S.1 - Comune di Seriate
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PIANO DEI SERVIZI (PdS) INDICE Titolo I - Contenuti ed elaborati costitutivi ................................................................................... 2 Art. 1 - Finalità e contenuti del Piano dei Servizi ................................................................... 2 Titolo II - Disposizioni per l'attuazione del Piano dei Servizi ........................................................ 2 Art. 2 - Tipologie di destinazione specifica e disposizioni complementari .......................... 2 Art. 3 - Modifica delle destinazioni specifiche ........................................................................ 3 Art. 4 - Attuazione del Piano dei Servizi ................................................................................. 3 Art. 5 - Contenuti paesaggistici del Piano dei Servizi ........................................................... 5 Art. 6 - Norme per le singole categorie di attrezzature ......................................................... 5 Art. 7 - Disciplina particolare per singoli comparti ................................................................. 8 Art. 8 - Dotazione di aree a servizi .......................................................................................... 9 Art. 9 - Monetizzazione o reperimento all’esterno dell’ambito d’intervento della dotazione di aree a servizi ........................................................................................................................ 10 Art. 10 - Perequazione e compensazione urbanistica ........................................................ 10 Art. 11 - Edilizia residenziale pubblica ed edilizia convenzionata ..................................... 11 Art. 12 - Tracciati pedonali e ciclabili .................................................................................... 11 Art. 13 - Localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa .............................................. 12 Titolo I - Contenuti ed elaborati costitutivi Art. 1 - Finalità e contenuti del Piano dei Servizi 1. II Piano dei Servizi è redatto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2005. 2. Le prescrizioni contenute nel Piano dei Servizi, relative alle aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, sono vincolanti. 3. Non si configurano quali vincoli preordinati all’esproprio e non decadono le previsioni di servizi e attrezzature per le quali il Piano dei Servizi affida la realizzazione diretta ai lottizzanti o a privati convenzionati con la pubblica amministrazione. 4. II Piano dei Servizi è strumento di indirizzo per l’attuazione del PGT e concorre al perseguimento degli obiettivi del Documento di Piano definendo i fabbisogni e gli obiettivi di sviluppo/integrazione dei servizi esistenti, il dimensionamento e la programmazione indicativa degli interventi. L’Amministrazione Comunale, in sede di definizione del Bilancio e del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e dei relativi aggiornamenti, verifica lo stato di attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi e ne determina gli adeguamenti. 5. Il Piano dei Servizi (PdS) determina il numero degli utenti dei servizi dell’intero territorio, costituito dalla popolazione stabilmente residente, da quella che il Documento di Piano prevede sarà insediata e da quella gravitante sul territorio comunale anche in relazione alla funzione di polo attrattore riconosciuta al Comune dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Per soddisfare le relative esigenze, conferma le attrezzature ed i servizi esistenti eventualmente prevedendone la trasformazione, l’integrazione od il potenziamento ed individua le nuove attrezzature da realizzare ed i nuovi servizi da rendere definendo, tra l’altro, la dotazione da assicurare nei piani attuativi e negli atti di programmazione negoziata e quella eventualmente fungibile a mezzo dello strumento della monetizzazione. 