Condizioni di assicurazione e Nota Informativa

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Condizioni di assicurazione e Nota Informativa
Variazioni: Sede amministrativa della Compagnia: Via Toscana, 1 - 00187 - Roma.
distribuito da:
prodotto da:
IMPERUM
Nota informativa
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al
Contraente e all’Assicurato tutte le informazioni preliminari
necessarie per la sottoscrizione, con cognizione di causa e buon
diritto, del contratto.
Tuttavia questa Nota non sostituisce in nessun caso le
Condizioni Contrattuali che regolano il contratto e che sono fornite insieme alla presente.
La Nota Informativa è redatta secondo le disposizioni previste
dall’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private
e di Interesse Collettivo) sulla base delle norme emanate a tutela del Consumatore dall’Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite dall’ordinamento italiano con
Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n.174 e successive
modifiche.
“La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell’ISVAP”
A IINFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPAGNIA
BancAssurance Popolari S.p.A. è una Società di diritto italiano,
autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento
I-SVAP N° 1794 del 9/02/2001, con Sede Legale in Arezzo, Via
Calamandrei, 255-52100 Arezzo (AR) e Sede Amministrativa in
Roma, Via del Banco di Santo Spirito, 42-00186 Roma (RM).
BancAssurance Popolari S.p.A. è costituita da una primaria
compagnia assicurativa francese, Natexis Assurances e dalla
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio S.c.r.l..
B AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE
Questa polizza rientra nella categoria di polizze collegate a fondi
di investimento denominate “unit linked”.
Una polizza di assicurazione sulla vita “unit linked” ha la caratteristica di avere il valore delle prestazioni assicurate direttamente collegate al valore delle quote di uno o più comparti dei
fondi di investimento nei quali vengono fatti affluire i premi
destinati all’investimento versati dal Contraente al netto delle
spese relative al contratto; ad ogni polizza è pertanto associato
un certo numero di quote di comparti di fondi di investimento.
Le assicurazioni ”unit linked” comportano quindi rischi finanziari a carico del Contraente riconducibili alle possibili variazioni del valore unitario delle quote le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui
il comparto investe.
Per le attività finanziarie espresse in valuta extra Unione
Europea, si aggiungono i rischi derivanti dalle oscillazioni dei
tassi di cambio.
In caso di riscatto nel primo anno il valore liquidabile potrà essere inferiore ai premi corrisposti nella misura indicata nell’art. 10
delle Condizioni Contrattuali.
“Lcggere attentamente tutta la nota informativa prima della
sottoscrizione della polizza”
La presente polizza è distribuita per il tramite della Banca
Popolare dell’Etruria e del Lazio e della Banca Agricola
Popolare di Ragusa.
C INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
C.1 Prestazioni assicurate
Le prestazioni del presente contratto sono espresse in quote del
patrimonio del Fondo Interno, le cui caratteristiche sono descritte nel paragrafo C.7.
Alla scadenza contrattuale, se l’Assicurato è in vita, verrà corrisposto il capitale maturato nel corso della durata contrattuale.
L’ammontare del capitale maturato sarà pari al numero delle
quote attribuite al contratto moltiplicato per il valore delle stesse alla data di scadenza del contratto.
In caso di morte dell’Assicurato, la Compagnia si impegna a
pagare ai Beneficiari designati, il 100% del controvalore delle
quote attribuite al Contraente più l’1% dello stesso controvalore
come copertura aggiuntiva. Se il decesso dell’Assicurato avviene dopo il compimento del 70° anno di età la prestazione assicurata è pari al 100% del controvalore delle quote più lo 0,01%
dello stesso controvalore come copertura aggiuntiva. La data di
riferimento per il controvalore delle quote è la data di ricezione
da parte della Compagnia della comunicazione del decesso.
Il numero delle Quote attribuite a fronte della corresponsione del
Premio sarà riportato nella lettera di conferma dell’investimento.
Annualmente la Compagnia comunica al Contraente il numero
di Quote complessive ed il relativo controvalore alla data di
valutazione considerata.
Considerato che le prestazioni previste dal Contratto sono
direttamente collegate alle variazioni del Valore delle Quote
rappresentative del Fondo Interno in cui vengono investiti i
Premi versati dai Contraenti, il valore liquidabile in caso di
decesso dell’Assicurato potrebbe essere inferiore al Premio
complessivamente versato dal Contraente.
La Compagnia non presta garanzie finanziarie in relazione
alle prestazioni previste dal Contratto.
C.2 Data di decorrenza e durata del contratto
La data di decorrenza del contratto è il 19 dicembre 2003, a con-
11
Numero verde 800663377 - http://www.bancasspop.it - E-mail: [email protected]
Variazioni: Sede amministrativa della Compagnia: Via Toscana, 1 - 00187 - Roma.
dizione che sia stato pagato il premio.
Il contratto scade il giorno 21 dicembre 2009; si estingue anticipatamente in caso di riscatto totale del contratto o di morte
dell’Assicurato.
C.3 Conclusione del contratto
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui il Contraente ha
sottoscritto il documento di polizza predisposto dalla
Compagnia.
L’efficacia del contratto è, comunque, subordinata al raggiungimento di un patrimonio minimo del Fondo Interno prefissato
dalla Compagnia nel Regolamento del Fondo Interno stesso.
C.4 Revoca della proposta e diritto di recesso
Il Contraente può revocare la proposta o recedere dal contratto
entro 30 giorni dalla sottoscrizione, informandone la
Compagnia presentandosi presso la filiale oppure inviando una
richiesta scritta con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a:
BancAssurance Popolari S.p.A.
Via del Banco di S. Spirito, 42
00186 Roma
secondo il seguente modello:
“Vi comunico il recesso dal mio contratto “IMPERUM” n……,
e Vi chiedo di volermi rimborsare l’intero importo spettante
secondo le modalità previste nell’art. 4 delle Condizioni
Contrattuali, entro trenta giorni dal ricevimento della presente.
Data e Firma”.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi
obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del
giorno in cui il Contraente si reca presso la filiale o dal giorno
di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal
timbro postale di invio.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del
recesso la Compagnia, dietro consegna dell’originale della
polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale,
provvede a rimborsare al Contraente il premio versato al netto
delle spese di emissione di 25 Euro, se la richiesta di recesso
sarà pervenuta presso la Compagnia entro il 10/12/2003; oppure rimborserà il controvalore delle quote del Fondo, al netto
delle spese di emissione di 25 Euro, se la richiesta di recesso
sarà pervenuta dopo il 10/12/2003.
Il controvalore delle quote sarà calcolato alla data NAV del
venerdì della settimana successiva alla data di ricezione della
richiesta purchè tale richiesta sia giunta in Compagnia entro il
giovedì della settimana precedente.
Per data di ricezione della richiesta si intende la data di arrivo in
Compagnia di tutta la documentazione necessaria per le pratiche
di liquidazione. Tale data è apposta sulla ricevuta di ritorno della
raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle
filiali collocatrici.
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C.5 Modalità di pagamento dei premi
Il premio unico iniziale, di importo non inferiore a 4.000 Euro
incrementabile di multipli di 1.000 Euro, deve essere versato tramite addebito in conto corrente bancario a seguito di disposizione rilasciata dal Contraente contestualmente alla sottoscrizione
del documento di polizza.
