statuto - russottfinance

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STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI
" Russotti Gestioni Hotels S.p.A."
TITOLO 1° - Costituzione - Denominazione - Sede - Durata e Oggetto.
Articolo 1 Denominazione - E' costituita una società
denominata: " Russotti Gestioni Hotels S.p.A" ; detta
denominazione può essere utilizzata anche in forma
abbreviata come "RG Hotels S.p.A.".
Articolo 2 Sede - La società ha sede in Milano e sedi secondarie
in Roma, Spinea e Messina.
Essa può aprire agenzie, uffici amministrativi e dipendenze anche
altrove, in Italia ed all'estero, su determinazione dell'organo
amministrativo.
Articolo 3 Durata - La durata della società è fissata fino al 30
giugno 2100, salvo proroga o scioglimento anticipato, previa
deliberazione dell'assemblea straordinaria approvata con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del
capitale sociale.
Articolo 4 Oggetto - La società ha per oggetto:
- a) la costruzione, l'acquisto, la vendita, la manutenzione e la
riparazione di immobili in genere, la gestione alberghi,di motels,
di ostelli per la gioventù, di villaggi turistici, di residenze
turistiche, campings, caravanings, stazioni termali, balneari,
montane, di impianti sportivi ed infrastrutture, impianti ed
attrezzi del settore turistico alberghiero, nonché la loro
conduzione e gestione ed ogni attività accessoria all'interno
delle strutture sopra elencate ivi compresa la commercializzazione
di prodotti di ogni genere, il commercio all'ingrosso ed al
dettaglio di generi di abbigliamento, biancheria, prodotti per
l'igiene e la pulizia della casa e della persona, cartoleria,
cancelleria e accessori di abbigliamento, biancheria intima e
souvenirs, generi di monopolio all'interno delle suddette
strutture.
- b) la società potrà, inoltre, svolgere attività agroturistiche,
nonchè attività agricole, procedendo all'acquisto, all'affitto e
alla conduzione di fondi rustici ed alla distribuzione, sia in
Italia che all'estero, dei prodotti della terra.
- c)la produzione di pasti precotti e/o sottovuoto e di prodotti
alimentari prelavorati, la gestione di ristoranti e di
self-service, la fornitura di generi alimentari, la ristorazione
collettiva e la refezione scolastica ed industriale, la
ristorazione collettiva presso strutture sanitarie pubbliche e/o
private;
- d) la gestione di garage e autorimessa anche a cielo aperto;
- e) servizio di pulizia, igienizzazione, sanificazione e
disinfezione ambientale, l'assunzione ed effettuazione di lavori
di pulizia, ordinaria e straordinaria, presso qualsiasi struttura
pubblica e/o privata ed a titolo esemplificativo, condominii,
alberghi, palestre, pensioni, uffici, enti postali, vagoni
ferroviari, mezzi di navigazione, aeroporti, ospedali, case di
cura, chiese, cinema, teatri, banchine portuali o adiacenti lo
specchio acqueo, mezzi di trasporto quali autobus, pulmini, tram,
autoambulanze, autostrade, autogrill, caselli autostradali, self
- service, camini, canne fumarie, campi gioco, piscine, piste da
sci, tombini per lo scarico delle acque bianche e nere e di raccolta
delle acque reflue, scuole pubbliche e private; nonchè, la gestione
e l'effettuazione di interventi per la difesa dell'ambiente,
pulizia di spiagge e lidi, raccolta e trasporto di rifiuti solidi
urbani e speciali (nei limiti previsti dalle vigenti normativi in
materia),
disinfestazioni,
disinfezioni,
derattizzazione,
demuscazione, lavaggio cassonetti r.s.u., pulizia di serbatoi,
cisterne, cimiteri, circhi, ristoranti, pizzerie, bar e luoghi di
ritrovo in genere, pulizia di grandi aree e strade con
motospazzatrici. Servizi di lavanderia annessi ad attività
turistiche ed industriali;
f) apertura e gestione di sale di acconciatura e centri di
benessere;
g) svolgimento di tutti i servizi connessi e accessori alla
gestione di strutture immobiliari pubbliche e private,
comprese le strutture sanitarie pubbliche e private;
h) la prestazione dei servizi di coordinamento tecnico,
amministrativo, finanziario e contabile nei confronti di
società partecipate, e facenti parte del medesimo gruppo o
ad essa collegate, e in particolare la prestazione di servizi
di finanziamenti;
i)l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre
società od Enti italiani ed esteri;
l) la compravendita, il noleggio, la locazione anche finanziaria
di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, galleggianti di ogni
genere, sia di proprietà, sia di terzi, con e senza armamento in
Italia e all'estero, servizi di charter nautico e servizi connessi
alla nautica in genere. Essa potrà promuovere progetti di opere
di utilità pubblica e privata, indagini, programmazioni e studi
aventi quali fini l'impianto, l'acquisto e l'assunzione in
qualunque modo, anche sotto forma di partecipazione o
interessenze, di aziende aventi lo stesso scopo o scopi affini o
complementari.La società potrà, inoltre, compiere per il
raggiungimento degli scopi anzidetti tutte le operazioni connesse
con l'oggetto sociale.
