lo statuto - SIULP
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lo statuto - SIULP
STATUTO PENSIONATI TITOLO I - NORME GENERALI ART. l - Costituzione. Denominazione. Sede. E' costituito tra gli appartenenti alla Polizia di Stato in quiescenza e comunque nelle condizioni e requisiti per usufruire dei relativi trattamenti pensionistici, il SIULP PENSIONATI - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia Pensionati; di seguito denominato SIULP PENSIONATI. La Struttura Nazionale ha sede a Roma. Hanno, comunque, facoltà di aderire al neo Sindacato gli appartenenti alle altre Forze di Polizia (ad ordinamento civile e militare - Comparto Sicurezza), purché si trovino nelle condizioni e requisiti sopra delineati. ART.2 - Socio Fondatore II SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia, si presenta come fondatore del nuovo Sindacato, con i modi e le finalità già indicate nell'atto costitutivo sottoscritto dalla Segreteria Generale SIULP in occasione della V° Assise del Congresso Nazionale tenutosi a Chianciano Terme in data 10-13/12/2001. ART.3 - Indipendenza e struttura democratica II SIULP PENSIONATI fonda la propria struttura ed attività nel pieno rispetto della Costituzione e dei principi democratici in essa contenuti. Il Sindacato opera nella più assoluta indipendenza da qualsiasi organizzazione od ente di qualsivoglia natura. A tale riguardo il SIULP PENSIONATI si conforma ai principi democratici: gli iscritti godono di pari dignità, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche; agli stessi è garantito il concorso nella formazione degli organi dirigenti e la partecipazione leale all'attività dell'Associazione. ART.4 - Autonomia ed unità sindacale II SIULP PENSIONATI è retto dalle norme contenute nel presente Statuto e da quelle vigenti in materia. E'autonomo, apolitico, apartitico ed interclassista. Impronta la propria attività sul principio dell'unitarietà tra gli iscritti, impedendo il compimento di azioni atte concretamente ad indebolire la forza sindacale dell'Associazione medesima. Pertanto, i rapporti interni all'Associazione sono finalizzati alla costante ricerca della coesione nella partecipazione degli iscritti e nello svolgimento dell'attività sindacale ad opera degli organi direttivi. ART.5 - Libertà di opinione e dell'esercizio dell'attività sindacale piena tutela Gli iscritti hanno diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero. Nessuno di essi potrà mai essere discriminato a cagione delle idee che dovesse manifestare al di fuori dell'attività sindacale. Ciascun aderente che sia perseguito in ogni sede a causa della sua condizione sindacale conserva tutti i diritti all'interno del SIULP PENSIONATI. ART.6 - Diritti ed obblighi degli associati Ogni associato ha il diritto di svolgere - nel solco delle proprie competenze e responsabilità e salvo obbligo correlativo - l'attività sindacale tesa al conseguimento delle finalità dell'Associazione. Gli organismi del SIULP PENSIONATI, in qualità di esponenti le esigenze comuni a quelle del SIULP, possono partecipare pienamente alla vita associativa di quest'ultimo, pur senza avere diritto di voto. Ogni associato ha l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e le delibere degli organi sociali. Deve diffondere le finalità dell'Associazione, adoperandosi per la loro realizzazione ed improntare il proprio comportamento a probità e rispetto dei valori di fedeltà alla libertà ed alla democrazia, qualsiasi funzione egli vada a ricoprire nell'ambito del SIULP PENSIONATI. Ha infine l'obbligo di versare puntualmente le quote associative. ART.7 - Accesso alle cariche. Elettorato attivo e passivo. Condizioni di ammissibilità. Recesso ed esclusione. Rinvio. Le norme relative a modalità di elezione alle varie cariche, l'elettorato attivo e passivo, le condizioni di ammissibilità, il recesso e l'esclusione degli associati, nonché i rapporti intercorrenti tra gli stessi ed il SIULP PENSIONATI, saranno contenuti in un Regolamento che verrà adottato contestualmente al presente Statuto. ART.8 - Finalità II SIULP PENSIONATI non ha finalità lucrative. Gli scopi dell'Associazione - per il conseguimento dei quali il SIULP PENSIONATI ha piena facoltà di avvalersi, come effettivamente si avvale, di qualsivoglia struttura del SIULP - sono i seguenti: 1. Promuovere la propria attività in modo capillare e raggiungere così nell'arco di tré anni dalla propria costituzione - l'obiettivo dei 30.000 iscritti. 