6. Il Piano dei Servizi è costituito, oltre che dalle seguenti disposizioni, dalla Relazione, dalle Schede del rilievo analitico delle attrezzature e dei servizi pubblici, di interesse pubblico o generale esistenti, nonché dalle seguenti tavole: Titolo II - Disposizioni per l'attuazione del Piano dei Servizi Art. 2 1. Tipologie di destinazione specifica e disposizioni complementari Le diverse destinazioni specifiche ad attrezzature e servizi pubblici, di interesse pubblico o generale sono indicate nelle tavole S.5.1 e S.5.2 con le seguenti sigle: attrezzature amministrative, generali e per pubblici servizi: Comune e relativi impianti amministrativi ed operativi, poste, ...; attrezzature per l'istruzione e assistenza alla prima infanzia: asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole secondarie inferiori, scuole secondarie superiori; attrezzature per servizi religiosi: chiese con il rispettivo sagrato ed altri luoghi di culto edifici di culto così come disciplinati dalla Parte II, Titolo IV, Capo III della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m. e i., oratori ed in genere immobili per attività sportive, ricreative, educative, sociali e culturali connesse all’attività religiosa, immobili destinati alla residenza dei Ministri di culto e del personale di servizio, centri religiosi e per la formazione religiosa; 2 - - - attrezzature sociali e socio-culturali: strutture ricreative e sedi di associazioni culturali, servizi per gli anziani, servizi per i minori, sedi ed impianti per servizi di volontariato e di assistenza alla persona, sedi della protezione civile, sedi per l’assistenza veterinaria e per la protezione animale; attrezzature sanitarie e socio-assistenziali: stabilimento ospedaliero, centri e distretti socio-sanitari, cliniche, case di cura, centri medici poli-specialistici, ambulatori, poliambulatori, farmacie servizio farmaceutico comunale, centri di assistenza sociosanitaria, case di riposo, cooperative sociali ONLUS, centri socio-educativi, riabilitativi e assistenziali in favore di categorie svantaggiate, comunità alloggio;attrezzature sportive: centri sportivi, palestre e centri fitness; attrezzature cimiteriali; edilizia residenziale pubblica ovvero edilizia convenzionata, ai sensi degli artt. 17-18 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m. e i. impianti tecnologici e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; attrezzature per la mobilità: parcheggi pubblici o di interesse pubblico, parcheggi privati o pertinenziali: (parcheggi per la residenza, parcheggi per le destinazioni diverse dalla residenziale) piste ciclabili; verde ricreativo e spazi pubblici: verde pubblico attrezzato, parco urbano o parco locale d’interesse sovracomunale, verde connettivo naturalistico aree di sosta dei percorsi ciclopedonali; parco rurale extraurbano. 2. L'uso specifico di singole aree o beni eventualmente non indicato nella tavola S.5.1. s’intende quello in essere alla data dell'adozione del presente PGT o, comunque, quello a verde o a parcheggio. 3. Nelle aree per attrezzature cimiteriali è consentito realizzare esclusivamente opere cimiteriali ed opere ad esse complementari, quali parcheggi e spazi di manovra, sistemazioni a verde, recinzioni, piccole attrezzature di servizio quali chioschi per la vendita di fiori nonché locali per l’attività di custodia o di gestione dell’attrezzatura principale. Si richiama la disciplina di cui all’art.18, c.3 delle Disposizioni Comuni. Art. 3 - Modifica delle destinazioni specifiche 1. Le destinazioni specifiche a sede principale del Comune, ad attrezzature cimiteriali, a chiese ed altri servizi religiosi sono considerate strategiche e pertanto non modificabili se non previa approvazione di variante al Piano dei Servizi. 2. Le altre destinazioni specifiche possono essere sostituite con diversa destinazione specifica mediante motivata deliberazione del Consiglio comunale che dia conto della coerenza della nuova destinazione con l’assetto del territorio circostante. 3. L'approvazione dei progetti relativi alle attrezzature ed ai servizi pubblici e di competenza dell'Amministrazione Comunale, il quale potrà consentire deroghe ai parametri ed agli indici predefiniti all'interno del successivo art. 6. Art. 4 1. Attuazione del Piano dei Servizi Nelle aree da utilizzare per nuove attrezzature e servizi diversi dal parcheggio, l'attuazione del PdS può avvenire sia mediante l'acquisizione della proprietà, la sistemazione del suolo e la realizzazione delle attrezzature da parte del Comune o dell'ente pubblico competente sia 3 mediante l’attuazione diretta ad opera del proprietario e l'assoggettamento all'uso pubblico del suolo e dei relativi impianti. Detto assoggettamento è assicurato a mezzo di convenzione (da trascrivere nei registri immobiliari) con la quale il proprietario -tenuto conto delle esigenze di equa remunerazione del capitale da investire e dei prevedibili oneri di manutenzione e di gestione- s’impegna a realizzare e ad ultimare, entro un termine stabilito, le costruzioni, le sistemazioni e gli impianti necessari per attuare l'uso previsto dal Piano dei Servizi ed a mantenerli in stato adeguato per il loro pieno e permanente utilizzo nonché per consentirne la fruizione da parte del pubblico nei modi ed alle condizioni convenzionalmente fissati; le obbligazioni sono assistite da congrua garanzia. La servitù è fissata a tempo indeterminato: essa permane almeno con il permanere della destinazione ad attrezzature e servizi di interesse pubblico o generale. 