m) l'esecuzione dei lavori di costruzione edilizia di ogni
genere
stradale, ponti, opere portuali, marittime,
fluviali, dighe e opere speciali in ferro
e
cemento
armato,
indagini geologiche, lavori idraulici di
qualsiasi genere, acquedotti, fognature, impianti di
irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica,
gasdotti ed oleodotti, lavori di sistemazione agraria,
forestale e di verde pubblico, etc., sia in Italia che
all'estero, sia in conto proprio che per conto di terzi sia
privati che Enti pubblici, anche mediante la partecipazione
a gare, appalti, concorsi, licitazioni o con ogni altro mezzo
idoneo all'assunzione dei lavori.
E' vietata esplicitamente la raccolta del risparmio tra il
pubblico.
Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà
compiere qualsiasi operazione economica, commerciale, mobiliare
e immobiliare, finanziaria ed industriale, istruire pratiche per
prestiti e finanziamenti presso Enti ed Istituti di Credito anche
in forma agevolativa, e quant'altro sarà ritenuto utile o
necessario per il fine di cui sopra.
La società potrà assumere o concedere partecipazioni, ed
interessenze in altre società od imprese che abbiano scopi
analoghi, affini o complementari.
TITOLO 2° - Domicilio - Capitale e Azioni - Strumenti Finanziari
- Obbligazioni - Patrimoni Destinati e Finanziamenti
Articolo 5 Domicilio - Il domicilio dei soci, degli amministratori,
dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società,
è quello che risulta dai libri sociali.
Articolo 6 Capitale e azioni - Il capitale è di euro 62.400.000
(sessantaduemilioniquattrocentomila)costituito
da
62.400.000
(sessantaduemilioniquattrocentomila)azioni
valore di 1 (uno) euro ciascuna indivisibili aventi uguali
diritti ed un voto ciascuna nelle assemblee. Le azioni sono
nominative quando ciò è previsto dalle vigenti leggi, secondo i
termini e le modalità dalle leggi stesse fissate; diversamente le
azioni, quando sono interamente liberate, possono essere
nominative o al portatore a scelta dell'azionista.
Il capitale sociale può essere aumentato anche con l'emissione
di altre categorie di azioni aventi diritti diversi da quelle già
emesse, previste dalle vigenti leggi.
Nei casi di aumento del capitale sociale, gli azionisti hanno
diritto di sottoscrivere tale aumento in proporzione al valore
delle
azioni
possedute,
salvo
che,
per
deliberazione
dell'assemblea, l'aumento debba essere eseguito in tutto o in parte
in natura.
I versamenti eseguiti da tutti i soci in conto aumento del capitale
ed in misura proporzionale alle azioni sottoscritte si intendono
infruttiferi.