2. Tutelare dinanzi a tutti i soggetti pubblici e privati gli interessi economici, normativi, giuridici, previdenziali ed assistenziali degli iscritti. 3. Fornire consulenza legale agli associati. 4. Farsi portatore degli interessi della categoria dinanzi agli organismi governativi dello Stato, avvalendosi del SIULP quale referente consultivo del Governo; 5. Favorire la partecipazione degli iscritti all'attività del Sindacato organizzando convegni, dibattiti, seminari, manifestazioni culturali in senso ampio, allo scopo di perseguire i propri fini e di stimolare il dibattito al suo interno. 6. Promuovere la solidarietà tra gli iscritti. 7. In collaborazione con il SIULP, dare lustro alla Polizia di Stato e contribuire al conseguimento della più elevata tutela degli operatori di Polizia in quiescenza. 8. Promuovere l'informazione sulla propria attività anche mediante pubblicazioni periodiche, ivi offrendo spazi pubblicitari a pagamento a terzi, il cui ricavato netto verrà destinato al conseguimento degli scopi associativi. 9. Promuovere ogni idonea iniziativa per conseguire l'adozione di norme legislative e regolamentari, di provvedimenti specifici, di politiche economiche, processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni che rispondano agli interessi associativi. Il tutto avvalendosi del SIULP, come già specificato nell'Atto costitutivo e nel presente Statuto. ART.9 - Utili ed avanzi di gestione E' espressamente fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Ove ne residuassero, dovranno essere esclusivamente impiegati per lo svolgimento dell'attività sindacale, nonché al miglioramento ed all'organizzazione di ogni struttura della quale il SIULP PENSIONATI si avvale per allargare la base, rafforzare il proprio potere contrattuale e comunque realizzare i fini istituzionali elencati nel presente statuto. ART.10 - Uso della sigla II SIULP PENSIONATI si avvale del simbolo composto da cornice di forma circolare contenente numero quindici piccole stelle a cinque punte di colore bianco su campo azzurro e con all'interno un cerchio, di diametro inferiore, contenente forma geografica dell'Italia di colore rosso e verde attraversata al centro dalla scritta azzurra SIULP PENSIONATI, il tutto su campo bianco. Il simbolo testé descritto si differenzia da quello del SIULP solo per la scritta PENSIONATI. La sigla e il simbolo SIULP PENSIONATI possono essere utilizzati solo dagli organi statutari. Il simbolo del SIULP PENSIONATI è allegato al presente Statuto. TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA CAPO I NORME GENERALI ART. 11 - Articolazione complessiva della struttura La struttura organizzativa del SIULP PENSIONATI è così articolata: Struttura di Base; Struttura Provinciale; Struttura Nazionale. ART.12 - Congressi II Congresso è l'organo al vertice della struttura organizzativa del SIULP PENSIONATI; esso delibera sulle istanze provenienti dagli altri organi. Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni quattro anni dall'organo a tal uopo competente, salvo convocazione straordinaria deliberata dallo stesso organo. Il Congresso si riunisce in seduta straordinaria su richiesta motivata di un numero di iscritti pari alla metà a livello nazionale ed a 4/5 a livello provinciale. Allorché vengano allegati motivi inerenti al non democratico esercizio dei poteri o all'ineleggibilità politica della struttura, il congresso è convocato in via straordinaria su richiesta di 1/3 degli iscritti nazionali ed alla metà di quelli provinciali. L'ordine del giorno del Congresso è formulato dallo stesso organo che ha dato impulso alla convocazione; detto organo ha l'onere di renderlo noto almeno quindici giorni prima della convocazione del Congresso. Tali modalità valgono per i Congressi Nazionale, Provinciale e l'Assemblea di Base. I compiti del Congresso e dell'Assemblea di Base, ognuno nell'ambito della propria competenza territoriale, sono: - definire gli indirizzi generali ai quali le strutture, nel solco di un'ampia e democratica dialettica, devono conformarsi; eleggere il Consiglio Generale; eleggere il Collegio dei Sindaci; eleggere i Probiviri. CAPO II - ORGANIZZAZIONE LOCALE Art.13 - Struttura di Base La Struttura di Base rappresenta il SIULP PENSIONATI nell'ambito territoriale della circoscrizione comunale. Essa concorre nel proprio ambito territoriale al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto, facendosi portatrice delle esigenze contingenti che dovessero emergere a livello locale. A tale scopo, promuove l'informazione su ogni problematica inerente gli interessi degli operatori di Polizia in quiescenza. Cura - nel proprio ambito territoriale - la propaganda ed il proselitismo. In prima istanza, infine, rappresenta il referente locale per quanto attiene alla consulenza in materia legale per i propri Iscritti. Gli organi della Struttura di Base sono: - - il Direttivo di Base; la Segreteria o il Segretario; l'Assemblea. A livello organizzativo la Struttura di Base convoca l'Assemblea che, a sua volta, provvede ad eleggere il Direttivo di Base ed i delegati al Congresso Provinciale. Il Segretario o la Segreteria vengono eletti dal Direttivo di Base. - CAPO III PROVINCIALE ORGANIZZAZIONE A LIVELLO ART.14 - Struttura Provinciale La struttura Provinciale rappresenta il SIULP PENSIONATI nella Provincia. In conformità ai fini del presente statuto, coordina le istanze provenienti dalle Strutture di Base e ne promuove il dibattito, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni culturali e convegni. Controlla l'attività delle Strutture di Base, conformandola - insieme alla propria - agli indirizzi di massima ed alle direttive impartite dalle strutture nazionali. Periodicamente, provvede a riunire i propri iscritti e relaziona sulla propria attività al Coordinatore Regionale. Gli organi della struttura provinciale sono i seguenti: - il Congresso Provinciale; il Direttivo Provinciale; la Segreteria Provinciale; Coordinatore Regionale; l'Assemblea. Nelle province con almeno 2000 iscritti può essere costituito il Consiglio Generale Provinciale. ART.15 - Congresso Provinciale e suoi compiti Congresso Provinciale: - elabora e discute l'attività del SIULP PENSIONATI a livello provinciale; - stabilisce gli indirizzi cui l'attività, presente e futura, deve attenersi; - discute e vota le tesi congressuali nazionali ed i documenti da presentare al Nazionale; - elegge il Direttivo Provinciale o il Consiglio Generale Provinciale, ove presente, il Collegio dei Sindaci ed i delegati al Congresso Nazionale. ART.16 - Organi Provinciali Gli altri organi della Struttura Provinciale hanno, nell'ambito del proprio territorio, le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali. La Segreteria Provinciale ed il suo Segretario Generale sono eletti dal Direttivo Provinciale o Consiglio Generale Provinciale. ART.17 - Coordinatore Regionale E' istituita, in seno alla Segreteria Provinciale del Capoluogo di Regione, la figura del Coordinatore Regionale con il compito esclusivo di armonizzare e coordinare l'attività di interesse regionale svolta dalle Strutture Provinciali. Coordinatore Regionale viene eletto annualmente e deve essere membro - a turno - di ogni Segreteria Provinciale nell'ambito della stessa Regione. A tale elezione, comunque, partecipano tutte le Segreterie Provinciali. CAPO IV - ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ART.18 - Struttura Nazionale Gli organi della Struttura Nazionale sono i seguenti: - il Congresso Nazionale; - il Consiglio Generale Nazionale; - il Collegio dei Sindaci; - il Collegio dei Probiviri; - il Direttivo; - la Segreteria. ART.19 - Congresso Nazionale I compiti del Congresso Nazionale sono i seguenti: - elaborare gli indirizzi generali dell'attività sindacale ai quali le strutture territoriali devono I conformarsi; - eleggere il Consiglio Generale Nazionale, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri; i - approvare le modifiche dello Statuto. Inoltre, a tale organo compete, in via esclusiva, di deliberare sullo scioglimento dell'organizzazione sindacale; per la validità di tale delibera è necessario il consenso espresso da una maggioranza qualificata pari ai 3/5 dei voti rappresentati. ART.20 - Consiglio Generale Nazionale Nella Struttura nazionale il Consiglio Generale Nazionale è l'organo deliberante tra un Congresso e l'altro; ne fanno parte fino a 100 mèmbri eletti dal Congresso Nazionale. Esso viene convocato_dalla