Allegato - Comune di Valsamoggia

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Allegato - Comune di Valsamoggia
CRITERI E MODALITÀ' DI CALCOLO DELLE
SANZIONI PER OPERE REALIZZATE IN ZONA
ASSOGGETTATA A VINCOLO PAESAGGISTICO,
IN ASSENZA O DIFFORMITÀ' DALLA PRESCRITTA
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Al SENSI
DELL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/2004 E SS.MM II.
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INDICE
1. PREMESSE
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
2.1 – Obbligo di presentazione dell'Autorizzazione Paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/2004)
2.2 – Casi di esclusione (art. 149 D.Lgs. 42/2004
2.3 – Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecunaria (art. 167 D.Lgs.
42/2004)
2.4 – Opere in assenza di Autorizzazione o in difformità (art. 181 D.LGS. 42/2004)
3. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DI COMPATI BILITA' PAESAGGISTICA
3.1 – Parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio
3.2 – Documentazione necessaria all'acquisizione del parere di Compatibilità Paesaggistica
4. CRITERI E MODALITÀ' DI CALCOLO DELLE SANZIONI
5. MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL MAGGIOR PROFITTO (MP) CONSEGUENTE ALLA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE ABUSIVE
5.1 - Valore Medio di Mercato (Vmm)
5.2 Precisazioni in riferimento alla tipologia d’immobile cui riferire l’intervento
5.3 - Costo unitario medio di Costruzione (Cum)
5.4 - Superficie Complessiva oggetto dell'abuso edilizio (Se)
5.5 - Tipologia Edilizia (Te)
5.6 - Vetustà dell'opera abusiva (Va)
5.7 - Zona di ubicazione in cui ricade l'intervento (Zu)
6. DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PER LE ALTRE OPERE
7. ALTRE OPERE
8. CALCOLO DEL DANNO (Da)
8.1 - Coefficiente di Maggiorazione inerente la zona di vincolo in cui l'intervento è ubicato (CmZ)
8.2 - Coefficiente di maggiorazione relativo alla visibilità dell'impatto dell'abuso (CmVs)
9. MODALITA' DI PAGAMENTO
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1. PREMESSE
Con il presente documento si intende, nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti, definire i criteri
per la determinazione delle sanzioni amministrative ai sensi del comma 5, Art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e
ss.mm.ii., "Codice dei beni culturali e del paesaggio", che devono essere applicate in relazione agli
interventi realizzati in zone di vincolo paesaggistico nei seguenti casi:
a. per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'Autorizzazione Paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b. per l'impiego di materiali in difformità dall'Autorizzazione Paesaggistica;
c. per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'Art. 3
del D.P.R. 06 Giugno 2001, n. 380.
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
2.1 – Obbligo di presentazione dell'Autorizzazione Paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/2004)
L'art. 146 del D.Lgs. 22.1.2004, n.42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", stabilisce l'obbligo di
autorizzazione paesaggistica per le opere e gli interventi da realizzarsi su beni soggetti a tutela, che
determinino modificazioni nell'aspetto visibile dei beni stessi e quindi producano un impatto dal punto di
vista paesaggistico, finalizzata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed
intervento progettato: "/' proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree di interesse
paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., o in base alla legge,
a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., non possono
distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione".
In particolare è importante sottolineare quanto specificato al comma 4 del medesimo Articolo che definisce
l'Autorizzazione Paesaggistica "atto autonomo e presupposto al Permesso di Costruire o agli altri titoli
legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio" la quale "non può essere rilasciata in sanatoria
successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
2.2 – Casi di esclusione (art. 149 D.Lgs. 42/2004
Non si applica la sanzione pecuniaria alle opere realizzate in immobili/aree gravati da vincolo paesistico ma
non soggette al regime dell'autorizzazione ambientale, come definito dall'art. 149 D.Lgs. 42/2004 e
precisamente:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli
edifici;
b) gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazioni
permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti
di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicanti dall'art. 142 co.1, lettera g), purché
previsti e autorizzati in base alla normativa in materia.
In relazione agli interventi di cui alla lettera a), trattandosi di opere interne prive di effettiva vis lesiva, si può
intendere compresa nella ratio della citata disposizione anche un intervento di ristrutturazione edilizia,
purché non riguardante l'esterno (es. prospetti), dell'edificio stesso (vedi parere del Ministero per i beni e le
attività Culturali PG.94417/06 del 23.10.2006).
