquisto e
l’addebito, è l’intermediario che ha emesso la carta che ‘anticipa’ i pagamenti per
conto del titolare. Di conseguenza, è importante che la disponibilità sul conto sia
effettiva il mese successivo, quando generalmente si verifica l’addebito delle
somme spese. Di solito è previsto un limite mensile massimo di spesa.
Visivamente la carta di credito appare come una tessera plastificata, tipicamente
dotata di microchip, il cui fronte è rappresentato in Figura 4.
Figura 4 | Il fronte della carta di credito. Fonte: Banca d’Italia (2013), La moneta e gli
strumenti di pagamento alternativi al contante, in I quaderni didattici della Banca d’Italia.
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Sul fronte della carta di credito, insieme al dispositivo elettronico, sono riportati il
nome del circuito, il codice numerico identificativo, il periodo di validità e il nome
del titolare.
Sul retro della carta, invece, troviamo la banda magnetica, la firma del titolare ed il
codice di sicurezza, come rappresentato in Figura 5.
Figura 5 | Il retro della carta di credito. Fonte: Banca d’Italia (2013), La moneta e gli
strumenti di pagamento alternativi al contante, in I quaderni didattici della Banca d’Italia.
I possessori di carta di credito devono essere maggiorenni. La durata della carta è
generalmente di quattro anni: il titolare può però rinunciarvi quando vuole e
restituirla all’emittente invalidandola mediante un taglio apposto in senso verticale.
Quando un soggetto richiede ad un intermediario finanziario abilitato l’emissione di
una carta di credito, il primo deve fornire all’emittente le informazioni che
dimostrano la sua solvibilità, ovvero la sua capacità di restituire le somme che gli
verranno anticipate. Qualora l’emittente accertati la solvibilità del soggetto, lo
strumento di pagamento viene inviato al titolare. Quest’ultimo, in genere ogni
mese, riceve l’estratto conto riepilogativo delle operazioni effettuate nel periodo.
L’importo a debito può essere rimborsato con distinte modalità:
-
a saldo (o “charge”): in questo caso il rimborso avviene in un’unica
soluzione, tipicamente il mese successivo a quello delle transazioni;
-
revolving: con questa opzione il regolamento degli acquisti avviene a rate,
che sono comprensive degli interessi sul finanziamento18;
-
optional revolving: secondo questa modalità il rimborso può avvenire in
un’unica soluzione o a rate, a seconda delle preferenze del titolare.
Come è facile ipotizzare, il titolare corrisponde interessi tanto maggiori quanto più lungo è
il periodo di rateizzazione.
18
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Se il possessore della carta di credito fa un uso irregolare dello strumento (ad
esempio, non rimborsa una transazione) l’autorizzazione all’uso della carta gli viene
revocata.
Dal punto di vista del titolare, la carta di credito è uno strumento piuttosto
economico, sicuro, comodo, che comporta i seguenti costi:
-
una quota associativa annuale;
-
eventuali commissioni sui prelievi di contante;
-
eventuali interessi passivi sui pagamenti rateizzati;
-
eventuali spese per l’invio dell’estratto conto.
Dal punto di vista dell’esercente, invece, la carta di credito si configura come uno
strumento di incasso sicuro, che prevede il riconoscimento all’emittente di una
commissione espressa in percentuale rispetto all’importo di ogni transazione
eseguita.
3.3 Le carte prepagate
La carta prepagata si presenta materialmente come una tessera plastificata. Essa
incorpora un certo ammontare di denaro che può essere utilizzato sia per
effettuare, a fronte della digitazione di un codice PIN, prelievi di contante presso gli
ATM, sia come strumento di pagamento (via internet o nei negozi convenzionati).
Le carte prepagate sono tipicamente emesse dalle banche e da Poste Italiane: Poste
Italiane è attualmente il leader del mercato. Il loro circuito di spendibilità è piuttosto
ampio: per questo motivo, sono definite “carte a spendibilità generalizzata” o “carte
multiuso”. Il loro rilascio non richiede la maggiore età, né l’accertamento della
solvibilità del titolare. La validità della carta, tipicamente, è di due o tre anni. Le
carte prepagate, a seconda della tipologia, possono essere utilizzabili solo sul
territorio nazionale o anche a livello internazionale.