Segreteria Nazionale in in media due volte l'anno ed, inoltre, in sede straordinaria, qualora un terzo dei suoi componenti ne richieda la convocaziònè al fine di sfiduciare il Segrefario Generale e di nominarne uno nuovo. I suoi compiti sono: - deliberare sulla politica generale del SIULP PENSIONATI; - eleggere, la Segreteria Nazionale, il Segretario Generale ed il Direttivo Nazionale. ART.21 - Direttivo Nazionale II Direttivo Nazionale è l'organo preposto alla direzione ed al coordinamento delle scelte di politica sindacale assunte dal Consiglio Generale Nazionale e dal Congresso Nazionale, nonché all'organizzazione delle strutture in cui il SIULP PENSIONATI si articola. Esso, con cadenza annuale, approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Tale organo è composto da non più di 23 membri, oltre alla Segreteria Nazionale. E' convocato con cadenza mensile dalla Segreteria Nazionale o su richiesta della metà dei suoi componenti. ART.22 - Segreteria Nazionale La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo del SIULP PENSIONATI; esso ha il compito di attuare le decisioni assunte dal Consiglio Generale Nazionale e dal Direttivo Nazionale contribuendo a dirigere e coordinare le attività sindacali a livello territoriale. Tale organo ha funzioni deliberanti sulle materie che ad esso competono ed in ogni caso sulle questioni urgenti; tali ultime delibere, ai fini della loro validità, devono essere ratificate dall'organo competente ad assumerle. Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria Nazionale ed è il legale rappresentante del SIULP PENSIONATI. In caso di sua assenza o impedimento, tale rappresentanza è affidata ad un altro componente della Segreteria Nazionale. TITOLO III METODI DI GESTIONE E VERIFICA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA ART.23 - Contributi Sindacali I contributi sindacali versati dagli iscritti verranno ripartiti, una volta confluiti nella Struttura Nazionale, a quelle territoriali per garantirne lo sviluppo omogeneo. Detti contributi saranno altresì destinati allo sviluppo dell'attività del sindacato nell'intero territorio del paese. Il tutto sarà regolamentato attraverso i criteri stabiliti dal Consiglio Generale Nazionale, avendo particolare riguardo alle situazioni contingenti. ART.24 Autonomia amministrazione e patrimonio. amministrativa, Le strutture del sindacato godono di autonomia amministrativa e giuridica nel rispetto delle linee elaborate dal Consiglio Generale Nazionale. Entro il mese di Aprile di ogni anno, le strutture devono obbligatoriamente presentare alla Segreteria Nazionale il bilancio preventivo e consuntivo annuale, pena la sospensione dei contributi dì propria spettanza. Tali bilanci vanno tenuti in considerazione nell'elaborazione di quello complessivo dell'organizzazione, sul quale la Segreteria Nazionale relaziona al primo Consiglio Generale Nazionale utile. La Segreteria Nazionale esercita un controllo periodico sulle strutture territoriali atto a verificare la regolarità della gestione, nonché economicità, efficienza ed efficacia della stessa, con particolare riguardo all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi - da effettuarsi dai rispettivi Direttivi entro il mese di Marzo di ogni anno ed alla corrispondenza di cassa. Qualora emergano violazione all'esito di tali controlli, La Segreteria Nazionale, sentito l'orientamento del Consiglio Generale Nazionale, adotta gli opportuni provvedimenti. I bilanci di tutte le strutture sono resi noti agli organismi ed agli iscritti attraverso adeguati strumenti di pubblicità. Il SIULP PENSIONATI Nazionale non è responsabile per le obbligazioni assunte dalle altre strutture territoriali. Il patrimonio sociale di ogni struttura è formato da beni mobili ed immobili; la struttura del SIULP PENSIONATI Nazionale può utilizzare, come effettivamente utilizza, i locali messi a disposizione dal SIULP nella propria sede di Roma. In caso di recesso l'associato perde ogni diritto sul patrimonio sociale. All'avvenuto scioglimento dell'organizzazione sindacale, il patrimonio sociale non può essere devoluto ad altre associazioni costituite allo scopo di sostituire di fatto nelle finalità il SIULP PENSIONATI, o comunque sorte da meno di tre anni rispetto allo scioglimento dello stesso. Il patrimonio sociale