accordo commerciale tra l`unione europea ei suoi stati

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accordo commerciale tra l`unione europea ei suoi stati
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL’ACCORDO COMMERCIALE TRA L’UNIONE EUROPEA E I
SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI
COLOMBIA E LA REPUBBLICA DI PERÙ, DALL’ALTRA, FATTO A
BRUXELLES IL 26 GIUGNO 2012.
RELAZIONE
Contesto dell’Accordo
Il sostegno dell’Unione Europea alla Comunità Andina (CAN) (Perù, Colombia,
Ecuador e Bolivia) risale ad alcuni decenni prima dell’avvio dei negoziati multipartito e la conclusione di un Accordo Commerciale con Colombia e Perù. Un primo
Accordo di cooperazione tra la Comunità Europea e la CAN era stato firmato nel
1983 e rafforzato nel 1996 con la Dichiarazione congiunta di Roma. Un Accordo di
Cooperazione Politica e di Dialogo (PCDA - Political Cooperation and Dialogue
Agreement) è stato adottato nel 2003 ed è attualmente in attesa di ratifica. Il PCDA è
stato negoziato con l’obiettivo di promuovere ulteriormente la cooperazione tra la UE
e la CAN nei settori di rilievo per la conclusione del presente Accordo Commerciale.
L’art. 1 del PCDA afferma infatti che lo stato di diritto ed il rispetto dei diritti umani
costituiscono elementi essenziali dell’Accordo. Il PCDA prevede inoltre il
rafforzamento della cooperazione in diversi ambiti di politiche sociali, quali il
rispetto dei principi generali sulla condizione del lavoro, sui popoli indigeni nonché
sullo sviluppo sostenibile e sullo sfruttamento minerario sostenibile.
Al Vertice di Guadalajara del maggio 2004 l’UE e la CAN decisero di avviare i
negoziati per la conclusione di un Accordo Commerciale tra le due Regioni. A causa
di divergenze tra i due blocchi regionali - oltre a quelle interne alla stessa CAN - il
negoziato è stato avviato solamente nel 2007, per poi arenarsi nuovamente nel 2008
per l’incapacità dei Paesi andini di definire posizioni unitarie in materia commerciale.
Stante la mancanza di consenso fra i Paesi CAN sull'approfondimento del dialogo
politico (up-grading dell'Accordo del 2003) e la chiara volontà di 3 di essi (Ecuador,
Perù, Colombia) di dare avvio a negoziati sul volet commerciale, nel gennaio 2009
l’UE ha approvato una modifica del mandato negoziale del 2007, prevedendo di
dividere in un primo tempo i negoziati su basi tematiche (distinguendo il dialogo
politico da quello commerciale) e geografiche (negoziando con i Paesi maggiormente
disponibili), senza peraltro rinunciare all’obiettivo ultimo di un Accordo di
Associazione tra le due regioni.
Nel luglio del 2009, tuttavia, anche l’Ecuador si è ritirato dal negoziato1. Dopo il
ritiro dell’Ecuador, i negoziati commerciali sono proseguiti a ritmo serrato con
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L’Ecuador è uscito dai negoziati chiedendo la previa soluzione del contenzioso sull’accesso al mercato UE delle
banane pendente in sede WTO nonché la conclusione di un MoU in materia di sviluppo. Dopo il raggiungimento nel
dicembre 2010 dell’intesa sul trattamento tariffario della banana, la Commissione si sta adoperando per accogliere le
richieste ecuadoriane di un ritorno al tavolo negoziale.
Colombia e Perù. Ai margini del VI Vertice UE-LAC di Madrid, nel maggio 2010, è
stata dunque sottoscritta dalle Parti una Dichiarazione congiunta relativa alla
conclusione dei negoziati. L’Accordo è stato parafato il 23 marzo 2011 e quindi
firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012.
Si tratta del primo Accordo commerciale concluso dall’UE dopo l’entrata in vigore
del Trattato di Lisbona. A tempo debito, e ove sussistano le condizioni necessarie, si
potrà procederà ad integrare in un Accordo di Associazione tra l’UE e la CAN i
capitoli del dialogo politico e della cooperazione (sulla base dell’Accordo di Dialogo
Politico e Cooperazione del 2003 eventualmente arricchito e aggiornato).
L’Accordo rappresenta un solido quadro giuridico per settori importanti come quello
degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti; facilita la riduzione delle
barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in materia di diritti di proprietà
intellettuale, trasparenza e concorrenza.
Nel 2010 la UE si è posizionata come secondo partner commerciale della Colombia,
dopo gli USA, sia per le importazioni che per le esportazioni. Per quanto riguarda il
Perù, l’UE si è situata al terzo posto (dopo USA e Cina) come fonte delle
importazioni peruviane ed è la principale destinazione delle sue esportazioni.