2. Nelle aree da utilizzare per nuovi parcheggi pubblici non di interscambio (individuati questi ultimi dal PdS o dal programma urbano dei parcheggi ovvero a mezzo di progetto esecutivo o di atto ricognitivo che verifichi puntualmente il fabbisogno di tali attrezzature), l'attuazione del Piano dei Servizi può avvenire sia mediante l'acquisizione della proprietà e la sistemazione del suolo da parte del Comune sia mediante l'assoggettamento all'uso pubblico del suolo e del relativo impianto. Detto assoggettamento avviene a mezzo di convenzione (da trascrivere nei registri immobiliari) con la quale il proprietario -tenuto conto delle esigenze di equa remunerazione del capitale da investire e dei prevedibili oneri di manutenzione e di gestione- si impegna a realizzare e ad ultimare (entro un termine stabilito) sul suolo e -ove le parti concordemente ne ravvisino la possibilità e l'utilità- nel sottosuolo un parcheggio nonché a mantenerlo in stato adeguato per la sua integrale e permanente utilizzazione da parte del pubblico, alle tariffe ed alle condizioni determinate convenzionalmente. Il suddetto assoggettamento può prevedere anche, ove si tratti di aree a tal fine individuate dal programma urbano dei parcheggi, la costruzione, nel sottosuolo, di uno o due piani di parcheggi privati (con l'obbligo di darli in locazione o di venderli -ad un canone o ad un prezzo determinato in base a criteri convenzionali- con preferenza per i proprietari di unità immobiliari site nelle vicinanze) e della sistemazione a parcheggio d'uso pubblico del suolo ed eventualmente di un piano nel sottosuolo; ove il parcheggio di uso pubblico sia posto solo in superficie, lo sbarco della rampa di accesso e di uscita dal parcheggio privato sotterraneo non deve comportare riduzione della superficie a parcheggio pubblico prevista dal Piano dei Servizi ed il proprietario deve assumere a carico proprio e dei propri aventi causa la permanente manutenzione (anche straordinaria) dell'impianto di uso pubblico e della struttura di copertura della costruzione sotterranea necessaria a dar sede al parcheggio di uso pubblico, così da mantenere quest'ultimo in stato adeguato per il suo pieno e permanente utilizzo e per consentirne la fruizione da parte del pubblico nei modi ed alle condizioni da stabilire secondo criteri convenzionalmente fissati. Comunque: le obbligazioni sono assistite da congrua garanzia; le servitù permangono con il permanere della destinazione di Piano dei Servizi. 3. Nelle aree da utilizzare per nuove sedi stradali comunali o, comunque, per nuovi impianti da destinare alla circolazione pedonale e ciclistica, l'attuazione del PdS avviene mediante l'acquisizione delle proprietà e la sistemazione del suolo da parte del Comune o dell'ente pubblico competente. 4. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 non si applicano alle aree comprese negli ambiti di trasformazione (AT) del DP e nelle aree di completamento soggette a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato disciplinati dal PdR. 4 Art. 5 - Contenuti paesaggistici del Piano dei Servizi 1. Il PdS contribuisce al raggiungimento degli obiettivi paesistici del PGT e al miglioramento del paesaggio urbano in genere e nello specifico degli spazi per servizi pubblici, di interesse pubblico e generale. 2. Tutti i progetti relativi ad aree ed edifici per servizi pubblici, di interesse pubblico e generale che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, sono soggetti a parere di compatibilità paesaggistica da parte della competente Commissione del Paesaggio. La documentazione di riferimento per la progettazione degli inserimenti nel contesto paesaggistico degli interventi è costituita dagli allegati del Documento di Piano. 