potrà essere devoluto ad Associazioni sindacali che tutelino i lavoratori della Polizia di Stato in quiescenza e non, con priorità assoluta al socio fondatore del SIULP PENSIONATI. Durante la vita del Sindacato è fatto espresso divieto distribuire tra gli iscritti eventuali utili o avanzi di gestione, fondi e riserve, salvo diversa previsione legislativa. ART.25 - Collegio dei Sindaci Revisori Tale organo è composto da tre membri, di cui un presidente e due supplenti. Tale carica è incompatibile con l'assunzione di un incarico direttivo od esecutivo a livello della struttura di cui i Sindaci Revisori sono membri. I suoi compiti sono: controllare la corrispondenza tra entrate ed uscite; controllare la consistenza e la destinazione delle eccedenze; controllare i bilanci preventivi e consuntivi e corredarli da una relazione contabile; controllare i beni mobili ed immobili inventariati; presentare ai rispettivi Congressi una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro. A questo fine le strutture devono tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci Revisori della Struttura interessata e della Segreteria Nazionale. La Segreteria Nazionale e le Segreterie Provinciali presentano annualmente il bilancio consuntivo e preventivo al Collegio dei Sindaci Revisori che riferisce con relazione scritta ai rispettivi organi eletti dal Congresso. I Sindaci Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi deliberanti, qualora sia in discussione il bilancio dell'organizzazione. TITOLO IV NORME DEONTOLOGICHE E CONTROLLO DISCIPLINARE DEGLI ISCRITTI ART.26 - Incompatibilità ed ineleggibilità Le cariche esecutive, direttive, di garanzia statutaria e di controllo patrimoniale ad ogni livello, sono incompatibili: con le cariche governative ed elettive a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, nonché con la candidatura ai suddetti mandati. In caso contrario l'iscritto decade, con effetto immediato, dalla carica sindacale rivestita e non può essere eletto per i successivi 18 mesi dalla fine del mandato o, per un periodo analogo, in caso di mancata elezione. con incarichi direttivi od esecutivi all'intemo di partiti o movimenti politici, a tutti i livelli. con l'iscrizione ad associazioni di categoria a scopo sindacale L'iscrizione al SIULP PENSIONATI è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete o pubbliche che si ispirino a principi contrari a quelli contenuti nel presente Statuto o che, perseguano scopi sindacali opposti a quelli del SIULP PENSIONATI. Art.27 - Cumulo di cariche Non sono cumulabili tra di loro le seguenti cariche: Segretario Generale o membro della Segreteria Nazionale con Segretario Generale e membro di Segreteria Provinciale; componente del Collegio dei Sindaci Revisori Nazionale con quello Provinciale. E' fatto obbligo per chiunque si trovi in tale condizione di optare per una sola carica, entro 15 giorni dall'avvenuta accettazione di quella nuova: ciò deve essere reso noto nel medesimo termine con comunicazione scritta, a pena di decadenza dalla nuova carica. ART.28 Collegio dei Probiviri II Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e da quattro supplenti. Tra i membri effettivi viene eletto, con delibera, il Presidente del Collegio. I suoi compiti sono: - attendere all'istruttoria dei procedimenti disciplinari; - all'esito dell'istruttoria il Collegio, con delibera motivata, può adottare i provvedimenti disciplinari ritenuti opportuni a carico dell'interessato, oppure archiviare il procedimento; - decidere, in seconda istanza, sui ricorsi presentati dagli iscritti contro i provvedimenti disciplinari adottati nel Collegio di prima istanza; il Collegio Nazionale decide, in ultima istanza, sui ricorsi presentati dagli iscritti contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi competenti, limitatamente alla verifica della regolarità procedurale degli stessi; - il Collegio Nazionale esprime pareri interpretativi dello Statuto alle istanze che ne facciano richiesta; ART.29 - Disciplina degli iscritti. Sanzioni disciplinari. Ogni iscritto al SIULP PENSIONATI deve improntare il proprio comportamento ai principi democratici espressi nel presente Statuto ed al rispetto dei diritti garantiti agli altri iscritti. Qualora l'iscritto tenga un comportamento in contrasto con i principi e le norme statutarie e regolamentari ovvero sia stato condannato con sentenza definitiva per delitti dolosi, è passibile di sanzioni disciplinari rapportate al tipo ed alla gravita dell'infrazione commessa. Le sanzioni applicabili sono le seguenti: biasimo scritto; sospensione da 1 a 6 mesi dall'esercizio della facoltà di iscritto e destituzione dalla carica sindacale eventualmente ricoperta; espulsione dall'Organizzazione. 