Sono inoltre escluse le opere abusive soggette a provvedimento sanzionatorio di ripristino ai sensi della
vigente normativa edilizia (DPR 380/2001 e LR 23/2004).
2.3 – Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecunaria (art. 167 D.Lgs.
42/2004)
L'Art. 167 del suddetto D. Lgs. n. 42/2004 prevede, in caso di realizzazione di opere in aree soggette ai
vincoli di cui agli Articoli 136 e 142 del Decreto medesimo in assenza di autorizzazione paesaggistica o in
difformità dalla stessa, alternativamente :
a) sanzione demolitoria della rimessione in pristino a spese del trasgressore;
b) pagamento - a titolo di sanzione - di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed
il profitto conseguito mediante la trasgressione, da determinarsi previa perizia di stima, qualora venga
accertata la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al Comma 5, nei seguenti casi:
1) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione Paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
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2) per l'impiego di materiali in difformità dall'Autorizzazione Paesaggistica;
3) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'Art.
3 del D.P.R. 06 Giugno 2001, n. 380.
La sanzione, in ragione dell'autonoma valenza del procedimento paesaggistico ambientale rispetto a quello
edilizio in senso stretto, si applica indipendentemente da ogni e qualsiasi altra sanzione penale od
amministrativa per violazioni edilizio-urbanistica, qualora non si debba procedere a demolizione delle opere
stesse.
I criteri individuati sono applicabili a tutti i casi in cui la legge prevede il versamento della sanzione
pecuniaria ambientale, in particolare nell'ambito del procedimento sanzionatorio ordinario (illeciti edilizi
perseguiti secondo le disposizioni del DPR 380/2001 e della L.R. 23/2004).
L'accertamento di compatibilità paesistica, con annessa sanzione amministrativa pecuniaria, è propedeutico
all'accertamento di conformità edilizio-urbanistico ai sensi dell'art. 17 L.R. 23/2004.
2.4 – Opere in assenza di Autorizzazione o in difformità (art. 181 D.LGS. 42/2004)
Il successivo art. 181 del D. Lgs. n. 42/2004 stabilisce - ai commi 1 e 1-bis - specifiche sanzioni penali (cit.
Art. 44, Lett. c) del D.P.R. 380/2001) nel caso di realizzazione di interventi di qualsiasi genere su beni
paesaggistici in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa e prevede - al successivo
comma 1-ter - che, "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
167", le sanzioni penali non si applicano "qualora l'autorità amministrativa competente accerti la
compatibilità paesaggistica", secondo le procedure descritte al comma 1-quater, in presenza di particolari
tipologie di interventi descritti alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1-ter"
3. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA
Il comma 1-quater dell'art. 181 in esame descrive il procedimento volto all'acquisizione del giudizio di
compatibilità stabilendo che "il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o
dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta
alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.
L'autorità competente si pronuncia entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante
della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni". Il procedimento si articola
nelle seguenti fasi:
•
Richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica;
•
Istruttoria tecnica con eventuale richiesta ed acquisizione di documentazione integrativa, con
conseguente sospensione dei termini;
•
Acquisizione del parere della Commissione della Qualità Architettonica ed il Paesaggio;
•
Acquisizione del Parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
•
Rilascio o diniego del provvedimento di compatibilità paesaggistica.:
- In caso di rilascio: determinazione ed applicazione della sanzione pecuniaria;
- In caso di diniego: attivazione della sanzione demolitoria.
3.1 – Parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio
Il parere espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio avrà per oggetto la
valutazione di compatibilità dell'opera già eseguita con i valori paesaggistico ambientali. In particolare
dovranno essere condotte le seguenti verifiche:
1.
coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi di qualità paesistica;
2.
congruità dell'intervento proposto con i valori riconosciuti dal vincolo;
3.
correttezza, formale e sostanziale, dell'intervento proposto in merito al suo inserimento nel contesto
urbano, paesaggistico ed ambientale.
Qualora la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio rilevi che l'incompatibilità dell'opera
eseguita deriva da connotati morfologici o particolari costruttivi non compatibili con la ragione del vincolo,
potrà fornire precise prescrizioni finalizzate al superamento delle incompatibilità, allo scopo di assicurare
l'inserimento paesaggistico dell'intervento.