3. Le disposizioni relative alle singole classi di sensibilità paesistica integrano le singole norme afferenti agli indici e parametri urbanistici riportati al successivo art.6. Art. 6 - Norme per le singole categorie di attrezzature 1. La consistenza e le caratteristiche dimensionali, morfologiche e funzionali delle attrezzature pubbliche sono quelle risultanti dal rispettivo progetto. 2. Per le attrezzature religiose, le attrezzature sanitarie e socio-assistenziali, le attrezzature socioculturali, le attrezzature per l'istruzione e le attrezzature amministrative e generali valgono i seguenti indici urbanistici ed edilizi: - If: 0,9 mq/mq; - Hmax: massimo 12,50 ml. o comunque non superiore all'esistente; fanno eccezione i singoli elementi architettonici qualificanti (torri, campanili, foyer…); - Rc: 30%; - Rp: 30%; - Dc: 5 ml. e pari, almeno, alla metà dell’altezza dell’edificio; - Ds: - 5,00 ml per strade di larghezza inferiore a 7 m; - 7,50 ml per strade di larghezza compresa fra 7 m e 15 m; - 10,00 ml per strade di larghezza superiore a 15 m. - parcheggi di servizio: - 30% della s.l.p. se inferiore a 400 mq; - 100% della s.l.p. se superiore a 400 mq. Per le attrezzature ricadenti nel Nucleo di Antica Formazione devono essere rispettate le prescrizioni di carattere generale contenute nel Piano delle Regole per i nuclei di antica formazione. I centri socio-culturali saranno sistemati ove compatibili con i caratteri strutturali e tipologici degli edifici e negli ambiti urbani idonei ad accogliere tali strutture. I centri socio-culturali e le unità sanitarie saranno preferibilmente ubicati a stretto contatto con i parchi, le zone verdi e le attrezzature per gioco e sport. Saranno preferibilmente serviti, oltre che da strade e parcheggi, dalla rete dei percorsi pedonali e ciclabili. 5 3. Le aree verdi attrezzate e le attrezzature sportive e per il tempo libero sono: - giardini e parchi pubblici, verde di arredo stradale e urbano: sono ammessi interventi per il modellamento del terreno, per la creazione di bacini d’acqua, di percorsi pedonali e ciclabili, di zone di sosta e per le sistemazioni del terreno per il gioco libero anche recintato (spazi per il gioco all’aperto). E' esclusa qualsiasi edificazione ad eccezione della minima necessaria per ripostigli di attrezzi per giardinaggio, cabine sotterranee elettriche ed idriche, piccoli locali per servizi igienici, spogliatoi, chioschi per ristoro, bar…; valgono i seguenti indici urbanistici ed edilizi: - Hmax: massimo 4 ml., eccetto singoli elementi architettonici qualificanti; - Rc: 10%; - Rp: 50%; - Dc: 5 ml; - Ds: - 5,00 ml per strade di larghezza inferiore a 7 m; - 7,50 ml per strade di larghezza compresa fra 7 m e 15 m; - 10,00 ml per strade di larghezza superiore a 15 m. - verde attrezzato per il gioco dei bambini e lo sport dei ragazzi: rientrano in questa categoria i campi da gioco per bambini e ragazzi fino all'età della scuola dell’obbligo, le attrezzature sportive adatte, per tipo e categoria, ai ragazzi fino ai 14 anni. E' ammessa soltanto la costruzione di padiglioni per riunioni, giochi al coperto, laboratori, servizi igienici, spogliatoi, depositi; le aree dovranno avere una superficie accorpata ed effettivamente utilizzabile. Saranno ubicate preferibilmente a contatto con complessi scolastici o singole scuole, in posizione soleggiata e protetta dal traffico, dai rumori e dalle esalazioni industriali; valgono i seguenti indici urbanistici ed edilizi: - Hmax: massimo 4 ml., eccetto singoli elementi architettonici qualificanti; - Rc: 20%; - Rp: 40%; - Dc: 5 ml; - Ds: - 5,00 ml per strade di larghezza inferiore a 7 m; - 7,50 ml per strade di larghezza compresa fra 7 m e 15 m; - 10,00 ml per strade di larghezza superiore a 15 m. - aree per attrezzature sportive ed il tempo libero: comprendono le attrezzature sportive regolamentari, destinate ai giovani della scuola secondaria superiore, agli adulti e agli anziani. Gli impianti saranno preferibilmente ubicati a contatto con complessi di gioco e parchi pubblici. Le aree saranno pianeggianti, di forma regolare, di superficie accorpata. Sono ammesse costruzioni per l’alloggio del custode. Valgono i seguenti indici urbanistici ed edilizi: - If: 0,9 mq/mq; - Hmax: massimo 12,50 ml. o comunque non superiore all'esistente; fanno eccezione i singoli elementi architettonici qualificanti (torri, campanili, foyer…); 6 - Rc: 30%; - Rp: 30%; - Dc: 5 ml. e pari, almeno, alla metà dell’altezza dell’edificio; - Ds: - 5,00 ml per strade di larghezza inferiore a 7 m; - 7,50 ml per strade di larghezza compresa fra 7 m e 15 m; - 10,00 ml per strade di larghezza