Iter procedurale di firma dell’Accordo
Nel gennaio 2009 furono avviati i negoziati per un Accordo Commerciale UE Colombia, Ecuador e Perù. Nel luglio 2009 l’Ecuador sospese la sua partecipazione
alle trattative2. Il negoziato è stato finalizzato nel marzo 2010 ed il testo dell’Accordo
è stato parafato il 23 marzo 2011. L’intesa è stata firmata a Bruxelles il 26 giugno
2012, unicamente fra UE, Colombia e Perù. Nell’Intesa è prevista la clausola di
adesione (art. 329) che permette ad altri Stati membri della Comunità Andina di poter
aderire in un momento successivo. Trattandosi di Accordo misto, il Segretariato ha
chiesto agli Stati membri di firmarlo anticipatamente a Bruxelles: l’Italia lo ha
firmato il 14 giugno 2012.
Ai sensi dell’art. 218/5 del TFUE e dell’art. 3 della proposta di decisione di firma e
applicazione provvisoria è possibile per le Parti applicare provvisoriamente,
integralmente o parzialmente, l’Accordo conformemente al suo art. 330, paragrafo 3,
una volta acquisito l’assenso del Parlamento Europeo. L’applicazione provvisoria fra
l’UE e un Paese andino firmatario ha inizio il giorno del mese successivo alla data di
ricevimento, da parte del depositario, dell’ultima notifica dell’UE e di tale Paese
andino firmatario.
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L’Ecuador è uscito dai negoziati chiedendo la previa soluzione del contenzioso sull’accesso al mercato UE delle
banane pendente in sede WTO nonché la conclusione di un MoU in materia di sviluppo. La Commissione si sta ora
adoperando per accogliere le richieste ecuadoriane di un ritorno al tavolo negoziale al fine di una futura adesione
all’Accordo.
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Il Parlamento Europeo ha dato il proprio assenso per la ratifica nella sessione plenaria
dell’11 dicembre 2012. Lo stesso giorno il Parlamento Europeo ha votato anche la
“Clausola di Salvaguardia” dell’Accordo che potrà fornire una rete di sicurezza per le
industrie europee in caso di aumento pregiudizievole delle importazioni dai paesi
interessati, nonché il meccanismo di stabilizzazione per il commercio delle banane.
Finalità dell’Accordo
Quello in parola è il primo Accordo commerciale concluso dall’UE dopo l’entrata in
vigore del Trattato di Lisbona. Si tratta di un’intesa ambiziosa, che rappresenta uno
strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell’integrazione regionale oltre
che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche bi-regionali; essa
costituisce un pilastro della strategia dell’UE volta a rafforzare i legami politici,
economici e culturali con l’America Latina. L’Accordo è uno strumento di
promozione dei principi democratici, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti
umani (clausola essenziale dell’Accordo) e prevede una progressiva e reciproca
liberalizzazione degli scambi grazie all’eliminazione dei dazi su tutti i prodotti
industriali e della pesca, al miglioramento dell’accesso al mercato dei prodotti
agricoli. L’Accordo rappresenta inoltre un solido quadro giuridico per settori
importanti come quello degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti,
facilitando inoltre la riduzione delle barriere tecniche, e stabilisce una disciplina
comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza.
Meno soddisfacenti sono invece gli esiti sulla tutela delle Indicazioni Geografiche,
poiché la revisione della normativa “regionale” andina sulla materia non poteva aver
luogo senza il coinvolgimento degli altri Membri della CAN.
Poiché l’Accordo contiene clausole di accessione per facilitare l’ingresso di Ecuador
e Bolivia, si auspica che in un prossimo futuro possano raggiungersi risultati
maggiormente ambiziosi anche sul dossier relativo alla proprietà intellettuale.
A tempo debito, e ove sussistano le condizioni necessarie, si potrà procederà ad
integrare in un Accordo di Associazione tra l’UE e la CAN i capitoli del dialogo
politico e della cooperazione (sulla base dell’Accordo di Dialogo Politico e
Cooperazione del 2003 eventualmente arricchito e aggiornato).
Esame delle disposizioni
Il presente Accordo di Associazione si divide in XIV TITOLI, di seguito esaminati.
TITOLO I - DISPOSIZIONI INIZIALI
CAPO 1 - ELEMENTI ESSENZIALI (ARTT. 1-2)
Definisce la natura e l’ambito di applicazione dell’Accordo: in particolare viene
affermato che il rispetto dei principi democratici ed il rispetto dei diritti umani
fondamentali costituiscono “elementi essenziali” dell’Accordo stesso. Le Parti
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convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi
di distruzione di massa e dei relativi vettori e per conseguire l’universalizzazione e
l’attuazione dei trattati in materia.
CAPO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI (ARTT. 3-10)
Viene istituita una Zona di libero scambio conformemente agli obblighi GATT e
GATS. Vengono enunciati gli obiettivi: liberalizzazione progressiva e graduale degli
scambi di merci e servizi, sviluppo di un ambiente favorevole agli investimenti,
effettiva apertura reciproca dei mercati e degli appalti pubblici; tutela dei diritti di
proprietà intellettuale; libera concorrenza; istituzione di un meccanismo di
risoluzione delle controversie; promozione del commercio internazionale sostenibile;
cooperazione in materia di assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità
commerciali delle Parti.
In questo Capo si riaffermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall’Accordo
WTO e si definiscono le Parti, l’ambito geografico di applicazione delle relazioni
commerciali ed economiche, nonché l’adempimento degli obblighi che derivano
dall’Accordo. Si riconosce l’importanza dell’integrazione regionale.