C.6 Caricamenti
C.6.1. Caricamento sul premio
Sul premio versato viene prelevato un diritto fisso pari a 10
Euro e viene trattenuto un caricamento a scaglioni:
sui primi 25.000 Euro ➛ 3%
da 25.001 a 75.000 Euro ➛ 2%
da 75.001 Euro in su ➛ 1%
Il caricamento sul premio è comprensivo delle spese di emissione di 25 Euro sostenute dalla Compagnia.
C.6.2. Costi gravanti sul Fondo Interno
Viene prelevata dal patrimonio del Fondo Interno una commissione dell’1,12% su base annua calcolata prorata temporis settimanalmente sul patrimonio netto del Fondo Interno.
Sono gravanti, inoltre, sul Fondo Interno i seguenti oneri:
- Spese di verifica e revisione contabile
- Eventuali commissioni di gestione gravanti sugli O.I.C.R. in
cui può investire il Fondo, che possono raggiungere al massimo 2,10%
- Spese di pubblicazione del valore delle Quote del Fondo
Sono, invece, a carico della Società le spese di amministrazione,
di commercializzazione e gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.
C.7 Fondo Interno IMPERUM
Come riportato nell’allegato Regolamento, i premi versati dal
Contraente sono investiti nel Fondo Interno, costituito dalla
Compagnia, denominato “IMPERUM”.
La regolamentazione del Fondo Interno e le modalità di determinazione del Valore delle Quote sono contenute nell’allegato
Regolamento, che costituisce parte integrante del presente
Contratto.
Il Contraente può richiedere alla Compagnia, in qualsiasi
momento, il prospetto aggiornato della ripartizione delle attività
che compongono il Fondo Interno.
OBIETTIVI E POTENZIALI DESTINATARI
Lo scopo della gestione del Fondo Interno IMPERUM é di realizzare l’incremento dei capitali conferiti dal Contraente della
polizza emessa dalla Compagnia in base alle Condizioni di
polizza, alla Nota Informativa e al Regolamento, mediante una
gestione professionale dei capitali conferiti. L’obiettivo di
gestione del Fondo è quello di perseguire, alla scadenza contrattuale, oltre che la protezione del capitale investito nel Fondo,
il miglior rendimento tra tre diversi profili di investimento,
denominati Profilo Prudente, Profilo Bilanciato e Profilo
Aggressivo, ricavabili rispettivamente da tre differenti basket di
OICR.
I tre basket di OICR, che corrispondono ai tre profili di investimento, risultano così composti:
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Tabella della composizione dei tre profili di rischio
NOME FONDO
ETRURIA FUND-BOND EUR
ETRURIA FUND – DYN FLOOR EUR
ETRURIA FUND-EMERGING MRKTS
ETRURIA FUND - EQUITY ITALY
ETRURIA FUND - GLOBAL EQUITY
ETRURIA FUND-PEGASUS ALFA
ETRURIA FUND-PEGASUS BETA
ARCA AZIONI EUROPA
ARCA AZIONI ITALIA
ARCACINQUESTELLE - COMPARTO A
ESPOSIZIONE OBBLIGAZIONARIA
ESPOSIZIONE AZIONARIA
PROFILO
PROFILO
PROFILO
AGGRESSIVO BILANCIATO PRUDENTE
12,00%
5,50%
11,50%
9,00%
13,00%
2,50%
10,50%
6,00%
30,00%
0,00%
25,25%
74,25%
15,00%
5,50%
11,50%
9,00%
13,00%
10,50%
10,50%
2,00%
9,25%
13,75%
50,00%
50,00%
14,50%
15,00%
11,00%
6,00%
2,50%
10,50%
10,50%
0,00%
0,00%
30,00%
75,25%
24,75%
La politica gestionale del Fondo Interno, anche in ragione
dell’inserimento nel patrimonio di titoli strutturati, ha come
obiettivo la protezione del capitale e un rendimento a scadenza pari al 70% della performance del miglior profilo di
investimento.
Al fine di consentire il raggiungimento dell’obiettivo della politica gestionale di protezione del capitale e di rendimento così
come ora descritto, la Compagnia ha stipulato un contratto di
garanzia con Société Générale con il quale la stessa si impegna
a corrispondere alla Compagnia un ammontare corrispondente
alla differenza tra il valore del Fondo Interno alla data di scadenza della Polizza (con esclusione delle spese di verifica e
revisione contabile e di pubblicazione) e il valore che dovrebbe
avere il Fondo Interno al raggiungimento degli obiettivi di investimento (con esclusione delle spese di verifica e revisione contabile e di pubblicazione).
La garanzia offerta da Société Générale assume valore
esclusivamente nei confronti della Compagnia e non rappresenta in alcun modo una garanzia di restituzione del capitale e di corresponsione di rendimenti nei confronti
dell’Assicurato.
La solvibilità di Société Générale non è comunque in alcun
modo garantita dalla Compagnia.
La performance di ciascun profilo di investimento è calcolata
considerando la migliore tra le sei medie annuali per ciascun
basket di OICR corrispondente a ciascun profilo di investimento. Ad ogni data anniversaria annuale, viene rilevato il valore di
ciascun basket di OICR e viene calcolata la media con i valori
rilevati precedentemente. Risulteranno così 6 medie annuali per
ogni basket di OICR. Viene considerata a scadenza solo il
92,34% della migliore media per ciascun basket di OICR.
Il Fondo ha una durata compresa tra il 19 Dicembre 2003 e il 21
Dicembre 2009. Il Fondo Interno non potrà avere una consistenza superiore a 25 milioni di Euro. Nel momento in cui il Fondo
raggiunga tale valore in ragione del collocamento iniziale delle
Polizze e del versamento dei Premi, la Compagnia porrà fine al
collocamento delle Polizze e non accetterà il versamento di ulteriori Premi. Laddove il Fondo Interno al termine del periodo di
collocamento delle Polizze e della raccolta dei Premi e comunque alla data del 11 dicembre 2003, non abbia raggiunto un
ammontare minimo pari a 10 milioni di Euro, la Compagnia si
riserva il diritto di considerare la Polizza risolta di diritto. In tal
caso comunicherà tale circostanza al Contraente provvedendo
alla restituzione integrale del Premio versato.
La gestione del Fondo e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede nell’interesse dei partecipanti. La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferire a soggetti
terzi deleghe gestionali, aventi ad oggetto anche l’intero patrimonio del Fondo stesso, al fine di avvalersi delle loro specifiche
professionalità. Tali deleghe non implicano alcun esonero o
limitazione di responsabilità della Compagnia nei confronti
degli Assicurati per l’attività di gestione del Fondo.
CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE DEL FONDO INTERNO
Le politiche di investimento adottate sono volte a perseguire una
composizione del portafoglio orientata prevalentemente in quote
di OICR al fine di ottimizzare il rendimento del Fondo Interno a
scadenza a seconda dell’andamento dei mercati finanziari nel
corso della durata contrattuale.
Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno
appartengono ad una gamma di strumenti finanziari di cui si
riporta qui di seguito l’elenco completo:
- Fondi Lyxor: fondi comuni di investimento di diritto francese
che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva
85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE.