superiore a 15 m. - parcheggi di servizio: - 30% della s.l.p. se inferiore a 400 mq; - 100% della s.l.p. se superiore a 400 mq. - Per le attrezzature di cui al presente comma ricadenti nel Nucleo di Antica Formazione devono essere rispettate le prescrizioni di carattere generale contenute nel Piano delle Regole per i nuclei di antica formazione stessi. - Potrà essere consentita la realizzazione e gestione di attrezzature sportive e per il tempo libero assoggettate a servitù di uso pubblico anche da parte di privati, a condizione che: o l’ubicazione e le caratteristiche delle attrezzature siano ritenute congrue dall’Amministrazione Comunale in relazione alla situazione degli altri servizi pubblici di prioritari (verde attrezzato, campi gioco...) e all’esistenza di un complesso di aree per servizi sufficientemente vasto e congruo; o la realizzazione sia sottoposta a piano attuativo e/o convenzionata con l’Amministrazione Comunale. 4. I parcheggi pubblici devono essere ubicati in adiacenza alla sede viaria o comunque ad essa collegati: è escluso qualsiasi tipo di edificazione in superficie; sono ammessi parcheggi interrati. Tutti i parcheggi saranno preferibilmente piantumati con piante di alto fusto. All’interno delle zone per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, ma in posizione perimetrale, sono da prevedersi adeguati parcheggi, così come determinati ai precedenti commi del presente articolo. Per le zone a verde sarà destinata al parcheggio non più del 10% dell'area, in posizione perimetrale, tale da essere raggiungibile dalle strade di accesso senza attraversamento dell’area. Per i parcheggi ricadenti nel Nucleo di Antica Formazione devono essere rispettate le prescrizioni di carattere generale contenute nel Piano delle Regole per i nuclei di antica formazione stessi. 5. Le aree per servizi tecnologici sono destinate alle attrezzature e all’installazione di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico, per l’erogazione dell’acqua, centrali e cabine elettriche, telefoniche, idriche, depuratori per fognature, depositi per attrezzature della nettezza urbana e raccolta differenziata dei rifiuti, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, compresi relativi servizi ed uffici, a servizio della comunità. Per tali aree valgono i seguenti indici urbanistici ed edilizi: - If: 0,6 mq/mq; - Hmax: massimo 9 ml., salvo specifiche esigenze di natura tecnologica; 7 - Rc: 50%; - Dc, Df: non inferiori a quelle minime consentite dal Codice Civile; - parcheggi di servizio: - 30% della s.l.p. se inferiore a 400 mq; - 100% della s.l.p. se superiore a 400 mq. I parcheggi a servizio delle singole installazioni ed impianti devono essere adeguatamente dimensionati all'esigenza dell'impianto e alberati. Nel caso di attrezzature che richiedano particolari misure protettive, sono consentibili recinzioni adeguate, tenendo conto delle caratteristiche ambientali e del contesto urbano di inserimento. Gli spazi aperti e le pertinenze di servizio agli impianti devono essere piantumati lungo l’intero perimetro ai fini del migliore inserimento e mitigazione ambientale nei confronti del contesto urbano. Art. 7 - Disciplina particolare per singoli comparti 1. Tutti i comparti identificati negli elaborati grafici del Piano dei Servizi con apposito perimetro sono sottoposti a normativa specifica e si attuano con piano attuativo o permesso di costruire convenzionato, secondo le prescrizioni contenute nel singolo comparto. In assenza di detti strumenti, per eventuali edifici esistenti alla data di adozione del presente piano, sono consentite esclusivamente opere d’ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo. Nei limiti delle prescrizioni e degli indici di seguito specificati, sono ammesse esclusivamente le destinazioni di cui al precedente art. 2. 2. Per quanto non esplicitamente specificato nei successivi commi, vale la disciplina degli artt.2 e 6 delle presenti norme. 3. Comparto n. 1 – Via Buonarroti - Via Fantoni Descrizione: tale comparto interessa il complesso del ricovero per religiose localizzato tra Via Buonarroti e Via Fantoni. Modalità di attuazione: permesso di costruire convenzionato. Valgono i seguenti parametri edilizio-urbanistici e prescrizioni: - Superficie territoriale (ST) indicativa, salvo verifica catastale e rilievo topografico: 14.350 mq; - If = 0,9 mq/mq; - Hmax = 16,00 ml; - Rc = 30%; - Rp = 30%. 