CAPO 3 - DEFINIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE (ART. 11)
Specifica le definizioni di carattere generale dell’Accordo quali: “giorni”, “merce o
prodotto di una parte”, “persona giuridica”, “misura” e “persona”.
TITOLO II - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
ARTT. 12-16
Si tratta dell’istituzione di un Comitato per il Commercio e se ne delineano le
competenze, la periodicità delle riunioni, le funzioni, il metodo di adozione delle
decisioni, prevedendo altresì l’istituzione di Sottocomitati, la designazione di un
Coordinatore dell’Accordo.
TITOLO III - SCAMBI DI MERCI
CAPO 1 - ACCESSO AL MERCATO PER LE MERCI (ARTT. 17-36)
SEZIONE 1 - DISPOSIZIONI COMUNI (ARTT.17-21)
In questa sezione viene enunciato l’obiettivo della progressiva liberalizzazione degli
scambi di merci nel corso di un periodo transitorio, si definiscono gli ambiti di
applicazione e si illustrano le definizioni di “dazio doganale” e “prodotto o merce
originaria” e vengono indicate le classificazioni delle merci ed il conferimento del
trattamento nazionale.
SEZIONE 2 - SOPPRESIONE DEI DAZI DOGANALI (ART. 22)
Ciascuna delle Parti si impegna a sopprimere i dazi doganali imposti sulle merci
originarie di un’altra parte conformemente a quanto indicato nelle Tabelle di
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soppressione dei dazi. Il Comitato per il Commercio ha la facoltà di decidere se
accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali. In questa
sezione di indicano i casi in cui una parte può aumentare l’aliquota di base indicata
nelle Tabelle o imporre un nuovo dazio.
SEZIONE 3 - MISURE NON TARIFFARIE (ARTT. 23-27)
Le Parti si impegnano, nel rispetto alle regole del GATT, affinché non ci sia né una
protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione a fini fiscali
delle importazioni e/o delle esportazioni. Nessuna delle Parti potrà adottare o
mantenere misure incompatibili con l’Accordo WTO relativo alle procedure in
materia di licenze d’importazione. Le Parti riconoscono altresì che le imprese
commerciali di Stato non devono operare in modo da creare ostacoli agli scambi, ma
si devono impegnare ad ottemperare agli obblighi stabiliti nell’art. 27: quest’ultimo,
d’altra parte, lascia impregiudicati i diritti ed obblighi delle Parti derivanti dal
successivo Titolo VI (Appalti Pubblici).
SEZIONE 4 - PRODOTTI AGRICOLI (ARTT. 28-33)
Questa sezione è dedicata alle misure adottate - o mantenute in vigore - dalle Parti in
materia di scambi reciproci di prodotti agricoli come definiti nell’allegato 1
dell’Accordo WTO sull’Agricoltura. Si illustrano i casi in cui una Parte può applicare
una misura di salvaguardia agricola sotto forma di dazi addizionali all’importazione
di alcuni prodotti agricoli originari. Viene accordato alla Colombia ed al Perù di
applicare un sistema di fasce di prezzo mentre la parte UE può applicare il regime del
prezzo di entrata stabilito da apposito regolamento (CE) nel settore dei prodotti
ortofrutticoli. Le Parti condividono l’obiettivo di collaborare in seno al WTO per
raggiungere un Accordo inteso ad eliminare le sovvenzioni all’esportazione - e altre
misure di effetto equivalente - relative ai prodotti agricoli e si evidenzia che nessuna
delle Parti può mantenere, introdurre o reintrodurre sovvenzioni all’esportazione - o
altre misure di effetto equivalente - sui prodotti agricoli completamente ed
immediatamente liberalizzati ovvero su quelli completamente, ma non
immediatamente, liberalizzati che beneficiano - o non beneficiano - di un contingente
esente da dazi all’entrata in vigore dell’Accordo. Si indicano le eccezioni a tale
regola e si definiscono i metodi di amministrazione e applicazione dei contingenti
tariffari.
SEZIONE 5 - GESTIONE DEGLI ERRORI AMMINISTRATIVI (ART. 34)
Si prevede che - in caso di errore da parte della Autorità competente di qualsiasi Parte
contraente che comporti conseguenze in termini di dazi all’importazione - è possibile,
previa discussione tecnica tra le Parti interessate, far ricorso al Comitato per il
Commercio onde giungere all’adozione di misure volte a risolvere la situazione.
SEZIONE 6 - SOTTOCOMITATI (ARTT. 35-36)
Vengono istituiti il “Sottocomitato per l’accesso al mercato” nonché il
“Sottocomitato per l’Agricoltura” e se ne definiscono i compiti.