La verifica eseguita dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio in merito ai progetti
proposti può determinare tre possibili esiti:
a. Opere compatibili con il vincolo paesaggistico: qualora si verifichi la mancata produzione di
effetti pregiudizievoli dell'opera già eseguita in relazione allo stato dei luoghi antecedente alla
realizzazione dell'opera. Si dovrà in questo caso pr ocedere alla determinazione della sanzione con
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riferimento al solo maggior profitto conseguito in quanto il giudizio di compatibilità comporta una
valutazione di sostenibilità dell'opera nel contesto paesaggistico-ambientale, con conseguente
prevalenza del profitto medesimo rispetto al danno ambientale;
b. Opere incompatibili con il vincolo paesaggistico: qualora dalla valutazione emerga che l'opera
realizzata abbia determinato effetti negativi ovvero distruttivi nei confronti del bene sottoposto a
tutela. Il parere della Commissione deve contenere motivazioni circa la scelta della sanzione
demolitoria. Si procederà ad ordinare la demolizione dell'opera prescrivendo eventuali ed opportune
modalità di esecuzione e di ripristino;
c. Opere incompatibili con il vincolo paesaggistico ma non ripristinabili: qualora venga
accertato, con apposita perizia tecnica supportata da oggettive dimostrazioni, che la demolizione
dell'opera abusiva potrebbe arrecare maggior pregiudizio alla parte legittima dell'immobile od
all'ambiente circostante rispetto al mantenimento in essere della stessa. In questo caso verrà
irrogata sanzione pecuniaria pari al danno ambientale arrecato, ritenuto in questo caso prevalente
stante il giudizio di incompatibilità, derivante dal profitto conseguito aumentato di una percentuale
variabile in relazione al valore paesaggistico della zona.
3.2 – Documentazione necessaria all'acquisizione del parere di Compatibilità Paesaggistica
All'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 42/2004
e ss.mm.ii. dovrà essere allegata la documentazione di cui al D.P.C.M. 12/12/2005 "Individuazione della
documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi
dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42".
4. CRITERI E MODALITÀ' DI CALCOLO DELLE SANZIONI
Conseguentemente ai pareri espressi dalla Commissione per la qualità Architettonica ed il Paesaggio, ai fini
dell'individuazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
si distinguono di seguito le seguenti ipotesi:
I.
Abuso compatibile con il vincolo paesaggistico - nel caso in cui l'abuso sia ritenuto compatibile
con il vincolo paesaggistico, la sanzione sarà determinata con riferimento al maggior profitto
conseguito in quanto il giudizio di compatibilità comporta una valutazione di sostenibilità dell'opera
nel contesto paesaggistico-ambientale, con conseguente prevalenza del profitto medesimo rispetto
al danno ambientale .
II. Abuso incompatibile con il vincolo paesaggistico: qualora, invece, l'abuso sia ritenuto
incompatibile con il vincolo di tutela, in quanto ha determinato un'alterazione tale da compromettere
i valori oggetto di protezione, si procederà ad ordinare la demolizione dell'opera prescrivendo sia
eventuali modalità di esecuzione secondo le indicazioni che la Commissione per la Qualità
Architettonica ed il Paesaggio riterrà opportuno stabilire, sia l'eventuale esecuzione di opere di
riqualificazione tendenti all'eliminazione delle alterazioni ambientali prodotte dagli interventi
realizzati;
III. Abuso incompatibile con il vincolo paesaggistico ma non ripristinabile: infine, se l'abuso è
ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico, ma non ripristinabile in quanto, sulla base di
apposita perizia tecnica, venga accertato che l'eliminazione della porzione abusiva potrebbe
arrecare pregiudizio alla parte legittima dell'immobile o potrebbe comportare un danno maggiore
all'ambiente rispetto al mantenimento in essere dell'abuso medesimo, verrà irrogata una sanzione
pecuniaria pari al danno ambientale arrecato (ritenuto, in questo caso, prevalente sul maggior
profitto conseguito, stante il giudizio di incompatibilità paesaggistica) determinata dal profitto
conseguito aumentato di una percentuale variabile in relazione al valore paesaggistico della zona in
cui l'abuso è stato realizzato, oltre che, a prescrivere l'eventuale esecuzione di opere di
riqualificazione tendenti all'eliminazione delle alterazioni ambientali.
