SE IL TETTO E` UN LASTRICO SOLARE O UNA TERRAZZA A
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SE IL TETTO E` UN LASTRICO SOLARE O UNA TERRAZZA A
SE IL TETTO E’ UN LASTRICO SOLARE O UNA TERRAZZA A LIVELLO Nonostante la legge abbia prestato particolare attenzione alla figura del lastrico solare e sia ormai pacifico che la disciplina per esso dettata si estenda anche alle terrazze a livello, ancora sorgono tante discussioni sulle modalità di riparto delle spese necessarie per la manutenzione dell’uno o dell’altro e, soprattutto, sulle responsabilità del condominio nel caso in cui si verifichino infiltrazioni o danni in genere. Con riferimento al lastrico solare la questione si pone naturalmente solo nel caso in cui taluno ne acquisti la proprietà oppure, nel divenire proprietario di una o più unità immobiliari site nell’edificio condominiale, ne ottenga l’uso in via esclusiva. Tutti i condomini cui il lastrico funge da copertura, in concorso con il proprietario del lastrico o con colui che ne ha l’uso esclusivo, sono tenuti alla manutenzione del lastrico stesso, con la conseguenza che essi devono rispondere dei danni cagionati all’appartamento immediatamente sottostante per infiltrazioni d’acqua causate da difetto di manutenzione. La relativa spesa deve essere posta a loro carico per due terzi, mentre l’ulteriore terzo deve essere sopportato dal proprietario del lastrico o di chi ne fa un uso esclusivo. Pari criterio deve essere applicato per le terrazze a livello, intendendosi per tali una superficie scoperta posta al sommo di alcuni vani e nel contempo sullo stesso piano di altri dei quali costituisce parte integrante strutturalmente e funzionalmente. Proprio per il modo in cui è realizzata, essa è destinata non solo e non tanto a coprire una parte di fabbricato, ma soprattutto a dare possibilità di espansione e di ulteriore comodità all’appartamento al quale è contigua, costituendo di questo una proiezione all’aperto. La funzione della terrazza, quale accessorio rispetto all’alloggio posto allo stesso livello, prevale quindi su quella di copertura dell’appartamento sottostante. Tutto ciò rileva ai fini delle spese riguardanti quei manufatti, quali muretti, ringhiere e parapetti, che hanno chiaramente solo lo scopo di rendere più agevole o più sicuro l’uso del terrazzo e che pertanto devono restare ad esclusivo carico del proprietario della terrazza stessa. Così non può dirsi invece per il costo della pavimentazione e della struttura che regge la terrazza, che deve essere ripartito secondo il sopra citato criterio di legge. La diversità delle situazioni porta però a conseguenze diverse in ordine alla valutazione dell’obbligo di custodia, sicuramente maggiore, che incombe sul proprietario della terrazza a livello e, di conseguenza, del suo dovere di vigilare onde evitare il verificarsi di danni a terzi. E’ questi infatti deve ritenersi unico responsabile dei danni causati a terzi da infiltrazioni qualora queste siano conseguenza del cattivo funzionamento, magari anche a causa di un improvviso loro intasamento, dei pozzetti di scarico insistenti sul terrazzo a livello, con esclusione quindi di ogni coinvolgimento del condominio in quanto impossibilitato a svolgere qualsivoglia controllo sul terrazzo a livello di proprietà altrui.