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CAPO 2 - MISURE DI DIFESA COMMERCIALE (ARTT. 37-57)
SEZIONE 1 - MISURE ANTIDUMPING E COMPENSATIVE (ARTT. 37-42)
Le Parti riaffermano i diritti ed obblighi derivanti dall’Accordo antidumping,
dall’Accordo sulle sovvenzioni e dall’Accordo WTO relativo alle regole in materia di
origine. In caso di applicazioni di un dazio antidumping, di misure compensative o di
accettazione di un impegno sui prezzi, l’Organo giudiziario competente della CAN è
l’unica istanza di sindacato giurisdizionale. Le Parti garantiscono che le Autorità
regionali e le Autorità nazionali non applichino contemporaneamente misure
antidumping o compensative allo stesso prodotto. Le misure di difesa commerciale
devono essere applicate nel pieno rispetto delle disposizioni pertinenti del WTO e in
base a un sistema trasparente soprattutto per quanto concerne la comunicazione dei
fatti essenziali in caso di una inchiesta. Per quanto concerne UE e Colombia,
conformemente alla rispettiva legislazione interna tali comunicazioni possono essere
fornite anche ad utenti esterni all’Autorità nazionale. Per quanto riguarda
l’applicazione di dazi antidumping e di dazi compensativi, UE e Colombia ritengono
auspicabile l’adozione della regola del dazio inferiore. Per ogni singola Parte si
indicano le Autorità incaricate dell’inchiesta e si afferma che il successivo Titolo XII
(Risoluzione delle controversie) non si applica alla presente Sezione.
SEZIONE 2 - MISURE DI SALVAGUARDIA MULTILATERALI (ARTT. 43-47)
La sezione dispone circa le condizioni di ricorso all’applicazione delle misure di
salvaguardia multilaterali e circa l’impossibilità di applicazione contemporanea di
misure di salvaguardia bilaterali e misure di salvaguardia WTO. Viene altresì
specificato il dovere di trasparenza delle comunicazioni in capo alla Parte che apre
l’inchiesta, indicando l’Autorità incaricata dell’inchiesta, mentre si sottolinea la non
applicazione alla presente Sezione del successivo Titolo XII (Risoluzione delle
controversie) ad eccezione dell’art. 45.
SEZIONE 3 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA BILATERALE (ARTT. 48-57)
Vengono introdotte le norme procedurali applicabili alle misure di salvaguardia
bilaterali: condizioni di applicabilità, notifica e consultazioni, tipologie delle misure,
procedura di inchiesta, elementi di prova relativi al pregiudizio e nesso di casualità,
condizioni e durata di una misura, misure provvisorie, possibilità di concordare una
compensazione, possibilità di riapplicazione di una misura.
CAPO 3 - DOGANE E FACILITAZIONE DEGLI SCAMBI (ARTT. 58-70)
Il Capo contempla l’impegno delle Parti a rafforzare la cooperazione in questo
settore, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di un controllo efficace e
della promozione e facilitazione degli scambi. Contiene una serie di indicazioni e
riferimenti normativi a cui le Parti si devono ispirare per basare le rispettive
legislazioni e procedure doganali. Vengono disciplinate le operazioni di transito, i
rapporti con la comunità imprenditoriale e la gestione del rischio, l’istituzione di un
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Sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole d’origine,
l’assistenza tecnica in materia di dogane e di facilitazione degli scambi.
CAPO 4 - OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI (ARTT. 71-84)
Il presente Capo ha come obiettivo quello di agevolare e incrementare gli scambi di
merci attraverso l’individuazione, la prevenzione e l’eliminazione di ostacoli fra le
Parti (regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione quali definiti dal c.d.
“Accordo TBT “ (Technical Barriers to Trade) del WTO). Nel definire l’ambito di
applicazione, il presente Capo impegna le Parti a: utilizzare nel miglior modo
possibile le buone pratiche di regolamentazione previste dall’Accordo TBT; operare
affinché i rispettivi Organismi di normazione accettino ed applichino i principi per
l’elaborazione, l’adozione e l’applicazione di norme dell’Accordo TBT; collaborare
nel campo della valutazione della conformità e dell’accreditamento attraverso, tra
l’altro, la designazione di organismi di valutazione della conformità situati nel
territorio dell’altra Parte e l’accettazione dei risultati di valutazione della conformità
eseguite da detti Organismi. Vengono promosse iniziative di assistenza tecnica e di
cooperazione reciproca, nonché la collaborazione fra le rispettive Autorità che si
occupano di ostacoli tecnici agli scambi. Viene poi previsto il rispetto degli obblighi
in materia di trasparenza - quali enunciati nell’Accordo TBT - di vigilanza del
mercato nonché l’istituzione di un Sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi.
CAPO 5 - MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE (ARTT. 85-104)
Viene promossa la cooperazione in ambito sanitario e fitosanitario (SPS - Sanitary
and Phyto-Sanitary) affinché le relative misure non creino ostacoli ingiustificati
all’accesso al mercato. Le Parti riaffermano i loro diritti e obblighi stabiliti
dall’Accordo SPS. Sono inoltre contemplate misure connesse alla salute degli animali
e delle piante, anche in conformità alla norme, orientamenti o raccomandazioni
dell’Ufficio Internazionale delle Epizoozie (OIE - Organizzazione Mondiale della
Sanità Animale) e della Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante
(IPPC - International Plant Protection Convention). Si prevede poi di rafforzare la
cooperazione tecnica tra le parti e di istituire Sottocomitato SPS.