L’investimento in tali fondi è ammesso fino al 100% del valore complessivo del patrimonio del Fondo
- Titoli azionari ed obbligazionari
- Depositi monetari
- Titoli strutturati
La scelta di allocazione tra tali attivi è funzione dell’andamento
del mercato finanziario e, in ogni caso, gli attivi inclusi nel
Fondo sono sempre compatibili (in termini quantitativi e qualitativi) con le disposizioni della circolare ISVAP 474/D del 21
febbraio 2002 e con le disposizioni del provvedimento ISVAP n.
297/96, come successivamente modificato con provvedimento
ISVAP n. 981G/98.
In particolare, alla data del 19 Dicembre 2003, gli attivi che
costituiscono il patrimonio del Fondo sono:
1. Fondo “Lyxor France Index:” indicizzato all’indice CAC 40
2. Fondo “Lyxor France Progression”: indicizzato all’indice Eonia
3. Titoli strutturati
In particolare, i depositi monetari possono essere presenti, al
massimo, per il 20% del patrimonio complessivo del Fondo
Interno, mentre i titoli strutturati emessi da Société Générale
possono essere presenti al massimo per il 10% del patrimonio
complessivo stesso.
In generale, gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo
- valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti secondo i limiti quantitativi indicati nella tabella seguente:
Attivo
Liquidità
Titoli Obbligazionari
Titoli Azionari
Fondi Lyxor
Titoli Strutturati
Minimo
0%
0%
0%
0%
0%
Massimo
20%
100%
100%
100%
10%
3
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PROFILO DI RISCHIO
La volatilità attesa del Fondo è pari a 12%. IMPERUM può
essere considerato un Fondo Interno con un profilo di rischio
medio-basso. Tale profilo di rischio viene raggiunto tramite la
gestione e l’allocazione degli attivi del Fondo rispettando i limiti quantitativi sopra descritti.
VALUTA DI DENOMINAZIONE
Il Fondo Interno è denominato in Euro.
C.8 Determinazione e pubblicazione del valore della quota
Il valore della Quota sarà determinato, secondo i criteri indicati
nel Regolamento, settimanalmente il venerdì (o, se festivo, il
primo giorno lavorativo successivo), e sarà pubblicato su “Il
Sole 24 ORE” nonché reso disponibile presso la Direzione della
Compagnia telefonando al numero verde 800.66.33.77.
C.9 Commissione di gestione e costo della copertura aggiuntiva in caso di morte
Viene prelevata dal patrimonio del Fondo Interno una commissione di gestione del 1,12% su base annua calcolata prorata
temporis settimanalmente sul patrimonio netto del Fondo
Interno; tale commissione è comprensiva del costo della copertura aggiuntiva in caso di morte.
C.10 Riscatto
Nel corso della durata contrattuale, trascorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso e a partire dal 19 gennaio 2004, il
Contraente può chiedere, a mezzo raccomandata A/R, la corresponsione del valore di riscatto totale maturato, determinando
conseguentemente la risoluzione del contratto con effetto dalla
data di ricezione della domanda stessa.
Per data di ricezione della richiesta si intende la data di arrivo in
Compagnia di tutta la documentazione necessaria per le pratiche
di liquidazione. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno
della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro
di arrivo qualora la spedizione avvenga tramite posta interna
delle filiali collocatrici.
Il valore del riscatto totale se richiesto nel corso del primo anno
di durata contrattuale è pari al 98% del controvalore delle quote.
Se richiesto nei successivi anni di durata contrattuale è pari al
100% del controvalore delle quote.
Il controvalore delle quote sarà calcolato alla data NAV del
venerdì della settimana successiva alla data di ricezione della
richiesta purchè tale richiesta sia giunta in Compagnia entro il
giovedì della settimana precedente.
L’ammontare del valore di riscatto non è quindi determinabile con esattezza alla data di richiesta dello stesso.
Il Contraente può esercitare anche parzialmente il diritto di
riscatto, alle stesse condizioni e penalizzazioni previste per il
riscatto totale, purché il numero di quote da riscattare richiesto
sia non inferiore a 40 e purché le quote residue al netto di quelle riscattate non siano inferiori a 40 quote. Il valore del riscatto
parziale se richiesto nel corso del primo anno di durata contrattuale è pari al 98% del controvalore delle quote. Se richiesto nei
successivi anni di durata contrattuale è pari al 100% del controvalore delle quote.
L’esercizio del diritto di riscatto può quindi comportare un effetto economico negativo. Non esiste una garanzia di valore
minimo né la certezza di poter recuperare il premio versato
in caso di esercizio del diritto di riscatto.
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Su ogni operazione di riscatto totale o di riscatto parziale grava
inoltre un costo di 25 Euro.
Per i pagamenti relativi alle prestazioni in caso di riscatto è
necessario esibire alla Compagnia al momento della richiesta
della liquidazione, il contratto di assicurazione, gli eventuali
allegati, un documento di identità valido relativo all’avente diritto alla prestazione e l’indicazione delle coordinate bancarie del
conto corrente sul quale dovrà essere effettuato il pagamento.
La Compagnia ha 30 giorni di tempo dall’arrivo della documentazione completa per effettuare la liquidazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
Il riscatto parziale è esercitabile alle stesse condizioni e penalità previste per il riscatto totale.
C.11 Pagamenti della Compagnia
In caso di morte dell’Assicurato o in caso di richiesta di liquidazione del Contraente o in caso di scadenza contrattuale, l’elenco completo dei documenti che gli aventi diritto devono consegnare alla Compagnia per ottenere il pagamento delle prestazioni assicurate è riportato all’art. 13 delle Condizioni
Contrattuali.
In ogni caso, verificata l’esistenza dell’obbligo di pagamento, la
Compagnia mette a disposizione la somma dovuta nei 30 giorni
successivi alla data di ricezione della documentazione completa
nel caso di morte dell’Assicurato o alla data della domanda di
riscatto in caso di liquidazione o alla data di scadenza contrattuale. Scaduto tale termine, saranno dovuti interessi di mora a
favore degli aventi diritto.
Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul
conto corrente indicato dal Contraente stesso o dai Beneficiari o
con altre modalità di pagamento.
C.12 Indicazioni generali relative al regime fiscale e legale
(norme in vigore alla data di redazione della presente Nota
Informativa)
Aspetti fiscali.
I premi non sono soggetti ad imposta sulle Assicurazioni.
Le prestazioni previste da una polizza assicurativa finanziaria,
dispongono del presente trattamento fiscale:
- in caso di decesso dell’Assicurato, le somme da liquidare non
sono soggette ad alcuna tassazione IRPEF e sono esigibili nei
termini previsti dalle Condizioni Contrattuali;
- in caso di vita dell’Assicurato, per le somme corrisposte in
forma di capitale i rendimenti sono soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5% al momento dell’erogazione della
prestazione.
Aspetti Legali.
- Diritto proprio del Beneficiario
In conformità all’art.1920 del Codice Civile, il Beneficiario
acquisisce, per il fatto di essere stato designato, un diritto proprio del beneficio dell’assicurazione. Ciò significa in particolare che le somme versate in seguito al decesso dell’Assicurato
non entrano a far parte dell’asse ereditario di quest’ultimo.
- Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art.1923 del Codice Civile, le somme dovute in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono
Variazioni: Sede amministrativa della Compagnia: Via Toscana, 1 - 00187 - Roma.
pignorabili né sequestrabili.
C.13 Reclami
Per ulteriori informazioni, spiegazioni o reclami, il Contraente,
l’Assicurato o il Beneficiario possono rivolgersi al Servizio
Clienti di BancAssurance Popolari S.p.A., Via del Banco di S.