1 procedimento disciplinare viene attivato dietro segnalazione, scritta ed adeguatamente motivata, di un organo direttivo od esecutivo, o di un iscritto e deve essere rivolta al Collegio dei Probiviri competente. E' il Collegio a designare tra i suoi componenti coloro che conducono l'istruttoria. I Probiviri investiti di un procedimento inerente segnalazione palesemente infondata ne chiedono al Collegio l'archiviazione. Qualora il Collegio non accolga tale richiesta è fatto obbligo ai Probiviri di proseguire l'attività istruttoria. m ogni caso detto procedimento deve concludersi entro novanta giorni dal ricevimento dalla segnalazione di cui sopra e la relativa decisione deve essere adottata dal Collegio nei successivi novanta giorni dalla trasmissione delle risultanze dell'istruttoria. Il Collegio può prorogare i termini stabiliti mediante provvedimento motivato da comunicare agli interessati, entro la scadenza dei termini medesimi, per una sola volta e solo qualora non sia stata adottata la misura della sospensione cautelare. Il Collegio deve comunicare all'interessato gli addebiti che gli vengono contestati e gli elementi sui quali essi si fondano. Qualora all'iscritto sia inflitta una sanzione disciplinare egli può, in seconda istanza, presentare entro trenta giorni dall'effettiva conoscenza della relativa decisione, ricorso al Collegio competente; entro sessanta giorni dalla stessa può altresì ricorrere al Collegio dei Probiviri Nazionale. Il ricorso sospende l'esecutività della sanzione irrogata. Tuttavia, in pendenza del ricorso e nei casi di particolare gravita, il comitato direttivo può sospendere in via cautelare l'iscritto. Il Collegio dei Probiviri decide con maggioranza semplice dei suoi componenti. ART.30 - Sospensione cautelare Tale misura cautelare può essere adottata dalla Segreteria competente qualora l'iscritto sia sottoposto a procedimento penale o comunque subisca una restrizione della libertà personale. Il comitato direttivo competente è tenuto alla ratifica di tale decisione. Ne sono corollari la sospensione dell'iscritto dalla carica ricoperta o dalle proprie prerogative per tutta la durata dell'istruttoria e della relativa decisione di prima istanza e dell'esame dell'eventuale ricorso. La sospensione cautelare non costituisce una sanzione disciplinare. ART.31 - Decadenza per indegnità L'iscritto condannato per gravi delitti o che comunque si renda moralmente indegno è dichiarato decaduto dalla qualità di iscritto con pronuncia del Direttivo competente. TITOLO V - GESTIONE STRAORDINARIA E NORMA FINALE ART.32 - Gestione straordinaria scioglimento del Sindacato ed ipotesi di In caso di grave violazione dello Statuto, di mancato rispetto delle decisioni di politica sindacale adottate dagli organi statutari, di violazione dei criteri di ripartizione dei contributi sindacali da parte delle Strutture di Base e Provinciali e di mancato rispetto delle norme di cui all'art.26, il Direttivo Nazionale può, con maggioranza dei 2/3 dei presenti, previa istruttoria e dietro provvedimento motivato, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e nominare un Commissario straordinario. Questi, svolge funzioni inerenti l'ordinaria amministrazione e da impulso alla ricostruzione degli organismi democratici, entro il termine fissato dal Direttivo Nazionale e, comunque, non oltre sei mesi. Il Commissario può ottenere una proroga del mandato, per ulteriori tré mesi, qualora riscontri delle difficoltà nell'opera di ricostruzione. Decorso senza effetto quest'ultimo termine, il Sindacato è da ritenersi sciolto de iure. Nel caso in cui il Direttivo Nazionale non voglia procedere con lo scioglimento degli organi, può ricorrere alla nomina di un commissario ad acta per lo svolgimento di specifiche funzioni. ART.33 - Norma finale II presente Statuto è da considerarsi vincolante dalla data della sua approvazione.