CAPO 6 - CIRCOLAZIONE DELLE MERCI (ART. 105)
In considerazione dei diversi livelli raggiunti dai processi di integrazione regionale
nell’UE, da un lato, e tra i Paesi firmatari all’interno della CAN, dall’altro lato, il
presente Capo menziona le disposizioni che le Parti adotteranno con il fine di
perseguire l’obiettivo di creare condizioni favorevoli alla libera circolazione delle
merci delle altre Parti tra i rispettivi territori.
CAPO 7 - ECCEZIONI (ART. 106)
Viene previsto che nessuna delle disposizioni del presente Capo possa essere
interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare misure per tutelare la
sicurezza pubblica, la vita o salute dell’uomo, degli animale e delle piante, la
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conservazione delle risorse naturali esauribili, la tutela del patrimonio nazionale di
valore artistico, storico o archeologico.
TITOLO IV - SCAMBI DI SERVIZI, STABILIMENTO E
COMMERCIO ELETTRONICO
CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI (ARTT. 107-109)
Vengono definiti l’ambito di applicazione ed i settori interessati. Viene fissato
l’impegno delle Parti a promuovere iniziative di assistenza tecnica e di
regolamentazione in materia di stabilimento, scambi di servizi e commercio
elettronico.
CAPO 2 - STABILIMENTO (ARTT. 110-116)
Viene stabilito cosa si intenda per: “succursale di una persona giuridica”; “attività
economica”; “stabilimento”; “investitore di una parte”; “misure di una parte aventi
incidenza sullo stabilimento”; “controllata di una persona giuridica di una parte”.
Viene inoltre stabilito quali sono i settori esclusi, il trattamento di accesso al mercato,
il trattamento nazionale, la non limitazione del trattamento eventualmente previsto
da Accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti, cooperazione in
materia di promozione degli investimenti e riesame del quadro giuridico per gli
investimenti.
CAPO 3 - PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI (ARTT. 117-121)
Anche il presente Capo contiene definizioni sui settori esclusi, sulle modalità di
accesso al mercato e sul trattamento nazionale.
CAPO 4 - PRESENZA TEMPORANEA DI PERSONE FISICHE PER MOTIVI
PROFESSIONALI (ARTT. 122-128)
Oltre a contenere, come per i due Capi precedenti, definizioni e settori di interesse,
vengono altresì disciplinate le modalità di ingresso e di soggiorno temporanei del
personale chiave e laureati in tirocinio, dei venditori di servizi alle imprese, dei
prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, nonché dei visitatori di
breve durata per motivi professionali.
CAPO 5 - QUADRO DI REGOLAMENTAZIONE (ARTT. 129-161)
SEZIONE 1 - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE (ARTT. 129-131)
Disciplina il reciproco riconoscimento, la trasparenza e la divulgazione delle
informazioni riservate.
SEZIONE 2 - SERVIZI INFORMATICI (ART. 132)
Disciplina gli scambi dei servizi informatici e dei servizi correlati.
SEZIONE 3 - SERVIZI POSTALI E DI CORRIERE (ARTT. 133-138)
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Contiene il quadro regolamentare applicabile ai servizi di corriere ed alla prevenzione
delle pratiche anticoncorrenziali, nonché i criteri relativi al rilascio delle licenze.
SEZIONE 4 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE (ARTT. 139-150)
Stabilisce i principi del quadro di regolamentazione per la fornitura di servizi pubblici
di telecomunicazione diversi dalla trasmissione radiotelevisiva, il diritto a definire il
tipo di obblighi di servizio universale e l’impegno a garantire la riservatezza delle
informazioni. Vengono previste misure di salvaguardia della concorrenza in relazione
ai fornitori principali e gli obblighi supplementari di questi ultimi, oltre alle modalità
e le condizioni in materia di autorizzazioni a fornire servizi di telecomunicazione e di
interconnessione, ivi compresa l’istituzione di Autorità indipendenti di
regolamentazione del settore, di cui vengono indicate competenze, funzioni e
modalità operative.
SEZIONE 5 - SERVIZI FINANZIARI (ARTT. 151-159)
Vengono stabiliti i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi finanziari
per i quali sono assunti impegni: stabilimento; prestazione transfrontaliera di servizi;
presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali. Si definiscono tali
servizi finanziari nonché i sistemi di pagamento e di compensazione ammessi. Si
stabilisce la possibilità per le Parti di adottare, o mantenere in vigore, misure di
regolamentazione e prudenziali, indicandone le modalità e richiedendone
l’applicazione efficace e trasparente.
SEZIONE 6 - SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO (ARTT. 160-161)
Viene stabilito che le Parti applichino il principio dell’accesso illimitato ai mercati
marittimi internazionali ed alle rotte commerciali marittime internazionali su basi non
discriminatorie, ed accorderanno alle navi battenti la bandiera dell’altra Parte - o
gestite da prestatori di servizi dell’altra Parte - un trattamento non meno favorevole di
quello riservato alle proprie navi per quanto attiene all’accesso ai porti, all’uso delle
infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché i relativi diritti ed
oneri, alle strutture doganali e all’assegnazione di ormeggi e strutture logistiche per il
carico e lo scarico.