La principale caratteristica di questo strumento è quella di non essere collegato a un
conto corrente.
La carta prepagata, infatti, “incorpora un potere d’acquisto corrisposto in via
anticipata dal possessore all’emittente. Questo importo si riduce automaticamente a
ogni utilizzo. Pertanto, la possibilità di spesa offerta dalla carta prepagata
prescinde da un ipotetico massimale di spesa definito in altri casi dall’emittente, ma
dipende dall’importo effettivamente caricato sulla carta stessa al momento del suo
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acquisto o tramite le ricariche successive. L’importo caricato può variare a seconda
della carta prescelta, ma non è in genere particolarmente elevato”19.
Le carte prepagate possono essere:
-
nominative: si tratta di carte ricaricabili, con limiti massimi di caricamento
variabili da caso a caso;
-
anonime: possono essere sia ricaricabili (sino a un massimo di 2.500 euro in
un anno) sia “usa e getta” (con ridotti limiti di importo).
Vi sono poi specifiche carte prepagate destinate a un utilizzo piuttosto limitato. Il
riferimento è alle:
-
carte monouso: sono emesse da fornitori di beni e servizi e sono spendibili
soltanto presso l’emittente. Ne sono un esempio le tessere telefoniche;
-
carte a spendibilità limitata: possono essere usate solo in un circuito
ristretto o per una specifica categoria di beni e servizi.
Dal punto di vista del titolare, la carta prepagata non prevede il pagamento di alcun
canone annuo. Possono invece essere previste le seguenti commissioni:
-
commissione di attivazione iniziale;
-
commissione di ricarica;
-
commissione di rimborso;
-
commissione su prelievi di contante.
Dal punto di vista dell’esercente che incassa tramite carta prepagata, questo
strumento è sicuro, concede la possibilità di usare la carta per iniziative
promozionali, ma, a fronte di questi vantaggi, comporta il riconoscimento di una
commissione all’emittente su ogni transazione.
3.4 Le carte con codice IBAN
Le carte con codice IBAN, dette anche carte conto corrente, sono carte di
pagamento munite di un codice IBAN. Esso consente di:
-
fare prelievi in banca o presso gli ATM;
-
inviare e ricevere bonifici;
-
ricevere l’accredito dello stipendio o della pensione;
Il riferimento è a Ronchini B. (2014), Gli strumenti di pagamento, in Munari L. (a cura di),
Strumenti finanziari e creditizi. Dai bisogni alle soluzioni, 3a edizione, McGraw-Hill, Milano.
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-
effettuare il pagamento automatico delle bollette e delle utenze domestiche;
-
effettuare acquisti on-linee.
Le carte IBAN prevedono generalmente un limite di prelievo giornaliero più alto
rispetto alle tradizionali carte prepagate. I costi dello strumento sono molto
contenuti: la commissione per l’emissione della carta spesso è nulla o irrisoria, così
come il canone mensile qualora lo stipendio o la pensione siano accreditati sulla
carta. Non è inoltre prevista l’imposta di bollo, che invece si paga per qualsiasi
normale conto corrente.
Le carte IBAN sono carte prepagate: questo significa che il titolare non può
effettuare acquisti o pagamenti se l’importo corrispondente alla spesa da effettuare
non è disponibile sulla carta.
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4. Il bonifico
Il bonifico è “un ordine di pagamento automatizzato impartito da un soggetto (detto
ordinante) a un istituto bancario o postale a favore di un terzo soggetto (detto
beneficiario), al quale il primo intende trasferire fondi”20. Il bonifico presuppone
quindi l’esistenza di un conto di destinazione.