4. Comparto n.2 – Via Locatelli Descrizione: tale comparto interessa il complesso per l'istruzione secondaria di secondo livello della Scuola Edile Bergamasca. Modalità di attuazione: permesso di costruire convenzionato. Valgono i seguenti parametri edilizio-urbanistici e prescrizioni: 8 - Superficie territoriale (ST) indicativa, salvo verifica catastale e rilievo topografico: 10.520 mq; - If = 0,9 mq/mq; - Hmax = 12,50 ml, per gli edifici funzionali all'attività didattica è ammesso il raggiungimento di ml 14,50; - Rc = 50%; - Rp = 15%. 5. Comparto n. 3 – Via Corti Descrizione: tale comparto interessa l'Istituto della Sacra Famiglia di Comonte, situato in località Comonte, Via Corti . Modalità di attuazione: permesso di costruire convenzionato. Valgono i seguenti parametri edilizio-urbanistici e prescrizioni: - Superficie territoriale (ST) indicativa, salvo verifica catastale e rilievo topografico: 27.900 mq; - slp ammissibile: 2.700 mq in aggiunta all'esistente; - H: massimo 12,50 ml; - Rc = 30%; - Rp = 30%. Art. 8 - Dotazione di aree a servizi 1. Gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, i piani attuativi ed i permessi di costruire convenzionati debbono prevedere la dotazione minima di attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico o generale indicata nelle specifiche disposizioni di attuazione del Documento di Piano e del Piano delle Regole e dall’art.12 delle Disposizioni Comuni. Tale dotazione non può comunque essere inferiore a: - residenza: 30 mq/abitante, ogni abitante corrisponde a 40 mq di Slp (120 mc), con dotazione minima a parcheggio di 8 mq/abitante; - attività produttive: 20% della s.l.p., di cui la metà a parcheggio; - attività direzionali e ricettive: 100% della s.l.p., di cui la metà a parcheggio; - esercizi di vicinato al dettaglio: 30% della s.l.p., di cui la metà a parcheggio; - commercio all’ingrosso: 50% della s.l.p., di cui la metà a parcheggio; - media struttura di vendita al dettaglio di tipo 1: 100% della s.l.p., di cui la metà a parcheggio; - media struttura di vendita al dettaglio di tipo 2: 100% della s.l.p., di cui la metà a parcheggio; - grande struttura di vendita al dettaglio: 200% della s.l.p., di cui almeno la metà a parcheggio; - strutture per il tempo libero (attrezzature sportive private e locali per il pubblico spettacolo): 100% della s.l.p., con almeno il 75% della s.l.p. a parcheggio. 2. Tali dotazioni per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, sono da considerarsi aggiuntive a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di dotazione richiesta per parcheggi pertinenziali (legge 122/89), dal capo II del Titolo IIV della L.R.12/05 e dall’art.16 9 delle Disposizioni Comuni. La dotazione di parcheggi pertinenziali privati è disciplinata dall’art.16 e, per le sole attività commerciali, dall’art.20 delle Disposizioni Comuni. Art. 9 - Monetizzazione o reperimento all’esterno dell’ambito d’intervento della dotazione di aree a servizi 1. Il Comune ha facoltà di chiedere la monetizzazione per effetto di mancata cessione di aree per servizi pubblici, di interesse pubblico e generale, ai sensi dell’art.46 c.1 lett.a) della L.R. 12/2005, qualora non ritenga congruo e funzionale il reperimento in sito delle citate aree per servizi pubblici previste dal PdS. La monetizzazione non è ammessa ove esplicitamente previsto e relativamente alla dotazione minima a parcheggio. 2. In caso di intervento che il Piano delle Regole assoggetta a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato sono consentite, in alternativa totale o parziale alla cessione gratuita di aree per servizi, la corresponsione al Comune di una somma commisurata all’utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione, comunque non inferiore al costo dell’acquisizione di altre aree simili per posizione e caratteristiche, oppure la cessione gratuita di pari superficie di aree esterne all’ambito dello specifico intervento scelte tra quelle indicate dalla tavola S.5.2. 