Si prevede inoltre che ciascuna delle Parti si astenga dall’introdurre clausole di
ripartizione dei carichi in futuri Accordi bilaterali con Stati terzi riguardanti i servizi
di trasporto marittimo e proceda all’abrogazione, entro un termine di tempo
ragionevole, di clausole similari eventualmente contenute in Intese pregresse,
parimenti stipulate sul piano bilaterale. Ciascuna delle Parti è tenuta a sopprimere ed
ad astenersi dall’introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di
altra natura che potrebbero restringere o avere effetti discriminatori sulla libera
prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale. Viene inoltre consentito
lo stabilimento e l’esercizio dell’attività, nel proprio territorio, dei prestatori di servizi
di trasporto marittimo internazionale dell’altra Parte, compresi i prestatori di servizi
di agenzia marittima, applicando condizioni non meno favorevoli di quelle accordate
ai propri prestatori di servizi o ai prestatori di servizi di qualsiasi Paese terzo.
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Vengono elencati, infine, i servizi che verranno forniti da ciascuna delle Parti
contraenti nei propri porti.
CAPO 6 - COMMERCIO ELETTRONICO (ARTT. 162-166)
Si prevede che le Parti convengono di: promuovere lo sviluppo del commercio
elettronico in maniera compatibile con le norme internazionali di protezione dei dati.
affinché gli utenti abbiamo fiducia nel commercio elettronico; instaurare un dialogo
su questioni attinenti alla regolamentazione, allo sviluppo di normative in materia di
protezione dei dati personali e dei consumatori e in materia di gestione delle
operazioni commerciali non cartacee.
CAPO 7 - ECCEZIONI (ART. 167)
Si stabilisce che nessuna delle disposizioni del presente Titolo e del successivo Titolo
V (Pagamenti correnti e movimenti di capitali) possa essere interpretata come un
divieto per le Parti di adottare o applicare le misure necessarie per consentire la tutela
delle esigenze di carattere generale ivi elencate.
TITOLO V - PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALE
ARTT. 168-171
Vengono disciplinati i pagamenti correnti e i movimenti di capitali fra le Parti che si
impegnano per la loro liberalizzazione in conformità delle disposizioni dell’art. VIII
dell’Accordo istitutivo del Fondo Monetario Internazionale. Si menziona
l’applicazione di misure di salvaguardia che possono adottarsi in circostanze
eccezionali.
TITOLO VI - APPALTI PUBBLICI
ARTT. 172-194
Viene definito cosa si intende per appalti pubblici e l’ambito di applicazione delle
disposizioni del presente titolo. In relazione a qualsiasi misura relativa agli appalti
disciplinati le Parti si propongono di garantire un trattamento riservato ai beni, ai
servizi e fornitori dell’altra Parte non meno favorevole di quello riservato ai beni, ai
servizi e ai fornitori interni. Viene disciplinato il corretto uso dei mezzi elettronici
nel caso di procedure di appalto condotte per via elettronica. Nel titolo, molto
articolato, sono disciplinati temi specifici quali: pubblicazione delle informazioni
sugli appalti, pubblicazione degli avvisi, condizioni di partecipazione, qualificazione
o registrazione dei fornitori, specifiche tecniche, documentazione di gara, termini,
gara a trattativa privata, aste elettroniche, trattamento delle offerte e aggiudicazione
degli appalti, trasparenza delle informazioni sugli appalti, divulgazione delle
informazioni, procedure interne di riesame, modifica e rettifica dei settori interessati,
partecipazione di micro, piccole e medie imprese, cooperazione, istituzione di un
sottocomitato per gli appalti pubblici.
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TITOLO VII - PROPRIETA’ INTELLETTUALE
CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI (ARTT. 195-200)
Il Capo in esame stabilisce che le Parti garantiscono un’adeguata ed efficace
attuazione dei Trattati Internazionali in materia di Proprietà Intellettuale di cui sono
parte, in particolare gli Accordi TRIPS e OMPI. Ai fini dell’Accordo, i diritti di
proprietà intellettuale comprendono: diritto d’autore e diritti connessi al diritto
d’autore, brevetti, marchi, denominazioni commerciali, disegni e modelli, topografie
di circuiti integrati, indicazioni geografiche, le varietà vegetali e la protezione di
informazioni segrete. È contemplata l’applicazione delle clausole della “Nazione più
Favorita” e del “Trattamento Nazionale”.
CAPO 2 - PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITA’ E DELLE CONOSCENZE
TRADIZIONALI (ART. 201)
Le Parti riconoscono l’importanza e il valore della biodiversità biologica e delle sue
componenti come pure delle conoscenze, delle innovazioni e delle pratiche
tradizionali collegate della comunità indigene e locali e riaffermano i loro diritti
sovrani sulle proprie risorse naturali e riconoscono i diritti e gli obblighi stabiliti dalla
“CBD” (Convention for Biological Diversity) in relazione all’accesso alle risorse
genetiche e ripartizione dei benefici derivanti dall’uso di tali risorse. Si riconosce
l’obbligo di divulgare l’origine o la fonte delle risorse genetiche e delle conoscenze
tradizionali nelle domande di brevetto.
CAPO 3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTI DI PROPRIETA’
INTELLETTUALE (ARTT. 202-233)
SEZIONE 1 - MARCHI (ARTT. 202-206)
La sezione dà rilievo alle procedure di registrazione.