Esistono diverse tipologie di bonifici: il bonifico nazionale, il bonifico estero, il
bonifico transfrontaliero ed il bonifico SEPA. Il bonifico nazionale consiste in un
bonifico in euro, disposto in Italia da un ordinante a favore di un beneficiario
titolare di un conto corrente presso una banca in Italia. Al contrario, viene definito
bonifico estero ogni bonifico da e verso Paesi Extra UE in euro o in valuta estera ed
ogni bonifico effettuato in una qualsiasi divisa diversa da euro, corone svedesi o lei
romeni, diretto o proveniente da Stati membri dell’Unione Europea. Il bonifico
transfrontaliero, invece, viene espresso in euro, lei romeni o corone svedesi ed è
disposto tramite una banca insediata in uno Stato membro dell’Unione Europea, a
favore di un beneficiario presso una banca di un altro Stato membro. Infine, il
bonifico SEPA è un bonifico in euro effettuato da un conto corrente a un altro conto
aperto presso banche che si trovano in Italia o in un altro Paese SEPA.
La SEPA (Single Euro Payments Area) è l’area unica dei pagamenti in euro, ovvero un
sistema integrato di circolazione monetaria operativo da novembre 2009, come
appare in Figura 6.
Figura 6 | La Sepa. Fonte: http://www.sepaitalia.eu
Attualmente aderiscono alla SEPA i 28 paesi dell’Unione Europea, oltre a Islanda,
Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Principato di Monaco e Repubblica di San Marino.
In quest’area sono stati uniformati:
-
schemi di pagamento;
Il riferimento è a Ronchini B. (2014), Gli strumenti di pagamento, in Munari L. (a cura di),
Strumenti finanziari e creditizi. Dai bisogni alle soluzioni, 3a edizione, McGraw-Hill, Milano.
20
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-
condizioni di base;
-
diritti e obblighi delle parti coinvolte negli scambi monetari.
Ciò ha consentito di introdurre alcuni schemi armonizzati, che hanno consentito di
eliminare talune differenze nazionali preesistenti in questo ambito. In particolare, il
bonifico SEPA, operativo dal febbraio 2014, ha sostituito il bonifico ordinario
nazionale.
Il bonifico SEPA deve essere eseguito nel tempo massimo di un giorno lavorativo:
questo termine decorre dalla data di ricezione dell’ordine di bonifico da parte della
banca.
Questo significa che “le somme sono rese disponibili sul conto del beneficiario il
giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell’ordine nel caso di bonifici
disposti per via telematica, mentre servono due giorni per i bonifici cartacei”21. Ogni
intermediario può definire un orario limite per il ricevimento delle disposizioni di
bonifico, trascorso il quale gli ordini si intendono ricevuti il giorno successivo.
Analizziamo nel dettaglio come avviene un pagamento mediante bonifico.
L’ordinante può presentare alla banca o alla posta la disposizione di bonifico sia
tramite sportello, sia tramite canali telematici.
Anche il regolamento non è univoco: esso può infatti avvenire per cassa o attraverso
addebito su conto corrente del beneficiario. Questo conto viene individuato
dall’ordinante attraverso l’indicazione di un codice internazionale chiamato IBAN
(International Bank Account Number).
L’IBAN ha sostituito le ‘vecchie’ coordinate bancarie che richiedevano l’indicazione
del numero ABI, del numero CAB e del numero di conto del beneficiario. La
lunghezza dell’IBAN non è omogenea, ma varia a seconda della nazione 22. Nel
nostro Paese, in particolare, è stata definita una lunghezza di 27 caratteri:

2 lettere che rappresentano la nazione: per l’Italia si tratta del prefisso IT;

2 cifre che identificano un codice di controllo internazionale;

1 lettera che si riferisce al codice di controllo nazionale, definita CIN (Control
Internal Number);

5
numeri
che
indicano
l’istituto
bancario
attraverso
il
codice
ABI
(Associazione Bancaria Italiana);
Il riferimento è a Ronchini B. (2014), Gli strumenti di pagamento, in Munari L. (a cura di),
Strumenti finanziari e creditizi. Dai bisogni alle soluzioni, 3a edizione, McGraw-Hill, Milano.
22
E’ però stabilito un massimo di 34 caratteri alfanumerici.
21
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
5 numeri che identificano la filiale attraverso il codice CAB (Codice di
Avviamento Bancario);

12 numeri o lettere che identificano il numero di conto corrente presso la
filiale.
La Figura 7 fornisce un esempio di ‘costruzione’ del codice IBAN.