Nel calcolo della sanzione pecuniaria verranno considerati i seguenti criteri:
• in caso di interventi realizzati in difformità dell'autorizzazione paesaggistica, al fine di ricondurre la
determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria in concreto irrogabile a criteri di
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•
omogeneità, quest'ultima sarà riferita solamente alla superficie della porzione dell'immobile eseguita
abusivamente e non già a quella complessiva dell'immobile medesimo;
nel caso in cui, per la particolare tipologia dell'intervento realizzato non assimilabile neppure per
analogia alle casistiche previste per i valori forfettari, non sia possibile determinare l'importo della
sanzione pecuniaria in base ai criteri di cui all'art. 167, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004, quest'ultima
non potrà essere comunque inferiore ad € 516,00 ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
5. MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL MAGGIOR PROFITTO (MP) CONSEGUENTE ALLA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE ABUSIVE
Il calcolo dell'indennità pecuniaria, riferita al maggior profitto, è determinato attraverso una stima sintetica
realizzata con l'utilizzo di valori di mercato, desunti in relazione a caratteristiche intrinseche all'oggetto ed
all'ambito del territorio su cui lo stesso è localizzato. La stima è mediata dalla vetustà dell'opera stessa
depurata dal costo di produzione ed è sintetizzata dalla seguente formula estimativa.
MP= (Vmm - Cum) x Se x Te x Va x Zu
dove:
Vmm
Cum
Se
Te
Va
Zu
Valore medio di mercato
Costo unitario medio di Costruzione
Superficie complessiva oggetto dell'abuso edilizio
Tipologia edilizia
Vetustà dell'opera abusiva
Zona di ubicazione
Tale formula è di riferimento per gli interventi di nuova costruzione e per gli ampliamenti; per gli altri
interventi MP è desunto in maniera forfetaria mediante l'applicazione di valori tabellari, graduati in funzione
dell'intervento.
5.1 - Valore Medio di Mercato (Vmm)
Ai fini di una semplice ed oggettiva valutazione, il dato è desunto dai valori di riferimento dell'Osservatorio
dei Valori Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate
all’indirizzo Web: http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm
Per un equilibrato calcolo della sanzione, ed una sua progressività in base al valore economico dell’opera
realizzata, occorre individuare il valore attribuito dall’Osservatorio dei Valori Immobiliari riferito alla zona
omogenea di mercato (zona OMI) del territorio in cui ricade l’intervento. Nel caso di zona non
specificamente classificata si dovrà far riferimento alla zona contermine più affine per caratteristiche.
Tra i diversi valori stimati dall’Osservatorio per la zona e la tipologia di immobile di riferimento, si prenderà in
considerazione il valore riferito allo stato conservativo “Normale” e inserito nella colonna “Minimo” del Valore
di Mercato (€/mq).
5.2 Precisazioni in riferimento alla tipologia d’immobile cui riferire l’intervento
Per gli immobili a destinazione residenziale, le tipologie individuate nelle stime dell’Osservatorio dei Valori
Immobiliari, devono essere così precisate:
a. ville, villini corrispondenti ad edifici unifamiliari, bifamigliari e schiere;
b. abitazioni civili corrispondenti ad edifici da 3 a 10 unità immobiliari;
c. abitazioni di tipo economico corrispondenti ad edifici con oltre 10 unità immobiliari;
d. box, da intendersi quale garage chiuso
In riferimento ai garage, il valore dei box riportato nell’Osservatorio è così riparametrizzato:
a. posto auto coperto : valore del box moltiplicato per 0,5;
b. posto auto scoperto : valore del box moltiplicato per 0,20.
Per gli immobili a destinazione commerciale, le tipologie individuate nelle stime dell’Osservatorio dei Valori
Immobiliari, devono essere così precisate:
a. Magazzini: gli usi classificati nel RUE nel raggruppamento B al servizio di un’attività di tipo
commerciale, oppure la sub categoria C3 per le strutture per il commercio all’ingrosso
b. Negozi: gli usi classificati nel RUE nel raggruppamento B.
Per gli immobili a destinazione terziaria, le tipologie individuate nelle stime dell’Osservatorio dei Valori
Immobiliari, devono essere così precisate:
a. Uffici: gli usi classificati nel RUE nella categoria B.