SEZIONE 2 - INDICAZIONI GEOGRAFICHE (ARTT. 207-214)
Vengono stabiliti l’ambito di applicazione ed il principio di protezione delle
Indicazioni Geografiche stabilite. Viene dato rilievo al sistema di protezione, al tipo
di protezione concessa, alla possibilità di aggiunta di nuove Indicazioni Geografiche,
al rapporto fra indicazioni geografiche e marchi, alla cooperazione e trasparenza nello
scambio di informazioni circa la conformità dei prodotti identificati dalle Indicazioni
Geografiche protette.
SEZIONE 3 - DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI CONNESSI (ARTT. 215-223)
La sezione dà rilievo alla protezione concessa alla conservazione dei diritti morali
dell’opera, disciplinando la durata dei diritti d’autore, la gestione collettiva dei diritti,
la durata dei diritti concessi, la radiodiffusione e comunicazione al pubblico, la
protezione delle misure tecnologiche e delle informazioni sulla gestione dei diritti,
nonché i diritti degli artisti sulle successive vendite di opere d’arte.
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SEZIONE 4 - DISEGNI E MODELLI (ARTT. 224-229)
Sono stabiliti i requisiti per la protezione di nuovi disegni e modelli creati
indipendentemente e sono disciplinati i diritti conferiti dalla registrazione, la durata
della protezione, le eccezioni ed il rapporto con il diritto d’autore.
SEZIONE 5 - BREVETTI (ART. 230)
Viene stabilito che la materia deve essere trattata in conformità ai Trattati
internazionali e viene regolata la commercializzazione di un prodotto chimico
agricolo o farmaceutico e la protezione da brevetto di un prodotto farmaceutico.
SEZIONE 6 - PROTEZIONE DEI DATI RELATIVI A DETERMINATI PRODOTTI
REGOLAMENTATI (ART. 231)
Nella Sezione in esame si stabilisce che le Parti garantiscono la protezione dei dati
concernenti la sicurezza e l’efficacia dei prodotti farmaceutici e dei prodotti chimici
agricoli conformemente all’art. 39 dell’Accordo TRIPS ed alle proprie rispettive
legislazioni interne. Si definisce la regolamentazione in materia di concessione delle
autorizzazioni alla commercializzazione di tali prodotti.
SEZIONE 7- VARIETA’ VEGETALI (ART. 232)
Le Parti promuovono e garantiscono la protezione delle varietà vegetali sulla base
della Convenzione internazionale “UPOV” (International Union for the Protection of
New Varieties of Plants).
SEZIONE 8 - CONCORRENZA SLEALE (ART. 233)
Ciascuna delle Parti assicura una protezione effettiva contro la concorrenza sleale.
CAPO 4 - RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE (ARTT. 234-254)
SEZIONE 1- DISPOSIZIONI GENERALI (ART. 234)
Si prevede che ciascuna delle Parti, fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti
dall’Accordo TRIPS - e in particolare dalla parte III - stabilisce le misure, i rimedi e
le procedure necessarie a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
SEZIONE 2 - PROCEDIMENTI E RIMEDI CIVILI E AMMINISTRATIVI (ARTT. 235-249)
Vengono indicati i soggetti dotati di legittimazione attiva, la possibilità di richiesta di
elementi di prova, le misure di protezione delle prove; si stabilisce il diritto
d’informazione, le misure provvisorie e cautelari, misure correttive, la possibilità di
emettere un’ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione, le misure
alternative, il risarcimento dei danni, la pubblicazione delle decisioni giudiziarie;
presunzione del diritto d’autore o di titolarità dei diritti; procedure amministrative;
misure alla frontiera.
SEZIONE 3- RESPONSABILITA’ DEI PRESTATORI INTERMEDIARI (ARTT- 250-254)
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La sezione stabilisce le misure da adottare per garantire il rispetto, da parte dei
prestatori intermediari, dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti connessi
all’ambiente digitale. Definisce le responsabilità dei prestatori intermediari nel caso
di semplice trasporto (“mere conduit”), di memorizzazione temporanea (“catching”),
di “hosting” ed indica i casi di assenza dell’obbligo generale di sorveglianza.
CAPO 5 - TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE (ART. 255)
Le Parti convengono di scambiarsi esperienze e informazioni sulle rispettive pratiche
e politiche, interne e internazionali, aventi incidenza sul trasferimento di tecnologie,
di facilitare ed incoraggiare reciprocamente la ricerca, lo sviluppo tecnologico. Si
stabiliscono meccanismi di partecipazione di enti ed esperti in materia dei rispettivi
Paesi, la concessione di incentivi da parte dell’UE.
CAPO 6 - COOPERAZIONE (ARTT. 256-257)
Le Parti convengono di cooperare in settori che comprendono, tra l’altro, attività
relative allo scambio di informazioni ed esperienze, di formazione di personale,
promozione e diffusione di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale,
disponendo la costituzione di un Sottocomitato per la proprietà intellettuale.