Figura 7 | Il codice IBAN
Se, all’atto della disposizione, l’ordinante del bonifico indica un IBAN sbagliato, la
banca o la posta non ne è responsabile e può accadere che:

l’operazione non sia eseguita;

il denaro venga trasferito al beneficiario sbagliato.
Nel secondo caso, l’intermediario è tenuto a cercare di recuperare il denaro
accreditato sul conto corrente dell’errato beneficiario.
Nel caso specifico dei bonifici SEPA diretti verso Paesi diversi dall’Italia, fino al 31
gennaio 2016 sarà necessario indicare, oltre al codice IBAN, anche il codice BIC
(Bank Identifier Code): si tratta di un codice identificativo della banca del
beneficiario necessario per instradare il pagamento.
Una volta ricevuto l’ordine di bonifico, l’intermediario lo verifica e, se individua delle
irregolarità, respinge le disposizioni errate.
In caso contrario, la banca o la posta invia l’importo da trasferire all’intermediario
del beneficiario attraverso il sistema di compensazione e regolamento. Dopo questo
passaggio, il beneficiario vedrà ‘apparire’ sul proprio conto corrente la somma
accreditata.
Le fasi del pagamento tramite bonifico sono graficamente illustrate nella Figura 8.
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Figura 8 | Le fasi del pagamento tramite bonifico. Fonte: Ronchini B., Gli strumenti di
pagamento, in Strumenti finanziari e creditizi. Dai bisogni alle soluzioni, 3a edizione (a cura
di Munari L.), McGraw-Hill, Milano, 2014.
Dal punto di vista del beneficiario, il bonifico rappresenta uno strumento di incasso
molto sicuro, dato che non implica alcun rischio di mancato incasso: all’atto della
disposizione dell’operazione, infatti, il soggetto pagante è tenuto a versare
l’importo corrispondente o a ‘prelevarlo’ dal proprio conto corrente. In qualche raro
caso, si può verificare un ritardo nell’accreditamento o la mancata esecuzione
dell’ordine di pagamento per cause fortuite (come uno sciopero) o qualora
l’ordinante impartisca disposizioni non complete o non corrette. Il bonifico SEPA si
configura anche come uno strumento di incasso economico e rapido per il
beneficiario.
Dal punto di vista dell’ordinante, invece, il bonifico rappresenta un sistema di
pagamento comodo e flessibile. I costi per l’ordinante, che variano da intermediario
a intermediario, possono essere così sintetizzati:
-
commissioni ordinarie: variano a seconda del Paese di destinazione, della
cifra da trasferire e del canale tramite il quale l’ordine è inoltrato;
-
commissioni supplementari: sono applicate in caso di bonifici urgenti o
disposti senza l’indicazione o con indicazione errata dei codici di riferimento
del beneficiario o della banca destinataria.
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5. I servizi di incasso e la cambiale
Esistono diverse tipologie di servizio sviluppate per supportare le operazioni di
incasso commerciale: tra queste vengono analizzati gli incassi mediante avviso e
l’addebito preautorizzato.
Si tratta di servizi, rivolti prevalentemente alle imprese, che consentono:
-
un’esecuzione
degli
incassi
rapida, grazie
al
sistema
elettronico
e
standardizzato su cui si fondano;
-
la riduzione dei costi aziendali;
-
la riduzione del rischio di smarrimento degli avvisi di pagamento destinati al
debitore.
5.1 Gli incassi mediante avviso
L’incasso dei crediti mediante avviso, detto MAV, è un servizio offerto dalle banche
e Poste Italiane.
Il funzionamento dello strumento prevede quanto segue. La banca del creditore
(detta banca assuntrice) predispone e invia al debitore un bollettino di versamento
pagabile presso qualsiasi sportello bancario, nel caso di MAV bancario, o postale,
nel caso di MAV postale.
In caso di MAV bancario, una volta effettuato il pagamento, la banca assuntrice
comunica al creditore, attraverso un’apposita procedura interbancaria, l’avvenuta
operazione, così come lo avvisa dell’eventuale mancato pagamento.
L’accredito sul conto corrente del soggetto pagato avviene nella stessa giornata
lavorativa con cui le somme pervengono alla banca assuntrice.
La Figura 9 riassume graficamente il funzionamento del MAV.