Per gli immobili a destinazione produttiva, le tipologie individuate nelle stime dell’Osservatorio dei
Valori Immobiliari, devono essere così precisate:
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a. Capannoni tipici: immobili classificati nel RUE nelle categorie C
b. Laboratori: immobili classificati nel RUE nelle categorie C.
5.3 - Costo unitario medio di Costruzione (Cum)
E' il valore di riferimento al metro quadrato per determinare il costo di produzione del bene da detrarre al
Vvm al fine di individuare il valore complementare (Maggior Profitto) su cui calcolare l'indennità pecuniaria è
assunto pari al costo di costruzione come definito dall'art. 31 della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15.
Il costo di costruzione degli immobili produttivi e rurali è calcolato al 70% del costo di costruzione degli
immobili residenziali.
Il valore che deve essere preso a riferimento è quello del Costo di Costruzione riferito all'anno nel quale
viene presentata l'istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica.
5.4 - Superficie Complessiva oggetto dell'abuso edilizio (Se)
E' la superficie di riferimento oggetto dell'abuso nei confronti della quale vengono applicati gli ulteriori
coefficienti utili alla determinazione del profitto.
Per gli aumenti di volume che non comportano incremento di superficie vengono utilizzati i criteri di
trasformazione del volume in superficie di cui alla L. 47/78 (volume diviso per 5 e moltiplicato per 3).
La misurazione dovrà essere effettuata ai sensi della L. 392/78.
5.5 - Tipologia Edilizia (Te)
E' un coefficiente di perequazione del valore dell'indennità pecuniaria rispetto alla densità edilizia , riferito al
numero di unità immobiliari dell'intero edificio.
Tipologia residenziale unifamiliare, bifamiliare, case a schiera
coeff. 1.20
Piccolo condominio ( max. 6 alloggi)
coeff. 1.00
Grande condominio ( oltre 6 alloggi)
coeff. 0.90
Ville ed abitazioni di lusso
coeff. 1.40
Tipologia non residenziale
coeff. 1.00
5.6 - Vetustà dell'opera abusiva (Va)
E' un coefficiente di degrado definito in relazione alla vetustà dell'opera abusiva ed è pari a:
• da0a2anni
1.00
• da 3 a 5 anni
0.90
• da 6 a 10 anni
0.80
• da 11 a 15 anni
0.75
• da 16 a 20 anni
0.70
• oltre 20 anni
0.50
5.7 - Zona di ubicazione in cui ricade l'intervento (Zu)
Il territorio soggetto alla Tutela Paesaggistica è stato suddiviso in zone a ciascuna delle quali è stato
attribuito un coefficiente in base al valore paesaggistico determinato dal vincolo e dalla zonizzazione del
P.S.C. e del R.U.E.:
Zona 1 - Zona SIC, ZPS e di Parco Regionale
coeff. 1.10
Zona 2 - Zona di tutela fluviale
coeff. 1.10
Zona 3 - Zona residenziale
coeff. 0.90
Zona 4 - Zona artigianale
coeff. 0.90
6. DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PER LE ALTRE OPERE
Per le opere non contemplate all’articolo precedente, i valori del maggior profitto è determinato in
modo forfettario come di seguito riportato in dettaglio.
INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE EDILIZIO - URBANISTICA NON QUANTIFICABILI IN TERMINI DI
SUPERFICIE UTILE O VOLUME E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Rientrano in questa casistica anche i balconi, le nuove pavimentazioni, le lavorazioni assimilabili ad opere di
urbanizzazione, esecuzione di aree di parcheggio e sosta autoveicoli, depositi di materiali a cielo aperto ed
opere simili.