Articolo 7 Strumenti finanziari - La società, con delibera da
assumersi da parte dell’assemblea straordinaria con le maggioranze
previste per legge in materia di assemblea straordinaria, può
emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o
di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto
nell’assemblea generale degli azionisti
I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare
un componente indipendente del consiglio di amministrazione / del
collegio sindacale, mediante delibera della loro assemblea
speciale assunta ai sensi dell’articolo 17 del presente statuto.
Articolo 8 Obbligazioni - La società può emettere prestiti
obbligazionari anche convertibili in azioni a norma e con le
modalità previste dalla legge.
Articolo 9 Patrimoni destinati - La società può costituire
patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli
2447-bis e ss. c.c.
La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell’articolo
del presente statuto.
Articolo 10 Finanziamenti - La società potrà acquisire dai soci
versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia
a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle
normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che
regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
Gli eventuali finanziamenti fatti alla società dai soci possono
essere produttivi di interessi, la cui misura o esclusione dovrà
essere determinata, di volta in volta, dal Consiglio di
Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 385/93
e susseguente delibera del CICR del 3 marzo 1994 con disposizioni
di attuazione pubblicata sulla GUR del 12 dicembre 1994 della Banca
D'italia.
TITOLO 3° Trasferimento azioni e diritto di Recesso
Articolo 11 Trasferimento delle azioni
In caso di trasferimento delle azioni a non soci per atto tra vivi
spetta agli altri azionisti il diritto di prelazione.
Il socio che opera la cessione di tutte o di parte delle proprie
azioni deve notificare agli altri soci, ed alle società, prima del
formale trasferimento dei titoli azionari, con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, i termini ed il prezzo della
cessione.
Gli altri soci, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, potranno comunicare con lettera
raccomandata R.R., al socio cedente, che intendono esercitare il
diritto di prelazione a parità di prezzo offerto da terzi.
Qualora gli azionisti decadessero o rinunziassero in tutto o in
parte al diritto di prelazione questo spetterà alla società la
quale potrà esercitarlo, semprechè ricorrano i presupposti di cui
all'art.2357 c.c., entro il termine di un mese dalla data di
decadenza o di rinunzia per tutte le azioni poste in vendita e per
le quali non è stato esercitato il diritto di prelazione da parte
dei soci.
Non sono soggetti a prelazione i trasferimenti di azioni che un
socio farà al proprio coniuge o ai propri discendenti legittimi
in linea retta e loro coniugi.
Non sono ovviamente considerati trasferimenti di azioni a non soci
e quindi sono escluse da qualsiasi obbligo di prelazione le
intestazioni formali di azioni tra un socio ed una società
fiduciaria (e viceversa) per i servizi di amministrazione,
rappresentanza ed altri inerenti alle azioni stesse, che essa
fiduciaria svolga nell'interesse e per conto del socio stesso e
secondo il mandato conferitole.
La presente clausola potrà essere soppressa con delibera
straordinaria approvata con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino più della metà e più del terzo del capitale sociale
rispettivamente in prima e seconda convocazione.
Articolo 12 Recesso - Il diritto di recesso spetta nei casi
inderogabilmente previsti dalla legge secondo i termini, le
modalità di esercizio, i criteri di determinazione e le procedure
di liquidazione previsti dagli art.2437 e seguenti.
Il diritto di recesso non compete ai soci che non hanno concorso
all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla
circolazione dei titoli azionari.
TITOLO 4° - Assemblee
Articolo 13 Assemblea - Le assemblee ordinarie e straordinarie
della società possono essere convocate a riunirsi anche in luogo
diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.
Articolo 14 Convocazione - Costituzione e funzionamento L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo.
L’assemblea in sede ordinaria deve essere convocata dall’organo
amministrativo almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni
dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centottanta
giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio
consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative
alla struttura ed all’oggetto della società.
L’assemblea viene convocata mediante avviso inviato agli aventi
diritto con raccomandata che deve essere ricevuta almeno otto
giorni prima di quello fissato per l'assemblea o mediante diverso
avviso quale fax, e-mail o altri mezzi che garantiscano la prova
dell'avvenuto
ricevimento
almeno
otto
giorni
prima
dell'assemblea.
L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare il giorno,
l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da
trattare.