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Figura 9 | Il funzionamento del MAV. Fonte: Ronchini B., Gli strumenti di pagamento, in
Strumenti finanziari e creditizi. Dai bisogni alle soluzioni, 3a edizione (a cura di Munari L.),
McGraw-Hill, Milano, 2014.
Sotto il profilo del soggetto pagante, il MAV rappresenta uno strumento di
pagamento comodo ed economico. Sotto il profilo del soggetto pagato, invece,
tipicamente rappresentato da enti pubblici, che hanno la necessità di incassare
somme frazionate (come tasse universitarie, quote condominiali, ecc.), il MAV non
garantisce il buon fine dell’operazione (può infatti accadere che i bollettini ritornino
impagati) e comporta il pagamento di alcune commissioni.
5.2 Gli addebiti preautorizzati
L’addebito preautorizzato è uno strumento di pagamento offerto dalle banche,
strettamente legato al conto corrente. Questo strumento è generalmente utilizzato
per pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza predeterminata come, ad esempio,
le bollette delle utenze o le rate per il rimborso di un finanziamento.
L’accesso,
da
parte
del
soggetto
pagante,
allo
strumento
dell’addebito
preautorizzato presuppone la sottoscrizione di un accordo (definito mandato) tra
debitore e creditore, grazie al quale il primo autorizza (salvo revoca) l’addebito
automatico del proprio conto corrente per regolare le transazioni concordate. Tale
addebito viene effettuato nei limiti della disponibilità del conto.
L’addebito preautorizzato ha sia una versione business, utilizzabile quando
debitore e creditore sono imprese, che ordinaria, utilizzabile quando i debitori sono
soggetti privati e i creditori sono aziende.
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La Figura 10 illustra graficamente lo schema di funzionamento dello strumento.
Figura 10 | Il funzionamento dell’addebito preautorizzato SEPA. Fonte: Ronchini B., Gli
strumenti di pagamento, in Strumenti finanziari e creditizi. Dai bisogni alle soluzioni, 3a
edizione (a cura di Munari L.), McGraw-Hill, Milano, 2014.
Se la somma addebitata è maggiore di quella attesa o di quella prevista
contrattualmente, è possibile richiedere il rimborso dell’operazione entro 8
settimane dalla data di addebito.
Come nel caso di altri strumenti di pagamento, è previsto un termine di 13 mesi
entro i quali è consentito contestare un pagamento, nel caso sia stato eseguito
senza autorizzazione.
Sia dal punto di vista del soggetto pagante che del soggetto pagato, l’addebito
preautorizzato è uno strumento decisamente comodo.
5.3 La cambiale
La cambiale è un titolo di credito che contiene la promessa o l’ordine di pagare una
certa somma di denaro in un determinato luogo a una data scadenza.
Nel primo caso si parla di pagherò cambiario, nel secondo caso si parla di cambiale
tratta. La validità della cambiale è condizionata dalla presenza di alcuni requisiti
formali (per esempio, la data e il luogo di emissione, il luogo del pagamento, la data
di scadenza, ecc.).
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Per il beneficiario la cambiale costituisce uno strumento di pagamento piuttosto
sicuro: proprio per questa ragione, viene agevolmente accettata.
Essendo un titolo esecutivo, in caso di mancato pagamento è possibile fare
un’esecuzione forzata sul patrimonio del debitore. Inoltre, la cambiale si presta a un
utilizzo versatile, dato che una volta in possesso della cambiale, il beneficiario può:
-
riscuoterla
alla
scadenza
presentandola
personalmente
all’obbligato
principale;
-
cederla alla banca perché ne curi l’incasso;
-
trasferirla a terzi per pagare un proprio debito.
Per il soggetto pagante, la cambiale determina in genere la perdita posticipata della
somma a debito rispetto al momento in cui avviene la transazione, ma è
relativamente costosa, perché richiede il versamento dell’imposta di bollo,
proporzionale all’importo del titolo.
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Bibliografia
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contante, in I quaderni didattici della Banca d’Italia.
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Munari L. (a cura di) 2014, Strumenti finanziari e creditizi. Dai bisogni alle soluzioni,
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Vannoni V., Gli strumenti degli intermediari finanziari, Nadotti L., Porzio C., Previati
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