La sanzione per tali opere è stabilita in via equitativa nella misura di
€ 2.500,00 edifici vincolati dalla parte II del D.lgs. n. 42/2004;
€ 2.000,00 altri edifici
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO la sanzione è stabilità in via equitativa nella misura di:
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€ 3.000,00 edifici vincolati dalla parte II del D.lgs. n. 42/2004;
€ 2.500,00 altri edifici
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e la loro destinazione d’uso la
sanzione è stabilità in via equitativa nella misura di:
€ 1.000,00 edifici vincolati dalla parte II del D.lgs. n. 42/2004;
€ 1.000,00 altri edifici
MODIFICHE PROSPETTICHE, il profitto è pari a:
€ 1,500,00 edifici vincolati dalla parte II del D.lgs. n. 42/2004;
€ 1.000,00 altri edifici
DEMOLIZIONE la sanzione è stabilità in via equitativa nella misura di:
€ 2.000,00 edifici vincolati dalla parte II del D.lgs. n. 42/2004;
€ 1.000,00 altri edifici
MOVIMENTI DI TERRA
(Scavi e riporti, riempimenti o sistemazione di aree in zone vincolate; rientrano in questa categoria anche le
sistemazioni di aree verdi, nonché, se calcolati come interventi isolati, la esecuzione di vasche e piscine,
valutando comunque le movimentazioni di terra effettuate) la sanzione è determinata in:
1
fino a 15 mc. € 1.000;
2
oltre i 15 mc. fino a 100 mc.: € 1.000 + 20 €/mc. oltre i 15;
3
oltre i 100 mc.: € 3.000 + € 30/mc. oltre i 100.
MANUFATTI D’ARREDO quali tettoie gazebi pergolati la sanzione è determinata in
1
fino a mq 15 € 1.000,00
2
oltre i mq. 15 fino a mq. 30 € 1.500,00
3
oltre i mq. 30,00 € 2.000,00 + € 30/mq
LE OCCUPAZIONI DI SUOLO per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino
trasformazione permanente del suolo stesso il profitto è quantificato in € 1.000,00
INSTALLAZIONI PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI
1.
in copertura € 1000
2.
a terra o su supporti o non ricadenti nel precedente caso € 4000 (fino a 100 mq, calcolati in
proiezione orizzontale)
3.
a terra o su supporti o non ricadenti nel precedente caso € 8000 (oltre 100 mq, calcolati in
proiezione orizzontale)
7. ALTRE OPERE
Eventuali altri casi non esplicitamente previsti negli articoli precedenti saranno di volta in volta
assimilati comunque ad uno di essi per analogia.
8. CALCOLO DEL DANNO (Da)
Il calcolo dell'indennità pecuniaria riferita al Danno Ambientale è determinato dal valore del maggior profitto
(MP) come precedentemente definito, maggiorato attraverso coefficienti definiti in relazione alla zona di
vincolo in cui l'intervento è stato realizzato ed alla visibilità/impatto dell'abuso stesso all'interno del contesto
paesaggistico.
Da = MPx CmZ x CmVs
MP
Maggior Profitto
CmZ Coefficiente di Maggiorazione inerente la zona di vincolo in cui l'intervento è ubicato
CmVs Coefficiente di Maggiorazione relativo alla visibilità/impatto dell'abuso
8.1 - Coefficiente di Maggiorazione inerente la zona di vincolo in cui l'intervento è ubicato (CmZ)
Zona 1 - Zona SIC, ZPS e di Parco Regionale
coeff. 1.20
Zona 2 - Zona di tutela fluviale
coeff. 1.20
8
Zona 3 - Zona residenziale
Zona 4 - Zona artigianale
coeff. 1.00
coeff. 1.00
8.2 - Coefficiente di maggiorazione relativo alla visibilità dell'impatto dell'abuso (CmVs)
L'impatto visivo sull'ambiente e/o le alterazioni morfologiche naturalistiche viene definito dalla Commissione
per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio in base ai seguenti coefficienti da sommarsi per ottenere il
coefficiente definitivo:
IMPATTO VISIVO SULL'AMBIENTE K1 ALTERAZIONI MORFOLOGICHE - NATURALISTICHE K2
Scarsamente rilevante
medio
rilevante
0,9
1
1,1
Scarsamente rilevante
medio
0,9
1
rilevante
1,1
L'indennità risarcitoria relativa al danno ambientale potrà essere predisposta anche mediante affidamento di
incarichi specifici a figure professionali quali agronomi, geologi ed ogni altra, necessaria al reperimento delle
informazioni necessarie.
9. MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento dell'importo deve essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di notifica della richiesta di
pagamento. Il mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto alla scadenza prevista, comporterà l’avvio
delle procedure di riscossione coattiva.
E' ammessa su espressa istanza del trasgressore, la rateizzazione delle sanzioni pecuniarie per importi
superiori ad euro 10.000,00, subordinatamente alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa. Il piano di rateizzazione non può avere una durata superiore ai 5 anni. La somma rateizzata
sarà maggiorata degli interessi legali rapportati al mese
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