Spirito, 42 – 00186 Roma, telefonando al numero 06/6810231,
o inviando un fax al numero
Il Contraente ha comunque la facoltà di rivolgersi per presentare reclamo all’ISVAP – con Sede a Roma, Via del Quirinale, 21
– 00187 Roma – organismo a ciò preposto.
BANCASSURANCE POPOLARI S.p.A. rimane a Vostra completa disposizione per tutte le informazioni complementari telefonando al numero verde 800.66.33.77.
La presente Nota Informativa, insieme alle Condizioni
Contrattuali deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione, tale consegna deve
essere comprovata da apposita dichiarazione nella polizza stessa.
C.14 Lingua del contratto
Il contratto e tutte le comunicazioni relative sono redatti in italiano.
C.15 Legislazione applicabile
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Per tutto quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute
nel presente contratto valgono le norme di Legge vigenti in
materia.
C.16 Foro competente
Il foro competente per qualsiasi controversia riguardante il presente contratto è il luogo di residenza o di domicilio, a scelta, del
Contraente.
D INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
D.1 Informazioni relative al contratto
La Compagnia si impegna a comunicare per iscritto e tempestivamente al Contraente le variazioni riguardanti il punto A della
Nota Informativa nonché gli eventi contrattuali o legislativi previsti nell’art. 12 delle Condizioni contrattuali.
La Compagnia si impegna anche ad inviare, annualmente, al singolo Contraente un estratto conto contenente le seguenti informazioni:
- l’ammontare del premio versato e di quello investito;
- l’indicazione del numero delle quote in vigore nel contratto
alla data di riferimento e il relativo controvalore.
D.2 Valore della quota
Il valore delle quote del Fondo Interno“IMPERUM” è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 ORE”; la Compagnia si impegna
a comunicare, su richiesta scritta del Contraente, l’andamento
delle prestazioni assicurate valorizzate all’ultimo venerdì disponibile.
e riassicurativa, a cui la Compagnia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Compagnia delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato dalla Compagnia stessa.
2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 1, comma 2, lett. b),
della Legge; raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione;
sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti
parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o
incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9).
3) CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autorità personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio,
Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi e di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell’interessato
stesso.
4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilita’ di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione
commerciale di prodotti assicurativi, nonché indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell’interessato.
5) COMUNICAZIONE DEI DATI
a) I dati personali possono essere comunicati – per le medesime finalità di cui al punto 1), lett. a), e per
essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di
servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore; ISVAP,
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui
Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle
quali la comunicazione dei dati e’ obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale
infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del
gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge) e a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge.
6) DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto
all’Unione Europea.
8) DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 13 della Legge conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intellegibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi e’ l’interesse, l’integrazione dei
dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
9) TITOLARE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare e responsabile del trattamento è BancAssurance Popolari S.p.A. con sede legale in Arezzo, Via
Calamandrei 255, 52100 Arezzo, e sede amministrativa in Roma, Via del Banco di S. Spirito 42, 00186
Roma.
TERMINOLOGIA
Assicurato: persona fisica sulla cui testa ricade la copertura
assicurativa.
Banca distributrice: la Banca che ha ricevuto mandato dalla
Compagnia per la distribuzione dei suoi prodotti, attraverso i
propri canali distributivi.
Beneficiario(i): persona/e fisica/che o giuridica/che designata/e
dal Contraente che riceverà(anno) le somme assicurate dalla
Compagnia.
Caricamento: la parte del premio che BancAssurance Popolari
trattiene per coprire i costi del contratto.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 (di seguito denominata Legge) ed in relazione ai
dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto
segue.
1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento
a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei
contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa
Compagnia: Compagnia di Assicurazione sulla Vita
BancAssurance Popolari S.p.A. (BAP) autorizzata all’esercizio
delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n.° 1794 del 9
febbraio 2001, con sede amministrativa in Roma, Via del Banco
di Santo Spirito, 42-00186 Roma.
5
Variazioni: Sede amministrativa della Compagnia: Via Toscana, 1 - 00187 - Roma.
Contraente: persona fisica che firma il contratto con la
Compagnia e si impegna al versamento dei premi, esercita i
diritti contrattuali.
Revoca e Recesso: la facoltà di ripensamento concessa al
Contraente dopo la firma del documento di polizza (D.lgs.
174/95, art 111- 112).
Controvalore delle quote ad una specifica data: è il prodotto
del numero delle quote attribuite a ciascun contratto per il rispettivo valore della quota rilevato il venerdì della settimana successiva (o, se festivo, il primo giorno lavorativo successivo).
Regolamento: regolamento relativo al Fondo Interno, allegato
alla Nota Informativa e costituente parte integrante e sostanziale del Contratto. Il Regolamento contiene le informazioni integrative relative al Fondo Interno che, ai sensi della normativa di
riferimento, devono essere rese note al Contraente.
Data di ricezione della richiesta: per data di ricezione della
richiesta si intende la data di arrivo in Compagnia di tutta la
documentazione cartacea necessaria per le pratiche di liquidazione. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro arrivo qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle Filiali collocatrici.
Durata dell’Assicurazione: dal 19 dicembre 2003 al 21 dicembre 2009.
Giorno festivo: sono considerati giorni festivi i sabati, le domeniche e tutti i giorni non lavorativi per la Borsa di Parigi e per la
Compagnia.
Giorno di valorizzazione: data nella quale viene calcolato il
valore del patrimonio del fondo interno, e quindi delle rispettive
quote, ovvero il venerdì di ciascuna settimana (o, se festivo, il
primo giorno lavorativo successivo).
Isvap: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo, istituito con la legge n. 576 del 12 agosto
1982, con sede in Roma Via del Quirinale n. 21. Tel.
06.42.13.31, fax 06.42.13.32.06
Fondo Interno: Il fondo interno denominato “IMPERUM”
costituito dalla Compagnia, nel quale viene fatto confluire il
Premio pagato dal Contraente. Le caratteristiche del Fondo
Interno sono riportate nel Regolamento
Numero delle quote attribuite: il numero delle quote attribuite
al contratto viene determinato rapportando il Premio versato, al
netto dei caricamenti, al valore delle quote rilevato con riferimento al giorno di decorrenza. Tale rapporto viene arrotondato
per difetto alla millesima parte di una quota.
O.I.C.R. (Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio):
vi fanno parte i Fondi Comuni di Investimento, le SICAV e
UCITS. La Direttiva 85/611/CEE (modificata dalla Direttiva
88/220/CEE) richiede, per i contratti Unit Linked (contratto a
premio unico come la polizza IMPERUM), che tali organismi
soddisfino le condizioni fissate dalla stessa Direttiva CEE.
Polizza: tutti i documenti che comprovano il contratto di assicurazione.
Premio: importo versato in un’unica soluzione dal Contraente a
fronte delle prestazioni assicurate.
Quote: unità elementari (“unit”) in cui è suddiviso il patrimonio
del fondo interno.
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Riscatto totale del contratto: la liquidazione totale delle quote
acquisite richiesta dal Contraente.
Riscatto parziale del contratto: la liquidazione parziale delle
quote acquisite richiesta dal Contraente.
Riserva matematica: importo accantonato dalla Compagnia per
far fronte ai suoi obblighi contrattuali futuri.
SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile): sono
quelle società per azioni avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al
pubblico di proprie azioni.
Unit - Linked: tipologia di contratti di assicurazione le cui prestazioni sono espresse in quote.
Valore della quota: si ottiene dividendo il patrimonio netto del
Fondo Interno per il numero di quote del fondo. Il valore delle
quote è espresso in Euro.
ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO CON PRESTAZIONE ESPRESSA IN QUOTE (IMPERUM)
Condizioni contrattuali
Art. 1 – Prestazioni assicurate
Le prestazioni del presente contratto sono espresse in quote del
patrimonio del fondo interno, le cui caratteristiche sono descritte nel paragrafo C.7.
Alla scadenza contrattuale, se l’Assicurato è in vita, verrà corrisposto il capitale maturato nel corso della durata contrattuale.
L’ammontare del capitale maturato sarà pari al numero delle
quote attribuite al contratto moltiplicato per il valore delle stesse alla data di scadenza del contratto.
In caso di morte dell’Assicurato, la Compagnia si impegna a
pagare ai Beneficiari designati, il 100% del controvalore delle
quote attribuite al Contraente più l’1% dello stesso controvalore
come copertura aggiuntiva. Se il decesso dell’Assicurato avviene dopo il compimento del 70° anno di età la prestazione assicurata è pari al 100% del controvalore delle quote più lo 0,01%
dello stesso controvalore come copertura aggiuntiva. La data di
riferimento per il controvalore delle quote è la data di ricezione
da parte della Compagnia della comunicazione del decesso.
Il numero delle Quote attribuite con la corresponsione del Premio
sarà riportato nella lettera di conferma dell’investimento.
Annualmente la Compagnia comunica al Contraente il numero
di Quote complessive ed il relativo controvalore alla data di
valutazione considerata.
Variazioni: Sede amministrativa della Compagnia: Via Toscana, 1 - 00187 - Roma.
Considerato che le prestazioni previste dal Contratto sono
direttamente collegate alle variazioni del valore delle Quote
rappresentative del Fondo Interno in cui vengono investiti i
premi versati dai Contraenti, il valore liquidabile in caso di
decesso dell’Assicurato potrebbe essere inferiore al premio
complessivamente versati dal Contraente.
La Compagnia non presta garanzie finanziarie in relazione
alle prestazioni previste dal Contratto.
Art. 2 - Data di decorrenza e durata del contratto
La data di decorrenza del contratto è il 19 dicembre 2003, a condizione che sia stato pagato il premio.
Il contratto scade il giorno 21 dicembre 2009; si estingue anticipatamente in caso di riscatto totale del contratto o di morte
dell’Assicurato.
Art. 3 – Conclusione del contratto
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui il Contraente ha
sottoscritto il documento di polizza predisposto dalla
Compagnia.
L’efficacia del contratto è, comunque, risolutivamente condizionata al raggiungimento da parte del Fondo Interno di un patrimonio minimo pari al valore indicato nel Regolamento del
Fondo Interno stesso.
Il Fondo Interno non potrà avere una consistenza superiore a
25 milioni di Euro. Nel momento in cui il Fondo raggiunga
tale valore in ragione del collocamento iniziale delle Polizze
e del versamento dei Premi, la Compagnia porrà fine al collocamento delle Polizze e non accetterà il versamento di
ulteriori Premi. Laddove il Fondo Interno al termine del
periodo di collocamento delle Polizze e della raccolta dei
Premi e comunque alla data del 11 dicembre 2003, non abbia
raggiunto un ammontare minimo pari a 10 milioni di Euro,
la Compagnia si riserva il diritto di considerare la Polizza
risolta di diritto. In tal caso comunicherà tale circostanza al
Contraente provvedendo alla restituzione integrale del
Premio versato.
Art. 4 – Revoca della proposta e diritto di recesso
Il Contraente può revocare la proposta o recedere dal contratto
entro 30 giorni dalla sottoscrizione, informandone la
Compagnia presentandosi presso la filiale oppure inviando una
richiesta scritta con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a:
BancAssurance Popolari S.p.A.
Via del Banco di S. Spirito, 42
00186 Roma
secondo il seguente modello:
“Vi comunico il recesso dal mio contratto “IMPERUM” n……,
e Vi chiedo di volermi rimborsare l’intero importo spettante
secondo le modalità previste nell’art. 4 delle Condizioni
Contrattuali, entro trenta giorni dal ricevimento della presente.
Data e Firma”.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi
obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del
giorno in cui il Contraente si reca presso la filiale o dal giorno
di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal
timbro postale di invio.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del
recesso la Compagnia, dietro consegna dell’originale della
polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale,
provvede a rimborsare al Contraente il premio versato al netto
delle spese di emissione di 25 Euro, se la richiesta di recesso
sarà pervenuta presso la Compagnia entro il 10/12/2003; oppure rimborserà il controvalore delle quote del Fondo, al netto
delle spese di emissione di 25 Euro, se la richiesta di recesso
sarà pervenuta dopo il 10/12/2003.
Il controvalore delle quote sarà calcolato alla data NAV del
venerdì della settimana successiva alla data di ricezione della
richiesta purchè tale richiesta sia giunta in Compagnia entro il
giovedì della settimana precedente.
Per data di ricezione della richiesta si intende la data di arrivo in
Compagnia di tutta la documentazione necessaria per le pratiche
di liquidazione. Tale data è apposta sulla ricevuta di ritorno della
raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle
filiali collocatrici.
Art. 5 – Premi
Il premio unico iniziale, di importo non inferiore a 4.000 Euro
incrementabile di multipli di 1.000 Euro, deve essere versato tramite addebito in conto corrente bancario a seguito di disposizione rilasciata dal Contraente contestualmente alla sottoscrizione
del documento di polizza.
Art. 6 – Caricamenti
6.1. Caricamento sul premio
Sul premio versato viene prelevato un diritto fisso pari a 10
Euro e viene trattenuto un caricamento a scaglioni:
sui primi 25.000 Euro ➛ 3%
da 25.001 a 75.000 Euro ➛ 2%
da 75.001 Euro in su ➛ 1%
Il caricamento sul premio è comprensivo delle spese di emissione di 25 Euro sostenute dalla Compagnia.
6.2. Costi gravanti sul Fondo Interno
Viene prelevata dal patrimonio del Fondo Interno una commissione dell’1,12% su base annua calcolata prorata temporis settimanalmente sul patrimonio netto del Fondo Interno.
Sono gravanti, inoltre, sul Fondo Interno i seguenti oneri:
- Spese di verifica e revisione contabile
- Eventuali commissioni di gestione gravanti sugli O.I.C.R. in
cui può investire il Fondo, che possono raggiungere al massimo 2,10%
- Spese di pubblicazione del valore delle Quote del Fondo
Sono, invece, a carico della Società le spese di amministrazione,
di commercializzazione e gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.
Art. 7 - Fondo Interno IMPERUM
Come riportato nel Regolamento del Fondo Interno, i premi versati dal Contraente sono investiti nel Fondo Interno costituito
dalla Compagnia e denominato “IMPERUM”.
La regolamentazione del Fondo Interno e le modalità di determinazione del valore delle Quote sono contenute nell’allegato
Regolamento, che costituisce parte integrante del presente
Contratto.
