statuto - russottfinance
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STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI " Russotti Gestioni Hotels S.p.A." TITOLO 1° - Costituzione - Denominazione - Sede - Durata e Oggetto. Articolo 1 Denominazione - E' costituita una società denominata: " Russotti Gestioni Hotels S.p.A" ; detta denominazione può essere utilizzata anche in forma abbreviata come "RG Hotels S.p.A.". Articolo 2 Sede - La società ha sede in Milano e sedi secondarie in Roma, Spinea e Messina. Essa può aprire agenzie, uffici amministrativi e dipendenze anche altrove, in Italia ed all'estero, su determinazione dell'organo amministrativo. Articolo 3 Durata - La durata della società è fissata fino al 30 giugno 2100, salvo proroga o scioglimento anticipato, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. Articolo 4 Oggetto - La società ha per oggetto: - a) la costruzione, l'acquisto, la vendita, la manutenzione e la riparazione di immobili in genere, la gestione alberghi,di motels, di ostelli per la gioventù, di villaggi turistici, di residenze turistiche, campings, caravanings, stazioni termali, balneari, montane, di impianti sportivi ed infrastrutture, impianti ed attrezzi del settore turistico alberghiero, nonché la loro conduzione e gestione ed ogni attività accessoria all'interno delle strutture sopra elencate ivi compresa la commercializzazione di prodotti di ogni genere, il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di generi di abbigliamento, biancheria, prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona, cartoleria, cancelleria e accessori di abbigliamento, biancheria intima e souvenirs, generi di monopolio all'interno delle suddette strutture. - b) la società potrà, inoltre, svolgere attività agroturistiche, nonchè attività agricole, procedendo all'acquisto, all'affitto e alla conduzione di fondi rustici ed alla distribuzione, sia in Italia che all'estero, dei prodotti della terra. - c)la produzione di pasti precotti e/o sottovuoto e di prodotti alimentari prelavorati, la gestione di ristoranti e di self-service, la fornitura di generi alimentari, la ristorazione collettiva e la refezione scolastica ed industriale, la ristorazione collettiva presso strutture sanitarie pubbliche e/o private; - d) la gestione di garage e autorimessa anche a cielo aperto; - e) servizio di pulizia, igienizzazione, sanificazione e disinfezione ambientale, l'assunzione ed effettuazione di lavori di pulizia, ordinaria e straordinaria, presso qualsiasi struttura pubblica e/o privata ed a titolo esemplificativo, condominii, alberghi, palestre, pensioni, uffici, enti postali, vagoni ferroviari, mezzi di navigazione, aeroporti, ospedali, case di cura, chiese, cinema, teatri, banchine portuali o adiacenti lo specchio acqueo, mezzi di trasporto quali autobus, pulmini, tram, autoambulanze, autostrade, autogrill, caselli autostradali, self - service, camini, canne fumarie, campi gioco, piscine, piste da sci, tombini per lo scarico delle acque bianche e nere e di raccolta delle acque reflue, scuole pubbliche e private; nonchè, la gestione e l'effettuazione di interventi per la difesa dell'ambiente, pulizia di spiagge e lidi, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e speciali (nei limiti previsti dalle vigenti normativi in materia), disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazione, demuscazione, lavaggio cassonetti r.s.u., pulizia di serbatoi, cisterne, cimiteri, circhi, ristoranti, pizzerie, bar e luoghi di ritrovo in genere, pulizia di grandi aree e strade con motospazzatrici. Servizi di lavanderia annessi ad attività turistiche ed industriali; f) apertura e gestione di sale di acconciatura e centri di benessere; g) svolgimento di tutti i servizi connessi e accessori alla gestione di strutture immobiliari pubbliche e private, comprese le strutture sanitarie pubbliche e private; h) la prestazione dei servizi di coordinamento tecnico, amministrativo, finanziario e contabile nei confronti di società partecipate, e facenti parte del medesimo gruppo o ad essa collegate, e in particolare la prestazione di servizi di finanziamenti; i)l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società od Enti italiani ed esteri; l) la compravendita, il noleggio, la locazione anche finanziaria di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, galleggianti di ogni genere, sia di proprietà, sia di terzi, con e senza armamento in Italia e all'estero, servizi di charter nautico e servizi connessi alla nautica in genere. Essa potrà promuovere progetti di opere di utilità pubblica e privata, indagini, programmazioni e studi aventi quali fini l'impianto, l'acquisto e l'assunzione in qualunque modo, anche sotto forma di partecipazione o interessenze, di aziende aventi lo stesso scopo o scopi affini o complementari.La società potrà, inoltre, compiere per il raggiungimento degli scopi anzidetti tutte le operazioni connesse con l'oggetto sociale. m) l'esecuzione dei lavori di costruzione edilizia di ogni genere stradale, ponti, opere portuali, marittime, fluviali, dighe e opere speciali in ferro e cemento armato, indagini geologiche, lavori idraulici di qualsiasi genere, acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti ed oleodotti, lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico, etc., sia in Italia che all'estero, sia in conto proprio che per conto di terzi sia privati che Enti pubblici, anche mediante la partecipazione a gare, appalti, concorsi, licitazioni o con ogni altro mezzo idoneo all'assunzione dei lavori. E' vietata esplicitamente la raccolta del risparmio tra il pubblico. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà compiere qualsiasi operazione economica, commerciale, mobiliare e immobiliare, finanziaria ed industriale, istruire pratiche per prestiti e finanziamenti presso Enti ed Istituti di Credito anche in forma agevolativa, e quant'altro sarà ritenuto utile o necessario per il fine di cui sopra. La società potrà assumere o concedere partecipazioni, ed interessenze in altre società od imprese che abbiano scopi analoghi, affini o complementari. TITOLO 2° - Domicilio - Capitale e Azioni - Strumenti Finanziari - Obbligazioni - Patrimoni Destinati e Finanziamenti Articolo 5 Domicilio - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. Articolo 6 Capitale e azioni - Il capitale è di euro 62.400.000 (sessantaduemilioniquattrocentomila)costituito da 62.400.000 (sessantaduemilioniquattrocentomila)azioni valore di 1 (uno) euro ciascuna indivisibili aventi uguali diritti ed un voto ciascuna nelle assemblee. Le azioni sono nominative quando ciò è previsto dalle vigenti leggi, secondo i termini e le modalità dalle leggi stesse fissate; diversamente le azioni, quando sono interamente liberate, possono essere nominative o al portatore a scelta dell'azionista. Il capitale sociale può essere aumentato anche con l'emissione di altre categorie di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse, previste dalle vigenti leggi. Nei casi di aumento del capitale sociale, gli azionisti hanno diritto di sottoscrivere tale aumento in proporzione al valore delle azioni possedute, salvo che, per deliberazione dell'assemblea, l'aumento debba essere eseguito in tutto o in parte in natura. I versamenti eseguiti da tutti i soci in conto aumento del capitale ed in misura proporzionale alle azioni sottoscritte si intendono infruttiferi. Articolo 7 Strumenti finanziari - La società, con delibera da assumersi da parte dell’assemblea straordinaria con le maggioranze previste per legge in materia di assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione / del collegio sindacale, mediante delibera della loro assemblea speciale assunta ai sensi dell’articolo 17 del presente statuto. Articolo 8 Obbligazioni - La società può emettere prestiti obbligazionari anche convertibili in azioni a norma e con le modalità previste dalla legge. Articolo 9 Patrimoni destinati - La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo del presente statuto. Articolo 10 Finanziamenti - La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Gli eventuali finanziamenti fatti alla società dai soci possono essere produttivi di interessi, la cui misura o esclusione dovrà essere determinata, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 385/93 e susseguente delibera del CICR del 3 marzo 1994 con disposizioni di attuazione pubblicata sulla GUR del 12 dicembre 1994 della Banca D'italia. TITOLO 3° Trasferimento azioni e diritto di Recesso Articolo 11 Trasferimento delle azioni In caso di trasferimento delle azioni a non soci per atto tra vivi spetta agli altri azionisti il diritto di prelazione. Il socio che opera la cessione di tutte o di parte delle proprie azioni deve notificare agli altri soci, ed alle società, prima del formale trasferimento dei titoli azionari, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i termini ed il prezzo della cessione. Gli altri soci, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, potranno comunicare con lettera raccomandata R.R., al socio cedente, che intendono esercitare il diritto di prelazione a parità di prezzo offerto da terzi. Qualora gli azionisti decadessero o rinunziassero in tutto o in parte al diritto di prelazione questo spetterà alla società la quale potrà esercitarlo, semprechè ricorrano i presupposti di cui all'art.2357 c.c., entro il termine di un mese dalla data di decadenza o di rinunzia per tutte le azioni poste in vendita e per le quali non è stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci. Non sono soggetti a prelazione i trasferimenti di azioni che un socio farà al proprio coniuge o ai propri discendenti legittimi in linea retta e loro coniugi. Non sono ovviamente considerati trasferimenti di azioni a non soci e quindi sono escluse da qualsiasi obbligo di prelazione le intestazioni formali di azioni tra un socio ed una società fiduciaria (e viceversa) per i servizi di amministrazione, rappresentanza ed altri inerenti alle azioni stesse, che essa fiduciaria svolga nell'interesse e per conto del socio stesso e secondo il mandato conferitole. La presente clausola potrà essere soppressa con delibera straordinaria approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà e più del terzo del capitale sociale rispettivamente in prima e seconda convocazione. Articolo 12 Recesso - Il diritto di recesso spetta nei casi inderogabilmente previsti dalla legge secondo i termini, le modalità di esercizio, i criteri di determinazione e le procedure di liquidazione previsti dagli art.2437 e seguenti. Il diritto di recesso non compete ai soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. TITOLO 4° - Assemblee Articolo 13 Assemblea - Le assemblee ordinarie e straordinarie della società possono essere convocate a riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia. Articolo 14 Convocazione - Costituzione e funzionamento L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo. L’assemblea in sede ordinaria deve essere convocata dall’organo amministrativo almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società. L’assemblea viene convocata mediante avviso inviato agli aventi diritto con raccomandata che deve essere ricevuta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea o mediante diverso avviso quale fax, e-mail o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Anche in assenza di formale convocazione è reputata, altresì, regolarmente costituita l'assemblea totalitaria secondo quanto previsto dagli ultimi due commi dell'art.2366 c.c. Per la convocazione, il funzionamento e le maggioranze necessarie per la costituzione e la validità delle deliberazioni, valgono le norme dettate dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile. Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci, i quali dovranno esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all’ assemblea, salvo che sia stato effettuato il deposito di cui al secondo comma dell’art. 2370 c.c.. Gli amministratori in seguito all’esibizione o al deposito dei titoli o della relativa certificazione sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti. Qualora non siano stati emessi i certificati azionari, la legittimazione a partecipare all’assemblea è data dall’iscrizione a libro soci. Fermi i divieti di cui all’articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Articolo 15 Presidente e segretario dell’assemblea - L'assemblea è presieduta dal Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in loro assenza dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l’assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Articolo 16 Procedimento assembleare - L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente / saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Articolo 17 Assemblee speciali - Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto. L’ assemblea speciale: a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società; b) approva o rigetta le delibere dell’assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto ; c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata; d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto; e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce; f) delibera sulle altre materie di interesse comune. La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell’organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell’assemblea stessa. La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale. Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c. TITOLO 5° - Amministrazione e Controllo Articolo 18 Competenza e poteri dell’organo amministrativo L’organo amministrativo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società esclusi soltanto quelli inderogabili di competenza dell'assemblea. Sono attribuite all’organo amministrativo le seguenti competenze: a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c; b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; c) l’indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società; d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; e) l’adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale. Articolo 19 Divieto di concorrenza - Gli amministratori non sono tenuti all’osservanza del divieto di concorrenza sancito dall’articolo 2390 c.c. Articolo 20 Dell’organo amministrativo - La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri o da due amministratori con poteri congiunti o disgiunti. Qualora vengano nominati due amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei componenti l'organo amministrativo e alla loro nomina. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Articolo 21 Presidente del consiglio di amministrazione - Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea. Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Articolo 22 Organi delegati - Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti. L’organo amministrativo può nominare direttori generali determinandone i poteri. Articolo 23 Delibere del consiglio di amministrazione - Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione. La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera: - con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto; - con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie previste in materia di assemblea. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Articolo 24 Rappresentanza sociale - La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza della società spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio. Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina. Articolo 25 Remunerazione degli amministratori - Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall’assemblea all’atto della nomina. Può inoltre essere riconosciuto agli amministratori un emolumento unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio) e può essere prevista anche una indennità di fine mandato. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall’assemblea. L’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Articolo 26 Controllo della società - Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo legale dei conti, salvi i casi in cui sia obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione o la società proceda volontariamente alla nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti. I componenti il collegio sindacale sono scelti tra i soggetti di cui all’art. 2397 c.c., se il collegio sindacale non svolge il controllo legale dei conti, e tra i soggetti di cui all’art. 2409 – bis c.c., se il collegio sindacale svolge il controllo legale dei conti. I sindaci scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. Le riunioni possono tenersi anche con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle modalità previste in materia di assemblea. Nei casi previsti come obbligatori dalla Legge, o qualora lo si ritenga opportuno, l’assemblea elegge il revisore contabile o la società di revisione e ne determina, per tutta la durata dell'incarico, il compenso. Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nel registro istituito presso il ministero di giustizia. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili. TITOLO 6° - Bilancio e utili Articolo 27 Bilancio e utili - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria. TITOLO 7° Scioglimento e Liquidazione Articolo 28 Scioglimento e liquidazione - La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, l’organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. TITOLO 8° - Rinvio Articolo 29 Rinvio - Per quant'altro qui non contemplato si rimanda alle disposizioni di legge che regolano e disciplinano la materia. F:to Sebastiano Russotti n.q. - Giuseppina Bonanno Notaio Copia conforme all'originale Patti lì