3. Negli ambiti di trasformazione (AT), la dotazione di aree a servizi individuata dalle relative Schede e quella ulteriore necessaria a soddisfare il prevedibile fabbisogno indotto dall’insediamento in progetto dev’essere assicurata nell’ambito del piano attuativo. Per la parte di aree a servizi eccedente il maggiore tra il minimo indicato dal Piano dei Servizi ed il quantitativo prescritto dalle schede dei singoli Ambiti di Trasformazione di cui agli artt.9-22, del Documento di Piano sono consentite, in luogo della cessione in sito ed in via alternativa tra loro: - la corresponsione al Comune di una somma commisurata all’utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione, comunque non inferiore al costo dell’acquisizione di altre aree simili per posizione e caratteristiche per una superficie doppia di quella non ceduta; - la cessione gratuita di aree esterne all’ambito di trasformazione in misura definita applicando il parametro 1,5 alla quantità delle aree non cedute in sito, scegliendo dette aree tra quelle indicate dal Piano dei Servizi come da acquisire al patrimonio pubblico. Art. 10 1. Perequazione e compensazione urbanistica I diritti edificatori che l’Amministrazione Comunale si riserva (in relazione alle opere o all’intervento da realizzare), eventualmente, di attribuire in sostituzione dell’indennità di espropriazione a compensazione della cessione delle aree per servizi pubblici o infrastrutture di viabilità individuate sulle tavole S.5.2 e S.4, non disciplinate da piani attuativi, da atti di 10 programmazione negoziata o da permessi di costruire convenzionati e necessarie per la realizzazione di opere di competenza comunale, possono essere trasferiti nei seguenti ambiti: - ambiti di trasformazione (AT) previsti dal Documento di Piano; - ambiti del tessuto urbano consolidato, inclusi i comparti sottoposti a normativa specifica, individuati dal Piano delle Regole ad esclusione di: Nuclei di Antica Formazione (naf), di cui all’art.4 PdR, ambiti residenziali consolidati saturi (art.10 PdR), verde privato di carattere urbano (art.16 PdR), corpi idrici e relativi ambiti di tutela (art.25 PdR); applicando (sulla superficie ceduta gratuitamente) rispettivamente l’It 0,10 mq/mq per i servizi pubblici e l’It 0,06 mq/mq per le infrastrutture di viabilità, da considerarsi aggiuntivi rispetto alla capacità insediativa ammessa negli ambiti in cui possono essere realizzati. Tale incremento non potrà, comunque, superare le seguenti soglie: - il 5% della capacità insediativa ammessa nei singoli ambiti di trasformazione (AT) previsti dal Documento di Piano; - il 10% della capacità insediativa ammessa nei singoli ambiti o comparti del tessuto urbano consolidato individuati dal Piano delle Regole. 2. I diritti edificatori di cui al precedente comma, non potranno comunque eccedere gli obiettivi quantitativi massimi di sviluppo complessivo stabiliti dall’art.3 DP. 3. Tali diritti edificatori potranno essere utilizzati solo a seguito dell’atto di cessione gratuita delle aree per servizi pubblici o per infrastrutture di viabilità di cui al precedente comma 1. In alternativa a tale attribuzione di diritti edificatori, conformemente alla disciplina del PdS, il proprietario delle aree interessate può realizzare direttamente gli interventi per servizi pubblici o di interesse pubblico, mediante accreditamento o stipulazione di convenzione con l’Amministrazione Comunale per la gestione del servizio stesso. Art. 11 1. I singoli strumenti attuativi dei singoli Ambiti di Trasformazione possono (AT) prevedere l’insediamento di edilizia residenziale sociale a canone locatizio convenzionato; è altresì facoltà dell'Amministrazione Comunale, in sede di stipula della convenzione urbanistica dei singoli Piani Attuativi a destinazione residenziale, richiedere la realizzazione di una quota parte di edilizia convenzionata. L'esecuzione di tale tipologia edilizia garantirà al proponente la possibilità di usufruire degli incentivi di cui all'art.8 delle NTA del Documento di Piano. Art. 12 1. Edilizia residenziale pubblica ed edilizia convenzionata Tracciati pedonali e ciclabili In tutte le zone del territorio comunale l’edificazione deve rispettare i tracciati e percorsi pedonali e ciclabili esistenti in zone urbane ed extraurbane. Il Comune può prescrivere arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino e la riqualificazione dei tracciati esistenti o l’apertura e realizzazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili, così come definiti negli elaborati grafici del Piano dei Servizi. 11 Art. 13 1. Localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa Si intende per centro di telefonia in sede fissa qualsiasi struttura ove è svolta, in via prevalente, l’attività di cessione al pubblico di servizi telefonici indipendentemente dalle tecnologie di commutazione utilizzate nonché l’attività di vendita di schede telefoniche. Ove ammesso dalle specifiche norme di DP o PdR, è assentito solo tramite permesso di costruire convenzionato. 12