Il Contraente può richiedere, alla Compagnia, in qualsiasi
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Variazioni: Sede amministrativa della Compagnia: Via Toscana, 1 - 00187 - Roma.
momento il prospetto aggiornato della ripartizione delle attività
che compongono il Fondo Interno.
Il riscatto parziale è esercitatile alle stesse condizioni e penalità
previste per il riscatto totale.
Art. 8 – Determinazione del valore della quota
Il valore della quota sarà determinato settimanalmente, il venerdì (o, se festivo, il primo giorno lavorativo successivo), sarà pubblicato su “Il Sole 24 ORE” e disponibile telefonando alla
Direzione della Compagnia al numero verde 800.66.33.77.
Art. 11 - Sospensione o differimento delle operazioni di
acquisto e vendita di quote
In caso di eccezionali eventi di turbativa dei mercati in grado di
causare la sospensione della valutazione delle Quote degli attivi
in cui investe il Fondo Interno, la Società si riserva la facoltà di
sospendere la valutazione delle quote del Fondo Interno e di
conseguenza differire l’acquisto, il trasferimento di quote o l’effettuazione di un riscatto totale o parziale
Art. 9 – Commissione di gestione e costo della copertura
aggiuntiva in caso di morte
Viene prelevata dal patrimonio netto del Fondo Interno una
commissione di gestione dell’1,12% prorata temporis calcolata
settimanalmente sul patrimonio netto del Fondo Interno; tale
commissione comprensiva del costo della copertura aggiuntiva
in caso di morte.
Art. 10 – Riscatto
Nel corso della durata contrattuale, trascorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso e a partire dal 19 gennaio 2004, il
Contraente può chiedere, a mezzo raccomandata A/R, la corresponsione del valore di riscatto totale maturato, determinando
conseguentemente la risoluzione del contratto con effetto dalla
data di ricezione della domanda stessa.
Per data di ricezione della richiesta si intende la data di arrivo in
Compagnia di tutta la documentazione necessaria per le pratiche
di liquidazione. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno
della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro
di arrivo qualora la spedizione avvenga tramite posta interna
delle filiali collocatrici.
Il valore del riscatto totale se richiesto nel corso del primo anno
di durata contrattuale è pari al 98% del controvalore delle quote.
Se richiesto nei successivi anni di durata contrattuale è pari al
100% del controvalore delle quote.
Il controvalore delle quote sarà calcolato alla data NAV del
venerdì della settimana successiva alla data di ricezione della
richiesta purchè la stessa sia pervenuta entro il giovedì della settimana precedente.
L’ammontare del valore di riscatto non è quindi determinabile con esattezza alla data di richiesta dello stesso.
Su ogni operazione di riscatto totale o di riscatto parziale grava
un costo di 25 Euro.
Il Contraente può esercitare anche parzialmente il diritto di
riscatto, alle stesse condizioni e penalizzazioni previste per il
riscatto totale, purché il numero di quote da riscattare richiesto
sia non inferiore a 40 e purché le quote residue al netto di quelle riscattate non siano inferiori a 40 quote. Il valore del riscatto
parziale se richiesto nel corso del primo anno di durata contrattuale è pari al 98% del controvalore delle quote. Se richiesto nei
successivi anni di durata contrattuale è pari al 100% del controvalore delle quote.
L’esercizio del diritto di riscatto può quindi comportare un effetto economico negativo. Non esiste una garanzia di valore
minimo né la certezza di poter recuperare il premio versato
in caso di esercizio del diritto di riscatto.
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Art. 12 – Variazioni contrattuali
Il presente contratto, nel corso della sua durata, potrà subire
delle variazioni, nei seguenti casi:
a) vi sia un mutamento della legislazione applicabile al contratto che comporti una modifica della disciplina contrattuale;
b) vi sia un mutamento della disciplina fiscale applicabile al
contratto, alla Compagnia o al Fondo Interno, che comporti una
modifica della disciplina contrattuale;
c) vi sia una variazione del Regolamento del Fondo Interno.
Al verificarsi di tali eventi la Compagnia si impegna a notificare tempestivamente al Contraente tramite una comunicazione
scritta le intervenute variazioni.
Il Contraente che non intenda accettare le variazioni del contratto derivanti dal verificarsi di quanto indicato ai punti a), b), c)
dovrà darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata alla Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento della su
citata comunicazione. In tale caso il contratto si estingue e la
Compagnia liquida il controvalore delle quote attribuite al
Contraente il venerdì della settimana successiva alla data in cui
la Compagnia ha ricevuto la comunicazione della mancata
accettazione delle variazioni purchè tale richiesta sia giunta il
giovedì della settimana precedente.
Art. 13 – Pagamenti della Compagnia
Per i pagamenti relativi alle prestazioni in caso di riscatto e alla
scadenza contrattuale è necessario esibire alla Compagnia al
momento della richiesta della liquidazione, il contratto di assicurazione e gli eventuali allegati e la fotocopia di un documento di identità valido relativo all’avente diritto alla prestazione.
I documenti da trasmettere alla Compagnia in caso di decesso
sono i seguenti:
a) Sinistro per morte naturale dell’Assicurato.
1. certificato di morte dell’Assicurato, con l’indicazione della
data di nascita;
2. relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in
ogni sua parte, sul modulo disponibile presso la Compagnia. Il
medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in
calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro
specificante le proprie generalità e l’indirizzo.
A richiesta della Compagnia dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartella cliniche relative ai ricoveri
subiti dall’Assicurato;
3. atto notorio, oppure la dichiarazione sostituiva di esso, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale docu-
Variazioni: Sede amministrativa della Compagnia: Via Toscana, 1 - 00187 - Roma.
mento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l’elenco completo di tutti i suoi eredi.
Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata
la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l’atto notorio, o dichiarazione
sostitutiva del medesimo, dovrà attestare che il testamento è l’unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza
di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente
annullate dal testatore, restano in vigore, l’atto notorio, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, dovrà altresì precisare che,
oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere
inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri;
4. originale di polizza e relativi allegati.
b) Sinistro per morte violenta dell’Assicurato (es. incidente
stradale, omicidio, suicidio, etc.) oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale, occorre consegnare anche la
copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l’autorità
giudiziaria (ovvero certificato della Procura della Repubblica o
altro documento rilasciato dalle competenti autorità, come verbali di indagini, altri atti e/o provvedimenti processuali, etc…),
da cui si desumano le precise circostanze del decesso.
Norme generali riguardanti i documenti da consegnare
1. originale di polizza
L’originale di polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici
dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l’operazione
richiesta provochi la totale estinzione del contratto (es. scadenza, riscatto totale, sinistro). Nei casi in cui l’originale della
polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l’avente
diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi
che rendono impossibile la consegna (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).
2. minore età dell’avente diritto o interdetto
Qualora l’avente diritto sia minorenne ovvero interdetto è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del
Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del
Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l’importo spettante al minore stesso, con esonero della Compagnia
da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.
3. parziale capacità dell’avente diritto
Qualora l’avente diritto versi in condizioni di parziale capacità
di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall’avente diritto, anche dal curatore, il quale
ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di
nomina quale curatore dell’avente diritto parzialmente capace.
Per gli importi rilevanti è richiesto anche il decreto del Giudice
Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.
4. vincoli gravanti sulla polizza
Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in
pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che
dall’avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l’en-
tità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le
ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all’integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del
Beneficiario.