Anche in assenza di formale convocazione è reputata, altresì,
regolarmente costituita l'assemblea totalitaria secondo quanto
previsto dagli ultimi due commi dell'art.2366 c.c.
Per la convocazione, il funzionamento e le maggioranze necessarie
per la costituzione e la validità delle deliberazioni, valgono le
norme dettate dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile.
Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti iscritti
nel libro dei soci, i quali dovranno esibire i propri titoli al
fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all’ assemblea,
salvo che sia stato effettuato il deposito di cui al secondo comma
dell’art. 2370 c.c..
Gli amministratori in seguito all’esibizione o al deposito dei
titoli o della relativa certificazione sono tenuti ad iscrivere
nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.
Qualora non siano stati emessi i certificati azionari, la
legittimazione a partecipare all’assemblea è data dall’iscrizione
a libro soci.
Fermi i divieti di cui all’articolo 2372 c.c., i soci possono
partecipare alle assemblee anche mediante delegati.
Articolo 15 Presidente e segretario dell’assemblea - L'assemblea
è presieduta dal Amministratore Unico, dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione o in loro assenza dalla persona
designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario
anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.
Non occorre l’assistenza del segretario nel caso in cui il verbale
sia redatto da un notaio.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare
costituzione
della
stessa,
accertare
l'identità
e
la
legittimazione
dei
presenti,
regolare
lo
svolgimento
dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle
votazioni.
Articolo 16 Procedimento assembleare - L’assemblea dei soci può
svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò
alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei
relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il
segretario della riunione se nominato che provvederanno alla
formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare
l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo
svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati
della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere
documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio
e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti
potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo
ove sarà presente il presidente / saranno presenti il presidente
ed il segretario, se nominato.
In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la
riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
Articolo 17 Assemblee speciali - Se esistono più categorie di
azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun
titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di
appartenenza.
Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di
assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare,
si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli
obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del
diritto di voto.
L’ assemblea speciale:
a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio
presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante
comune nei confronti della società;
b) approva o rigetta le delibere dell’assemblea generale che
modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie
speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti
finanziari muniti del diritto di voto ;
c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di
amministrazione controllata;
d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli
interessi
comuni
degli
obbligazionisti,
degli
azionisti
appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti
finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative
transazioni e rinunce;
f) delibera sulle altre materie di interesse comune.
La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa
del suo presidente, dell’organo amministrativo della società o
quando
ne
facciano
richiesta
tante
persone
che
siano
rappresentative
di
un
ventesimo
dei
voti
esprimibili
nell’assemblea stessa.
La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme
contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea
della società. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali
sono quelle delle assemblee straordinarie.
La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può
partecipare alla assemblea speciale.
Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza
voto alla assemblea speciale.
Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi
degli articoli 2377 e 2379 c.c.
Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente,
laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito. Al
rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417
e 2418 c.c.
TITOLO 5° - Amministrazione e Controllo
Articolo 18 Competenza e poteri dell’organo amministrativo L’organo amministrativo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria della società esclusi soltanto quelli inderogabili
di competenza dell'assemblea.
Sono
attribuite
all’organo
amministrativo
le
seguenti
competenze:
a)
la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505,
2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c;
b)
l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
c)
l’indicazione
di
quali
amministratori
abbiano
la
rappresentanza della società;
d)
la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del
socio;
e)
l’adeguamento dello statuto sociale a disposizioni
normative;
f)
il trasferimento della sede sociale in altro comune del
territorio nazionale.
Articolo 19 Divieto di concorrenza - Gli amministratori non sono
tenuti all’osservanza del divieto di concorrenza sancito
dall’articolo 2390 c.c.
Articolo 20 Dell’organo amministrativo - La società è amministrata
da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione
composto da due a cinque membri o da due amministratori con poteri
congiunti o disgiunti.
Qualora vengano nominati due amministratori senza alcuna
indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di
amministrazione, si intende costituito un consiglio di
amministrazione.
Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione
del numero dei componenti l'organo amministrativo e alla loro
nomina.
Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla
loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili.
Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Articolo 21 Presidente del consiglio di amministrazione - Il
consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla
sua nomina, elegge tra i propri componenti il Presidente, ove
non vi abbia provveduto l'assemblea.
Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il
consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne
coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle
materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i
consiglieri.
Articolo 22 Organi delegati - Il consiglio di amministrazione può
delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle
proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti,
determinandone i poteri e la relativa remunerazione.
Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato
esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri
nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i
consiglieri muniti di delega.
Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del
comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di
amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
voti dei presenti e votanti.
L’organo amministrativo può nominare direttori generali
determinandone i poteri.
Articolo 23 Delibere del consiglio di amministrazione - Il
consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di
convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò
sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o
anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.
La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione
con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta
elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta
con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta
elettronica, con preavviso di almeno un giorno.
Il consiglio è validamente costituito con la presenza della
maggioranza degli amministratori in carica e delibera:
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei
consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi
componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato
ad uno specifico affare.
I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di
interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.
Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante
mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie previste
in materia di assemblea.
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche
in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti
i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero
dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per
età.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Articolo 24 Rappresentanza sociale - La rappresentanza della
società spetta all'amministratore unico o al presidente del
consiglio di amministrazione. La rappresentanza della società
spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.
Possono essere nominati institori e procuratori per determinati
atti o categorie di atti.
In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del
consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di
rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di
procura.
La rappresentanza della società in liquidazione spetta al
liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli
eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le
modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.
Articolo 25 Remunerazione degli amministratori - Ai membri del
consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese
sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato
dall’assemblea all’atto della nomina.
Può inoltre essere riconosciuto agli amministratori un emolumento
unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli
utili di esercizio) e può essere prevista anche una indennità di
fine mandato.
La remunerazione degli amministratori investiti della carica di
presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal
consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio
sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati
dall’assemblea.
L’assemblea può determinare un importo complessivo per la
remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli
investiti di particolari cariche.
Articolo 26 Controllo della società - Il collegio sindacale vigila
sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e
contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento
ed esercita altresì il controllo legale dei conti, salvi i casi
in cui sia obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti
o della società di revisione o la società proceda volontariamente
alla nomina del revisore legale dei conti o della società di
revisione.
L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre
sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e
determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei
presenti.
I componenti il collegio sindacale sono scelti tra i soggetti di
cui all’art. 2397 c.c., se il collegio sindacale non svolge il
controllo legale dei conti, e tra i soggetti di cui all’art. 2409
– bis c.c., se il collegio sindacale svolge il controllo legale
dei conti.
I sindaci scadono alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della
carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha
effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su
iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente
costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci
e
delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
sindaci.
Le riunioni possono tenersi anche con l’ausilio di mezzi di
telecomunicazione nel rispetto delle modalità previste in materia
di assemblea.
Nei casi previsti come obbligatori dalla Legge, o qualora lo si
ritenga opportuno, l’assemblea elegge il revisore contabile o la
società di revisione e ne determina, per tutta la durata
dell'incarico, il compenso.
Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nel
registro istituito presso il ministero di giustizia.
I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del
bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.
TITOLO 6° - Bilancio e utili
Articolo 27 Bilancio e utili - Gli esercizi sociali si chiudono
il 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5%
(cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa
non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno
ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione
azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non
deliberi
ulteriori
accantonamenti
a
fondi
di
riserva
straordinaria.
TITOLO 7° Scioglimento e Liquidazione
Articolo 28 Scioglimento e liquidazione - La società si scioglie
per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di
scioglimento, l’organo amministrativo deve effettuare gli
adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di
trenta giorni dal loro verificarsi.
TITOLO 8° - Rinvio
Articolo 29 Rinvio - Per quant'altro qui non contemplato si rimanda
alle disposizioni di legge che regolano e disciplinano la materia.
F:to Sebastiano Russotti n.q. - Giuseppina Bonanno Notaio
Copia conforme all'originale
Patti lì