TITOLO VIII - CONCORRENZA
ARTT. 258-266
Vengono definiti il “diritto della concorrenza” e la “Autorità garante” della
concorrenza, gli obiettivi, i principi e l’attuazione. Contiene riferimenti a imprese
pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi, compresi i monopoli
riconosciuti. Viene riconosciuta l’importanza della cooperazione e dell’assistenza
tecnica per promuovere l’attuazione della politica della concorrenza.
TITOLO IX - COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
ARTT. 267-286
Viene riaffermato l’impegno a promuovere il commercio internazionale in modo da
contribuire all’obiettivo dello sviluppo sostenibile, nel quadro di un approccio globale
al commercio ed allo sviluppo sostenibile che tenga in considerazione le questioni
ambientali e del lavoro. Vengono richiamate le norme e gli Accordi multilaterali in
materia di lavoro, in materia di ambiente e viene riaffermato il commercio come
fattore che favorisce lo sviluppo sostenibile. Viene riconosciuta l’importanza della
conservazione e dell’uso sostenibile della diversità biologica, della gestione
sostenibile delle risorse forestali e del commercio sostenibile dei prodotti ittici. Le
parti riconoscono la necessità di cooperazione e di coordinamento internazionale per
far fronte alle problematiche legate ai cambiamenti climatici. Le Parti riconoscono la
necessità di tutelare i diritti dei lavoratori migranti e di mantenere i livelli di
protezione in materia di ambiente e di lavoro. Viene istituito un Sottocomitato per il
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commercio e lo sviluppo sostenibile ed un forum di dialogo con la società civile. È
prevista la possibilità di chiedere consultazioni con l’altra Parte su ogni questione di
comune interesse attinente al presente Titolo e, ove necessario, la convocazione di un
gruppo di esperti per il riesame della questione affrontata. Le Parti riconoscono
l’importanza delle attività di cooperazione che contribuiscono all’attuazione ed al
migliore utilizzo del presente titolo.
TITOLO X - TRASPARENZA E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
ARTT. 287-294
Viene enunciato l’impegno a cooperare nelle sedi bilaterali e multilaterali per
aumentare la trasparenza e vengono stabilite le modalità per lo scambio di
informazioni e per la cooperazione in materia di procedimenti amministrativi, nei casi
di riesame e impugnazione. Le Parti si impegnano a garantire la trasparenza in
materia di sovvenzioni.
TITOLO XI - ECCEZIONI GENERALI
ARTT. 295 - 297
Vengono indicati i casi di eccezioni in materia di sicurezza, le misure applicabili in
materia fiscale e la possibilità di applicare - in via eccezionale e temporanea - misure
restrittive per quanto riguarda gli scambi di merci e servizi qualora si verifichino
gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna.
TITOLO XII - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
CAPO 1 - OBIETTIVI, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI (ARTT. 298-300)
L’obiettivo del presente Titolo è quello di prevenire e di risolvere le controversie tra
le Parti concernente l’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo.
CAPO 2 - CONSULTAZIONI (ART. 301)
Le Parti si impegnano a risolvere le controversie avviando consultazioni per
pervenire ad una soluzione concordata.
CAPO 3 - PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ARTT. 302-313)
Viene introdotta la possibilità di chiedere la costituzione di un collegio arbitrale che
esamini la questione oggetto della controversia. Il presente capo disciplina il
procedimento arbitrale, la costituzione del collegio arbitrale, le misure da adottare in
seguito alla notifica del lodo del collegio arbitrale, l’esecuzione della decisione del
collegio, il periodo di tempo ragionevole per l’esecuzione, il riesame delle misure
adottate per dare esecuzione alla decisione del collegio, le misure correttive
temporanee in caso di mancata esecuzione, la richiesta di chiarimento di un lodo, la
sospensione e chiusura di un procedimento arbitrale.
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CAPO 4 - DISPOSIZIONI GENERALI (ARTT. 314-323)
Il presente Capo fa rifermento alla possibilità di giungere ad una soluzione
concordata in caso di controversia fra le Parti; dispone in merito al regolamento di
procedura e codice di condotta, alla possibilità per il collegio arbitrale di acquisire il
parere di esperti; dispone in merito sia alle norme di interpretazione che alle decisioni
ed ai lodi del collegio arbitrale; sul rapporto con i diritti derivanti dal WTO e scelta
del foro; sulla decorrenza dei termini fissati nel presente titolo; sulla possibilità di
modifica del regolamento di procedura e del codice di condotta e sul meccanismo di
mediazione.
TITOLO XIII - ASSISTENZA TECNICA E SVILUPPO DI CAPACITA’
COMMERCIALI
ARTT. 324-326
Le Parti convengono di rafforzare la cooperazione intesa a contribuire alla piena
attuazione del presente Accordo e per promuovere le capacità commerciali e di
investimento. Viene inoltre stabilito l’ambito di applicazione e gli strumenti di
cooperazione e le funzioni del comitato per il commercio relativamente alla
cooperazione a norma di quanto previsto nel presente Titolo.
TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINALI
ARTT. 327-337
Sono contenute disposizioni in merito all’adesione di nuovi membri, all’entrata in
vigore del presente Accordo, alla sua applicazione, integrale o parziale, in via
provvisoria, alla durata, alle modifiche, all’adempimento dei diritti ed obblighi
derivanti all’Accordo stesso.
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