5. riscatto successivo alla morte del Contraente
Per le polizze che prevedono quale Contraente una persona
diversa dall’Assicurato, qualora, in seguito all’avvenuto decesso
del Contraente, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà documentare lo stato successorio del Contraente stesso
mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con produzione, se esistente, della copia autentica ed integrale del verbale di
deposito e pubblicazione del testamento (vedere lettera a), trasmettendo, inoltre, il certificato di morte del proprietario della
polizza. In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà
il consenso scritto di tutti i Beneficiari, tanto di quelli designati
per il caso di esistenza in vita dell’Assicurato, quanto di quelli
indicati per il caso di premorienza di quest’ultimo, sempre che
detti Beneficiari risultino individuabili al momento delle richiesta. Per la liquidazione del contratto, ove questo si estingua, è
necessario altresì consegnare l’originale della polizza.
6. consenso al trattamento dei dati
Per ogni tipo di liquidazione, ove l’avente diritto non abbia, ai
sensi della vigente normativa (L. 675 del 31/12/1996), fornito in
precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l’apposito modulo disponibile presso la Compagnia.
Eventuale ulteriore documentazione finalizzata a comprovare
l’effettiva sussistenza dell’obbligo al pagamento delle prestazioni e l’esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere
richiesta solo in caso di necessità.
In ogni caso, verificata l’esistenza dell’obbligo di pagamento, la
Compagnia mette a disposizione la somma dovuta nei 30 giorni
successivi alla data di ricezione della documentazione completa
nel caso di morte dell’Assicurato o alla data della domanda di
riscatto in caso di liquidazione. Scaduto tale termine, saranno
dovuti interessi di mora a favore degli aventi diritto .
Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul
conto corrente indicato dal Contraente stesso o dai Beneficiari o
con altre modalità di pagamento.
Art. 14 – Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento
revocare e modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
a) dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per
iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di
revoca e l’accettazione del beneficio;
b) dopo la morte del Contraente;
c) se, nel caso di decesso dell’Assicurato, i Beneficiari abbiano
comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del
beneficio.
In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza
richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
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Variazioni: Sede amministrativa della Compagnia: Via Toscana, 1 - 00187 - Roma.
La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o
modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla
Compagnia o contenute in un valido testamento.
Art. 15 – Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può
darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Compagnia, a
seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto
annotazione sull’originale di polizza o su appendice. Nel caso di
pegno o di vincolo, le operazioni di recesso o riscatto richiedono l’assenso scritto del creditore o del vincolatario.
Art. 16 – Rinvio alle norme di legge
Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana.
Per tutto quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute
nel presente contratto valgono le norme di Legge vigenti in
materia.
Art. 17 – Foro Competente
Il foro competente per la soluzione di qualsiasi controversia è il
luogo di residenza o di domicilio, a scelta, del Contraente.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO IMPERUM
Articolo 1 – Istituzione e denominazione del Fondo Interno
BancAssurance Popolari S.p.A., così come definita al punto A
della Nota Informativa, ha costituito un Fondo Interno
Assicurativo denominato IMPERUM.
Articolo 2 - Scopo e caratteristica del Fondo Interno
Lo scopo della gestione del Fondo Interno é di realizzare l’incremento dei capitali conferiti dal Contraente della polizza
emessa dalla Compagnia in base alle Condizioni Contrattuali
della Polizza, alla Nota Informativa e al presente Regolamento,
mediante una gestione professionale dei capitali conferiti.
L’obiettivo di gestione del Fondo è quello di perseguire, nel
corso della durata contrattuale, oltre che la protezione del capitale investito nel Fondo, il miglior rendimento tra tre diversi profili di investimento denominati Profilo Prudente, Profilo
Bilanciato e Profilo Aggressivo, ricavabili rispettivamente da tre
differenti basket di OICR.
I tre basket di OICR, che corrispondono ai tre profili di investimento, risultano così composti:
Tabella della composizione dei tre profili di rischio
NOME FONDO
PROFILO
DINAMICO
ETRURIA FUND-BOND EUR
ETRURIA FUND – DYN FLOOR EUR
ETRURIA FUND-EMERGING MRKTS
ETRURIA FUND - EQUITY ITALY
ETRURIA FUND - GLOBAL EQUITY
ETRURIA FUND-PEGASUS ALFA
ETRURIA FUND-PEGASUS BETA
ARCA AZIONI EUROPA
ARCA AZIONI ITALIA
ARCACINQUESTELLE - COMPARTO A
ESPOSIZIONE OBBLIGAZIONARIA
ESPOSIZIONE AZIONARIA
10
12,00%
5,50%
11,50%
9,00%
13,00%
2,50%
10,50%
6,00%
30,00%
0,00%
25,25%
74,25%
PROFILO
PROFILO
BILANCIATO CONSERVATIVO
15,00%
5,50%
11,50%
9,00%
13,00%
10,50%
10,50%
2,00%
9,25%
13,75%
50,00%
50,00%
14,50%
15,00%
11,00%
6,00%
2,50%
10,50%
10,50%
0,00%
0,00%
30,00%
75,25%
24,75%
Il Fondo, anche in ragione dell’inserimento nel patrimonio
di titoli strutturati, ha come obiettivo la protezione del capitale e un rendimento a scadenza pari al 70% della performance del miglior profilo di investimento.
La performance di ciascun profilo di investimento è calcolata
considerando la migliore tra le sei medie annuali per ciascun
basket di OICR corrispondente a ciascun profilo. Ad ogni data
anniversario annuale, viene rilevato il valore di ciascun basket di
OICR e viene fatta la media con i valori rilevati precedentemente. Risulteranno così 6 medie annuali per ogni basket di OICR.
Viene considerata a scadenza solo il 92,34% della migliore
media per ciascun basket di OICR.
Il Fondo ha una durata compresa tra il 19 Dicembre 2003 e il
21 Dicembre 2009. Il Fondo Interno non potrà avere una consistenza superiore a 25 milioni di Euro. Nel momento in cui il
Fondo raggiunga tale valore in ragione del collocamento iniziale delle Polizze e del versamento dei Premi, la Compagnia porrà
fine al collocamento delle Polizze e non accetterà il versamento
di ulteriori Premi. Laddove il Fondo Interno al termine del
periodo di collocamento delle Polizze e della raccolta dei Premi
e comunque alla data del 11 dicembre 2003, non abbia raggiunto un ammontare minimo pari a 10 milioni di Euro, la
Compagnia si riserva il diritto di considerare la Polizza risolta di
diritto. In tal caso comunicherà tale circostanza al Contraente
provvedendo alla restituzione integrale del Premio versato.
Articolo 3 – Partecipanti al Fondo
Al Fondo Interno possono partecipare esclusivamente i
Contraenti della Polizza, emessa dalla Compagnia e collegata
allo stesso, in base alle Condizioni Contrattuali.
Articolo 4 – Strategia di investimento del Fondo
La gestione del Fondo Interno e l’attuazione delle politiche di
investimento competono alla Compagnia, che vi provvede nell’interesse dei partecipanti. La Compagnia, nell’ottica di una più
efficiente gestione del Fondo Interno, ha la facoltà di conferire a
soggetti terzi, che siano autorizzati alla gestione individuale o
collettiva del risparmio, deleghe gestionali, aventi ad oggetto
anche l’intero patrimonio del Fondo Interno stesso, al fine di
avvalersi delle loro specifiche professionalità. Tali deleghe non
implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della
Compagnia nei confronti degli Assicurati per l’attività di gestione del Fondo Interno.
Le politiche di investimento adottate sono volte a privilegiare
l’investimento delle risorse del Fondo Interno prevalentemente
in quote di OICR al fine di ottimizzare il rendimento del Fondo
Interno a scadenza anche in ragione dell’andamento registrato
dai mercati finanziari nel corso della vigenza del Contratto.
Il valore della Quota del Fondo Interno, legato alla redditività
degli strumenti finanziari utilizzati, persegue a scadenza, la
miglior performance di tre profili di investimento denominati
Prudente, Bilanciato e Aggressivo, composti da basket di OICR
così come indicato all’articolo 2 del presente Regolamento.
Al fine di consentire il raggiungimento dell’obiettivo della politica gestionale di protezione del capitale e di rendimento così
come ora descritto, la Compagnia ha stipulato un contratto di
Variazioni: Sede amministrativa della Compagnia: Via Toscana, 1 - 00187 - Roma.
garanzia con Société Générale con il quale la stessa si impegna
a corrispondere alla Compagnia un ammontare corrispondente
alla differenza tra il valore del Fondo Interno alla data di scadenza della Polizza (con esclusione delle spese di verifica e
revisione contabile e di pubblicazione) e il valore che dovrebbe
avere il Fondo interno al raggiungimento degli obiettivi di investimento (con esclusione delle spese di verifica e revisione contabile e di pubblicazione) .
La garanzia offerta da Société Générale assume valore
esclusivamente nei confronti della Compagnia e non rappresenta in alcun modo una garanzia di restituzione del capitale e di corresponsione di rendimenti nei confronti
dell’Assicurato.
La solvibilità di Société Générale non è comunque in alcun
modo garantita dalla Compagnia.
Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno
appartengono ad una gamma di strumenti finanziari di cui si
riporta qui di seguito l’elenco completo:
- Fondi Lyxor: fondi comuni di investimento di diritto francese
che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva
85/611/CEE come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE.
L’investimento in tali fondi è ammesso fino al 100% del valore complessivo del patrimonio del Fondo
- Titoli azionari ed obbligazionari
- Depositi monetari fino al 20% del valore complessivo del patrimonio del Fondo
- Titoli strutturati
La scelta di allocazione tra tali attivi è funzione dell’andamento
del mercato finanziario e, in ogni caso, gli attivi inclusi nel
Fondo sono sempre compatibili (in termini quantitativi e qualitativi) con le disposizioni della circolare ISVAP 474/D del 21
febbraio 2002 e con le disposizioni del provvedimento ISVAP n.
297/96, come successivamente modificato con provvedimento
ISVAP n. 981G/98.
In particolare, alla data del 19 Dicembre 2003, gli attivi che
costituiscono il patrimonio del Fondo sono:
1. Fondo “Lyxor France Index:” indicizzato all’indice CAC 40
2. Fondo “Lyxor France Progression”: indicizzato all’indice Eonia
4. Titoli strutturati
In particolare, i depositi monetari possono essere presenti, al
massimo, per il 20% del patrimonio complessivo del Fondo
Interno, mentre i titoli strutturati emessi da Société Générale
possono essere presenti al massimo per il 10% del patrimonio
complessivo stesso.
In generale, gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo
- valorizzati a valori correnti di mercato – sono investiti secondo i limiti quantitativi indicati nella tabella seguente:
Attivo
Liquidità
Titoli Obbligazionari
Titoli Azionari
Fondi Lyxor
Titoli Strutturati
Minimo
0%
0%
0%
0%
0%
Massimo
20%
100%
100%
100%
10%
La volatilità attesa della Quota del Fondo è pari a 12%.
E’ quindi evidente che IMPERUM può essere considerato un
Fondo Interno Assicurativo con un profilo di rischio mediobasso. Tale profilo di rischio viene raggiunto tramite la gestione
e l’allocazione degli attivi del Fondo rispettando i limiti quantitativi qui sopra descritti.
Il Fondo Interno è denominato in Euro.
Articolo 5 – Regime delle spese del Fondo
Sono a carico del Fondo le seguenti spese dirette e indirette:
- Commissioni di gestione, pari all’1,12% su base annua, calcolate pro-rata temporis settimanalmente sul patrimonio netto del
Fondo Interno
- Spese di verifica e revisione contabile
- Eventuali commissioni di gestione gravanti sugli O.I.C.R. in
cui può investire il Fondo, che possono raggiungere al massimo 2,10%
- Spese di pubblicazione del valore delle Quote del Fondo
Sono a carico della Compagnia le spese di amministrazione, di
commercializzazione e gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.
Articolo 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo
Il valore complessivo del patrimonio netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto
delle eventuali passività.
Il giorno venerdì di ogni settimana, la Compagnia calcola il
valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti
criteri:
- il valore è riferito sempre ai due giorni lavorativi precedenti
quello del calcolo
- per l’individuazione quantitativa delle attività si considera la
posizione netta in strumenti finanziari quale si ricava dalle consistenze effettive, emergenti dalle evidenze patrimoniali del
giorno cui si riferisce il calcolo
Articolo 7 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione
Il valore unitario delle Quote viene calcolato il giorno venerdì di
ogni settimana dividendo il valore complessivo del patrimonio
netto del Fondo Interno, determinato secondo il disposto del
precedente art. 6, per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi rilevati il giorno di riferimento. Il valore unitario delle quote sarà arrotondato al terzo decimale.
Se, a causa di forza maggiore, il valore unitario della Quota non
potesse essere valorizzato il venerdì, esso verrà determinato il
primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile.
Il valore unitario delle Quote è pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” ed aggiornato con cadenza settimanale.
Articolo 8 – Registrazioni contabili
La società gestisce la contabilità del Fondo redigendo:
- un libro mastro, dove sono annotate tutte le operazioni relative
alla gestione finanziaria ed amministrativa del fondo
- un prospetto settimanale recante l’indicazione del valore complessivo netto, e del valore unitario della quota
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Variazioni: Sede amministrativa della Compagnia: Via Toscana, 1 - 00187 - Roma.
- un Rendiconto Annuale di Gestione, accompagnato da una
relazione della Società di Revisione e composto:
● da una nota illustrativa
● da un prospetto di sintesi del patrimonio
● da un prospetto di sintesi dei redditi ed oneri del periodo di
riferimento
Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio solare verrà messo
a disposizione del pubblico presso la sede della Società, il
Rendiconto Annuale di Gestione del Fondo, congiuntamente
alla relazione di certificazione della Società di Revisione; lo
stesso verrà consegnato su richiesta agli assicurati.
Articolo 9 – Revisione contabile
Il Rendiconto della Gestione del Fondo Interno è annualmente sottoposto a verifica contabile di una Società di
Mod. IMP/09-2003
Revisione iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 161 del
d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la quale esprime, con apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della
gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti
dal presente regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del
Fondo e la corretta determinazione e valorizzazione delle
quote del Fondo.
Articolo 10 – Modifiche al presente regolamento
La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento
le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento. Tali modifiche si intenderanno immediatamente recepite dal presente Regolamento e la
Compagnia ne darà tempestiva comunicazione al Contraente.
settembre 2003
4SD 00036